G.E.L.A. |
REGOLAMENTO DI SERVIZIO DEL RAGGRUPPAMENTO DELLE |
GUARDIE ECOLOGICHE LEGAMBIENTE PARMA |
(G. E. L. A.) |
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Art. 1 |
La Guardia Ecologica Volontaria (G.E.V.) in regola con la nomina, ai sensi della L. R. n. 23 del 03/07/89, che voglia aderire al Raggruppamento delle Guardie Ecologiche Volontarie della Legambiente (G.E.L.A.), deve presentare domanda scritta dadesione al Coordinamento del Raggruppamento ed iscriversi allAssociazione Legambiente versando la relativa quota annuale. |
Art. 2 |
Lespletamento del servizio di G.E.V. non costituisce rapporto di pubblico impiego, né di lavoro dipendente o autonomo; viene perciò prestato a titolo gratuito. Tuttavia la G.E.V., durante lo svolgimento dei propri compiti istituzionali, PUBBLICO UFFICIALE ai sensi dellart. 357 del C.P. in quanto esercita permanentemente o temporaneamente, volontariamente o per obbligo una funzione amministrativa o giudiziaria. |
Art. 3 |
La G.E.V. aderente al Raggruppamento agisce in conformità allo Statuto G.E.L.A. ed al presente Regolamento di Servizio ed é tenuta al massimo rispetto delle Leggi dello Stato, dei Regolamenti di P. S., delle Leggi Regionali, e alle disposizioni degli Enti Pubblici preposti per legge alla sua attività. |
Art. 4 |
La G.E.V. della Legambiente effettua la vigilanza sulla base di programmi e direttive articolati dal Coordinamento; non può intraprendere iniziative personali a nome del Raggruppamento, in ambito pubblico, senza lautorizzazione verbale o scritta del Coordinamento; non può in nessun caso utilizzare la qualifica per scopi personali. |
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Art. 5 |
La G.E.L.A. attraverso le attività promosse dallAssemblea e gestite dal Coordinamento ha il compito di promuovere e diffondere linformazione in materia ambientale con stretto riferimento alla legislazione relativa; concorre inoltre ai compiti di protezione dellambiente, rifacendosi ai dettati dell art. 3 della L. R n 23/89. |
ART 6 |
Nel caso in cui il Raggruppamento collabori con Enti od Organismi Pubblici competenti alla vigilanza mediante apposite convenzioni, ai sensi della L. R. n°23/89, la G.E.L.A. procede ove possibile all identificazione del trasgressore e redige rapporto scritto sulle infrazioni rilevate (VERBALE DI SEGNALAZIONE), da inviare agli Organi competenti in materia e al Coordinamento. |
Art. 7 |
La G.E.L.A. accerta, nellambito delle convenzioni di cui all art. 9 della L. R. n. 23/89, nei limiti dellincarico e nel rispetto dell art. 6 della stessa legge, violazioni - comportanti lapplicazione di sanzioni amministrative pecuniarie - di disposizioni di legge o di regolamenti in materia ambientale |
Art. 8 |
Nel caso in cui la G.E.L.A. accerti violazioni alle disposizioni in materia ambientale, dovrà redigere regolare processo verbale con le modalità previste dagli articoli 8,9 e 10 della L. R. n. 21/84 (VERBALE DACCERTAMENTO). Il verbale deve essere inviato entro 48 (quarantotto) ore allAutorità competente ad emanare lordinanza - ingiunzione, nonché anche in tempi successivi, alla Provincia e al Coordinamento. E importante che nella compilazione siano puntualmente indicate le situazioni di fatto e gli altri elementi di giudizio, non lasciati al caso, che nel complesso possano costituire la fotografia del fatto contestato al fine di fornire agli organi preposti uno strumento di validità probatoria per ogni provvedimento giudiziario o amministrativo. |
Il verbale dovrà altresì contenere tutte le indicazioni necessarie perché il trasgressore e gli eventuali obbligati in solido, possano procedere al pagamento in misura ridotta, entro i termini stabiliti, ai sensi dellart. 13 della L. R. n. 21/84. |
La violazione, quando possibile, deve essere contestata immediatamente al trasgressore ed agli altri eventuali obbligati in solido, mediante la consegna di copia del processo verbale stilato. Limpossibilità di consegna del processo verbale a tutti o a parte dei soggetti indicati, deve essere adeguatamente motivata dal verbalizzante. |
