INDICE:

 

CAPITOLO I: IL POTERE DELLA CHIESA

1.1 Fondamento e aspetti del potere nella Chiesa

1.1.1 L'ufficio ecclesiastico

1.2 Il governo della chiesa universale.

1.2.1 Il Sommo Pontefice

1.2.2 Il collegio Episcopale

 

CAPITOLO II: LA RIFORMA DELLA CURIA ATTRAVERSO I SECOLI

2.1 Sviluppo storico della Curia Romana

2.2 Nucleo originario

2.3 Il periodo precedente alla riforma di Sisto V

2.4 La riforma di Sisto V

2.5 Dalla riforma sistina alla costituzione Sapienti Consilio

2.6 La riforma di Pio X e gli interventi di Benedetto XV

2.7 Il concilio Vaticano II e la riforma di Paolo VI

 

CAPITOLO III: LA PASTOR BONUS

3.1 Principi generali.

3.2 Struttura e funzionamento dei dicasteri.

3.2.1 Composizione.

3.2.2 I modi d'azione

3.2.3 Pubblicazione e forma degli atti.

3.3 Visite ad limina.

 

CAPITOLO IV: LA SEGRETERIA DI STATO

4.1 Natura giuridica

4.2 Cenni storici

4.3 Attuale composizione

4.4 Le competenze delle Sezioni

 

CAPITOLO V: LE CONGREGAZIONI

5.1 Congregazione per la Dottrina e della Fede (Congregatio pro Doctrina Fidei).

5.1.1 Cenni Storici

5.1.2 Composizione

5.1.3 Competenze

5.1.4 La procedura nell'analisi degli scritti

5.2 Congregazione delle Chiese Orientali (Congregatio pro Ecclesiis Orientalibus).

5.2.1 Cenni storici

5.2.2 Composizione

5.2.3 Competenze

5.3 Congregazione del Culto Divino e delle Disciplina dei Sacramenti (Congregatio de Cultu Divino et Disciplina Sacramentorum).

5.3.1 Cenni storici e composizione

5.3.2 Competenze

5.4 Congregazione delle Cause dei Santi (Congregatio de Causis Sanctorum)

5.4.1 Cenni storici

5.4.2 Composizione

5.4.3 La procedura di canonizzazione dei Servi di Dio

5.5 Congregazione per i Vescovi (Congregatio pro Episcopis).

5.5.1 Cenni storici

5.5.2 Le competenze nella Pastor Bonus

5.5.3 La procedura di elezione dei Vescovi

5.5.4 La Pontificia Commissione per l'America Latina

5.6 Congregazione per l'Evangelizzazione dei Popoli (Congregatio pro Gentium Evangelizatione).

5.6.1 Cenni storici

5.6.2 Competenze

5.7 Congregazione per il Clero (Congregatio pro Cleris).

5.7.1 Cenni storici

5.7.2 Competenze e struttura

5.8 Congregazione per gli Istituti di Vita Consacrata e per le Società di Vita Apostolica (Congregatio pro Istitutis vitae consacratae et Societatibus vitae apostolicae).

5.8.1 Cenni storici

5.8.2 Competenze e struttura

5.9 Congregazione per l'Educazione Cattolica (dei Seminari e degli Istituti di Studi) (Congregatio de Institutione Catholica - de Seminaris atque Studiorum Institutis).

5.9.1 Cenni storici

5.9.2 Competenze

 

CAPITOLO VI: I TRIBUNALI

6.1 Penitenzieria Apostolica (Paenitentieria Apostolica).

6.1.1 Cenni storici 108 6.1.2 Composizione

6.1.3 Competenze

6.1.4 Procedura del dicastero

6.2 Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica (Supremum Tribunal Signaturae Apostolicae).

6.2.1 Cenni storici

6.2.2 Composizione

6.2.3 Competenze

6.3 Tribunale della Rota Romana (Tribunal Rotae Romanae).

6.3.1 Cenni storici

6.3.2 Origine del nome

6.3.3 Composizione

6.3.4 La procedura del tribunale

6.3.5 Competenze

 

CAPITOLO VII: I PONTIFICI CONSIGLI

7.1 I Consigli prima della riforma del 1988

7.2 I Consigli nella Pastor Bonus

7.3 Composizione e rapporti con gli altri dicasteri

7.4 Pontificio Consiglio per i Laici

7.5 Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi

 

CAPITOLO VIII: GLI UFFICI E GLI ALTRI ORGANISMI

8.1 Profili generali

8.2 Camera Apostolica

8.3 Amministrazione del patrimonio della Sede Apostolica e la Prefettura degli affari economici della Santa Sede

8.4 Organismi della Curia Romana ed Istituzioni collegate alla Santa Sede

 

CONCLUSIONI

 

APPENDICE: I PONTEFICI DELLE RIFORME

1.1 Sisto V

1.2 Pio X

1.3 Paolo VI 159

 

FONTI

 

BIBLIOGRAFIA

 

 


CAPITOLO I

IL POTERE DELLA CHIESA

 

1.1 Fondamento e aspetti del potere nella Chiesa

Tentare di inserire la struttura e l'organizzazione della Chiesa all'interno di schemi costituzionali tradizionali può essere un punto di partenza, ma per le sue peculiarità questa operazione presenta dei caratteri propri. Prima di tutto l'atto costitutivo dell'ordinamento canonico non è legato ad una carta scritta ma è avvenuto direttamente per volere di Dio attraverso l'opera di Cristo che "per pascere e sempre più accrescere il Popolo di Dio, ha stabilito nella chiesa vari ministeri" . Ciò è rappresentato da quello jus divinum che, sebbene positivizzato, non può mutare attraverso l'opera umana, né attraverso gli organi di governo. Il secondo aspetto caratterizzante dell'ordinamento canonico è costituito dal suo fine ultimo, quello della salvezza ultraterrena, attuata attraverso i mezzi messi a disposizione dalla Chiesa stessa. Anche l'esercizio del potere non si esaurisce nella sola potestà di comando ma attraverso le funzioni di insegnare, santificare e governare . Il munus docendi si esplica principalmente attraverso la predicazione, l'insegnamento del Vangelo e attraverso i testi ufficiali. La funzione di santificazione avviene con l'amministrazione dei sacramenti dell'iniziazione cristiana, battesimo, confermazione ed eucaristia, quelli di guarigione, sacramento della riconciliazione e unzione degli infermi, i sacramenti del servizio della comunità, ordine e matrimonio. La funzione di governo, conseguita attraverso l'ordinazione presbiteriale e nel suo grado più elevato in quella episcopale, è affidata a chi esercita la potestà d'ordine che non si estrinseca solo nelle funzioni legislative, esecutive o giudiziarie ma pure attraverso la dispensa dei mezzi di santificazione propri dei sacramenti . Quindi, a differenza di quanto avviene negli ordinamenti statali, questo potere non è soggetto a decadenza, scadenza o revoca. Anzi il potere di governare, nella triplice divisone illuminista, non trova riscontro nell'ordinamento canonico, poiché le supreme autorità ecclesiastiche sono al contempo titolari dei tre poteri , anche se nell'organizzazione delle funzioni di governo il potere esecutivo, giudiziario e legislativo è diviso in più istituzioni provviste di questi specifici compiti.

1.1.1 L'ufficio ecclesiastico

Il can. 145 definisce ufficio ecclesiastico "qualunque incarico, costituito stabilmente per disposizione sia divina sia ecclesiastica, da esercitarsi per un fine spirituale". Attraverso questo strumento giuridico possono essere esercitati i poteri di giurisdizione e, perché l'ufficio sia "validamente ottenuto", deve essere dotato della provisio canonica. Il conferimento di tale ufficio avviene per libera designazione, per elezione, per presentazione poi confermata dall'autorità ecclesiastica o in casi rari per postulationem, quando un soggetto che abbia un impedimento canonico sia eletto con più dei due terzi dei voti. Nel caso in cui tale potere implichi una funzione di governo, si parlerà di potestà ordinaria che potrà essere propria o vicaria, a seconda che sia esercitata in nome proprio o in nome altrui, o di potestà delegata quando è attribuita ad un soggetto non titolare dell'ufficio. Non è possibile la delega della funzione legislativa e di quella giudiziaria. L'ufficio potrà essere di natura divina, d'istituzione umana o ecclesiastica, centrale o locale, uffici individuali o collegiali, perpetui o temporanei, e si compone di un gruppo di attribuzioni comprendenti diritti e doveri ed è stabilmente costituito dal diritto. In senso stretto le attribuzioni di un ufficio non hanno una fondatezza soggettiva, in quanto le funzioni dell'ufficio stesso diventano operative nel momento in cui sono attribuite dalla competente autorità ecclesiastica ad un soggetto o ad un collegio . Pur se la maggior parte degli autori propende per l'origine oggettiva dell'ufficio ecclesiastico, "non vi è ufficio ecclesiastico vero e proprio se l'incarico non gode di quell'elemento che i canonisti hanno sempre detto perpetuitas abiectiva" , la questione sembra propendere per l'ipotesi contraria. In caso di vacanza della sede certi poteri possono essere esercitati solo dal titolare e non da altri soggetti, in particolare ci si riferisce alle funzioni del Sommo Pontefice, per cui solo l'assunzione di tali uffici, da parte del nuovo titolare, ne permette la continuazione.

1.2 Il governo della chiesa universale.

1.2.1 Il Sommo Pontefice

Il Romano Pontefice, "Vicario di Cristo e Pastore della Chiesa qui in terra" (can. 331), è il capo visibile ed ha la potestà piena, suprema, universale e immediata su tutta la Chiesa. L'origine di tale potere si fa risalire alla volontà divina attraverso la costituzione del primato pietrino per volontà di Cristo: "E io ti dico: Tu sei Pietro e su questa pietra edificherò la mia chiesa e le porte degli inferi non prevarranno contro di essa. A te darò le chiavi del Regno dei cieli, e tutto ciò che legherai sulla terra sarà legato nei cieli, e tutto ciò che scioglierai sulla terra sarà sciolto nei cieli" (Mt. 16, 18-19). Per questo l'ufficio pietrino è stabile e spetta ai successori di Pietro, e poiché lo stesso Pietro fu martirizzato quando era capo della chiesa di Roma, tale primato spetta al successore della sede episcopale romana. L'acquisizione di tali prerogative primeziali non è stata immediata ma frutto di uno sviluppo storico, legato alla figura di Pietro. Fin dal II secolo si hanno notizie sul ruolo del vescovo di Roma di decisioni in materia liturgica e matrimoniale. L'affermazione del primato si fece più forte dopo il 313 d.C. quando la religione cristiana divenne religione di stato, ma è solo con l'opera di Leone Magno che si arriva alla prima formulazione organica dottrinale attraverso l'uso di categorie giuridiche romanistiche per individuare nell'ufficio pontificio la riproduzione ereditaria dell'ufficio pietrino . La potestà esercitata del Romano Pontefice è ordinaria perché il suo ufficio è di diritto divino ricevuto direttamente da Dio; suprema in quanto le sue decisioni non possono essere impugnate da nessuna autorità umana; piena per il fatto che si occupa di tutte le materie ecclesiastiche di governo e di fede; immediata poiché è diretta su tutti i fedeli, universale estendendosi su tutta la Chiesa e libera da ogni autorità ecclesiastica. Comunque la potestà papale subisce limitazioni non potendo contraddire il diritto divino positivo e naturale il Pontefice, nell'esercizio di tale potere, deve sempre tenere presente i fini e le materie regolate dalla Chiesa. "Aboliti i modi di elezione detti per acclamationem seu inspirationem e per compromissum, la forma di elezione del Romano Pontefice sarà d'ora in poi unicamente per scrutinium. Stabilisco, pertanto, che per la valida elezione del Romano Pontefice si richiedono i due terzi dei suffragi, computati sulla totalità degli elettori presenti" . Con questa modalità viene eletto il Sommo Pontefice da un numero massimo di centoventi cardinali, che non abbiano compiuto ottant'anni, riuniti in Conclave. Può essere eletto qualsiasi maschio, dotato dell'uso della ragione e in comunione con la Chiesa, ma dal 1378 la scelta e sempre ricaduta su un cardinale. Nel caso in cui l'eletto non sia vescovo sarà elevato immediatamente all'ordine episcopale. Dopo l'accettazione dell'ufficio, e la scelta del nome, il nuovo Sommo Pontefice acquista la piena e suprema potestà sulla Chiesa. Essendo il Sommo Pontefice il vescovo di Roma, in questa sua missione pastorale si fa coadiuvare da un Cardinale Vicario, che è arciprete di San Giovanni in Laterano.

 

1.2.2 Il collegio Episcopale

La potestà suprema all'interno della Chiesa non è esercitata esclusivamente dal Sommo Pontefice, ma anche dal Collegio Episcopale, che come successore del collegio apostolico può esercitare la sua potestà suprema continuando la missione degli apostoli. Questo è formato da tutti coloro che hanno ricevuto la consacrazione episcopale e si trovino in comunione con il successore di Pietro: patriarchi, primati, arcivescovi, vescovi diocesani, vescovi ausiliari e vescovi svolgenti diversi ministeri. Essendo strutturato come un collegio le prerogative che gli spettano sono esercitate in due modi: la prima durante il Concilio Ecumenico, la riunione solenne e plenaria di tutti i vescovi, a cui hanno diritto e dovere di partecipare tutti i vescovi godendo di una posizione di parità, la seconda "mediante l'azione congiunta dei Vescovi sparsi per il mondo" (Can. 337). Tale relazione non si estrinseca solo in un mero rapporto giuridico ma anche attraverso una collaborazione e un contraddittorio. Quindi il potere pieno e supremo è esercitato da due soggetti: uno di carattere individuale, il Sommo Pontefice, l'altro di carattere collegiale attraverso il Collegio Episcopale. Avremo quindi due soggetti che esercitano contemporaneamente la potestà suprema e universale, intaccando il concetto stesso d'unità della Chiesa? No, perché non si tratta di due organi separati che esercitano la stessa potestà, ma di due soggetti che esercitano con modalità diverse lo stesso potere. Il Papa, membro e capo del Collegio Episcopale, garantisce l'unità in quanto "!elemento essenziale di natura costitutiva affinché esista il collegio come depositario del potere supremo" proprio perché inseparabile dal Collegio. Solo il Pontefice può indire il Concilio Ecumenico, all'interno del quale mantiene il suo primato, dirigerlo e approvare quanto deciso. In definitiva "la determinazione del modo, sia personale che collegiale con cui deve essere governata la Chiesa Universale" è rimessa alla volontà del Pontefice. I vescovi possono esercitare, fino a quando non venga indetto un Concilio, la potestà collegiale secondo quanto stabilito dal canone 337: attraverso un'azione congiunta che, anche in questo caso, deve essere sollecita dal Papa. Il Collegio Cardinalizio e il Sinodo dei Vescovi, pur rappresentando in maniera eguale l'episcopato mondiale, non costituiscono un modo collegiale d'esercizio della potestà suprema e piena ma sono solo organi consultivi che affiancano il Pontefice. Il dibattito sul rapporto tra il Pontefice e il Collegio Episcopale è stato affrontato anche durante i due ultimi Concili Ecumenici. Il Concilio Vaticano I, oltre ad affermare il primato Pontificio, dichiarava che il potere dei vescovi, esercitato congiuntamente, non derivava direttamente da una norma divina ma dal diritto ecclesiastico, mettendo in secondo piano le funzioni del collegio. Il Concilio Vaticano II ha invece cercato di valorizzare l'elemento collegiale, riconsiderando il rapporto tra Collegio e Pontefice da un punto di vista teologico: il potere che esercitano è d'origine divina e quindi non si crea una gerachizzazione della potestà che porterebbe a un dualismo nell'esercizio della potestà. È quindi la figura del Pontefice, che esercita la potestà suprema sia personalmente sia all'interno del Collegio, ad assicurare l'unità nell'esercizio di potere.

 


 

CAPITOLO II

LA RIFORMA DELLA CURIA ATTRAVERSO I SECOLI

 

2.1 Sviluppo storico della Curia Romana 

"Nell'esercizio della sua suprema, piena, ed immediata potestà sopra tutta la Chiesa, il Romano Pontefice si avvale dei Dicasteri della Curia Romana, che perciò compiono il loro lavoro nel nome e nell'autorità di Lui, a vantaggio delle Chiese, ed al servizio dei sacri Pastori" . Attraverso questa esortazione i Padri Conciliari stabilivano, ancora una volta, la finalità e i compiti della Curia Romana. Già da questo punto s'inserisce poi un'importante indicazione che sarà alla base delle riforme di Paolo VI e Giovanni Paolo II, un "novae ordinazioni, necessitatibus temporoum" della Curia, che porterà a quella tensione universale richiesta dai Padri del Concilio. Le riforme principali che riguardano la Curia, sempre comunque soggetta a modifiche in itinere, sono contenute in quattro costituzioni che volta per volta sono intervenute in maniera più incisiva sulla struttura stessa dei Dicasteri.

Queste sono: 

  • "Immensa Aeterni Dei" di Sisto V, del 22 gennaio 1588.

  • "Sapienti Consilio" di Pio X, del 29 giugno 1908. 

  • "Regimini Ecclesiae universae" di Paolo VI, del 15 agosto 1967. 

  • "Pastor Bonus" di Giovanni Paolo II, del 28 giugno 1988.

2.2 Nucleo originario 

Il lento e costante sviluppo degli apparati della Curia Romana, legata indissolubilmente alle prerogative del Santo Padre, ha seguito lo svolgersi della storia e la crescita della Chiesa Romana Cattolica. Come Vescovo di Roma, al pari delle altre diocesi, il Successore di Pietro si avvalse e costituì alcuni uffici per il governo della sua diocesi ma, con l'aumento delle prerogative pontificie, le strutture romane, oltre al governo della chiesa particolare, furono ordinate al governo della chiesa universale. Il primo nucleo di collaboratori della sede Pietrina, a partire dal III secolo, sono i notari, membri di spicco dell'Aula Papale, che a partire dal IV secolo assumono la carica di giudici affiancati da un gruppo di defensores, anch'essi provenienti dal clero regionale. Alle funzioni di difesa dei poveri, della chiesa di Roma e di giudizio si aggiungevano mansioni amministrative svolte sia da chierici sia da laici. I responsabili di questi primi giudici palatini erano il Primicerius notariorum, Primicerius defensorum a cui si aggiunsero l'Acarius, che si occupava del tesoro, il Sacelarius, preposto ai pagamenti e agli stipendi, il Protoscriniarius, capo della cancelleria e il Nomenculator, preposto ai poveri. Caratteri di questo primo nucleo erano l'esistenza di un unico centro di potere decisionale svolto dal successore di Pietro, l'assenza di una configurazione in senso moderno dei dicasteri romani, il fatto che oltre a guida della Chiesa Universale cominciava ad avere importanza la gestione dei sempre maggiori beni materiali.

2.3 Il periodo precedente alla riforma di Sisto V 

La nascita della struttura, che in seguito costituirà la Curia, avviene principalmente per ragioni di tipo pratico in quanto da tutte le regioni d'Europa ci si rivolgeva a Roma prima per affari ecclesiastici poi anche per questioni temporali, segno della profonda influenza allora esercitata dalla Chiesa anche in campo civile. Tra i primi collaboratori papali, i Cappellani Papae, delegati a dirimere quesiti sollevati davanti al Sommo Pontefice, che in seguito approvava le soluzioni raggiunte. Le questioni più importanti erano decise durante il Concistorium, tenuto tre volte la settimana, dove i Cardinali di ogni grado, Vescovi presbiteri e diaconi, discutevano sulle questioni presentate dal Sommo pontefice. Da questa attività si formerà lo strumento delle decretales, che confluiranno nel Corpus iuris canonici. Anche se attualmente sono le Congregazioni ad avere un ruolo principale nella vita della Curia, in ordine cronologico furono le ultime a nascere perché, per ovvie ragioni pratiche, furono gli uffici e tribunali a rispondere immediatamente allo sviluppo della vita della Chiesa, ma anche perché le materie di fede e di morale venivano decise durante i Concili. Il primo tra i dicasteri fu la Cancelleria Apostolica che radunava tutti i membri dell'Aula Papale. Il secondo, la Camera Apostolica, costituita stabilmente a partire dall'XI secolo con il Camenrarius Domini Papae, curava i beni materiali della Santa Sede e manteneva i rapporti con gli altri stati. Alle richieste di privilegi, benefici e dispense era predisposta la Dataria Apostolica che redigeva le risposte del Sommo Pontefice, le "datava" e le spediva. Dopo lo scisma cristiano del 1054, per le relazioni con le Chiese orientali venne costituita la Camera Secreta a cui era preposto il Secretarius domensticus che a partire dal 1692 assurgerà la funzione di ministro per affari politi del Pontefice e diventerà il Cardinale Segretario di Stato, primo ministro e ministro degli esteri dello Stato del Vaticano. Per gli affari giudiziari il primo tribunale a diventare permanente, dal XIV secolo, è la Penitenzieria Apostolica affiancata dalla Rota Romana, riferimento per tutti gli affari giudiziari. Questo organo giudiziale si sviluppa da un collegio, quello degli Auditores Causarum sacri Palatii Apostolici che diventa permanente, e acquista maggior rilevanza, sotto la giuda di Giovanni XXII. Si occupa delle cause più importanti, escluse quelle criminali, presentate davanti all'Autorità pontificia. Il terzo tribunale, la Sigantura Apostolica stabile sotto Sisto IV, nasceva già nell'alto medio evo e si occupava della concessione delle grazie e di giustizia. Composto da un collegio di Referendari con Giulio II nel XVI secolo si divise in due sezioni: Segnatura Gratiae e Segnature Iustitiae .

2.4 La riforma di Sisto V

La prima riforma organica della Curia Romana avviene per opera di papa Sisto V, con la Costituzione Apostolica Immensa Aeterna Dei promulgata il 22 gennaio 1588, che disciplinerà il funzionamento dei dicasteri fino al momento in cui verrà meno il potere temporale della Chiesa. Sono quindici le Congregazioni di Cardinali istituite alle quali sono attribuite funzioni proprie per trattare le questioni portate alla loro attenzione, mentre quelle più importanti rimangono di competenza del Sommo Pontefice. Nell'introduzione della costituzione è ribadito il primato papale, fondamento del potere della Curia: essa indica nei Cardinali, che decidono in nome del Papa, i collaboratori nell'amministrazione della Chiesa Universale. In questo senso sono indicate le facoltà dei Cardinali compresa quella di nominare liberamente i collaboratori necessari per lo svolgimento del loro lavoro. Nonostante queste premesse la riforma sistina è parziale poiché rimangono in vita le istituzioni non comprese nella Immensa Aeterna Dei, gli organismi già esistenti sono adattati ed alcuni costituiti dalla costituzione, non emerge una procedura, l'oggetto trattato dai dicasteri non appare chiaramente definito e l'autorità vicaria e detenuta solo dai Cardinali nominati dal Sommo Pontefice. Alcune Congregazioni riguardavano la vita interna della Chiesa, queste erano: 

  1. Congregatio pro Sancta Inquisitione, fondata nel 1542 da Paolo III, venne riorganizzata e lo stesso Sisto V se ne attribuì la presidenza, anteponendola a tutte le altre congregazioni. 

  2. Congregatio pro Segnatura Graziae, anche questa dipendeva dal Sommo Pontefice, analizzava le domande di grazie e dei favori, che esulavano dalla competenza dei tribunali ordinari. 

  3. Congregatio pro erectione ecclesiarum et provisionibus consistorialibus, incaricato di valutare le questioni relative alla fondazione di nuove diocesi e delle loro provvisioni, e di predisporre le questioni da trattare in Concistorio. Dicastero di nuova fondazione.

  4. Congregatio pro sacris ritibus e caeremoniis, si occupava sia di materia liturgica sia di trattare le cause di canonizzazione. 

  5. Congregatio pro Indice Librorum prohibitorum, esaminava le opere sospettate di eresia e redigeva gli indici espurgatori con i libri da disapprovare. 

  6. Congregatio pro executione et interpretatione Concilii Tridentini, esplicava il suo mandato attraverso l'interpretazione ufficiale del Concilio di Trento. 

  7. Congregatio pro consultationibus regularium, si occupava di dirimere le questioni relative ai religiosi di entrambi i sessi. 

  8. Congregatio pro consultationibus episcoparum et aliorum praelatorum, regolava le questioni che potevano nascere tra patriarchi, arcivescovi, vescovi e prelati . 

  9. Due dei dicasteri avevano una funzione culturale: 

  10. Congregatio pro Universitate Studii Romanii, istituita per studi teologici e giuridici, si occupava di tutti i collegi romani. 

  11. Congregatio pro typographia Vaticana, fondata dallo stesso Sisto V nel 1587. 

Le ultime Congregazioni non riguardano la vita della Chiesa, ma la gestione della vita civile nei territori in cui il Pontefice era sovrano: 

  1. Congregatio pro ubertate annone Status Ecclesistici, si occupava dell'approvvigionamento dello Stato della Chiesa, di prevenire carestie e la miseria. SistoV la dotò di un proprio capitale, prelevato direttamente dal suo patrimonio personale. 

