CAPO V

SI PARLA DI ALCUNE COSE PERTINENDI ALLO SPIRITUALE

1. Intendo io qui cose spirituali le materia toccanti le fondazioni delle Chiese, e Cappelle, che erano in Grimaldo, e poi si trasferirono nella nostra Patria detta Grimaldo nuovo. Tre rano ivi, ad altrettante qui sono le Chiese, cioè la Parrocchiale, il Monasterio e la Chiesa o Cappella della Concerzione, della origine, e governo delle quali parlerò in questo Capitolo, diviso in tre paragrafi: Nel primo tratterò della parrocchiale Chiesa; nel secondo del Monasterio della Beata Vergine detta delli Martiri; e del Monasterio sotto il titolo dello Spirito Santo; e nell’ultimo della Cappella della Congregazione di Maria Santissima.

§ I

SI PARLA DELLA CHIESA PARROCCHIALE DI GRIMALDO, SUO GOVERNO, ED ABBLIGHI DELLI RETTORI

2. Quando, e come sia stata in Grimaldo vecchio eretta la Parrocchiale Chiesa, perchè mi mancano Scritture, ed antichi monumenti, non posso cosa alcuna determinare con certezza. Quello che sembra probabilissimo si è, che sul principio della fondazione di Grimaldo verso l’anno del Signore 1078 in circa, esistendo in essere la patria, esisteva ancora la Chiesa, in cui i fedeli erano istruiti nelle cose nicessarioe per la lalute, e ricevevano i Sacramenti. E penso che fosse eretta sotto il titolo di San Pietro governata da due Rettori nominata o d’allora, o in appresso, uno delli Sambuci, e l’atro dele Vitalbe, come ancora adesso si niminano. Godeva questa Chiesa con i suoi Rettori i beni chiesiastici delle chiese di S. Pietro, S. Niccolò, la Trinità, e di altre, che esistevano nei Casalotti prima della Unione delli stessi, come dissi nel capo primo.

3. Presso gli atti, e protocolli di Notaro Gian Pietro Pizzuti, il più antico Notaro, che ritrovasi essere in Grimaldo, trovi io nominate per robe della Chiesa di San Pietro le seguenti.
Le Pietre in istromento rogato a 31 Agosto 1566 f. c4 a tergo, ad a 13 Novembre 1569 fol. 83.
L’Arira di Bruno a 8 Novembre 1565 fol. g. a tergo e 20 Ottobre 1578.
Lo Visciglietto a 13 Gennaro 1567 fol. 21 a 6 Ottobre del 1578 fol. 46 a tergo.
Valle di Fiumara a 16 Ottobre 1580 fol. 103 a tergo.
Li Capavi a 11 Maggio 1582 fol.III a tergo.
l’Acqua de lo Monaco, o Valle della Scala a 26 maggio 1589 folio 240 a tergo.
Valle di Acino o Agiro a 25 Agosto 1568 fol. 51
Vico a 12 Setembre 1569 fol. 70.
Presso gli atti dippiù e protocolli di Notar Gianbatista Saccomanno trovo un peso di tomolo e mezzo di Germano de pagarsi al beneficio della Chiesa Parrocchiale sopra il Piano Durante di Bartolo di Rosa e sopra a d. Servilio Marra allora rettore della porzione di detto beneficio detta delle Vitalbe a 21 decembre del 1594 fol II.
Sopra Vico venduto d’Angelo di Filippo a Gio:Domenico e Ganbattista di Filippo un tololo di Grano bianco salvendo ogni anno al Parroco della Parrocchiale Chiesa di Grimaldo a 23 Agosto del 1599 fol II et 17 Settembre dello stesso anno.
Presso gli atti e Protocolli di Notar Fabrizio Mialati rotrovo, che d. Giovanne Ferraro Cappelano, e Parroco Porzionario della Chiesa si S. Pietro di Grimaldo costituisce un Procuratore in Napoli per difesa sua in presenza del Comissario della fabbrica di S. Pietro di Roma d. Vincenzo Spinelli; acciò in suo nome lo proponga, che il fu d. Domenico Parise suo antecessore nella Parrocchia non poteva lasciare Legato alcuno sopra la possesione della Parrocchia detta Vico, perchè era, ed è annessa alla porzione del Beneficio di lui spettante, e che sempre, come tale, era stata posseduta dai Parroci, e rettori porzionarj suoi antecessori a 6 Marzo 1578 fol 22.
Antonio de Filippo dichiara, che sentiva dire a suo padre Bartolo, che si avesse affittato dai parroci d. Domenico Parise, e Giovanne Ferraro una possessione detta Vico col pago di pagarne ogni anno un tomolo di grano bianco alla misura Napolitana, e che lo avea pagato, a detti d. Domenico, d. Giovanne, e d. Leonardo Parroco suo successore e presentemente a d. Servilio Marra. A 5 Agosto del 1602 fol. 86 a tergo.
D. Gianpaolo Mancusa Rettore porzionario del Beneficio di S. Pietro di Grimaldo comprasi da Franceascantonio Poterico Macchia di Mela posseduta da d. Guglielmo Poterico, che fu data in enfiteusi a Giacomo Poterico insino alla terza generazione, e la compra a nome e parte di detta Chiesa, e per i Parroci suoi successori a 28 Agosto 1602 fol.
87.
 E così di mano in mano si legge appresso li Protocolli sudetti Notari, ed altri successori. Altri più antichi o non furono in Grimaldo, o se furono, non ne abbiamo memoria.

4. Era solito antico che i Parroci, e rettori della Chiesa di S. Pietro diGrimaldo avessere a 2 di Febbraro ai loro parrocchiani dispensato le candele ad ogni casa; e di accomodare e riparare la chiesa se non in tutto, almeno in parte. Nel 1583 i parrochi allora d. Leonardo Poterico, e d. Guglielmo Poterico suo zio ricusavano ciò fare; come anco pretendevano essigere dalli Grimaldesi più del solito della decima; e perciò i Grimaldesi raddunati in pubblico parlamento costituirono loro Procurateori ad lites tre persone: Napoli Iachetta, Notaro Fabrizio Malito, e Bartolo de Rosa, acciò avessero difese in ogni corte le loro ragioni contro li dudetti Rettori, come si ha in un’atto di parlamento appresso il Regio Notaro Gianpietro Pizzuti a 1 Maggio 1583. Cominciossi la lite che durò anni diece, e si ebbero verj decreti intorno al pagamento delle decime, e dopo vari contrasti e litiggj alla fine si accordarono i cennati Rettori colla Università in questa maniera.

