CAPO

IVDEGLI AVVENIMENTI DAL 1700 INSINO AL PRESENTE SI VENDONO ALCUNI STABILI DELLI SACCHETTI

58. Ora il Signor Flavio Sacchetti, perché per più anni non aveva soddisfatto alli pagamenti fiscali debitore alla Università di Grimaldo insomma di docati settecento e più, per li quali ne compariva creditrice la regia Tesoreria; onde con ordine della Regia Camera dalla Sommaria, e delegazioni fatte al regio Percettore della Provincia d. Girolamo Colacio nell’anno mille settecento quindici nel mese di Novembre si esposero allo incanto, e si venderono alcuni comprensori di terre del Signor Flaminio Sacchetti detti Marmorino, Grutticelle, seu Pandanelle, Tinisi, Risciole, Capalvi, e Pietre, li quali furono comprati nella subasta da Mastro Antonio Mauro, come dallo istrumento Rogato dal Regio Notaro Alberigo Rosa. Ma perché il detto Antonio Mauro aveva comprato a nome e parte della Università creditrice del Sacchetta per iscomputo della cennata somma, lo stesso dichiarò la verità, e cede detti comprensori di terre alla Università con iscrittura privata rogata dal Regio Notaro Alberigo Rosa a diciannove Agosto dell’anno mille settecento sedici, la quale cessione è come segue.

IL COMPRATORE RETROCEDE ALLA UNIVERSITA’ LE COSE COMPRATE

Die 19 mensis Augusti 1716 Grimaldo. Personalmente costituito nella presenza nostra Antonio Mauro di questo Casale di Grimaldo, il quale non vi, sed sponte, omnique miliori via, modo asserisce nella presenza nostra, come lo scorso mese di Novembre del caduto prossimo anno 1715 si stipulò il pubblico istromento, dove appare, che esso Antonio Mauro delle terre subastate ad istanza della Università di Grimaldo contro il magnifico Flavio Sacchetti in somma di docati settecento et perché apparve in esso instrumento stipulato per mano di predetto Regio Notaro, che avesse consegnato detta somma in potere delli Magnifici Tiberio Rosa, Francesco Silvagno e Gio:Iacovo Majo odierni Eletti di questa Università; et perché, sebbene apparve detto disburzo in potere de medesimi, nulla dimeno questo si fece per utile, e beneficio di detta Università; ma la verità si è stata, che detto istrumento non abbia niuno valore, cedendo ogni ius actione, che tiene sopra dette terre da lui comprate, chiamate Marmorino, Grutticelle, seu Pantanelle, Tinisi, Risciole, Capalvi, e Pietre in beneficio di essa Università, nullus ius sibi reservans, et si opus est, oggi predetto rinuncia l’istrumento suddetto con tutte altre sue ragioni, actioni, et ius in beneficio della Università suddetta, et ci la reintegra nel generale, et corporale possesso perfustim pemme, ut iuris; et perché devono oggi esigere parte di terrazzi di dette somme, che vanno comprasi in detti territori incantati, e comprati dal detto, ascendentino in tumula quaranta di germano per l’affitto delle terre delle Pietre, e Acqua di Acino, seu San Francesco, quali si devono esigere da esso Antonio, conforme si obbliga quelli esigere, et darne conto in beneficio di essa Università, con abligarse consegnarlo ad ogni richiesta di detta Università, e suoi del Regimento, con rattenersi tantum tumula tre germano per l’esazione, di modo che resta tenuto, conforme si obbliga consegnare le dette tumula trentasette, alla Università suddetta alla Misura Napolitana alla rasa; et perché stante detta obbligazione di esso Antonio; et perché le scritture apparano in beneficio di esso Antonio, e ricevente, per detta causa promettono così Magnifici Eletti levare lese, et indenne di ogni danno, spese, et interesse, che per detta causa ne venissero ad esso Antonio per la causa suiditta. Per osservanza delli quali cose ambe esse parte, per quanto a ciascuno spetta obbligano restassi con tutti loro beni presenti e futuri cum contituto, et precario, ac potestate cupiendi in forma, unde, iuraverunt. Io Antonio Mauro dichiaro a mi obbligo, come di sopra. Io Tiberio Rose Eletto prometto come sopra. Io Francesco Silvagno Eletto prometto ut supra. Io Gio: Iacino Majo prometto come sopra. Notarius Albericus Rosas scriba.
