I SANTESI

 

A.S.M.Q. Vol. 128 p. 348 e seg.

 

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La terza lite con la Communità fu per causa dell’annullatione de Santesi di questa Chiesa , che erano quattro cittadini di Viterbo, che erano eletti, e deputati dalla detta Communità al tener conto delle limosine, che si facevano a questa Gloriosissima Vergine con la sopr’intendenza della fabrica; il loro officio durava un anno doppo il quale rendevano il conto della loro amministratione .

Si teneva un ceppo in chiesa con due chiavi, l’una tenevano i padri di questo convento, l’altra tenevano i detto officiali.

In esso ceppo si deponevano le monete et altri proventi di limosine, delle quali la metà era assegnata alli padri per loro uso di vitto e vestito, e l’altra metà si spendeva da i detti Santesi a loro requisitione in uso di fabriche et altri occorrenti bisogni per la conservatione di questa chiesa

Disgressione sopra i Santesi

 

Li Santesi di questa chiesa furono istituiti da Mons. Pietro[ Gennari] vescovo di Viterbo l’anno 1467 li 26 Agosto.

Allora quando che questa Santissima Imagine cominciò rendersi celebre al mondo con i suoi stupendi miracoli, ed essere frequentata da innumerabile concorso de devoti.

Furono accettati nell’ufficio di tale amministrazione dai padri del Convento con li capitoli fatti con la comunità la prima volta poco tempo dopo che li padri predicatori ottennero il possesso di questa chiesa facendo anco a detti Santesi le spese cibarie.

Li primi capitoli con la comunità sono i seguenti registrati ad litteram :

…Capitoli et ordinationi che adomanda la Comunità alli frati che hanno a stare a S. maria della Cerqua

In Prima il R.do Generale, et il Vicario della Provincia con consentimento del prefato R.do Generale e ciascuno d’essi per se e suoi successori, Priori e frati che per lo tempo saranno, Dio concedente nel dicto loco, promettono et obligansi osservare alla città di Viterbo , et alla Compagnia et officiali et a me notaro e Cancellario stipulante in nome et vice d’essa Città observar, et adttender, et far observare tutte , e singole conventioni et parti et nelle administrationi delle elemosine , et observationi de edificij et spese et ogn’altra cosa pertinente circa la cura, et amministratione infrascripta non se impacciare intromettere ne impedire ne molestare, ne cercare se non tanto quanto per li infrascripti capitoli si dichiari et contengasi in essi vinculo juris , che li sopradetti et infrascripti Capitoli et pacti se extendano a senno del savio della Comunità e della Compagnia e dalli Offitiali non mutata la sustanza della…

E prima che li frati debbano tenere in quel luogo frati assidui tanti quanti alluoco sarà di bisogno a dir messa , confessare et predicare ad altri divini offitii che in quel luogo si convengono, et che nel dicto loco continuo habbia a stare un Priore il quale si chiami il Priore della Cerqua.

Item che la Comunità et Compagnia possino et debbino eleggere quattro Officiali , un depositario et dui altri buoni huomini, che di continuo habbino a stare all’Altare a raccogliere denari, e elemosine che saranno date alla Madonna et essi denari metter nel ceppo, et tutte l’altre elemosine che fossero da far denari si vendino per li detti Officiali et frati e tutto quello se ne caverà si metta nel ceppo et similmente si metta nel ceppo ogn’altra entrata pertinente a dicto locho et che le chiavi del detto ceppo n’habbino a tener una dicti frati et l’altra gl’officiali e depositario come è consueto et tutti i denari che esciranno di decto ceppo dati al depositario siano annotati et scripti per li frati et offitiali et che li detti frati possino dare la provesione a quelli che staranno all’Altare a ricevere denari et elemosine si bisognarà

Item che nella Chiesa debbia stare una cassetta con chiavi, le quali chiavi le habbino a tenere i frati et offitiali, nella quale cassetta si debbano mettere tutti i denari di messe et confessioni che fossero dati, li quali denari siano per vitto e vestire delli frati, che saranno continuamente et assidui in quel luogo et quando superabundassero più che lo decto vitto e vestire si debbano mettere nel detto ceppo per fabrica de dicta chiesa anno per anno, et che nel decto loco si abbino due o tre accatori buoni et idonei per utilità del dicto loco o con bestia o senza bestia secondo parerà a frati et officiali.

Item che dicti frati sono mendicanti et vivano di elemosina, che tutto quello s’accattarà per loro o altri alla concedenza di essi frati si consegni alli decti frati et offitiali, li quali debbiano metter in fabrica et utilità del dito loco , et che tutte l’entrate di decta Madonna per qualunque via o modo pervenissero in quel loco si debbano spender in una bella Chiesa et habitatione dicti frati, et ospedale et altri monaci et comperare possessioni secundo parerà alli frati et offitiali et in altro uso et loco li quali denari si degeno spendere per bolletta facta per mano de frati dirizzata al depositario et sottoscritta et sigillata del segno della Madonna per mano delli offitiali, li quali offitiali et depositario in fine dell’anno degano esser sindicati da due sindici et uno notaio sufficiente eletti dalli frati et essa Comunità delli Homini d’essa Compagnia

Item che li decti frati non possano mai comprar ne impegnar alcuna cosa , che sia in pregiudizio delli sopradetti capitoli et quando contrafacessero caschino de fatto da ogni loro ragione havessero in decto loco.