  2. Congregatio pro classe paranda et servanda ad Status Ecclesiastici defensionem, cioè ministero della marina. 

  3. Congregatio pro Status Ecclesiastici gravaminibus sublevandis, per la riscossione dei tributi, imposte e contributi. 

  4. Congregatio pro viis, pontibus et aquis curandis, si dedicava alla costruzione e alla manutenzione di strade, ponti e acquedotti. 

  5. Congregatio pro consultationibus negocium Status Ecclesiastici, istanza d'appello in via amministrativa per tutte le questioni civile e penali. 

Nel periodo successivo questa prima ristrutturazione i dicasteri non rimasero immutati, anzi vennero sempre più incontro alle nuove esigenze sia ecclesiastiche sia civili. Già nel 1568 fu istituita la Congregazione per la Propagazione della Fede, che si occupava delle terre trasmarine e di quelle staccate dalla Chiesa Cattolica, che porterà alla fondazione della Congregazione per le Chiese scismatiche orientali. Persero rilievo le congregazioni che si occupavano degli interessi temporali della Chiesa, soprattutto la Rota Romana che vide ridotte le proprie attività e scomparve la Segnatura Iustitiae. Sarà la riforma del 1908 a sancire definitavene questa nuova tendenza.

2.5 Dalla riforma sistina alla costituzione Sapienti Consilio 

Ai tre secoli successivi alla riforma di papa Peretti, non seguì un'immobilità degli organi curiali, ma molteplici interventi portarono a modifiche, fusioni e istituzioni di nuovi dicasteri che rispondevano alle esigenze del momento storico. Nel 1592 Clemente VIII nominò una speciale Commissione Cardinalizia, trasformata nel 1624 da Urbano VIII nella Congregazione per la Visita Apostolica, con lo scopo di visitare chiese, conventi di Roma. Sempre allo stesso Papa si devono due istituzioni: la Congregazione del Buon Governo, che si occupava dell'andamento dei comuni dello Stato Pontificio, e la Congregazione super gratiis et remissionibus bannitorum et criminosorum hominum Status ecclesiastici per la repressione del brigantaggio e dei fuorilegge. Pio V con la Congregazione delle Indulgenze volle regolare la concessione di indulgenze secondo quanto stabilito dal Concilio di Trento, stimolò la ripresa delle missioni, eredità raccolta da Clemente VIII che eresse la Congregazione super negotii sanctae fidei et religionis catholicae destinata alla diffusione della fede cattolica, chiamata dal 1622 Congregatio de Propaganda Fide. Per opera di Urbano VIII tale congregazione fu divisa in due organismi uno per la definizione dei problemi riguardanti le questioni della Chiesa orientale, l'altro per l'emendamento del libro liturgico greco. Lo stesso Papa eresse le congregazioni dell'Immunità Ecclesiastica per le controversie giudiziarie riguardanti i privilegi ecclesiastici; la Congregazione dei Confini per la tutela del territorio dello Stato Pontificio; la Congregazione per la Residenza dei Vescovi, nel 1636, competente per le questioni di residenza dei vescovi o ecclesiastici forniti di beneficio o titolo. Per ovviare ai problemi che erano sorti relativamente alla disciplina dei monaci regolari fu costituita, nel 1649, per opera di Innocenzo X, la Congregazione sullo Stato dei Regolari, confermata nel 1698 da parte di Innocenzo XII, che si occupava della costituzione dei conventi in Italia e nelle isole adiacenti e vigilava sulla disciplina interna delle case religiose. Benedetto XIV, formatosi negli ambienti della Curia, aveva portato al soglio pontificio tutta la sua esperienza. A lui si deve il rinnovamento della Congregazione sopra l'Elezione dei Vescovi nel 1740, ora Congregatio super promovendis ad archiepiuscopatus et episcopatus, che poteva proporre i candidati alle sedi vescovili vacanti; la Congregazione super statu Ecclesiarum con il compito di relazionare sullo stato delle varie diocesi e di occuparsi della visita ad limina; riformò la Congregazione dell'Indice, dotandola di norme più precise; ristrutturò la Congregazione per la Fabbrica di San Pietro. Si occupò dei tribunali, riorganizzando completamente la Santa Penitenzieria e precisò l'ambito giurisdizionale della Sacra Rota Romana. Dopo i fatti del 1789 in Francia, venne costituita la Congregazione super negotii ecclesisticis regni Galliarum che riprese a funzionare dal 1814, dopo la prigionia del Papa. Nel 1967 fu trasformata, da Paolo VI, nel Consiglio per gli affari Pubblici della Chiesa, assorbito nella Segretaria di Stato nel 1988. Pio VII creò un'apposita congregazione per discutere il progetto di riforma redatto da Giuseppe Antonio Sala, che fu ritirato durante lo svolgimento del congresso di Vienna, per evitare d'indebolire la posizione dello Stato della Chiesa. Dopo l'unità del Regno d'Italia, si apre l'ultima fase antecedente la riforma piana: dal 1787 vennero create presso alcune Congregazioni le Consulte Prelatizie, con lo scopo di occupare membri della curia romana. A questo scopo, Leone XIII, nominò una commissione di sei Cardinali per valutare la situazione che aveva determinato l'inattività di alcuni dicasteri .

2.6 La riforma di Pio X e gli interventi di Benedetto XV 

Le modifiche politico-geografiche, con la scomparsa dello Stato della Chiesa, incisero maggiormente sulla riforma della Curia che Pio X approvò il 29 giugno 1908. La Sapienti Consilio, oltre a causare la perdita di potere e d'influenza dei dicasteri muniti di responsabilità temporali sul governo della Chiesa, interessò anche gli organi giudiziari: la Rota Romana cessò quasi del tutto la sua attività, la Segnatura Iustitia scomparve. La situazione creatasi in Italia produsse un ripensamento di tutte le strutture curiali, non solo per esigenze amministrative, ma per fronteggiare la secolarizzazione degli stati europei e affrontare in maniera nuova l'evangelizzazione dei popoli. I vari dicasteri, che in tre secoli avevano subito interventi non sempre unitari da parte dei pontefici, avevano visto accrescere i loro poteri causando, al tempo stesso, situazioni di competenza cumulativa o concorrente. In taluni casi, se una questione aveva parere negativo da parte di un dicastero, il ricorrente rivolgendosi ad un altro poteva ottenere una soluzione favorevole. In più molti dicasteri esercitavano un potere giudiziale proprio dei tribunali. Per ovviare a questi inconvenienti, prima dell'entrata in vigore della costituzione Sapienti Consilio, accolta nella sua totalità nel codice del 1917, Pio X intervenne con alcune riforme: nel 1903 unì la Congregazione Sopra l'Elezione dei Vescovi in Italia alla Congregazione del Sant'Uffizio, stessa sorte toccò alla Congregazione dei Riti e delle Indulgenze e Reliquie, soppresse la Congregazione della Disciplina dei Regolari e sullo Stato degli ordini Regolari attribuendone le competenze alla Congregazione dei Vescovi e Regolari. La riforma, che per la prima volta disciplinava integralmente la Curia, abolì esplicitamente tutti i gli organi di governo non richiamati dalla Costituzione , soppresse le competenze cumulative, regolò quelle giudiziarie dei tribunali, abrogò alcuni dicasteri e ne introdusse nuovi che rispondevano alle necessità del tempo. A Pio X si devono la Congregazione dei Sacramenti, che si occupava di tutta la materia inerente i sacramenti eccetto quelli di competenza del Sant'Uffizio, la Congregazione dei Religiosi e rinnovamento del tribunale della Sacra Rota Romana, la cui attività si era bloccata all'inizio del secolo. Le competenze della Congregazione delle Indulgenze e delle Reliquie si riversarono al Sant'Uffizio e alla Congregazione dei Riti; le Congregazioni super statu ecclesiarum e super promovendis ad archiepiuscopatus et episcopatus furono assegnate alla Concistoriale, mentre scomparvero la Congregazione Speciale per la Revisione dei Concili Provinciali e dell'Immunità Ecclesiastica. Alla Congregazione per la Rev. Fabbrica di San Pietro rimase solo la gestione amministrativa e conservativa della Basilica. La Sapienti Consilio individuando le competenze dei vari dicasteri, divisi in Congregazioni, Tribunali e Uffici, e stabilendo per alcuni una disciplina specifica e vincolante, non lasciava spazio a modifiche eventualmente apportate dai membri del dicastero. Le nomine delle più alte cariche della Curia spettavano al Sommo Pontefice, mentre i collaboratori potevano essere scelti dagli stessi Prefetti o Presidenti. Prima dell'entrata in vigore del codice del 1917, Benedetto XV, apportò alcune modifiche alla ristrutturazione di Pio X. Prima di tutto restituì alla Segnatura Apostolica i due Collegi dei Referendari e dei Prelati Votanti; le competenze in materia di seminari della Concistoriale furono assegnate alla nuova Congregazione dei Seminari e delle Università degli Studi; nel 1917 attribuì le competenze della Congregazione dell'Indice al Sant'Uffizio, decretandone la scomparsa; sempre nello stesso anno soppresse la Congregazione de Propaganda Fide per gli Affari del Rito Orientale sostituendola con la Congregazione per la Chiesa Orientale, di cui si attribuì la prefettura. · Con l'entrata in vigore del codice piano-benedettino la Curia Romana era composta da undici Congregazioni (canoni 246-264): 

  1. Congregatio Sancti Ufficii. 

  2. Congregatio Consitorialis. 

  3. Congregatio de Disciplina Sacramentorum. 

  4. Congregatio Concili. 

  5. Congregatio Negotiis Religiosorum sodalium paeposita. 

  6. Congregatio de Propaganda Fide. 

  7. Congregatio Sacrorum Rituum. 

  8. Congregatio Caerimonialis. 

  9. Congregatio pro negotiis ecclesiasticis extraordinariis. 

  10. Congregatio de Seminariis et Studiorum Universitatibus. 

  11. Congregatio pro Ecclesiis Orientalibus.

Tre erano i tribunali: 

1. Sacra Poenitentiaria. 

2. Sacra Romana Rota. 

3. Signatura Apostolica.

 

Sei gli Uffici: tra cui la Cancelleria Apostolica, la Dataria Apostolica e la Camera Apostolica. 

Nel 1930 Pio XI aggiunse alla Congregazione dei Riti la Sezione Storica per la trattazione delle cause storiche dei Servi di Dio e l'emendazione dei libri liturgici. Nel 1935, poi, riorganizzò completamente la Penitenzieria Apostolica, mentre l'anno precedente furono approvate le nuove norme per la Sacra Rota. Il successore, Pio XII, intervenne sulla Curia creando la Pontificia Opera della Vocazioni Religiose, presso la Congregazione dei Religiosi, e la Pontificia Opera delle Vocazioni Sacerdotali presso la Congregazione dei Seminari e delle Università degli Studi.

2.7 Il concilio Vaticano II e la riforma di Paolo VI 

Due furono le spinte che portarono alla riforma della Curia operata da Paolo VI: la prima è legata all'aspetto storico delle trasformazioni sociali verificatisi negli anni successivi alla Sapienti Consilio. La seconda si colloca nelle richieste fatte in occasione del Concilio Vaticano II dove si domandò per i dicasteri romani "un nuovo ordinamento, maggiormente conforme alle necessità dei tempi" . Le richieste, espresse all'interno n.10 del decreto Christus Dominus, erano tuttavia ulteriori. Prima di tutto che i membri e gli officiali dei vari dicasteri, dopo aver comprovato le loro capacità morali intellettuali e professionali, fossero "in più larga misura scelti dalle diverse regioni della Chiesa" per favorire l'internazionalizzazione della Curia. La partecipazione dei Vescovi alla vita della curia era un punto importante "perché possano in modo più compiuto rappresentare al Sommo Pontefice la mentalità, i desideri e le necessità di tutte le Chiese". Per questo fu assegnato alle varie Congregazioni un certo numero di Vescovi diocesani che intervenivano almeno alla riunione plenaria dei dicasteri, incoraggiandone una maggior partecipazione alla vita e alle decisioni della Chiesa universale. Infine "chiediamo, più che in passato il parere di laici che si distinguano per virtù, dottrina ed esperienza". I lavori di preparazione durarono quattro anni e furono assegnati ad una commissione cardinalizia di studio formata dallo stesso Paolo VI e dai Cardinali Francesco Roberti, Andrea Jullien e Gioacchino Anselmo Albareda, sostituiti, dopo la loro scomparsa, dai cardinali Guglielmo Heard ed Efrem Forni. Prima dell'entrata in vigore della Costituzione Regimini Ecclesiae universae, il 15 agosto 1967 Paolo VI introdusse dei cambiamenti in alcuni dicasteri. Con il Motu Proprio Pastorale munus, il Pontefice aveva ridotto considerevolmente i casi in cui i vescovi erano tenuti a ricorrere presso la Santa Sede, nel 1965 attribuì due sottosegretari alla Congregazione dei Riti e, sempre lo stesso anno, riformò la Congregazione del Sant'Ufficio cambiandone anche il nome. La Curia Romana, dopo la riforma paolina, era così composta: dalla Segretaria Papale o di Stato e dal Consiglio per gli affari Pubblici della Chiesa, dalle Sacre Congregazioni, dai Segretariati per il dialogo, dagli Uffici, dai Tribunali. Ad ogni dicastero era preposto un Prefetto Cardinale che durava in carica cinque anni, coadiuvato da un sottosegretario. Al primo posto nella gerarchia Curiale, per indicazione della stessa Costituzione e venendo a introdurre una novità importante, erano posti la Segreteria di Stato e il Sacro Consiglio per gli affari Pubblici che sostituì la Congregatio pro negotiis ecclesiasticis extraordinariis. La prima coadiuvava il Sommo Pontefice sia nel governo della Chiesa Universale sia nelle relazioni con la Curia, la seconda, anch'essa presieduta dal Cardinale Segretario di Stato, sovrintendeva la diplomazia e si occupava dei rapporti con gli stati civili . 

 

Le Sacre Congregazioni erano: 

  1. Congregazione pro Doctrina Fidei, già Sant'Ufficio. Aveva la competenza perciò che riguarda la materia di fede, esaminava i libri, possedeva potestà amministrativa e giudiziaria. Nel 1969 fu affiancata dalla Commissione Teologica. 

  2. Congregazione pro Ecclesiis Orientalibus, già pro Ecclesia Orientali. Oltre a cambiare il nome, si occupava delle persone, della disciplina e del rito delle chiese orientali in comunione con Roma. 

  3. Congregazione pro Episcopis, già Congregatio Consitorialis. Trattava le materie inerenti l'erezione delle diocesi e la loro disciplina, la nomina dei vescovi, la vigilanza sulle Conferenze episcopali. I membri erano il Sommo Pontefice, i prefetti delle congregazioni per gli Affari Pubblici della Chiesa, della Dottrina e della Fede, del Clero e per l'Educazione Cattolica e i loro segretari. 

  4. Congregazione de disciplina Sacramentorum. A questa congregazione competevano tutte le materie concernenti la disciplina dei sacramenti. Nel 1975 sarà unita con la Congregazione per il Culto Divino, diventando Congregazione per il Culto divino e la Disciplina dei Sacramenti. 

  5. Congregazione Sacrorum Rituum. Formata da due sezioni fu divisa in due nuove congregazione con la costituzione Sacra Rituum Congregatio nel 1969: la Sectio I venne assegnata alla Congregazione pro Cultu Divin", la Sectio II, judicialis fu assegnata alla Congregazione pro Causis Sanctourum che si occupava dei processi di beatificazione e canonizzazione. 

  6. Congregazione pro Clericis, già Congregatio Concili. Competente per tutte le questioni che riguardano il clero era composta da tre sezioni. La prima si occupava "di fomentare la santità" dei sacerdoti, incrementare le istituzioni e verificare che in ogni diocesi funzionasse il consiglio presbiterale. La seconda doveva favorire le opere d'apostolato e l'istruzione del popolo, la terza si dedicava all'amministrazione dei beni temporali delle diocesi. 

  7. Congregazione pro Religiosis et Institutis Saecularibus, già Congregatio Negotiis Religiosorum sodalium paeposita. Suddivisa in due sezioni: la prima si occupava degli affari degli istituti religiosi di rito latino e dei loro membri, la seconda trattava degli interessi degli Istituti Secolari. 

  8. Congregazione pro Institutione Catholica, già Congregatio de Seminariis et Studiorum Universitatibus. Composta da tre sezioni, per i seminari, per l'università e per le scuole parrocchiali, aveva il compito di formare chi decideva di intraprendere il cammino sacerdotale e d'incrementare le scuole religiose d'ogni grado. 

  9. Congregazione pro Gentium Evangelizatione seu de Propaganda Fide, già de Propaganda Fide. La sua azione era rivolta alle missioni, ai missionari e coordinava i rapporti tra queste attività.

I segretariati previsti erano: 

  1. ad Christianorum unitatem fovendam, era preposta all'unità dei cristiani. Formata dai Prefetti delle Congregazioni per le Chiese Orientali, di Propaganda Fide. Era suddivisa in due sezione una per i cristiani d'oriente, l'altra per quelli dell'occidente. 

  2. pro non christianis, nata per favorire l'incontro e il riavvicinamento dei non cristiani. 

  3. pro non credentibus, formata da membri provenienti da tutto il mondo, approntava studi sull'ateismo e promuoveva l'avvicinamento con i non credenti.

Gli Uffici. 

  1. La Cancelleria Apostolica, che da sempre aveva il compito di spedire le Lettere Decretali, le Costituzione Apostoliche, fu soppressa nel 1973 e sue funzioni passarono alla Segreteria di Stato 

  2. La Prefettura degli affari Economici, formata da tre Cardinali, aveva lo scopo di amministrare tutti i beni della Santa Sede e preparava il bilancio generale. 

  3. La Camera Apostolica, presieduta dal Cardinale Camerlengo, entrava in funzione durante la vacanza della Sede Apostolica. 

  4. L'Ufficio per l' Amministratio Patrimonii Apostolicae Sedis, si componeva di due sezioni, una per gli affari ordinari, una per gli affari delegati dal Pontefice. Era presieduta da un Cardinale. 

  5. La Prefettura del Palazzo Apostolico, nata dalla fusione di vari uffici che si occupavano delle attività a più stretto contatto con il Pontefice: regolavano le udienze, le cerimonie pontificie non liturgiche, collaborava con la segreteria di stato durante i pellegrinaggi papali. 

  6. L'istituto Generale di Statistica, nato per raccogliere dati sui vari fenomeni sociali. 

  7. La Rev. Fabbrica di San Pietro, rimase in vita, continuando ad occuparsi della Basilica di San Pietro.

I Tribunali. 

  1. Il Supremum Tribunal Signaturae Apostolicae, con funzioni d'organo supremo sulle controversie giudiziarie che sorgevano nell'ordinamento ecclesiastico. Era formata da due sezioni una con competenza giurisdizionale, l'altra con competenza amministrativa. 

  2. La Sacra Romana Rota, disciplinata dal regolamento del 1910, che vedeva aumentate le proprie competenze relative ai casi di nullità matrimoniale. 

  3. La Sacra Paenitentiaria Apostolica, massimo tribunale per le materie attinenti il foro interno. Infine fu introdotto un nuovo organismo, il Contenzioso Amministrativo, "corrispondente in certo modo ad un laico Consiglio di Stato" , decideva, in ultima istanza, in caso d'illegittimità di un atto amministrativo ecclesiastico, avverso le decisioni dei vari dicasteri, dopo aver adito la seconda sezione della segatura Apostolica.

 


 

CAPITOLO III 

LA PASTOR BONUS

3.1 Principi generali. 

All'interno dei primi quattordici punti della Costituzione Pastor Bonus sono immediatamente evidenziate le ragioni ispiratrici della riforma di Giovanni Paolo II. Nell'incipit è contenuto il significato profondo di tutta la Costituzione: come Cristo buon pastore ha affidato agli apostoli la missione di pascere il suo gregge, così le strutture della Curia, che continuano l'ufficio degli apostoli, hanno "la missione di amministrare tutte le nazioni" predicando il Vangelo. Quest'opera è esercitata attraverso la "diaconia", cioè il servizio che tende ad instaurare "sempre più" la comunione nella Chiesa, in modo che questa, come sottolinea la Lumen Gentium, produca sempre maggiori frutti. Il ruolo che svolge il successore di Pietro, in questo ambito di communio, è un servizio ecclesiale intimamente unito alla struttura curiale, questa non dovrà essere una struttura "romana", ma un insieme gerarchico al servizio della Chiesa Universale. Tale impostazione accoglie le richieste formulate dal Concilio Vaticano II, affinché sia garantita una maggiore internazionalizzazione delle strutture della Curia. La comunione, prosegue la Pastor Bonus, "si spiega e si realizza nella struttura gerarchica della chiesa" che è nello stesso tempo collegiale e primaziale, dove i Vescovi e il Papa rendono visibile il ministero assegnato a Pietro e agli Apostoli, secondo l'esempio di Cristo che "non è venuto per essere servito, ma per servire" (Mc. 10,45). Questa funzione di servizio è affidata ai singoli capi delle chiese locali, i Vescovi, ma anche al successore di Pietro che secondo l'antica denominazione è servus servorum Dei. Per questa sua missione il Pontefice si è avvalso di strutture volte a mantenere saldo il rapporto di comunione e "diaconia" con i successori del Collegio apostolico e, per "il bene della chiesa", si è servito della Curia romana, finalizzata a "rendere sempre più efficace l'esercizio universale di pastore della chiesa" attraverso una serie di strutture umane "sempre più vaste" . Il n.4 della Pastor Bonus illustra il percorso e lo sviluppo storico dei dicasteri romani, l'opera di Paolo VI e il cammino di formazione della costituzione in esame. Successivamente il Pontefice mette in risalto alcuni tratti caratteristici della Curia: è provvista di un carattere veramente ecclesiale che trae la sua origine dal successore di Pietro; ha una funzione ministeriale in quanto strumento nelle mani del Papa, che utilizza la Curia per adempire la sua missione; esercita un potere vicario ricevuto dal Pontefice; nella sua struttura collegiale i vescovi sono chiamati a collaborare nei vari dicasteri , attraverso incontri periodici, per discutere delle questioni più importanti. Il carattere vicario del potere curiale, proprio per il fatto che deriva dal Sommo Pontefice, deve essere espressione della volontà pontificia cioè "il bene della chiesa e il servizio dei vescovi". Questo impegno, caratteristico del servizio della Curia, partecipano tutti i vescovi diocesani, i Cardinali preposti al governo della Chiesa universale e i responsabili dei vari dicasteri, concretizzando quel collegialis affectus tra Pontefice e vescovi. I sacerdoti e religiosi che "servono e si rendono utili al ministero pietrino", con l'ausilio dei laici che lavorano presso gli uffici della Curia, sono partecipi di questo fine. Nell'ultima parte della Costituzione sono analizzati gli obiettivi dei dicasteri. Questi non si dedicano solamente al bene della Chiesa universale, ma mirano all'unità: unità di fede e unità di disciplina, attraverso le norme poste per assicurare la salvezza. Nella Pastor Bonus la struttura della Chiesa non si esprime più come un potere centrale-romano, ma si concretizza attraverso un moto bilaterale centro-periferia e periferia-centro, che manifesta al massimo la "communionem inter omnes" essenziale per la salvezza per gli uomini.

3.2 Struttura e funzionamento dei dicasteri. 

La costituzione Pastor Bonus, approvata il 28 giugno 1988 ed entrata in vigore il 1 marzo 1989, ha ristrutturato completamente la Curia Romana, adeguando la riforma di Paolo VI alle esigenze che si erano create nel corso degli anni successivi. Nell'articolo 1 è data la definizione di Curia come "l'insieme dei dicasteri e degli organismi che coadiuvano il romano pontefice nell'esercizio del suo supremo ufficio pastorale per il bene e il servizio della Chiesa", rilevando di nuovo l'aspetto di servizio specifico dei dicasteri romani. La nuova divisione della Curia abbandona la tripartizione della Sapienti Consilio, che prevedeva la divisione in Congregazioni, Tribunali e Uffici, introducendo all'interno della struttura romana altri dipartimenti che ampliano la divisione realizzata da Paolo VI. La Curia ora comprende: la Segreteria di Stato, le Congregazioni che insieme ai tribunali perdono l'appellativo di Sacre, i Tribunali e i dodici Pontifici Consigli. Gli uffici che la costituzione equipara ai dicasteri sono: la Camera Apostolica, l'Amministrazione del patrimonio della Santa Sede, la Prefettura della Casa Pontificia e l'Ufficio per le celebrazioni liturgiche del Sommo Pontefice. L'assimilazione dei Consigli ai dicasteri romani incide anche sulla struttura degli stessi, ora modellata sulla struttura delle Congregazioni. Oltre alle funzioni di studio e d'animazione pastorale, alcuni Consigli, come il Consiglio per i Laici e quello della Promozione dell'Unità dei Cristiani, esercitano "una certa potestà di governo" . Le Congregazioni, organi attraverso i quali il Papa esercita la sua potestà, si occupano della soluzione di dubbi dottrinali, dell'applicazione della disciplina ecclesiastica, della concessione di grazie e godono di un potere legislativo. La funzione legislativa consiste nell'emanare decreti normativi, previa autorizzazione papale, in esecuzione dei precetti del Codice di diritto canonico. I Tribunali amministrano la giustizia: uno nel foro interno, gli altri due nel foro esterno; gli Uffici si occupano dell'amministrazione dei beni temporali della Santa Sede. Le funzioni giudiziarie e amministrative, pur essendo ben distinte, vanno a sovrapporsi in particolari circostanze: la Congregazioni per la Dottrina della Fede ha funzioni giudiziarie mentre il tribunale della Penitenzieria Apostolica è competente per questioni giudiziarie e amministrative . La giurisdizione che esercitano i vari dicasteri è ordinaria, in quanto connessa ad un ufficio stabile, e vicaria perché esercitata in nome del Pontefice. La competenza dei singoli organismi può essere esclusiva o cumulativa e taluni affari "che sono di competenza di più dicasteri, saranno esaminati congiuntamente dai dicasteri interessati" . Questo modo di operare congiuntamente prende il nome di riunione interdicasteriale, convocata di norma dal prefetto che per primo ha trattato una questione conosciuta anche presso un altro dicastero. La trattazione, se importante, può essere decisa durante la sessione plenaria dei dicasteri interessati. Nel caso in cui la consultazione tra i dicasteri sia frequente, in ragione delle funzioni svolte, potranno essere anche costituite della commissioni permanenti o temporanee.