Con tutto che fosse seguita la vendita delli soprascritti comprensori pure il Signor Flavio Sacchetti proseguì la lite insino al mese di Novembre dell’anno mille settecento e sedici, in quel mese passò all’altra vita. Restarono i suoi eredi testamentari la Signora Flaminia Sacchetti sua sorella; la figlia della sua sorella Felice Sacchetti, e Lucio Sacchetti marito di essa chiamato Fulvia o Agata di Dipignano; il figlio di sua sorella Nanna o Laudaonia Sacchetti e li figli di Serafino Mirabelli, ed Anna Sacchetti sua sorella detti Ciccio, Giulio, ed Antonino di Carpanzano. Questi si convennero difendersi contro la Università come essa dallo istrumento di divisione della eredità de Signor fu Flavio Sacchetti rogato dal Regio Notaro Giuseppe Rogliano a 16 Settembre del mille settecento diciassette.

59. Occorse frattanto altra controversia a’ Grimaldesi contro i Cittadini di Altilia, li quali pretesero impedire a’ nostri il giusso del Mastrogiurato, e Baglivo nella fiera di Santa Maria di Savuto nei giorni di Lunedì di pasqua; quindici Agosto ed otto Settembre. Ricorsero li Cittadini di Grimaldo alla Camera della Sommaria, e presentarono il Privilegio Regio spedito da Ludovico terzo di Angiò, in cui si designavano i confini del territorio di Grimaldo, e face ancora della Università di Martirano, con cui attiestavasi lo esercizio del giusso del Mastrogiurato, e Baglivo in detta fiera; e ciò fatto n’ebbero in piedi della supplica decreto favorevole, come siegue, spedito a ventiquattro Agosto del mille settecento diciotto. Per tanto vi dicemmo, et ordiniamo, che non dobbiate turbare, ne fare turbare de fatto la suddetta Università di Grimaldo esponente nel possesso nel quale si trova della giurisdizione che tiene nelle suddette fiere, che sai fanno nel suo territorio in conformità del suddetto suo annunciato privilegio, e pretendendosi da qualcheduno cosa in contrario, debbia comparire in questa Reggia Camera, et penes acta, che le si farà giustizia, né darete obbedienza ad altre promisioni, se quelle non saranno spedite, penes acta, e così eseguirete. Datum Neapoli ex Reggia Camera Sumarie die vigesima quarte Augusti 1718 . = Non turbetur defacto in possessione, vel quasi, si in ea legitime reperiatur. D. Laurentius = d. Nicolaus Blanco - die 27 Augusti 1718. Soluit iussarius = S li ordina, che non faccia turbare de facto la sudetta Università di Grimaldi operante nel passato nel quale si trova della giurisdizione, che tiene nelle suddette fiere, che si fanno nel suo territorio in conformità del suddetto suo annunciato privilegio = Verum habentes causam in contrarium, neque obediat ut supra. ( Siegue l’asservanza ) Fuit promisum in Consilio, quod retroscripte promisionies regie camere Summarie expedite ad instantiam Universitatis Grimaldi supplicantis sub die vigesima quarta proxime elapsi Mensis Augusti 1718 observantur iuxta illarum seriem contitionem, et tenorem, in Cancellaria, et fiat ordo cun inserta forma illarum et ita Consentie die sexta mensis Septembria 1718.

60. Gli eredi del Signor Flavio Sacchetti a riserba del Signor Lucio Sacchetti, e sue figlie nell’anno mille settecento ventisei per istrumento Rogato dal Regio Notaro Ganbattista Montera di Malito a 2 Marzo dello stesso anno rinunciarono al Signor Notaro Alberigo Rosa di Grimaldo tutte le loro ragioni, e protezioni, che avevano contra la Università di Grimaldo per caste delli stabili cennati di Flavio Sacchetti venduti, e posseduti dalla stessa; e perciò detto Signor Alberigo di nuovo muove lite contro la Università, e cominciata si convenne poi assieme col Signor Lucio Sacchetti colla stessa di desistere dalla lite colla transazione di docati trecento cinquanta per una sola volta solventi in due tempi, dalli quali tre parti si dovevano al detto Signor Alberigo e la quarta parte al Signor Lucio Sacchetti, e così venne a terminare la suddetta lite e la Università restò assoluta padrona delli stabili eseguiti contro Flavio Sacchetti tutto si ha dall’istrumento di convenzione tra dette persone, ed Università. Rogato dal Regio Notaro Pietro Silvagni a diciassette di Agosto del mille settecento ventisei, il quale è del tenore seguente.
