REGOLE

CAPO I

1° Primo coloro, che vorranno essere iscritti alla Congregazione dovranno osservare le seguenti regole, con riflettere a qual fine ne’ passati secoli fu istituita nell’anno 1657 con ordine dell’Illustre don Francesco Velasquez Governatore della Provincia, confermata, e fin ad oggi con ogni osservanza mantenuta.

2° Si esorta ogni Fratello e Sorella a dover frequentare li Santi Sacramenti, almeno in ogni terza Domenica di cadauno mese, e nella Festività della Beata Vergine, d’onde ogni bene deriva.

3° Dovrà ognuno dar buono esempio; non disturbare la pace, ed osservare con ogni modestia il silenzio; ne partisi dal suo luogo, specialmente in tempo della recitazione de’ divini Offici, esposizioni del Santissimo Sacramento, e Processioni dello stesso, e di Maria Santissima.

4° S’insinua ad ogni Fratello, che in tutte le Domeniche, e giorni festivi, e Venerdì di quaresima al solito segno della Campana si portino alla Chiesa della Congregazione al sommo divoti per la recita dell’Officio della Beata Maria Santissima, ed altre preci, secondo il solito, collo intervento, e direzione del Padre Spirituale. Come pure che v’intervenghino nelli Novenari precedenti alla Festività di Maria Santissima, e nella Esposizione delle Quarantore, che si fa Giovedì, Venerdì, e Sabato precedente la Domenica di quinquagesima, ed alla Processione per il tacinto di detta Congregazione da farsi nell’ultima sera delle Quarantore vestiti di sacco e Mozzetta.

5° Sia tenuta la Congregazione celebrare due volte l’anno la Festività della Immacolato Concepimento, come sta obbligata la intera Università con quella pompa, e solennità possibile, con processione per detto Casale coll’intervento del Clero secolare e Regolare, se così piacerà al Priore con andare li Fratelli vestiti solito sacco bianco, mozzata in seta color blò e cappuccio bianco con portare lo stendardo, e Confaloni colle immagini de’ Sette Misteri di Maria Santissima, Croce grande con velo, pure in seta blò, e Statua.

6° Si esortano li Fratelli, e Sorelle ad intervenire alla Coronella di Maria Immacolata, che in ogni sera divotamente si recita nella Chiesa di detta Congregazione.

CAPO II

del governo economico

1° Al dopo pranzo della Festività di Pentecoste si eligeranno li nuovi Governanti, ed interverranno tutti li Fratelli, precedente avviso da darsi dal Priore e Congregati per recitazione dello Ufficio nella mattina di detta solennità, e segno di campana nell’ora propria, e si procederà alla elezione come siegue:
Radunati i Fratelli, il Padre Spirituale con breve discorso esorterà a nominare, ed eligger rispettivamente soggetti d’incorrotta probità; ed immediatamente implorerà l’assistenza dello Spirito Santo, il Segretario noterà il numero de’ Fratelli, quali notati, dal Prefetto o sia Priore, che termina l’anno del suo governo dovran nominarsi tre Fratelli de più probi, assidui, e timorati di Dio e questi un dopo l’altro passarsi per bussola segreta delli Fratelli, ed a chi de nominarti concorrerà la maggioranza de voti, cioè uno più della metà de voti suddetti, il medesimo resterà Prefetto. E datosi il caso, che non concorresse sopra uno delli tre nominati la maggioranza de voti, il Prefetto farà altra nomina; e ciò fintanto che sortirà canonicamente la elezione suddetta. E sortendovi parità di voti fra li nominati, si dirimi dalla sorte. Lo stesso dovrà praticarsi per la elezione del primo e secondo assistente; dovendone questi nominare tre per ciascheduno: Rapporto alla elezione Procuratori il Prefetto farà nomina di sei; e sopra due de quali caderà la elezione, secondo il solito, eglino resteranno Procuratori. Il Padre Spirituale si eleggerà anco prima nomina del Prefetto nella medesima legittima forma di spora descritta. Il Segretario se lo sceglierà il Prefetto privatamente. Li voti si prenderanno dal Segretario colla assistenza di due Fratelli scribenti de più antichi della Congregazione dentro un’urna, e si daranno con palle bianche e nere.

