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G.E.L.A

 

STATUTO DEL RAGGRUPPAMENTO DELLE GUARDIE ECOLOGICHE VOLONTARIE LEGAMBIENTE

G.E.L.A.

Articolo 1

COSTITUZIONE

E’ costituito in Parma il Raggruppamento Guardie Ecologiche Volontarie Legambiente (G.E.L.A.) con sede legale ed amministrativa in Parma, Vicolo Santa Maria n°1/a.

Articolo 2

FINALITA’

Il raggruppamento G.E.L.A. non persegue fini di lucro operando per la tutela, l’educazione ed il recupero ambientale in tutte le sue componenti.

Per svolgere a tal fine una proficua attività occcorre:

1) esercitare le funzioni di GUARDIA ECOLOGICA VOLONTARIA (GEV) nello spirito e nel rispetto delle disposizioni leggislative in vigore;

2) intervenire sul territorio con tutti gli strumenti idonei e disponibili per attuare la prevenzione e la repressione ai sensi delle normative vigenti;

3)promuovere, partecipare e collaborare ad attività sducative atte a sensibilizzare la collettività sui temi della salvaguardia delle risorse naturali e dell’ambiente;

4) collaborare attivamente con Enti Pubblici già operanti sul territorio in particolare per quanto riguarda l’inquinamento adrico, atmosferico e del suolo, di escavazioni di materiali litoidi, di polizia idraulica e di salvaguardia della natura;

5) collaborare all’organizzazione dei corsi di preparazione per aspiranti Guardie Ecologiche Volontarie;

6) partecipare ed indire seminari, convegni e dibattiti che trattino i temi del nostro operare;

7) collaborare con le Autorità competenti per opere di soccorso in caso di calamità naturali o disastri a carattere ecologico e di Protezione Civile.

Articolo 3

NOMINA A GUARDIA GIURATA ECOLOGICA VOLONTARIA

Fanno parte del Raggruppamento tutte le guardie chehanno ottenuto la nomina.

Per ottenere la nomina di G.E.V. occorre:

a) partecipare ad un corso specifico e risultare idonei ad esame finale di ammissione;

b) inoltrare l’attestato di idoneità e la documentazione necessaria all’Amministrazione Provinciale che provvederà alla nomina a G.E.V. della Provincia;

Il corso per aspiranti guardie verrà istituito ogni qual volta lo si ritenga necessario, previo parere favorevole della Regione Emilia - Romagna.

Articolo 4

DOVERI DELLA G.E.V. APPARTENENTTE AL RAGGRUPPAMETO GELA.

Dopo la nomina deve:

a) aderire per iscritto al Raggruppamento e di conseguenza all’Associazione "Legambiente" (versando la relativa quota annuale);

b) osservare il presente Statuto, il Regolamento interno e le deliberazioni degli Organi Dirigenti;

e) partecipare alle iniziative che vengono decise dall’Assemblea e dal Coordinamento,

d) effettuare la vigilanza sulla base di programmi e direttive articolati dal Coordinamento.

La G.E.V. deve svolgere il servizio con la massima correttezza e responsabilità nella consapevolezza. di esercitare tin servizio dì pubblica utilità.

Il comportamento delle G.E.V. deve essere improntato alla massima fermezza e cortesia tenendo presente al contempo le finalità educative e repressive:

e) la guardia all’atto dell’adesione esenta per iscritto il Raggruppamento nonché gli Organi Direttivi dello stesso. da qualsiasi responsabilità per danni a cose e persone che dovesse arrecare per dolo o negligenza grave nell’esercizio delle proprie funzioni;

f) la guardia non può intervenire qualificandosi come appartenente al Raggruppamento ad attività che potrebbero risultare lesive dell’immagine e/o contrarie alle direttive del Raggruppamento stesso.

g) la guardia effettua il proprio servizio ogni qualvoIta le Circostanze glielo permettano.

h) il servizio di G.E.V. non costituisce rapporto di pubblico impiego, né di lavoro dipendente o autonomo e pertanto l’attività delle guardie e prestata a titolo gratuito.