1° che quei che avessero due bovi all’aratro pagassero un tomolo e mezzo di grano , e germano.

2° che quelli, che, avesero allo aratro più di due bovi ne pagassero tomola due.

3° che quelli bracciali li quali seminassero più di tomola tre pagato avessero un tomolo mezzo; e quelli che seminassero tomola tre, o meno o niente, avesero pagato un quarto di grano, o germano.

4° che i Nobili, ancorche non seminassero, avesero pagato un mezzo tomolo.

5° che le vedove avessero pagato un carlino solamente.

E finalmente, che tutte le altre cose , sulle quali i cennati Rettori pretendevano la decima non fossero a tal peso soggette; come chiaro si ha da un pubblico parlamento fatto in Grimaldo avanti il Vicario Generale di Cosenza cinque maggio del mille cinquecento novantatre appresso gli atti del Cancelliero M. Gianpietro Pizzuti, il quale è del tenore seguente.

Ricavato dal libro de’ parlamneti antichi.

ISTRUMENTO DI CONVENZIONE E LE DECIME

" In nomine Domini Amen.Regante
Die quinta mensis Maji 1593 Grimaldi ante Ecclesiam Sancti Petri.
Personalmente constituiti li reverendi d. Guglielmo Puterico, e d. Leonardo Puterico rettori. e Cappelani della Parrocchiale Chiesa di S. Pietro di Grimaldo in presenza del Rev. Pietro Antonio Zuivis Vicario in questa diocesi di Cosenza d’una parte; e li Magnifici Bartolo de Rose Sindico nel presente anno. Notar Gio:Battista Saccomanno, Gio: Baccaro, Polidoro di Iacoe Eletti, Battista de Niccoli Vicemastrogiurato, Notar Gio: Ferrante Pizzuti, Flaminio de Rose, DomenicoIiacoe, Marco de Iachetta, Tomasi de Salvagno, Fabrizio de Iacoe, Tomasi Rollo, Luca Antonio Parise, Marco Saccomanno, Felice di Anselmo, Felice de Iachetta, Gesimodo de Iachetta, Francesco Mauro, Antonio de Filippo, Graziano de Filippo, Berardino Vetere, Mastro Agostino Saccomanno, Pietro di Spena, Ferrante Rollo, Antonio Rollo, Matteo Rollo, Stefano de Spena, Notar Fabrizio de Malito, Pietro de Malito, Iacovo de Spena, Pietro de Iacoe, Ottaviano Saccomanno, ed altri sotoscritti pro maiori, et seniori parte, Congregati in pubblico parlamento generalii numero opportuno facienda da detta Università ad sonum Campane, ut iuris, et morisset, dove pari voto unanimiter, et nemina discrepante, asserirono ambe parti, come molti anni fa essere vertuta lite tra essi Cappellani con detta Università sopra la soluzione delle decime, e sopra di ciò esservi molti decreti, ed al presente di nuovo si verte sopra la osservazione di detti decreti; dal che ogni anno ne sono venuti molti rumori; perciò ad evitar dus vitanda, per vivere cristianmente sono pervenuti alla infrascritta convenzione, e finale accordo fra essi Cappellani, e Rettori, e datta Università senza pregiudicar le ragioni tanto di detti Cappellani, come della Chiesa, e della detta Università; ma per esser di ragion, e per aiutar li dispendij delle lite che detti Reverendi Rettori, e Cappelani in perpetuum, presenti, e futuri abbiano, da esisigere, e riscuotere dalli loro parrocchiani da ogni Parrocchiano, che averà due bovi aratorij in uno arato un tumolo e mezzo di grano, e germano, conforme seminerà; e da quello Parrocchiano, che averà più di due bovi in uno arato due tomola de lo modo predetto; e dalli Parrocchiani bracciali di questo modo, da quello che seminerà da tre tumola de grano o germano in alto, mezzo tumolo; e da quello che seminerà da tre tumola abasso de germano, o de grano, uno quarto; e così da quello, che non semina niente, uno quarto; e così da quello, che vive nobilmente, abbenche non seminasse, mezzo tumolo; e da ogni vidua sola un carlino, anno quilibet, e a tal che ognuno riconosci essere Cristiano. Ed intorno delle pretentenze di essi Cappellani, e Rettori circa la lana, caso, vino, lino, cannavo, coculli, ed altre cose simili s’indendono elemosinare, ma non per obbligo. E di questo ambe le parti si contentano ad invicem, vicissimque, et si obbligano in ampliori forma sempre osservare ed unquem, et non contravenire in toto, vel in parte, in iudicio, nec extra, nec de iure, nec de facto; imo con ogni istanza, e debita riverenza pregano il sudetto Rev. Sig. Vicario generale se degni sopra di ciò ponervi perpetuo silenzio, e decreto finale, a tal che si viva quietamente, e cristianamente tra essi reverendi Cappellani, e Rettori, e detta Università; che tutto riceveranno a grazia singolarissima, ut Deis. Io Notar Gio:Pietro Pizzuti scriba di detta Università per volontà, ed istanza de’ detti reverendi Cappellani, e Rettori, e diessa Universaità ne ho scritto lo presente parlamento sottoscritto de loro proprie mani. datum ut supra. Io d. Leonardo Puterico rettore e cappellano dico ut supra. Io d. Guglielmo Poterico de Grimaldo Rettore dico ut supra. Io d. Vincenzo Ferraro Arciprete fui presente ut supra. Io Bartolo de Rose Sindico affirmo ut supra. Notar Gio:Battista Saccomanno eletto. Signum Crucis proprie manus Ioannis Battiste de Niccoli, Vicemagistri iurati. Sugnum Crucis proprie manus predicti Pulidori Aloesi idiote. Io Giovanne Baccaro eletto affermo ut supra. Idem qui supra Joan:Petrus de Pizzutis scriba manu propria.
E così da tal tempo in poi sempre si è osservato, e di presente si osserva intono al pagare le decime, solamente osservo che tutti gli altri, a riserba delle persone che hanno due bovi allo aratro, pagano un quarto di germano; e per oblazione, o lemosina altro non si dona alli parrochi, se non che pochi coculli, quantunque nemmeno da tutte le case.
Intorno al concorrere i Rettori alla riparazione delle chiese, non so che ne avvenisse, solo ho letto in un protocollo del notaro Gianpietro Pizzuti che dovendosi fare certa spesa nella Chiesa, i Rettori allora esistenti contribuirono ancora.

