§ IV
DELLO ACCADUTO IN GRIMALDO SOTTO GLI AUSTRIACI INSINO AL TREMOTO
31. Terminata in cotal guisa la lunga dispendiosa lite col Conte attesero li Cittadini di Grimaldo, e si applicarono al buon governo della patria per mantenere fra di loro la pace, e concordia, e aumentare il bene del pubblico, e per tal fine nell’anno mille cinquecento cinquantasette radunati in pubblico parlamento, di unanime consenso per il bene comune fecero alcune costituzioni, da osservarsi inviolabilmente da quelle persone, che a pubblico incanto si affittavano li Comuni della Università, le quali sono:
"In nomine Amen. Regnante Philippo de Austria Rege, anno die undecima mensi Aprilis quinto indictionis millesimo quingentesimo quinquagesimo septimo Grimaldi.
Nos Personalmente costituiti, et congregati nobili Francesco de Yachetta Sindico Sindicario nomine, Paulo Maja, Vincentio Pizzuto, Iacomo de Yachetta, Bartolo de Rose, Napoli de Yachetta, Cola de Yacoe, Cola de Ceri, mastro Antonio Putestio, Antonio Yacino, Pietro de Saccomanno, Marco Casavetere, Geronio Ferraro, Domenico de Yacoe, Cola de Santaaccetta, Cola Marco, Francesco de Rose, Patrizio Parise, Agatio dell’Amantea, Ioanne Ferraro, Ioanne Yacino, Petro Rollo, Petro de Albo, Cola Ferraro: Io:Alfonsio Saccomanno, Andrea Casavetere, Pietro Ferraro, Iacomo Caldarone, Domenico de Santo, Io:Vincenzo Falcone, Mario Marinaro, Petro de Rose, Laurentio Nigro, Cola Mauro Antonio Caira, et altri coadiuvati innanze la Ecclesia di San Pietro, dove si sogliono fare le cose della Università in publico generale parlamento pro maiori er seniori parte fando la Università ad sonum campana, ut iuri et mores est: dove pari voto unanimiter asseriscono;qualmente per gran benefizio, commodo, et utile della Università, et homini di essa, per aiutare le tante discordie, inimicitie, e risse hanno soluto e solano succedere alli predetti homini; et per levarsi tra di loro le terre de li comuni, l’uno allo altro, ne sono successe morte, ferite, et inimicitie tra esse de Grimaldo; et per lo servizio anche di nostro Signore Iddio, et di sua Maestà hanno pari voto, unanimiter sopra li ditti territorii comuni, et terre de la Università fatto sottoscritti Capitoli alle terre di ditta Università nominate l’Ayra de lo Riye, Parrilloe, lo Cumbaretto, li Ciglioni, la Tratture, le Pantana di Acuto, et altri comuni et terre di essa Università
1° In primis per lo pacifico vivere, beneficio, utile, et comodo di essa Università, e per più facile potersi pagare ogni anno, e corrispondere alla Regia Panca, e pagamenti fiscali, voleno, che dette Terre e Comuni si affittino le loro Gabelle, come hanno designate, da dui anni a doi anni de la prima delo mese de Agosto incominciando da questo primo venture 1557 cum candela accesa per tre matine, con la debita substazione, et si affittino al plus offerente: quale non essendo sufficiente de pagare debbia di donare i donia plegiaria. Et doppo, detto affittatore sia tenuto intender lo incanto de quelle particolari coloni homini de Grimaldo, che volessero incantare dette Gabelle, et liberarle plus offerenti, senza fraude, o rispetto, a tal che ognuno possa incantare a suo arbitrio; et a tal che ognuno, che ne vuole de ditte Gabelle, ne possa havire, passandole avanti, et incandarle, declarando loro esso affittatore, come vanno le Gabelle delle terre, che voleno, e lo prezzo che pagano.
2° Item, che lo ditto incanto de Gabelle per li particulari si debba fare per tutti li vinticinque de lo Mese di Agosto ogni anno, ita et taliter se possano providere de seminare, et Lopie, e grano, e germano.
3° Item, che si per caso dentro de alcuna de esse Gabelle since trovassi quotque parte de Lupinata virgata, o maysatica non la possa perdere lo primo patrune, de chi fosse; ma sia tenuto pagarni al tanto de terraggio allo novo ultimo incantatore di quello anno, per quanto sarà detta lupinata, o maysatica. E cossì essendo Cisina, o Cisinata per estimata; e l’anno seguente del patrune della Gabella.
3° Item. Ogni persona, che non li piacessi de teniri la gabella, che avessi tenuto per li doi anni, la possa rinunciare allo affittante, e esattore novo per tutto lo mese di Agosto: Che se fatto detto affitto, et lo beneficio, che fossi in detta Gabella de lupinato virgate, o maysate restino a quello chè tenia detta Gabella non ritrovandosi renunciare delle Gabelle, e non le possa più renunciare per quelli doi anni seguenti, e ni paghino quel tanto, che soliano pagare per lo passato. Et quelli, che volessero incantare qualsivoglia Fabella de dette terre le possano incantare per tutti li vinticinque di detto mese di Agosto, et non più se possano incantare. Et finto lo mese di Agosto non se possa incantare, ne più renuntiare dette terre
5° Item, che Affittatore, et Esattore non possa in nullo modo levare alcuna Gabella di dette terre, o altre per uso di masseria sua, o de soi parenti, et amici; ma si debba tenir quelle terre, che si fossero renuntiate, et del restante sia tenuto lo intendor lo incanto fidelmente, e senza fraude, ne respetto de persone.
6° Item che nessuna persona ne possa lavorare dette terre, ne Gabella o parte di esse, che prima non se accordi con detto Affittatore, et Esattore. Et che se alcuno contrafacessi lo esattore predetto con li Sindico et Eletti di quello anno lo habbiano da queralare sindicario nomine, e farlo costringere dalla Corte, come persona temeraria, inquieta, et che perturba la quiete dela Università, commodo, utile, et beneficio universale; et farci ogni dispisa necessaria per detto effetto, et quello tale perdi ogni beneficio facesse in dette Gabelle.
7° Item che non siano più di doi affittatori, et esattori in quelli doi anni.
8° Item che tutte quelle persone, che si piglieranno le loro Gabelle e terre per se le seminare, e se troverano allistati, et annotati nelli quinterni delli Comparatori, et Esattori di detti Comuni, e Terraggi; et se alcuno fosse renitente di pagare allo Esattore il terraggio, si possa castigare, et eseguire realmente, et personalmente, ed elezioni dell’Esattori predetti. Et s’intendano per obbligati peses acta Regie Audientie, et li possano accusare la pena in ogni Corte, tanto quelli, che si trovassero allistati, et annotai alli quinterni delli Elettori, e fossero renitenti di pagare, tanto quelli, che con detti Elettori fossero concordi. Et che lo Sindico, Mastogiurato di quello anno, et Elettori siano tenuti, et obbligati prestarci e donarci, ogni arte e favore, perché e proprio a dispise della Università.
9° Item, che lo detto elettore et affittatore di quelli anni, che fusse, sia tenuto, et obbligato alli otto del mese di Settembre de richiedere lo Sindico, et Eletti di quello anno, et consignar loro la metà del Germano di detta Esigenza; e l’altra metà a compimento per tutto lo mese di Ottobre bono et netto alla menzarola, e misura giusta, come lo ha esatto, senza mancamento alcuno, non ostante che dicessero de non averlo esatto e che non lo avessero esatto. Quale germano li detti Sindico, et Eletti lo abbiano da conservare, e farne quello che detta Università per pubblico parlamento ordinerà, et non altrimenti.
10° Item che se per caso alcuno affittasse, et esattore fosse renitente de consignare lo detto Germano a li detti tempi, et tante a detti Sindico, et eletti; et li Sindico, et Eletti siano tenuti, et obbligati costringere colla giustizia alli detti Esattori alla satisfazione di detto germano, et affitto a dispise di esso esattore. Et recuperando essi sindico, et Eletti di fare questo effetto siano tenuti essi a tutti danni, spise, et interesse. Et così si asserui per li anni futuri, et in perpetuum, et non altrimenti.
Et così essi sopradetti Sindico, Mastrogiurato, Eletti, et Università con giuramento promettono osservare ad unquam li Capitali, et le cose prescritte per se, et non contravvenire in totum, vel in parte sotto ipoteca, et obbligatione di tutti beni di essa Università mobili, stabili, presenti, et futuri, et pena di docati mille Curie, et parti, renunciarerunt, iuraverunt alias in forma: Magnificus Vincentius Pizzuto iudex ad contractus = Testes Antonius Milinatius iudex Annalis; Bellinmus Saccomannus; Antonius de Yacoe; Agatius Rollus, Silvester Mantellus; Io:Alfonsius Pizzutas; Bernardinus Vecchius; Bartolus de Rose filius Francesci Rose; Dominicus Niger iuvenis; Petrus Marcus , Antonius Putercus, et alii. Notarius Ioannes Petrus de Pizzutis.
COMINCIA LA LITE CON QUELLI DI ALTILIA
32. Per ordine del Giustiziero di Cosenza Grimaldo era congiunto con Altilia in quanto alli pagamenti, er spese e simili cose Universali, non piace una simile unione ai Grimaldesi, perché loro riusciva di troppo incomodo e gravame; dispiaceva la divisione, che meditavano questi alli Cittadini di Altilia; e perciò se ne intento lite. I Grimaldesi eliggono in pubblico parlamento per i suoi procuratori ad lites. a 6 Febbraro del 1564 Petrizio Parise, Napoli Sachetta, Bartolo Rosa, Nicola Iacine, e Notar Gianpietro Pizzuto, come dal mandato di procura rogato dal Regio Notaro Antonello de Simone di Malito. Si attirò nella Regia Udienza la lite in cui quei di Altilia restarono perditori, come diremo poco dopo.