2° Tutti quelli, finiscono il loro governo non possono esser nominati, se non dopo due anni, e li Procuratori, dopo avranno ottenuta la liberatoria de’ loro conti, che fra un mese deve sbrigarsi da Razionali eligendi con maggioranza de’ voti segreti da Fratelli, altrimenti saranno estratti per le vie giuridiche. Ma se la maggior parte de Fratelli Congregati stimasse cofermare il loro superiore cioè il Prefetto con gli altri Officiali per un’altro anno,concorrendovi due terze parti de Fratelli congregati, o pure voti unanimi, sia lecito farlo, tutto ciò non s’intenda del Padre Spirituale, che come non ha ingerenza nelle temporalità della Congregazione, può esser eletto e confermato ogni anno da Fratelli.

3° Il Prefetto dovrà vigilare all’interessi, e rendite della Congregazione, come pure alla assistenza delle regole, come sono registrate. Quali regole si devono leggere a Fratelli Congregati più volte ogni anno.

4° Li Procuratori dovranno fare le spese necessarie al decente mantenimento, e solite Festività della Congregazione, vero però, che le spese debbano farsi con mandati sottoscritti dal Priore, dagl’Assistenti, e dal Segretario, altrimenti non siano bonificati ne’ conti. Occorrendo poi farsi qualche spesa straordinaria, e non solita, si debba fare precedente la maggioranza de’ voti segreti de’ Fratelli, a quali si proporrà il bisogno. Con dichiarazione, che annotino distintamente nel libro della Procura ed introito ad esito per dar conto in fine dell’anno della loro amministrazione a due relazionali eligendi da Fratelli, coll’assistenza gratuita di un Deputato della Curia Arcivescovile a norma del Concordato.

5° Al nostro Padre Spirituale, punto non ingerendosi nella temporalità della Congregazione, appartiene celebrare le messe cantate ne’ funerali de’ Fratelli, e nelle feste solite, ed avventizie di nostra Congregazione, far le Novene, esposizioni di Quarantore, e Processioni, adempiere li legati pii addetti alla Cappella maggiore, dirigere le solite preci, far sovente il catechismo fra la celebrazione della messa in giorni festivi, in tempo delle Novene, ed altro, pubblicare le feste, e vigilie di obbligo occorrentino dentro la settimana, in somma solennizzare le funzioni tutte Chiesastiche, e spirituali della nostra chiesa, e l’altre permesse da Sagri canoni, ed il Parroco, e l’Ordinario altra autorità non vi abbiano nella medesima, se non quella, che de iure le spetta, e non altrimenti.

CAPO III

Delle recessioni de nuovi Fratelli

1° Tutti coloro, che vorranno essere ascritti nella nostra Congregazione, dovranno presentarsi dal Prefetto, il quale non trovandosi impedimento potrà col consenso de Fratelli Congreti per voti segreti riceverli, con farli pagare di entratura quello stimerà conveniente alla loro età, e la forma della recezzione si farà secondo l’uso della Congregazione.

2° Ogni Fratello, e Sorella dovrà pagare grana dodici ogni anno in mano de Procuratori, ed essendo contumaci di anni due non possono godere di alcun sussidio né essere reintegrati, se non si portino in Congregazione a purgar la contumacia, pagando tutto l’attasso.

CAPO IV

Dell’obblighi della Congregazione verso i Fratelli in tempo di morte

1° Seguita la morte di qualche Fratello, o Sorella non contumace, subito che si saprà, se ne darà il segno colla campana, di poi la sera con altro segno si avviseranno li Fratelli per essere pronti nel giorno venete allo debito associamento in quella Chiesa, dove dovrà tumularsi; e se alcuno Fratello senza legittima causa mancasse debba essere sottoposto ad una discreta mortificazione dal Prefetto.

2° L’accompagnamento si farà con somma modestia, al che invigili il Prefetto, portando alcuni de Fratelli, e li Novizi dodeci intorcette accese, recitando quelli, non sapranno leggere, il Rosario sotto voce, e l’altri uniformandosi al canto del Clero, o Parroco; niuno parlerà, nemmeno si discoprirà: Giunti poscia nella Chiesa della sepoltura del cadavere, estinte l’intorce, si restituiranno con egual modestia nella Congregazione.

