In nome della purezza
 

Ebrei-tedeschi, quel divieto di coppia che creò la madre di tutte le leggi razziali
A Norimberga nel 1935 Hitler implementò la quintessenza della sua politica interna,
internazionale, familiare, patrimoniale e sessuale


A Norimberga nel 1935 Hitler implementò la quintessenza della sua politica interna,
internazionale, familiare, patrimoniale e sessuale. Nelle norme varate si leggeva: «proteggere
il sangue e l’onore tedesco». Questioni interessanti, che potrebbero anche sembrare attuali
A leggerle colpiscono per la loro essenziale semplicità rispetto alle leggi italiane del ’38


Nel 1935, verso la metà di settembre (il 15 volendo essere esatti), a Norimberga doveva probabilmente fare già abbastanza freddo e, nonostante ciò, aveva pieno svolgimento il congresso del Partito della Libertà.
(Breve tergiversazione anche un po’ puntigliosa: occorre specificare che il nome di quel partito sembrava scelto con grande oculatezza. Ci sarebbe da domandare se fosse mai stato nelle loro intenzioni chiamarsi Popolo, invece che Partito. O chissà, per contrario, se ad altri l’idea di chiamarsi Popolo invece che Partito sia effettivamente venuta per distinguersi da certi predecessori, o solo per convenienza politica, o di marketing, o convinti dai convincimenti dei responsabili del settore vendite – e questo genere di cose a noi umani totalmente incomprensibili. Ma nonostante ciò – partito o popolo fa praticamente lo stesso – bisognerebbe porre una riflessione sul fatto che sembra automatico a chi viene esigenza, che ne so, di dominare il mondo o semplicemente di imporre il proprio punto di vista, di voler sterminarne buona parte dei suoi abitanti suddividendoli in categorie standardizzate o anche solo di trovare fra queste i colpevoli collettivi a cui accreditare buona parte delle umane sofferenze, bene: chiunque sia stato mosso da simili intenzioni, storicamente non ha mai saputo resistere troppo alla tentazione di farlo in nome della libertà. Nell’ultimo quarto di millennio se ne conteranno, non lo so, più di una mezza dozzina, tra dittatori, proletari o meno, cialtroni e ciarpami compresi, che ne hanno fatte di ogni tipo in nome della libertà. Bisognerebbe farne uno studio, cioè gli storici dovrebbero farlo).
Tornando a noi: in assenza di alcun impedimento a riguardo, l’oculato epiteto era stato scelto e attribuito al suo partito anche da Adolf Hitler, già allora Führer e cancelliere del Reich. Così, in un tripudio di stendardi e divise sfavillanti insieme al suo ministro degli Interni Frick, durante il congresso del suo Partito della Libertà, implementò la quintessenza della sua politica interna, internazionale, familiare, patrimoniale e sessuale, firmando una nuova legge, anzi due. Queste si dichiaravano lo scopo, una di «proteggere i sudditi dello stato tedesco nella loro cittadinanza», e l’altra di «proteggere il sangue e l’onore tedesco». Questioni piuttosto interessanti, che potrebbero anche sembrare attuali.
Queste leggi tedesche colpiscono, una volta lette, per la loro essenziale semplicità. Quelle italiane del ’38, ad esempio, in confronto erano molto più puntigliose, ipocrite, false nella loro atrocità: era come se avessero vigliaccamente deciso di mettersi lì a speculare filosoficamente e congetturare antropologicamente più che altro per paura di ciò che stavano facendo. Basti vedere la «Dichiarazione sulla razza del Gran Consiglio del Fascismo», quanto la fa lunga, e complicata, nel definire chi sia o meno ebreo: «Il Gran Consiglio del Fascismo, circa l'appartenenza o meno alla razza ebraica, stabilisce quanto segue: a) è di razza ebraica colui che nasce da genitori entrambi ebrei; b) è considerato di razza ebraica colui che nasce da padre ebreo e da madre di nazionalità straniera; c) è considerato di razza ebraica colui che, pur essendo nato da un matrimonio misto, professa la religione ebraica; d) non è considerato di razza ebraica colui che è nato da un matrimonio misto, qualora professi altra religione all'infuori della ebraica, alla data del 1° ottobre XVI». (A volte gli italiani sanno essere così finti, noiosi ed ipocriti da farci vergognare di loro anche quando commettono le azioni più spregevoli: non per le azioni in sé, ma per come lo fanno). Nel 1938, tra l’altro, quando in Italia con le leggi razziali molte persone perbene videro che altre persone perbene dovettero allontanarsi dai loro uffici, che alcuni dei compagni di scuola dei loro figli dovettero andar via dalle loro classi, cominciarono a rendersi conto di cosa davvero fosse il fascismo.
Le leggi tedesche, tornando a noi, appaiono invece limpide e lineari nella loro essenza: il che ha portato a degli effetti atroci, ma ha perlomeno il vantaggio di spiegarci molto bene di cosa si trattava. Si stava regolamentando la vita sessuale della gente: dire che uno per legge, solo perché è quello che è (un ebreo, così come boliviano in cerca di lavoro, un restauratore di quadri del seicento così come un ricottaro abruzzese) non possa avere una relazione sessuale extraconiugale con un altro, è quasi come dirgli che se sta male un medico non potrà curarlo. Detto ciò, forse più che girarci troppo intorno, con grandi parole, commenti, considerazioni o storici parallelismi, vale la pena andare a vedere com’erano, quelle leggi, fare come un piccolo approfondimento scolastico mettendosele lì, davanti agli occhi, la madre di tutte le leggi razziali. E farsi scendere poi un brivido lungo la schiena, ricordandosi cosa sono significate per l’umanità.