5. Suppongo ancora, che fossero costretti i Rettori a distribuire le candele nel secondo giorno di Febbraro di che la Chiesa fa festa della Purificazione della Vergine Maria, secondo l’antico solito, e costume della patria di Grimaldo, che era di distribuire una candela per ciascuna persona senza eccezione alcuna. Perchè trovo che nel 1606 i rettori allora di Grimaldo d. Servilio Marra di Lappano , e d. Gianpaolo Mancuso di Casole sotto pretesto che volevano applicare la spesa delle candele alla riparazione dela Chiesa, e che li cittadini di Grimaldi non le donavano il Buccellato ne’ giorni di Natale, e Pasqua, non distribuirono secondo il solito le candele; e non avenmdole distribuite nell’anno 1607 milleseicento e sette, nella settimana dopo li due di Febbraro dello stesso anno il Sindico ed eletti di Grimaldo si portarono in Cosenza dall’Arcivescovo, e suo Vicario, ed ottennero decreto obbligante i parroci a pagere alla Università le candele non distribuite nelli due anni passati; e distribuirle secondo al solito ogni anno in avvenire al di secondo di Febbraro. Dal decreto intimato alli cennati rettori, questi conoscendone la giustizia convennero colla Università a rilasciarli le candele non distribuite nelle due passati annni 1606, e 1607; a non pretendere dalli Cittadini il Buccellato nelli giorni di Natale , e Pasqua, ancorchè questo fosse dovuto; e finalmente si obbligarono in avvenire distribuire le candele nel di due di Febbraro, una per anima nessuna eccettuatane, incominciando dalli due di Febbraro del 1608, come chiaramente si vede dall’istromento di accordo tra la Università, e detti cappellani rogata dal Regio Notaro GioBatista Saccomanno a undici Febbraro del mille seicento sette, che è del tenore seguente.

ISTRUMENTO DI CONVENZIONE E LE CANDELE NEL GIORNO DUE DI FEBBRARO

" In Dei nomine Amen, anno nativitatis eiusdem millesimo sexcentesimo septimo, Regante Philippo de Austria Dei gratia. Rege; Regnorum vero suorum anno septimo feliceter dominante Amen. Grimaldi, die vero undecimo mensi Februari quinte indictionis. Nos Lucas Antionius Parisius de Grimaldo Regius ad contractus iudex, Ioanne Baptista Saccomannus loci eiasdem publicus regia auctoritate Notarius et testes subscripti videlicet Ioannes Baptiste Scaglionus de Civitate Martirani, Ioseph Scaglionus de Civitate Consentie, Ioannes Angelus de Malito, Clericus Iulius Niger, et Sacerdos Vincentius Ferrarus de Grimaldo, et alii quamplures ad hoc vocati, presenti scripto publico notum facimus = Personaliter coram Nobis constituti Marcus Antonius Saccomannus Sindicus ordinarius dicte Universitatis presentis anni, Iohannnes Ferdinandus de Pizzutis, Ioannes Thomas de Rosis et Notarius Fabritius de Malito electi dicte Universitatis presentis anni; nec non Marcus Saccomannus, Nicolaus Rollus, Fabricius de Filippo, Angelus de Malito Franciscus de Iacoe, Polidorus de Iacoe, Andreas Vigilator, Petrus de Spema Ioannes Veteres, Ioannes de Stefano, Camillus Marinarus, Sigismondus Iachetta, Ioannes de Stefano. Fabius Cilius, Ioannes Maija, Scipio Niccoli, Iacobus Biger, Sarrus de Anselmo, Ioannes Maurus, , Ioannes Ferdinandus de Niccoli, Marcus Maurus, Ioannes Dominicus Parisius, Ioannes Vaccarus, Salvator Sacchetta, Ioannes Pontericus, Petrus Vecchius, Franciscus Marcus de Grimaldo, et alli quanplures cives unaminiter congregati ante Ecclesiam Divi Petri de Grimaldo ad sonum campane proprie ad parlamentum, ubi similia fieri solent, et Universitas ipsa congregari, in quo parlamento Fuit expositum per dictum Marcum Antonium Saccomannum Sindicus hoc modo : "Gentilomini e cittadini sapete, che questa settimana passata semo stati in Cosenza colli Eletti da Monsignore illustrissimo Arcivescovo, e de Monsignor Vicario per ottenere decreto in nostro favore, che li nostri Rettori ni facessino, e consignassero la solita, et ordinaria Candelora nel giorno della Purificazione di nostra Signora, giacchè per due anni non ce l’hanno fatta, sotto pretesto che volevano spendere per la reparazione della madre Ecclesia, ed anco che li cittadini fussino obbligati dar loro la offerta del Buccellato solito de Natale, e Pasqua, e gia avemo ottenuto detto decreto in nostro favore, conforme è di ragione: quel decreto avemo notificato a d. Gio:Paolo Mancuso in casa uno delli nostri rettori, e quello accettò, subbene pure per ea, pretentisse detta offerta, il che non è di ragione. Oggi essendo presente in questo pubblico parlamento il Reverendo d. Servilio Marra Arciprete, e Rettore di questa Università, avemo voluto quello notificarlo anco, vome detto d. Servcilio, et audiente, e respondente detto d. Servilio, che detto decreto accetta, e lo tiene sopra li suo capo, e si offerse quello obbedire iuxta lo suo tenore; e perchè detto decreto contiene, che detti Cappellani faciano la candelora per lo avenire, e paghino quella non hanno fatta per lo passato; e però ci risponde, con pregare la Università che li rilasciassi lo pasato, avendo mira al dispendio ha fatto in Cosenza, e che per lo avenire si offerse farla, e distribuirla più amplamente, che non si ordina nel decreto; e dippiù cede, e rinuncia ogni pretentenza, che potessi presentare, una la pretesa offerta del Buccellato nelli descritti di Natale , e Pasqua; che però parendo alle Signorie vostre, e per vivere quietemente con li cappellani, tanto presenti, come futuri, saria di parere, se li rilasciassi per il passato, tanto a lui come al detto d. Giopaolo suo compango absente; purchè per lo tempo futuro obbediscano li decreti, et antiqui nostri soliti, senza renomarci cosa alcuna, et principua la pretesa offerta; e per detti Eletti, et altri Cittadini unamiter et pari voto ac nemine discrepante, nec contradicente fu detto, e convenuto, che se li rilassino le candele passate, che in modo alcuno se li doni travaglio per esse: In virtù della quale risposta e con la unione universale li predetti Sindico, et Eletti Sindicario, et Elettuario nomine cedono e relassano al detto d. Servilio presente, accettarnte, nec non aldicto d. Gio:Paulo absente. et pro eo stipulante dicto s. Servilio le passate candele, seu costo di esse non fatte, et distribuite per lo tempo passato de oggi indicati, incluse le candele del presente anno quinte indictionis. Et e converso il detto d. Gio:Paulo suo compagno absente promette con giuramento, et se obbliga, di questo anno innanzi, et sua vita durante, che possederà questo beneficio fare le predetta Candelora, e quello distribuirla in Chiesa lo di della Purificazione di Nostra Signora, incominciando dal di primo dello anno mille seicento otto, servata la forma del decreto, et antiquissimo solito, et Sacri Canoni, cioè una candela per ciascheduna anima, senza accezione alcuna, quale nunc, prout ex tunc la cede, et penitus refuta, et renuntia, etianche alli cittadini competesse. Qua ambe partes promisserunt cun iuramento habere rata et omnia predicta, et in nullo contravvenire, et aliqua retione, vel cum ratione legitima proinde obbligaverunt se una parte alteri cum constitutione precarij et cum pena unicarum quinquaginta, renunciantes, iuraverunt, unde.
E Così da quel tempo in poi si è osservato prontualmente da tutti i Rettori della nostra Chiesa insino all’anno mille settecentoquattro (1704) nel quale anno d. Francesco Ponterico di Carpanzano Rettore in Grimaldo mandò una o due candele per ogni casa, e lo stesso volea fare nello anno 1705, in cui unanimiter dai cittedini congregati si concluse che via iuris sia estratto il cennato d. Francesco a donare a suoi parrocchiani tante candele nel giorno della Purificazione, quante erano le persone in ogni casa uomini, e donne, conforme all’antico solito, e non una o due come fatto avea nell’anno passato. Si continuò di poi nella osserevanza del suddetto antico solito per molto tempo; adesso però per quanto mi ricordo io non si osserva, perchè i rettori distribuiscono una candela per casa.