SI FA LITE CONTRO IL CAVALIER DI SANTA EUFEMIA
33. Il territorio di S. Maria di Savuto era ancora è della Università di Grimaldo, ed Altilia, e perciò i Mastrogiurati delli luoghi stessi annovi esercitata giurisdizione nelle fiere che ivi si facevano tre volte ogni anno; pretese il cavalier Barnabas della Marra Commentatario di Santa Eufemia commenda de’ cavalieri maltesi farci innovazione, e scendervi colla bandiera; non soffrirono tale aggravio i Grimaldesi, e quia di Altilia; e perciò uniti in Grimaldo costituirono i loro procuratori ad lites contro tale innovazione, e si defesero. Il tutto si ricava da un atto pubblico rogato dal Regio Notaro Gianpietro Pizzuto a trentuno Agosto del mille cinquecentosettantasei.
34. Comecché la Baglia della Maestà del re Alfonso primo, e Ferdinando primo era stata concessa ai Cittadini di Grimaldi questi pensarono fare alcuni costitutioni da osservarsi da quelle persone che anno per anno se l’affittavano per il bene comune della Università; e perciò uniti in pubblico parlamento, che si trova presso gli atti di Notar Giampietro Pizzuti stabilirono come siegue a due di Gennaro del mille cinquecento ottanta.
CAPITOLAZIONE DELLA BAGLIVA 1580
"In Dei nomine. Amen.=
Regnante Philippo dei gratia Rege; annorum vero eius felicite amen die secundo mensis Ianuarii octave indictionis millesimo quinquagesimo octogesimo ante ecclesiam Sancti Petri de Grimaldo, ubi simila universalia agere solet in publico parlamento congregati, et coadunati li Magnifici Bartolo de Rose, Sindico nel presente anno: Mastogiurato Io:Alfonso Pizzuto; iudice annale, Egregio Notaro Fabricio; nobile Cola Yacoe, Io:Domenico Nigro eletti, et altri sottoscritti, quali in pubblico parlamento ad sonum campane, ut iuris, et moris est per la maggior parte delli homini de Grimaldo unanimiter pari voto, et nemine discepante asseriscono, che considerando li molti danni, et incomparabili, che se fanno delli homini, et bestiame e animali de Grimaldo alle possessioni, masserie de detta Università, defesa, et altre robe; donde che per questo potria succedere qualche homicidio, ferite, questioni, o altr’inconveniente non senza disservicio del nostro Signore, Dio, incommodo, et danno de detta Università, et homini deressa, et volendo questo rimediare, avendo naturalmente considerato, che chi fa danno sia punito giustificatamente tanto che la parte sia satisfatto, et pure che lo fa sia castigato, et astenga de non farse, de li detti Sindico, Mastrogiurato, Eletti, et homini de detta Università plus afferenti co li sottoscritti capitali, quali voleno se adservino inviolabilmente, et in perpetuum dali homini, et Università de Grimaldo.
1° In primis detta baglia se abbia de vendere ogni anno plus offerention della adcensa, come è lo solito a vendersi; ma che se venda solamente la Duona de Santa Maria de Savuto, la Duona de Bellomonte; fine et diffida de Longobardi, e Giomefreddo; la pena de carlini qundici da la Difisa de Sancta Lucerna, et de li limiti colle regioni, e capituli infrascitti.
2° Item che li detti Baglij, che comereranno detta baglia abbiano e siano tenuti ogni Sabato, come al solito, e trovarsi Mastrodetti, e scrittori a sue dispise per determinare, e reconoscere le liti, e differentie in detta Corte, come è stato, ed è solito.
3° Item, che detti baglio, e Mastrodetti non possano esaminare, ne tirare pena ad nulla possessione, terra, orto, vigna, e messeria, eccetto a quelle robe, che saranno accusati delli homini, particularmente de Grimaldo: quale accusa abbia da scrivere lo Mastrodetti, con scriver lo giorno, mese, et anno, lo patrone, che adduca, e quanta bestiame che adusa; con questa condizione, che essendo boi, bestie, mule li patroni de detta bestiame sieno tenuti pagare cinque grana per bue, o altro bestiame grasso, una cinquina da cassatura a adcusa; e pagare lo danno allo patrone della possessione, vigna, orto, lupini, lavuri, edovunque andassero a fa danno detta bestiame; o vero cinque grana altra a chi patisce lo danno, ad elezzione de chi lo patisce: e che lo danno abbia de estimar et appreziar lo detto baglio, allo quale detta Università, et homini de essa ex nunc pro tunc donano, e concedono apla, libera, et omnimola potestà, che de subito provato detta adusa per due testimonie, o ad altius una de viso, co l’axaminare, e giuramento de li patrone, che pate lo danno, possa detto baglio autoritate propria, et de fatto in vitu de lo presente capitulo dipignare e fare exequtione allo patrune de quella bestiame, che avera fatto danno, per la satisfactione de detto danno, quanto per la ragione, che, copate ed esso, e Mastrodetti, ut supra: Quale accusa se vada, et satisfazia infra otto giorni dopo l’adcusa: quale exequatione dopo fatta, abbia lo patrune otto dì de tempo de possirsela recattare, e statifare, et pagar de lo modo preditto, et non più.
4° Nel quarto capitolo si stabilisce la pena da pagarsi dalli testimonj, che citati non curano andare ad esaminarsi, della quale pena ne parleremo appresso, dove tratteremo delli Capitoli da osservarsi dallo Giudice, e Mastrodetti.
5° Item che detta Università, Sindico, Eletti, et Mastrogiurato, et homini soliti, e consueti de Grimaldo voleno, che tutta quello bestiame, che intrassero alli limiti soliti, e consueti de Grimaldo, cioè quella bestiame campestre, e che non ce deviano entrare sin allo dece de l mese di Ottobre, lo baglio loro possa levare quindici carlini per ciascuno patrune, de detta bestiame, et tante volte per quante volte romperanno detti limiti, e entreranno in essi con far loro exequzione subito, e se persona l’accusa con dare testimonio de viso; et la metà de detta pena sia de lo baglio, e l’atra metà dela Università. E così se intenda de Santa Lucerna de lo bestiame che non ce deve pascere, e che nca facersi altro danno de tagliare arbori.
6° Item che essendo accusati pecurare in possessioni, orta, vigna, lupini, lauri e altre robe, lo baglio loro possa levare e fare exequtione de lo modo, ut supra ad regione de cinque calrini per centinaro. Et li porci campestri a ragione de sette carlini, et la cassatura de una cinquina per adcusa, e de fare satisfare lo patrune, che patisce lo danno, ut supra. Et li porci mannarini ad ragione de cinque tornisi l’uno, e cossì le scrufe.
7° Item che se una persona tenessi più boi, bestie, porci, pecure, o altra bestiame, se intenda una cassatura solamente per quella volta si bene possano essere accusati tante volte da li patruni per quante volte andassero a fare danno. et piacerà alli patruni, che lo patiscono ncadauno danno non possa essere adcusato altre che una volta, e una casatura se intanda per lo Mastrodetti co le ragioni de lo baglio, ut supra. E che dove è solito, che non se po bagliar non ce possa adcusare.
8° Nello ottavo si stabilisce, che la Università deve difendere lo Baglivo nello esercizio della suoi yussi come riferimo poco dopo.
35. Per la unione delle due Università di Grimaldo, ed Altilia allora il Mastrogiurato uno anno si eliggeva da quelli di Grimaldo solamente senza intervenuti li Cittadini di Altilia, i quali avevano un vice-mastrogiurato, e l’altro anno senza il matrogiurato de quei di Altilia sicche un anno il detto mastrogiurato era di Altilia, ed un altro anno era di Grimaldo. Or in un pubblico parlamento appresso gli atti del Regio Notaro Gianpietro Pizzuti fatto a ventisette Agosto del mille cinquecento ottantuno, in cui i Grimaldesi eliggono il mastrogiurato e stabiliscono i Capitoli de osservarsi delli stessi che sono:
CAPITOLI PER IL MASTROGIURATO
"In Dei nomine amen, regnante, ut supra, eodem die ibidem in dicto parlamento. presenti li predetti Sindico, Eletti,et homini de Grimaldo pari voto eliggono per mastrogiurati de Griomaldo del presente anno, nove inditionis et per ordine fe lo Illustrissimo Signor Duca di Bonino al presente Regio Governatore in questa provincia eliggono a matrogiuraro Lucantonio Parise, mag. GianDomenico Yachetta con capitali, che ogni uno de essi, che prevene ad essere Mastogiurato abbia dece docati de salario, et la fida, e disfida del po paragio, e iuridictione de Cucuzzi , de Bellomonte, Logobardi, et Fiumefreddo, e che abbia de servire la Reggia Corte, et la Università, et homini di Grimaldo franchi, senza pagali cosa alcuna per pedatico, e servimento suo per tutto lo territorio de Grimaldo, e per lo Casale de Majone, tal che per suo servimento, homo de Grimaldo non venga a pagare cosa alcuna per servimento contra, et pro de esso per detto Mastrogiorato. Et sic fuit concordarum in pibblico parlamento. Et che la pesona del Mastrogiorato sia franca de li Reggi pagamenti.