Se possibile la guardia consegna al trasgressore anche un bollettino per il versamento in apposito conto corrente postale, unico strumento consentito per effettuare il pagamento in misura ridotta conseguente ad una sanzione amministrativa comminata dalla Guardia Ecologica Volontaria (art. 6, comma 6, della L. R. n. 23/89). |
Anche nel caso in cui sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta la G.E.L.A. deve trasmettere copia del verbale di accertamento agli organi preposti, nonché alla stessa Provincia ed al Coordinamento. |
Art. 9 |
Lattività della G.E.L.A. viene svolta tramite GRUPPI DI LAVORO APERTI. Ogni G.E.L.A. partecipa allattività di almeno un gruppo di lavoro, a propria scelta, dandone comunicazione verbale o scritta al Coordinamento. E possibile in ogni momento cambiare gruppo di lavoro od aggiungersi ad ulteriori gruppi, previa comunicazione allo stesso Coordinamento |
Un gruppo di lavoro è formato da almeno 2 (due) G.E.L.A. e comunque da un numero minimo di componenti sufficiente per garantire lattività e raggiungere le finalità previste. |
Il Coordinamento può autorizzare in casi particolari la costituzione di gruppi di lavoro formati da singole G.E.L.A.; è inoltre consentito svolgere attività al di fuori dei gruppi di lavoro, previo parere favorevole dello stesso Coordinamento e, se richiesto, dell Assemblea. |
Art. 10 |
Ogni gruppo di lavoro sceglie al proprio interno, secondo disponibilità, 2 (due) persone referenti del gruppo stesso, incaricate di tenere i rapporti tra il gruppo e gli Organi Statutari del Raggruppamento. Tramite apposita delega, verbale o scritta, il Coordinamento può incaricare (anche su indicazione dellAssemblea) gli stessi referenti, o altre persone dello stesso gruppo di lavoro, o altre G.E.L.A. del Raggruppamento ritenute idonee, a tenere contatti con determinati Enti od Organismi pubblici che si avvalgono della collaborazione del Raggruppamento stesso. Ogni gruppo di lavoro opera secondo quanto da esso stesso deliberato, a maggioranza semplice dei presenti, in appositi incontri, alluopo convocati dai referenti o da loro incaricati; lorganizzazione generale del servizio deve in ogni caso essere approvata dal Coordinamento. Periodicamente il gruppo di lavoro Coordinamento secondo le modalità descritte all art. 23 del presente Regolamento. Riferisce |
Art. 11 |
In nessun caso un gruppo di lavoro può produrre in proprio modulistica di alcun tipo che non sia prima stata concordata con il Coordinamento. Il gruppo non può altresì dotarsi di regolamento interno od invitare i propri aderenti ad assumersi impegni verbali o scritti che non siano anchessi stati prima concordati con il Coordinamento. |
Art. 12 |
E anche possibile la costituzione di nuovi gruppi di lavoro proponendone lorganizzazione e le finalità durante una qualsiasi Assemblea regolarmente convocata, previa comunicazione al Coordinamento, il quale provvederà ad inserire la proposta all O.d.G. dellAssemblea stessa. In ogni caso si ritiene che un gruppo possa venire costituito se riceve lassenso di un numero minimo di G.E.L.A., sufficiente per condurre il lavoro stesso. |
Art. 13 |
La cessazione di gruppi di lavoro può avvenire quando vengano a mancare le motivazioni per cui il gruppo era sorto; può altresì verificarsi per indisponibilità dei suoi componenti a continuare lattività nel caso In cui non sia stato possibile procedere a sostituzione. La decisione di cessazione viene comunque ratificata dallAssemblea. |
Art. 14 |
Lo stesso Coordinamento può proporre allAssemblea, con le stesse modalità, la costituzione o la cessazione di uno o più gruppi di lavoro. |
Art.15 |
La G.E.L.A. deve segnalare per iscritto al Coordinamento e, se opportuno, alla Provincia ogni eventuale notizia o fondato sospetto che sia stato commesso un illecito, eventuali irregolarità riscontrate o incidenti verificatisi nellesercizio o a causa del servizio, nonché ogni altra notizia o suggerimento ritenuto utile per la salvaguardia ambientale. |