In nomine Domini amem. Anno circuncisionis eiusdem mensis Augusti quarta indictionis , Grimaldo, Petrus Sylvagnus regia auctoritate notarus, et tesates subscipti loci eiusdem ad hoc specialiter vacati. habiti, presenti publico scripto nostro notum facimus, fatemur, atque testamur. Costituti personalmente li Signori Francescantonio Rogliano, Ottavio Mauro Eletti, e Reggimento di questo Casale di Grimaldo nella presenza nostra aggentino, e stipulanino alle cose infrascritte per nome, e parte di detta Università, anche in sescuzione di pubblico parlamento stipulato a di ventitre Aprile 1726, copia dello quale s’inserisce in fine per essa Università, e suoi cittadini presenti, et in futurum et in perpetuum ed in essa futuri di una parte, ed il Signor Alberico di Rosa dello stesso Casale agente, e stipulante alle cose infrascritte per esso, suoi eredi e successori in perpetuum dell’altra parte. E li Signori Giulio, ed Antonio Mirabelli di Carpanzano coeredi della quodam Anna, e Flavio Sacchetti di detto Casale, li quali anche per nome del Signor Francesco Mirabelli loro fratello assente, che ne promettono di rato la ratifica fra lo spazio di giorni venticinque agentino, e stipulantino alle cose infrascritte per essi, loro eredi, e successori in perpetuum di una parte, ed il Signor Gaetano Caputi di Paterno coerede della quondam Antonia Sacchetti, e Flavio Sacchetti di detto Casale, il quale medesimamente agisce, ed interviene alle cose infrascritte per esso, suoi eredi, e successori in perpetuum dall’altra parte. Ed il Signor Lucio Sacchetti di Dipignano, tanto in suo proprio nome, quanto come Padre e legittimo amministratore delle Signore Fulvia, ed Agata Sacchetti coeredi del quodam Flavio, come per istrumento di procura, quale originalmente esibisce, ed è del tenor che in fine si legge aggente, e stipulate alle cose infrascritte per esso, e sue figlia, loro eredi e successori in perpetuum dell’altra parte. Ed Antonio Mauro di Grimaldo agente e stipulente per se suoi eredi e successori in perpetuum dell’altra parte. = Asseriscono con giuramento tecti scripturis, esse parti, come a suo tempo vertì lite fra detta Università, ed il detto quodam Flavio, nel Sagro regio Consilio, Reggia Corte, ed altri tribunali, per lo che da detta Università furono eseguite, e poi vendute all’incanti le seguenti robe di detto Signor Flavio poste in territorio di questo Casale, nominate MARMORINO, PIETRA, TENESI, e TENESELLO, PARTICELLE, LE RISCIOLE, SAN FRANCESCO, e PETROSILLA, ACQUA DEL SANBUCO, ed ACQUA DI ACINO, le quali restano subasta ad esso Antonio Mauro, ma in sentenza egli fu una persona surrogata da essa Università. e sebbene dal detto Signor Flavio si fossero ottenute promisioni in contrario e fussesi rintegrato al possesso di essa Università sotto nome di esso Antonio. E come che essi eredi di detti di Sacchetta assieme col Signor Gaetano Caputi, e Signora Vittoria Grandinetti, madre e contuttore delli Signori Cesare ed Annibale Caputi coeredi con essi Signor Gaetano di detto quodam Flavio, a riserba però di esso signor Lucio, e sue figlie, quali non intervennero sotto due Marzo 1726 si convennero con esso Signor Alberico, mediante pubblico istrumento stipulato per Notar Gio:Battista Montera di Malito, tra le altre cose indetto istromento contenute, che detti coeredi di detto quodam Flavio dovessero cedere, come in effetto cedono traslative, et non extinctive tutte e singole loro ragioni et azioni a loro come eredi, ut supra, combatentino contro detta Università, e contro esso Antonio, e la Signora Auria Saccomanno, la quale avea forti pretenzioni, e crediti contro l’eredità di detto quodam Flaminio, e da questa furono dette ragioni, ed azioni cedute ad esso Signor Alberico, con avercilo costituito Procuratore irrevocabile, come in cosa propria, come più largamente apparisce dal precitato istrumento. E volendo esso Signor Alberico svegliare detta lite, e far rinnovare le promisioni spedite dal S.R.C. a 23 Dicembre 1715 