GRIMALDO SI SEPARA D’ALTILIA
36. Comincio come dissi nel numero 32. La lite tra Grimaldo ed Altilia e la divisione, che pretendeva Grimaldo fare da Altilia la quale per il commodo, che ne riceveva, si oppose, alla fine dopo accapate molte informazioni, ed esaminate molte persone di altri paesi, in questo anno ebbe la Università di Grimaldo decreto definitivo favorevole, in vigore del quale si separò d’Altilia intorno alle spese, contribuzioni, e pagamenti, e restò per allora il crearsi il Mastrogiurato uno anno di Altilia, ed un altro di Grimaldo. Questa sentenza favorevole a Grimaldo fu fatta a quindici Luglio del mille cinquecento ottantuno. Io non ho veduto copia di detta sentenza, ma bensì una relazione fatta ad istanza de’ Grimaldesi dalla reggia Udienza, essendo Preside d. Diego Tunica al Vicerè il Conte di Montrey a venti tre Agosto del mille seicento trentaquattro, in cui riferisce la udienza, che costa del decreto fatto della detta Udienza, sotto il governo del Duca di Bovino nella Provincia di Cosenza, come pretendendo la Università di Altilia uscita di Grimaldo assoluta da tutte le prestazioni di quelli di Altilia e fu ordinato; che in nissun modo fusse estorta, o è per lo passato, ne per lo avvenire alle spese, che si facevano alla Università di Altilia, il che al presente sta in continua osservanza, creandosi della dette Università di Grimaldi Sindici, et eletti separati, e fandosi qualsivoglia altra spesa separatamente d’Alilia.
37. Non si arrestarono i Cittadini di Altilia, perché vedendosi superati in questo pretesero porzione delli comuni, e Territorio di Grimaldo, ma pure in vigore delli reali privilegi, e particolarmente di quello, concesse Ludovico terzo di Angiò di già riferito nel numero 23, e dalla espezione oculare, ed accesso fattovi da un Regio Auditore dovettero quei di Altilia soggiacere nelle di loro ingiuste pretensioni.
CONVENZIONE CON IL PRINCIPE DI MASSA CONTRO DI AIELLO
38. Era in questi tempi il Contato di Aiello in dominio del Principe di Massa traferitosi, non so la causa, dalla casa Siscar, e nel mille cinquecento ottanta due vi aveva mandato detto Principe Alberico Cibo per suo Luogotenente d. Giuseppe Stefani; i Grimaldesi avveduti presentarono al detto Governatore, e Luogotenente i di loro privilegi, e convenzione fatta col quodam Conte di Aiello d. Antonio Siscar, e ne ottennero la conferma di quanto erasi convenuto col Siscar nello anno 1510. delusi li Cittadini di Altilia, confusi e vinti nelle altre pretensioni contro Grimaldo tentano il governatore di Aiello sopradetto per lo affitto del Monte dello Monaco, o valle del Monte spettante già alla Università di Grimaldo, e le offeriscono docati mille e cinquecento per otto anni di affitto, e di fatto nell’anno mille cinquecento ottanta quattro cominciarono ad ararne le terre. Risaputasi tutto questo dalli Cittadini di Grimaldo in pubblico parlamento appresero gli atti di Notar Giampiero Pizzuti eliggono persone abili, e le mandano al Luogotenente Stefanini, a trattare la facenda amichevolmente. Andarono, e di nuovo le presentano i privilegi, la convenzione col Conte Siscar. La conferma fattane da se stesso nel 1582 ed una lettera in cui il Principe di Massa prestava il suo consenso, ottenuta nello anno stesso 1584, e vennero con ciò a stipulare pubblico istromento di rettifica delli provileggj, conforme, e convenzione fatta in favore della Università di Grimaldo, come chiaro costa dello istromento rogato dal Regio Notaro Giulio Guercio di Aiello a Gennaro del 1585, il quale è del tenore seguente.
L’ISTRUMENTO DI DETTA CONVENZIONE
"In nomine domini nostri Iesu Christi Amen.
Anno nativitatis eiusdem millesimo quingentesimo octogesimo quinto, regante Serenissima Catholica Maiestate domino nostro, domino Philippo de Austria Dei gratia inclito Rege Castelle, Aragonum, Hungarie, Sicilie, Ierusalem, Dalmatie, Craotie; regnorum vero suorum in presenti regno Sicilie citra ferum anno trigesimo primo feliciter, amen.
In terra Agelli die septimo mensis Ianuarii decima tertia indicionis. Nos Ioannes Vincentius de Dominicis de terra Agalli Regius ad contractus iudex, et Iulius Guercius eiusdem terre publicus ubilibet in Provincia Calabrie Regia auctoritate Notarius, et testes subscriptorum praesentia constitutis Excellente Domino Iaseph Stefanini, utriusque iuris doctore de Massa Lucensi Sarzaniense diu milite aurate militie Gubernatore Generale, et Locumtenente status Agelli Illustrissimi, et Excelentissimi Alberici Cibo Principis Masse Marchionis Status Agelli agente, et stpulante ad omnia, et signula infrascritore, ut supra, nomine, et pro parte ex una: et magnificis Bartulo de Rose Sindico Terre Grimaldi, Egregio Notaio Ioanne Petro de Pizzutis, Egregio Notario Fabrizio de Malito, Ioanne Dominico Nigro electis dicte terre Grimaldi; Battista de Niccoli magistro iurato, Neapoli de Yachetta, Marco Saccomanno, et Agatio de Yachetta cibibus eiudem terre Grimaldi sindicato, et universli nomine, et pro parte Univeritatis dicte terre Grimaldi similiter agentibus, etsuccessoribus suis, et univeristatis predicte parte ex altera: Predicte quidem ambe partes sponte, et voluntarie coram Nobis ossereverunt, hodie predicto die predictos magnificos Sindicum, Electos, et Cives terre Grimaldi porraxisse et presentase eidem domino Gubernatori, et Locutenenti, ut supra, memoriala cun certis scripturis petentes confirmationem ceretorum territorii, et iurium, et dictum dominum Gubernatorem dicta iura, et territoria concessisse et alias ut apparet per dictas scripturas nobis predictis Iudici, Notario, et testibus per ambas partes ipsas exibitas, et demostratas, remanentes penes ipsos Sindicum, Electos, et Cives dicte terre Grimaldi: quarum scripturarum tenor erat, pro ut est tenoris sequentis. =
Illustre Signore: La Università, et homini de Griamaldo le fanno intendere, qualmente se retrovano in possesso ab anticho del territorio, monte, et bosco detto la Valle de lo Monte, seu Timpone de lo Momaco in vigore de privolegi reginali, et concessione, seu conventione tra detta Università, et certo Signori, seu baroni de questo Stato di Aiello siccome appare in esse scritto sub datum die ultimo Iunii tertie indictionis 1510 stipolato per lo egregio Notaro Gabriele de Simone de Santo Stefano; et quelle confinante per us. sub die 15 Maji 1582 con la ratificatione de lo Illustrissimo Signor Principe di Massa Marchese de questo Stato de Aiello, madiante sua lettera de la data de Genua 17 di maggio 1584, il tenore de le quali già sono esibite a us.; volendo, che nel presente se abbiano per inserte, particularmente; et perchè novamente se intende, che certi de Altilia, et alcuni de Altilia Majone sono andati a seminare, in detto territorio spettante af essi homini, et Università de Grimaldo, conforme ad dette concessioni, privilegi, et conferme, in grave preiudicio, danno, et intersse de essi supplicanti; pertanto recorrono a us. Illustre, come Gobernatore, Luogotenente, et generali alla indennità loro, et confermare di novo detti privileggj, concessioni, conventioni, et conferme mentionati; quali esibite voleno, siano per inserte particularmente; che ultra sarà di giustizia, se reputerà ad gratia, ut deus = Albericus Cibo Princeps Masse, et Marchio Angeli Ioseph Stefanini Vig. d. milesaurate militie Gubernator et Locutenens marchionatus Agelli Viso instrumento concessionis, et donationis facte per Illustrem dominum quodem Antonium olim Comitem Agelli sub die ultimo Iunii 1510 in favorem Universitatis Terre Grimaldi stipilato manu quodam Notarii Gabrielis de Simone de Sancto Stefano, in quo inter cetera apparent, quod dictus dominus Antominius Comes concessit dicte Universitati Terre Grimaldi territorium Timponis de lo Monaco, seu Valle de lo Monte existens in territoio Agelli cun pactis, et conditionibus in dicto istrumento expressis; de novo ad uberorem cutelam dicte terre Grimaldi approbamus, et confirmamus dicta concessionem; ex quo nonnulli particulares terre Altilie presenti anno seminaverunt nonnullas terras territoii predicti de la Valle del lo Monaco propria auctoritate, ad evitantum vitanda, concedimus dicte Universitati Grimaldi, et hominibus ipsius terragia competentia Marchionali Curie debita per dictos de Altilia, et hoc solutis ducatis quiquginta pro daqnno inlato per dictas de Grimaldo per incisione arborum domesticarum in dicto territorio, sine priuditio iurium Marchionalis Curie, et terre Grimaldi. In quorun fidem presentes fieri facimus nostra propria manu subscriptas, et nostri sigilli impressione munitas.= Datum in castro Agelli die septima Ianuarii 1585, stante maxime ordinatione dicti Illistissimi, et Excellentissimi domini Principis nobis per eius litteras missas data, et sine preiudicio iurium Curie, ut supra = Ioseph Gubernator, et Locutenens = Sigillum Notarius Iulius Guercius de mandato = Tenor vero istrumenti mentionati, ut sequitur = Copia. Vi è inserito lo istromento per esteso, poi siegue =
