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MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
DECRETO 9agosto 1999, n.323.
Regolamento recante norme per lattuazione dellart.1 della legge 20 gennaio 1999, n.9, contenente disposizioni urgenti per lelevamento dellobbligo di istruzione.
IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
d'intesa con
IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
e
IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
Visto l'articolo 34 della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il testo unico delle leggi in materia d'istruzione approvato con decreto legislativo
16 aprile 1994, n. 297; Visto l'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive
modificazioni;
Vista la legge 24 giugno 1997, n. 196;
Vista la legge 18 dicembre 1997, n. 440;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto ministeriale 29 maggio 1998, n. 251, e successive modificazioni;
Vista la legge 20 gennaio 1999, n. 9, contenente disposizioni urgenti per l'elevamento
dell'obbligo di istruzione;
Visto l'articolo 68 della legge 17 maggio 1999, n. 144;
Visto il parere del Consiglio nazionale della pubblica istruzione espresso nell'adunanza
del 13 aprile 1999;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza della sezione normativa del
24 maggio 1999;
Ritenuto di aderire al suggerimento di cui al punto 5 del parere del Consiglio di Stato
relativamente alla previsione di stipule di convenzioni tra il Ministero della pubblica
istruzione e le regioni che ne facciano richiesta, con esclusione della indicazione della
data del 31 marzo entro cui le stipule medesime devono essere sottoscritte;
Visto il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome espresso nella seduta del 27 maggio 1999;
Acquisiti i pareri, previsti dal comma 7 della legge 20 gennaio 1999, n. 9, delle
competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica espressi
rispettivamente nelle sedute del 29 giugno 1999 e del 6 luglio 1999;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (nota n. 2743 del 19 luglio 1999);
E M A
N A
il seguente regolamento:
Art. 1.
Adempimento dell'obbligo scolastico
1. Al fine di migliorare la qualità del livello di istruzione dei giovani, adeguandolo
agli standard europei, e di prevenire e contrastare la dispersione scolastica potenziando
le capacità di scelta degli alunni, l'obbligo di istruzione è elevato a nove anni in
prima applicazione.
2. All'obbligo scolastico si adempie frequentando le scuole elementari, medie e il primo
anno delle scuole secondarie superiori, statali o non statali, abilitate al rilascio di
titoli di studio riconosciuti dallo Stato o anche privatamente, secondo le norme di cui
alla parte seconda, titolo secondo, capo primo del decreto legislativo 16 aprile 1994, n.
297.
3. Ha adempiuto all'obbligo scolastico l'alunno che abbia conseguito la promozione al
secondo anno di scuola secondaria superiore; chi non l'abbia conseguita è prosciolto
dall'obbligo se, al compimento del quindicesimo anno di età, dimostri di avere osservato
per almeno nove anni le norme sull'obbligo scolastico.
4. L'istruzione obbligatoria è gratuita anche nel primo anno di scuola secondaria
superiore. Per l'iscrizione e la frequenza a tale anno non si possono imporre tasse o
contributi di qualsiasi genere.
Art. 2.
Adempimento dell'obbligo scolastico per gli alunni in situazione di handicap
1. I giovani in situazione di handicap sono
soggetti all'obbligo scolastico per nove anni. E' consentito, a norma dell'articolo 110,
comma 2, del decreto legislativo n. 297/1994, il completamento dell'obbligo di istruzione
anche fino al compimento del diciottesimo anno di età.
2. Per favorire l'integrazione degli alunni in situazione di handicap, anche nella scuola
secondaria superiore, si applicano, con i necessari adattamenti, le disposizioni già
vigenti in materia nella scuola dell'obbligo, anche in relazione alla formazione delle
classi. La domanda di iscrizione è corredata dalla presentazione del piano educativo
individualizzato svolto e della sua ultima verifica.
3. Al termine dell'assolvimento dell'obbligo a ciascun alunno viene rilasciata la
certificazione delle conoscenze maturate, delle capacità e delle competenze acquisite in
relazione al piano educativo individualizzato.
