G.E.L.A.
PROMEMORIA PER IL VERBALIZZANTE G. E. V.
Le G.E.V. vengono configurate come agenti ed
operatori ambientali a tutto campo. I loro compiti, precisamente definiti
dalla L. R. 3 luglio 1989 n. 23, sono
i seguenti: a) promuovere e diffondere l'informazione in materia
ambientale, con particolare riferimento alla legislazione relativa e
concorrere ai compiti di protezione dell'ambiente; b) accertare, nell'ambito delle convenzioni di cui
all'art. 9, nei limiti dell'incarico e nel rispetto dell'art. 6, violazioni -
comportanti l'applicazione di sanzioni pecuniarie - di disposizioni di legge
o di regolamento in materia di protezione del patrimonio naturale e
dell'ambiente, di protezione della fauna selvatica, di esercizio della caccia
e della pesca, nonché di provvedimenti istitutivi di parchi e riserve e dei
relativi strumenti di pianificazione e attuazione; c) collaborare con gli enti od organismi pubblici
competenti alla vigilanza in materia di inquinamento idrico, di smaltimento
dei rifiuti, di escavazioni di materiali litoidi e di polizia idraulica, di
tutela del patrimonio naturale e paesistico, di difesa dagli incendi boschivi
e di prescrizioni di polizia forestale, segnalando le infrazioni rilevate,
precisando, ove possibile, le generalità del trasgressore; d) collaborare con le competenti autorità nelle
opere di soccorso in caso di pubbliche calamità e di emergenza di carattere
ecologico. Quanto alle funzioni di vigilanza ed attività
repressiva che si concretizzano negli atti conseguenti all'accertamento di un
illecito si distinguono nettamente due differenti livelli di intensità
dell'intervento delle G.E.V. 1) La collaborazione con gli enti ed organismi
pubblici, titolari di funzioni di controllo sull'applicazione delle norme
poste a salvaguardia dell'ambiente. In questo caso il compito delle
G.E.V. si estrinseca nella "segnalazione" dell'illecito con le
modalità precisate dal 6° comma dell'art. 6 (identificazione del
trasgressore, redazione di un rapporto scritto sulla violazione rilevata ed
inoltro all'organo competente, secondo le direttive ufficialmente impartite
dal medesimo). Va rilevato che lo svolgimento
delle funzioni di collaborazione soprannotate offre alle G.E.V. un campo di
azioni assai ampio che si estende a tutte le ipotesi di reato ambientale
(delittuose e contravvenzionali) e non si limita pertanto a quelle
fattispecie punite con la sola sanzione amministrativa pecuniaria. 2) L'accertamento in forma diretta di violazioni che
comportano l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie, previste da
norme in materia ambientale, di protezione della fauna selvatica, di
esercizio della caccia e della pesca, costituisce il più pregnante ed al
contempo il più delicato tra i compiti attribuiti alle G.E.V. L'esercizio di
tali funzioni accertative non è automaticamente correlato al conseguimento
della qualifica di Guardia Ecologica Volontaria, ma discende da una precisa
investitura che deve essere contenuta nell'atto di nomina. Occorre cioè che
tale atto (di competenza della Provincia) individui dettagliatamente le
singole fattispecie in cui è consentito alle G.E.V. I'esercizio del potere
d'accertamento, con riferimento alle varie disposizioni delle normative
statali e regionali interessate. Il predetto potere d'accertamento è
conferito esclusivamente per quelle fattispecie indicate nell'ano di nomina e
non è estensibile ad altre. Tali fattispecie sono state definite sulla base di
direttive regionali vincolanti. |
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Il verbale, di cui all'art. 255 Reg. del T. U. L. P.
S., costituisce atto pubblico con fede privilegiata: deve quindi essere
redatto con la massima cura, attenzione e diligenza. Il verbale, a norma
dell'art. 8 L. R. 28.4.1984, n. 21 deve contenere: a) l'indicazione della data, ora e luogo
dell'accertamento; b) le generalità e la qualifica del verbalizzante e
la sua sottoscrizione; c) le generalità del trasgressore ovvero le
generalità di chi era tenuto alla sorveglianza, se il trasgressore sia minore
degli anni 18 o incapace di intendere e di volere e lo stato di incapacità
non derivi da sua colpa o sia stato da lui preordinato; d) la descrizione succinta del fatto costituente
l'illecito: e) la menzione delle norme che si presumono violate: f) I'indicazione degli eventuali responsabili in
solido: g) I'indicazione degli organi cui il trasgressore
può inoltrare ricorso: h) la menzione della facoltà di pagamento in misura
ridotta, del relativo importo e delle modalità di pagamento: i) le eventuali dichiarazioni del trasgressore. Richiedere sempre la sottoscrizione da parte del
trasgressore e degli intervenuti: farne menzione se taluno non può o non
vuole firmare. Non sono consentite scoloriture o abrasioni:
evitare, per quanto possibile le cancellazioni e nell'eventualità farle in
modo che si riesca a leggere quello che c'era scritto. Trasmettere il verbale all'organo competente ad
emanare l'ordinanza-ingiunzione ed, in copia, alla Provincia entro il termine
perentorio di 48 ore (art. 6, 5° comma L. R. 23/89). Contestare sempre, quando possibile,
l'illecito al trasgressore: altrimenti
indicare in modo preciso il motivo che ha reso impossibile la contestazione
immediata. Alla G.E.V. non è consentito ricevere
"brevi manu", a titolo d'oblazione, qualsiasi pagamento (art. 6, 5°
comma L. R 23/89). Prestare attenzione alla competenza territoriale, a
seconda della norma da applicarsi: Regione, Provincia, Parco o Riserva
Naturale, Comune (per le ordinanze dei sindaci). La G.E.V. sia
sempre consapevole del suo ruolo: non di "giustiziere" o di
semplice educatore, ma di Agente Volontario di Polizia Amministrativa a
competenza limitata dalle proprie attribuzioni. |