Confirmatio vero dicti excelentis domini Gubernatoris sub datum 15 Maii 1582 incipiebat: Ioseph Stefanini, et finiebat: Io Gio:Vincenzo de Dominicis = Littera vero Illustrissimi domini Principis masse, et Marchionis Augelli incipiebat = Molto magnifici Sindici, et finiebat - Da Genua alli 17 di maggio 1584 : Prantissimo per farvi piacere il Principe di Massa = Transumptum vero privilegiorum seu litterroum reginalium incipiebat = In nomine domini nostri Iesu Christi, anno nativitatis eiusdem 1467, et finiebat Nicolaus Potestius = Copia vero privilegii alterius icipiabat: Ferdinantus Dei gratia Rex, et finiebat die quinto mensis Iunii anno nativitate domini nostri iesu Christi 1467 regnorum notrorum anno decimo Rex Ferdinantus que scripture erant in carta de pergamenens, et bambacina, et remanserunt penas magnificos Sindicum, Electios, et homines terre Grimaldi. Quam decretationem approbantas, et ladudantas partes predicte, de novo retificant, emologant, et acceptant per presens publicum istrumentum, et ad maiorem cautelam presentationaliter coram Nobis predicti Magnifici Sindicus, Electi, et Cives Grimaldi esbursant, consignant, et soluunt dicto domino Ioseph Gubernatori, et Procuratori, et Locutenenti, ut supra, presenti, et recipienti dictas ducatas quinquaginta de pecunia argentea ad rationem carolenorum decem pro quoilbet ducato, pro causa mantionata in presenti inserta decretatione: Et è contra dictus dominus Ioseph Gubernator, et Locutenens, ut supra, presentem dictam decretationem, concessionem, et conformationem, quo supra nomine habere ratam, gratiam, et firmam, una cum mentionantis cuvernationibus, in nullo contravenire, aut contradicerè, nec revocare per se aut interpositas personas in iudicio, nec extra, et promittit ratificare facere presens istrumentum, et confirmationem preinsertam per totum mensem Septembris, vel quam citius se contulerit, seu reversus fuerit, ad Illustrissimo, et Exellentissimo domino Principe Masse Marchione Agelli per petentas litteras. Et promiserunt partes ipse, et solemni stipulatione convenerunt hominibus quibus supra, in casu, quo Universita, et particulares terre Altilie vel aliqui convicini inferrent litem aliquam, molestiam, vel novitatem super dicto territorio aduarius preinsertas mantionatas concessiones, confirmationes, teneatrur dictus dominus Gubernator, quo supra nomine, pro medietate, et pro alia medietate dicti de Grimaldo predicta defendere sumptibus communibus in quocunque foro et tribunali. Et promittit dictus dominus Guberantor, quo supra nomine, se facturum, et curaturum, quod homines de Altilia, et Majone in futurum indicto territorio de la Valle de lo Monte nunquam senìminare, ut promisit cum iuramento, tactis scripturis, nominibus, quibus supra prates ispe ad invicem, et vicissim predicta omnia, et signula in perpetuum, et omni futuro tempore havere rata, grata, et firma, observare, et defendere, in nullo contravenire per se, aut interpositas personas in iudicio, nec extra. Pro quibus omnibus, et singulis firmiter observadis, adiplendis, et de non contraveniendo in toto, vel in parte in iudicio, nec extra obligaverunt se partes ispe nominibus, qubus supra ad invicem, et suos haredes, et successores eorum, et bona predicte Universitatis, et omnia mobilia, et stabilia; burgensatica, et fundalia, presentia, et futura et toties regio assensu impetrando semper salvo, quo ad feudalia: costituentas, bona predicta tenore, et pressidere, una pars nomine alterius per simplex constitutum cum pacto de capienso in amplia forma, et ad penam, et sub pena unciarum vinticinquinque, pro meditate dicte pene Curie Regie, vel altera Curie competenti applicanda, et latera mediante parti observanti a parte contraveniente persolvenda cun refectione ominium dannorum, et expensarium litis, et expensarum me predicto Notario publico pro parte dicte Curie, partibus ipsis, neminibus quibus supra, pro seipsis presentibus, at penam ispam stipulantiubs: qua pena soluta, vel non voluta, aut gratiave remissa in toto, vel in parte, presens nihilominus istrumentum, et omnia, et signula in eo contenta firma, rata, et grata maneant, teneantque semper roboris firmitatem. Super quibuscumque omnibus, et eorum singulis predicte ambe partes sponde, ut supra, renunciaverunt, et quisque ipsorum, prout ad unanquanque ipsorum spectat, renunciavit exceptioni doli mali, vis, metus, et in factum actioni condicti indebite, sine causa rei promitto, et subscripto modo non geste, presentis non sic celebrati, et iuri, quo lesis, seu diceptis subuenitur, beneficio restitutionis in integrum, indebite solitioni, et omni alio iuri Canonici, et Civili, consuetudinario, et costitutionario, restriptis, cedulis, pragmaticis regni, Usibus, omni legum auxilio, omnibus aliis iuribus, Legibus, et legum auxiliis in corpore utriusque iuris contentis in contrarium impetratis, vle impetrandis, consensis, vel concedendis sub quaqunque verborum expressione, gratia nova, moti proprio, quibus, et propter qua, vel ipsorum aliquid possint quomolibet se tueri, et defendere aduesus predicta omnia, et eorum effectibus, et pro maiore robore; et efficacia, et contra non fiat, et firmiter attendatur, predicte ambe partes una aleteri iuraverunt, et corporale prestiterunt iuramentum ad Sancta Dei Evangelia, tactis corporaliter scripturis, predicta omnia, et eorum singula fore pacto expresso inter partes ipsas, quod presens istrumentum, et centena in eo in suis forte defectibus, si qui forens, passint, seu possit per me predictum Notarium publicum corregi, refici, et emendari, et fieri unum duo, vel plura publica istrumenta, toties quaties opus fuerit, etiansi fuisset in iudicis presentatum, ad consilium sapientis eligendi per me predictum immutata: Unde ad futuram rei memoriam, cautelam, etcertitudinem predicte Universitatis Grimaldi, et hominum ispius heradum, et successorum, et omnium, quorum poterit in futurum interesse facutm, et scriptum est de premissit hoc presens publicum istrumentum manu mei predicti Notarii publici, meoque sotito signo signatum, et infrascriptorum iudicis, et testium subscriptionibus roboretum. Quod scripsi ego predictus Notarius publicus, et aliquantulum cassavi, et abrasi et inferius Comes, et inferius presentatas, quia in scribendo casualiter erravi, et ideo hic mentionem faci, ut pro authentico habeatur. Actum et gestum anno, loco, die, mense, indictione premissis. Ego, qui supra Ioannes Vingentius de Dominicis Iudex ad contractus interfui, et me subscripsi manu propria = Ego Notarius testor = Ego, qui supra Ioannes Civitellus interfui testis = Ego Bernardinus Sdaus interfui testis = Ego Fabritius Civitellus interfui testis = Signum Notarii = Magnificus Ioannes Vincentius de Dominicis Iudex Regius ad contractus = Iulius Guercius Notarius publicus Reverendus d. Mutius de Dominicis = Clericus Iacobus Civitellus. Nicolaus Horatius de Dominicis = Magnificus Antoius Gallus = Bernardinus Sadus = Sallustius de Fata = Fabritius Civitellus, et alli. Ego qui supra Iulius Guercius notarius publicus presens istrumentum scripsi, et me sbscripsi manu propria, et meo solito signo signavi, et abrasi, ubi dicitur Pergamena, quia in scribando cusaliter ornavi, et scripture predicte erant alique in carta pergameni, et alique in bambacina; et ideo hic mentionem feci, et me subscripsi: Iulius Guercius, qui supra natarius bublicus manu propria.
39. Convenutisi in tal quisa, ed aggiustatisi i Cittadini di Grimaldo col Conte di Aeillo per il territorio , rivolsero l’animo al governo politico, e stabilirono alcune costituzioni per l’amministrazione della giustizia, e giussi del Giudice Annale, Bagluse, Mastrodetti in conforma dgli antichi soliti, come da un publico parlamento esistente presso gli atti del Regio Notaro Gianpietro Pizzuti fatto a 16 Novembre del 1586, il quale è del tenore seguente.
CAPITOLI E MASTRODETTI E GIUDICATO E BAGLICO
"In nomine amem.§
Regante Philippo de Austria Dei gratia Rege annorum suis feliciter die decima sexta mensis Novembris decime quinte inditionis millesimo quingentesimo octogesimo sexto. Grimaldi
Congregati in publico parlamento Magnifici Ioannes Dominicus Yachetta Sindicus, Lucas Antonius Parise, et Marcus Saccomannus electi presentis anni, Neapolis Yachetta, Notarius Ioannes Ferdinandus Pizzutus, Batolus de Rose, Angelus de Rose, Mercurius Saccomannus, Nicoalus de Yacoe, Magister Agatius Saccomannus, Ioannes Beccarus, Notarius Ioannes Battista Saccomannus, Ioannes Alfonsius de Pizzutis, Magister Ioannes Ferdinandus Ferrarus, Petrus Maurus particulares, et alii, quanplures pro maiori, et seniori parte in numero opportuno facientes Universitatem ipsam Grimaldi, ante Ecclesiam, ubi similia fieri solet, ad sonum Campane, ut iuris, et moris est, ubi pari voto, et nemine discrepante concludere, et confirmare voluerunt, que de hodie in antea in futurum, et in perpetuum, pro nimia commoditatre, commodo, utilitate, et beneficio dicte Universitatis, et hominum ipsius Curia Baiulorum dicte Universitatis vagatur modo infrascripto; similiter eligatur Iudex dicte Curie cum infrasciptis caspitulis.
