RIFORMA SCUOLA & ARTICOLI
     24-1-2004 APPROVATO IL decreto attuativo della riforma della scuola

legge 28 marzo 2003, n. 53

UFFICIO LEGISLATIVO

Schema di decreto legislativo concernente la definizione delle norme

generali relative alla scuola dell.infanzia e al primo ciclo dell.istruzione, ai

sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTI gli articoli 76, 87 e 117 della Costituzione;

VISTA la legge 28 marzo 2003, n. 53, recante: .Delega al Governo per la

definizione delle norme generali sull.istruzione e dei livelli essenziali delle

prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale.;

VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e successive modificazioni;

VISTA la legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive modificazioni e, in

particolare, l.articolo 21;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275;

VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella

riunione del 12 settembre 2003;

ACQUISITO il parere della Conferenza Unificata di cui all.articolo 8 del

decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281;

ACQUISITI i pareri delle competenti Commissioni del Senato della

Repubblica e della Camera dei Deputati, in data 21 gennaio 2003;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del

23 gennaio 2003;

dl_230104.doc 2

Su proposta del Ministro dell.istruzione, dell.università e della ricerca, di

concerto con il Ministro dell.economia e delle finanze, con il Ministro per la

funzione pubblica e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali;

E M A N A

il seguente decreto legislativo:

CAPO I

Scuola dell.infanzia

Articolo 1

Finalità della scuola dell.infanzia

1. La scuola dell.infanzia, non obbligatoria e di durata triennale, concorre

all.educazione e allo sviluppo affettivo, psicomotorio, cognitivo, morale,

religioso e sociale delle bambine e dei bambini promuovendone le

potenzialità di relazione, autonomia, creatività, apprendimento, e ad

assicurare un.effettiva eguaglianza delle opportunità educative; nel rispetto

della primaria responsabilità educativa dei genitori, contribuisce alla

formazione integrale delle bambine e dei bambini e, nella sua autonomia e

unitarietà didattica e pedagogica, realizza il profilo educativo e la continuità

educativa con il complesso dei servizi all.infanzia e con la scuola primaria.

2. È assicurata la generalizzazione dell.offerta formativa e la possibilità di

frequenza della scuola dell.infanzia. A tali fini si provvede attraverso ulteriori

decreti legislativi di cui all.articolo 1 della legge 28 marzo 2003, n.53, nel

rispetto delle modalità di copertura finanziaria definite dall.articolo 7, comma

8 della predetta legge.

3. Al fine di realizzare la continuità educativa di cui al comma 1, gli uffici

scolastici regionali promuovono appositi accordi con i competenti uffici delle

Regioni e degli Enti locali.

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Articolo 2

Accesso alla scuola dell.infanzia

1. Alla scuola dell.infanzia possono essere iscritti le bambine e i bambini che

compiono i tre anni di età entro il 30 aprile dell.anno scolastico di riferimento.

Articolo 3

Attività educative

1. L.orario annuale delle attività educative per la scuola dell.infanzia,

comprensivo della quota riservata alle Regioni, alle istituzioni scolastiche

autonome e all.insegnamento della religione cattolica in conformità

all.Accordo che apporta modifiche al Concordato lateranense e relativo

Protocollo addizionale, reso esecutivo con la legge 25 marzo 1985, n. 121, ed

alle conseguenti intese, si diversifica da un minimo di 875 ad un massimo di

1700 ore, a seconda dei progetti educativi delle singole scuole dell.infanzia,

tenuto conto delle richieste delle famiglie.

2. Al fine del conseguimento degli obiettivi formativi, i docenti curano la

personalizzazione delle attività educative, attraverso la relazione con la

famiglia in continuità con il primario contesto affettivo e di vita delle

bambine e dei bambini. Nell.esercizio dell.autonomia delle istituzioni

scolastiche sono attuate opportune forme di coordinamento didattico, anche

per assicurare il raccordo in continuità con il complesso dei servizi

all.infanzia e con la scuola primaria.

3. Allo scopo di garantire le attività educative di cui ai commi 1 e 2 è

costituito l.organico di istituto.