ARTICOLO 5

ORGANI IDEL RAGRUUPPAMENTO

Sono organi del Raggruppamento Provinciale G.E.L.A.:

a) l’Assemblea delle Guardie;

b) il Coordinamento;

c) il Presidente;

d) il Consiglio dei Probiviri.;

e) i Sindaci Revisori dei Conti.

Per tutte le cariche non è previsto alcun compenso; hanno durata biennale con possibilità di verifica annuale su richiesta della maggioranza dei componenti dell’Assemblea.

E’ consentita la rieleggibilità dei rappresentati uscenti.

ARTICOLO 6

ASSEMBLEA

L’Assemblea è costituita da tutte le Guardie nominato ed in regola con i requisiti dell’Art. 3.

L’Assemblea può essere ordinaria o straordinaria.

L’Assemblea Ordinaria (A. O.) ha Iuogo una volta al mese, viene convocata dal Coordinamento o da almeno 1/10 delle guardie che ne facciano richiesta scritta precisando anche gli argomenti da trattare.

L’avviso di convocazione contenente le indicazioni specifica degli argomenti all’ordine del giorno, nonché la data e il luogo di convocazione, deve essere spedita almeno una settimana prima della convocazione.

L’A. O. discute ed approva il bilancio, elegge i membri: del Coordinamento, del Consiglio dei Probiviri, dei Sindaci Revisori dei Conti, discute le- linee e gli obbiettivi generali del Corpo.

Verranno eletti i componenti dei vari organi che avranno raccolto il maggior numero di preferenze, in caso di parità di alcuni candidati, si procederà ad ulteriore ballottaggio. Sono ammesse deleghe in numero massimo di due, queste valgono come presenza fisica in Assemblea.

L’Assemblea Straordinaria è convocata nei modi e nei casi previsti dall’Assemblea Ordinaria, nonché la modifica dell’atto costitutivo e dello statuto e lo scioglimento del Corpo.

L’Assemblea è presieduta Presidente o da altro membro del Coordinamento da lui delegato. L’Assemblea è operante e vota validamente con la presenza di metà più uno delle guardie in prima convocazione e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti aventi diritto al voto. Le deliberazioni sia in prima che in seconda convocazione sono prese a maggioranza assoluta delle guardie presenti.

Gli eventuali punti aggiuntivi all’ordine del giorno debbano essere presentati per iscritto prima dell’inizio del dibattito al coordinamento e citate dall’assemblea riguardo all’opportunità di metterle in discussione.

ARTICOLO 7

IL COORDINAMENTO

Il Coordinamento è composto da un numero di componenti variabile da 7 a 11 eletti dall’Assemblea, come dall’articolo 6. I membri del Coordinamento non hanno diritto a compenso. Il Coordinamento elegge al suo interno il presidente, il vicepresidente, il segretario e l’economo. Il Coordinamento è convocato dal presidente almeno una volta al mese, nonché ogni qualvolta egli lo ritenga necessario, oppure, quando ne sia fatta richiesta da un terzo dei membri in carica.

La convocazione è fatta a mezzo di lettera da spedire almeno una settimana prima della riunione portante l’ordine del giorno delle materie da trattare. Le riunioni del Coordinamento sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei Coordinatori in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice dei voti espressi. Le .votazioni sono palesi. Il Coordinamento può inoltre formulare un Regolamento di servizo.

Spetta al Coordinamento:

a) rendere operative le delibera dell’Assemblea;

b) redigere i bilanci;

c) coordinare gli interventi istituzionali e l’attività delle guardie;

d) sottoporre eventuali questioni disciplinari al Collegio dei Probiviri;

e) ratificare la nomina di nuove guardie.

In caso di dimissioni e decadenza di un componente del Coordinamento la sostituzione viene fatta su indicazione dei Coordinamento stesso; la nuova componente durerà in carica fine al termine del mondato del Coordinamento stesso. Alle riunioni dei Coordinamento possono partecipare tutte le guardie senza facoltà di voto (uditori).