1° In primis, che ogni anno lo iudice eletto da li Sindici, eletti et homini de Grimaldo in pubblico parlamento ad sonum Campane alle più voci, e che sia persona da bona coscienza, timorosa de Dio, non sospetto de qualche difetto, o parzialità; che sia de qualità, e litterato, e che sappia scrivere e leggere, et acto ad detto ufficio, e che non abbia più de tre ducati de salario, e fanco de pagamento de la testa sua; quale abbia da regger, e tenir la Corte de li baglij due volte la settimana Mercuri e Sabato ad ora de Copieta avanti la Ecclesia, o dove piacessi a detta Università, che se regissi detta Corte, presenti lo baglio, e Mastrodetti de detta Corte, dove, se possano litigare, e contestare liti, e controversie, qualsivolgia causa civile, e lite de qualsivoglia modo,e via, e ogni differentia che insorgessi per qualsivoglia manera, via condizione, e forma, che se stendesi, lo detto iudice le possa reconoscere, e determinare, ert sententiare; e due non fossi sofficiente lo suo giudicio , se passa eligere uno consultore ad suo arbitrio, et a dispise de le parti circa lo manter delli atti, e cautela, che toccassero al detto dottor, e consultor; ma che esso Giudice non abbia altro, che un carlino per voto; ciò si lo detto voto passassi, e fussi più de carlini trenta, er qualsivoglia somma; me de trenta carlini abbascio lo iudice non abbia niente per li voti; ma che si faziano horetinus: E così lo Matrodatti se paghi de lo predetto modo li voti che sono de trenta carlini ad auto abbia grana cinque, e de trenta carlini a bascio non abbia altro che un grano per testa, che seminassi, e uno grano pet atto, che se facessi, procedendosi via ordinaria, e così se paghi per citare, e chiamare.
2° Item, che quando alcuna de le parti se tenisse adgravata de li voti de li detti Iudice, o Consultore fra dece di dopo la intimatione de lo voto non possa appellare alla Corte del Signor Locutenente, dando pleggeria primo, de stando iuri in forma, e pagare le dispese de lo bisogno lo Iudice non abbia più de grana cinque, e passati li dece giorni, non se possa più appellare.
3° Item, che lo Iudice con lo assenso, consenso, e voluntà da lo Sindico, Eletti abbia de donare la assisa a voce a tutte carni che se volesser vendere; e che senza la assenso predetto non sente possa vendere nulla sorte de carne; e che abbia da agiustare la rotola, e pisi, velanze, e cossì scorze de le molina recederli ogni anno; e dar lo peso alle panettere; e a quelli vendessero vino secondo la giornata; e contro a quello, che se potessero a vendere senza addommandar assisa, piso e misura lo detto Giudice, che possa fare pagare carlini quindici ogni volta, che contravenissi; quale pena sia sua; et la Università sia tenuta suis expensie, sumtibus, laboribus levare indenne, e immune detto Iudice. E cossì exequisca contro quelli, che data la assisa, piso, e misure non se contenessero de vendere. Alla quale pena ancora siano tenuti quelli, che vendessero Sarde frische, salate, tonnina, tarantelli non curassero detta assisa o poco de lo modo predictis. E lo Iudice abbia doi tornisi per fiscinella de sarde frische, e barrile piccolo da salate; e de uno carico uno rotolo, e barile grande una cinquina. E che ravida le quarte de li oglieri de lo modo predetto, conforme lo solito, che nulla sorte de carne se possa vendere a quarto sotto la predetta pana, reservato, se quello animale fosse de quattro rotola in circa, iuxta lo solito antico.
4° Item che detto Iudice abbia de servire la Università franca, e li omini de Grimaldo in ogni atto, e scrittura, che fossero esaminati per iudice, cossì alla stipulare, come alla sottoscrivere, et assistere de continuo a tenir la Corte due volte la settimana, come se ha detto di sopra, ad sue dispise, ad taliter non venga a vacare detta Corte; e cacando perdi lo salario sano; e cossì ancora trovandosi, che detto Iudice avessi parte alla baglia, sotto pena de perdere la baglia lo baglio, et esso Iudice modo detti.
5° Item, che lo Mastrodetti lo abbia da metter lo baglio persona non suspetta, e che li testimoni che examina abbia sempre examinar avanzi allo Iudice; e detto Iudice abbia de fermar le baglie, et examinar, altrimenti non se intendono valide; e che non se possa examinare ad altri labori, possessioni e beni, eccetto a quelli che li patroni la baglieranno, e doneranno per bagliate; e costando con doi testimoni la bagliata non ordina la sua bestiame de subito con farsi pagare la ragione, conforme lo solito, fra quattro giorni, altrimenti perda lo baglio la ragione sua: e cossì ancora fazia pagare lo danno a quello, che lo abbia patito, tanto a maxarie, come a possessioni, et altri boni, dove se po bagliar, conforme lo antico solito.
6° Itam, che lo baglio abbia doi tornisi per ogni persune che citarsi, o che costringersi, e non più.
7° Item, che le pene de la obbligazioni, che se accosassero in detta Corte siano de lo Iudice a di tornisi per docato.
8° Item, che li testimoni, che siano citati per lo baglio per esaminarli per la baglia, recusando de venire per tre volte, che, fossero citati, essendo nello territorio de Grimaldo, lo baglio loro possa fare exqutione de uno carlino per uno testimoni.
9° Item detto baglio abbia doi tornisi de chiamatura per ogni citatione.
10° Item lo Mastrodetti de la Corte possa pigliare ogni cautela, et non abbia più de doi tornisi per cautela, e dui de copia.
11° Item che detta baglia se venda a lo di de Santa Lucia ogni anno plus offerenti, candela accesa, senza fraudare in questa, a beneficio, utile, e commodo de la Università, e per le pagamenta fiscali.
12° Item, che lo detto baglio, o Mastrodetti non possano prendere, ne examinare ad robe de altri eccetto a quelli, che loro è stata donato per bagliato, e accusato, e lo mostrodatti, e baglio siano tenuti scrivere lo di, che le forno bagliate, e mese, e fra quindici giorni li possa prendere et examinare, e fra quindici giorni farsi pagare, proatesi la bagliature; e conforme lo solito antico se faziano pagare; e passati li quindici giorni, e non sìè provata, e non se sia fatto pagamento, nca perdi la bagliatione, e conseguente de farsi pagare, che non la possa più revocare.
13° Item che detto baglio sia tenuto examinare sopra li limiti antichi de la Università, e fare exqutione de carlini quindici contra ogni persona, che nce pascisse bestiame, a tempo che non ce debbano pascere, irremisibiliter. E detta pena, metà sia de lo Iudice, metà de lo baglio, e non exequendola, lo baglio perdi la baglia, e lo Iudice lo salario suo a tal segno che a li antichi limiti non se fezia danno. E similmente ad detta pena siano incorsi dando alcuno bestiame, tanto de Grimaldo, come forestiero.
14° Item, che li detti baglio, Iudice; Mastrodetti siano tenuti procedere ad examinare alla difisa de Sancta Lucerna, et exequire contro lo bestiame, che forse nce trovassi, e fossi stato de Cittadini, e forastieri; e far loro pagare la penalità de carlini quindici: quale pena sia de essi Iudice, a baglio, si per caso non provedessero li Sindici, Mastogiurato, Eletti a mandarci gente per guardia, e difesa di detta difesa, la pena sia di quelli che nce pigliassero alcuna bestiame; e fandosi loro carnatica, similmente sia di essi; e che lo Sindico, Mastrogiurato, Eletto, et omini de Grimaldo siano tenuti eorum propriis sumtibus, laboribus, et expensis defendarli, elevarli illesi, et indanni da tutti danni, dispese, interesse, e...... che nde patissero, e venissero a patire de iure, e de facto in iudicio, et extra, publice, et occulte, per la exequtione de detta pena de bestiame...... et carnatica, ut supra.
15° Item, che lo baglio sia tenuto recercar, et exigere la fida, et diffica de lo Territorio de Cucuzzo e Regioni, che spettano ad detta Università, conforme lo antico solito con li omini de Bellomonte, Longobardi, e Fiumefreddo, e mancando sia tenuto ipso facto pagare alla Università sei docati de suo propio; e bisognando, la detta Università sia tenuta suis suntibus defenderlo dette ragioni, et baglia.
16° Item che la exequutioni, che se faranno per ordine de detta Curia, se possano vendere, fra quindici giorni dopo fatte, citatis partibus, et debitis sub hastationibus precedentibus, ed non aspettare altra delazione.
17° Item, che nessuna persona presumi de vender nessuna sorte de carne morticina in la piazza, né piso, nè senza piso: nè anche se possa vendere carne a quarto, dato che sera l’assisa, sotto la pena sopradetta, quale sia de evo subice.