4. La scuola dell.infanzia cura la documentazione relativa al processo

educativo e, in particolare, all.autonomia personale delle bambine e dei

bambini, con la collaborazione delle famiglie.

dl_230104.doc 4

CAPO II

Primo ciclo di istruzione

Articolo 4

Articolazione del ciclo e periodi

1. Il primo ciclo d.istruzione è costituito dalla scuola primaria e dalla scuola

secondaria di primo grado, ciascuna caratterizzata dalla sua specificità. Esso

ha la durata di otto anni e costituisce il primo segmento in cui si realizza il

diritto-dovere all.istruzione e formazione.

2. La scuola primaria, della durata di cinque anni, è articolata in un primo

anno, raccordato con la scuola dell.infanzia e teso al raggiungimento delle

strumentalità di base, e in due periodi didattici biennali.

3. La scuola secondaria di primo grado, della durata di tre anni, si articola in

un periodo didattico biennale e in un terzo anno, che completa

prioritariamente il percorso disciplinare ed assicura l.orientamento ed il

raccordo con il secondo ciclo.

4. Il passaggio dalla scuola primaria alla scuola secondaria di primo grado

avviene a seguito di valutazione positiva al termine del secondo periodo

didattico biennale.

5. Il primo ciclo di istruzione ha configurazione autonoma rispetto al secondo

ciclo di istruzione e si conclude con l.esame di Stato.

6. Le scuole statali appartenenti al primo ciclo possono essere aggregate tra

loro in istituti comprensivi anche comprendenti le scuole dell.infanzia

esistenti sullo stesso territorio.

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CAPO III

La scuola primaria

Articolo 5

Finalità

1. La scuola primaria, accogliendo e valorizzando le diversità individuali, ivi

comprese quelle derivanti dalle disabilità, promuove, nel rispetto delle

diversità individuali, lo sviluppo della personalità, ed ha il fine di far

acquisire e sviluppare le conoscenze e le abilità di base, ivi comprese quelle

relative all.alfabetizzazione informatica, fino alle prime sistemazioni logicocritiche,

di fare apprendere i mezzi espressivi, la lingua italiana e

l’alfabetizzazione nella lingua inglese, di porre le basi per l’utilizzazione di

metodologie scientifiche nello studio del mondo naturale, dei suoi fenomeni e

delle sue leggi, di valorizzare le capacità relazionali e di orientamento nello

spazio e nel tempo, di educare ai princìpi fondamentali della convivenza

civile.

Articolo 6

Iscrizioni

1. Sono iscritti al primo anno della scuola primaria le bambine e i bambini che

compiono i sei anni di età entro il 31 agosto dell.anno di riferimento.

2. Possono essere iscritti al primo anno della scuola primaria anche le

bambine e i bambini che compiono i sei anni di età entro il 30 aprile dell.anno

scolastico di riferimento.

Articolo 7

Attività educative e didattiche

1. Al fine di garantire l.esercizio del diritto-dovere di cui all.articolo 4, comma

1, l.orario annuale delle lezioni nella scuola primaria, comprensivo della

quota riservata alle Regioni, alle istituzioni scolastiche autonome e

dl_230104.doc 6

all.insegnamento della religione cattolica in conformità alle norme

concordatarie di cui all.articolo 3, comma 1, ed alle conseguenti intese, è di

891 ore, oltre a quanto previsto al comma 2.

2. Le istituzioni scolastiche, al fine di realizzare la personalizzazione del

piano di studi, organizzano, nell.ambito del piano dell.offerta formativa,

tenendo conto delle prevalenti richieste delle famiglie, attività e

insegnamenti, coerenti con il profilo educativo, per ulteriori 99 ore annue, la

cui scelta è facoltativa e opzionale per gli allievi, e la cui frequenza è gratuita.

Gli allievi sono tenuti alla frequenza delle attività facoltative per le quali le

rispettive famiglie hanno esercitato l.opzione. Le predette richieste sono

formulate all.atto dell.iscrizione. Al fine di ampliare e razionalizzare la scelta

delle famiglie, le istituzioni scolastiche possono, nella loro autonomia,

organizzarsi anche in rete.

3. L.orario di cui ai commi 1 e 2 non comprende il tempo eventualmente

dedicato alla mensa.