3° Nel primo giorno feriale susseguente, alla morte del Fratello o Sorella sia tenuta la Congregazione far celebrare in suo suffragio messe dodeci, undeci basse, ed una Cantata nella Chiesa della Medesima Congregazione, e nel giorno festivo prossimo siano tenuti tutti li Fratelli cantare un Notturno colle Laudi de’ Morti. E coloro non sanno Leggerle, recitare sottovoce una terza parte del Rosario. E chi de’ Fratelli senza giusta causa non intervenisse sia sottoposto dal Prefetto ad una salutifera mortificazione.

4° Occorrendo la morte di qualche Fratello o Sorella fuori del distretto del Casale, sia tenuta la Congregazione solamente far celebrare le dodici messe, e cantare il Notturno de’ morti in suo suffragio nella festa prossima, ed a nulla più.

5° Sia tenuta la Congregazione in ogni anno infra l’Ottavario di Ognissanti far celebrare nella sua Chiesa un solenne anniversario con quante messe potranno in suffragio di tutti li Fratelli e Sorelle defunte; altrettante messe nella due principali festività della Congregazione a otto Dicembre e terza Domenica di Maggio pure in suffragio de’ medesimi.

6° = Regola ultima generale = Deve esser disposta, come e dispostissima la Congregazione a sottomettersi a qualunque diminuzione, accrescimento, o mutazione delle regole, si farà dal nostro Monarca, che Iddio sempre feliciti, e de suoi superiori magistrati a quali appartiene far sussistere, e Regolare ogni corpo politico.

RELAZIONE DEL CAPPELLANO MAGGIORE

Ed avendo naturalmente il tenore di dette Regole, poiché la medesime non contengono cosa, che pregiudichi le Regole, giurisdizione, ed il Pubblico, ma semplicemente son dirette al buon governo della suddetta Congregazione, perciò, precedente il parere del Regio Consigliero don Domenico Potenza mio ordinario Consultore, son di voto, che possa Vostra Maestà degnarsi concedere, tanto su la medesime Regole, quanto su la fondazione della suddetta Congregazione il Regio Assenso colla espressa clausola, insita per altro alla Sovranità.

CONDIZIONI APPOSTE AL REGIO ASSENSO

Usque ad Regis beneplacitum, con fargli spedire privilegio in forma Regalis Camere Sancte Clara colle seguenti condizioni:

1° Che la suddetta Congregazione non possa far acquisti, essendo comparsa nella legge di ammortizzazione, e che siccome l’assistenza giuridica di detta Congregazione comincia dal dì dell’importazione del Regio assenso nella fondazione, e nelle Regole; così restino illese le ragioni delle parti per gli acquisti fatti precedentemente dalla medesima, come corpo illecito, ed incapace. Il tutto a tenor del Regio dispaccio del ventinove Giugno prossimo passato.

2° Che in ogni esequie resti sempre salvo il dritto del Parroco.

3° Che le Processioni, ed esposizioni del venerabile possino farsi, precedenti però le debite licenze.

4° Che li Fratelli Ecclesiastici, che al presente vi sono, e quelli, che vi si ascriveranno in appresso, non possono godere né la voce attiva, né la passiva, né avervi ingerenza, nesque directe, neque indirecte.

5° Che nella reddizione de’ conti di detta Congregazione s’abbia da osservare il orescritto del Capo V.S. et seggi del Concordato

6° Che a tenore del Regio stabilimento fatto nel 1742, quei che devono essere eletti per Amministratori, e Razionali non siano debitori della medesima; e che avendo altre volte amministrato le sue rendite, o beni, abbino, dopo il rendimento de conti ottenuta la debita liberatoria; e che non siano consanguinei, né affini degli Amministratori, precedenti fino al terzo grado inclusine de iure civili.

7° E per ultimo, che non si possa aggiungere, o mancare cosa alcuna delle preinserte Regole, senza il precedente regal permesso.

