Da http://www.istruzione.it/prehome/comunicati/2003/120903.shtml
Varato un piano di investimenti di 8.320 milioni di
euro nel periodo 2004/2008
Approvato lo schema di decreto legislativo che dà il
via alla nuova scuola dell'infanzia e al primo ciclo
dell'istruzione
(Roma, 12 settembre 2003) Il Consiglio dei Ministri,
su proposta del Ministro dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca, Letizia Moratti, ha
approvato oggi il piano pluriennale di investimenti,
predisposto dal Miur come previsto dalla legge
53/2003, a sostegno del sistema educativo nazionale.
L'investimento complessivo ammonta a 8.320 milioni
di Euro, che saranno stanziati nelle finanziarie dal
2004 al 2008.
Il Consiglio dei Ministri ha inoltre esaminato ed
approvato in prima lettura lo schema del decreto
legislativo riguardante la definizione delle norme
generali relative alla scuola dell'infanzia e al
primo ciclo dell'istruzione.
A. PIANO PLURIENNALE DI INVESTIMENTI
Gli investimenti previsti nel piano pluriennale sono
diretti a sostenere il sistema educativo nazionale
in tutti i suoi aspetti e nelle singole fasi:
1.. riforma degli ordinamenti e degli interventi
connessi con la loro attuazione;
2.. sviluppo e valorizzazione dell'autonomia
scolastica;
3.. istituzione del Servizio nazionale di
valutazione del sistema di istruzione e formazione;
4.. sviluppo delle tecnologie multimediali e della
alfabetizzazione delle tecnologie informatiche;
5.. sviluppo dell'attività motoria e delle
competenze ludico-sportive degli studenti;
6.. valorizzazione professionale del personale
docente;
7.. iniziative di formazione iniziale e continua del
personale;
8.. rimborso spese per autoaggiornamento del
personale docente;
9.. valorizzazione professionale del personale
amministrativo, tecnico ed ausiliario;
10.. interventi per l'orientamento contro la
dispersione scolastica e per assicurare la
realizzazione del diritto-dovere di istruzione e
formazione;
11.. interventi per lo sviluppo dell'istruzione e
formazione tecnica superiore e per l'educazione
degli adulti;
12.. interventi di adeguamento delle strutture di
edilizia scolastica.
B. DECRETO LEGISLATIVO
La legge 28 marzo 2003, n.53, ha delegato il Governo
ad emanare, entro 24 mesi dalla data della sua
entrata in vigore, uno o più decreti legislativi per
la definizione delle norme generali sull'istruzione
e dei livelli essenziali delle prestazioni in
materia di istruzione e di istruzione e formazione
professionale.
Lo schema di decreto legislativo esaminato oggi
costituisce la prima attuazione della delega
legislativa prevista dalla legge 53/2003. Esso
definisce le norme generali per la scuola
dell'infanzia e per il primo ciclo di istruzione e
prevede l'avvio della nuova scuola dell'infanzia,
della nuova scuola primaria e della nuova scuola
secondaria di primo grado.
Il provvedimento mette a regime la sperimentazione
avvenuta nell'anno scolastico 2002/2003, cui hanno
aderito 251 istituzioni scolastiche, e le migliori
pratiche realizzate dalle scuole nell'ambito della
propria autonomia.
Queste le principali novità:
1.. l'anticipo graduale delle iscrizioni alla scuola
dell'infanzia delle bambine e dei bambini che
compiono i tre anni, e alla scuola primaria dei
bambini e delle bambine che compiono i sei anni
entro il 30 aprile dell'anno scolastico di
riferimento. Nell'anno scolastico 2003/2004 hanno
potuto iscriversi i bambini e le bambine che hanno
compiuto i tre anni ed i sei anni entro il 28
febbraio. Per la scuola dell'infanzia, l'anticipo ha
carattere sperimentale. Per gli anni scolastici
successivi potranno essere disposte ulteriori
anticipazioni ai nati fino al 30 aprile con decreto
del Ministro;
2.. l'introduzione di più libertà di scelta per le
famiglie e di più autonomia didattica e
organizzativa per le scuole, in relazione a piani di
studio personalizzati, al fine di realizzare
l'obiettivo della legge di favorire la crescita e la
valorizzazione degli allievi, nel rispetto
dell'identità e delle inclinazioni di ciascuno di
essi. A questo fine, l'orario scolastico viene così
riorganizzato:
a.. per la scuola dell'infanzia da un minimo di 24 a
30 ore settimanali a scelta delle famiglie;
b.. per la scuola primaria, 27 ore obbligatorie e 3
ore di attività e insegnamenti opzionali
(obbligatori per la scuola e facoltativi per gli
allievi), per un totale massimo di 30 ore
settimanali;
c.. per la scuola secondaria di primo grado, 27 ore
obbligatorie e 6 ore di attività e insegnamenti
opzionali (obbligatori per la scuola e facoltativi
per gli allievi), per un totale massimo di 33 ore
settimanali.
A questi orari si aggiunge il tempo eventualmente
dedicato alla mensa. Vengono inoltre potenziate le
attività di laboratorio, al fine di consentire
l'effettiva formazione personalizzata e di ampliare
l'offerta formativa, nelle singole scuole o in rete;
3.. l'affidamento, per l'intera durata del corso sia
della scuola primaria, sia della scuola secondaria
di primo grado, al docente "tutor", delle funzioni
di orientamento per la scelta delle attività
opzionali, di coordinamento delle attività educative
e didattiche, di cura delle relazioni con le
famiglie e di cura della documentazione del percorso
formativo compiuto dall'allievo;
4.. l'introduzione del portfolio delle competenze,
che dovrà documentare il percorso formativo seguito
da ogni allievo fin dalla scuola dell'infanzia
5.. l'introduzione dell'insegnamento della lingua
inglese e dell'alfabetizzazione informatica fin dal
primo anno della scuola primaria;
6.. l'introduzione della seconda lingua europea e il
potenziamento dell'alfabetizzazione informatica a
partire dalla prima classe della scuola secondaria
di primo grado;
7.. la frequenza di almeno tre quarti dell'orario
annuale per ciascun studente ai fini della validità
dell'anno, a partire dalla scuola secondaria di
primo grado;
8.. la valutazione, periodica e annuale, a partire
dalla scuola secondaria di primo grado, affidata ai
docenti, dovrà accertare il raggiungimento di tutti
gli obiettivi formativi ai fini del passaggio al
periodo didattico annuale o biennale successivo,
valutando anche il comportamento degli alunni, e
ferma restando la possibilità di non ammettere
all'anno successivo dello stesso biennio in caso di
accertate gravi carenze;
9.. l'abolizione dell'esame di Stato alla fine della
5° classe della scuola primaria, per favorire la
continuità didattica.