4. Le istituzioni scolastiche per raggiungere gli obiettivi previsti dal comma 3
dell'articolo 1 della legge n. 9/1999, programmano e realizzano, anche in collaborazione
con le strutture della formazione professionale delle regioni, mediante accordi, l'azione
formativa del primo anno della scuola secondaria superiore, anche con interventi di
didattica orientativa e di organizzazione modulare dei curriculi, finalizzati a:
1) motivare, guidare e sostenere la prosecuzione del percorso scolastico negli istituti della scuola secondaria di secondo grado, nella prospettiva del conseguimento della qualifica professionale e/o del diploma, da parte degli allievi che ne abbiano le potenzialità;
2) motivare, guidare e sostenere, in un contesto integrato, percorsi educativi individualizzati.
5. Nel quadro delle iniziative previste dal successivo articolo 6 e sulla base di intese
tra l'amministrazione scolastica periferica e le regioni o gli enti locali competenti, per
la progettazione e la realizzazione dei percorsi integrati istruzione-formazione di cui al
precedente comma, si attuano appositi incontri tra le scuole e i centri di formazione
professionale, coinvolti nella progettazione, tenuto conto delle specifiche esigenze
formative degli alunni in situazione di handicap.
6. Per l'attivazione, la realizzazione e la gestione delle iniziative, di cui al comma
precedente, in favore dell'integrazione degli allievi in situazione di handicap, sono
utilizzate anche le somme stanziate al comma 9 dell'articolo 1 della legge n. 9 del 20
gennaio 1999.
Art. 3. Iniziative nella scuola media
1. La scuola media contribuisce, nel quadro delle sue finalità
istituzionali, al perseguimento degli obiettivi indicati dalla legge sull'elevamento
dell'obbligo, potenziando le valenze orientative delle discipline e le iniziative volte a
consentire agli alunni scelte più confacenti alla propria personalità e al proprio
progetto di vita.
2. Nei tre anni della scuola media, coerentemente a quanto richiamato nel precedente
comma, la formazione orientativa si realizza anche attraverso attività a carattere
trasversale, con il concorso di più discipline, finalizzate a promuovere capacità di
lavoro in comune e a sviluppare la conoscenza critica dei principali temi del contesto
culturale contemporaneo. In sede di programmazione delle attività, si tiene conto delle
specifiche esigenze degli alunni la cui integrazione per ragioni culturali, sociali e
linguistiche presenta particolari difficoltà.
3. Nel terzo anno, in particolare, il consiglio di classe, programma e realizza interventi
diretti a consolidare le conoscenze disciplinari di base e a rinforzare le capacità e le
competenze, per favorire il successo formativo e per mettere lo studente in condizione di
compiere scelte adeguate ai propri interessi e alle proprie potenzialità.
4. La programmazione curricolare, può prevedere, nell'ambito delle possibili
compensazioni tra le discipline fino ad un massimo del 15% di ciascuna di esse, moduli che
presentino le caratteristiche essenziali degli indirizzi delle scuole secondarie
superiori, anche con il concorso dei docenti delle scuole secondarie superiori collegate
in rete con la scuola media.
5. Le istituzioni scolastiche, anche attraverso i consigli di classe, promuovono le
iniziative di informazione sulle prospettive occupazionali presenti nel territorio, a
sostegno delle scelte, relative al percorso formativo successivo, e attivano i necessari
rapporti con i genitori per un loro coinvolgimento nel processo di orientamento. A tal
fine vengono organizzati incontri annuali degli alunni e dei loro genitori con gli organi
competenti operanti sul territorio.
Art. 4. Formazione e orientamento nella scuola secondaria superiore
1. L'elevamento dell'obbligo nel primo anno di scuola secondaria
superiore, che conserva l'attuale ordinamento, richiede una gestione flessibile del
curricolo da realizzare nell'ambito di quanto previsto dal successivo articolo 8. La
programmazione e la realizzazione dell'attività didattica sono finalizzate al successo
formativo, da perseguire anche con iniziative di riorientamento verso percorsi formativi
diversi da quelli scelti, compresi quelli offerti dalla formazione professionale.