4. Allo scopo di garantire le attività educative e didattiche, di cui ai commi 1 e

2, nonché l.assistenza educativa da parte del personale docente nel tempo

eventualmente dedicato alla mensa e al dopo mensa fino ad un massimo di

330 ore annue fermo restando il limite del numero complessivo dei posti di

cui all.articolo 15, è costituito l.organico di istituto. Per lo svolgimento delle

attività e degli insegnamenti di cui al comma 2, ove essi richiedano una

specifica professionalità non riconducibile al profilo professionale dei docenti

della scuola primaria, le istituzioni scolastiche stipulano, nei limiti delle

risorse iscritte nei loro bilanci, contratti di prestazione d.opera con esperti, in

possesso di titoli definiti con decreto del Ministro dell.istruzione,

dell.università e della ricerca di concerto con il Ministro per la funzione

pubblica.

5. L.organizzazione delle attività educative e didattiche rientra

nell.autonomia e nella responsabilità delle istituzioni scolastiche, fermo

restando che il perseguimento delle finalità di cui all.articolo 5, assicurato

dalla personalizzazione dei piani di studio, è affidato ai docenti responsabili

delle attività educative e didattiche, previste dai medesimi piani di studio. A

tal fine concorre prioritariamente, fatta salva la contitolarità didattica dei

docenti, per l.intera durata del corso, il docente in possesso di specifica

formazione che, in costante rapporto con le famiglie e con il territorio, svolge

dl_230104.doc 7

funzioni di orientamento in ordine alla scelta delle attività di cui al comma 2,

di tutorato degli allievi, di coordinamento delle attività educative e

didattiche, di cura delle relazioni con le famiglie e di cura della

documentazione del percorso formativo compiuto dall.allievo, con l.apporto

degli altri docenti.

6. Il docente al quale sono affidati i compiti previsti dal comma 5 assicura, nei

primi tre anni della scuola primaria, un.attività di insegnamento agli alunni

non inferiore alle 18 ore settimanali.

7. Il dirigente scolastico, sulla base di quanto stabilito dal piano dell.offerta

formativa e di criteri generali definiti dal collegio dei docenti e dal consiglio

di circolo o di istituto, dispone l.assegnazione dei docenti alle classi avendo

cura di garantire le condizioni per la continuità didattica nonché la migliore

utilizzazione delle competenze e delle esperienze professionali, fermo

restando quanto previsto dal comma 6.

8. Le istituzioni scolastiche definiscono le modalità di svolgimento dell.orario

delle attività didattiche sulla base del piano dell.offerta formativa, delle

disponibilità strutturali e dei servizi funzionanti, fatta salva comunque la

qualità dell.insegnamento-apprendimento.

9. Nell.organizzazione dell.orario settimanale i criteri della programmazione

delle attività educative devono rispettare una equilibrata ripartizione

dell.orario quotidiano tra le attività obbligatorie e quelle opzionali facoltative.

Articolo 8

La valutazione nella scuola primaria

1. La valutazione, periodica e annuale, degli apprendimenti e del

comportamento degli alunni e la certificazione delle competenze da essi

acquisite, sono affidate ai docenti responsabili delle attività educative e

didattiche previste dai piani di studio personalizzati; agli stessi è affidata la

valutazione dei periodi didattici ai fini del passaggio al periodo successivo.

2. I medesimi docenti, con decisione assunta all.unanimità, possono non

ammettere l.alunno alla classe successiva, all.interno del periodo biennale, in

casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione.

3. Il miglioramento dei processi di apprendimento e della relativa

valutazione, nonché la continuità didattica, sono assicurati anche attraverso

dl_230104.doc 8

la permanenza dei docenti nella sede di titolarità almeno per il tempo

corrispondente al periodo didattico.

4. Gli alunni provenienti da scuola privata o familiare sono ammessi a

sostenere esami di idoneità per la frequenza delle classi seconda, terza, quarta

e quinta. La sessione di esami è unica. Per i candidati assenti per gravi e

comprovati motivi sono ammesse prove suppletive che devono concludersi

prima dell.inizio delle lezioni dell.anno scolastico successivo.