Giovanni Nucci   l’Unità 9.7.09

 


Le norme emanate dal Reich, esempio di crudele semplicità

Legge sulla cittadinanza tedesca.  Norimberga 1935

I
1. Il suddito dello Stato è quella persona che gode della protezione del Reich tedesco e che in conseguenza di ciò ha specifici ordini verso di esso.

2. Lo status di suddito del Reich viene acquisito in accordo con i decreti del Reich e la Legge di Cittadinanza dello Stato.

II
1. Un cittadino tedesco è un suddito dello Stato di sangue tedesco o affine, che dimostri con la sua condotta di voler servire fedelmente la Germania e il popolo tedesco.

2. La Cittadinanza del Reich viene acquisita attraverso la concessione di un Certificato Statale di Cittadinanza.

3. Il cittadino del Reich è l'unico detentore di tutti i diritti politici in accordo con la Legge.



Legge per la protezione del sangue e dell’onore. 15 settembre 1935

Articolo I

1.I matrimoni tra ebrei e i cittadini di sangue tedesco e apparentati sono proibiti. I matrimoni contratti a dispetto della presente legge sono nulli anche quando fossero contratti senza l'intenzione di violare la legge.

2. Le procedure legali per l'annullamento possono essere iniziati soltanto dal Pubblico Ministero.

Articolo II

Le relazioni sessuali extraconiugali tra ebrei e cittadini di sangue tedesco e apparentati sono proibite.

Articolo III

Agli ebrei non è consentito di impiegare come domestiche cittadine di sangue tedesco e apparentate.

Articolo IV

1. Agli ebrei è vietato esporre la bandiera nazionale del Reich o i suoi colori nazionali.

2. Agli ebrei è consentita l'esposizione dei colori giudaici. L'esercizio di questo diritto è tutelato dallo Stato.

Articolo V

1. Chi violi la proibizione di cui all'Articolo 1 sarà condannato ai lavori forzati.

2. Chi violi la proibizione di cui all'Articolo 2 sarà condannato al carcere o ai lavori forzati.

3. Chi violi quanto stabilito dall'Articolo 3 o 4 sarà punito con un minimo di un anno di carcere o con una delle precedenti pene.

 

l’Unità 9.7.09