2. Le istituzioni scolastiche, per raggiungere gli obiettivi previsti dal comma 3
dell'articolo 1 della legge 20 gennaio 1999, n. 9, programmano e realizzano l'azione
formativa del primo anno dei diversi indirizzi di scuola secondaria superiore con
modalità organizzative e didattiche volte a:
a) motivare tutti gli allievi, favorendone l'esercizio del senso critico anche attraverso apposite iniziative formative sui principali temi della cultura, della società e della scienza contemporanee;
b) verificare la coerenza tra l'indirizzo scelto e le potenzialità e le attitudini individuali al fine di confermare e rafforzare le scelte effettuate o di individuare possibili percorsi alternativi;
c) sostenere sul piano didattico gli allievi orientati a passare ad altro indirizzo di scuola secondaria superiore;
d) promuovere condizioni favorevoli, anche attraverso una adeguata personalizzazione del curricolo, al pieno sviluppo delle potenzialità educative degli alunni la cui integrazione per ragioni culturali, sociali e linguistiche presenta particolari difficoltà;
e) realizzare percorsi mirati per gli allievi orientati ad uscire dal sistema scolastico.
3. Le istituzioni scolastiche, in particolare, promuovono iniziative di:
a) accoglienza, analisi delle competenze, consolidamento delle scelte o riorientamento, da realizzare anche attraverso il ricorso a progetti e materiali strutturati adottati o prodotti dai docenti;
b) agevolazione del passaggio ad altri indirizzi di scuola secondaria superiore attraverso specifiche attività didattiche, da realizzare anche in collaborazione con le scuole destinatarie dei passaggi;
c) predisposizione di percorsi integrati, ferma restando la competenza delle istituzioni scolastiche in materia di certificazione delle attività svolte, da realizzare attraverso la stipula di convenzioni anche con enti di formazione professionale riconosciuti.
4. Al fine di realizzare le attività sopra indicate, le istituzioni scolastiche ne programmano l'effettuazione prevedendo inoltre, nella seconda parte dell'anno scolastico, la predisposizione delle iniziative finalizzate al passaggio ad altro indirizzo, al sistema della formazione professionale e allo svolgimento dell'attività di apprendistato.
Art. 5. Passaggi fra indirizzi della scuola secondaria superiore
1. Al fine di agevolare il passaggio degli studenti da un indirizzo
all'altro, anche di ordine diverso, vengono progettati e realizzati - nel corso del primo
e/o del secondo anno della scuola secondaria superiore - interventi didattici integrativi
che si concludono con una certificazione attestante l'acquisizione delle conoscenze, delle
capacita' e delle competenze necessarie al passaggio.
2. Gli interventi didattici integrativi sono progettati con il concorso dei docenti
dell'indirizzo a cui lo studente intende passare e si svolgono di norma, nel corso di
studi frequentato. In particolare sono coprogettati moduli di raccordo sulle discipline
non previste nell'indirizzo di provenienza, al fine di consentire un efficace inserimento
nel percorso formativo di destinazione. Il consiglio di classe dello studente che chiede
il passaggio individua:
a) le discipline da seguire, sulle quali sarà espressa una valutazione in sede di scrutinio finale, con eventuale progettazione di moduli formativi coerenti con il nuovo percorso;
b) le discipline che non sono oggetto di valutazione nello scrutinio finale;
c) i moduli di raccordo per le discipline presenti soltanto nell'indirizzo di destinazione; le discipline in questione sono oggetto di valutazione in sede di scrutinio finale a cui partecipano, limitatamente agli allievi coinvolti e a pieno titolo, i docenti che hanno svolto i moduli di raccordo.