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CAPO IV

Scuola secondaria di primo grado

Articolo 9

Finalità della scuola secondaria di I grado

1. La scuola secondaria di primo grado, attraverso le discipline di studio, è

finalizzata alla crescita delle capacità autonome di studio e al rafforzamento

delle attitudini all.interazione sociale; organizza ed accresce, anche attraverso

l’alfabetizzazione e l’approfondimento nelle tecnologie informatiche, le

conoscenze e le abilità, anche in relazione alla tradizione culturale e alla

evoluzione sociale, culturale e scientifica della realtà contemporanea; è

caratterizzata dalla diversificazione didattica e metodologica in relazione allo

sviluppo della personalità dell’allievo; cura la dimensione sistematica delle

discipline; sviluppa progressivamente le competenze e le capacità di scelta

corrispondenti alle attitudini e vocazioni degli allievi; fornisce strumenti

adeguati alla prosecuzione delle attività di istruzione e di formazione;

introduce lo studio di una seconda lingua dell’Unione europea; aiuta ad

orientarsi per la successiva scelta di istruzione e formazione.

Articolo 10

Attività educative e didattiche

1. Al fine di garantire l.esercizio del diritto-dovere di cui all.articolo 4, comma

1, l.orario annuale delle lezioni nella scuola secondaria di primo grado,

comprensivo della quota riservata alle Regioni, alle istituzioni scolastiche

autonome e all.insegnamento della religione cattolica in conformità alle

norme concordatarie, di cui all.articolo 3, comma 1, ed alle conseguenti

intese, è di 891 ore, oltre a quanto previsto al comma 2.

2. Le istituzioni scolastiche, al fine di realizzare la personalizzazione del

piano di studi, organizzano, nell.ambito del piano dell.offerta formativa,

tenendo conto delle prevalenti richieste delle famiglie, attività e

insegnamenti, coerenti con il profilo educativo, e con la prosecuzione degli

studi del secondo ciclo, per ulteriori 198 ore annue, la cui scelta è facoltativa e

dl_230104.doc 10

opzionale per gli allievi e la cui frequenza è gratuita. Gli allievi sono tenuti

alla frequenza delle attività facoltative per le quali le rispettive famiglie

hanno esercitato l.opzione. Le predette richieste sono formulate all.atto

dell.iscrizione. Al fine di ampliare e razionalizzare la scelta delle famiglie, le

istituzioni scolastiche possono, nella loro autonomia, organizzarsi anche in

rete.

3. L.orario di cui ai commi 1 e 2 non comprende il tempo eventualmente

dedicato alla mensa.

4. Allo scopo di garantire le attività educative e didattiche, di cui ai commi 1 e

2, nonché l.assistenza educativa da parte del personale docente nel tempo

eventualmente dedicato alla mensa e al dopo mensa fino ad un massimo di

231 ore annue fermo restando il limite del numero complessivo dei posti di

cui all.articolo 15, è costituito l.organico di istituto. Per lo svolgimento delle

attività e degli insegnamenti di cui al comma 2, ove essi richiedano una

specifica professionalità non riconducibile agli ambiti disciplinari per i quali è

prevista l.abilitazione all.insegnamento, le istituzioni scolastiche stipulano,

nei limiti delle risorse iscritte nei loro bilanci, contratti di prestazione d.opera

con esperti, in possesso di titoli definiti con decreto del Ministro

dell.istruzione, dell.università e della ricerca di concerto con il Ministro per la

funzione pubblica.

5. L.organizzazione delle attività educative e didattiche rientra

nell.autonomia e nella responsabilità delle istituzioni scolastiche, fermo

restando che il perseguimento delle finalità di cui all’articolo 9 è affidato,

anche attraverso la personalizzazione dei piani di studio, ai docenti

responsabili degli insegnamenti e delle attività educative e didattiche previste

dai medesimi piani di studio. A tal fine concorre prioritariamente, per l.intera

durata del corso, il docente in possesso di specifica formazione che, in

costante rapporto con le famiglie e con il territorio, svolge funzioni di

orientamento nella scelta delle attività di cui al comma 2, di tutorato degli

alunni, di coordinamento delle attività educative e didattiche, di cura delle

relazioni con le famiglie e di cura della documentazione del percorso

formativo compiuto dall.allievo, con l.apporto degli altri docenti.