3.2.1 Composizione

I dicasteri sono guidati da un Cardinale Prefetto o da un Arcivescovo Presidente coadiuvati da un Segretario e un Sottosegretario. "Sono di nomina pontificia i Prefetti, i Presidenti, i Membri ed i Prelati Superiori dei Dicasteri della Curia Romana, i Giudici della Rota Romana, il Promotore di Giustizia e il Difensore del Vincolo della Segnatura Apostolica, i Sottosegretari ed equiparati, e i Consultori" . Questi, secondo il nuovo Regolamento Generale della Curia Romana, in vigore dal 1 luglio 1999, sono nominati per un quinquennio, ad eccezione dei Giudici della Rota Romana, del Promotore di Giustizia e del Difensore del Vincolo della Segnatura Apostolica che non decadono trascorsi cinque anni dalla loro nomina. I Prefetti, all'età di settantacinque anni, devono presentare le loro dimissioni al Papa che deciderà se prorogare la loro carica, mentre "gli altri capi di dicastero, così come i segretari" , decadono al raggiungimento del settantacinquesimo anno d'età. I Cardinali membri dei dicasteri decadono compiuti gli ottant'anni. Altra causa di decadenza dalla carica dei capi e dei membri dei dicasteri, fatta eccezione del Penitenziere Maggiore, è la morte del Pontefice. Nel periodo di sede vacante possono solo essere sbrigati gli affari di natura ordinaria, che in ogni caso devono essere confermati entro tre mesi dall'elezione del nuovo pontefice. Gli affari urgenti o gravi, quelli che sarebbero di competenza del Pontefice, sono invece posti al collegio dei Cardinali.

Il Prefetto "regge il dicastero, lo dirige e lo rappresenta" ed è assistito dal Prelato Maggiore che, in accordo con il capo del Dicastero e il Sottosegretario: 

a) coordina e programma le iniziative e i vari servizi, assegna il settore di attività a ciascuno, segue con particolare attenzione gli affari di maggior importanza, cura la stesura dei documenti e il sollecito disbrigo delle pratiche di ufficio, vigila sulla disciplina e sull'osservanza del presente Regolamento e di quello proprio del Dicastero; 

b) affida ai Consultori lo studio delle pratiche per le quali si ritiene necessario il loro voto; convoca la Consulta quando è necessario e la presiede; 

c) prepara l'accoglienza dei Vescovi in visita " ad limina "; 

d) supplisce il Capo Dicastero, quando è assente; 

e) firma assieme al Capo Dicastero gli atti del Dicastero, secondo le norme del proprio Regolamento; 

f) trasmette alla direzione degli Acta Apostolicae Sedis i documenti che devono essere pubblicati; 

g) riferisce regolarmente al Capo Dicastero sullo svolgimento delle pratiche ed in particolare su quanto sia da notificare o da rimettere ad altri Dicasteri o esca dai limiti delle pratiche ordinarie o richieda particolari provvedimenti; 

h) cura la redazione del bilancio preventivo da trasmettere all'Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica e vigila attentamente sulla sua attuazione . Compiti analoghi spettano al sottosegretario, anch'esso di nomina pontificia, che coadiuva il Prelato Maggiore e può sostituirlo in caso d'assenza. Anche se "i membri sono presi tra i cardinali residenti…i vescovi diocesani…ed alcuni chierici" , gli Officiali, operatori dei dicasteri, possono essere scelti tra i laici. Questi sono divisi in dieci livelli funzionali: quelli di livello più alto sono nominati su proposta del Prefetto, con biglietto del Segretario di Stato; quelli che occupano mansioni di segreteria sono assunti direttamente dai Capi del dicastero. Gli officiali, che devono emettere la professione di fede e il giuramento di fedeltà nelle mani del capo del dicastero, sono tenuti sia al segreto d'ufficio sia al segreto pontificio e sono collocati a riposo raggiunti i settantacinque anni. Gli officiali laici cessano il loro servizio raggiunto il sessantacinquesimo anno d'età. In taluni casi i Dicasteri e le Congregazioni si rivolgono a dei Consultori per risolvere le questioni più delicate. Questi possono essere chierici, religiosi o laici esperti in materie teologiche, giuridiche, liturgiche e svolgono le loro funzioni riuniti durante la Consulta, organo che si esprime attraverso un parere motivato. I Consultori sono nominati per un quinquennio dal Sommo Pontefice, ma in particolari casi potranno essere sentite personalità eminenti ed esperte che non facciano parte della Consulta. La Consulta è generalmente convocata qualche giorno prima della riunione plenaria.

3.2.2 I modi d'azione 

Secondo gli affari e le materie da trattare i dicasteri hanno diverse modalità d'azione. Come indica l'articolo 11 della Pastor Bonus "gli affari di maggiore importanza…quelli aventi carattere di principio generale" sono discussi durante la Sessione plenaria. Questa è convocata, secondo le necessità, almeno una volta l'anno in data concordata con il Segretario di Stato, e vi partecipano tutti i membri del dicastero, sia quelli residenti a Roma sia i vescovi diocesani. Durante la Sessione plenaria possono essere discusse le questioni ritenute importanti dal capo del dicastero. Gli affari correnti dei singoli dicasteri sono discussi durante le Sessioni ordinarie, alle quali partecipano solo i membri residenti e Roma, potendovi tuttavia partecipare anche gli altri membri non residenti. La documentazione relativa agli argomenti da sottoporre alle Sessioni plenarie e ordinarie, debitamente preparata, è spedita in tempo utile ai membri convocati. Entrambe le sessioni sono presiedute dal Capo Dicastero, ma per primo ha la parola il Relatore. Dopo di lui parleranno gli altri membri secondo l'ordine "di precedenza loro proprio o altro ordine concordato" . Tutta l'attività svolta durante le sessioni sarà verbalizzata dal Sottosegretario. Le proposte emerse durante le sessioni e le questioni di maggiore importanza sono comunicate al Pontefice, le cui decisioni saranno ordinariamente notificate a tutti membri del Dicastero. Le risoluzioni approvate durante le Sessioni ordinarie e plenarie sono comunicate al richiedente che può, nel caso in cui si senta gravato, impugnarle entro dieci giorni. Competente per il ricorso sarà la Sessione ordinaria o plenaria che può revocare o modificare il provvedimento, salvo la possibilità per la parte interessata di ricorrere, entro trenta giorni, al Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica . I Dicasteri possono operare anche in Congresso, organo che è composto, salvo diversa disposizione: dal Capo dicastero, dal Prelato superiore, dal Sottosegretario, dai Capi ufficio e, a giudizio del Capo dicastero, dagli Aiutanti di studio e altri Officiali. Al Congresso spetta: 

a) esaminare determinate questioni, proponendo una decisione immediata o suggerendo di sottoporle alla sessione ordinaria o plenaria o ad una riunione interdicasteriale o di presentarle direttamente al Sommo Pontefice; 

b) proporre che siano affidate ai Consultori o ad altri Esperti le pratiche che esigono un particolare studio, anche in vista di eventuali riunioni della Consulta; 

c) esaminare richieste di facoltà, grazie, indulti, secondo i poteri del Dicastero . Affinché il Congresso possa riunirsi legittimamente, si richiede ed è sufficiente la presenza di almeno due dei Superiori, del Capo ufficio e dell'Aiutante di studio responsabile della pratica. 

L'articolo 22 della Pastor Bonus prevede che i Cardinali, che presiedono i dicasteri, si riuniscano più volte l'anno per coordinare i lavori e prendere decisioni. Quest'attività di coordinamento è svolta sotto al supervisone della Segreteria di Stato. La costituzione in esame disciplina la costituzione di un Consiglio di Cardinali per lo studio dei problemi organizzativi ed economici della Santa Sede. Questa commissione, che si riunisce due volte l'anno, è formata da quindici Cardinali nominati dal Pontefice "fra i Vescovi delle chiese particolari delle diverse parti del mondo" . Ricordiamo, infine, che ogni Dicastero è disciplinato da un proprio regolamento.

3.2.3 Pubblicazione e forma degli atti. 

È il Dicastero, attraverso l'opera dell'ufficio competente e dei Consultori, che redige i documenti in ragione dell'attività svolta, scegliendo la forma e la natura del documento stesso. Dopo il primo esame del documento da pubblicare, il Capo del dicastero, "sentito il parere del Congresso, indicherà a quali altri Dicasteri debba essere inviato per eventuali osservazioni" . Per le questioni che riguardano la fede, il documento dovrà essere obbligatoriamente inviato alla Congregazione per la Dottrina della Fede e, prima di essere pubblicato, dovrà essere presentato al Pontefice, ai membri del Dicastero e ai Vescovi. Una volta firmato dal capo del Dicastero e controfirmato dal Segretario, il documento sarà illustrato nei suoi punti essenziali durante una conferenza stampa presso al Santa Sede. In particolare i decreti delle Congregazioni devono anch'essi ottenere l'approvazione del Pontefice che di solito la concede in forma comune o specifica. I decreti approvati in forma comune (con formule tipo "Facto verbo cum Sanctissimo" , "SS.mus D.N. resolutiomen E.morum Patrum approbavit et confirmavit") restano inalterati nella loro essenza e rimangono sempre atti delle Congregazioni. Quelli approvati in forma specifica (con formule tipo "Ex scientia certa", "Ex motu proprio") acquistano la qualità di decreti pontifici e diventano irreformabile: s'impone in tal caso una loro più stretta osservanza. Gli atti così approvati sono pubblicati negli Acta Apostolicae Sedis, il bollettino ufficiale della Santa Sede. Gli atti dei vari Dicasteri sono redatti in lingua latina, ma quelli più importanti sono tradotti nelle lingue più diffuse da appositi uffici. Tutti i fedeli possono ricorre ai Dicasteri curiali attraverso una lettera in latino o redatta in una lingua moderna. La risposta alle richieste può essere affermativa o negativa, in taluni casi la risoluzione può essere differita nel tempo, in altre situazioni la formula di risposta indica che la decisione è stata assunta dal Sommo Pontefice, oppure che è necessario riesaminare il caso o che la richiesta deve essere posta ad un altro dicastero.

3.3 Visite ad limina

Tra le Norme Generali regolate dalla Pastor Bonus quelle che disciplinano le visite ad limina apostolourum, nelle quali sono indicate le modalità della visita quinquennale che i Vescovi devono effettuare "alle tombe degli apostoli". Prima di incominciare la trattazione ricordiamo le fonti legislative: · nel codice canonico i canoni 399, 400; · nella Pastor Bonus gli articoli dal 28 al 32 e l'Adnexum I alla stessa Costituzione; · il Direttorio per la visita "ad limina", emanato dalla Congregazione per i Vescovi nel giugno del 1988. Sono tenuti alla visita tutti i soggetti equiparati, nel diritto, ai Vescovi diocesani: il prelato o l'abate territoriale, l'amministratore apostolico, il vicario apostolico, il prelato di una circoscrizione territoriale o personale, il vescovo ausiliare che esercita la sua funzione per l'inabilità del Vescovo titolare. Il codice di diritto canonico prevede che il Vescovo si "rechi nell'Urbe per venerare le tombe dei Beati Apostoli Pietro e Paolo e si presenti al Romano Pontefice" . La Pastor Bonus aggiunge, inoltre, come obbligo per i Vescovi, i colloqui presso i Dicasteri della Curia, integrando quanto stabilito dal codice. La visita deve essere preparata con "premurosa diligenza" e la relazione sullo stato della diocesi deve essere inviata almeno sei mesi prima del tempo fissato per la visita. La relazione deve pervenire alla Congregazione per i Vescovi a Roma in modo che possa essere studiata, riassunta e presentata al Pontefice. Il documento, che è preparato ogni cinque anni, deve costituire uno strumento utile per il dialogo con la Chiesa di Roma. Il Vescovo è esonerato da tale obbligo quando la relazione coincide con il primo biennio di governo della diocesi. Queste indicazioni sulla visita ad limina e sulla relazione quinquennale rientrano nei frequenti rapporti di cooperazione tra Curia e Vescovi, voluti dalla costituzione in esame. Quando la Santa Sede deve preparare documenti di carattere generale, normalmente deve richiedere il parere dei Vescovi: la vista è sicuramente uno strumento per attuare questa consultazione. 

Il Direttorio prevede, in specifico, i tre momenti in cui si divide la visita ad limina. Il primo consiste nella preparazione remota: oltre alla redazione della relazione quinquennale, il Vescovo dovrà collaborare con il rappresentante pontificio affinché la visita possa essere preparata in tempo. Il Vescovo deve accompagnare questi momenti tecnici con "la migliore preparazione spirituale" coinvolgendo nella "riflessione e nella preghiera l'intera comunità diocesana, in particolare i monasteri di clausura" . In prossimità della visita il Vescovo dovrà accordarsi con la Congregazione per i Vescovi per stabilire la data, i particolari della visita e per concordare il giorno dell'incontro personale con il Pontefice. In taluni casi la data del viaggio sarà comune a più vescovi che appartengono alla medesima Conferenza episcopale o regionale. La visita ha inizio con il pellegrinaggio sacro e l'omaggio alle tombe degli Apostoli seguita da una celebrazione liturgica presso una delle quattro Basiliche maggiori di Roma. Seguirà l'incontro con il Santo Padre "per un colloquio personale, nel giorno e nell'ora fissati dalla Prefettura della Casa Pontificia per l'Udienza" , in taluni casi saranno ricevuti congiuntamente i vescovi di una nazione o di una regione per affrontare meglio i problemi comuni. Infine i vescovi, singolarmente o in gruppo, entreranno in contatto con i Dicasteri della Curia per esporre quesiti, problemi, rispondere ad eventuali richieste affinché "i contatti siano fruttuosi è necessario che i Dicasteri siano preventivamente informati sulle relazioni quinquennali" . In conclusione la visita ad limina "non può essere intesa come un semplice atto giuridico-amministrativo" in quanti si tratta di un evento ecclesiale. Essa infatti consiste in un rafforzamento della comunione gerarchica ed "ha anche una densa valenza ecclesiologica, anche per il fatto che manifesta la natura stessa del Collegio Episcopale e come in relazione ad esso si definisce l'ufficio episcopale" .

 


 

CAPITOLO IV 

LA SEGRETERIA DI STATO

 

4.1 Natura giuridica 

Analizzando le funzioni della Segreteria di Stato, si comprende immediatamente che questa struttura non rientra in una delle categorie in cui è divisa la Curia, non potendo essere paragonata a una Congregazione, un Tribunale, un Consiglio o un Ufficio. Questo perché la Segreteria di Stato è: "il frutto di un progressivo adattamento di vari istituti" ed uno strumento diretto e immediato nelle mani del Pontefice, posto al vertice dell'apparato curiale. Non ha un'attività giuridica autonoma ma si occupa, soprattutto la Prima sezione, di atti di governo, dell'amministrazione della giustizia, della promozione dell'attività del Pontefice. Infatti può porre in essere atti che incidono direttamente sull'amministrazione e sull'attività della Curia, perché le decisioni emesse dalla Segretaria sono "da considerasi emanate per mandato del Sommo Pontefice" . Quindi, proprio nell'ottica della costituzione in esame, la Segreteria di Stato ha una funzione di orientamento e coordinamento della Curia, supportando l'attività pastorale del Papa. In questo senso sono pensate le commissioni interdicasteriali, che, riunendo i capi dei dicasteri su invito della Segreteria, favoriscono, oltre ad un controllo diretto sull'attività della Curia, un'unità di azione.

4.2 Cenni storici 

Nell'attuale Segreteria di Stato sono confluiti diversi uffici e organi che in passato avevano competenze in campo giuridico. La sua nascita è attribuita a papa Martino V che istituì la Camera Secreta affidata a un numero di secretari scelti tra i migliori umanisti italiani e latini, che avevano il compito di comporre bolle, brevi e documenti politici o semplicemente di accogliere ambasciatori e principi. Innocenzo VIII elevò il loro numero a ventiquattro e riservò a se stesso e ai suoi successori la nomina di un secretarius domesticus, il quale assunse sempre maggior importanza diventando intimo collaboratore del Papa. Comunque, la figura del Segretario Domestico venne indebolita con la l'affermarsi del "cardinal nipote" che, sotto il pontificato di Leone X, sarà affiancato dal Secretarius intimus o maior a cui era affidata la redazione in volgare dell'accresciuta corrispondenza del Papa. Con la fine del nepotismo, sotto Gregorio XIV, nel Segretario Intimo "si può scorgere in embrione la figura del futuro Segretario di Stato" e nelle mani Cardinale, preposto a questo ufficio, si accentrerà la direzione degli affari in politica interna ed estera. La riforma della Segreteria di Stato, dovuta ai fatti del 1870, fu recepita nel Codice del 1917. Questa risultava divisa in tre sezioni: la prima era interessata agli affari straordinari e trattava le questioni attinenti le leggi civili e i concordati con la Santa Sede; la seconda sbrigava la corrispondenza con i diplomatici della Santa Sede; la terza sezione, fino ad allora indipendente, redigeva i brevi pontifici in latino, curandone anche la forma scritta e la miniatura artistica. Con la riforma di Paolo VI la Segreteria di Stato, posta al vertice della Curia, diviene la segreteria del Pontefice, viene soppressa la terza sezione e costituito il Consiglio per gli Affari Pubblici della Chiesa che, cooperando con la Segreteria, si occupa di mantenere i rapporti con i governi civili e sovrintende i diplomatici degli stati.

4.3 Attuale composizione 

In base a quanto stabilito dalla Pastor Bonus la Segreteria di Stato, che "coadiuva il sommo pontefice nell'esercizio della sua suprema missione", è divisa in due sezioni: la Sezione degli Affari Generali e la Sezione dei Rapporti con gli Stati. La ristrutturazione della Segreteria segue le linee fondamentali della Pastor Bonus. Gli affari "interni" ed "esterni" della Chiesa assumevano un significato diverso: i primi riguardano l'attività interna della chiesa; i secondi, "quelli pubblici", non sono più da intendersi come rapporti con altre realtà politiche, ma riguardano "ciò che è "pubblico" nella vita e nel diritto della chiesa stessa" . Per questi motivi il Consiglio per gli Affari Pubblici della Chiesa è confluito nella Segreteria: per evitare una sovrapposizione di competenze tra i responsabili dei due dicasteri, ma soprattutto perché, con l'esatta definizione delle competenze delle Congregazioni, la Segretaria interviene solo per trattare quelle situazioni peculiari che prevedono un rapporto diretto con gli stati. La Segreteria di Stato è presieduta da un Cardinale, nominato direttamente dal Pontefice, che assume il titolo di Segretario di Stato. Questi è il massimo esponente dell'attività politica e diplomatica della Santa Sede, rappresenta in particolari circostanze il Pontefice, tratta con gli agenti diplomatici, ha la facoltà di convocare riunioni dei capi dicastero, riceve i capi di stato e quindi "può essere considerato il Primo Ministro del Papa" . Il Segretario, carica attualmente ricoperta dal Cardinale Angelo Sodano, si occupa anche di tutte quelle materie che rientrano nel diritto ecclesiastico concordatario e, in forza del chirografo Le sollecitudini crescenti del 1984, rappresenta il Pontefice nei poteri e nelle responsabilità inerenti la sovranità temporale dello Stato del Vaticano. Anche il Segretario di Stato è nominato dal Pontefice ma, a differenza dei Capi dicastero che sono nominati per un quinquennio, la sua carica non ha una scadenza temporale in considerazione del rapporto fiduciario con il Papa. Con la morte del Pontefice decade dalla sua carica e durante la sedevacanza le funzioni del Segretario di Stato sono assunte dai responsabili della due sezioni: il Sostituto della Segreteria di Stato e il Segretario per i Rapporti con gli Stati . Presso la segreteria operano anche le Rappresentanze Pontificie, che rappresentano il Pontefice presso le chiese locali, gli Stati o gli organismi internazionali. 

4.4 Le competenze delle Sezioni 

Alla Prima Sezione o Sezione degli Affari Interni, guidata da un Sostituto per gli affari generali, a norma degli articoli 41-44 della Pastor Bonus, sono assegnate le seguenti funzioni:

  • disbriga gli affari riguardanti il servizio quotidiano del sommo Pontefice; 

  • esamina gli affari che occorre trattare al di fuori della competenza ordinaria dei dicasteri della Curia romana e degli altri organismi della Sede apostolica; 

  • favorisce i rapporti con i medesimi dicasteri, senza pregiudizio della loro autonomia, e coordina i lavori; 

  • regola la funzione dei rappresentanti della Santa Sede e la loro attività, specialmente per quanto concerne le Chiese particolari. 

Spetta ad essa di espletare tutto ciò che riguarda i rappresentanti degli Stati presso la Santa Sede ;

  • redige i documenti che il sommo Pontefice le affida;

  • espleta tutti gli atti formali riguardanti le nomine ai Dicasteri della Curia romana;

  • cura la pubblicazione degli atti e dei documenti pubblici della Sede negli Acta Apostolicae Sedis; · 

  • vigila su L'Osservatore Romano, sulla Radio vaticana e sul Centro Televisivo Vaticano. 

La Seconda Sezione o Sezione per il Rapporto con gli Stati, retta da un Segretario, ha il compito di attendere agli affari che devono essere trattati con i governi civili. 

In più:

  • favorisce le relazioni diplomatiche con gli Stati e con gli altri soggetti di diritto internazionale anche attraverso concordati ed altre convenzioni;

  • rappresenta la Santa Sede presso gli organismi internazionali;

  • in caso di regime concordatario, le spetta attendere a quegli affari che devono essere trattati con governi civili.

 

 


 

CAPITOLO V

LE CONGREGAZIONI

 

5.1 Congregazione per la Dottrina e della Fede (Congregatio pro Doctrina Fidei ) 

5.1.1 Cenni Storici 

Fu Paolo III, con la Costituzione Apostolica Licet ad Inizio nel 1542, ad istituire la Sacra Congregatio Romanae et Universalis Inquisitionis con il compito di perseguire le eresie, di punire i delitti contro la fede e di nominare inquisitori in tutta la Chiesa. Già nel 1550 Giulio III assegnò alla congregazione il potere di occuparsi della vita religiosa della penisola italiana, e Pio IV, nel 1561, rafforzò la competenza dell'Inquisizione che poteva agire anche contro i sacerdoti, i vescovi e i cardinali. La riforma di Sisto V mantenne immutato l'ordinamento della Congregazione dell'Inquisizione che fu collocata al disopra di tute le altre. La costituzione Immensa Aeterni Dei assegnò all'Inquisizione Romana queste competenze: si occupava di tutto ciò che riguardava la fede nel mondo cattolico; aveva giurisdizione su i delitti concernenti eresia, scisma, apostasia, magia; poteva dispensare dagli impedimenti inerenti matrimoni misti e aveva competenza in materia di privilegio Paolino; si occupava dei voti religiosi, della censura e della proibizione dei libri. Pio VI affidò alla Congregazione ciò che riguardava gli ordini sacri. Sotto il pontificato di Gregorio XVI, essa era competente per la materia dottrinale nelle cause dei santi. Pio X ne mutò definitivamente il nome in Congregazione del Sant'Uffizio, assegnandole, con la riforma del 1908, tutta la materia concernente l'elezione dei Vescovi e le dispense dai voti dei religiosi. Nel 1917 la Congregazione dell'Indice fu unita, per volere di Benedetto XV, alla congregazione in esame. Dopo il Concilio Vaticano II, le competenze della Congregazione furono definite dal Motu Proprio Integrae servandae, accolte integralmente nella riforma del 1967, che ne mutò il nome in Congregazione per la Dottrina della Fede, mantenendo il compito di tutelare la dottrina riguardante la fede e i costumi in tutto il mondo cattolico, "sia pure con rigore più moderato e con sistemi ad un tempo più positivi e più pastorali" .