18° Item, che in detta Corte se possano esibire, o presentare ogni sorta da scrivere, e cautele publiche, e private, et obligazioni, et ad usare in presenza di esso; e la pena paghi uno grano per ducato, e sia de lo Iudice, e se exequisca via exequtionis, et exquatur come alli altri tribunali, e Corte.
IL CONTE DI OLIVERES VENDE COSENZA ED I SUOI CASALI CHE SI RISCATTANO
40. Per i bisogni del regno il Conte di Olivares allora vicerè di Napoli vende la Città di Cosenza, e i suoi Casali; ma questa pagò ducati quarantamila, e dece col Vicerè una transazione, e si riscattò come per istromento rogato in Napoli dal Notaro Aniello de Martino a venti Dicembre del mille cinquecento novantasei. Fu Grimaldo citato a soddisfare la sua porzione che gli spettava nelli docati quarantamila pagati per lo riscatto; ma appoggiato alli suoi privilegi non fu obbligato a pagare cosa alcuna.
GRIMALDO COMPRA UNA PORZIONE DELLA PISCATA
41. Nel mille cinquescento novantotto la Università di Grimaldo ed a suo nome Bartolo, e Francesco Iacoe Eletti, comprano da Lucio Scaglione di Cosenza abitante in Grimaldo, una porzione del territorio detto la Piscata, confine di sopra, e die lati di detta Università, e di sotto via pubblica, per il prezzo di docati sessanta, come per istromento rogato dal Regio Notaro Fabrizio Mileti a sedici di Gennaro del detto anno.
SI CONFERMANO I CAPITOLI, LA MASTRODETTI
42. Nel mille seicento tre ritrovandosi Grimaldo il Luogotenente di Cosenza d. Attilio Bombino, ottennero decreto che si fossero osservate le capitolazioni circa il reggere della Corte bajulare gia stabilite nel 1586; come abbiamo detto di sopra, il quale decreto e del tenore che siegue:
"Philippus de gratia Rex. Attilius Bombinus Magester Iuratus Civitatis Consentie, er Regius Locutenens ipsius e Servienti di nostra Corte et altri qulasivogliano in solidum.
Perchè per il Sindico, e Regimento della Università di Grimaldo ci è ststa presentata peticione continente, onere detta Università certi Capitoli circa lo reggere della Corte de’ Baglivi di essa Università, executione di pene, et ius fide, et diffide nelli territorij, spettano a essa, et altri antichissimi soliti, e consuetudini, come nelli prementionati Capitoli distintamente appareno, a noi presentati, et de verbo ad verbum letti, e bene visit; quali incomensero in dei nomine, e finiscono: item Le exequutioni, che si faranno per ordine di detta Corte. Quali Capitoli sono stati ad antiquo in osservanza iuxta la loro continenza, ci hanno supplicato di persona, proprio, volessimo interponere decreto per la presente osservanza; per il che ci è stato interposto del tenor seguente:
Die decimo mensis Iunii 1603 Grimaldi, coram magnifico Locutenente Civitatis Consentie presens suprascripta comparitio presentata fuit per Sindicos, et Electos Universitatis Grimaldi petentes ut in ea; et per infrascriptum Regium Locutenentem fuit promisum er decretum, quod ad unquam solitum, prout tenere presentis nostri decreti obsevari mandatur, et emanentur banna in forma pro observantia ipsorum, et expedientur debite promissiones in forma, et ita. Hoc suum Attilio Bombino, Notaro Gio:Battista Saccomanno attuario de mandato e per osserevanza del preinserto decreto, e capitoli predetti, a voi predetti in solidum diciamo, et ordiniamo, che ad istanza della predetta Università ci debiate conferire nelli Luoghi publici di essa Università, e per l’ordinario serviente di essa, debiate fare pubblicare banno, alta et intelligibili voce, more preconis, che ogni persona, a che spetta observare iusta il loro tenore, debbia quelli ad unquem observare, et fare observare iusta il loro tenore, e continenza, e contro la forma di quelli non vogliono, ne debbiano innovare cosa alcuna sotto le penae contenute nelli capitoli predetto, et altra reservata a nostro arbitrio; e così volemo, che si osservi per lo futuro, per la osservanza di quelli, cauti da contrariobus pena unciarum vinti quinque Fisco Regio. Grimaldi die undecima Iunii millesimo sexcentesimo tertio. Attilio Bombino = Notarius Toams Baptista Saccomannus actuarius demantatus. die decimasecunda mensis Iunii 1603 Grimaldi retroscripta promissio ante Ellcesiam coram hominibus er civibus Unicerstatis Grimaldi, edet melore parte hominum dicte Universitatis fuit lecta, et pubblicata per Marcus Antonius Saccomannum Sindicum dicte Universitatis in presenti anno de verbo adf verbum; quod omnes predicti de Grimaldo se Ccontentaverunt, acceptacerunt, et laudaverunt quantum in dicta promissione continetur et in dictis Capitulis mentionatis, et voluerunt quod observerunt in futuru, et in perpetuum; et deinde fuerunt pubblicata alta, et intelligibili voce, more preconis per omnia loca pubblica, et solita dicte Universitatis per Marcus Antonius supra dictum, et in fidem. Ego Notarius Ioannes Petrus Pizzutis scripsi. Idem qui supta notarius manu proprio signo.
LA UNIVERSITA COMPRA LA VIA PER ANDARE ALLA FONTANA DELLA RUPE
43. Nell’anno 1601 Franciscantonio Potestio a 12 Frabraro avea donato alla Cappella del Ss.mo Rosario dentro la Chesa di S. Maria delli Martiri una possessione detta Orto di Vico colla potestà di potersi vendere: or dovendosi fare la suddetta Cappella il Procuratore della stessa col consenso degli altri Confratelli vende detta possessione confine de sopra Costa di Notar Paulo Saccomanno, di sotto, Fiume corrente; di un lato via pubblica, e dell’altro lato orto degli eredi del quodam Francesco Calderone per il prezzo di docati quindici a Fabrizio Mileti Sindico, Eletti, col consenso delli Cittadini di Grimaldo, per farci la strada nella fontana della Rupe, come dallo istromento di vendita rogato dal Regio Notaro Ganbattista Saccomanno a quindici Maggio mille seicento quattro (1604).
VENDE UN CENSO FLAVIO SACCHETTI
44. La Università di Grimaldo si ritrova in gran bisogno, perché aveva sofferto molte, e grosse spese in contribuire denaro ad altro, ed alcune compagnie di Soldati Valloni le quali per mesi sette avevano quivi dimorato; e per il passaggio di altre milizie dette dell’Italiani; onde nommeno potevano soddisfare i pagamenti fiscali; e perché precedente regio assenso vendono a Flavio Sacchetti un annuo censo di docati trentacinque per il capitale di docati cinquecento alla ragione del sette per cento sopra li terreni, et universali comuni nominati Parrilloe, Layca de lo Riyo, Porci agresti, Trattura, Pantana de Ayuto, li Cigliuni, et altri, li quali confinano colli terreni della terra di Ayello, con li terrenti de la Ecclesia di Santo Lorenzo, e di Santo Petro, e vie pubbliche, che vanno alla Città di Cosenza; e colli terreni de particolari di Grimaldo; e sopra la difesa di Santa Lucerna, e terre de impede li Petruni, confine Lumbro di Tinesi, via pubblica, che va allo Laco, e che va a Cosenza, e la terra de Notar Ganbattista Saccomanno, e Lucantonio Parise ed altre fini col patto che dalle rendite di questi terreni si pagassero li sudetti docati trentacinque; e che fra due anni la Università di Grimaldo si ricomprasse detto censo, e capitale, come si comandava nel Regio assenso ottenuto, così fiassi dalla istromento censuale rogato dal Regio Notaro Gianbatista Saccomanno a ventisei Agosto del mille seicento diciannove.
SI SEPARA D’ALTILIA INTORNO AL MASTROGIURATO
45. Divisasi sin dal mille cinquecento ottantuno Grimaldo e Altilia in quanto alle spese e pagamenti fiscali restò fra le sudette due Università questo solo di comune, cioè che si creava un solo Mastrogiurato, che sercitava il suo officio ad ambedue le Università, un anno di Grimaldo, ed un altro di Altilia, e così si osservò sino allo anno mille seicento trentaquattro. In quell’anno ricorse la Università al Vicerè in Napoli il Conte di Mantray e lo supplica, che siccome vive separata dalla Università di Altilia in tutta le spese, e pagamenti cosi comandi che si separi il eliggere il Mastogiurato, che sino al tempo un anno si eligeva di Altilia ed un anno di Grimaldo. A tale supplica il Vicerè comanda alla Audienza di Cosenza, che faccia relazione sulla verità dello esposto a 2 Giugno del 1634. La Regia Audienza, al suo Preside d. Diego Zunica a ventitre Agosto dello stesso anno riferisce al Vicerè
1° che al tempo del governo de’ Duca di Bovino nella provincia di Cosenza, pretentendo la Università di Altilia la unione colla Università di Grimaldo in tutti li pagamenti, fu la Università di Grimaldo assoluta da tutte le pretensioni delli Altiliesi, e fu ordinato, che in nisum modo fosse astratta nè per lo passato, nè per lo avenire alle spese, che si facevano dalla Università di Altilia, il che al presente sta in continua osservanza, creandosi dalla detta Università di Grimaldo Sindici, et Eletti separati, e fandosi qualsivoglia altra spesa separatamente di Altilia, e riferisce, ciò costare dal decreto fatto dalla Reggia Audienza sotto il Governo del Duca di Bovino a 15 Luglio del mille cinquecento ottantuno. Riferisce per
2° intorno al Mastogiurato, che un anno si crea di Altilia, senza intervento di quelli di Grimaldo, ed un altro anno uno di Grimaldo senza intervento di quelli di Altilia; onde ambedue Università stanno sotto uno Mastrogiurato.