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Articolo 11

Valutazione, scrutini ed esami

1. Ai fini della validità dell.anno, per la valutazione degli allievi è richiesta la

frequenza di almeno tre quarti dell.orario annuale personalizzato di cui ai

commi 1 e 2 dell.articolo 10. Per casi eccezionali, le istituzioni scolastiche

possono autonomamente stabilire motivate deroghe al suddetto limite.

2. La valutazione, periodica e annuale, degli apprendimenti e del

comportamento degli allievi e la certificazione delle competenze da essi

acquisite sono affidate ai docenti responsabili degli insegnamenti e delle

attività educative e didattiche previsti dai piani di studio personalizzati.

Sulla base degli esiti della valutazione periodica, le istituzioni scolastiche

predispongono gli interventi educativi e didattici, ritenuti necessari al

recupero e allo sviluppo degli apprendimenti.

3. I docenti effettuano la valutazione biennale ai fini del passaggio al terzo

anno, avendo cura di accertare il raggiungimento di tutti gli obiettivi

formativi del biennio, valutando altresì il comportamento degli alunni. Gli

stessi, in casi motivati, possono non ammettere l’allievo alla classe successiva

all’interno del periodo biennale.

4. Il terzo anno della scuola secondaria di I grado si conclude con un esame di

Stato.

5. Alle classi seconda e terza si accede anche per esame di idoneità, al quale

sono ammessi i candidati privatisti che abbiano compiuto o compiano entro il

30 aprile dell.anno scolastico di riferimento, rispettivamente, l.undicesimo e il

dodicesimo anno di età e che siano in possesso del titolo di ammissione alla

prima classe della scuola secondaria di primo grado, e i candidati che abbiano

conseguito il predetto titolo, rispettivamente, da almeno uno o due anni.

6. All.esame di Stato di cui al comma 4 sono ammessi anche i candidati

privatisti che abbiano compiuto, entro il 30 aprile dell.anno scolastico di

riferimento, il tredicesimo anno di età e che siano in possesso del titolo di

ammissione alla prima classe della scuola secondaria di primo grado. Sono

inoltre ammessi i candidati che abbiano conseguito il predetto titolo da

almeno un triennio e i candidati che nell.anno in corso compiano ventitre

anni di età.

dl_230104.doc 12

7. Il miglioramento dei processi di apprendimento e della relativa

valutazione, nonché la continuità didattica, sono assicurati anche attraverso

la permanenza dei docenti nella sede di titolarità, almeno per il tempo

corrispondente al periodo didattico.

dl_230104.doc 13

CAPO V

Norme finali e transitorie

Articolo 12

Scuola dell.infanzia

1. Nell.anno scolastico 2003-2004 possono essere iscritti alla scuola

dell.infanzia, in forma di sperimentazione, volta anche alla definizione delle

esigenze di nuove professionalità e modalità organizzative, le bambine e i

bambini che compiono i tre anni di età entro il 28 febbraio 2004,

compatibilmente con la disponibilità dei posti, la recettività delle strutture, la

funzionalità dei servizi, e delle risorse finanziarie dei comuni, secondo gli

obblighi conferiti dall.ordinamento e nel rispetto dei limiti posti alla finanza

comunale dal patto di stabilità. Dovrà essere favorita omogeneità di

distribuzione, sul territorio nazionale, dei livelli di servizio, senza penalizzare

o limitare le opportunità esistenti. Alle stesse condizioni e modalità, per gli

anni scolastici successivi può essere consentita un.ulteriore, graduale

anticipazione, fino al limite temporale di cui all.articolo 2. Il Ministro

dell.istruzione, dell.università e della ricerca provvede, con proprio decreto,

sentita l.Associazione Nazionale dei Comuni d.Italia (ANCI), salvo quanto

previsto all.articolo 7, comma 4 della legge 28 marzo 2003, n.53, a modulare le

anticipazioni, garantendo comunque il rispetto del limite di spesa di cui

all.articolo 18.