5.1.2 Composizione 

La Congregazione per la Dottrina della Fede è presieduta da un Cardinale Prefetto; da un gruppo di Cardinali e cinque Vescovi diocesani ; da un Segretario che prepara gli affari da presentare alla Sessione Plenaria, designa i Consultori, presiede l'assemblea degli stessi e distribuisce il lavoro tra i vari funzionari; da un Sottosegretario; da un Promotore di Giustizia che sostiene l'accusa quando la Congregazione assume la natura di tribunale; da Consultori per lo studio delle questioni più importanti che, per "doctrina, prudentia, usu praestantibus" , provengano da tutto il mondo; dal Collegio dei Giudici in numero da costituire tre turni giudicanti; dal Collegio degli avvocati e dei procuratori, esperti in teologia. Gli Officiali che fanno parte della Congregazione sono suddivisi in tre uffici: L'Ufficio dottrinale, che predispone il materiale che riguarda le questioni di dottrina, aggiornandolo durante tutta la fase di studio; l'Ufficio disciplinare, che esamina le questioni riguardanti la tutela del Sacramento della penitenza e quelle sulla riammissione all'attività pastorale; l'Ufficio Matrimoniale, che giudica "in linea sia di diritto che di fatto, quanto concerne il privilegium fidei" . Le competenze dell'Ufficio Sacerdotale, che analizzava le richieste di dispensa dal celibato, sono ora demandate alla Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti, secondo quanto stabilito con una comunicazione della Segreteria di Stato nel 1989. Presso questa Congregazione operano due commissioni pontificie: la Pontificia Commissione Biblica e la Pontificia Commissione Teologica. La prima, istituita nel 1902 da Leone XIII, ha il compito di favorire il progresso degli studi biblici, è retta dal Prefetto della Congregazione e si compone di membri esperti in scienze bibliche, affiancata da una sottocommissione composta di biblisti non cattolici. La Pontificia Commissione Teologica ha il compito di aiutare la Santa Sede e la Congregazione nell'esame delle questioni dottrinali più importanti.

5.1.3 Competenze 

La Pastor Bonus, nell'articolo 48, stabilisce che compito della Congregazione per la Dottrina della Fede è "di promuovere e di tutelare la dottrina sulla fede ed i costumi in tutto l'orbe cattolico: è pertanto di sua competenza tutto ciò che in qualunque modo tocca tale materia". In questa formulazione sono chiaramente definiti i compiti di promozione, anche attraverso "studi volti a far crescere l'intelligenza della fede" , che danno al dicastero non solo una funzione di difesa e di tutela della fede. Quest'azione, secondo l'articolo 50, deve esprimersi anche in un aiuto concreto ai Vescovi e agli organismi che presiedono per "custodire e promuovere l'integrità della medesima fede". Tale funzione della Congregazione è sicuramente innovativa rispetto alla legislazione di Paolo VI poiché, con queste precisazioni, ne sono aumentate le competenze. La Congregazione per la Dottrina della Fede, per garantire che il magistero della Chiesa non risulti difforme nei pareri emessi dagli altri dicasteri, ha il compito di vagliare gli atti di questi prima che siano pubblicati se "riguardino la dottrina circa la fede e i costumi" . Le sue decisioni sono vincolanti e obbligatorie per l'attribuzione del titolo di Dottore della Chiesa, proposto dalla Congregazione per la Cause dei Santi (ex art. 73 PB), e approva gli scritti di materia catechistica preparati dalla Congregazione per il Clero (ex art. 137 PB). Ai compiti di promozione si affiancano quelli di tutela della Fede. L'articolo 51 stabilisce che la Congregazione si adoperi "affinché non manchi un'adeguata confutazione degli errori e dottrine pericolose, che vengano diffusi nel popolo cristiano" potendo intervenire ogni qual volta siano messi in atto "comportamenti o pronunciamenti che sovvertano o mettano in pericolo gli insegnamenti della Chiesa sia nel campo della fede che in quello della morale" . L'articolo 52 attribuisce alla Congregazione le funzione di tribunale che "giudica i delitti contro la fede e i delitti più gravi commessi sia contro la morale sia nella celebrazione dei sacramenti, che vengano ad essa segnalati e, all'occorrenza, procede a dichiarare o ad infliggere le sanzioni canoniche a norma del diritto, sia comune che proprio". La procedura attribuisce al Promotore di Giustizia la competenza di esaminare tutto ciò che attiene le denunce e le accuse e di riferire al Congresso particolare della Congregazione, dove si decide se procedere in via amministrativa o giudiziale. Nel caso in cui si scelga la via dell'azione giudiziale, si segue la procedura stabilita dal Codice di diritto Canonico in materia di cause criminali. Se il processo si celebra presso la Congregazione, il Promotore sostiene l'accusa ed eventualmente può ritirarla quando sia provata l'innocenza dell'accusato. La competenza esclusiva in materia di gravi delitti contro la fede è stata ulteriormente rafforzata con il Motu Proprio Sacramentorum sanctitatis tutela del 30 aprile 2001. Nell'esercizio delle sue funzioni la Congregazione non ha limiti di territorio e di persone, ad eccezione dei Cardinali.

5.1.4 La procedura nell'analisi degli scritti 

Tra le competenze del Dicastero vi è quella di esaminare "gli scritti e le opinioni che appaiono contrari alla retta fede e pericolosi, e, qualora risultino opposti alla dottrina della Chiesa, data al loro fautore la possibilità di spiegare compiutamente il suo pensiero, li riprova tempestivamente, dopo aver preavvertito l'Ordinario interessato, ed usando, se sarà opportuno, i rimedi adeguati" . Tali funzioni, fino al 1917, furono esercitate dalla Congregazione dell'Indice, le cui competenze passarono alla Congregazione del sant'Uffizio, con il Motu Proprio Alloquentes di Benedetto XV, La procedura in esame è disciplinata dal regolamento Agendi ratio doctrinarum esamine del 1997, che prevede due procedure per l'analisi dei testi: una Ordinaria e una Straordinaria. Dopo l'esame preliminare per opera del Congresso, si deciderà se sottoporre lo scritto ad uno studio che rimanderà gli atti al Congresso. Questo disporrà, in base al risultato dello studio, se presentarlo all'Ordinario, che approfondirà la questione e farà "conoscere all'autore i problemi dottrinali presenti nel suo scritto" , oppure dare avvio alla procedura Ordinaria o Straordinaria. Il Procedimento Ordinario si adotta quando "uno scritto sembra contenere errori dottrinali gravi, la cui identificazione richiede attento discernimento e il suo eventuale influsso negativo sui fedeli non sembra rivestire particolare urgenza" . Per questo il Congresso nominerà due o più esperti per dare il loro parere circa la conformità dello scritto alla dottrina del Chiesa, e un relator pro auctore che ha il compito di valutare gli aspetti positivi e i pregi dell'autore, potendo prendere in esame tutti gli atti riguardanti il caso. Le relazioni finali saranno dibattute e votate durante la Consulta dove interverranno, oltre al relator pro acutore, i Consultori, l'Ordinario e gli esperti che hanno preparato i loro pareri. La ponenza sarà sottoposta alla Sessione Ordinaria che deciderà se procede ad una contestazione all'autore, ed in caso affermativo, saranno avvertiti l'Ordinario interessato e i Dicasteri competenti. All'autore sarà inviato l'elenco delle "proposizioni erronee o pericolose" invitandolo a presentare, entro tre mesi, le sue osservazioni, accompagnate da un parere dell'Ordinario. È prevista anche la possibilità di un incontro personale dell'autore con i delegati della Congregazione. Nell'ipotesi in cui la Sessione Ordinaria ritiene che la questione sia risolta in maniera positiva, non procederà oltre o, in caso contrario, prenderà i dovuti provvedimenti "per il bene dei fedeli". Dalla risposta possono emergere elementi dottrinali "veramente nuovi": in questo caso si avvierà una valutazione approfondita della questione. La Procedura Urgente "si adotta quando lo scritto è chiaramente e sicuramente erroneo e allo stesso tempo dalla sua divulgazione potrebbe derivare o già ne deriva un danno grave ai fedeli" . In questo caso saranno avvertiti immediatamente l'Ordinaro e gli Ordinari interessati. In seguito il Congresso nominerà una Commissione speciale con il compito di individuare le proposizioni errate, che saranno inviate alla Sessione Ordinaria. Questa inviterà l'autore a correggerle entro due mesi, qualora siano considerate erronee. Qualora l'autore non corregga le frasi, saranno irrogate dalla Congregazione le pene canoniche previste dal Codice. Terminiamo ricordando che già nel 1966 furono abrogate le norme del codice pio-bendettino contenute nel canone 1399, indicante i criteri per individuare l'elenco dei libri proibiti, e nel canone 2318, che scomunicava gli editori, gli autori e i lettori di determinati libri, istituti non più ripristinati.

 

5.2 Congregazione delle Chiese Orientali (Congregatio pro Ecclesiis Orientalibus ) 

5.2.1 Cenni storici 

La prima Congregazione che si occupò di problematiche orientali fu la Congregatio de Rebus Grecorum, istituita da Gregorio XIII nel 1573, con il compito di riformare l'Ordine Basiliano e di occuparsi dei cattolici di rito bizantino. Subito dopo la morte di Gregorio VIII, le competenze riguardanti le materie orientali confluirono nel primo nucleo della Congregazione de Propaganda Fide fino al 1862, anno in cui, Pio IX istituì, all'interno della Propaganda Fide, la Congregatio de Propaganda Fide pro Negotiis Ritus Orientalis. Questa nuova Congregazione trattava "omnia Orientalium negotia" e poteva concedere dispense dagli impedimenti di mista religione e di disparità di culto. Quest'unione tra le due congregazioni rimase inalterata con la riforma del 1908; fu Benedetto XV, nel 1917, ad erigerla a congregazione autonoma con il nome di Congregazione per la Chiesa Orientale, presieduta dallo stesso Pontefice. La Congregazione Orientale, come fu anche chiamata, aveva giurisdizione su tutti i cattolici orientali e doveva adoperarsi per riunire i cristiani non cattolici orientali. Si verificò una sovrapposizione di giurisdizione poiché i cattolici di rito latino residenti nelle zone di competenza dell'Orientale dipendevano dalla Congregazione de Propaganda Fide. Tali prerogative furono soppresse con il Motu Proprio Sancta Dei Ecclesia di Pio XI nel 1938, che attribuì alla Congregazione in esame la competenza esclusiva su tutti i fedeli dimoranti nelle regioni orientali. Lo stesso Pio XI istituì nel 1925, all'interno della Congregazione, la Commissione pro Russia, soppressa nel 1993 dal Giovanni Paolo II e sostituita con la Commissione Interdicasteriale Permanente per la Chiesa in Europa Orientale, con compiti di sostegno dei cattolici e di dialogo con la Chiesa Ortodossa.

5.2.2 Composizione 

Al pari delle altre, la Congregazione è presieduta da un Cardinale Prefetto, coadiuvato da un Segretario e un Sottosegretario, da un numero di Cardinali, da Consultori e Officiali "scelti in modo da tener conto, in quanto è possibile, della diversità dei riti" . Ne sono membri di diritto il presidente del Pontificio Consiglio per l'unità dei Cristiani, i Patriarchi e gli Arcivescovi Maggiori delle Chiese Orientali. La Congregazione coordina il lavoro di tre commissioni: la Commissione speciale per la Liturgia che si occupa della liturgia nelle chiese cattoliche orientali; la Commissione speciale per gli studi sull'Oriente cristiano, che ha lo scopo di far conoscere l'Oriente al cattolicesimo e approfondire lo studio delle Chiese Orientali; la Commissione per la formazione del clero e dei religiosi. Il Prefetto della Congregazione presiede anche la Riunione Opere Aiuto Chiese Orientali (R.O.A.C.O.) che si occupa di finanziare interventi in favore del clero e dei fedeli cattolici orientali con interventi in campo: edile, scolastico, di sostegno finanziario per opere socio-sanitarie. Nel R.O.A.C.O. confluiscono altre agenzie che s'impegnano a sostenere queste opere tra cui: la Catholic Near East Welfare Association e la Pontificia Missione pro Palestina. Le attività del dicastero e gli interventi del Pontefice riguardo le Chiese Orientali sono pubblicate annualmente dal Servizio Informazioni Chiese Orientali (S.I.C.O.).

5.2.3 Competenze 

La Congregazione estende la sua competenza a tutti gli affari che sono propri delle Chiese orientali, sia sulla struttura e l'ordinamento delle Chiese, sia riguardo l'esercizio delle funzioni di insegnare, di santificare e di governare, e sulle persone, il loro stato, i loro diritti e doveri. A differenza di quanto stabilito dalla Regimini Ecclesiae universae, non si afferma più che la Congregazione delle Chiese Orientali ha le facoltà di tutte le altre Congregazioni, ma che essa esercita unicamente, sulle Chiese Orientali, le competenze della Congregazione dei Vescovi, della Congregazione per il Clero e di quella per gli Istituti di vita Consacrata. Nell'art. 60 della Pastor Bonus sono indicati i limiti della Congregazione stabilendo l'esclusiva "competenza delle Congregazioni per la Dottrina della Fede e delle Cause dei santi, della Penitenzieria apostolica, del Supremo Tribunale della Segnatura apostolica e del Tribunale della Rota romana, nonché della Congregazione del Culto divino e della Disciplina dei sacramenti per quanto attiene alla dispensa per il matrimonio rato e non consumato" anche per gli affari che coinvolgono gli orientali. Altresì è competente la Congregazione della Cause dei Santi per i processi di beatificazione e la Congregazione per l'Educazione cattolica che vigila anche sulle facoltà e università orientali. La competenza di questo Dicastero è sia personale, in quanto riguarda ogni causa in cui siano coinvolti "gli orientali, presi sia singolarmente che comunitariamente" , sia territoriale poiché raggiunge tutti i fedeli di rito orientale senza limiti di territorio, anche quando si tratta di comunità che si trovino in circoscrizioni territoriali della Chiesa latina. La Congregazione dirime le questioni miste, cioè in cui sia coinvolto un fedele di rito orientale ed uno di rito latino, ma "deve procedere dopo aver consultato, se lo richiede l'importanza della cosa, il dicastero competente per la stessa materia nei confronti dei fedeli della Chiesa latina" . Per le questioni missionarie e apostoliche è competente in maniera esclusiva nei territori soggetti alla sua giurisdizione. I missionari latini, che operano nei territori di competenza della Congregazione, sono soggetti alla sua disciplina unicamente per ciò che riguarda l'attività d'apostolato, mentre dipendono dalle Congregazioni romane per le altre questioni. Fino al 1967 alla Congregazione erano assegnati anche poteri giudiziari, persi con la riforma di Paolo VI e non ripristinati da Giovanni Paolo II. Perciò attualmente questo dicastero può agire solo in via amministrativa attraverso la Segnatura Apostolica e in via giurisdizionale attraverso la Rota Romana, come indicato dall'art.58 § 2 della Pastor Bonus. Infine la costituzione in esame stabilisce che la Congregazione deve agire "in mutua intesa col Consiglio per l'Unione dei Cristiani nelle questioni che possono riguardare i rapporti con le Chiese orientali non cattoliche, ed anche col Consiglio per il Dialogo Interreligioso nella materia che rientra nell'ambito di esso" . 

 

5.3 Congregazione del Culto Divino e delle Disciplina dei Sacramenti (Congregatio de Cultu Divino et Disciplina Sacramentorum ) 

5.3.1 Cenni storici e composizione 

Il dicastero così com'è composto è il risultato dell'unione, operata dalla Pastor BonusI, tra la Congregazione della Disciplina dei sacramenti e la Congregazione del Culto Divino. La Congregazione dei Sacramenti fu creata nel 1908 con la riforma di Pio X per assegnare ad una sola struttura la materia relativa ai sette Sacramenti. Fino a quel momento la competenza sulla materia sacramentale era ripartita tra diversi Dicasteri quali la Congregazione del Sant'Uffizio, dei Vescovi e dei Regolari, di Propaganda Fide. In questo modo, a parte le prerogative dogmatiche del Sant'Uffizio e quelle proprie della Congregazione dei Riti, la trattazione delle questioni inerenti ai sacramenti venne accentrata in un unico organo. Fu Paolo VI, nel 1975, a unire la Congregazione dei Sacramenti e quella del Culto Divino in un unico dicastero "riunione suggerita peraltro dall'esperienza acquisita di giorno in giorno" . Giovanni Paolo II, nel 1984, divise nuovamente la Congregazione in due Congregazioni: una per il Culto dei santi e l'altra per la disciplina dei Sacramenti. La composizione segue quella delle altre Congregazioni. Sono attive al suo interno tre Commissioni Speciali: quella per la trattazione delle cause di nullità della sacra ordinazione, istituita nel 1929; quella per la trattazione delle cause di dispensa dal matrimonio rato e non consumato; quella per le dispense dagli obblighi del diaconato e del presbiterato assunti da parte di chierici secolari e religiosi della Chiesa latina e delle Chiese orientali. Presso la Congregazione opera uno Studio che svolge corsi annuali sulla prassi amministrativa dei processi di matrimonio rato e non consumato e per la trattazione delle cause di sacra ordinazione, a beneficio degli studenti delle Pontificie Università. Organo d'informazione del dicastero è il mensile Notitiae.

5.3.2 Competenze 

La Congregazione si occupa di tutto ciò che riguarda "la regolamentazione e la promozione della sacra liturgia, in primo luogo dei sacramenti" , su tutte le regioni di rito latino, compresi i territori di missione. La sua competenza è tuttavia limitata dalla Congregazione per la Dottrina della Fede, cui spetta la soluzione delle questioni dottrinali sui sacramenti, la concessione del privilegio Paolino e la determinazione sostanziale della materia e forma della sacra ordinazione. In materia liturgica le competono attività di promozione e regolamentazione: promuove l'azione liturgica in tutto ciò che riguarda la preparazione e la celebrazione dell'Eucaristia con norme, lettere e dichiarazioni dirette ai Vescovi e ai fedeli; cura studi volti alla crescita e all'approfondimento della liturgia con iniziative per la formazione di sacerdoti e laici; vigila sull'esatta osservazione della disciplina liturgica e canonica dei sacramenti e ne previene "gli abusi e, laddove essi siano scoperti" sono eliminati. Provvede anche alla compilazione dei testi liturgici, alla loro correzione, approva i calendari e "rivede la traduzione dei libri liturgici ed i loro adattamenti, preparati legittimamente dalle conferenze episcopali". Regola il culto delle reliquie, conferma i patroni celesti e concede il titolo di Basilica minore. In materia sacramentale "favorisce e tutela la disciplina dei sacramenti…e concede, inoltre, gli indulti e dispense che in tale materia oltrepassano le facoltà dei Vescovi diocesani" ; decide in merito alla "santio in radice", quando si tratta di matrimoni la cui nullità dipenda da impedimenti la cui dispensa le sia riservata; concede eventuali dispense da irregolarità o da impedimenti agli ordinari del clero secolare. Le competono i procedimenti relativi alle richieste di dispensa da matrimoni non consumati che normalmente la Congregazione delega per la prima fase al Vescovo diocesano. Questi istituisce un processo per l'accertamento della non consumazione e dell'esistenza della giusta causa. Gli atti del processo sono trasmessi alla Congregazione muniti del voto scritto del Vescovo e delle osservazioni del difensore del vincolo. Per le questioni riguardo alla validità della sacra ordinazione, ex art. 68 Pastor Bonus, la Congregazione deciderà quali impugnazioni deve approfondire direttamente, previa istruttoria della Curia da cui dipende il sacerdote, o quelle da trattare in via giudiziaria davanti al tribunale competente. La Congregazione mantiene rapporti con le Conferenze Episcopali di cui approva i testi liturgici, si confronta con le commissioni liturgiche, favorendo iniziative pastorali e associazioni internazionali volte all'apostolato liturgico.

 

5.4 Congregazione delle Cause dei Santi (Congregatio de Causis Sanctorum ) 

5.4.1 Cenni storici 

La Congregazione nasce per opera di Paolo VI che, con la Costituzione Sacra Rituum Congregatio del 1969, procedette allo sdoppiamento della Congregazione dei Riti, eretta da Sisto V nel 1588. Questa era divisa in due sezioni quella Liturgica e quella Giudiziaria che si occupava delle cause dei Servi di Dio. La Congregazione rappresenta la continuazione del dicastero sistino che, nel 1634, fu dotato della sezione giudiziaria da parte di Urbano VIII con la costituzione Coelestis Hierusalem. Questa stabiliva che nessun Servo di Dio potesse essere ammesso al culto ecclesiastico senza una solenne dichiarazione della Santa Sede. Le disposizioni di Urbano VIII furono aggiornate e integrate negli anni successivi con interventi di Innocenzo XI nel 1678, di Benedetto XIV con l'opera De Servorum Dei beatificatione et beatorum canonizatione scritta tra 1734 e il 1738 e con i decreti della Congregazione dei riti, norme recepite nel codice pio-benedettino del 1917. Il canone 2000 di questo codice prevedeva due procedure per la trattazione delle cause di beatificazione: una ordinaria detta del "non culto" e una straordinaria "del culto". Una successiva semplificazione del processo fu introdotta da Paolo VI, con il Motu Proprio Sanctitatis Clarior del 1969, che introduceva un unico procedimento detto cognizionale. Questo era istruito dall'Ordinario del luogo interessato dal processo di canonizzazione, su autorizzazione dell'apposito ufficio Giudiziale della Congregazione dei Santi, dove era raccolto tutto il materiale proveniente dalle diocesi. Seguiva infine il giudizio definitivo del Pontefice. Attualmente la legislazione per le cause dei santi è contenuta nella Costituzione Apostolica Divinus perfectionis Magister e nelle "Normae servandae in inquisitionibus ad episcopis faciendis in causis sactorum", emanate da Giovanni Paolo II nel 1983.

5.4.2 Composizione 

La Congregazione è presieduta da un Cardinale Prefetto, da un Segretario incaricato di curare le relazioni con gli esterni e di redigere le relazioni sui voti dei cardinali e dei vescovi da sottoporre al Pontefice, da un Sottosegretario che svolge il lavoro della soppressa segreteria. Della Congregazione fa parte il Collegio dei Relatori che ha il compito di studiare le cause che giungono dalle diocesi, chiedendo eventuali integrazioni delle lacune scoperte. I Relatori possono collaborare con i consultori storici e aiutano il Relatore Generale alla stesura della relazione. Questi devono rappresentare diverse nazionalità, avere conoscenze storiche e teologiche. Lo scopo dei relatori è di "collaborare alla ricerca della verità" e di redigere la Positio super virtutibus et martyrio alla cui stesura partecipa un collaboratore esterno presentato dal Postulatore della Causa. Il Collegio è presieduto dal Relatore Generale che presiede la riunione dei Consultori storici e dirige le cause che gli sono affidate dal Congresso Ordinario. Altro membro della Congregazione è il Promotore della Fede, o Prelato Teologo, a cui vengono dirette le Positiones che egli tratta durante il Congresso Particolare dei consultori teologi. Presiede il Congresso e ne redige la relazione.

5.4.3 La procedura di canonizzazione dei Servi di Dio 

La Congregazione in esame tratta tutto ciò che riguarda la "canonizzazione dei servi di Dio" , controlla che "tutto sia stato compiuto secondo la norma della legge" . Il procedimento di canonizzazione si divide in due momenti distinti: quello a livello diocesano e quello presso la Congregazione. 

5.4.3.1 L'inchiesta diocesana Se prima i Vescovi, per l'apertura delle cause di canonizzazione, richiedevano il consenso della Congregazione, ora per l'avvio della procedura è sufficiente la richiesta di un gruppo di fedeli al Vescovo del luogo dove la persona, di cui si chiede l'avvio del procedimento, è defunta. L'Ordinario aprirà quindi un'inchiesta durante la quale sono raccolte: testimonianze, documenti riguardanti la persona e scritti. Il riassunto dell'inchiesta insieme agli scritti del Servo di Dio e al voto dei Teologi Censori diocesani sono inviati presso gli uffici della Congregazione. Il gruppo di fedeli che manda avanti la Causa, ossia l'Actor, può essere costituito in persona giuridica e, secondo le Normae, deve nominare un Postulatore Generale. Questo può essere un laico, un sacerdote o un religioso, deve risiedere per tutta la durata della trattazione della Causa a Roma e possedere le necessarie conoscenze teologiche e storiche, se si tratta di cause storiche. La legislazione in esame distingue tra Cause recenti o normali, quando la causa si basa su testimonianze de audito e de viso, e Cause antiche o storiche, quando ci si basa solo su documenti storici. Il Postulatore presenterà al Vescovo diocesano competente, trascorsi almeno cinque anni dalla morte del Servo di Dio e non più di trenta, un supplex libellus con tutto il materiale necessario per l'apertura della causa. Il libellus deve contenere una biografia del Servo di Dio, gli elementi che potrebbero ostacolare il percorso della causa, gli eventuali testi da escutere. In seguito, dopo l'analisi dei testi da parte dei Teologi Censori, il Vescovo ordina ai periti storici una recensione sugli scritti del Servo di Dio. Dopo aver ottenuto il nihil obstat della Congregazione si procede all'apertura dell'inchiesta giudiziaria che si svolge o in forma solenne o semplice, dove il vescovo riceve il giuramento dell'attuario, del promotor iustitiae, del notaio e del suo delegato. Successivamente si passa all'escussione dei testi, che devono essere degni di fede. In caso di guarigione miracolosa, si procede ad un'indagine separata da quella sulle virtù eroiche del Servo di Dio. Il Vescovo si farà aiutare da un medico che compilerà gli interrogatori e anche in questo caso sarà compilato un supplex libellus. Durante le fasi del procedimento "sono proibite nelle chiese le celebrazioni di qualunque genere o i panegirici sui servi di Dio, la cui santità di vita è tuttora soggetta a legittimo esame" . 