3° Riferisce in terzo luogo che meglio sarebbe ogni anno crearsi un mastogiurato per ciascuna Università.
Rimosse tale relazione al Vicerè, questo a nove di Settembre 1634, ordina alla Reggia Audienza, che faccia quello,stima in tal causa più espediente al sevigio del re, e delle Università. La Regia Audienza a 20 Settembre del detto anno destina Commisario in detta cosa l’Auditore d. Michele de Toro - questi a trenta Settembre decreta come siegua =
die ultimo mensi Septembris milesimo sexcentesimo trigesimo quarto Scilianies Visis videndis, et consideratis considerandis per Magnificum regium Consiliarium, et Auditorem d. Michaelem martium de Toro predice cause delegatum, fuit provisum, pariterque decretum, quod Universitas Grimaldi nominet, et proponat tres persones aptas, et idoneas ad subeuntus munus Magistri iurati, ex quibus Illustrissimus Preses huius provincie possit eligare unum magis benemeritum, et sufficientem ad execandum munui Magisti Iurati ad libitum eius illistrissimi abisque interventione Universitatis Altilia; imo potius ea persona, quam Illustrissimus dominus elegarit et confirmaverit in proditum officium magistri Iurati gerat, et execat eius munus, et iurisdictionem in dicta Universitate Grimaldi privatine, et totaliter separatim a prodicta Universitate Altilia, ad hoc ut possit predicta Universitas Grimaldi recte, et congrue gubernari de per se. Verumsi predicta Univesitatas Altilie seus pretenderit reservantur ei sua iura, et actiones; Et ita Hoc suum Michael de Toro - Gregorius Morellus Actuarius de Mandato.
Li cittadini diAltilia stmandosi gravati da tale decreto ricorsero alla Reggia Camea; e fra tanto si fecero varii atti d’ambedue le Università sino al mese di Aprile del mille seicento trentacinuque in quel tempo la Università di Grimaldo di nuovo supplicò il Vicerè e l’espose tutto l’occorso in tale cosa; e n’ebbe a 29 venti Aprile dello stesso anno decreto come siegue =
E’ CONFERMATO DAL VICERÈ
Visto da noi detto memoriale, che è parso fare la presente, con la quale vi dico, ed ordino, che in esecuzione del suddeto ordine sopra ciò dato per il detto Magnifico Auditore de Toro, precedente oridne nostro, in modo nessuno debiate impedire, nè fare impedire la detta Univerastà di Grimaldo supplicante circa lo fare separatamente lo Mastrogiurato della Università di Altilia, servita la forma di detto decreto, quale osserverete, e farete osservare unguem inviolabiliter in benefici di detta Università di Grimaldo, iuxta illlius seriem, continentiam, et tenorem, omni dubio, difficultate, et immedimento casantibus; fandosi di maniero tale, che detto mastrogiurato nominato re detto Università di Grimaldo, e per voi confirmato sopra possa, e voglia esercitare detto officio, senza impedimento alcuno, et così Datum Neapoli die vigesima Aprilis milesimo sexcantesimo trigesimo quinto. Il Conte di Montrey.
Fu questa promissione presentata, ed osservata a 30 Giugno ed in vigore dalla stessa fu confermato il Mastrogiurato eletto da Grimaldi Giantomaso di Rosa; e d’allora in poi, sempre si è ossevato di farsi il Mastrogiurato ogni anno una persona di Grimaldo, separato da quelli di Altilia.
46. Perchè li luogotenente di Cosenza, e suoi ufficiali purtroppo molestavano i Casali di detta Città, sin dal mille cinquecento novanta tre i deputati dello Casali ottennero promisioni da Napoli contro le pretese del suo Luogotenetne, confermate più volte, osservate, e rinnomate, e particolarmente nell’anno 1636 sotto il governo del Preside il Conte di Cosenza, quali rapporteremo come siegue.
In conformità di Moltiplicate promissioni espedite a favore di detti Casali come sotto li 19 Novembre 1593 decreto di questa Regia Audienza referente il Magnifico Auditore Geronimo di Majo lato sotto il dì 4 di Dicembre di detto anno1593. Promisioni osservate di sua Eccellenza sotto li 29 di Dicembre di detto anno. L’ultimo di Marzo 16 - 12 di Aprile 1631 non debbia il Luogotenente usufruire in detti Casali sotto qualsivoglia pretesto, o figurato colore, senonchè in cose gravi, et urgentissime ad giustizia di parte: et debbia in tale caso portar seco il magnifico suo Giudice, con consulta de quale abbia di carcerare et escarcerare, e senza lo intervento di quello non possa procedere a cosa alcuna.
2° ancorca il Capo secondo in conformità di promissioni di S. E: sotto li 12 Luglio 1602, Previsioni di questa Regia Audientia sotto li tre di Febbraro 16 a 12 Febbraro 1612 osservante di S. E. sotto li due Aprile 1631; ordinamo, e comandamo a datto Governatore, e Giudice, che dobbiamo nelle cause, che occorrono, procedere iuris ordine servato, citandole iuridicamnete; ne possono quali carcerare di fatto, ma dopo reputati contumaci, o trovarti infra grandi commetendo delitto.
3° Sopra lo terzo Capitolo in conformità di promisioni perdite per questa Regio Audienza sotto il dì ultimo di Gennaro 1631 e 12 di Dicembre 1633, ordiniamo, comandiamo alli detti Magnifici Luogotenente e Giudice che quante volte occorreva mandare la loro famiglia per detti Casali per carcerazione di contumaci, debbiano consegnare a detta famiglia un mandato, seu oridne de capiendo in corpore del quale siano notati li nomi di detti contumaci carcerandi; e sia quello firmato tanto dal magnifico Luogotenente, quanto dal suo Magnifico Giudice, et Archivario. E lo stesso intendersi rispettivamente alli Mastrodetti.
4° Sopra il quarto capitolo in conformità de’ provosioni de S. E. sotto il dì 13 Novembre 1598,; decreto di questa Regia Audienza lato 4 Dicembre 1598 dello stesso anno 1593 osservate di S.E. sotto li 29 di Dicembre 1598, 27 di gennaio 1544, et ultimo di Marzo et promissioni di questa reggia Audienza sotto li 27 di Ottobre 1604, per prendiamo a comandiamo a detti magnifici Luogotenente e Giudice loro Corte, e famiglia, che non possano, nè debbano carcerare li citadini di detti Casali per il portare, che faranno dell’armi non proibite; et in specie dell’Accette, e Ronghe, osservanto la forma del decreto lato per l’istessa Corte soto il dì 17 Marzo 1601; nè tampoco debbano mostrarli per il portare dele Forci, e Coltelli non pontuti, che fussero.
5° Sopra il quinto Capo, in conformità del decreto di questa Regia Corte sotto il 17 di marzo 1601, ordinamo, e comandamo a detti magnifici Luogotenente e Giudice loro Corte, e Mastrodetti, famiglia, che non debbano, se non in delitti gravi, carcerare le donne di detti huomini, nemmeno quelle possino carcerare de fatto, autoritate propria; ne astarle dalla propria patria, secondo ordine il rito della Gran Corte della Vicaria.
6° sopra il sesto Capo in conformità di dette promisioni di S. E. spedite li 2 diAprile 1631, oservate, ed un’altra espedita nel giorno dal Signor Cardinal Zappeta, ordinamo, e comandamo a detti Magnifici Luogotenente, e Giudice, che debbiano dalli loro Mastrogiurati, e Carcerieri fare osservare le pandette delli deritti, ed emolumenti, che loro spettano, senza eccedere la forma, e contenuto in esse; le zabelle deli quali Gandette debbiano stare afisse in luogo pubblico, dove si regge Corte; e nell’atrio delle loro carceri.
7° Sopra il settimo Capo ordinamo, e comandamo al Magnifico Luogotenente in conformità di dette promisioni espedite da S. E. sotto li due di Aprile 1631; osservanza di altra spedita nel 1621 dal Signor Cardinale Zappeta non possa, nè debba rivocare, nè abbreviare il tempo alle commisioni, seu licenze di spade, per esso concesse; ma quella s’intenda secondo l’antico solito, et immemorabile consuetudine per un anno.
8° Sopra l’attavo Capo in conformità del decreto per detta Reggia Corte lsotto li 17 di Marzio 1601, ordinamo, e comandamo a detto Magnifico Luogotenente, sua Corte, e famiglia, che non debba carcerare nè molestare li cittadini di detti Casali, che itinerando portassero spada, anco che senza licenza.
9° Sopra il nono Capo in conformità di promisioni espedite di S. E. sotto il di ultimo Febbraro 1621, ordinamo, e comandamo alli Mastrodetti di detta Corte, che in nessun modo vadino nelle loro baglive senza espressa licenza delli detti Magnifici Luogotenente e Giudice in scriptis, et firmata dalle loro mani, e specificare la causa perchè vanno.
10° Sopra il decimo Capo in conformità di questa Reggia Audienza spedita li 3 di Maggio 1602, ordinamo, e comandamo alli Magnifici Officiali, e Mostrodetti, ed Algozeni di detta Corte, che non possino pigliare delle cose dell’inquisiti, e contumaci nessuna sorte di robe, o arme, eccetto che se fussero proibite, e contro la forma della Reggia Prammatica.