Art. 21 |
Limpegno richiesto ad ogni singola G.E.L.A. è valutabile nellarco di un anno solare. Ogni G.E.L.A. dedica allattività di volontariato parte del suo tempo libero secondo le proprie disponibilità, inclinazioni e gusti personali. Lattività comprende, oltre a controllo, vigilanza e educazione - prevenzione sul territorio, anche partecipazione ad assemblee, riunioni del Coordinamento e degli altri Organi Statutari, incontri organizzativi dei vari gruppi di lavoro, interventi presso Organismi od Enti pubblici che si avvalgono o meno della collaborazione G.E.L.A., relazioni a fini associativi con altre associazioni di volontariato e con quanti operano in materia ambientale; la rappresentanza in commissioni di vario tipo, le attività didattiche, la partecipazione a corsi, e le opere prestate in caso di unanimità naturale completano il quadro. |
Art. 22 |
Al termine dellanno solare, la singola G.E.L.A., verificata la totale inadempienza agli impegni assunti o il mancato pagamento della quota associativa per lannata trascorsa, viene invitata dal Coordinamento con lettera Raccomandata A.R., a rinunciare al Decreto di G.E.L.A. e conseguentemente a lasciare il Raggruppamento, previa sottoscrizione di una dichiarazione scritta. |
Art. 23 |
Il servizio è organizzato a livello provinciale dal Coordinamento. Fermo restando la cadenza quindicinale per la consegna dei Rapportini di servizio al Coordinamento, periodicamente e più volte nel corso dellanno solare considerato, le G.E.L.A., singolarmente o a gruppi, relazionano al Coordinamento sullattività svolta, mostrando anche, a scopo essenzialmente conoscitivo e funzionale per lintero Raggruppamento, tutto il materiale eventualmente prodotto. |
Art. 24 |
Per la consegna di verbali di accertamento e di segnalazione al Coordinamento (fatti salvi i tempi previsti dalle normative vigenti per la consegna agli Organi preposti ad effettuare notifiche o ad emettere ordinanze - ingiunzioni) è prevista la cadenza settimanale. |
Art. 25 |
Fermo restando la possibilità per ogni guardia di chiedere la convocazione dellAssemblea, nei modi previsti dall art. 6 dello Statuto G. E. L. A., il Coordinamento decide la convocazione dellAssemblea stessa, anche straordinaria, in data da fissarsi secondo opportunità, ogni volta che ritenga necessario il parere del Raggruppamento su argomenti di particolare importanza. |
Art. 26 |
Il Coordinamento cura lo svolgimento dellAssemblea secondo opportune modalità organizzative da esso stesso deliberate, fermo restando quanto indicato all art. 6 dello Statuto G.E.L.A.. In particolare il 9" comma dello stesso art. 6, prevede che eventuali punti aggiuntivi all O.d.G. vengano presentati per iscritto prima dellinizio del dibattito al Coordinamento; lAssemblea dovrà poi valutare lopportunità di metterli in discussione. |
Art. 27 |
LAssemblea è un Organismo fondamentale del Raggruppamento. Essa è chiamata a decidere su ogni divergenza, contrasto o semplice richiesta di chiarimenti che si presentassero in merito allattività, tra le singole G.E.L.A. o tra queste e gli Organi Statutari. |
ART.28 |
LAssemblea costituisce anche un importante momento di aggregazione e di attività comune delle stesse G.E.L.A.: per questo * possibile durante il suo svolgimento, previo regolare inserimento all O.d.G., proporre filmati, proiezioni, o intrattenimenti di vario tipo, atti a mostrare lavori compiuti o da compiere, problemi risolti o da risolvere, momenti di apprendimento o di semplice svago, coinvolgenti il Raggruppamento o parti di esso. |
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CAPITOLO 5 RESPONSABILITÀ |
Art. 29 |
In qualsiasi momento e situazione il Coordinamento può invitare la singola G.E.L.A., o più G.E.L.A. contemporaneamente, ad assumersi la propria responsabilità in ordine a fatti, episodi, inadempienze, omissioni, o situazioni createsi a fronte di atteggiamenti non consoni con il presente Regolamento di servizio, con lo Statuto G.E.L.A. o con le finalità del Raggruppamento stesso. |