5.4.3.2 Il procedimento presso la Congregazione Giunti i documenti presso la Congregazione, la segreteria avverte la Congregazione per la Dottrina della Fede e le altre eventualmente interessate. Una volta esaminati gli atti da parte del Segretario, se sono rispettate tutte le indicazioni delle Normae, la Causa è affidata ad un Relatore e viene invitato il Postulatore Generale a mettersi in contatto con il Relatore. A questo punto si procede alla stesura della Positio dove sono presentate, nei due Sommaria, le dichiarazioni dei testi e i documenti raccolti, i fatti concernenti la vita del Servo di Dio e le testimonianze sulla sua santità. Una volta conclusa quest'attività si procede alla redazione dell'Informatio che poggia sui due Sommaria, dove sono indicate: la storia della Causa, il profilo biografico del Servo di Dio e le fonti e i criteri con i quali è stata presentata la Positio. Nel caso in cui la Positio presenti particolari problemi d'ordine storico, sia che si tratti di cause antiche o recenti, potrà essere chiesto il giudizio dei Consultori storici, scelti dal Segretario della Congregazione, che si pronunceranno secondo domande specifiche. I Consultori possono chiedere delle nuove perizie oppure, nel caso in cui ritengano non sufficiente la Positio presentata, demanderanno al Congresso Ordinario la decisione di fermare o meno la Causa. In caso di dubium sull'esercizio eroico delle virtù e la fama di santità o sul martirio, saranno i nove Consultori teologi a rispondere in maniera affermativa, sospensiva o negativa al quesito posto. Perché il voto sia positivo e la Causa sia presentata al giudizio dei Cardinali e dei Vescovi, i due terzi dei votanti devono esprimersi in maniera favorevole. Per la beatificazione del Servo di Dio occorre un solo miracolo regolarmente provato oltre alla fama signorum, e per la canonizzazione un altro miracolo avvenuto dopo la beatificazione. Il procedimento d'accertamento di un miracolo è simile a quello volto ad accertare l'eroicità delle virtù e la fama di santità. Anche in questo caso deve essere compilata una Positio super miracolo, che deve superare tre collegi: quello dei cinque Consultori medici, quello del congresso dei Consultori teologi e la Congregazione formata da Cardinali e Vescovi. In tutti i casi, sia di parere affermativo sia di parere negativo, gli atti devono essere trasmessi al Pontefice che deciderà su di essi. Il decreto super heroicitate virtum o super martyrio è redatto dal Segretario della Congregazione e promulgato alla presenza del Papa. La Congregazione in esame giudica "circa il titolo di dottore da attribuire ai santi, dopo aver ottenuto il voto della Congregazione per la Dottrina della Fede per quanto riguarda l'eminente dottrina" .

 

5.5 Congregazione per i Vescovi (Congregatio pro Episcopis ) 

5.5.1 Cenni storici 

La necessità di demandare ad un organismo permanente le attività ordinarie dei Concistori, spinse Sisto V ad erigere, nella riforma curiale del 1588, la Congregatio pro erectione ecclesiarum et provisionibus consistorialibus collocata al terzo posto nella gerarchia della Curia, lasciando ai Concistori la discussione e la soluzione delle materie più importanti. La Congregazione doveva provvedere all'erezione delle nuove diocesi, al conferimento dei relativi benefici, "estendendo in pari tempo il suo potere al campo amministrativo, contenzioso e grazioso" . Già nel 1591 furono ampliate le sue competenze: essa fu incaricata dei processi informativi sui requisiti morali ed intellettuali dei candidati alle sedi vescovili, acquisendo notizie, interpellando i superiori quando si tratta di religiosi. Il materiale raccolto era presentato alla commissione dei Cardinali, anche se la pronuncia finale spettava al Papa. Nei secoli successivi la Congregazione Concistoriale perse notevolmente i suoi poteri, a favore di altre Congregazioni che esercitavano le stesse prerogative, ricevendo solamente i nomi dei vescovi designati e concedendo privilegi onorifici. Con la costituzione Sapienti Consilio la Concistoriale riacquistò tutti i suoi poteri e Pio X la divise in due sezioni: la prima si occupava delle materie concernenti i Vescovi, nella seconda confluirono le altre attribuzioni della Congregazione dei Vescovi e Regolari soppressa dalla riforma. Il codice del 1917 soppresse la suddivisione in due sezioni, ma sostanzialmente accolse le disposizioni della Sapienti Consilio, riproposte nella riforma di Paolo VI che ne mutò il nome in Sacra Congregatio pro Episcopis.

5.5.2 Le competenze nella Pastor Bonus 

Gli articoli dal 75 al 82 della Pastor Bonus indicano le principali competenze della Congregazione per i Vescovi. Essa provvede, come in passato, all'istituzione e delimitazione delle nuove diocesi e alla eventuale unione di quelle già esistenti; alla soppressione o riduzione e alla demarcazione di province ecclesiastiche; all'erezione di Ordinariati castrensi e di prelature personali per particolari fini pastorali. Si occupa della scelta e nomina di Vescovi diocesani, amministratori apostolici, di Vescovi ausiliari e coadiutori, Ordinari militari. Tratta inoltre di tutte le questioni riguardanti le persone, gli uffici e il ministero dei Vescovi, anche quando non siano più titolari di alcun ufficio. Inoltre, come già accennato, predispone quanto necessario per la visita ad limina, in accordo con la Prefettura della Casa Pontificia, attraverso l'Ufficio di Coordinamento delle visite ad limina, riceve le relazioni quinquennali, indice le visite apostoliche generali e continua a preparare, nel silenzio della legge, gli atti relativi agli affari trattati dal Concistoro. In accordo con gli altri Dicasteri provvede a ciò che riguarda la celebrazione dei concili particolari nei territori di diritto comune, emana le norme delle Conferenze Episcopali e procede "alla revisione dei loro statuti, riceve gli atti e i decreti di tali organismi e, consultati i dicasteri interessati, dà ai decreti la necessaria ricognizione" . Le sue competenze si estendono solo ai Vescovi di rito latino. È presieduta da un Cardinale Prefetto, coadiuvato da un Sottosegretario e un Segretario che per tradizione è anche segretario del Collegio Cardinalizio e del Conclave. La Congregazione, nel 1985, ha provveduto a costituire un Ufficio centrale di coordinamento pastorale degli Ordinariati Militari, incaricato di promuovere l'attività pastorale tra i militari dei diversi paesi.

5.5.3 La procedura di elezione dei Vescovi 

Gli articoli 75 e 77 attribuiscono alla Congregazione la competenza sulla "provvista delle Chiese particolari" e la "nomina dei Vescovi, anche titolari". La Congregazione si occupa delle pratiche che precedono la promozione di un candidato e di quelle che riguardano la provvista delle Chiese particolari. La selezione dei candidati è regolata dai canoni 377 e 378 del Codice di diritto canonico: i Vescovi singolarmente o le conferenze episcopali, ogni tre anni, elaborano una lista di tre candidati e la trasmettono alla Santa Sede o alla Congregazione dei Vescovi. Oltre a questi canali la Santa Sede può raccogliere informazioni su eventuali candidati, ma anche i singoli fedeli possono segnalare all'autorità religiosa presbiteri che ritengono idonei all'ordine episcopale. Il Codice individua due procedure a seconda debba essere nominato un Vescovo diocesano o Coadiutore, già investito dell'ordine episcopale oppure un Vescovo ausiliare. Tali norme si riferiscono anche al caso in cui i Vescovi siano già stati consacrati e siano destinati ad una nuova diocesi. Nel primo caso il Rappresentante Pontificio, raccolti i suggerimenti presso il clero locale e presso gli altri Vescovi, invia una relazione alla Congregazione con le proprie osservazioni. Nel caso di nomina di un Vescovo ausiliare il Vescovo diocesano indica una terna di presbiteri considerati degni dell'ordine episcopale. Nel caso in cui ricorrano particolari circostanze, in ragione della nomina di un nuovo Vescovo, cioè quando occorre trattare con i governi civili di determinati Stati, è avvisata la Seconda sezione della Segreteria di Stato in quanto unico organo competente. Sulla richiesta di costituzione di nuove strutture giurisdizionali e sulla nomina di nuovi Vescovi, si esprime la Congregazione durante la Sessione Ordinaria alla presenza dei membri non residenti a Roma. Il risultato della Sessione è presentato dal Prefetto o dal Segretario al Pontefice, che esprime il proprio parere. La Congregazione vigila anche sui doveri che incombono sui Vescovi nell' "esercizio dell'ufficio episcopale nella chiesa latina" : governare la diocesi, celebrare nei giorni festivi e nelle feste di precetto la Messa per il popolo che gli è affidato, risiedere nella propria diocesi e visitarla annualmente, presentare al Sommo Pontefice ogni cinque anni una relazione sullo stato della diocesi, recarsi a Roma per la visita ad limina.

5.5.4 La Pontificia Commissione per l'America Latina 

Nell'ambito di questa Congregazione è stata inserita, nel 1963, la Pontificia Commissione per l'America Latina, nata nel 1958, su iniziativa di Pio XII, con lo scopo di coordinare i rapporti tra Santa Sede e il Consiglio Episcopale Latinoamericano. L'articolo 83 della Pastor Bonus, che ha riformato la Commissione seguendo le indicazioni del Motu Proprio Decessores nostri, le attribuisce il compito di consigliare e dialogare con le chiese particolari dell'America latina e di studiare in forma unitaria i problemi dottrinali e pastorali che si riferiscono a queste chiese. Segue anche l'attività del Consiglio episcopale latino-americano, coordinando la sua azione con i dicasteri romani. La Commissione, che informa periodicamente il Pontefice della sua attività, è presieduta dal Prefetto della Congregazione dei Vescovi ed è composta da consiglieri e membri nominati tra i Vescovi dell'America Latina e quelli della Curia romana.

5.6 Congregazione per l'Evangelizzazione dei Popoli (Congregatio pro Gentium Evangelizatione ) 

5.6.1 Cenni storici 

L'origine della Congregazione risale alla fine del XVI secolo con l'aumento dell'attività missionaria diretta verso i nuovi stati coloniali. Occorreva creare un organismo capace di dirigere tutta l'attività missionaria, accentrandola su Roma, per evitare le ingerenze degli stati europei, come Spagna e Portogallo, i più interessati alla colonizzazione delle cosiddette Indie Occidentali. Un primo tentativo fu attuato da Pio V che nel 1568 creò due Congregazioni di Cardinali: una si sarebbe dovuta occupare delle eresie presenti in Europa, l'altra dell'attività missionaria in Oriente e nel continente americano. Il progetto naufragò quasi subito e, dopo alcuni tentativi, nel 1599, Clemente VIII costituì un'apposita congregazione rivolta alla diffusione della fede cattolica detta Congregatio super negotiis sanctae fidei et religionis catholicae, o più semplicemente, Congregatio de propaganda fide. L'attività di quest'organismo fu nuovamente interrotta nel 1600 a causa di problemi politici. Insistenti furono le spinte di una parte del clero romano per la costituzione di un dicastero che si occupasse dell'attività missionaria; esso fu realizzato da Gregorio XV nel 1622. I poteri della Congregazione furono indicati nella costituzione Inscrutabili divinae Providentiae che attribuiva al dicastero la più ampia potestà su tutto ciò che riguardava la predicazione del Vangelo e del lavoro dei missionari. Il dicastero venne anche dotato di un proprio patrimonio finanziario, poteva ricevere donazioni e legati; nel 1623, per snellire l'attività stessa della Congregazione, fu creato un organo collaterale: la Congregazione dell'Economia con il compito di amministrare i beni temporali della Propaganda fide. Urbano VIII concesse alla Congregazione la possibilità di emanare decreti aventi forza di legge, ampliando maggiormente l'importanza del Dicastero che aveva assunto un ruolo centrale nella vita della Curia romana. Le prime modificazioni giunsero nel 1862, quando Pio IX la divise in due sezioni, mentre il suo successore, Pio X, impose "talune severe limitazioni di competenza" sottraendole la giurisdizione su alcune regioni fino ad allora soggette ad essa, la liberò da competenze proprie di altri dicasteri e soppresse la Congregazione dell'Economia sostituendola con uno speciale ufficio economico. Infine le attività della Congregazione furono riordinate dal codice del 1917, competenze confermate dalla riforma di Paolo VI e dalla Pastor Bonus con la quale le è stata attribuita una nuova denominazione: Congregazione per l'Evangelizzazione dei Popoli.

5.6.2 Competenze 

L'articolo 85 della Pastor Bonus indica i compiti della Congregazione cioè "di dirigere e coordinare in tutto il mondo l'opera stessa dell'evangelizzazione dei popoli e la cooperazione missionaria", rifacendosi a quanto già prescritto dalla legislazione paolina del 1967. Ora la Congregazione procede alle nomine, ai trasferimenti e alla distribuzione dei ministri; erige e modifica, nei territori di competenza, le circoscrizioni ecclesiastiche; nomina gli Ordinari; sovrintende i sinodi locali, i concili particolari e le Conferenze episcopali. Ora è precisato, nella costituzione in esame, che la competenza della Congregazione è limitata dalle prerogative proprie della Congregazione per le Chiese Orientali nei territori in cui esercita le sue funzioni. Gli articoli successivi esplicano i modi in cui la Congregazione dirige e coordina l'attività di evangelizzazione e missione: attraverso un'opera di sensibilizzazione dei fedeli affinché collaborino "efficacemente all'opera missionaria con la preghiera, con la testimonianza della vita, con l'attività e con i sussidi economici" ; con una "efficace raccolta e un'equa distribuzione dei sussidi economici" , servendosi delle Pontificie Opere missionarie; gestendo il "suo patrimonio e gli altri beni destinati alle missioni mediante un suo speciale ufficio" , fermo restando l'obbligo di rendere conto di quest'attività alla Prefettura degli Affari Economici. In tema di vocazioni la Congregazione ha il compito universale "di suscitare le vocazioni missionarie sia clericali, sia religiose, sia laicali" e quello particolare di curare "la formazione del clero secolare e dei catechisti" nei territori di sua competenza. Infine la costituzione insiste, anche in questo Dicastero, sulla necessità di "promuove le ricerche di teologia, di spiritualità e di pastorale missionaria" per ricercare nuove linee d'azione in campo missionario, che tengano conto non solo degli aspetti pratici ma anche di quelli spirituali e teologici. La Congregazione, secondo quanto stabilito nell'articolo 89, ha una competenza ratione materiae, in quanto le sono soggetti tutti i territori di missione dove esercita anche i compiti "che la Congregazione per i Vescovi esercita nell'ambito della sua competenza", escludendo che la Congregazione per l'Evangelizzazione dei Popoli esplichi anche le competenze degli altri dicasteri; ratione personarum esercita la sua autorità sui "membri degli istituti di vita consacrata, eretti nei territori di missione oppure ivi operanti", sui "missionari, presi sia singolarmente che comunitariamente" e sulle "società di vita apostolica erette in favore delle missioni" . É presieduta da un Cardinale Prefetto e comprende: un numero non precisato di Cardinali; i presidenti dei Pontifici Consigli per la Promozione dell'Unità dei Cristiani, per il Dialogo Inter-Religioso e della Cultura; un Consiglio di ventiquattro membri, rappresentanti il mondo missionario, composto da dodici Vescovi di territori missionari, da quattro di diritto comune e da quattro direttori nazionali di Pontificie Opere missionarie. Questo Consiglio, istituito nel 1966 da Paolo VI, interviene con voto deliberativo all'Assemblea Plenaria della Congregazione quando sono trattate questioni importanti. Ai beni materiali della Congregazione provvede l'Amministrazione diretta da un delegato della Prefettura degli Affari Economici. Dalla Congregazione dipendono il Supremo comitato direttivo delle Pontificie Opere missionarie e il Consiglio Superiore delle stesse, a cui fanno capo i Segretariati generali dell'Unione Missionaria (nata in Italia nel 1916, associazione ecclesiastica con fini di propaganda missionaria tra il clero), dell'Opera della Propagazione della Fede (fondata nel 1822 a Lione e diffusa in tutti i paesi cattolici), dell'Opera di San Pietro Apostolo (nata in Francia nel 1889, raccoglie fondi per la formazione del clero locale presente nelle missioni), dell'Opera della Santa Infanzia o Infanzia Missionaria (nata in Francia nel 1843). Presso il dicastero operano anche la Commissione di revisione dei Sinodi, degli Statuti delle Conferenze Episcopali, delle Costituzioni delle Società di Vita Apostolica Missionaria e degli Statuti dei seminari dipendenti dalla Congregazione con funzioni puramente consultive. Infine dipendono dal Dicastero il Centro Internazionale di Animazione Liturgica, sorto nel 1974, e la Pontificia Colletta pro Africa nata nel 1890 sotto il pontificato di Leone XIII. Quest'ultima si occupava originariamente della liberazione degli schiavi in Africa e in tutto il mondo, ma fu destinata da Paolo VI ai catechisti dei paesi di missione.

5.7 Congregazione per il Clero (Congregatio pro Cleris). 

5.7.1 Cenni storici 

La Congregazione in esame è il risultato dell'evoluzione dell'antica Sacra Congregatio super executione et observantia sacri Concilii Tridentini ed aliarum reformatiorum, nata nel 1564 con il Motu Proprio Alias Nos nonnullas di Pio IV, che aveva confermato e reso stabile una commissione cardinalizia con il compito di dare esecuzione alle linee guida del Concilio di Trento. La Congregazione del Concilio, così come venne chiamata dopo la riforma del 1908, aveva conosciuto nei secoli precedenti una notevole importanza all'interno dei dicasteri curiali. Già dal 1591, oltre ad interpretare tutte le disposizioni del Concilio di Trento e trattare le materie ad esso connesso, pubblicava i decreti in nome del Pontefice, concedeva grazie, indulti e dispense, vigilava sui Concili provinciali, riceveva le relazioni dai Vescovi diocesani, provvedeva a quanto necessario per le visite ad limina, e aveva il compito di riformare il clero per "ravvivare il culto, ridestare la pietà, ed uniformare i costumi secondo le prescrizioni tridentine" . Nel 1748 venne affidato alla Congregazione anche il potere, cumulativamente con la Sacra Rota Romana, di decidere sulle cause di nullità del matrimonio e successivamente quelle di nullità della professione religiosa. La riforma di Pio X diede un nuovo assetto alla Congregazione, mutandone il nome in Congregatio Concilii. Il Dicastero perse ogni potere giudiziario e l'esclusiva competenza ad interpretare gli atti tridentini, acquistò piena competenza sull'osservanza dei precetti della Chiesa ma passò alla Congregazione Concistoriale il controllo sulle diocesi. Tali riforme vennero recepite all'interno del canone 250 del vecchio codice di diritto canonico. La Regimini Ecclesiae universae sottopose la Congregazione a nuove modifiche: ne cambiò il nome in Congregazione per il Clero e definì l'odierna competenza disciplinare sul clero secolare.

5.7.2 Competenze e struttura 

La Congregazione "si occupa di quelle materie che riguardano i presbiteri e i diaconi del clero secolare". Così recita l'articolo 93 della Pastor Bonus che indica la competenza propria del Dicastero in ordine ai diritti soggettivi, allo status dei presbiteri e dei diaconi diocesani e ai doveri, di questi, inerenti la loro attività pastorale. In tale attività la Congregazione "offre ai Vescovi l'aiuto opportuno", non potendo però superare il potere esercitato dai Vescovi diocesani e quello delle Conferenze episcopali nazionali. Negli articoli successivi sono indicate le competenze specifiche del Dicastero, che sono ripartite all'interno dei tre uffici in cui è divisa la Congregazione. L'Ufficio del Clero promuove la formazione del clero mediante iniziative mirate alla crescita culturale e teologica degli stessi; vigila sulle funzioni e sulla disciplina del clero, compreso ciò che riguarda i Consigli presbiterali, i consultori (art. 495-501 CIC), i Consigli pastorali, i Capitoli cattedratici. La Congregazione dovrà anche vegliare che le iniziative poste dai Vescovi diocesani per l'aggiornamento e la formazione permanente del clero, siano conformi agli scopi prescritti dal Codice di diritto Canonico al canone 279: acquisire una solida dottrina teologica, approfondire le metodologie pastorali e le materie sacre per favorire "ciò che riguarda la loro santificazione" . Il primo Ufficio si occupa altresì di tutto ciò che riguarda la celebrazione dell'Eucaristia ed i relativi onorari, la collazione degli uffici e benefici non concistoriali, l'obbligo della recita dell'Officio divino e degli esercizi di pietà. L'ufficio emana le norme per "una più adeguata distribuzione" del clero nel mondo, favorisce il trasferimento dei chierici, da una diocesi all'altra, secondo le regole comuni e provvede a dirimere, in via amministrativa, qualsiasi controversia tra chierici, chierici e laici, chierici diocesani e religiosi. L'Ufficio Catechistico si adopera per divulgare la predicazione del Vangelo; indica le opportune norme per la formazione religiosa dei bambini, degli adolescenti e degli adulti; impartisce le direttive per l'insegnamento catechistico nelle scuole e nelle parrocchie. Tra i compiti principali "concede la prescritta approvazione della Santa Sede per i catechismi e gli altri scritti relativi all'istruzione catechetica" col consenso della Congregazione per la Dottrina della Fede, pubblicati dalle Conferenze episcopali nazionali. Questo ufficio si occupa anche di promuovere i congressi catechistici nazionali e internazionali e "segue le iniziative riguardanti la formazione religiosa ed aventi carattere internazionale, ne coordina l'attività ed offre loro l'aiuto" . L'Ufficio Amministrativo sovrintende la conservazione e l'amministrazione dei beni temporali della Chiesa, eccetto quelli di competenza degli altri Dicasteri; favorisce la costituzione di società assicurative contro malattie e invalidità; vigila sugli organi diocesani incaricati di raccogliere offerte dai fedeli e sugli uffici amministrativi diocesani; "procura perché si provveda al sostentamento ed alla previdenza sociale del clero" . Presso la Congregazione per il Clero funziona l'antico Studio, ripristinato da Benedetto XV nel 1919, dove gli studenti, oltre a seguire lezioni di ordine pratico, imparano l'applicazione delle leggi canoniche in via amministrativa e acquisiscono pratica nel disbrigo degli affari ecclesiastici. La durata del corso è triennale e possono frequentarlo sia sacerdoti sia laici iscritti a facoltà canoniche. Altri organismi della Congregazione sono il Consiglio Internazionale catechistico, creato da Paolo VI nel 1973, che è al servizio della Santa Sede studiare i più importanti temi catechistici; l'istituto "Sacrum Ministerium", istituito nel 1995 con lo scopo di provvedere alla formazione permanente dei presbiteri. Non funziona più presso la Congregazione la Commissione per la Conservazione del Patrimonio Artistico e Storico della Chiesa, trasformata nel 1993, con il Motu Proprio Inde a Pontificatus Nostri initio di Giovanni Paolo II, nell'autonuma Pontificia Commissione per i Beni Culturali della Chiesa. Organo ufficiale pubblicato è la rivista semestrale per la formazione dei presbiteri Sacrum Ministerium.

5.8 Congregazione per gli Istituti di Vita Consacrata e per le Società di Vita Apostolica (Congregatio pro Istitutis vitae consacratae et Societatibus vitae apostolicae ) 

5.8.1 Cenni storici 

Sisto V, nel 1586, istituì la Congregatio super consultationibus Regularium, primo organismo centrale che si occupa delle questioni inerenti agli Ordini religiosi. Già l'anno successivo furono aumentate le competenze del Dicastero e le sue prerogative confermate dalla riforma della curia del 1588. La Congregazione doveva: dirimere le contese sorte tra i vari ordini con una procedura extragiudiziale, autorizzare il passaggio da un ordine all'altro, procedere contro gli apostati, curare l'osservanza della disciplina dei regolari. Dal 1593 la Congregazione fu unita con la Congregazione dei Vescovi, ma nel 1649 Innocenzo X creò, senza sopprimere la Congregazione sistina, la Congregazione sullo Stato dei Regolari con il compito di riordinare gli ordini religiosi in Italia. In questo modo le competenze sui regolari erano esercitate da due organismi, e la situazione fu riconfermata da Clemente IX che, nel 1698, sostituì la Congregazione sullo Stato dei Regolari con la Congregazione della Disciplina Regolare. Non essendo però state definite chiaramente le competenze della Congregazione dei Vescovi e dei Regolari e della Congregazione della Disciplina Regolare, i religiosi interessati a dirimere controversie non sapevano a quale Dicastero rivolgersi. I Pontefici cercarono di intervenire sulla situazione: Pio VI decretò che la Congregazione della Disciplina Regolare si occupasse solo della disciplina, lasciando tutte le altre materie alla Congregazione dei Vescovi e dei Regolari. Un successivo intervento avvenne durante il pontificato di Pio IX che affiancò, nel 1856, alle due Congregazioni esistenti, limitandone le prerogative, la Congregazione sopra lo stato dei. Prima della riforma del 1908, Pio X soppresse le Congregazioni della Disciplina Regolare e sopra lo Stato dei Regolari, trasferendo le funzioni alla Congregazione dei Vescovi e dei Regolari, struttura non confermata nella Sapienti Consilio che istituì la Congregatio Negotiis Religiosorum sodalium praeposita. Nel Codice del 1917 furono definiti maggiormente i compiti della Congregazione, che dalla riforma di Paolo VI si vide mutare la denominazione in Congregazione dei Religiosi e degli Istituti Regolari.