6. Nell’anno mille seicento tredici li cennati Rettori d. Servilio Marra, e d. Gianpaolo Mancuso agitavano tra di loro lite nella Curia Arcivescovile di Cosenza intorno alle rendite, ed entrate del Beneficio, che possedevano. Temerono allora i Grimaldesi che per tal cosa non venisse defrodata la patria, e le persone nella ammistrazione delli santissimi sacramenti, e cura delle anime; e perciò fecero convenzione colli detti Rettori, per il buon governo delle anime, li quali si obbligarono amministrere la cura dela anime, e sacramneti in comune et indiviso. Il tutto chiaro si vede dal tenore della detta convenzione, stipolata dal Regio Notaro Gianbatista Saccomanno a venti gennaro 1613, la quale è della forma seguente Videlicat
In nomine Domini nosrtri Iesu Christi Amen. Anno nativitatis eiusdem millesimo sexagesimo decimo tertio, regente Philippo de Austria Dei gratia rege, Regnorum vero suorum anno decimo quinto Amen. Grimaldi, die vero vigesimo mensis Ianuarii undecime indictionis. Nos Petrus Hieronymus Vaccarus de Grimaldo Regius ad contractus iudex Ioannes Baptista Saccomannus loco eiusdem publicus regia auctoritate notarius, et testes sbscripti donnus Voincentius Ferrarus, Frater Iacobus Maurus, Vittorinus Saccomannus, Ioannes Maurus, Notarius Ioannesa Petrus de Pizzutis de Grimaldo, et Clericus Salvator Schettinus de Altilia habitator de Grimaldo, et alii quamplures ad hoc vocati, presenti scriptura pubblica personalmente constituti Marco Antonio Saccomanno Sindico nel presente anno dalla Uiversità di Grimaldo, Gio:Filippo Marinaro Eletto di detta Università, Giovanne de Stefano, Salvatore Saccheta, Giovanne Vaccaro, Ferrante Rollo, Ferrante Saccomanno, Pietro Francesco Saccomanno, Geronimo Salvagno, Alfonso Ferraro, Ferrante Calderone, Giovanne Ferraro, Camillo Marinaro, Mastro Luise Saccomanno, Marco Muro. Marcello Potestio, Vincenzo de Lamantia, Carlo Nigro, Dezio Saccomanno Cittadini de Grimaldo facientino nomine universale, aggregati, e stipulenti in perpetuum pro canservatione, et observatione omniumm et quorumcumque iurium, et antiqui soliti Universitatis predicte parte ex una et li Reverendi donno Servilio Marra , donno Gio:paulo Mancuso rettori, e cappellani della parrocchiale Chiesa di S. Pietro de Grimaldo aggregati similmente per se e loro successori Rettori in perpetuum dall’altra parte. Quali ambe esse parti asseriscono, come verte lite fra detti Rettori nella Archiepiscopale Corte cosentina circa l’entrate de loro Benefitij; li quali prenominati d. Servilio e d. Gio:Paulo, e cischeduno di loro prometono con giuramento tacto pectore more Clericorum, e si contentano, et obbligano de oggi avanti, et in futurum amministrare la cura delle anime, e santi sacramenti tanto di Battesimo, Matrimonio, ed altri in comune, et indiviso in questo popolo di Grimaldo, in modo che quante volte, et ogni tempo ciascheduna persona di questo popolo ricerchèrà a qualsivoglia di detti Rettori per administrazione di detta cura de anime e santi sascramenti siano obbligati e ciascheduno di essi Rettori presenti e futuri fussino nella loro residenza, e così diceno, promettono, e se obbligano in solidum, ut supra in presentia di detti Sindico, Eletti, e cittadini accettanti e se contentienti, e stipulati universali, et particulari nomine pro conservatione predictorum iurium, et consuetudinis Universitatis predicte, et non aliter, nec alio modo,quia sic inter partes presentes, alias. Que omnia, et singula predicti Rectores, et uniusquisque Rector pro se, et in solidum observare, ec in aliquo contravenire aliqua ratione, sed semper habere rata, grata, obligantes se et ad penam unciarum auri quinquaginta Archiepiscopali Curie Consentie applicans, renunciantes exceptioni omnibus iuribus, iurantes, unde, et alias in forma ad consilium sapientis.
Vale a dire, che sebbene i rettori, e cappelani sudetti e loro successori in perpetuum, et in futurum si avessero divise le famiglie, e le rendite; nullo però dimeno in quanto a la Cura dell’amine, ed ammistratione dei sacramenti, li abitanti di Grimaldo si avevano per comuni ed indivisi, pertinenti a tutte due i Rettori in soludum. Sicchè la divisione cade in riguardo agli immobili, e non alla cura ad i sacramenti.