dal Consigliere d. Ignazio Pogera, da cui fu decretato, quod omnia reducantur ad pristinum, perciò avandone detta Università, ed il Signor sub. Signor Alberico, ed essi Signor Lucio, e sue figlie richiesto consiglio a più Signori dottori, uniformemente fu stato consigliato, che per essersi disposti essi Signor Alberico, ed essi Signor Lucio, e sue figlia ad una comettente, e dolce tradizione, come in effetto, che restassero contenti essi Signori Alberico, Lucio, e sue figlie della somma di docati trecento cinquanta, pro una vice, ut infra da dividersi, cioè tre parti a beneficio di esso Signor Alberico, come rappresentante, tre parti di detti coeredi, ed una parte, da pagarsi cioè cento settantacinque praticamente, e li altri docati cento settantacinque alla fine di Settembre del corrente anno, non che essi Signor Alberico e Diognor figlio de esso Lucio ed esso ancora per quanto a lui appartiene, debbero rinunciare extensiva a beneficio di essa Università ogni ius, e ragione, non solo sopra le suddette robe sopra descritte, ma anche tutte, e singole altre, che a detta eredità, ed eredi di detto quodam Flavio competono, o potessere competere, così dedotte, come non dedotte, cognite ed incognite, così per pubbliche scritture, come per qualunque causa e via senza che mai possano averci regresso; con essersi anche detto Antonio disposto , come è di dovere a dichiararne che egli sopra dette robe non ha tenuto, se non che il nudo nome, ma il dominio, possesso e frutto di dette possessioni in effetto hanno spettato a detta Università, dalla quale detti frutti si sono goduti. Ed allo incontro si è convenuto che detta Università eodem nìmodo, ut supra debba cedere extenfien a detta eredità potesse avere contro la suddetta eredità et eredi non mai più possa esserci pretensione oliate veruna.: che però sebbene esso Signor Alberico per le tre parti rappresentasse in virtù della detta cessione la suddetta eredità; in tutto ciò cautela cautelis addndo, e senza verun pregiudizio di dette prime cessioni fatte a detta Siganora Auria, e da quella trasferite ad esso signor Alberico, per genio e richiesta di essi Signori Eletti, an voluto anche intervenire essi Signori di Miranelli, o Caputi con esso Signor Alberico, e con esso Signor Lucio, tam nomine proprio, quam come Padre legittimo amministratore e Procuratore di dette Signore Fulvia, ed Agata sue figlie sponte, non vi, con giuramento tactis scripturis liberano detta Università, e per essa ad essi Signori del Regimento presenti per solenne stipulazione accottanti da tutti e singoli iussi, e ragioni, ed azioni, che anno computato, e possono competere a detta eredità, ed eredi de detto quedam Flavio, tanto sapra le soppresse scritte robe in proprietà, e frutti così percetti come percipiendi, quanto per qualunque causa, ut supra, et ragioni dedotte, cognite, ed incognite, e per lo affetto suddetto in vim, et titulo dice transactionis cautelam cautelis addendo delle sudette robe cum integro eaurm statu ne pongono in possesso ad essa Università, et per essa a detti Signori eletti, et per quella in perpetuum accattino, etiam per fustim penne, et cum contituto, et precario, et pacto de capiendo in forma, dico propria auctoritate, obedendo, et cassando tutte, e singole scritture giudiciali, et extragiudiciali cognite, et incognite, tanto facientino a beneficio di detta eredità contro detta Università, quanto contro facientino a beneficio di dettas Università contro detta eredità, ed eredi, e da detto qondam Flavio e suo antenati dovuti forse, e non pagati alla detta Università, quanto per uqunque altra regione , e scritturas per cause cognite, et incognite; giacché con questa reciproca condizione si è trattata, e conchiusa detta trascrizione, di forma che restino aboliti ex utrasque parte tutti li atti, e decreti, e qualunque altre scritture giudiciali, et extragiudiciali per quanto potessero stare alla presente transizione, o rendere quella lesiva, così enormemente, come