5.8.2 Competenze e struttura 

Secondo quanto stabilito dall'articolo 105 della Pastor Bonus, compito della Congregazione è "di promuovere e di regolare la pratica dei consigli evangelici, come viene esercitata nelle forme approvate di vita consacrata" e di svolgere lo stesso compito nei confronti delle Società di Vita Apostolica. Sono quindi soggetti alla Congregazione: · gli Ordini (istituti religiosi nei quali sono emessi voti pubblici solenni) e le Congregazioni religiose (altri istituti religiosi i cui membri emettono voti semplici), sia maschili che femminili; · gli Istituti Secolari, i cui membri consacrati attraverso l'assunzione dei tre consigli evangelici, resi obbliganti mediante un vincolo sacro, s'impegnano per "la santificazione del mondo, sopratutto operando all'interno di esso" ; · le Società di Vita Apostolica ( i cui membri, senza voti religiosi, perseguono il fine apostolico nella società),che comprendono anche le antiche Società di vita comune del codice del 1917; · gli eremiti o anacoreti coloro che, consacrati con voto o vincolo sacro, professano pubblicamente i tre consigli evangelici nelle mani del Vescovo, e dedicano la propria vita "in una più rigorosa separazione dal mondo, nel silenzio e nella solitudine, nella continua preghiera" per la salvezza del mondo; · gli ordini delle vergini consacrate, le quali emettono nelle mani del Vescovo, emettono il voto di seguire Cristo, in verginità e dedicandosi alla chiesa; · le nuove forme di vita consacrata che non sono assimilate ai Religiosi o agli Istituti secolari; · i Terz'Ordini secolari, associazioni di laici, d'ambo i sessi, anche coniugati, i quali vivono la propria quotidianità sotto la direzione di un Ordine religioso, di cui la Congregazione si occupa come persone morali. In base agli articoli successivi, la Congregazione, che ha competenza su tutta la Chiesa Latina, ha l'autorità di erigere e sopprimere gli Istituti e le Società, esprime il proprio giudizio sull'opportunità di costituire Istituti o Società di diritto diocesano, approva gli statuti di quelli di diritto pontificio. Il Dicastero si occupa altresì di "costituire unioni e federazioni di detti istituti e società o di sopprimerle" e di seguire gli istituti affinché crescano e si sviluppino secondo lo spirito del fondatore. Tale controllo viene effettuato attraverso la relazione periodica che ciascun istituto deve inviare alla Santa Sede dopo ogni capitolo generale. Per quanto riguarda i singoli membri, a norma dell'articolo 107, le disposizioni della Pastor Bonus prevedono che la Congregazione, in nome della Santa Sede, regoli: l'incorporazione dei membri, i loro diritti e i doveri, le dispense di voti, le dimissioni e il passaggio da un Istituto all'altro secondo le circostanze. Il Dicastero si occupa anche dell'amministrazione dei beni degli istituti e autorizza gli affari che superano il limite stabilito dalla Santa Sede. Tuttavia la Congregazione per gli Istituti di Vita Consacrata e le Società di Vita Apostolica incontra dei limiti nelle materie in cui hanno giurisdizione altri Dicasteri: la Congregazione dei Vescovi si occupa di tutti i religiosi insigniti della dignità vescovile; sono sotto la giurisdizione della Congregazione per l'Evangelizzazione dei Popoli le Società di Vita Apostolica nate con scopi missionari; per "l'ordinamento degli studi di filosofia e di teologia, nonché gli studi accademici, è competente la Congregazione dei Seminari e degli Istituti di Studi" ; i Terz'ordini secolari sono anche sottoposti al controllo del Pontificio Consiglio per i Laici. La Congregazione è presieduta da un Cardinale Prefetto, coadiuvato da un Segretario e due Sottosegretari, che coordinano rispettivamente la Sezione per gli Istituti Religiosi e la Sezione per gli Istituti Secolari; è composta inoltre da alcuni Vescovi e, secondo l'Annuario Pontificio del 2003, da tre Superiori di Ordini Religiosi. La Sezione per i Religiosi comprende quattro uffici: Promozione e Formazione, che mantiene le relazioni con le Unioni Internazionali dei Superiori e delle Superiore generali e della promozione e formazione vocazionale; Approvazione e Coordinamento vita monastica e forme nuove, che si occupa della formazione, erezione, e soppressione degli Istituti Religiosi e delle Società di Vita Apostolica; Governo ordinario, vita, apostolato e formazione dei singoli Istituti; Disciplina beni e pubblicazioni, che si occupa dei provvedimenti eccezionali di governo in questioni economiche e civili. La Sezione per gli Istituti Secolari è composta di un solo ufficio. Organo della Congregazione è il Consiglio per i rapporti tra le Congregazioni e le Unioni Internazionali dei Superiori e delle Superiore Generali, costituito nel 1968 da Paolo VI, allo scopo di favorire i rapporti tra il Dicastero e gli Istituti e le Società. Opera anche, dal 1951, la Scuola pratica di teologia e diritto della vita consacrata, per lo studio della prassi e delle metodologie della Congregazione. Nel 1995 è stata costituita l'Associazione "Pro-Claustrali", per far conoscere e aiutare i monasteri presenti in Italia. La Congregazione pubblica il bollettino Informationes S.C.R.I.S., con articoli in varie lingue.

5.9 Congregazione per l'Educazione Cattolica (dei Seminari e degli Istituti di Studi) (Congregatio de Institutione Catholica - de Seminaris atque Studiorum Institutis ) 

5.9.1 Cenni storici 

L'origine del Dicastero è da far risalire agli inizi del Sedicesimo secolo, quando Leone X e in seguito Giulio III cercarono, per primi, di creare una struttura per sovrintendere gli studi all'interno dello Stato della Chiesa. Già nel 1431 Eugenio IV affidò ad una commissione la vigilanza sull'Università di Roma, ma fu Giulio III che affidò, nel 1552, ad una Commissione Cardinalizia la protezione degli studi dello Stato Pontificio, con il compito di scegliere i docenti, erogare i fondi necessari e disporre dei metodi d'insegnamento. Tale Commissione fu elevata a Congregazione, con il nome di Congregatio pro Universitate Studii Romani, dalla riforma di Sisto V che le assegnò la cura di tutte le università del mondo cattolico e la promozione degli studi superiori. Nonostante le intenzioni della riforma sistina, l'ingerenza di alcuni Dicasteri romani ridusse il potere della Congregazione che scomparve sotto il pontificato di Clemente X. La Congregazione riprese a funzionare nel 1824 per opera di Leone XII che rielaborò il progetto "Metodo generale degli Studi" del suo predecessore Pio VII. Nasceva così la Congregazione degli Studi alla quale fu attribuita l'autorità su tutte le scuole pubbliche e private dello Stato della Chiesa, sulle università e su ogni insegnante. Con la dissoluzione dello Stato Pontificio la Congregazione perse alcune delle sue prerogative e fu la riforma di Pio X a determinarne meglio la competenza. Sotto la sua giurisdizione erano poste le facoltà dipendenti dall'autorità ecclesiastica, aveva il compito di approvare l'erezione di nuove università e poteva modificare lo stato di quelle esistenti. Rimasero fuori dalla competenza del Dicastero i Seminari, posti sotto la direzione della Congregazione Concistoriale, ma Benedetto XV, nel 1915, eresse una nuova struttura, la Congregazione dei Seminari e delle Università degli Studi, nella quale confluirono la sezione della Concistoriale preposta ai Seminari e la Congregazione degli Studi. Pio XI dispose due interventi: nel 1931 ampliò la sfera d'azione della Congregazione a tutte le Università cattoliche, nel 1932 le affidò la cura di tutti i collegi e le scuole di secondo grado presenti in Italia. La Regimini Ecclesiae universae, riorganizzò completamente il Dicastero estendendone la competenza su tutte le opere educative della Chiesa a tutti i livelli, modificandone il nome in Congregazione per l'Educazione Cattolica.

5.9.2 Competenze 

Nella riforma di Giovanni Paolo II, la Congregazione mantiene intatte tutte le prerogative assegnate con la Regimini Ecclesiae universae. L'articolo 112 indica le finalità del Dicastero e specifica quali sono i settori in cui procede: i Seminari, compresa la programmazione della formazione "per un servizio qualificato al governo pastorale delle Chiese particolari" , e la cura dell'educazione cattolica in ogni grado d'insegnamento. L'articolo successivo prevede che la Congregazione, assistendo i Vescovi, si occupi di "istituire e dirigere a norma del diritto" i Seminari in modo che gli alunni siano adeguatamente preparati con "solida educazione sia umana e spirituale, sia dottrinale e pastorale" . Alla Congregazione spetta altresì approvare gli statuti dei Seminari interdiocesani, poiché la loro istituzione supera l'autorità delle singole Diocesi. Nell'articolo 114 si ripropone l'impegno per la scuola cattolica, con il compito per la Congregazione di diffondere, approfondire e conoscere, presso il popolo di Dio "i principi fondamentali circa l'educazione cattolica" così come indicati dal magistero della Chiesa. Verso le scuole cattoliche il Dicastero deve fornire le norme secondo le quali devono reggersi, favorendo la loro istituzione, con il consenso del Vescovo diocesano (can. 801 CIC) e che "siano sostenute con la massima cura" da parte di tutti i fedeli. Per quanto riguarda le Università, la Congregazione si preoccuperà affinché nella "Chiesa si abbia un numero sufficiente di università ecclesiastiche e cattoliche e di altri istituti di studio" , con lo scopo di approfondire le materie sacre, umanistiche e scientifiche "tenendo conto della verità cristiana" . In particolare erige ed esercita la direzione sulle Università e sugli Istituti di studi ecclesiastici, approvandone e ratificandone gli statuti, e, con riguardo alle Università cattoliche, la Congregazione "si occupa delle materie di competenza della Santa Sede" , istituendo nelle stesse una cattedra di Teologia. Infine saranno favoriti, sempre a norma dell'articolo 116, "la collaborazione ed il reciproco aiuto tra le università degli studi e le loro associazioni". La Congregazione è composta di tre uffici, quello dei Seminari, quello delle Università e quello delle Scuole, che si occupano, in maniera specifica, delle materie regolate dalla Costituzione in esame. Altri organismi sono: l'Ufficio Vidimazione, incaricato di vidimare i diplomi rilasciati dagli istituti accademici ecclesiastici; la Pontificia Opera delle Vocazioni Sacerdotali, che sostiene i centri nazionali per le vocazione, le opere diocesane e promuove le Giornate mondiali di preghiera per le vocazioni; l'Archivio della Congregazione, dove sono raccolti gli atti e i documenti relativi a tutta l'attività del Dicastero. Pubblicazione trimestrale è Seminarium, dove sono trattati temi d'attualità sulla formazione dei futuri sacerdoti.

 


CAPITOLO VI I 

TRIBUNALI

 

6.1 Penitenzieria Apostolica (Paenitentieria Apostolica ) 

6.1.1 Cenni storici 

Tra i dicasteri più antichi alle dipendenze del Pontefice Romano possiamo annoverare la Penitenzieria Apostolica "quale organo giudiziale per il foro interno sacramentale e non sacramentale" . Notizie di un Cardinale Penitenziere si hanno già sotto il pontificato di Benedetto II (684-685) ma la prima citazione del termine Penitenzieria ricorre nel 1256 con riferimento ad Ugo da San Caro, che fu il primo ad essere insignito del titolo di Poenitentiarius summus. Con l'aumento del potere pontificio e la conseguente facoltà di concedere assoluzioni e dispense, si andò a costituire uno speciale organismo per il disbrigo di tali pratiche, reso permanente e stabile dal XIII secolo. Durante il concilio di Vienne in Francia, nel 1311, venne stabilito che le funzioni del Penitenziere non cessavano neanche durante la sedevacanza, e sempre lo stesso anno, Clemente V, dispose, con la costituzione Dignum est, la ristrutturazione del personale del tribunale. Il successivo intervento di Benedetto XII, nel 1338, con la costituzione In agro dominico, precisò le competenze del tribunale, stabilendone l'esatta procedura: il Cardinale Penitenziere doveva essere assistito da un valente canonista e fissava le mansioni del personale. Dalle disposizioni si ricava che la Penitenzieria non ebbe solo competenze in foro interno, ma che rilasciasse dispense e favori in materia di foro esterno. Tale competenza sulle materie di foro esterno venne riconosciuta e resa ordinaria da Sisto IV, nel 1484, con la costituzione Quoniam nonnulla. Una limitazione dei poteri della Penitenzieria fu sancita durante il papato di Pio IV che, nel 1562, riordinò i tribunali pontifici indicandone specificatamente facoltà e prerogative. Per effetto di tale cambiamento al Cardinale Penitenziere fu sottratto il potere esercitato in foro esterno. Il successore, Pio V, riformò il tribunale nel 1569: dopo averlo momentaneamente soppresso, lo ricostituì seguendo le originarie attribuzioni del Dicastero. La Penitenzieria divenne competente solo per questioni di foro interno, il personale e i collaboratori del tribunale furono ridotti, ma al Penitenziere Maggiore fu attributo il potere di dirimere authentice le questioni di coscienza. Nonostante queste precise disposizioni la Penitenzieria riuscì a riacquistare, poco per volta, tutte le sue prerogative, malgrado gli interventi di Urbano VIII nel 1634 e di Innocenzo XII nel 1692. Un ulteriore assestamento del Dicastero fu realizzato da Benedetto XIV il quale regolò, con più costituzioni, i rapporti interni ed esterni del dicastero: ne indicò specificatamente le competenze, distinguendo le facoltà di assolvere da peccati e censure sia in foro interno sia in foro esterno; concesse al tribunale il potere di risolvere i casi riservati e di accordare dispense matrimoniali; specificò le prerogative del Penitenziere Maggiore e riordinò i compiti degli scrittori e degli officiali. Le ultime competenze in foro esterno le furono sottratte definitivamente dalla riforma di Pio X, in seguito confermate dalla Regimini Ecclesiae universale, che pose la Penitenzieria dietro gli altri due tribunali apostolici. La Pastor Bonus ha ricollocato la Penitenzieria al primo posto tra i tribunali "ricordandoci che la nostra vita - terrena e tanto più eterna - non è segnata dalla giustizia ma dalla misericordia di Dio" .

6.1.2 Composizione 

La Penitenzieria Apostolica è presieduta dal Cardinale Penitenziere Maggiore, SS.DD. Nostri Papae et Sanctae Sedis Apostolicae Maior Poenitentiarius, che è legato da un rapporto di fiducia con il Pontefice e perciò ha vasti poteri su tutti i fedeli, per la soluzione dei casi di coscienza. Tuttavia il Penitenziere Maggiore è vincolato nelle sue decisioni perché può esercitare i suoi poteri solo collegialmente, in sede di Congresso o Segnatura. Da lui dipendono entrambi gli uffici in cui è articolato il tribunale e in caso d'impedimento può nominare, tra i membri della Congregazione per la Dottrina della Fede, un Pro-Penitenziere che esercita tutte le facoltà del Penitenziere Maggiore, anche durante la sedevacanza. Al Penitenziere maggiore sono soggetti anche i Penitenzieri minori delle quattro basiliche patriarcali romane, e i Penitenzieri delle basiliche d'Italia dipendenti direttamente dalla Santa Sede. Il Reggente svolge funzioni simili al Segretario delle altre Congregazioni e, di fatto, dirige il tribunale, presiede il Congresso e ha poteri ordinari per provvedimenti non definitivi. Il Reggente, il Prelato Teologo, il Prelato Canonista e tre Consiglieri formano il Consiglio del Cardinale Penitenziere, organo interpellato per i casi di maggiore complessità o importanza. I prelati possono prestare la loro opera singolarmente o collegialmente nella cosiddetta Segnatura Poenitentieriae Apostolicae. L'organico comprende anche un aiutante di studio, un archivista e un addetto per la conservazione degli atti.

6.1.3 Competenze 

Secondo quanto stabilito dalla Pastor Bonus la competenza della Penitenzieria si estende "alle materie che concernono il foro interno e le indulgenze" . L'esercizio della potestà di governo, come recita il canone 130, è "di per se" esercitata nel foro esterno, ma per far fronte a situazioni personali dei fedeli il principio trova un'attenuazione, in quanto tale potestà può essere esercitata anche per il solo foro interno. Tuttavia gli effetti sul foro interno sono riconosciuti solamente nei casi espressamente determinati dal diritto. Secondo quanto stabilito dal codice, tale foro interno non deve essere identificato con la coscienza, il "nucleo più segreto e il sacrario dell'uomo" che può essere giudicato solo da Dio, ma con un ambito d'esercizio della potestà di governo all'interno dell'ordinamento canonico. Il criterio per individuare l'esercizio di tale potestà è di distinguere tra esercizio pubblico od occulto: se la giurisdizione avviene in modo che la comunità ne possa essere a conoscenza e gli effetti sono noti, si parlerà d'esercizio "per e nel" foro esterno; se invece tali effetti e l'esercizio di tale potestà rimangono occulti alla comunità, avremo giurisdizione "per e nel" foro interno, sacramentale o non sacramentale, a seconda che avvenga o meno nella celebrazione del sacramento della penitenza. Gli effetti, connessi all'esercizio di tale potestà, per il foro esterno hanno valore anche per quello interno, in quanto i fedeli sono tenuti ad osservarli anche nella sfera occulta; l'esercizio per il foro interno ha effetti in esso, ma può averli anche in quello esterno quando ciò è stabilito dal diritto. In foro interno la Penitenzieria elargisce grazie, assoluzioni, dispense, commutazioni, sanzioni e condonazioni. Inoltre esamina e risolve i casi di coscienza che le sono proposti. Per quanto riguarda le indulgenze, che ex can. 992 consistono nella "remissione dinanzi a Dio della pena temporale per i peccati", sono concesse dal Tribunale "salvo il diritto della Congregazione della Dottrina della Fede di esaminare tutto ciò che riguarda la dottrina dogmatica intorno ad esse" . Le soluzioni adottate hanno valore autoritativo, precettivo o liberatorio a seconda dei casi, solo però per le circostanze concrete che le sono state sottoposte. Gli orientamenti dottrinali che la Penitenzieria elabora dalle sue soluzioni, possono essere "con prudenza applicati per analogia in un ambito più largo" .

6.1.4 Procedura del dicastero 

Secondo le norme emanate da Benedetto XV, e in seguito confermate, la Penitenzieria si pronuncia sulle richieste entro ventiquattrore e, nel caso in cui la questione sia complessa, il Dicastero invia immediatamente una risposta interlocutoria. La trattazione dei casi, che avviene sempre in forma collegiale, segue tre procedure. Vengono risolte in Congresso, che si raduna quotidianamente, le questioni ordinarie. Le cause sono discusse durante due sessioni: una per le cause penitenziali, l'altra per le richieste d'indulgenza. Le decisioni sono sempre prese in solido dai vari membri e sottoposte all'approvazione del Cardinale Penitenziere. Il congresso è presieduto dal Reggente. Le questioni più importanti sono decise durante la Segnatura, convocata e presieduta dal Penitenziere Maggiore, che è formata dal Reggente e dai cinque prelati di Segnatura. Durante la seduta, oltre all'analisi dei casi sottoposti, si possono ascoltare i Penitenzieri minori e i Prelati che si esprimeranno sulla questione con un voto consultivo, mentre la decisione finale viene formulata dal Penitenziere Maggiore. Questi può anche prendere una decisione diversa da quella dei Prelati, ma la discordanza deve essere verbalizzata. Nel caso in cui la soluzione di alcune richieste ecceda i poteri del Penitenziere, sarà necessario il parere del Pontefice durante l'Udienza mensile. Tuttavia lo stesso Penitenziere può chiedere l'approvazione, da parte del Papa, di quei casi che, pur rientranti nelle sue competenze, sono di particolare gravità e quindi esigono la conoscenza del Pontefice. Le risposte della Segnatura vengono espresse tramite rescritto, ma non sono in uso particolari formulari. Nella circostanza in cui la risposta debba essere maggiormente articolata, o presenti aspetti particolarmente complessi, sarà utilizzata la forma dell'Officio. La lingua usata nelle risposte, è la lingua di appartenenza del fedele, ma nel caso in cui la richiesta sia fatta da un sacerdote confessore sarà impiegato il latino. Se le risposte riguardano il foro interno, sia sacramentale sia non sacramentale, queste non contengono mai nomi che possano far individuare il richiedente. I ricorsi presso il tribunale possono essere fatti da tutti i fedeli, ma è opportuno che le richieste pervengano dal confessore o da un consigliere spirituale, che indicheranno tutti gli elementi necessari.

 

6.2 Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica (Supremum Tribunal Signaturae Apostolicae).

6.2.1 Cenni storici 

Con l'affermarsi del prestigio e dell'importanza, non solo spirituale, della Sede Apostolica, cominciarono a giungere a Roma petizioni, suppliche e ricorsi, per i quali si richiedeva il parere del Pontefice. Già sotto il pontificato di Gregorio VII, vennero incaricati alcuni relatori, che dopo aver valutato le domande, ne riferivano al Papa. Questo compito fu assegnato inizialmente ai notari e successivamente ai referendarii deputati solo a seguire le domande di grazia. Il numero esiguo dei referendarii raggiunse sotto il papato di Martino V (1417-1431) quota settantacinque i quali ottennero dal suo successore il privilegio di signare, alla presenza del Pontefice, le domande di grazia e di giustizia. Si andava anche affermando una distinzione di funzioni che portò alla nascita, anche se non se ne conosce la data precisa, di due istituti autonomi ma paralleli: la Segnatura di Grazia, competente in materia amministrativa, e la Segnatura di Giustizia, competente in materia giudiziaria. La Segnatura di Giustizia divenne il tribunale supremo della Curia Romana, con competenza su tutto lo Stato Pontificio, per cause contenziose criminali sia ecclesiastiche sia civili, e "non solo in sede di revisione e di cassazione delle sentenze, ma anche in prima istanza, riguardo sia al merito che alla forma" . Nel 1586 Sisto V ne definì maggiormente la composizione e le competenze, diminuendo a cento il numero dei referendari, e stabilì i necessari requisiti per accedere alla carica di referendario e i diritti che questi godevano. Nel 1659 Alessandro VII costituì i referendari di entrambe le Segnature in Collegio presieduto dal referendario più anziano, che assumeva il titolo di Decano, regolando con norme precise l'accesso a tale carica. Alla fine del XVIII secolo la Segnatura poteva: avocare a sé le cause in qualunque istanza, risolvere le questioni circa la competenza e la giurisdizione degli altri dicasteri, annullare le sentenze di un altro magistrato e definire i casi di legittima suspicione. Con la riforma di Gregorio XVI, la Segnatura divenne una specie di Cassazione per il solo Stato Pontificio e giudicava: · sulle domande d'annullamento degli atti giudiziali e delle sentenze; · sulle questioni di competenza dei giudici; · sulle questioni relative all'avocazione e all'unione delle cause; · sulla ricusazione dei giudici per legittimo sospetto; · sulle domande d'appello pienamente devolutivo. L'attività di questo tribunale fu sospesa nel 1870, dopo i fatti che portarono l'annessione dello Stato Pontifico a quello italiano. La Segnatura di Grazia si occupava della concessione di determinate grazie straordinarie secondo i criteri ex bono et aequo, contrastando alle volte con il diritto. Con la riforma di Sisto V il Tribunale venne riorganizzato come una Congregazione, con il nome di Congregatio Segnaturae gratiae e posta direttamente alle dipendenze del Pontefice. In base alla riforma Romanae Curiae, di Benedetto XIV, la Segnatura di Grazia si occupava: 

  • del riesame di sentenze non soggette ad altro tribunale; 

  • dei conflitti di giurisdizione fra tribunali non soggetti alla Segnatura di Giustizia; 

  • delle cause che il Papa voleva riservare a se stesso. 

Le competenze di questo tribunale andarono sempre più diminuendo con il progressivo aumentare delle prerogative delle Congregazioni romane. Dal 1849, pur continuando a sussistere di diritto, la Segnatura di Grazia non esercitava più alcuna funzione. Pio X con la Sapienti Consilio creò un nuovo tribunale, la Segnatura Apostolica, che si riallacciava alla tradizione della Segnatura di Giustizia, ma con caratteristiche ben diverse. La sua nuova competenza venne delineata dai canoni 1603-1605 del codice di diritto canonico del 1917: al tribunale spettava procedere all'indagine di tutti i casi di controllo sul funzionamento della Rota Romana e degli altri tribunali, e risolvere eventuali conflitti di competenza tra giudici privi di un tribunale superiore. Infine la riforma di Paolo VI divise il Tribunale in due sezioni: la prima assorbì le attribuzioni della Segnatura quale supremo organo giurisdizionale e di organo deputato alla vigilanza sulla retta amministrazione della giustizia; la Sectio altera si occupava del contenzioso amministrativo che fu così inserito nell'ordinamento della Chiesa.