7. Era nella Chiesa di S. Pietro di Grimaldo la Cappella del Santissimo Sacramento con la Confraternita della stesso nome, il di cui Porcuratore a nome, e parte delli Confratelli, esigeva, ad amministrava le rendite, e provvedeva di tutto il necessario la Cappella, e tutto ciò che bisognava alla decenza del Santissimo Sacramento. Anzi gli stessi Confratelli si elgevano il cappellano che celebrava le messe ditte allo altare suddetto. Tutto ciò si ricava da molti istrumenti esistenti nelli protocolli di Notar Gianpietro Pizzuti, Notar GioBattista Saccomanno, e Notar Fabrizio Malito, appresso il quale, e proprio nel protocollo del 1622 a 31 luglio nel foglio 31. Si ritrova una procura fatta da Evangelista Maia Procuratore della Cappella a Congregazione del Santissimo Sacramento, in cui si dice che detta Congregazione ha annuo il giusso dinominare e farsi il cappellano, che celebrasse le messe addette alla detta Cappella; e che detta Confraternita somministra oglio per la Lampada innanzi il SS. Sacramento; cera per le Comunioni, Santo Sepolcro, e terze Domeniche, e che faccia altre spese, cioè Cappe per la Custodia, Avantaltari, Pianete, Incensiere ed altro. E certo che detti procuratori erano laici; come ancora sono in massima parte stati i procuratori della riparazione della odierna nostra chiesa, come si ricava dagli atti e protocolli delli Notarj Salatore, e Giuseppe Schettini; Giovanne, e GionBattista Iacoe, e dallo Attuario Filippo Iacoe ed in verità la procura della riparazione è la sua stessa di quella del Santissimo Sacramento.

8. Nella Chiesa di S. Pietro di Grimaldo eranvi molte Cappelle di giurispadronato laicale videlicet degli Anselmi; degli Pizzuti, delli Rolli; delli Maliti; delli Rosa; delli Iacoi; delli Scaglioni e delli Sacchetti.