Item che per cascione ch’ogni cosa non si può prevedere in un tracto circa della administrazione vogliono inter caetera che la Compagnia sopradetta col Priore che per lo R.do serà in decto loco possino riformar e cordinar et di nuovo far tutte quelle provisioni et ordinamenti che paressino validi et expedienti circa la administratione et governo d’elemosina di loco et tanto quanto fosse ordinato si debbia attendere et observare quanto alle cose sopradette

[I detti capitoli furono confermati dal papa Sisto IV come da breve del 19 Marzo 1474]

Riformati i primi capitoli furono fatti altri nuovi li 4 Aprile 1497, nel pontificato d’Alessandro sesto, che aggregò questo convento alla congregazione di [ S. Marco ]

L’anno 1505 , 27 gennaro, Giulio Papa secondo concesse la riforma di detti capitoli e furono fatti altri nuovi, che furono confermati dal medesimo pontefice come per breve registrata a car.5

La copia de quali capitoli non apparisce tra queste scritture di questo convento ma solo al libro delle cronache fogl.6 e furono fatti li 29 novembre 1504

L’anno 1508 , li 11 ottobre . il medesimo pontefice Giulio 2° moderò l’autorità de Santesi per li disordini che nasxcevano tra il Convento e li medesimi i quali facevano ogni cosa a loro capriccio contro li disegni degl’architetti et opinione de Padri da quali ordinò ch’essi officiali richiedessero il consenso in ogni occorrenza della fabbrica come del tutto n’appare piena noticia nel breve di detto pontefice registrato a car.6

L’anno 1520, li 11 luglio li padri ottennero un breve da Leone decimo contro i medesimi Santesi , affinchè inviolabilmente osservassero i Capitoli sopranarrati, che trasgredivano con molto disprezzo, come dal medesimo breve a car.9

L’anno 1525, 17 novembre, li padri ottennero un breve da Clemente Papa settimo col quale espressamente ordinava la riduttione de i quattro Santesi a dui soli, i quali s’elegessero dal Governatore di Viterbo a petitione de Padri del convento e che il loro ufficio durasse tre anni, con altre conditioni più distintamente specificate in detto breve registrato a car.9

Tal riduttione fu pessimamente intesa dalla Communità e molto meno osservata, tanto più che la Città ardeva di civili discordie per l’inimicitie de Gatteschi e Maganzesi; e per la venuta di Borbone che diede il sacco a Roma…

…hora per riassumere il particolare de Santesi, la Communità in così fatta congiuntura ed infrangenti non facendo stima del suddetto breve ne del contravenir al modo electione, fece quattro Santesi cioè Ottaviano Spiriti, Pietro Braccini, Bernardino Paolone, et un altro ma nel ritorno del Pontefice si dichiararono esser in officio solamente Pietro e Bernardino suddetti che compirono l’anno della sua carica…

…L’anno 1530, li 15 luglio, nacque nuova controversia tra la Comunità el Convento circa l’elettione de Soprastanti, [ Santesi] li quali di nuovo, contro la forma del suddetto breve furono eletti quattro: li padri s’opposero a questo , ne permisero che ciò s’ammettesse senza nuovo ordine del Pontefice.

Intanto s’agì giuridicamente e furono le pretintendenze per compromesso rimosse del Cardinale Ridolfi all’hora Legato di Viterbo, che preferì favorire il Convento sino a nuova risolutione, accettati solamente dui in tale officio, che furono Paolino Tignosini e pancratio Mosti.

L’anno 1532, il primo gennaro, furono di nuovo dalla Communità eletti quattro Santesi: ma doppo molti contrasti si restrinse l’elettione a dui soli con tutto ciò la controversia durò altro tempo.

L’anno 1540, li X di luglio li padri ottennero da Paolo 3° , la confermatione della riduttione de quattro Santesi a dui soli come per breve a car. 9

L’anno 1560, primo ottobre, Pio quarto confermò li suddetti Brevi di Clemente Settimo come dal breve registrato a car.10

L’anno similmente 1565 primo ottobre Pio quinto di felice memoria spedì un generale breve che espressamente ordinava che i laici secolari non potessero ingerirsi negl’affari e nell’amministratione de beni di religiosi, annullando qualunque sorte di Officiali , tutori, Santesi delle chiese, li quali in quei tempi solevano esser molti et in molte chiese.

Ma perché la Communità glosava una particola di detto breve interpretandola a suo favore… li padri hebbero ricorso al Cardinale Alessandrino per i suoi sentimenti sopra tal particola rescrisse a favore del Convento una lettera diretta a monsignor Andrea Ricuperati Protonotario Apostolico e vicelegato della Provincia del Patrimonio sotto li 11 ottobre di detto anno; la cui copia fu presentata alli Priori e Magistrati di Viterbo, che con ogni riverenza la riceverono, e promisero di non contravenire alla mente del Pontefice; e senza contradditione consegnorono al padre Priore di questo convento le chiavi , che tenevano i detti Santesi come per istrumento rogato Oratio Lelio da Lionessa notaio e Cancelliere della Communità sotto li 18 ottobre 1566

Non potevano i Cittadini Viterbesi sofferire ne recarsi a pazienza quest’annulatione, perciò suscitorono nuove controversie.

Ma li padri necessitati da tal disubbidienza degl’ordini e Brevi ricorsero al sommo Pontefice che ne spedì un altro Breve speciale, con la speciale derogatione dell’officio de Santesi di questa chiesa, imponendoli perpetuo silenzio.

Con la clausola del Decreto irritante ; sotto varie pene e censure di scomunica con la facoltà d’invocare l’aiuto del Braccio Secolare bisognando, annullando qualsiasi altro Breve in contrario, come di Bonifatio ottavo, al concilio generale di due diete et come per copia di detto Breve autentica annessa all’altre seguenti scritture per mancanza dell’originale .Dato in Roma li 23 gennaro 1568 .

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