2. Al fine di armonizzare il passaggio al nuovo ordinamento, fino

all.emanazione delle norme regolamentari di cui all.articolo 8 del decreto del

Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n.275, si adotta in via transitoria

l.assetto pedagogico, didattico ed organizzativo individuato nell.allegato A.

Articolo 13

Scuola primaria

1. Nell.anno scolastico 2003-2004 possono essere iscritti alla scuola primaria le

bambine e i bambini che compiono i sei anni di età entro il 28 febbraio 2004.

Per gli anni scolastici successivi può essere consentita, con decreto del

dl_230104.doc 14

Ministro dell.Istruzione, dell.Università e della Ricerca, un.ulteriore

anticipazione delle iscrizioni, fino al limite temporale previsto dal precedente

articolo 6, comma 2.

2. Per l.attuazione delle disposizioni del presente decreto sono avviate,

dall.anno scolastico 2003-2004, la prima e la seconda classe della scuola

primaria e, a decorrere dall.anno scolastico 2004-2005, la terza, la quarta e la

quinta classe.

3. Al fine di armonizzare il passaggio al nuovo ordinamento, l.avvio del

primo ciclo di istruzione ha carattere di gradualità. Fino all.emanazione delle

norme regolamentari di cui all.articolo 8 del decreto Presidente della

Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, si adotta, in via transitoria, l.assetto

pedagogico, didattico e organizzativo individuato nell.allegato B, facendo

riferimento al profilo educativo, culturale e professionale individuato

nell.allegato D.

Articolo 14

Scuola secondaria di I grado

1. A decorrere dall’anno scolastico 2004-2005 è avviata la prima classe del

biennio della scuola secondaria di primo grado; saranno successivamente

avviate, dall.anno scolastico 2005-2006, la seconda classe del predetto biennio

e, dall.anno scolastico 2006-2007, la terza classe di completamento del ciclo.

2. Fino all.emanazione delle norme regolamentari di cui all.articolo 8 del

decreto Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, si adotta, in via

transitoria, l.assetto pedagogico, didattico e organizzativo individuato

nell.allegato C, facendo riferimento al profilo educativo culturale e

professionale individuato nell.allegato D.

3. Al fine di assicurare il passaggio graduale al nuovo ordinamento per l.anno

scolastico 2004/2005, e fino alla messa a regime della scuola secondaria di

primo grado, l.assetto organico delle scuole secondarie di primo grado .

come definito dall.articolo 10, comma 4 . viene confermato secondo i criteri

fissati nel decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 1982, n. 782.

4. In attesa dell.emanazione delle norme regolamentari di cui all.articolo 8 del

decreto del Presidente della Repubblica n.275 del 1999, le istituzioni

dl_230104.doc 15

scolastiche, nell.esercizio della propria autonomia didattica ed organizzativa,

provvedono ad adeguare la configurazione oraria delle cattedre e dei posti di

insegnamento ai nuovi piani di studio allegati al presente decreto.

5. Ai fini dell.espletamento dell.orario di servizio obbligatorio il personale

docente interessato ad una diminuzione del suo attuale orario di cattedra

viene utilizzato per le finalità e per le attività educative e didattiche

individuate, rispettivamente, dall.articolo 9 e dall.articolo 10 del presente

decreto legislativo.

6. Entro un anno dalla entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono

ridefinite le classi di abilitazione all.insegnamento in coerenza con i nuovi

piani di studio della scuola secondaria di primo grado.

Articolo 15

Attività di tempo pieno e di tempo prolungato

1. Al fine di realizzare le attività educative di cui all.articolo 7, commi 1, 2 e 3

e all.articolo 10, commi 1, 2 e 3, è confermato in via di prima applicazione, per

l.anno scolastico 2004/2005, il numero dei posti attivati complessivamente a

livello nazionale per l.anno scolastico 2003/2004 per le attività di tempo

pieno e di tempo prolungato ai sensi delle norme previgenti. Per gli anni

successivi, ulteriori incrementi di posti, per le stesse finalità, possono essere

attivati nell.ambito della consistenza dell.organico complessivo del personale

docente dei corrispondenti ordini di scuola determinata con decreto del

Ministro dell.istruzione, dell.università e della ricerca di concerto con il

Ministro dell.economia e delle finanze.

