In nome della purezza
Ebrei-tedeschi, quel divieto di coppia che creò la madre di tutte le leggi
razziali
A Norimberga nel 1935 Hitler implementò la quintessenza della sua politica
interna,
internazionale, familiare, patrimoniale e sessuale
A Norimberga nel 1935 Hitler implementò la quintessenza della sua politica
interna,
internazionale, familiare, patrimoniale e sessuale. Nelle norme varate si
leggeva: «proteggere
il sangue e l’onore tedesco». Questioni interessanti, che potrebbero anche
sembrare attuali
A leggerle colpiscono per la loro essenziale semplicità rispetto alle leggi
italiane del ’38
Nel 1935, verso la metà di settembre (il 15 volendo essere esatti), a Norimberga
doveva probabilmente fare già abbastanza freddo e, nonostante ciò, aveva pieno
svolgimento il congresso del Partito della Libertà.
(Breve tergiversazione anche un po’ puntigliosa: occorre specificare che il nome
di quel partito sembrava scelto con grande oculatezza. Ci sarebbe da domandare
se fosse mai stato nelle loro intenzioni chiamarsi Popolo, invece che Partito. O
chissà, per contrario, se ad altri l’idea di chiamarsi Popolo invece che Partito
sia effettivamente venuta per distinguersi da certi predecessori, o solo per
convenienza politica, o di marketing, o convinti dai convincimenti dei
responsabili del settore vendite – e questo genere di cose a noi umani
totalmente incomprensibili. Ma nonostante ciò – partito o popolo fa praticamente
lo stesso – bisognerebbe porre una riflessione sul fatto che sembra automatico a
chi viene esigenza, che ne so, di dominare il mondo o semplicemente di imporre
il proprio punto di vista, di voler sterminarne buona parte dei suoi abitanti
suddividendoli in categorie standardizzate o anche solo di trovare fra queste i
colpevoli collettivi a cui accreditare buona parte delle umane sofferenze, bene:
chiunque sia stato mosso da simili intenzioni, storicamente non ha mai saputo
resistere troppo alla tentazione di farlo in nome della libertà. Nell’ultimo
quarto di millennio se ne conteranno, non lo so, più di una mezza dozzina, tra
dittatori, proletari o meno, cialtroni e ciarpami compresi, che ne hanno fatte
di ogni tipo in nome della libertà. Bisognerebbe farne uno studio, cioè gli
storici dovrebbero farlo).
Tornando a noi: in assenza di alcun impedimento a riguardo, l’oculato epiteto
era stato scelto e attribuito al suo partito anche da Adolf Hitler, già allora
Führer e cancelliere del Reich. Così, in un tripudio di stendardi e divise
sfavillanti insieme al suo ministro degli Interni Frick, durante il congresso
del suo Partito della Libertà, implementò la quintessenza della sua politica
interna, internazionale, familiare, patrimoniale e sessuale, firmando una nuova
legge, anzi due. Queste si dichiaravano lo scopo, una di «proteggere i sudditi
dello stato tedesco nella loro cittadinanza», e l’altra di «proteggere il sangue
e l’onore tedesco». Questioni piuttosto interessanti, che potrebbero anche
sembrare attuali.
Queste leggi tedesche colpiscono, una volta lette, per la loro essenziale
semplicità. Quelle italiane del ’38, ad esempio, in confronto erano molto
più puntigliose, ipocrite, false nella loro atrocità: era come se avessero
vigliaccamente deciso di mettersi lì a speculare filosoficamente e congetturare
antropologicamente più che altro per paura di ciò che stavano facendo.