Art. 30 |
La G.E.L.A. deve usare con cura i mezzi e le attrezzature in dotazione; in particolare gli apparati ricetrasmittenti devono essere utilizzati solo per ragioni di servizio e con la massima cura; lassegnatario dellapparato risponde personalmente in caso di violazione agli obblighi della concessione e comunque per fatti irregolari connessi alluso degli apparati. |
Art. 31 |
La G.E.L.A. allatto delladesione al Raggruppamento lo esenta per iscritto, insieme ai suoi Organi, da qualsiasi responsabilità per danni a persone o cose che dovesse arrecare per dolo o negligenza nellesercizio delle proprie funzioni o nello espletamento degli incarichi assegnati. |
Art. 32 |
Per la responsabilità civile verso terzi, per i danni causati dalla G.E.L.A. nello svolgimento delle mansioni, si richiama il contenuto dell art. 8, lettera f), della L. R. n. 23/89. |
Art. 33 |
Per gli infortuni cui la G.E.L.A. può essere esposta durante il proprio servizio si fa riferimento ai contenuti assicurativi previsti nell art. 8, lettera e), della L. R. n. 23/89. |
Art. 34 |
La G.E.L.A., con atto adottato dalla Provincia, sentito il Coordinamento, può essere sospesa dallincarico per un periodo massimo di 6 (sei) mesi, in caso di accertata irregolarità nello svolgimento dei compiti assegnati. |
Lincarico può essere revocato ove si tratti di irregolarità particolarmente gravi, ovvero si persista nel commetterne dopo la sospensione. |
Art. 35 |
Nel caso i comportamenti irregolari della G.E.L.A. siano lieve entità è il Coordinamento a decidere i provvedimenti adottare. Solitamente la procedura da seguire comprende: |
Richiesta verbale di chiarimenti alle parti interessate. |
b) Richiesta scritta di chiarimenti alle parti interessate. |
c) Ammonizione o diffida scritta alle sarti interessate |
d) Trasmissione degli atti al Collegio dei Probiviri e proseguimento delle pratiche secondo quanto stabilito dal successivo art. 36. |
Art. 36 |
La G.E.L.A., come da articolo 9 dello Statuto, può essere sottoposta dal Collegio dei Probiviri, in seguito a comportamenti irregolari, ai seguenti provvedimenti disciplinari interni al Raggruppamento: |
a) non luogo a procedere; |
b) censura verbale; |
c) censura scritta; |
d) decadenza; |
e) esclusione. |
Tali provvedimenti vengono ratificati dal Coordinamento; contro i provvedimenti di cui sopra la G.E.L.A. può appellarsi al giudizio dellAssemblea entro trenta giorni dal ricevimento della notifica scritta riportante il provvedimento adottato. |
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CAPITOLO 7 NORME TRANSITORIE E FINALI |
Art. 37 |
Per quanto non contemplato dal presente Regolamento si applicano le disposizioni previste dalle leggi regionali e nazionali in materia, nonché dal T.U. delle leggi di P S. approvato con R.D. 18/06/1931 n° 773. |
Art. 38 |
Ogni G.E.L.A. è tenuta allosservanza del Regolamento il quale, formulato dal Coordinamento in sensi dell art. 7 dello Statuto del Raggruppamento, tutti i precedenti. |
Esso diviene operativo al termine dellAssemblea, ordinaria, o straordinaria alluopo convocata, durante la quale il Coordinamento porta alla conoscenza delle G.E.L.A. i suoi contenuti, informando nel contempo i membri del Raggruppamento della sua avvenuta adozione. |
Art. 39 |
Il presente Regolamento di servizio verrà presentato allAutorità di Pubblica Sicurezza di Parma, competente per territorio, al fine di ottenere lapprovazione prevista dall art. 2, comma 1, della L. R. n. 23/89 (approvazione dellAutorità di P. S. a norma del R.D.L. 26/09/1935 n. 1952). |
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Visto ai sensi del R. D. L. 26.09.1935 n°1952 e dell art. 2, 1° coma della legge regionale n° 23/89, si approva il presente Regolamento delle Guardie Ecologiche Volontarie della Legambiente emanato in data 11.05.1994. |