9. La Cappella deli Anselmi fu eretta e dotata dal M. Macantonio Anselmo di Grimaldo, abitante nello Aurignano colla entrata di annui docati dieci per la celebrazione delle messe. Aveva tal Cappella il titolo di S. Lorenzo; come il tutto apre dalla concessione fatta a detto Marcantonio a 24 Gennaro del 1578 che l’è del tenore seguente
In nomine Amen. Regant Philippo Dei gratia Rex, anno die 20 mensis Ianuarii sexta indictionis. In Grimaldo dentro la Parrocchiale Chiesa e S. Pietro da Grimaldo in presenza delle sottoscritte testimonie = Perosnalmente congregati li Venerabili Reverendo d. Guglielmo Puterico Rettore e Cappellano de una porzione, e metà dell’altra detta Ecclesia, e donno Ioanne Ferraro Arciprete, et l’altro cappellano dell’altra metà, e porzione de lo beneficio de detta Ecclesia condunata ad somum Campanelle dentro detta Ecclesia in hora, et loco solitis de una parte; e mastro Marcantonio de Anselmo abitante nello Casale de Laurigano per se, suoi eredi e successori de l’altra parte: quelli ambe esse parti sponte inanzi di Noi asseriscono essere pervenute alla sottoscritta convenzione, patto, et concordia, primo salvo semper assensi R.mi Oridnarij, seu Apostolico da impetrarsi a de spese de esso. Marcantomio, quando nce sera necesario detti R.di Arciprete, Tettori e Cappellani, ut supra, una con li nobili Antonio Falcone Sindico, Angelo Marinaro eletto, Marco Saccomanno Mastrogiurato, M. Napoli da Iachetta, Gio:Alfonso Pizzuto, Marco de Rose, Cola Pizzuto, mastro Agazio Saccomanno, Berardino de Filippo. M. Vincenzo Saccomanno, et altri particolari cittadini de Grimaldo presenti, convenuti, accettanti, et se pontenti, non vi, sed sponde, et omni meliori modo, danno, et concedono irrevocabiliter inter vivos per se loro eredi, et successori in perpetuum Marcantonio presente, aggente, consensiente, et recipiente per se, suoi eredi, et successori in perpetuum uno certo abile, seu loco dentro detta Ecclesia de Santo Petro posto alla parte senistra verso le case de Scaglioni, confine la via pubblica; de sopra la sepoltura de detta Ecclesia, et arco grande, et de sotto la Cappella, che lasao Pietro Potestio, et altri fini. Con patto, e condizione, che esso Marcantonio, o altro da sua parte possa in detto abile, et altare fare una Cappella, o altare come ad esso piacerà, con in detto abile, et altare de vestimente, altare de messa, Calice, casula, et tutte cose, che nce bisognano ad preite per celebrare messa, per una volta tantum fornire, et vestire detto altare, con patto de dote, et rendita de dece docati annui, seu anno quolibet a quello presente, che serverà detto altare con una messa: Lo ditto quale censo se intenda essere affisso, et posto sopra la possessione, e robe sue de Laurignano quali obbliga, et ipoteca de mo per allora dettocenso annuo de docati dece, affinchè esso Marcantonio non incorporerà detto censo annuo in Grimaldo; ed affincrè non lo imcorporerà in Grimaldo se intenda essere posto, et affisso alle dette sue robe, et beno de Laurignano; et che de quando se incomenzerà a servir detto altare, et Cappella de una messa lo giorno, esso abbia detti docati dece, et dopo morto esso donno Antonio, esso Marcantonio possa fare servir detta Cappella ad sua libera volontà, et ad chi ad esso piecerà, ordinerà, e volerà, et nde possa disponere, et farci, et farci fare altare, et sepultura ad suo arbitrio, et dalace, concederla a chi ad esso piacerà, ordinerà, et statuerà con lo simile rendito, et vestimenta: ben vero, che detto abile, et arco non se possa altrimenti claustrare, et chiudere da parte de la Ecclesia, a tal che se possa vedere messa de ambe parti. Quale Cappella l’ha intitolata sotto lo vocabolo de Santo Lorenzo. Quale censo, et rendito esso Marcantonio con giuramento promette compralo in Grimaldo, et non in altra parte; et mentre che non lo comprerà se intenda sopra dette robe, et beni de Laurignano, ut supras. Et si per caso per detto donno Antonio mancassi de sevir detta Cappella, o altri, che ordinerà, istituirà, e volerà esso Marcantonio, La Comunità di detti cappellani possono eligger uno preite, che a loro piacerà de far, et servir detta Cappella con lo medesimo censo, e cisì se exequa il perpetuum. E sopra se intenda Cappella, et iuspatronatus de esso Marcantonio ad altra dicto modo. Quale arco, et fravoca esso Marcantonio lo farà con sue dispese, et essi Cappellani, et Sindici et Eletti de mo nce concedono le petre, che nce bisognano, et abile, ut supra, tali modo, conditione, et patto, et non aliter, nec alio modo, quia sic induxerunt cum contitutione precarri omnia ambe partes ispe et promiserunt iuramento mediante ad invicem promiserunt sibi observare et non contrafacere se obligaverunt se sub pena unciarum auri viginti quinque Curie, et parti observanti qua solute semper iuraverunt et ad consilium sapientis, alias in forma. Scitibus Vincentio Pizzuto ad contractus iudice, donno Antonio de Anselmo, donno Andrea de Filippo; Felice de Anselmo; Tomasi Rollo; Antonio Rollo, et alii.
Infatti poi lo stesso Marcantonio dona tutto il bisognevole per lo altare e vesti sacerdotali per celebrare la messa cioè una pianeta stola, e manipolo di seta; una Borsa; uno avanti altare; tre tovaglie de altare; un camice, amitto, e cingolo; un’altaretto; due corporali; due cestini; una carta gloria; due ampolline di stagno; due candelieri di ottone; uno quadro di San Lorenzo, con le immagini ancora di Maria Vergine de’ Santi Pietro e Paolo, e delle Santissina Trinità; ed un calice con patena di argento indorato, come si ha in uno atto pubblico rogato dal Regio Notaro Gianpietro Pizzuto a due Agosto del mille cinquecento settantanove.

LIMOSINA DELLA MESSA IN QUEI TEMPI

Nota qui, che la limosina della messa veniva tassata a grana due, e cavali sette per messa. Ne ciò sembri meraviglia perchè ho ritrovato altre scritture in tali protocolli Vecchi, nelle quali si assignano per limosine di messe legate in determinati altari, ora tre grana, ed un tornese per ogni messa; ora tornesi cinque. Eccone un altro documento autentico ricavato dal testamento di Gianpietro Saccomanno, il quale lascia alli suoi eredi un peso di pagare carlini sei ogni anno per celebrarsene due messe ogni mese. Or sono messe ventiquattro ogni anno, e fatta la divisione spetta per ogni messa una cinquina. La causa poi perchè fosse allora cotanto tenue la limosina delle messe, era perchè allora i viveri, cioè la carne, pane e simili erano abbondanti, e scarso il denaro; onde tal piccola limosina era sufficiente al quotidiano sostegno del celebrante. Così ho letto in una lettera su di tal materia scritta dalla erudicto Mons. Pompeo Savelli Vescovo di Bisceglia. Il testamento di Giapietro Saccomanno fu rogato dal Notaro Gianpietro Pizzuto a venticinque Settembre del mille cinquecento cinquantotto 1558.