6.2.2 Composizione 

La composizione della Segnatura Apostolica è simile a quella delle congregazioni romane: un Cardinale prefetto, un collegio misto di Cardinali e Vescovi, tutti di nomina pontificia, che svolgono le funzioni di giudici. Il Prefetto, che presiede il tribunale, è assistito dal Segretario che in pratica dirige tutta l'attività del dicastero: provvede alla spedizione delle cause, riceve i libelli presentati alla cancelleria, richiede informazioni, autorizza la stampa degli atti, firma con il Prefetto i rescritti di grazia, ordina la pubblicazione degli atti sugli Acta Apostolicae Sedis, vigila sull'osservanza delle norme disciplinari di tutti gli officiali del tribunale. Sono membri del tribunale il Promotore di giustizia, che interviene nelle cause criminali in cui è in pericolo il bene pubblico; il Difensore del vincolo, cui spetta la difesa del vincolo matrimoniale e della sacra ordinazione; il Cancelliere, che dirige i tre uffici di cancelleria; i Notai, che si occupano dell'esecuzione delle decisioni e dei decreti ed assistono all'escussione dei testi; gli addetti di segreteria e gli scrittori. I Prelati Votanti, attualmente due, coadiuvano i giudici esaminando le cause proposte al tribunale, prendono parte alle decisioni su questioni di fatto e di diritto con voto deliberativo, e provvedono alla stesura della decisione. I Referendari, dieci secondo l'annuario pontificio del 2003, hanno il compito di relatori in merito alle questioni che il Pontefice devolve al Tribunale e possono partecipare alla discussione, con voto deliberativo, solo sulle questioni di fatto, su incarico del Prefetto. La Segnatura procede normalmente in collegi di cinque giudici e in alcuni casi nella Piena Segnatura, quando partecipano tutti i membri. Le decisioni del tribunale, a differenza della vecchia legislazione, devono sempre essere motivate, a pena di nullità, indicando le ragioni di fatto e di diritto che stanno alla base delle decisioni.

6.2.3 Competenze 

Le competenze della Segnatura Apostolica che "oltre ad esercitare la funzione di supremo tribunale, provvede alla retta amministrazione della giustizia nella Chiesa" , sono ricavabili dagli articoli 122, 123 e 124 della Pastor Bonus. Questi tre articoli che ricalcano le disposizioni del canone 1445, sanciscono anche la divisione del Tribunale in tre sezioni: la Prima Sezione della Segnatura opera come tribunale supremo per la giustizia ordinaria, "con competenze simili alle corti di Cassazione nelle legislazioni civili"; la Seconda Sezione del tribunale è supremo tribunale amministrativo, "paragonabile al Consiglio di Stato"; la Terza Sezione non svolge funzioni di tribunale ma è supremo organo amministrativo competente a vigilare sull'amministrazione della giustizia nella Chiesa, cioè una "Congregazione della Giustizia che assomiglia ai ministeri della giustizia negli ordinamenti statali" . In conformità a queste disposizioni e a quelle dell'articolo 121 della Pastor Bonus, si può affermare che la Segnatura Apostolica non è soltanto un tribunale con competenze sulla giurisdizione ordinaria e sul contenzioso amministrativo, ma svolge una funzione "tipicamente amministrativa" di provvedere alla retta amministrazione della giustizia. 

La Prima Sezione giudica, secondo l'articolo 122:

le querele di nullità e le richieste di "restitutio in integrum" contro le sentenze della Rota romana;

i ricorsi, nelle cause circa lo stato delle persone, contro il diniego di un nuovo esame della causa da parte della Rota romana, anche se non è stata risolta la questione legislativa se il ricorso possa essere proposto dopo la prima o dopo le due decisioni rotali conformi;

le eccezioni di suspicione ed altre cause contro i giudici della Rota romana per atti compiuti nell'esercizio della loro funzione; 

i conflitti di competenza tra tribunali, che non dipendono dal medesimo tribunale d'appello. 

La Seconda Sezione, che svolge la funzione di supremo tribunale contenzioso amministrativo, valuta i ricorsi contro singoli atti amministrativi sia posti dai Dicasteri della Curia sia da essi approvati. Tali ricorsi, che devono essere presentati entro il termine perentorio di trenta giorni, possono essere presentati "tutte le volte che si discuta se l'atto impugnato abbia violato una qualche legge, nel deliberare o nel procedere" . Questa sezione giudica sull'illegittimità degli atti, sulla violazione della legge avvenuta durante la deliberazione di un atto o sul procedimento che ha portato alla sua adozione. La pronuncia affermativa della Segnatura, sul ricorso, comporta la dichiarazione di nullità dell'atto o la restituzione dell'atto all'organo che lo ha emesso. La novità più importante introdotta dalla Pastor Bonus sta nel fatto che la Seconda Sezione "può anche giudicare, qualora il ricorrente lo chieda, circa la riparazione dei danni recati con l'atto illegittimo" . Tale richiesta deve essere presentata congiuntamente al ricorso per illegittimità, e il tribunale non deve verificare se il danno sia stato causato da dolo o colpa, ma se vi sia stata una violazione di legge da parte dell'autorità amministrativa. L'obbligazione di risarcire, anche se si tratta generalmente di danni morali difficilmente riparabili e individuabili, ricade sopra l'ufficio e non sopra la persona fisica . La Seconda Sezione dirime anche: le controversie amministrative delegate dal Pontefice ex can. 1442; le questioni che le sono rimesse dai dicasteri della Curia, quando, per esempio, si tratta di cause di diritto particolarmente complesse; i conflitti di competenza tra i Dicasteri. 

L'articolo 124 della Pastor Bonus, disegna le competenze della Terza Sezione come organo amministrativo competente per l'attività giudiziale della Chiesa, che agisce non come tribunale ma "più propriamente come una Congregazione della Curia Romana" . In ordine alla "vigilanza sulla retta amministrazione della giustizia" la Terza Sezione:

  • esamina le relazioni che ogni tribunale ecclesiastico deve compilare sull'attività svolta;

  • esamina i ricorsi contro il modo di procedere di un determinato tribunale;

  • studia la situazione giudiziaria di una nazione;

  • emette dichiarazioni per rilevare eventuali abusi o irregolarità nell'amministrazione della giustizia;

  • in caso di una insufficiente amministrazione della giustizia, emana la dichiarazione di nullità del vincolo matrimoniale in via amministrativa, a meno che non sia sufficiente un approfondimento della causa; 

Sempre in base al medesimo articolo la Segnatura:

  • attua dei provvedimenti "nei confronti degli avvocati o dei procuratori" , prima invitando il moderatore del tribunale ad occuparsene personalmente e, nei casi più gravi, intervenendo direttamente;

  • può autorizzare "il deferimento della causa alla Rota Romana" quando la parte presenta una petizione alla Sede Apostolica, affinché una causa sia valutata dalla Rota nel caso in cui questo tribunale non ne abbia competenza.

  • è competente per la proroga della "competenza dei tribunali di grado inferiore" , nel caso di incompetenza relativa ex can. 1407 § 2 e di incompetenza per territorio;

  • "concedere l'approvazione, riservata alla Santa Sede, del tribunale di appello" , in caso di appello per le decisioni di primo grado prese dal Metropolita o da una circoscrizione immediatamente soggetta alla Santa Sede;

  • ha la potestà di "promuovere e approvare l'erezione di tribunali interdiocesani" , per aiutare l'amministrazione della Chiesa locale. 

La Segnatura Apostolica è retta da una "sua propria legge" le Normae specialis in Supremo Tribunali Signaturae Apostolicae approvate da Paolo VI nel 1968.

 

6.3 Tribunale della Rota Romana (Tribunal Rotae Romanae).

6.3.1 Cenni storici 

Le origini più antiche dei giudici operanti all'interno della Rota Romana, sono da ricercare nelle figure dei Cappellani papae, che per primi furono delegati a risolvere le vertenze giudiziarie di competenza del Concistoro. Inizialmente questi si occupavano delle cause minori e in ogni caso richiedevano dell'approvazione papale, ma già dal 1212 venne attribuito loro il potere di pronunciare pure la sentenza. Dal XIII secolo presero il nome di Auditores generales causarum Sacrii Palatii apostolici e costituivano un tribunale collegiale, che raggiunse il numero di ventuno membri durante il pontificato di Nicolò IV. Giovanni XXII, nel 1331, organizzò stabilmente questo tribunale, staccandolo definitivamente dal Concistoro, ne definì la procedura e gli attribuì vaste competenze giurisdizionali in materia ecclesiastica e civile. Sono di Martino V due interventi in ordine all'organizzazione del tribunale: nel 1418 impose l'obbligo del giuramento per gli uditori, sancì che le pronunce fossero conformi alla legislazione civile ed ecclesiastica ed emanò norme per l'esercizio dell'avvocatura presso il tribunale; nel 1424 impose nuove norme procedurali fissando le fasi del giudizio, prevedendo l'uso di procedure sommarie per determinati reati. La Rota, detta sacra perché tribunale del Papa e romana per differenziarla dagli altri tribunali civili regionali, ebbe fino al 1472 un numero non precisato di auditori, numero fissato a dodici da Sisto IV con la costituzione Romani Ponteficis. Nel 1488 Innocenzo VIII accordò alla Rota la facoltà di trattare anche cause civili, precisando l'ordine e la forma dei giudizi rotali. La crescente importanza della Sacra Rota fu affermata da Paolo V che, nel 1612, affidò al tribunale anche la competenza sulle cause beneficiali, matrimoniali e di beatificazione. Dopo gli avvenimenti legati al periodo rivoluzionario francese e napoleonico, la Sacra Rota riprese a funzionare nel 1814, ma fu Gregorio XVI che nel 1834 trasformò la Rota in tribunale d'appello ordinario per tutte le cause civili ed ecclesiastiche dello Stato della Chiesa, ma facendole però perdere il carattere di tribunale supremo. L'attività della Sacra Rota cessò del tutto nel 1870, anche se Leone XIII, nel 1878 e nel 1895, le affidò i processi ordinari sulle virtù e sui miracoli dei Servi di Dio. Anche se con compiti diversi e modifiche sostanziali, il tribunale venne riorganizzato da Pio X che, con la Lex propria S. Romanae Rotae et Signaturae Apostolicae, annessa alla Sapienti consilio, ne determinò la composizione e la procedura. Attualmente il tribunale segue le Normae promulgate nel 1994 da Giovanni Paolo II, che sostituse quelle del 1934.

6.3.2 Origine del nome 

Il nome Rota compare per la prima volta in un documento del 1337, ma solo nel 1424 la Costituzione Romani Pontificis nomina ufficialmente questo tribunale. La derivazione del nome rimane tuttora controversa: secondo Colombe il nome rota, d'origine avignonese, deriva dal recinto circolare in cui gli uditori si riunivano per giudicare o dai turni giudicanti stabiliti tra gli uditori; per l'Ehrle il nome del tribunale deriva dallo speciale mobile girevole in uso per sorreggere i registri delle cause; la tesi più accreditata si basa su una miniatura (quattro fogli membranacei recanti la preghiera allo Spirito Santo, e custoditi presso l'Archivio Vaticano, risalenti al 1468) in cui gli uditori rotali sono ritratti in cerchio, nell'atto di invocare, in ginocchio, lo Spirito Santo; non sì da più credito all'ipotesi secondo cui il nome deriverebbe dall'emblema, a forma di ruota, impresso sui fogli adoperati per la stesura degli atti.

6.3.3 Composizione 

Il Tribunale è l'unico dicastero della Curia dove non si hanno dei cardinali ma dei giudici o prelati uditori, nominati direttamente dal Pontefice. Questi, ovviamente dotati di una provata conoscenza del diritto, provengono da ogni parte del mondo per soddisfare quel criterio d'internazionalizzazione della curia voluto dalla Pastor Bonus. A differenza della vecchia legislazione, dove il Decano era il più anziano degli uditori, oggi spetta ai prelati uditori, costituiti in collegio, scegliere il Decano del tribunale, carica in seguito confermata dal Papa "per un periodo determinato" . Il Decano convoca il collegio rotale, dirige tutta la procedura, assegna i casi ai diversi turni e decide, con gli uditori più anziani, se le cause debbano essere trattate in via amministrativa o giudiziale. Ogni uditore può nominare due segretari e tre il Decano. Essi hanno il compito di leggere gli atti giudiziari, studiare le cause, assistere alle discussioni. Con il permesso del collegio rotale uno dei segretari può essere assunto come aiutante dell'uditore. Il personale requirente è formato da: due Promotori di giustizia, uno per le cause di rito latino e uno per quelle di rito orientale, che vigilano affinché i processi si svolgano in maniera regolare e svolgono le funzioni di pubblico ministero nelle cause penali; tre difensori del vincolo, che intervengono nei casi in cui si tratta della nullità del matrimonio o della sacra ordinazione. Completano l'organico un numero di officiali maggiori e minori e il personale di cancelleria.

6.3.4 La procedura del tribunale 

Come tribunale ordinario la Rota Romana giudica normalmente a sezione distinte, formate da tre uditori e stabilite secondo l'ordine di protocollo. Ogni turno rotale costituisce un tribunale a se ed è presieduto dall'uditore più anziano della terna, detto Ponente. L'ordine dei turni giudicanti è regolato dalle nuove Normae del 1994. Nel caso in cui si tratti di un appello a sentenza rotale, sarà competente la terna di uditori che precede quella contro cui ci si appella. Questo principio conferma la parità giuridica degli uditori rotali. La Rota, per i casi più difficoltosi o per quelli di maggiore importanza, su autorizzazione del Decano, può giudicare in sezioni di cinque o più giudici, o a sezioni unite. Presso questo tribunale apostolico opera dal 1909 uno Studio Rotale, istituito per la formazione tecnica degli avvocati rotali e dei futuri giudici, dei promotori di giustizia, dei difensori del vincolo. Presso tale Studio hanno sede corsi triennali tenuti dagli stessi uditori e da docenti qualificati: lo studio si svolge essenzialmente sugli atti di cause in corso, e su esercitazioni pratiche redatte in lingua latina. Sono ammessi allo studio sia ecclesiastici sia laici uomini e donne, in possesso almeno della licenza in diritto canonico. Il titolo di avvocato rotale abilita anche a patrocinare cause penali e civili davanti a qualsiasi giudice dello Stato della Città del Vaticano. Dal Tribunale sono pubblicati: annualmente le cause trattate nell'anno giudiziario precedente; le Decisiones seu sententiae selectae, dove sono raccolte, in più volumi, le cause trattate dal tribunale comprendenti le motivazioni di fatto e di diritto che hanno portato alla decisione; la collana Quaderni, a cura dello Studio Rotale.

6.3.5 Competenze 

Le competenze del Tribunale della Rota Romana, definito "il tribunale ordinario costituito dal Romano Pontefice per ricevere gli appelli" , sono regolate dal canone 1444 e dagli articoli 126-130 della costituzione in esame. Per la prima volta sono indicate, in maniera organica in un testo legislativo, le funzioni del tribunale, in quanto:

  • tutela i diritti nella Chiesa; 

  • provvede all'unità della giurisprudenza; 

  • aiuta i tribunali di grado inferiore, attraverso le proprie sentenze. 

Proprio con riferimento a questa sua ultima funzione, la Segnatura sollecita i tribunali inferiori a seguire e studiare la giurisprudenza della Rota Romana, per garantire in tutta la Chiesa una retta amministrazione della giustizia. Come tribunale giudica, in seconda istanza, le cause giudicate dai tribunali ordinari di prima istanza e "deferite alla Santa Sede per legittimo appello" ; in terza o ulteriore istanza, le cause già trattate dal medesimo tribunale e da qualunque altro tribunale (anche delle Chiese Orientali) salvo che esse non siano passate in giudicato. In terza o ulteriore istanza la Rota è l'unico tribunale competente per la Chiesa latina e giudica, come già detto, nei diversi gradi con turni distinti di giudici. Tuttavia, in casi particolari, la Segnatura può incaricare del giudizio di terza istanza, o anche quello di ulteriore istanza, un tribunale locale. Inoltre, dal 1987, la Rota è il tribunale d'appello per il Tribunale ecclesiastico della Città del Vaticano. 

In conformità all'articolo 129 della Pastor Bonus, il tribunale giudica in prima istanza:

  • i Vescovi nelle cause contenziose, purché non si tratti dei diritti o dei beni temporali di una persona giuridica rappresentata dal Vescovo;

  • gli abati primati, o gli abati superiori di congregazioni monastiche e i superiori generali di istituti religiosi di diritto pontificio; · le diocesi o altre persone ecclesiastiche, sia fisiche sia giuridiche, che non hanno un superiore al di sotto del romano Pontefice;

  • le cause che il romano Pontefice gli affida. 

Il riferimento voluto, dall'articolo 129, a queste particolari persone fisiche, Vescovi, Abati primati e superiori di congregazioni, e persone giuridiche, diocesi e persone ecclesiastiche, è da ricercare nella particolare rilevanza ecclesiale che rivestono. Concorda con quanto stabilito all'inizio dell'articolo 128 della Pastor Bonus, che il tribunale giudica "le medesime cause,…, anche in seconda ed ulteriore istanza" . L'inciso "se non sia previsto altrimenti" si può riferire al potere del Pontefice di definire personalmente le cause in ulteriore istanza, o quando la causa sia assegnata ad un giudice costituito ad causam. Come già accennato anche questo tribunale è retto "da una sua propria legge" , le Normae Sacrae Romanae Rotae Tribunalis, approvate da Giovanni Paolo II nel 1994.

 

 


 

CAPITOLO VII 

I PONTIFICI CONSIGLI

 

7.1 I Consigli prima della riforma del 1988 

La Pastor Bonus oltre a riorganizzare i principali Dicasteri della Curia Romana, interviene per definire con maggiore chiarezza il ruolo e la funzione dei Pontifici Consigli che "presentano, tuttavia, una rilevanza ed una sistemazione sconosciute in passato" . Nella Regimini Ecclesie Universae, il termine Consiglio era richiamato in più parti assumendo significati diversi e i Consigli non erano posti sullo stesso piano degli altri Dicasteri. A questo proposito, basti ricordare il Sacrum Consilium pro pubblicis Ecclesiae negotiis che assumeva un ruolo importante nell'amministrazione del patrimonio della Chiesa, rispetto ad altri Consilia considerati "appendici" delle Congregazioni. Altri invece assumevano una rilevanza intermedia come il Consilium de Laicis, non solo perché richiamato più volte, ma perché gli si attribuiva, in maniera non precisa, "un rango quasi costituzionale". Accanto ai Consigli, la Regimini Ecclesie Universae introduceva un'importante innovazione: i Segretariati che, nella loro pur breve esistenza, costituirono un antecedente di rilievo per il futuro assetto della Curia Romana nel dialogo con la sfera laicale.

7.2 I Consigli nella Pastor Bonus 

La riforma di Giovanni Paolo II ha determinato notevoli cambiamenti in ordine all'organizzazione e alla funzione dei consigli: · i Consigli sono stati parificati agli altri organismi della Curia e quindi "coadiuvano il romano Pontefice nell'esercizio del suo supremo ufficio pastorale" ; · costituiscono una categoria autonoma di Dicasteri e per essi è prevista la parità giuridica con gli altri. Tuttavia occorre precisare che, se da un lato Congregazioni e Tribunali si occupano principalmente dei problemi legati all'organizzazione della Chiesa, i Consigli s'interessano degli aspetti "connessi con le esigenze spirituali e materiali degli appartenenti alla società umana". Infatti, solo analizzando i nomi dei vari Consigli, ad eccezione di quello per l'Interpretazione dei Testi legislativi provvisto di compiti tecnici, gli altri sono destinati a promuovere realtà istituzionali, come la famiglia, o concetti di ordine generale come la pace, la cultura, la giustizia, sempre rivolte al benessere del singolo uomo. Con la Pastor Bonus è scomparso il Consiglio per gli Affari Pubblici della Chiesa che è stato trasformato nella Seconda Sezione della Segreteria di Stato; il Consiglio per le Comunicazioni Sociali e quello per la Pastorale della Migrazione e del Turismo, che prima dipendevano dalla Congregazione dei Vescovi, hanno acquistato una piena autonomia anche se il Consiglio per le Comunicazioni Sociali deve procedere in "stretto collegamento con la Segreteria di Stato" ; la Pontificia Commissione Iustitia e Pax, pur mantenendo la propria autonomia e competenze, ha modificato la sua denominazione in Pontificio Consiglio. Attualmente operano presso la Curia Romana il: 

  1. Pontificio Consiglio per i Laici, "competente in quelle materie, che sono di pertinenza della Sede apostolica per la promozione ed il coordinamento dell'apostolato dei laici e, in generale, in quelle che concernono la vita cristiana dei laici in quanto tali" . 

  2. Pontificio Consiglio per la Promozione dell'Unità dei Cristiani, che ha il compito di "applicarsi con opportune iniziative e attività all'impegno ecumenico per ricomporre l'unità tra i cristiani" . Da questo Consiglio dipende la Commissione per i rapporti religiosi con l'ebraismo. 

  3. Pontificio Consiglio per la Famiglia, che "promuove la cura pastorale delle famiglie", favorendo "i loro diritti e la loro dignità nella Chiesa e nella società civile, affinché esse possano sempre meglio assolvere le loro proprie funzioni" . 

  4. Pontificio Consiglio della Giustizia e della Pace, che "mira a far sì che nel mondo siano promosse la giustizia e la pace secondo il Vangelo e la dottrina sociale della Chiesa" . 

  5. Pontificio Consiglio "Cor Unum", che "esprime la sollecitudine della Chiesa cattolica verso i bisognosi, perché sia favorita la fratellanza umana e si manifesti la carità di Cristo" . 

  6. Pontificio Consiglio della Pastorale per i Migranti e gli Itineranti, che "rivolge la sollecitudine pastorale della Chiesa alle particolari necessità di coloro che sono stati costretti ad abbandonare la propria patria o non ne hanno affatto" . 

  7. Pontificio Consiglio della Pastorale per gli Operatori Sanitari, che "manifesta la sollecitudine della Chiesa per gli infermi aiutando coloro che svolgono il servizio verso i malati e sofferenti, affinché l'apostolato della misericordia, a cui attendono, risponda sempre meglio alle nuove esigenze" . 

  8. Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi, la cui funzione "consiste soprattutto nell'interpretazione autentica delle leggi della Chiesa" . 

  9. Pontificio Consiglio per il Dialogo Inter-religioso, che "favorisce e regola i rapporti con i membri ed i gruppi delle religioni che non sono comprese sotto il nome cristiano" . Da questo Consiglio dipende la Commissione per i rapporti religiosi con i mussulmani. 

  10. Pontificio Consiglio della Cultura, che "favorisce le relazioni tra la Santa Sede ed il mondo della cultura" . Con la Costituzione Inde a Pontificatus nostri, del 25 marzo 1993, Giovanni Paolo II univa a questo Consiglio, il Pontificio Consiglio per il Dialogo con i non Credenti. 

  11. Pontificio Consiglio delle Comunicazioni Sociali, che "si occupa delle questioni che riguardano gli strumenti di comunicazione sociale" .

7.3 Composizione e rapporti con gli altri dicasteri

Per quanto riguarda la composizione dei Consigli, la Pastor Bonus si occupa specificatamente di quattro Consigli: per il Consiglio per i Laici è previsto, accanto al Cardinale Presidente, un Comitato di presidenza formato da Cardinali e da Vescovi, e "fedeli laici impegnati nei diversi campi di attività" ; per il Consiglio per la Famiglia, oltre al Presidente e al Comitato di Presidenza, ne sono membri "uomini e donne, soprattutto coniugati, provenienti dalle diverse parti del mondo" ; analoghe disposizioni anche per il Consiglio "Cor Unum" al quale partecipano "uomini e donne in rappresentanza delle istituzioni cattoliche di beneficenza" . Queste disposizioni sottolineano come anche i laici siano chiamati a far parte dei Comitati di Presidenza, almeno in tre dei Consigli. Tuttavia, anche se, tali disposizioni non sono espressamente richiamate dagli organigrammi e dai documenti costitutivi degli altri Consigli, laici, di entrambi i sessi, ne sono diventati membri permanenti dei Consigli. La Costituzione detta anche in maniera precisa i rapporti che legano i Consigli con gli altri Dicasteri: in particolare rimane privilegiato il rapporto con la Segreteria di Stato, con cui cooperano il Pontificio Consiglio per i Laici, il Pontificio Consiglio "Iustitia e Pax", il Pontificio Coniglio per la Cultura e il Pontificio Consiglio per le Comunicazioni Sociali. Il Pontificio Consiglio per l'Unione dei Cristiani procede in stretto collegamento con la Congregazione della Dottrina della Fede "soprattutto quando si tratta di emanare pubblici documenti o dichiarazioni" , mentre nel trattare gli affari di maggior importanza, che riguardano le Chiese separate d'Oriente, opererà con la Congregazione per le Chiese Orientali e quella per l'Evangelizzazione dei Popoli. La Pastor Bonus prende anche in considerazione i rapporti che intercorrono tra i Consigli e le organizzazioni cattoliche, acattoliche, internazionali e nazionali. Alcuni esempi: il Pontificio Consiglio per la Cultura s'interessa dei "programmi di azione che gli Stati e gli organismi internazionali intraprendono per favorire l'umana civiltà e nell'ambito della cultura" ; il Pontificio Consiglio "Iustitia e Pax" favorisce i rapporti con le associazioni cattoliche internazionali e con gli altri istituti esistenti, anche al di fuori della Chiesa cattolica, i quali "s'impegnano sinceramente per l'affermazione dei valori della giustizia e della pace nel mondo" ; il Pontificio Consiglio per la Famiglia segue "l'attività degli istituti ed associazioni, il cui fine è servire il bene della famiglia" . Proprio per questi caratteri i Consigli sono visti come il settore più vicino alla realtà laicale, a differenza degli altri organismi curiali.