Articolo 16

Frequenza del primo ciclo dell.istruzione

1. Restano in vigore, in attesa dell.emanazione del decreto legislativo con il

quale sarà ridefinito ed ampliato, ai sensi dell.articolo 2, comma 1, lettera c)

della legge 28 marzo 2003, n.53, l.obbligo di istruzione di cui all.articolo 34

dl_230104.doc 16

della Costituzione, le sanzioni previste dalle vigenti disposizioni per il caso di

mancata frequenza del primo ciclo dell.istruzione.

Articolo 17

Disposizioni particolari per le Regioni a statuto speciale e per le Province autonome

di Trento e Bolzano

1. Sono fatte salve le competenze delle Regioni a statuto speciale e delle

Province autonome di Trento e Bolzano in conformità ai rispettivi statuti e

relative norme di attuazione, nonché alla legge costituzionale 18 ottobre 2001,

n.3.

2. Fermo restando quanto stabilito dal comma 1, nel territorio della provincia

di Trento, il presente decreto si applica compatibilmente con quanto stabilito

dall.Intesa tra il Ministero dell.istruzione, dell.università e della ricerca e la

provincia autonoma di Trento sottoscritta il 12 giugno 2002, come integrata il

29 luglio 2003; in particolare sono fatte salve, per i tre anni scolastici

successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto, le iniziative

finalizzate all.innovazione, relative al primo ciclo dell.istruzione avviate sulla

base della predetta intesa a partire dal 1° settembre 2003.

Articolo 18

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall.attuazione dell.articolo 6, comma 2, dell.articolo

12, comma 1, dell.articolo 13, comma 1, limitatamente alla scuola dell.infanzia

statale e alla scuola primaria statale, determinati nella misura massima di

12.731 migliaia di euro per l.anno 2003, 45.829 migliaia di euro per l.anno

2004 e 66.198 migliaia di euro a decorrere dall.anno 2005, si provvede con i

fondi previsti allo scopo dall.articolo 7, comma 5 della legge n.53 del 2003.

dl_230104.doc 17

Articolo 19

Norme finali e Abrogazioni

1. Sono fatti salvi gli interventi previsti, per gli alunni in situazione di

handicap, dalla legge 5 febbraio 1992, n.104.

2. Le espressioni .scuola materna., .scuola elementare. e .scuola media.

contenute nelle disposizioni vigenti si intendono sostituite dalle espressioni,

rispettivamente, .scuola dell.infanzia., .scuola primaria. e .scuola

secondaria di primo grado..

3. Le seguenti disposizioni del testo unico approvato con decreto legislativo

16 aprile 1994, n. 297 continuano ad applicarsi limitatamente alle sezioni di

scuola materna e alle classi di scuola elementare e di scuola media ancora

funzionanti secondo il precedente ordinamento, ed agli alunni ad essi iscritti,

e sono abrogate a decorrere dall.anno scolastico successivo al completo

esaurimento delle predette sezioni e classi: articolo 99, commi 1 e 2; articolo

104; articolo 109, commi 2 e 3; articolo 118; articolo 119; articolo 128, commi 3

e 4; articolo 145; articolo 148; articolo 149; articolo 150; articolo 161, comma 2;

articolo 176; articolo 177; articolo 178, commi 1 e 3; articolo 183, comma 2;

articolo 442.

4. Le seguenti disposizioni del testo unico di cui al comma 3 sono abrogate a

decorrere dall.anno scolastico successivo all.entrata in vigore del presente

decreto: articolo 129; articolo 130; articolo 143, comma 1; articolo 147; articolo

162, comma 5; articolo 178, comma 2.

5. E. abrogata ogni altra disposizione incompatibile con le norme del presente

decreto.

6. Al testo unico di cui al comma 3 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all.articolo 100, comma 1 le parole .di cui all.articolo 99. sono soppresse;

b) all.articolo 183, comma 1 le parole .a norma dell.articolo 177, comma 5.

sono soppresse.

7. Il presente decreto entra in vigore alla data della sua pubblicazione nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

 

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta

ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a

chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

 

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