E questo Napoli trentuno decembre mille settecento settantasei.

= Di Vostra Maestà Umilissimo Vassallo e Cappellano = Matteo Gennaro Arcivescovo di Cartagine = Domenicoi Potenza = Francesco Albarelli = Super qua quidem preinseta relazione fuit per nostram Regiam Cameram Sancte Clara interpositum, infrascriptum decretum tenoris sequentis

DECRETO DELLA CAMERA DI S. CHIARA

= Die septima mensis Ianuarii milesimo setingesimo septuagesimo septimo . Neapoli = Regalis Camera Sancte Clare providit decernit, atque mandavit quod expeditur Privilegium Regii assensus in forma Regularis Camera Sancta Clara = Hoc suum ef Citus Preses = Salomonis = Patritius vidit Fiscus Regalis Corone= Spectabiles Aularum Prefecti Vergas Macciucca, et Paoletti tempore subscriptionis impediti = Athenasius =

PRIVILEGIO DEL RE

Supplicatum proter nobis extitit pro parte supradictorum supplicantium, quatenus fundationem Confraternitatis, seu Collegii predicti, ac preinserta Capitula approbare, et convalidare cum omnibus et quiquinque in dictis capitulis contentis et exoressis benignus dignemur. Nos vero dictis petitionibus tam iuris, et piis liberaliter annuentes in his, et aliis quamplurimis longe maioribus, que exauditionis gratiam rationabiliter promerentur, tenore presentium, ex certa nostra scientia deliberate, et consulto, ac ex gratia speciali fundationem predictam, et ipsa preinserta Capitula iuxta eorum tenores acceptamus, approbamus, et convalidamus, nostroque munimine, et presidio roboramus, ac omnibus in eisdem contantis, et pregnarratis, ac ex gratia speciali, ut supra assentimur, et consentimus nostrunque super eis assensum Regalem, et concessum interponimus, et prestamus qusque ad nostrum Regium, successorumque nostrorum beneplacitum, nulla data temporis prescriptione cum supradictis clausulis, conditionibus, et limitationibus contentis endicta preinserta relatione supradicti nostri Reverendi Regii Cappellanu Maioris, ac in omnibus servats forma relationis predicte, volentes, et decretantos expresse eadem scientia certa nostra, quod presens nostra approbatio, et convalidatio, atque concessio, tam super fundatione, quam dicte Congregationis presentibus et futuris, usque ad nostrum, successorumque, nostrorum Regium Beneplacitum, servata forma Regalis Rescipti die 29 memsis Junii 1776, semper stabilis, Ragalis, valida, fructuosa, et fima nulumque in iudicis aut extra sentias quavis diminutionis incommodum, aut noxe altarius detrimentum pretinescat; sed in suo semper robore, et firmitate persistat: In quorum fidem hoc presens privilegium fieri fecimus, magno nostro sigillo pendenti munitum.
Datum Neapoli ex Regali Palatio supradicta die septima mensis Ianuarii, millesimo septingesimo septuagesimo septimo. 1777.
= FERDINANDUS = Citus Preses = Salomonius= Dominus Rex mandavit mihi d. Ferdinando Corradino a segretis = Vidit Dis. Re.e Cd.o =

V. Maestà concede il suo Regio Assenso alla preinserta capitulazione fatta per i Fratelli della Congregazione sotto il titolo di Maria Santissima Immaculata del Casale di Grimaldo in Provincia di Calabria Citra per il buon governo della medesima; il modo di eliggere gli Officiali; La Recessione dei Fratelli; e godimento de’ suffragi in tempo di loro morte colla inserta forma della relazione del reverendo Regio Cappellano Maggiore, e servata la forma di quella in forma Regails Camere Sancte Clare = Ioannes Thomas Athanasius = Slovit pro iura sigilli ducatos duodecim: P. Ioannes Zaxator = In Privileg.m 94 nonagesimo quarto fol. septuagesimo septimo 76 = Bona = Solvit ducatos septem cum Dimidio = Yosephus Valle Regius preceptor =