enormissimamemte; atteso che sebbene per disposizione di legge le lesione enormissiva contenendo il dolo, etiam reipsa ex proposito renunciarsi alle norme potesse far rescindere le transazione; tuttavia scambievolmente esse parti, e per il pieno consenso avutone, e per essi Signori Eletti da tutti e singoli Cittadini in più, e varie sessioni, che se ne sono tenute, e ciò non de stilo notariorum, ma per deliberata, e ferma volontà, et certa scientia tanto ad essi contraenti, quanto di tutti e singoli Cittadini di essa Università, con giuramento se ne fanno giurata, et irrevocabile donazione di solenne stipulazione vallata di tutta la importanza di detta lesione. E vogliono, che nel presente contratto vi si abbiano per opposte tutte le solennità de iure requisite, le quali, sebbene cetriorate esse parti, che vengono supplite dalla forza, ed efficacia del giuramento. Quale donazione con giuramento reciprocamente promettono mai rovinare per qualsivoglia causa, pretesto, o colore, anche per vizio d’ingratitudine, immensa paupertà, o sopravvenienza de’ figli, de’ quali espressamente si è pensato, e perciò rinunciano bene certiorati ad invicem cum contrituto, et precario et sotto li patti esecutivi, et rescissori in forma semper estendenti, e che abbiano per aversi per estesi a beneficio, e consiglio de Saus, della parte osservante, in modo migliore alla esatta osservanza della presente donazione, e transazione, e firma detta donazione formale semper remanente, quatenus potesse la presente transazione impugnarsi per lesione enorme, et anormissima, vogliono non poter essere inteso l’impugnante senza la restituzione di ciò, che viene a liberamente ricevere per la transazione suddetta, renunciando a tutte le leggi in contrario, e specialmente alla dottrina rapportate dall’Odierna nel Singolare 540, da Giorgio all’allegazione 34, e da Giulia all’183, del contenuto delle quali con giuramento asseriscono esse parte esser state da’ loro Signiri Avvocati coertiorate. Ed in esecuzione di ciò scambievolmente esse parte con giuramento si liberano eteam per aquiliamem stipulationem, acceptationem inde secutam, ac pacto de ulterius non potendo, nec poti faciendo in iudicio nec extra. Et esso Antonio con giuramento non solo conferma, che nella compra di dette robe egli non ebbe, se non che li nudo nome, ma tutto fu per conto di detta Università; ma quatenus con giuramento cede alla Università suddetta, e per essa a detti Signori Eletti presenti, accettanti ogni ius e ragione, che sopra dette robe avesse acquistato, et quatenus a se ispettaci pone in possesso a detta Università, e per essa a detti Signori Eletti, presenti, et accettanti per fustim penne cum contitutione precarii, dicto constituto, et precario, et pacto de capiendo propria autorizzate, niente per se riservandosi. Et è contra detti Signori Eletti nomine Universitatis con giuramento liberano a detto Antonino presente, et accettante di ogni molestia per aver già l’Università annuatim recevuti li frutti delle dette robe, etiam per aquilianem stupulationem, acceptilationem inde secumtam, e pacto de luterius non potendo, nec poti fraciendo in iudicio, nec extra. Et esso Signor Lucio con giuramento, etiam totalmente de proprio si obbliga per parte di dette sue figlie la puntual osservanza di quanto nel presente istrumento si contiene, sebbene agge amche il virtù di detta procura, quatenus opus sit et non aliter renuncia alla accezione di aver promesso il fatto alieno, e si obbligalmente, e personalmente con contituto et precario alla perfetta osservanza; ita che facendo tutto il suo posse non possa ascusarsi, ma con effetto, benchè de iure non, fosse tenuto, ne vuole essere obbligato, et che abbia per aversi per esteso ad Consilium Sapientis. ut supra. Et attentis predicties essi Signori Eletti hic coram Nobis in vim transationis predicte pagano, numerano, e consignano ad essi Signori Alberico, e Lucio, come Padre e Procuratore, ut supra li predetti docati cento settanta cunque, cioè