CAPPELLA DI FAMIGLIA PIZZUTO

10. La Cappella delli Pizzuti fu eretta dopo l’anno 1580 o pure nello stesso anno. Cioè i Rettori della Chiesa di S. Pietro, concedono al Notaro Gianpietro Pizzuto un luogo nella detta chiesa per farci una Cappella, e sepoltura di giuspadronato de Pizzuti. Come chiaro si vede dallo atto di concessione rogato del Regio Notaro Fabrizio Malito, che segue. Questa Cappella era sotto il titolo di S. Giovanni Evangelista.
In Dei nomnie Amen Regante die quarta mensis Maji octave indicitionis millesimo quinquagesimo octogesimo Ante Ecclesia Sancti Petri de Grimaldo, ubi similia fieri solent et coram iudice, nostro, et testibus subscriptis = Personaliter constituti Venerabiles donnus Iohannes Ferrarus Archipresbiter, et Cappellanus dicte Ecclesie Parochialis consentientes prius in hoc, tamquam in suos; cum sciret de eorum scientia nostre iurisditionis non esse; nostramque propterea implorando et se sponte, asservarunt fuisse et esse commodum, vitiliterem, et honorem dicte Ecclesie, et pro salute animarum eamdem ecclesiam abundare altaribus, et Cappellis pro celebrandis divinis officiis, et missis; et considerantas nimiam devotionem, et bonam voluntatem egregii Notarii Ioannis Petri Pizzuti de eodem loco construendi, et faciendi Cappellam cun latare et sepultura intus dictam Ecclesiam in sue iure patronato, suorumque heredum, et successorum, eorumque animarum salute. Propterea constituti Archipresbiter, et Cappellani una cum nobilibus Bartolo de Rose Sindico, Sindacario nomine, et pro parte totius Universitatis cum etiam Ioanne Alfonso Pizzuto Magistrogiurato, magnifico notario Eletto Marco Marinaro, Ioanne Dominico Iachetta, Ferdinando Iachetta, Antonio Caria, Battista de Niccoli. Silvestro Zupo. Mercurio Saccomanno, Matteo Putestio, Ioanne de Silvagno, et aliis pro maiori, et seniori parte in numero opportuno facientibus ispam Universitatem presentibus, accaptantibus, et se contentibus de omnibus, et singulis infrascriptis, non vi es, sed sponte et omni meliori modo dederunt irremovibiliter inter vivos, cesserunt et assignaverunt in perpetuum predicto Notario Ioanni Petro ibidem presenti, volenti, recipienti pro se quemdam locum intus dictam Ecclesias, iuxte, et a superiori parte gradum Cappella Illustris dominus de Scaglioni, ab inferiori parte gradum, et Cappellam nobilis Marci Antonii de Anselmo; ab uno latere viam publicam; et ab alio latere sepulturam dicte Ecclesie. In quo quidam loco ipse Notarius Ioannes Petrus possit suique heredes, et successores possint edificare, construere, facere, et fieri facere tam altare, quam Cappellam, et sepulcrum, seu tumulum ad liberum arbitrium, et voluntatiem ipsius, suorumque heredum, et successorium; et quad dicti Altare, et Cappella sit, et sempre intelligatur iuspatronatum, et proprius ipsius notarii, suorumque heredes. et successorum, quod possit in ea servire facere, et celebrare divina officia, et missas ad sui libitum, et voluntatem in perpetuum, suorumque heredum, et successorum expensas;salvo temen assensu reverendissimi Ordinaii: et sic induxerunt eumdem Notarium per fustim Calami ad habendum, constituentas se procario nomine e promisserunt, tacto pectore, more Clericorum, nomine dicte Ecclesie, eiusque heredum, et successorum, dictum locum, et eius patronatum semper, et legitime defendere, et de omni evictione teneri obligantes et in forma Camere Sedis Apostolice; et omnia bona dicte Ecclesie, at sub pena unciarum auri viginti quinque dicte Sedi, et parti abserventi qua soluta et iuraverunt, et alias in forma ad concilium sapientia Presentibus Iudice ad contractus Nobile Ioanne Alfonso Pizzuto; testibus nobilibus Francisco de Yacoe, Salvatore Yachetta, Mario Yachetta, Francisco da Niccoli, Bernarino de Salvagno, Leonardo Casavetera, et aliis.

LA CAPPELLA DI FAMIGLIA SCAGLIONE

11. La Cappella delli Scaglioni, come che memoria in questa concessione, esisteva nel 1580, e forse da più tempo, e della prima Cappella eretta nella parrocchiale.

LA CAPPELLA DI FAMIGLIA ROLLO

12. La Cappella de Rolli fu eretta nello anno mille cinquecanto ottantatre da Antonio Rollo sotto il titolo della Santissima Trinità, come si vede dallo istromento di concessione rogato dal Regio Notaro Fabrizio Malito a 22 Decembre del 1583, il quale è come siegue.
In nomine amem. die vigesimo secundo mensis Decembris duodecima indictionis millesimo quingentesimo octogesimo tertio, Grimaldi. Nos nobilis Ioannes Alfonsus Pizzuto loci eiusdem publicus, et testes infrascripti. Constituti in nostra presentia Reverendi donnus Gulielmus, et donnus Leonardus Puterici de Grimaldo, consentientes prius in nos supradictos iudicem, ut in suos, cum scirent ex certa eorum scientia nostre iurisditionis non esse, in hac parte se summiserunt, habita venia prius a Reverendissimo Domino Vicario Consentino in scriptis obtenda: cuius tenor licentie talis est.
Reverendissimo Signore = Antonio Rollo di Grimaldo supplicando li fa intender, come per sua divozione tiena volontà de costruendo, et dotando una Cappella sub vocabolo Santissime Trinitatis dentro la Ecclesia de Santo Petro di detto Casale di Grimaldo; et hanno concluso con li cappellani, et rettori di detta Cappella, offerendo, e pagando per riparazione di detta Ecclesia qualche elemosina; et per tale effetto ne disidera la autorità, beneplacito, et consenso da Us. Reverendissima; et per maggior cautela di esso supplicante, et suoi eredi, et posteri: per tanto supplica restar servita concedarli il suo consenso, et autorità per detto effetto, ut deus = Licentiam concedimus Rectoribus dictis concedendi lucum Cappelle dicto supplicanti, ut petitur. Datum Consentie, die decima nona decembris 1583 Vicarius Consentinus. Dominus Surretto. Et virtute dicte licentie predicti Cappallani sponte, non vi asserverunt fuisse et esse commodum, utilitatem, et honorem dicte Ecclesie, et salutem animarum, eandem Ecclesiam abundare altaribus, et Cappellis pro celebrandis divinis officiis; et considerantes bonam voluntatem, et devotionem Magistri Antonii Rollo eiusdem loci contruendi, et edificanmdi Cappellam cum altare, et sepultura, seu monumento intus dictam Ecclesiam in suo iure patronato, suorumque heredum, et successorum, eorumque animarum salute sponte, non vi, et omni alio meliori modo, et virtute dicte licentie dederant irrevocabiliter inter vivos, cesserunt, et assignaverunt in perpetuum predicto Magistro Antonio ibidem presenti, volenti, et acceptanti pro se , suisque quemdam locum intus dictam Ecclesiam palmorum septem vacuum ipsis in dicta Ecclesia Santi Petri, iuxta et a parte superiori, et de uno latere muros ipsius Ecclesie; et a parte sinistra Cappellam dictam de li Sacchetti, in quo loco dictus magister Antonius possit, et vaeat edificare, et edificeri facere una Cappellam sub vocabolo Santissime Trinitatis, et in ipsa Cappella posst et voleat fecere, et contrui facere unum altare cun suo monumento, seu sepoltura, in qua libere possit, et coeat ipse magister Antonius seppellire et seppelliri facere sese, et mortuos suos, et quas ispe, et successores, ac heredes voluerint; et quod dicti Cappella, Altare, Monumentum, seu Sepultura sint, et sempre intelligantur iuspatronatum, et proprius ispius Magistri Antonioi, suorumque heredum, et successorum et possit in ea servire facere, et celebrare divina officia, et missas ad ad sui libitum, et voluntatem in perpetuum, suorunque expensas et sic induxerunt in possessionem per fustim penne ad habendum cum omnibus iuribus accessibus, egressibus suis omnibus usque ad viam publicam, constiuentas se precario nomine compromisserunt tacto pectore, more Clericorum nomine dicte Ecclesie, eiusque heredes, et successorum dictum locum, et iuspatronatum semper et elegitime defendere et de omni evictione teneri et exconerio dictus Magister Antonius sponte, non vi, debit donationis titulo irrevocabilite inter vivos dicte Cappelle edificande, seu iuspatronato reditum, sive censum ducatorum quatuor sulvendorum anno quolibet in perpetuum, incipiendo, primam solitionem cun Cappellas ispa Magister Antonius perfecarit et complaverit, eodem modo continuando anni quolibet in mense Augusti in perpetuum. Pro quo reditu, seu canone dicte Cappelle ispe magister Antonius sponte, ut supra, obligavit, et hipotecavit quoddam eius mansanile cum furno, quo defecerit dictum canonem, seu censum dictorum ducatorum quatuorum supra dicto mansanile, et furno obligavit, et hipotecavit omnia alia bona sua acquisita, et acqurenda cum constritutione precarii informa, constituens se precario nomine donec et promisit dictam donationem habere ratam, non revocare, defendere pro quibus omnibus predicti cappelani, et Antonius, prout ad eos spectat, et pertinet, obligant se, bona penam unciarum viginti quinque rato semper merende pecto constitutione precarii in forma misit iuravit Reverendus donnus Paolus de Filippo; Ioannes Alfonsius Falconus, Angelus Caderonus; Franciscus Puterias: Laurentius Putericus, et Franciscus Milinazzus de Grimaldo et alii.