SENTENZA DATA DEL GOVERNO

Per Regiam Consentinam Curiam, eiusque subscriptum dominus Regium Gubernatoram, et iudicem d. Hyacinthum Ribas, viso retroscripto Regali privilegio expedito ad forma Regalis Camere Sancte Clare in beneficium Venerabilis Congregationis sub titulo Marie Sanctissime Immaculate Casalis Grimaldi, fuit provisum, quod exequatur iuxta sui seriem, continentiam, et tenorem. Pro cuius exequutionie omnia in eo contenta publicantur per magnificos officiales, sine Secretarium eiusdem Congragationis die Festo Confratribus, ut ominbus innotescant at finem et ita et = Consente die ultimo mensis Maji 17septuagesimo septimo = Hyacinthus Ribas = Raphael Politi Actuarius = Soluit ius Registri = Spadafora = soluit carulenos 26 = Laurentius Aquino Scriba =
Die quarte mensis Iunii 1777 Consentie = In Curie Archiepiscopali =
Presentato pro parte Paschais Ficedola Prefecti Soliditatis Beate Marie Viriginis sine laba Concepte Oppidi Grimaldi huius Consentie Archidiecasis, et in fidem = Dominicus Lettiero Pro = Cancellarius = Per Reverendissimum dominum Vicarium Generalem Consentinum, viso rettrascripto Regali privilegio fuit dictum, quod observetur iuxta sui seriam salvis iuribus Excellentissimi ac Reverentissimi domini Archiepiscopi et Reverenti Parochi; ita tamen ut totias quoties occasio se prebuerit, debeant sodales debitas licentiam obtinere ad eodem Archiepiscopo, vel eius Curia pro Concionibus, aut orationibus panegiricis in eadem sodalitate recitandis; pro exponendo Sanctissimo Eucharistia Sacramento publice Fidelium venerationi; processionibusque habendis; et tempore redditionis computorum intervenire debeant illorum discussioni deputatus Ecclesisticus per ipsam Curiam designandus et ita. Datum Consentie die mensis, et anno quibus supra = Andreas Cardamone Vicarius Generalis = Soluit caralonos 85 Dominicus Littiero Pro = Cancellarius.