tre parti adesso Signor Alberico, et una ad esso Lucio presente et recipienti in moneta di argento usuale in questo regno corrente. Per la quale somma in conto pagata ad essi Signori Alberico e Lucio con giuramento ne liberano, quietano, ed assolvono pro dicta medietate tantum a detta Università, etian per aquilianm stipulationem, acceptilationem, inde secutam et pacto de ulterioris non petendo, nec peti faciendo in iudicio, nex extra. E per li rimanenti docati cento settantacinque essi Signori Eletti, nomine Universitatis predicte si obbligano quelli pagare in detto mise di Setembre del corrente anno per tre parti ad esso Signor Alberico, e per la quarta ad esso Signor Lucio, e sue figlie in pace, e senza eccezione veruna, renunciando alla prevenzione, et pragmatica de preventione moderanda, per la quale prima del maturo il debitore può essere inteso, prestita cautione de solvendo debiutum, et penam, renuninciando ancora ad ogni condensazione, defecazione, ed escomiato, anche liquidi, et accertati, ed al poterne fare deposito, e facendosene, si abbia per non fatto, et passano a loro alezione essi signori Alberico e Lucio, etiam uti Procuratorem di dette sue figlie liberarlo a spese di detta Università senza veruna citazione; renunciando ancora ad ogni provisone, anche per introduzione di padrimonio di qualunque tribunale, anche supremo, persì del R.S. consiglio ed ogni maratoria tanto di giustizia, quanto di grazia, anche di reale, o di qualunque indulto, senza potersene potuto essa Università suffragare, e di qualunque nullità, ed ogni altra eccezione, e beneficio di legge, e canoni; ma vogliono essi Signori Eletti Univesitatis nomine quella vincualre, che statim e lesso fine di Settembre sudetto, non solo il presente istrumento possa rescindersi, et incusarsi, così di esso Signor Alberico, come di esso Signor Lucio, e sue figlie, e ciaschedun di essi divisim, seve coniunctim, etiam via vitus M.E. Vicarie, ed la.pronta, parata, et espedita esecutione, etiam coll’obbligo penas acta, e pigione delle casa di Napoli, ma de dicto, e senza citazione possa spedire il Comissario contro detta Università, e noi suoi beni, e Citadini in solidum, de speciali pacto a carlini dodici il giorno, non ostante qualunque ordine generale in contrarium, e non solo per l’otto giorni, enon più ad finem exequendi totum, ma sino alla intera soluzione in pecunia, obbligando se stesso, cioè detta Università, suoi beni, effetti, e Cittadini, realiter, et personalite cum facultate variandi, et cum constituto, et precario, et pacto. Ma di più de speciali patto, e lasso detto fine di Settembre, sia in facultà e piena elezione di essi Signori Alberico, e Lucio, e sue figlie, e di ciaschedun di essi mettrersi in possesso,propria auctoritate della sudette robe, e quelle usufrutarsi provata temporis, anche non vi siano frutti pendenti, o maturi, fintanto che saranno soddisfatti in pecunia, e non in alie re; renunciando perciò all’Autentica. Hoc nisi cod: de solutionis, per la quale si può soddisfare in bonis, et non in pecunia. Pro quibus omnibus obsevandis dicte parentes obligaverunt se, bona eius omnia heredes cum constito, et precario sub poena auri viginti quinque Fisco rgio requirens non iuraverunt, renunciaverunt. Unde presentibus Rev. d. Gio:Antonio Silvagni. Mag. Cosimo Anselmo, Paolo Anselmo. Filippo Mauro, e GiaBattista Anselmo pro testibus.

61. In esecuzione del quale istromento Ciccio Mirabelli retificalo, come avevano promesso i Fraterlli, a di ventinove Settembre del mille setecento ventisei. Ed il Signor Alberico Rosa si riceva li docati centosettantacinque ultimo, e final pagamento per vigore della cennta trascrizione, e perciò libera edassolve totalwemente la Università, come per atto rogati dallo stesso Notaro Pietro Silvanfi a veinticinque delmese di giungo delano mille settecento ventisette, come dagli istromenti rogati dallo srtesso Regio Notar Pietro Silvagni.


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