Falluja, l’umanità violata

 

 Quello che è successo a Falluja nel novembre del 2004 non può essere archiviato nel capitolo delle atrocità che sono conseguenze inevitabili di ogni conflitto bellico.

Per quanto la guerra sia un evento che rende leciti fatti che, nel tempo ordinario, sono universalmente considerati criminosi e inaccettabili, tuttavia anche l'uso della violenza bellica è regolato dal diritto (ius in bello) e incontra dei limiti, che le leggi dell'umanità considerano invalicabili.

Le regole fondamentali che riguardano i metodi e i mezzi di guerra si poggiano su tre pilastri:

1. In ogni conflitto armato il diritto delle parti di scegliere metodi e mezzi di guerra non è illimitato.

2. È vietato l'impiego di armi, proiettili e sostanze nonché metodi di guerra, capaci di causare mali superflui o sofferenze inutili.

3. Sono vietati gli attacchi indiscriminati.

Queste regole sono espresse in maniera molto chiara nel I Protocollo aggiuntivo alle Convenzioni di Ginevra del 1949, siglato l'8 giugno del 1977, ma non sono state inventate con il Protocollo di Ginevra, perché esistevano già come princìpi di diritto consuetudinario. Pertanto vincolano tutti gli Stati, compresi quelli (come gli Stati Uniti) che non hanno ratificato il Protocollo di Ginevra. Esse traggono origine dalla notte dei tempi ed esprimono la riprovazione dell'umanità intera per le pratiche più crudeli emerse nel corso della storia.

Per quanto la guerra consista in un omicidio di massa (Kelsen), non tutti i metodi per uccidere sono leciti e non tutti gli appartenenti alla popolazione nemica possono essere uccisi. Il principio che vieta di infliggere mali superflui, per esempio, vieta di uccidere i nemici, infliggendo loro una morte lenta e atrocemente dolorosa, come faceva il Conte Dracula con la pratica dell'impalazione, o di scorticarli vivi, come fecero i turchi a Famagosta nel 1571 con il console Veneziano Marcantonio Bragadin. Per questo già nel 1600 fu proibito l'uso del veleno in guerra o delle armi avvelenate.

Nel 1868 con il trattato di San Pietroburgo fu proibito l'uso di proiettili esplosivi di peso inferiore a 400 grammi e nel 1899 alla I Conferenza della pace dell'Aja furono vietate le pallottole dum-dum e l'interdizione di armi arrecanti mali superflui fu trasformata in principio generale.

Con il Protocollo di Ginevra del 17 giugno 1925 fu interdetto l'uso in guerra di «gas asfissianti, tossici o simili, nonché di tutti i liquidi, materiali o procedimenti analoghi».

La Convenzione di Ginevra del 10 ottobre 1980 (alla quale hanno aderito anche gli Stati Uniti) ha nuovamente ribadito il principio del diritto internazionale generale secondo cui il diritto delle parti di un conflitto armato nella scelta dei mezzi e dei metodi di guerra non è illimitato e il principio che vieta di impiegare nei conflitti armati armi, proiettili e materie nonché metodi di guerra capaci di provocare mali superflui. In applicazione di tali princìpi sono stati stipulati tre Protocolli, il I, relativo alle schegge non localizzabili, il II, relativo al divieto o alla limitazione dell'impiego di mine trappole e altri dispositivi, il III, relativo al divieto o alla limitazione delle armi incendiarie (a cui gli Stati Uniti non hanno aderito).

L'interdizione delle armi chimiche è divenuta totale con la Convenzione di Parigi del 13 gennaio 1993, con la quale, oltre all'uso è stata vietata anche la produzione e lo stoccaggio delle armi chimiche e ne è stato disposto lo smantellamento ed è stata creata un'apposita organizzazione internazionale con poteri di monitoraggio e di verifica. 

Le norme e i princìpi espressi in tali Trattati sono state ribaditi e ulteriormente definiti con lo Statuto della Corte Penale Internazionale, a seguito del Trattato di Roma del 17 luglio 1998. In particolare l'art. 8 vieta di «utilizzare gas asfissianti, tossici, o altri gas simili e tutti i liquidi, materiali e strumenti analoghi» e di utilizzare «armi, proiettili, materiali e metodi di combattimento con caratteristiche tali da cagionare lesioni superflue o sofferenze non necessarie o che colpiscono, per la loro natura, in modo indiscriminato in violazione del diritto internazionale dei conflitti armati».

È ben vero che il diritto bellico sconta un'imperfezione di fondo in quanto, a fronte del divieto esplicito di usare le frecce avvelenate, non contiene un altrettanto esplicito divieto di utilizzare armi molto più catastrofiche, come le armi nucleari. Tuttavia una storica sentenza della Corte di Giustizia dell'Onu del luglio 1996 ha dichiarato che l'uso delle armi nucleari deve considerarsi vietato in quanto viola i princìpi fondamentali del diritto bellico: il divieto di cagionare sofferenze superflue e il divieto di attacchi indiscriminati. Le considerazioni che sono alla base dell'interdizione dell'uso delle armi nucleari valgono anche per l'utilizzo bellico di un agente chimico come il fosforo bianco, che l'esercito Usa ha impiegato per lanciare degli attacchi «shake and bake» (scuoti ed inforna), come documentato dalla rivista Field Artillery. Infatti l'impiego di queste munizioni nei confronti di un agglomerato urbano colpisce in modo indiscriminato, uccidendo tutti gli esseri viventi che si trovano nell'area e, nello stesso tempo, causa sofferenze superflue, cuocendo gli esseri viventi, come se fossero messi in un forno.

Nella battaglia di Falluja sono stati calpestati tutti i princìpi che il diritto bellico umanitario ha tracciato a presidio di valori essenziali per l'umanità intera. Non a caso i crimini di guerra, i crimini contro l'umanità e il genocidio rientrano nella categoria dei delicta iuris gentium e i loro autori sono considerati nemici del genere umano.

 

Domenico Gallo    L’Unità, 15.11.2005