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G.E.L.A.

 

PROMEMORIA PER IL VERBALIZZANTE G. E. V.

 

Le G.E.V. vengono configurate come agenti ed operatori ambientali a tutto campo. I loro compiti, precisamente definiti dalla L. R. 3 luglio 1989 n. 23, sono i seguenti:

a) promuovere e diffondere l'informazione in materia ambientale, con particolare riferimento alla legislazione relativa e concorrere ai compiti di protezione dell'ambiente;

b) accertare, nell'ambito delle convenzioni di cui all'art. 9, nei limiti dell'incarico e nel rispetto dell'art. 6, violazioni - comportanti l'applicazione di sanzioni pecuniarie - di disposizioni di legge o di regolamento in materia di protezione del patrimonio naturale e dell'ambiente, di protezione della fauna selvatica, di esercizio della caccia e della pesca, nonché di provvedimenti istitutivi di parchi e riserve e dei relativi strumenti di pianificazione e attuazione;

c) collaborare con gli enti od organismi pubblici competenti alla vigilanza in materia di inquinamento idrico, di smaltimento dei rifiuti, di escavazioni di materiali litoidi e di polizia idraulica, di tutela del patrimonio naturale e paesistico, di difesa dagli incendi boschivi e di prescrizioni di polizia forestale, segnalando le infrazioni rilevate, precisando, ove possibile, le generalità del trasgressore;

d) collaborare con le competenti autorità nelle opere di soccorso in caso di pubbliche calamità e di emergenza di carattere ecologico.

Quanto alle funzioni di vigilanza ed attività repressiva che si concretizzano negli atti conseguenti all'accertamento di un illecito si distinguono nettamente due differenti livelli di intensità dell'intervento delle G.E.V.

1) La collaborazione con gli enti ed organismi pubblici, titolari di funzioni di controllo sull'applicazione delle norme poste a salvaguardia dell'ambiente.

In questo caso il compito delle G.E.V. si estrinseca nella "segnalazione" dell'illecito con le modalità precisate dal 6° comma dell'art. 6 (identificazione del trasgressore, redazione di un rapporto scritto sulla violazione rilevata ed inoltro all'organo competente, secondo le direttive ufficialmente impartite dal medesimo).

Va rilevato che lo svolgimento delle funzioni di collaborazione soprannotate offre alle G.E.V. un campo di azioni assai ampio che si estende a tutte le ipotesi di reato ambientale (delittuose e contravvenzionali) e non si limita pertanto a quelle fattispecie punite con la sola sanzione amministrativa pecuniaria.

2) L'accertamento in forma diretta di violazioni che comportano l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie, previste da norme in materia ambientale, di protezione della fauna selvatica, di esercizio della caccia e della pesca, costituisce il più pregnante ed al contempo il più delicato tra i compiti attribuiti alle G.E.V.

L'esercizio di tali funzioni accertative non è automaticamente correlato al conseguimento della qualifica di Guardia Ecologica Volontaria, ma discende da una precisa investitura che deve essere contenuta nell'atto di nomina. Occorre cioè che tale atto (di competenza della Provincia) individui dettagliatamente le singole fattispecie in cui è consentito alle G.E.V. I'esercizio del potere d'accertamento, con riferimento alle varie disposizioni delle normative statali e regionali interessate. Il predetto potere d'accertamento è conferito esclusivamente per quelle fattispecie indicate nell'ano di nomina e non è estensibile ad altre. Tali fattispecie sono state definite sulla base di direttive regionali vincolanti.

 

Il verbale, di cui all'art. 255 Reg. del T. U. L. P. S., costituisce atto pubblico con fede privilegiata: deve quindi essere redatto con la massima cura, attenzione e diligenza. Il verbale, a norma dell'art. 8 L. R. 28.4.1984, n. 21 deve contenere:

a) l'indicazione della data, ora e luogo dell'accertamento;

b) le generalità e la qualifica del verbalizzante e la sua sottoscrizione;

c) le generalità del trasgressore ovvero le generalità di chi era tenuto alla sorveglianza, se il trasgressore sia minore degli anni 18 o incapace di intendere e di volere e lo stato di incapacità non derivi da sua colpa o sia stato da lui preordinato;

d) la descrizione succinta del fatto costituente l'illecito:

e) la menzione delle norme che si presumono violate:

f) I'indicazione degli eventuali responsabili in solido:

g) I'indicazione degli organi cui il trasgressore può inoltrare ricorso:

h) la menzione della facoltà di pagamento in misura ridotta, del relativo importo e delle modalità di pagamento:

i) le eventuali dichiarazioni del trasgressore.

Richiedere sempre la sottoscrizione da parte del trasgressore e degli intervenuti: farne menzione se taluno non può o non vuole firmare.

Non sono consentite scoloriture o abrasioni: evitare, per quanto possibile le cancellazioni e nell'eventualità farle in modo che si riesca a leggere quello che c'era scritto.

Trasmettere il verbale all'organo competente ad emanare l'ordinanza-ingiunzione ed, in copia, alla Provincia entro il termine perentorio di 48 ore (art. 6, 5° comma L. R. 23/89).

Contestare sempre, quando possibile, l'illecito al trasgressore: altrimenti indicare in modo preciso il motivo che ha reso impossibile la contestazione immediata.

Alla G.E.V. non è consentito ricevere "brevi manu", a titolo d'oblazione, qualsiasi pagamento (art. 6, 5° comma L. R 23/89).

Prestare attenzione alla competenza territoriale, a seconda della norma da applicarsi: Regione, Provincia, Parco o Riserva Naturale, Comune (per le ordinanze dei sindaci).

 

La G.E.V. sia sempre consapevole del suo ruolo: non di "giustiziere" o di semplice educatore, ma di Agente Volontario di Polizia Amministrativa a competenza limitata dalle proprie attribuzioni.