3. Lo studente che, a conclusione del primo anno della scuola secondaria superiore, sia stato promosso e che richiede il passaggio ad altro indirizzo di studi è iscritto alla classe successiva previo un colloquio presso la scuola ricevente, diretto ad accertare gli eventuali debiti formativi da colmarsi mediante specifici interventi realizzabili all'inizio dell'anno scolastico successivo. Il colloquio sostituisce le prove integrative previste dall'articolo 192 del testo unico n. 297 del 16 aprile 1994.
Art. 6. Interazione fra istruzione e formazione professionale
1. Le istituzioni scolastiche, titolari dell'assolvimento dell'obbligo
e della sua certificazione - al fine di potenziare le capacità di scelta dello studente e
di consentire, a conclusione dell'obbligo, eventuali passaggi degli studenti dal sistema
di istruzione a quello della formazione professionale - progettano e realizzano nel corso
del primo anno di istruzione secondaria superiore, interventi formativi da svolgersi anche
in convenzione con i centri di formazione professionale riconosciuti. Gli interventi
predetti potranno svolgersi anche sulla base di eventuali intese tra il Ministero della
pubblica istruzione e le regioni che ne facciano richiesta. Tali interventi, nel rispetto
delle norme attuative dell'autonomia, sono finalizzati ad offrire allo studente, i cui
genitori ne facciano richiesta, strumenti di conoscenza e di orientamento tra le diverse
opportunità formative, incluse quelle del sistema della formazione professionale e sono
progettati, non oltre i primi due mesi dell'anno scolastico dai consigli di classe
interessati, d'intesa con gli operatori degli enti coinvolti e costituiscono parte
integrante del curricolo del primo anno e della valutazione conclusiva ai fini
dell'adempimento dell'obbligo e della certificazione prevista nell'articolo 9.
2. L'amministrazione scolastica periferica d'intesa con la regione promuove con le
province appositi incontri tra le scuole e i centri di formazione professionale, coinvolti
nella progettazione, per individuare i soggetti interessati e definire le condizioni
organizzative necessarie all'attuazione dei percorsi formativi integrati sopra indicati e
per avviare con le stesse scuole e i centri di formazione professionale un piano
coordinato territoriale di intervento. In tale sede si terrà conto anche delle esperienze
già realizzate sulla base della collaborazione tra istituzioni scolastiche e centri di
formazione professionale. Apposite convenzioni tra le istituzioni scolastiche e i centri
di formazione professionale, stabiliscono sedi, tempi, modalità di realizzazione degli
interventi, di valutazione degli esiti nonché i conseguenti impegni da assumere.
Art. 7. Iniziative sperimentali tra istituzioni scolastiche e centri di formazione professionale
1. In sede di prima applicazione, nell'ambito delle convenzioni di cui all'articolo precedente, sono previste iniziative sperimentali di assolvimento dell'obbligo con i centri di formazione professionale riconosciuti, in particolare per gli alunni iscritti in tali centri. Le iniziative da realizzare mediante idonee forme di interazione tra istituzioni scolastiche e centri di formazione professionale prevedono percorsi formativi che favoriscano l'acquisizione delle conoscenze e il conseguimento degli obiettivi relativi alle capacità e alle competenze di base, nonché quanto previsto dal comma 3, dell'articolo 1, della legge n. 9/1999, per consentire, la possibilità di scegliere, dopo il primo anno, il percorso di istruzione o di formazione professionale da seguire, assicurando gli eventuali passaggi con le modalità del precedente articolo 5.
Art. 8. Flessibilità organizzativa e curricolare nella fase di transizione al riconoscimento dell'autonomia
1. Nella scuola secondaria di primo e secondo grado la gestione
flessibile del curricolo, necessaria per la diversificazione e la personalizzazione degli
interventi formativi, richiesta per l'efficace attuazione dell'elevamento dell'obbligo
scolastico, può essere realizzata attraverso una programmazione basata sulle disposizioni
contenute nel decreto del Ministro della pubblica istruzione 29 maggio 1998, n. 251, e
successive eventuali modifiche e integrazioni, da disporre ai sensi dell'articolo 1, comma
8, della legge n. 9/1999.