DISPACCIO PER OTTENERE IL REGIO ASSENSO

15. Il Regale rescritto, che qui si memora spedito a 29 Giugno del 1776 giusta la forma del quale si dichiara spedito il soprascritto privilegio è come siegue:
Trattatosi nella Real Camera di Santa Chiara il.punto se la Congregazione della Città di Viesti si dovesse abolire, come fondata senza Regio permesso non ostante che l’avesse sulle Regole ottenuto, S. Maestà Uniformemente alle istanze dello Avvocato della Corona dichiarò per punto generale con dispaccio del 19 di Giugno dell’anno 1769, che il Regio assenso fusse necessario nella fondazione di qualunque corpo, senza il quale assenso dovesse quale tal corpo dimostrarsi, come illecito, e riputarsi, non esistente. Questa regal dichiarazione sovrana necessaria a mantenere illesi i diritti della Sovranità è stata di pretesto a cattivi, onde involuere il tutto in confusione, ed in disordine; in guisa che oggi le Confraternite in un Conflitto di litigi sono discordie. Appena un Fratello disgustato ricorre, che si dee di necessità ordinare di chiudersi la Congregazione ed allora appena altro crede aver ragione su qualche legato pio lasciato da suoi maggiori si fatta adunanze, per farne opere di pietà, che sorge una lite dispendiosa, e le opere pie non più si adempiono. E siccome si trovano da medesimi Confratelli eretti monti di maritaggi, di Limosine, ed anche monti frumentari per soccorso dell’Agricoltura, o poveri contadini, così non suggerisce altro la malizia, e la rapacità, che confonder tutto per impiegare per lo più a proprio profitto, col pretesto di una lite, le opere pie unicamente dedicate al sollievo dei popoli: oltre a ciò vi è tra Congregati una vicendevole diffidenza, che nasce dalla incertezza del loro stato. Gli esercizi di pietà sono perturbati, e quelli aiuti civili, che per lo più si prestavano in si fatte assemblee, non si eseguono nello stato presente con quella esattezza, che si conviene, e sempre ne ritorna un positivo detrimento a Congregati. Finalmente queste tali adunanze pressoché tutte non hanno lo assenso nella fondazione; e la maggior parte che non ha anche lo assenso sulle regole; ed in tanto poiché non sempre ci è chi palesi tal mancanza con ricorsi, sussistono in pregiudizio della suprema Regalia vedendosi tanti corpi e Collegi illeciti senza essere stati autorizzati per la loro giuridica esistenza. = Ad evitare questi mali sarebbe stato per avventura conveniente di abolirle del tutto; ma il Regal animo inclinato alla pietà, ed intento sempre al bene de’ suoi vassalli, dopo serio esame ha ritrovato, che i beni che derivano da si fatte pie adunanze non meno rispetto allo stato, che alla religione preponderano di assai a mali provenienti in buona parte dalla malizia di poche, ed a quello, si può mettere freno: Ha Sua Maestà riflettuto principalmente, che prima del Cambiamento della disciplina della Chiesa convenivano tutte nelle proprie Basiliche i dì festivi per assistere a’ divini Offici, Et sentire la divina parola, e passavano la Festività in divozioni, e preghiere, ed ora per contrario tutti si lusingano, di aver consacrato il giorno con assistere soltanto per pochi minuti ad una messa privata. Ma che l’union de Fratelli ha in qualunque modo a ciò supplito, con obbligarsi all’intervento, ed all’esercizio di pietà; e dove gli altri, che non sono Fratelli, massime li Artieri e i Contadini dedicano le feste all’ozio, alla crepola, alla ubriachezza, ed alle altre dissolutezze fomentatrici di ogni specie di delitto, quelli almeno si sottraggono gran parte del giorno a particolare occasioni. Ha riflettuto inoltre, essere la Confraternite non solo dirette al bene della Religione; ma anche al bene dello stato; imperciochè, oltre all’esercizio di religione, che fanno i Confratelli, ne ritraggono molti aiuti Civili, come sono i sussidi diurni in caso d’infermità; il medico, i medicamenti, ed i funerali per se e per la loro famiglie, ed anche i maritaggi, che senza queste Confraternite andrerebbe a parte una moltitudine di popolo, massime in quei luoghi ove mancano ospedali, ed altre pubbliche opere; che perirebbero ancora senza questi vicendevoli soccorsi molti Artieri, e Contadini, che sono la gente quanto più negletta, tanto più necessaria; che quei che vivono alla giornata non avrebbero modo alcuno di sostentare se stessi, e le loro famiglie; che moltissimi in fine per le spese dell’asequie de funerali, a quali suppliscono le Confraternite sarebbero da taluni poco pii ecclesiastici spogliati dalle loro sostanze. =
Per tutte queste riflessioni Sua Maestà, anziché abolire si fatte adunanze, le quali senza fallo sono giovevoli alla Religione, ed allo stato, ha cercato il modo come possono sussistere giuridicamente colla pubblica autorità, e come si possa bandire nel tempo stesso la insorta confusione, ed il pretesto a rapaci di profittare. E poiché si riducono oggi le Confraternite a due classi, cioè in quelle, che non anno ottenuto lo assenso in fondazione, ma bansì sulle regole, che non hanno affatto assenso, ne fondatezione né sulle regole, e nelle altre, che non anno affatto assenso, ne in fondazione, né sulle regole; ha considerato Sua Maestà non doversi le prime far soggiacere ad dispendio di un nuovo assenzio in Forma Regie Cancelleria, si per l’ignoranza, in cui erano ne’ passati tempi; e si anche perché erano in una via tale buona fede, che credevano, che nell’ottenere lo assenso sulle Regole, l’assenso anche ottenuto sulla loro esistenza. Quindi ha risoluto per atto di sua Real Clemenza, che alle suddette Confraternite laicali si accordi a tutte generalmente la Sanatoria, con apporsi la Clausola, insita per altro alla Sovranità, Usque ad Regis beneplacitum.
Quanto poi alle altre, le quali non hanno ancora lo assenso ne in fondazione ne sulle regole, ha risoluto e viole che le medesime debbano contemporaneamente chiedere lo assenso, così per la loro giuridica esistenza, come sulle regole; e che a tenore della domanda si debba spedire lo assenso, che specialmente l’uno e l’altro contenga, anche colla clausola: Usque adRregis beneplacitum; e coll’altra che non posano fare acquisti, essendo comprese nella legge di ammonizzazione e con tutte le altre clausole, e condizioni solite apporsi precedente il debito esame agli assenzi finora conceduti sulle regole. Ha ordinato in fine, che per le Congregazioni di questa seconda Classe, siccome l’esistenza giuridica di tali Collegi incomincia dal dì della impartizione del Regio assenso nella fondazione e nelle regole, così si debbano lasciare illese le ragioni delle parti per gli acquisti fatti precedentemente dalle medesime, come corpi illeciti, ed incapaci; ma bensì colla seguente dichiarazione, che se ci siano Monti frumentari, o di maritaggi, o di limosine, o di altre opere di pietà in separate Confidenze quali siano state commesse all’amministrazione, e nfiducia delle Confratrnite; o che tali Monti, ed altre Confidenze separate bensì delle stesse Confraternite siano state fondate dagl’individui delle Confraternite medesime, o stabilite con Legati, o con altre disposizioni, debbano queste, come opere pubbliche, e di pietà rimanere nel loro vigore a tenore della sovrana determinazione. Napoli ventinove Giugno mille settecento settantasei.