7.4 Pontificio Consiglio per i Laici 

Paragonabile ad una Congregazione, il Pontificio Consiglio per i Laici è l'erede della Commissione postconciliare per l'Apostolato dei Laici, istituita da Paolo VI nel 1966. Dopo un periodo di sperimentazione, sempre Paolo VI, nel 1976, definiva in una nuova veste quest'organo elevandolo a Pontificio Consiglio con compiti non solo consultivi ma anche giurisdizionali. Secondo la Pastor Bonus spetta al Consiglio: animare e sostenere i laici, affinché partecipino alla vita della Chiesa sia come singoli sia come associazioni; favorire gli stessi nell'istruzione catechetica; seguire e dirigere convegni internazionali sull'apostolato dei laici. Come già detto è presieduto da un Cardinale Presidente, da un Comitato di Presidenza formato da tre Cardinali e due Vescovi, ai quali si aggiungono un Vicepresidente, un Consigliere Giuridico, un Sottosegretario e un numero di laici di ambo i sessi. Il Consiglio è diviso in tre sezioni: Contatti con le Conferenze episcopali e i continenti; Contatti con la Conferenza delle organizzazioni internazionali cattoliche e le Associazioni internazionali dei fedeli; Giovani.

7.5 Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi 

Dopo l'entrata in vigore del nuovo codice di diritto canonico nel 1983, Giovanni Paolo II eresse l'anno successivo la Pontificia Commissione per l'Interpretazione Autentica del Codice di Diritto Canonico, con il compito di interpretare sia i canoni del nuovo Codice sia le leggi universali della Chiesa Latina . La Pastor Bonus, oltre ad assegnarle l'odierna denominazione, elevò tale organismo al rango di Pontificio Consiglio e dopo la promulgazione, nel 1990, del Codice di Diritto Canonico per le Chiese Orientali, il Consiglio divenne anche competente per l'interpretazione di tale Codice e delle leggi comuni alla varie Chiese orientali cattoliche. Al Consiglio compete: 

  • L'interpretazione autoritativa e vincolante delle leggi, fatta cioè con potestà ordinaria ma vicaria, a nome del legislatore. Tale interpretazione autentica è soggetta alla conferma del Pontefice e può avvenire in due modi: informazione e mandato di pubblicazione; approvazione specifica e formale se la natura dell'interpretazione conferisce ad essa carattere di nuova legge. Sotto l'espressione "leggi universali della Chiesa" sono comprese le norme del Codice di Diritto Canonico, le leggi speciali a carattere universale, le leggi disciplinari universali. Tuttavia l'interpretazione data dal Consiglio non potrà mai colmare eventuali lacune giuridiche, compito che spetta al legislatore. Dopo la conferma dell'autorità pontificia le interpretazioni autentiche dovranno sempre essere promulgate. 

  • Dà il proprio aiuto tecnico giuridico agli altri Dicasteri. Questa collaborazione avviene in due modi: è a disposizione dei Dicasteri "affinché i decreti generali esecutivi e le istruzioni, che essi devono emanare, siano conformi alle norme del diritto vigente e siano redatti nella dovuta forma giuridica" , mentre coopera con la Congregazione dei Vescovi e con quella per l'Evangelizzazione dei Popoli nell'esame dei decreti generali "sotto l'aspetto giuridico" . Con riguardo a quest'ultima funzione il Consiglio viene interpellato per ciò che riguarda la revisione di decreti generali, sia a carattere legislativo sia esecutivo, preparati da "organismi episcopali", compresi Conferenze Episcopali e Concili Particolari. Il Consiglio quindi esaminerà i vari testi affinché siano congruenti con le leggi universali ed abbiano la precisa correttezza terminologica e concettuale.

  • Emette giudizi a tutela del principio ex can. 135 § 2 ("da parte del legislatore inferiore non può essere data validamente una legge contraria al diritto superiore"). Per la prima volta nella storia della Chiese viene affidato ad un organo permanente "una competenza simile a quella che negli ordinamenti statali hanno le Corti Costituzionali" , simile perché: il Consiglio non è un tribunale, e nel caso in cui fosse stato previsto un supremo tribunale ecclesiastico, a questo sarebbe stato sottoposto il Pontefice, non rispettando il principio "Prima Sedes a nemine iudicatur" ex can. 1404. Il Pontificio Consiglio è formato da un certo numero di Cardinali, tra cui figurano i Prefetti delle Congregazioni per i Vescovi, per il Clero, per gli Istituti di Vita Consacrata, per l'Evangelizzazione dei Popoli, per il Culto Divino, per l'Educazione Cattolica, quello del Tribunale della Segnatura e il presidente del Pontificio Consiglio per i Laici. Fanno parte del Dicastero anche un Segretario e un Sottosegretario. I Dubia circa l'interpretazione della legge o la congruenza degli atti legislativi agli atti emanati dal legislatore, sono sottoposti prima allo studio di due o più consultori. Successivamente le questioni sono poste alla discussione della Consulta, composta da un minimo di sei consultori. La Consulta provvede anche all'elaborazione definitiva dei quesita e dei responsa, che vengono sottoposti alla deliberazione e decisione dei Membri del Consiglio. Il Dicastero pubblica la rivista semestrale Communicationes, dove sono raccolte tutte le interpretazioni autentiche date dal Consiglio.

 


 

CAPITOLO VIII 

GLI UFFICI E GLI ALTRI ORGANISMI

 

8.1 Profili generali 

Accanto ai Dicasteri la Pastor Bonus prevede alcuni organismi curiali che vanno sotto il nome di Uffici. Pio X, nella Sapienti Consilio, comprese tra gli altri dicasteri gli Uffici, cinque in tutto, che si differenziavano dalle Congregazioni in quanto la titolarità del loro ufficio era personale e non collegiale, per lo stretto rapporto con il Pontefice e per i compiti prevalentemente esecutivi. Tale divisione venne ripresa anche all'interno del Codice del 1917. Nella riforma di Paolo VI la denominazione che raggruppava gli Uffici della Curia Romana assunse un significato diverso: questi, pur diversificandosi in ragione dell'oggetto delle mansioni affidate, erano destinati a servizi prevalentemente strumentali: la Cancelleria Apostolica provvedeva alla certificazione degli atti; la Prefettura degli Affari Economici, Camera Apostolica e Amministrazione del Patrimonio della Santa Sede, gestivano i beni della Chiesa; la Prefettura del Palazzo Apostolico si occupava del cerimoniale liturgico e pastorale. In più bisogna aggiungere che ogni atto di questi Uffici doveva essere sempre redatto con l'approvazione pontificia e, durante la sedevacanza, dal Collegio Cardinalizio. Nel nuovo assetto curiale voluto da Giovanni Paolo II, gli Uffici acquisiscono delle competenze strumentali, tecniche e finanziarie che sono di supporto per l'intera Curia romana. Attualmente gli Uffici hanno subito una riqualificazione non solo per gli incarichi ad essi assegnati, ma soprattutto a livello funzionale, con norme che hanno armonizzato le mansioni assegnate con il contesto della Curia.

8.2 Camera Apostolica 

Tra i più antichi dicasteri della Curia, l'ufficio era preposto dalla fine del X secolo all'amministrazione dei beni e dei redditi della Chiesa. Tra le sue prime attribuzioni la Camera Apostolica aveva il compito di provvedere al mantenimento della residenza pontificia e di tutto il personale Curiale. Tale dicastero era presieduto dal camerarius domini papae, il Camerlengo, carica ricoperta da un alto prelato. Per la notevole importanza Gregorio X stabilì, già nel 1274, che il camerarius non sarebbe decaduto dalla sua carica neanche durante la sedevacanza. Le attribuzioni della Camera Apostolica, anche quelle giurisdizionali, cessarono nel 1870 con la perdita del potere temporale del Papa sullo Stato Pontificio. Con la riforma di Pio X, le vennero attribuiti la cura atque administratio bonorum ac iurium temporalium Sactae Sedis (can. 262 del Codex iuris canonici del 1917), ma di fatto tali funzioni erano esercitate da una Commissione Cardinalizia. I suoi poteri si estrinsecavano durante la sedevacanza e, anche nella riforma di Paolo VI, tali prerogative furono confermate. Le norme che attualmente regolano le funzioni della Camera Apostolica e in particolare del Cardinale Camerlengo sono contenute nell'articolo 171 della costituzione in esame e nella costituzione di Giovanni Paolo II Universi Dominici gregis del 1996, che stabilisce le norme da seguire durante la sedevacanza e quelle di elezione del Pontefice. Secondo le norme di tale costituzione il Cardinale Camerlengo di S.R.C.: accerta ufficialmente la morte del Pontefice; appone i sigilli all'appartamento pontificio; prende possesso, durate la sedevacanza, del Palazzo Apostolico Vaticano e degli altri palazzi pontifici, custodendoli ed esercitandone il governo. La funzione più importante riguarda la cura e l'amministrazione, con l'assistenza dei Cardinali capi dei tre ordini e in sintonia con il Collegio Cardinalizio, dei beni e dei diritti temporali della Santa Sede. In questo ufficio operano anche un Vice-Camerlengo di S.R.C., un Uditore Generale ed i Chierici di Camera riuniti in un collegio prelatizio. Altresì fanno parte della Camera Apostolica gli antichi camerali, che rivestono cariche puramente nominali prive di qualsiasi giurisdizione.

8.3 Amministrazione del patrimonio della Sede Apostolica e la Prefettura degli affari economici della Santa Sede 

Questi due Uffici, con compiti prettamente tecnici, si occupano di tutto ciò che riguarda l'amministrazione dei beni della Santa Sede. L'Amministrazione del patrimonio della Sede Apostolica, fondata da Paolo VI, è divisa in due sezioni: quella Ordinaria amministra i beni che le sono stati affidati, cura la gestione del personale della Santa Sede e provvede alla direzione degli enti che fanno capo ad essa; provvede a quanto è necessario per l'attività ordinaria dei Dicasteri e ne redige il bilancio consuntivo e preventivo; quella Straordinaria amministra "i beni mobili propri e quelli ad essa affidati da altri enti della Santa Sede" . Le due sezioni "agiscono all'interno dell'ordinamento canonico e di quello vaticano, ma sono abilitate anche all'esterno secondo vigenti disposizioni comuni" . L'ufficio è presieduto da un Cardinale Presidente che rappresenta legittimamente gli interessi della Santa Sede e dello Stato del Vaticano. Compito della Prefettura degli affari economici della Santa Sede è di vigilare, assistere e coordinare tutte le amministrazioni dipendenti dalla Santa Sede delle quali stende "le relazioni circa lo stato patrimoniale ed economico, nonché i bilanci consuntivi e preventivi…controllando, se lo ritiene opportuno, scritture contabili e documenti" ; redige il preventivo ed il bilancio consolidato della Santa Sede; esercita la vigilanza circa le iniziative economiche delle amministrazioni; indaga circa i danni, che in qualsiasi maniera siano stati apportati al patrimonio della Santa Sede. L'ufficio è composto da una Commissione di cinque Cardinali, uno dei quali riveste la carica di Presidente.

8.4 Organismi della Curia Romana ed Istituzioni collegate alla Santa Sede 

Prefettura della Casa Pontificia. Tale organo, che si occupa "dell'ordine interno relativo alla Casa Pontificia" , sovrintende quel complesso di uffici e di persone, sia laiche sia ecclesiastiche, poste all'assistenza del Pontefice in veste di Capo della Chiesa e Sovrano dello Stato Città del Vaticano. Questo personale è distinto in due organizzazioni: la Cappella Pontificia, di cui sono membri Vescovi, sacerdoti e laici ed una rappresentanza di quanti coadiuvano il Santo Padre nell'esercizio del suo potere giudiziario, amministrativo e legislativo; la Famiglia Pontificia, di cui fanno parte laici cattolici che occupano posti di particolare responsabilità al servizio del Pontefice e quegli ecclesiastici che più direttamente assistono il Papa. A questo dicastero compete la preparazione e lo svolgimento della cerimonie papali. Ufficio delle Celebrazioni Liturgiche del Sommo Pontefice. Presieduto da un Maestro delle Celebrazioni, a cui si aggiungono un certo numero di Cerimonieri e Officiali, a questo dicastero spetta "preparare tutto quanto è necessario per le celebrazioni liturgiche e le altre sacre celebrazioni, che sono compiute dal Sommo Pontefice o in suo nome" e cura la pubblicazione dei testi per le stesse celebrazioni. Secondo le disposizioni della Costituzione Universi Dominici gregis, avvenuta l'elezione del Papa, il Maestro delle Celebrazioni redige il documento circa l'accettazione del nuovo Pontefice e il nome da lui assunto. 

Sono Istituzioni legate con la Santa Sede, anche se per lo più non trovano regolamentazione nella Pastor Bonus:

  • Archivio Segreto Vaticano, dove sono conservati gli scritti concernenti l'attività del Papa.

  • Biblioteca Apostolica Vaticana.

  • Tipografia Vaticana, sorta nella prima metà del Cinquecento e affidata ai Salesiani di don Bosco.

  • L'Osservatore Romano, quotidiano della Santa Sede, fondato nel 1861 con edizioni in sei lingue.

  • Libreria Editrice Vaticana.

  • Radio Vaticana, inaugurata nel 1931 con un messaggio di Pio XI, della cui realizzazione fu incaricato Guglielmo Marconi.

  • Centro Televisivo Vaticano.

  • Fabbrica di San Pietro che secondo la Pastor Bonus "continuerà ad occuparsi di tutto quanto riguarda la Basilica del Principe degli apostoli sia per la conservazione sia per il decoro dell'edificio" .

  • Elemosineria Apostolica, con il compito di esercitare la carità verso i poveri in nome del Papa.

 


 

 

CONCLUSIONI 

 

Analizzando il lavoro svolto, notiamo come le riforme della Curia Romana siano legate a fattori storici che hanno obbligato la Chiesa Romana ad intervenire in risposta ad un mutato assetto sociale. La riforma di Sisto V può considerarsi una continuazione di quel processo di aggiornamento voluto, a partire dal 1545, con il Concilio di Trento che ha ribadito, tra le altre cose, la centralità della Chiesa di Roma e il Primato del Pontefice, posizioni rifiutate da Lutero. Gli interventi di Pio X, seguono gli avvenimenti che portarono all'unità dello Stato Italiano e alla perdita del potere temporale della Chiesa sullo Stato Pontificio. Per ragioni pratiche alcuni dicasteri furono soppressi, altri aggiornati con nuove competenze e nuovi incarichi. Nella costituzione Christus Dominus i padri del Concilio chiedevano che alla Curia fosse data una "nova ordinatio" , in modo che i Dicasteri, che compiono il loro operato in nome e per autorità del Pontefice, siano "al servizio dei sacri Pastori", rispecchiando maggiormente le necessità dei "tempi". La Regimini Ecclesiae universae, anche se non fa parte dei documenti approvati durante il Concilio Vaticano II, ne assorbe tutti gli orientamenti conseguenti. La Pastor Bonus, promulgata a ventuno anni dalla riforma paolina, non segue nessun fatto storico notevole (la caduta del regime dei paesi dell'est europeo avverrà due anni dopo), ma, a mio avviso, deve essere inserita all'interno di un'opera di razionalizzazione del diritto voluto da Giovanni Paolo II per completare quel processo iniziato dal Vaticano II. Questa riorganizzazione è iniziata nel 1983, con il nuovo Codice di Diritto Canonico e si è conclusa nel 1990 con l'approvazione del Codice di Diritto Canonico per le Chiese Orientali. Fu lo stesso Pontefice che diede precise indicazioni sui criteri da seguire nei lavori di riforma: la collegialità, per favorire lo scambio di pareri soprattutto con i membri dell'episcopato internazionale e quelli della Curia; la sussidiarietà, come metodo per regolare i rapporti di autorità; la pastoralità, come criterio guida per le attività dei vari Dicasteri; la internazionalità, che garantisce la presenza della Chiesa universale nei vari Dicasteri. La Curia risulta così divisa in: · Congregazioni, poste per il governo della Chiesa Universale; · Tribunali, che si occupano di cause contenziose, amministrative e delle materie riguardanti il foro interno ed esterno; · Pontifici Consigli, nati per sostenere le necessità della società umana; · Uffici, organi tecnici e amministrativi al servizio del Pontefice e degli altri dicasteri. Tutti questi Dicasteri "coadiuvano il romano Pontefice nell'esercizio del suo supremo ufficio pastorale" . La Costituzione in esame, detta per ciascuno di questi le proprie competenze e, solo in determinati casi, fissa regole interne di funzionamento, lasciando agli organi curiali il potere di regolare lo svolgimento delle loro attività. Tutti i Dicasteri, a parte la Rota Romana e la Penitenzieria Apostolica, retta da un Arcivescovo, sono presieduti da un prelato Cardinale. Mentre nelle Congregazioni i membri laici svolgono funzioni di tipo tecnico, nei Pontifici Consigli possono svolgere anche la funzione di Consultore. La stessa Costituzione, per rendere anche più efficiente il lavoro della Curia, ha previsto per la prima volta la possibilità di creare Commissioni interdicasteriali, permanenti o temporanee, "per trattare quegli affari che richiedono una reciproca e frequente consultazione" . Rispetto alla Regimini Ecclesiae Universae è sottolineata l'importanza delle visite "ad limina", che favoriscono l'incontro, lo scambio e la circolazione di proposte tra Congregazioni, Vescovi diocesani e Conferenze Episcopali nazionali. Al vertice della Curia è posta la Segreteria di Stato che, oltre a coordinare il lavoro dei vari Dicasteri, "coadiuva da vicino il sommo Pontefice nell'esercizio della sua suprema missione" , e si occupa di mantenere i rapporti con i vari governi civili e le organizzazioni internazionali. La Curia quindi non è semplicemente un insieme di organi di Governo, ma attraverso la sua opera affianca e sostiene il ministero pietrino "nell'esercizio della sua suprema, piena ed immediata potestà sopra tutta la Chiesa" 

 


APPENDICE: 

I PONTEFICI DELLE RIFORME 

 

1.1 Sisto V 

Papa Sisto V, al secolo Felice Peretti, nacque a Grottamare (Ascoli Piceno) nel 1530. Di umile famiglia entrò nell'ordine dei Minori Conventuali nel 1534. Fu creato Vescovo e vicario Generale dei Conventuali nel 1566 da Pio V e successivamente, nel 1570, Cardinale. Fu eletto Pontefice il primo maggio 1585. La sua politica mirò a liberare la Chiesa dalla dipendenza verso le potenze anche cattoliche. Per questi motivi riordinò lo Stato Pontifico, combattendo le illegalità e i soprusi di banditi e nobili e ristabilì le finanze dello Stato. Esecutore del Concilio di Trento, curò una nuova edizione della Vulgata. Fu complessa la sua politica estera, tesa a mantenere libero lo Stato della Chiesa e ad arginare la marcia della riforma Protestante. La sua attenzione per la politica estera e la sua opera di riordino della Curia Romana, si accompagnarono ad un interesse preciso per l'urbanistica romana, alla quale diede una sua indelebile impronta. Morì il 27 agosto del 1580.

 

 

 

1.2 Pio X

Giuseppe Melchiorre Sarto, nasce a Riese (Treviso) nel 1835. Di umile famiglia, il padre Giovan Battista era messo comunale e la madre Margherita Sanson sarta, entrò nel seminario di Padova e fu ordinato sacerdote il 18 settembre 1858. Cappellano a Tombolo, parroco a Salzano, cancelliere vescovile di Treviso nel 1875, fu nominato vescovo di Mantova nel 1884, divenne Cardinale nel 1894 e promosso alla sede patriarcale di Venezia. Durante il Conclave del 1903, fu eletto Pontefice. Furono tesi i rapporti con la Francia che approvò la definitiva separazione tra Stato e Chiesa. La sua opera si esplicò in vari campi: curò l'educazione del clero, curò l'educazione catechista (noto il suo Catechismo), diede avvio nel 1904 ai lavori per la codificazione del diritto canonico che portò nel 1917, dopo la sua morte avvenuta il 20 agosto 1914, alla promulgazione del Codex Iuris Canonici. Nove anno dopo la sua morte fu iniziato il processo di canonizzazione: fu beatificato il 3 giugno 1951, alla quale seguì la canonizzazione avvenuta il 25 maggio 1954. La festa liturgica si celebra il 20 agosto.

 

Paolo VI

Giovanni Battista Montini nasce a Concesio (Brescia) il 26 settembre 1897 da Giorgio Montini, esponente di primo piano del cattolicesimo sociale e da Giuditta Alghisi. È ordinato sacerdote il 29 maggio 1920. Trasferitosi a Roma, tra il 1920 e il 1922 frequenta i corsi di Diritto civile e di Diritto canonico presso l'Università Gregoriana e quelli di Lettere e Filosofia presso l'Università Statale. Nel maggio 1923 inizia la carriera diplomatica presso la Segreteria di Stato: è inviato a Varsavia come addetto alla Nunziatura Apostolica. Rientrato in Italia nell'ottobre dello stesso anno è nominato dapprima assistente ecclesiastico del Circolo romano della FUCI, quindi nel 1925 assistente ecclesiastico nazionale della stessa Federazione. Il 13 dicembre 1937 è nominato Sostituto della Segreteria di Stato e il 29 novembre 1952, Pro-Segretario di Stato per gli Affari Straordinari. Il primo novembre 1954 Pio XII lo nomina arcivescovo di Milano. Il 15 dicembre 1958 è creato cardinale da Giovanni XXIII. Il 21 giugno 1963 viene eletto Pontefice e il 29 settembre apre il secondo periodo del Concilio Ecumenico Vaticano II che si concluderà, alla fine del quarto periodo, l'otto dicembre 1965. Il 6 agosto 1978, alle ore 21.40, muore a Castel Gandolfo, durante la recita del rosario. Tra le sue Encicliche: la Ecclesiam Suam (6 agosto 1964), sul dialogo all'interno della Chiesa e della Chiesa con il mondo; la Populorum progressio (26 marzo 1967) sullo sviluppo dei popoli; la Sacerdotalis caelibatus (20 giugno 1967) sul celibato sacerdotale; la Humanae vitae (25 luglio 1968) sul matrimonio e sulla regolazione delle nascite. Paolo VI tenne sei Concistori (22 febbraio 1965; 26 giugno 1967; 28 aprile 1969; 5 marzo 1973; 24 maggio 1976; 27 giugno 1977) creando 142 nuovi Cardinali. Fissò a 120 il numero massimo dei cardinali elettori del Pontefice e, con il Motu Proprio Ingravescentem aetatem, stabilì che al compimento dell'ottantesimo anno d'età questi perdano il diritto di partecipazione al Conclave per l'elezione di un nuovo Papa, ma non quello di essere eletti. Paolo VI fu il primo Papa ad usare l'aereo per numerosi viaggi in Italia e all'estero, tra cui ricordiamo la visita in Terra Santa nel 1964, durante la quale si incontrò con il patriarca ortodosso Atenagora.

 


FONTI

 

  • Sisto V, Costituzione "Immensa Aeterni Dei, 22 gennaio 1588. 

  • Pio X, Costituzione Apostolica "Sapienti Consilio", 29 giugno 1908. 

  • Codex Juris Canonici, 1917. 

  • Concilio Vaticano II, Costituzione Dogmatica "Lumen Gentium", 21 novembre 1964. 

  • Concilio Vaticano II, Decreto "Christus Dominus", 28 ottobre 1965. 

  • Paolo VI, Motu Prorio "Integrae servandae", 7 dicembre 1965. 

  • Paolo VI, Costituzione Apostolica "Regimini Ecclesiae universae", 15 agosto 1967. 

  • Codex Juris Canonici, 1983. 

  • Giovanni Paolo II, Costituzione Apostolica "Divinus perfectionis Magister", 25 gennaio 1983. 

  • Congregazione delle Cause dei Santi, "Norme da osservarsi nelle inchieste diocesane nelle cause dei Santi", 7 febbraio 1983. 

  • Giovanni Paolo II, Chirografo "Le sollecitudini crescenti", 6 aprile 1984. 

  • Giovanni Paolo II, Costituzione Apostolica "Pastor Bonus", 28 giugno 1988. 

  • Congregazione per i Vescovi, "Direttorio per la visita "ad limina"", 29 giugno 1988. 

  • Giovanni Paolo II, Lettera Apostolica "Inde a Pontificatus nostri", 25 marzo 1993. 

  • Giovanni Paolo II, Costituzione Apostolica "Universi Dominici Gregis", 22 febbraio 1996. 

  • Congregazione della Dottrina della Fede, Regolamento per l'esame delle dottrine "Agendi ratio doctrinarum esamine", 29 giugno 1997. 

  • Giovanni Paolo II, Regolamento generale della Curia Romana, 30 aprile 1999. 

  • Giovanni Paolo II, Motu Prorio "Sacramentorum sactitatis tutela", 30 aprile 2001.

 

 

 


 

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