2. Gli istituti di scuola secondaria superiore al fine di realizzare le iniziative
previste nei precedenti articoli 4, 5 e 6 - fatto salvo quanto previsto dal precedente
articolo 7 - possono realizzare compensazioni fra le discipline e le attività previste
dagli attuali programmi. Il decremento orario di ciascuna disciplina e attività e'
possibile entro il 15% del relativo monte orario annuale. Negli istituti professionali di
Stato possono essere utilizzate, in tutto o in parte, in aggiunta a tale monte orario
anche le ore destinate all'area di approfondimento.
Art. 9. Certificazione
1. La certificazione di cui all'articolo 1, comma 4, della legge 20
gennaio 1999, n. 9, è rilasciata dalla scuola a ciascun allievo che, a conclusione
dell'anno scolastico, è prosciolto dall'obbligo o vi abbia adempiuto senza iscriversi
alla classe successiva.
2. Il modello di certificazione è adottato con decreto del Ministro della pubblica
istruzione e attesta il percorso didattico ed educativo svolto dall'allievo, e ne indica
le conoscenze, le capacità e le competenze acquisite mediante idonei descrittori, che
devono essere riferiti ai risultati conseguiti sia nel curricolo ordinario sia nelle
attività modulari e nelle esperienze, anche personalizzate, realizzate in sede di
orientamento, riorientamento, arricchimento e diversificazione dell'offerta educativa e
formativa.
3. Per gli aspetti riguardanti il valore di credito formativo della certificazione ai fini
del conseguimento della qualifica professionale, il modello è adottato previo parere
della Conferenza unificata Stato, regioni città e autonomie locali.
Art. 10. Informazione e monitoraggio
1. L'Amministrazione della pubblica istruzione promuove specifiche
attività di informazione e sensibilizzazione sulle finalità e sugli obiettivi formativi
dell'elevamento dell'obbligo al fine di contrastare il fenomeno della dispersione
scolastica, realizzando le condizioni affinché ogni studente possa raggiungere livelli
formativi adeguati alle proprie potenzialità ed attese e all'impegno profuso. Effettua
inoltre, nell'ambito dell'avviato monitoraggio della sperimentazione dell'autonomia di cui
al decreto del Ministro della pubblica istruzione 29 maggio 1998, n. 251, con i
finanziamenti della legge n. 440/1997, e della legge n. 9/1999, una specifica raccolta di
dati e di esperienze, realizzate nell'ambito del Piano dell'offerta formativa, relative
all'elevazione dell'obbligo di istruzione sia nella scuola media che nella scuola
secondaria superiore, al fine anche della individuazione di positive esperienze sviluppate
a livello nazionale e internazionale per la riduzione dei fenomeni di dispersione e
l'innalzamento dei livelli di apprendimento, che, unitamente ai risultati del
monitoraggio, vengano portate a conoscenza di tutte le scuole in modo da potenziare
l'autonoma azione di ogni singola istituzione e dell'intero sistema scolastico.
2. Nell'attività di monitoraggio deve essere prestata particolare attenzione ai percorsi
formativi indicati al comma 4 dell'articolo 2 per gli alunni in situazione di handicap.
3. Il Ministero della pubblica istruzione garantisce la raccolta e lo scambio delle
esperienze anche mediante l'istituzione di banche dati accessibili a tutte le istituzioni
scolastiche, affinché possano tenerne conto nelle attività di programmazione.
Art. 11. Formazione del personale della scuola
1. Nell'ambito degli annuali Piani nazionali di aggiornamento vanno previste attività di formazione in servizio del personale della scuola secondaria di primo e secondo grado finalizzate a sviluppare le competenze professionali necessarie alla realizzazione delle finalità indicate dalla legge 20 gennaio 1999, n. 9, e all'attuazione delle iniziative previste dal presente decreto.