Basti vedere la «Dichiarazione sulla razza del Gran Consiglio del Fascismo»,
quanto la fa lunga, e complicata, nel definire chi sia o meno ebreo: «Il Gran
Consiglio del Fascismo, circa l'appartenenza o meno alla razza ebraica,
stabilisce quanto segue: a) è di razza ebraica colui che nasce da genitori
entrambi ebrei; b) è considerato di razza ebraica colui che nasce da padre ebreo
e da madre di nazionalità straniera; c) è considerato di razza ebraica colui
che, pur essendo nato da un matrimonio misto, professa la religione ebraica; d)
non è considerato di razza ebraica colui che è nato da un matrimonio misto,
qualora professi altra religione all'infuori della ebraica, alla data del 1°
ottobre XVI». (A volte gli italiani sanno essere così finti, noiosi ed ipocriti
da farci vergognare di loro anche quando commettono le azioni più spregevoli:
non per le azioni in sé, ma per come lo fanno). Nel 1938, tra l’altro, quando in
Italia con le leggi razziali molte persone perbene videro che altre persone
perbene dovettero allontanarsi dai loro uffici, che alcuni dei compagni di
scuola dei loro figli dovettero andar via dalle loro classi, cominciarono a
rendersi conto di cosa davvero fosse il fascismo.
Le leggi tedesche, tornando a noi, appaiono invece limpide e lineari nella
loro essenza: il che ha portato a degli effetti atroci, ma ha perlomeno il
vantaggio di spiegarci molto bene di cosa si trattava. Si stava
regolamentando la vita sessuale della gente: dire che uno per legge, solo perché
è quello che è (un ebreo, così come boliviano in cerca di lavoro, un
restauratore di quadri del seicento così come un ricottaro abruzzese) non possa
avere una relazione sessuale extraconiugale con un altro, è quasi come dirgli
che se sta male un medico non potrà curarlo. Detto ciò, forse più che girarci
troppo intorno, con grandi parole, commenti, considerazioni o storici
parallelismi, vale la pena andare a vedere com’erano, quelle leggi, fare come un
piccolo approfondimento scolastico mettendosele lì, davanti agli occhi, la madre
di tutte le leggi razziali. E farsi scendere poi un brivido lungo la schiena,
ricordandosi cosa sono significate per l’umanità.
Giovanni Nucci l’Unità 9.7.09
Le norme emanate dal Reich, esempio di crudele semplicità
Legge sulla
cittadinanza tedesca. Norimberga 1935
I
1. Il suddito dello Stato è quella persona che gode della protezione del Reich
tedesco e che in conseguenza di ciò ha specifici ordini verso di esso.
2. Lo status di suddito del Reich viene acquisito in accordo con i decreti del
Reich e la Legge di Cittadinanza dello Stato.
II
1. Un cittadino tedesco è un suddito dello Stato di sangue tedesco o affine, che
dimostri con la sua condotta di voler servire fedelmente la Germania e il popolo
tedesco.
2. La Cittadinanza del Reich viene acquisita attraverso la concessione di un
Certificato Statale di Cittadinanza.
3. Il cittadino del Reich è l'unico detentore di tutti i diritti politici in
accordo con la Legge.
Legge per la protezione del sangue e dell’onore. 15 settembre 1935
Articolo I
1.I matrimoni tra ebrei e i cittadini di sangue tedesco e apparentati sono
proibiti. I matrimoni contratti a dispetto della presente legge sono nulli anche
quando fossero contratti senza l'intenzione di violare la legge.
2. Le procedure legali per l'annullamento possono essere iniziati soltanto dal
Pubblico Ministero.
Articolo II
Le relazioni sessuali extraconiugali tra ebrei e cittadini di sangue tedesco e
apparentati sono proibite.
Articolo III
Agli ebrei non è consentito di impiegare come domestiche cittadine di sangue
tedesco e apparentate.
Articolo IV
1. Agli ebrei è vietato esporre la bandiera nazionale del Reich o i suoi colori
nazionali.
2. Agli ebrei è consentita l'esposizione dei colori giudaici. L'esercizio di
questo diritto è tutelato dallo Stato.
Articolo V
1. Chi violi la proibizione di cui all'Articolo 1 sarà condannato ai lavori
forzati.
2. Chi violi la proibizione di cui all'Articolo 2 sarà condannato al carcere o
ai lavori forzati.
3. Chi violi quanto stabilito dall'Articolo 3 o 4 sarà punito con un minimo di
un anno di carcere o con una delle precedenti pene.
l’Unità 9.7.09