16. Comprarono gli Ufficiali della nostra Congregazione nello anno 1778 un Ostensorio di Argento con fregi indorati bello, e di peso. E Nell’anno seguente due altre lampade di argento lisce piccole, e con belle catiniglie.

ALTARI ESISTENTI IN DETTA CHIESA

17. In detta Congregazione sono tre altari, cioè il Maggiore; l’altare di Santa Lucia, e S. Michele Arcangelo, e l’altare di S. Giovan Battista. Non so la precisa era della erezione dell’altare maggiore; né dell’altare di S. Lucia ( questo come si trova al presente fu fatta verso il 1748 in circa ). Lo altare poi e Cappella di S. Gian:Battista fu eretta dopo l’anno 1752 dal suo fondatore Giovanni di Rosa di Marco. Cioè = Nello istromento della erezione di detta Cappella rogato a 30 Decembre del 1761 dal Regio Notaro Pietro Iacino.

1° Giovanne Rosa fonda detta Cappella col peso di celebrarvisi messe cinquantadue ogni anno, una ogni settimana colla limosina di grana quindici per ogni messa in perpetuum. Assegna per uso di sacrestia, e sagri arredi alla detta Congregazione carlini ventidue ogni anno.

2° Per limosina, ed uso di sacrestia, e mobili di altare assegna docati diece annui, e ci costituisce le sue possessioni dette la Silicara, Folle, e l’orto dell’Ederuso, e mancando le rendite di dette possessioni ci aggiunge le due sue case, dove abita.

3° Gli eredi ogni anno scelgono il Cappellano, che deve essere Sacerdote Secolare di Grimaldo, e delli più intimi al detto fondatore, o eredi, li quali devono pagare li sudetti docati diece annui.

4° Giovanne fondatore scieglie per Cappellano il Rev.do d. Francesco Anselmo suo nipote, durante la vita di esso d. Francesco

5° Comanda, che delle cennate robe assegnate per li docati dieci annui, nessuna si alieni, né in quanto la proprietà, né in quanto l’usufrutto.

6° Vuole, che se gli eredi volessero sostituire a detti corpi stabili altri stabili, lo possano fare, o in tutto, o in parte; purchè i corpi sostituiti siano dentro il territorio di Grimaldi, franchi, liberi, ed esenti da ogni legame, azione, e vincolo, non soggetti a dote, de fe commesso e migliori delli beni stabili assegnati dal fondatore.

7° Stabilisce che il Cappellano ogni anno celebri una messa a ventiquattro del mese di Giugno giorno della natività del Precursore di Cristo San Ganbattista. Tanto occorre stabilito nel detto istromento colla licenza del Visitatore della Curia Arcivescovile di Cosenza, come diffusamente si può vedere nell’originale.


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