11° Sopra l’undicesimo Capo in conformità di decreto lato da questa Reggia Audienza sotto li 11 Gennaro 1601, referente il Magnifico Auditore de Leonardis, precedente promisione, et ordine di S. E. e Gran Corte delle Vicaria, e decreto similmente di questa Reggia Audienzia sotto li 10 Maggio 1603; e sotto li 13 Giugno 1604; provisconi osservate di S. E. sotto li 15 Aprile 1612, oridinamo, e comandamo tanto alli Algozeni, et Famiglia detta Corte, quanto di ciaschedun’altra espediti, et espediendi per debiti particolari contro li Cittadini di detti Casali, che non possano, ne debbano carcerare per loro giornate, e salario, se non che ragione di carlini tre a cavallo e due a piede.
12° Sopra il duo decimo Capo in conformità di decreto, e promisione e spedita da questa Reggia Audienza sotto il dì 17 di Agosto 1602; et primo di marzo 1603; 8 di Luglio 1605, ordinamo e comandamo all’Algozeni, e Commissarij spediti, et spedienti per detta Reg. Corte, e qualsivoglia altra, che debbano, e ciascheduna di esse debbia ad unguam osservare, et obbedire le Salvaguardie, che troveranno spedite a favore delle madri, moglie, et altri parenti delli debitori esequenti in virtù delli loro crediti totali. E dette Salvaguardie debbano anco osservare, et eseguirle rispetto alle loro giornate; ancorchè essi Algozeni tenessero promisione in contrario, quali s’intendano ex nunc rivocate, serevata la forma di altra promisione spedita per questa Reggia Audienza sotto li 17 Decembre 1633.
13° Sopra il decimo terzo Capo in conformità de promisioni spedite per essa Reggia Audienza sotto li 28 di Giugno osservate per essa Reg. Audienza sotto il 21 di Gennaro 1610, ordinamo, e comandamo tanto alli Commisarii, et Algozeni di detta Corte, quanto di qualsivoglia altra, che quante volte occorreva eseguire esecuzioni civili contro li Cittadini di detti Casali, senza l’assistenza della parte, o sua procura.
14 Sopra il quartocedesimo Capo in conformità de promisioni spedite per essa Reggia Audienza sotto li 28 di Giugno 1605 osservate per essa Reggia Audienza sotto il 21 di Gennaro 1610, ordinamo, e comandamo tanto alli Comissarii, et Algozeni di detta Corte, quanto di qualsivoglia altra, che questa volta occorreva eseguire esecutorio civile contro li cittadini di detto Casali, nel quale stessero notati nomi di debitori per una stessa causa, non possono pigliarsi, se non una gironata per tutti; e se pure eseguissero in un sol giorno diversi esecutori contro deverse persone non possano pigliarsi, se non una giornata tantum alla ragione, come di sopra.
15° Sopra il decimoquinto capo in conformità di decreto lato per detta Reggia Audienza, sotto il 17 Agosto 1602; provisione per l’istesso tribunale, spedite sotto li 28 di Luglio 1605, esecutorieate sottoli 13 di Gennaro 1601, ordinamo, e comandamo a detti Commisarii, et Algozeni che debbano la prima volta, che vanno ad eseguire contro li debitori fare esecuzione per la parte o in mobili, e in stabili, quale esecuzione fatta debba notarsi in dorso delle esecutorii; ne possa uno esecutorio eseguirsi due volte; senza che prima sia venduta, et incassata la esecuzione prima loro fatta.
16° Sopra il decimo settimo Capo in conformità di promisioni spedite per questa Reg. Audienza sotto li 31 Ottobre 1602, e sotto li 12 Decembre 1633, ordinamo, e comandamo, che per l’esecutorii di docati tre ad infra, non possano eseguirsi per l’Algozeni, ma per li Mastri Giurati di luoghi tantum.
17° Sopra il decimo settimo Capo in conformità di decreto e promisioni spedite per questa Reggia Audienza sotto li 28 di Luglio 1605, e di Gennaro 1610, e 12 di dicembre 1633 ordinamo e comandamo, che non possano li Algozeni tanto di detta Corte, quanto di qualsivoglia altra eseguire contro li Cittadini di detti Casali per qualsivoglia causa etiam per servizi personali, mandati contro infrapta colli nomi delli eseguendi posti per la lista in dorso dell’esecutorio, e notati in calce di esso sotto la firma del magnifico officiale, ma debbano li nomi e cognomi delli eseguendi essere descritti, e notati in corpore delli esecutorii.
18° Sopra il decimottavo Capo, ordinamo, e comandamo alli Mostrogiurati delle baviglie, che tengano, e ciascheduno di essi debba tenere per fiere particolare della osservanza di dette promisioni e decreti iusta la loro serie, contenenza, e tenore; quali debbano ancora essi osservare, er questo al loro officio potrà spettare, ed in caso d’inosservanza non solo non debbano ammettere le carcerazioni, et esecuzioni faciende contro la detta forma, di dette promisioni; ma quelle debbano impedire, ancora, se bisognasse con la carcerazone delli trasgressori, dando del tutto aiuto a questa Reg. Audienza, affinchè si possa probedere quello, che sarà di giusto; e così si esegua, e non altrimenti, per quanto si ha cara la grazia si Sua Maestà, e sotto la pena di docati mille, e di altre corporali a nostro arbitrio reserbate. La presente torni al presentante. Cosenza li 13 Settembre 1634. = D. Diego de Urgas = Fabio Passalacqua Segreratarius. Locus sigilli.
Queste deteminazioni furono fatte dopo avere intese naturalmente le parti, come dal decreto, il quale è nel principio di essi, che è come siegue
" In causa in hac Audientia vertente inter Deputatos Casalium Civitatis Consentie actorum ex una, et Curiam reggi Locutenentis, eiusque Magnificos Locutenentem, et Iudicem Civitatis Consentie, et Casalium de et super observantia nonnullarum provisionum Reggi Collateralis Consilii, ac huius Regie Audentie expeditarum ad favorem dictorum deputatorum, et Civium casalium, et alias, ut in actis, die Septimo Septembris millesimo sexcentesimo tregesimo quarto Consentie = Visis actis omnibus, et provisionibus presentatis, factaque relatione in Consilio per Magnificum Regium Auditorem d. Aloisius de Vergas Cause Commissarium, partibus auditis in earum iuribus, decreto Regie Audientie provisum, et decretum, quod Provisiones Regii Collateralis Consilii, et eius Regie Audientie, eorumque deputatorum observantur iuxta illarum seriem, continantiam, et tenorem, et exequi mantatur.
Furono dette promisioni e decreti notificati al Luogotenente, come dallo atto di relata, il quale è come siegue =
A 18 novembre die 18 mensis Novembris 1634. Consentie. Georgius Guinnanti Aloisius Regia Audientia cum iuramneto retulit mihi notario infrascripto, se sub die 13 mensis Septembris preteriti presentis ani 1634 personaliter initmasse magnificum Lovutenenem huius Civitatis Consentie, et eius Caslium, modo, et forma sibi commissis presentibus nonnullus, et in fidem. Ita est Notarius Antonius Lealis de Consentia, manu propria.
La stessa Promissioni furono in avenire confermate, e rinomate più volte come nel 1636 a 28 Giugno sotto il governo del Conte della Corvisa a 14 Luglio 1670 sotto il governo del mastro di campo d. Camillo de Dura, e notificate al Luogotenente a 18 Ottobre 1670 A 17 ottobre del 1671 sotto il governo d. Garzia d’Avila; A 15 Aprile del 1690 sotto il preside d. Alvaro Xareva de Castillo; ed a 20 Novembrisa del 1694 governando la provincia il mastro di camoi d. Luigi Parisano.
47. Si ritrovava la Università debitrice alla Reggia banca in grossa somma di docati quattromila; onde, si congregarono il pubblico parlamneto, per ritrovare il modo, come pagarli, e conchiusero vendere li sottoscritti beni Universali colli giussi, come siegue.
" Un territorio detto li Comuni colle terre che furono di Francesco Iacoe posto nel territorio di Grimaldo detto Li Comuni. La Difesa di Santa Lucerna con le terre di Marmorino, che furono di Pietro Vincenzo Rizzuto; condizione, che non possa in detta difesa pascolare nessuna sorte di animali, etiam bovi aratorii sotto pena di carlini quindici per ferro di animali campestri; e carlini quindici per bove; et la solita carnatica di uno animale per ferro, et uno per ogni dece, conforme al solito, delli animali minuti: E la Baglia con potestà di potere fidare al territorio de essa Università li animali forestieri, di poterle pigliare per sfidati; et che possa esiggere da quelli il ius fide, et diede alli Cittadini conforme il solito antico. Item, che, possa esigere il ius delle pene delle obbligazioni, che stipuleranno, et incuseranno alla Corte delli Baglivi. Item, che possa costituirsi il matrodatti della Baviglia, et affittare della Mastrodetta a suo beneplacito. Item, che la nomina del Giudice annale, che spetta a farsi per essa Università in solidum. Item, che possa affittare detta Bagliva a che esso piacerà con le sudette, e tutte altre ragioni ad essa Università spettanti, con le quali ha soluto essa possederla et affictarla ad altri. Così in detto parlamento appresso gli atti di Notar Salvatore Schettini a ventitre Agosto del mille seicento trentasette.