LA CAPPPELLA DI FAMIGLIA SACCHETTI

13. La Cappella de Sacchetti perchè si mostra come esistente e confine di questa da farsi da me Antonio Rollo, ora prima dell’anno 1583. Era sotto il titolo dell’Anunziata

LA CAPPPELLA DI FAMIGLIA MALITO

14. La Cappella delli Maliti era la Cappella che fu delli Potestii, come si ha da un’istromento censuale rogato dal Regio Notaro Ganbattista Saccomanno a 20 Marzo del 1613. Or della Cappella delli Potestii se ne parla nella concessione della Cappella propria fatta a Marcantonio Anselmo nell’anno 1568. Avea Il titolo di S. Giacomo.

LA CAPPPELLA DI FAMIGLIA ROSA

15. La Cappella della famiglia di Rosa si memoria come esiste in più istromenti censuali rogati dal Regio Notaro Gianferrante Pizzuti a favore di detta Cappella a 25 Aprile 1590 a 25 Ottobre del 1600 a 9 Settembre 1605; e da un legato lasciato a detta Cappella Sotto il titolo di S. Michele Arcangelo de Marco Raja nel suo testamento rogato dal regio notaro Gianpietro Pizzuti a 4 Ottobre del 1599.

LA CAPPPELLA DI FAMIGLIA IACOE

16. La Cappella di famiglia Iacoe esisteva sin dagli anni 1587 - 1598 e così in appresso, come d’alcuni legati a detta Cappella esitenti nelli protocolli di Notar GianPietro Pizzuti a 25 Novembre 1687 e Notar Fabrizio Milani a 27 dello stesso mese ed anno; e 18 Settembre 1598.

17 Altro non so della Chiesa nostra Parrocchiale esistente in Grimaldo detto da noi il Vecchio. Questo diroccato dal tremuoto nel 1638, Si ritirarono i viventi da quel luogo nella Chiata ( così chiamavasi il luogo d’ove ora è fabbricato Grimaldo ) dove fabbricarono la Parrocchiale collo stesso titolo di S. Pietro e Paolo. Nella stessa fecero sulle prime la Cappella o Altare maggiore, e due altri altari nel 1683 uno alla sinistra dell’Arco grande fuori il Coro sotto il titolo della Madonna del Carmine, il quale è di giusso della Università, come ricavasi dalle impresse della stessa impressioni, e da una iscrizione eistente sotto la cornice al piano sul muro, che è la seguente, sebbene mutila
Marie...................suffragium operans animarum dicatum sumptibus Universitatis a. d. 1653.
In questo altare sin dal principio sono celebrate le messe delle elemosine, che il popolo contribuiva nel primo d’ogni mese: onde sin da allora si questuava ogni principio di mese, e della raccolta si celebravano in comune messe per le anime del Purgatorio. Lo stesso si costuma adesso. Ciò ricavo da una tabella di messe fatta tredici anni dopo la erazione della cennata Cappella cioè nel 1666 essendo Rettori d. Tomanso de Piro, e d. Paolo Rogliano. Ciò pure è vero che il Procuratore di detta Cappella fu laico, come si ha dagll’istrumenti di quel tempo, e particolarmente da uno del Regio Notaro Givanne Iacoe nell’anno 1691 a 13 Febbraro, nel quale si ha che GianGeronimo Nigro come Procuratore di detta Cappella ricevesse un censo di carlini quindici e il capitale di docati qundici lasciato a datta Cappella dal quodam Flavio Silvagni nel suo testamento rogato dal Regio Notaro Giuseppe Schettini a 15 Settembre del 1673. Fu ancora nel 1677 d. Tomaso de Piro Procuratore di detta Cappella.


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