RIFORMA8

 

Parte la riforma della scuola

  Parte la riforma della scuola
Da http://www.istruzione.it/prehome/comunicati/2003/120903.shtml

Varato un piano di investimenti di 8.320 milioni di euro nel periodo 2004/2008
Approvato lo schema di decreto legislativo che dà il via alla nuova scuola dell'infanzia e al primo ciclo dell'istruzione

(Roma, 12 settembre 2003) Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Letizia Moratti, ha approvato oggi il piano pluriennale di investimenti, predisposto dal Miur come previsto dalla legge 53/2003, a sostegno del sistema educativo nazionale. L'investimento complessivo ammonta a 8.320 milioni di Euro, che saranno stanziati nelle finanziarie dal 2004 al 2008.
Il Consiglio dei Ministri ha inoltre esaminato ed approvato in prima lettura lo schema del decreto legislativo riguardante la definizione delle norme generali relative alla scuola dell'infanzia e al primo ciclo dell'istruzione.

A. PIANO PLURIENNALE DI INVESTIMENTI

Gli investimenti previsti nel piano pluriennale sono diretti a sostenere il sistema educativo nazionale in tutti i suoi aspetti e nelle singole fasi:

1.. riforma degli ordinamenti e degli interventi connessi con la loro attuazione;
2.. sviluppo e valorizzazione dell'autonomia scolastica;
3.. istituzione del Servizio nazionale di valutazione del sistema di istruzione e formazione;
4.. sviluppo delle tecnologie multimediali e della alfabetizzazione delle tecnologie informatiche;
5.. sviluppo dell'attività motoria e delle competenze ludico-sportive degli studenti;
6.. valorizzazione professionale del personale docente;
7.. iniziative di formazione iniziale e continua del personale;
8.. rimborso spese per autoaggiornamento del personale docente;
9.. valorizzazione professionale del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario;
10.. interventi per l'orientamento contro la dispersione scolastica e per assicurare la realizzazione del diritto-dovere di istruzione e formazione;
11.. interventi per lo sviluppo dell'istruzione e formazione tecnica superiore e per l'educazione degli adulti;
12.. interventi di adeguamento delle strutture di edilizia scolastica.
B. DECRETO LEGISLATIVO

La legge 28 marzo 2003, n.53, ha delegato il Governo ad emanare, entro 24 mesi dalla data della sua entrata in vigore, uno o più decreti legislativi per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e di istruzione e formazione professionale.
Lo schema di decreto legislativo esaminato oggi costituisce la prima attuazione della delega legislativa prevista dalla legge 53/2003. Esso definisce le norme generali per la scuola dell'infanzia e per il primo ciclo di istruzione e prevede l'avvio della nuova scuola dell'infanzia, della nuova scuola primaria e della nuova scuola secondaria di primo grado.
Il provvedimento mette a regime la sperimentazione avvenuta nell'anno scolastico 2002/2003, cui hanno aderito 251 istituzioni scolastiche, e le migliori pratiche realizzate dalle scuole nell'ambito della propria autonomia.

Queste le principali novità:

1.. l'anticipo graduale delle iscrizioni alla scuola dell'infanzia delle bambine e dei bambini che compiono i tre anni, e alla scuola primaria dei bambini e delle bambine che compiono i sei anni entro il 30 aprile dell'anno scolastico di riferimento. Nell'anno scolastico 2003/2004 hanno potuto iscriversi i bambini e le bambine che hanno compiuto i tre anni ed i sei anni entro il 28 febbraio. Per la scuola dell'infanzia, l'anticipo ha carattere sperimentale. Per gli anni scolastici successivi potranno essere disposte ulteriori anticipazioni ai nati fino al 30 aprile con decreto del Ministro;
2.. l'introduzione di più libertà di scelta per le famiglie e di più autonomia didattica e organizzativa per le scuole, in relazione a piani di studio personalizzati, al fine di realizzare l'obiettivo della legge di favorire la crescita e la valorizzazione degli allievi, nel rispetto dell'identità e delle inclinazioni di ciascuno di essi. A questo fine, l'orario scolastico viene così riorganizzato:
a.. per la scuola dell'infanzia da un minimo di 24 a 30 ore settimanali a scelta delle famiglie;
b.. per la scuola primaria, 27 ore obbligatorie e 3 ore di attività e insegnamenti opzionali (obbligatori per la scuola e facoltativi per gli allievi), per un totale massimo di 30 ore settimanali;
c.. per la scuola secondaria di primo grado, 27 ore obbligatorie e 6 ore di attività e insegnamenti opzionali (obbligatori per la scuola e facoltativi per gli allievi), per un totale massimo di 33 ore settimanali.
A questi orari si aggiunge il tempo eventualmente dedicato alla mensa. Vengono inoltre potenziate le attività di laboratorio, al fine di consentire l'effettiva formazione personalizzata e di ampliare l'offerta formativa, nelle singole scuole o in rete;
3.. l'affidamento, per l'intera durata del corso sia della scuola primaria, sia della scuola secondaria di primo grado, al docente "tutor", delle funzioni di orientamento per la scelta delle attività opzionali, di coordinamento delle attività educative e didattiche, di cura delle relazioni con le famiglie e di cura della documentazione del percorso formativo compiuto dall'allievo;
4.. l'introduzione del portfolio delle competenze, che dovrà documentare il percorso formativo seguito da ogni allievo fin dalla scuola dell'infanzia
5.. l'introduzione dell'insegnamento della lingua inglese e dell'alfabetizzazione informatica fin dal primo anno della scuola primaria;
6.. l'introduzione della seconda lingua europea e il potenziamento dell'alfabetizzazione informatica a partire dalla prima classe della scuola secondaria di primo grado;
7.. la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale per ciascun studente ai fini della validità dell'anno, a partire dalla scuola secondaria di primo grado;
8.. la valutazione, periodica e annuale, a partire dalla scuola secondaria di primo grado, affidata ai docenti, dovrà accertare il raggiungimento di tutti gli obiettivi formativi ai fini del passaggio al periodo didattico annuale o biennale successivo, valutando anche il comportamento degli alunni, e ferma restando la possibilità di non ammettere all'anno successivo dello stesso biennio in caso di accertate gravi carenze;
9.. l'abolizione dell'esame di Stato alla fine della 5° classe della scuola primaria, per favorire la continuità didattica. 
 
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a cura del Comitato genitori del Circolo Didattico n.10 - digilander.iol.it/genitoricircolo10
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