La collettivizzazione di ampi settori dell'industria, dei servizi e dell'agricoltura ha costituito nel 1936 in Spagna uno dei tratti salienti della "rivoluzione" dettata principalmente dall'aspirazione al superamento della separazione tra poteri economico, politico, sociale, militare, giudiziario, aspirazione universale di tutte le classi subalterne.
" Non abbiamo fatto la guerra per il piacere di difendere la repubblica borghese, se abbiamo preso le armi è stato per attuare la rivoluzione sociale" ricorda un ex miliziano.
A Barcellona, il 18 luglio 1936 i comitati direttivi della Cnt (sindacato anarchico) avevano lanciato l'appello allo sciopero generale, ma senza impartire consegne per la collettivizzazione. Ma già dal 21 luglio, i ferrovieri catalani collettivizzarono le ferrovie. Il 25 fu la volta dei trasporti urbani - tram, metro e autobus - il 26 dell'elettricità e il 27 delle agenzie marittime. L'industria metallurgica fu immediatamente riconvertita alla fabbricazione di veicoli blindati e di granate per le milizie che partivano per combattere sul fronte dell'Aragona. In pochi giorni il 70 % delle imprese industriali e commerciali erano divenute proprietà dei lavoratori.
Nelle imprese collettivizzate veniva insediato un comitato composto da membri eletti dai sindacati, che si sostituiva al direttore. Quest'ultimo poteva continuare a lavorare nell'impresa, ma con lo stesso salario degli altri dipendenti. Nella maggior parte delle imprese con capitali esteri il proprietario rimaneva ufficialmente al suo posto, ma un comitato operaio prendeva in mano la gestione.
Anche il settore agricolo vide la costituzione di collettività agrarie. Furono collettivizzati soprattutto i latifondi, i cui proprietari erano fuggiti nella zona franchista, o erano stati sommariamente giustiziati. Nelle piazze dei villaggi venivano raccolti e bruciati gli atti di proprietà fondiaria. I contadini consegnavano alla collettività tutto ciò che possedevano: terre, attrezzi, animali da tiro ecc. La messa in comune delle terre era vista come mezzo per battere il nemico, ma serviva anche ad evitare il frazionamento e a favorire la modernizzazione delle colture. La gestione prevedeva un'assemblea generale dei contadini, che eleggeva un comitato d'amministrazione, i cui membri non ricevevano alcun vantaggio materiale.
La cosiddetta "collettivizzazione" è dunque stata un tentativo di abolizione della proprietà privata, in funzione di un'uguaglianza sociale.
Al giorno d'oggi il neoliberismo dilagante impone un grande rispetto della proprietà privata, non tenendo conto degli enormi squilibri esistenti nella nostra società. Ma qualche limite, pur marginale e non diretto ad un riequilibrio, viene imposto alla proprietà stessa. L'art. 42 della Costituzione della Repubblica italiana, 2° comma recita infatti: "La proprietà privata è riconosciuta dalla legge, che ne determina i modi d'acquisto, di godimento e i limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti". Il 3° comma aggiunge: "La proprietà privata può essere, nei limiti previsti dalla legge, e salvo indennizzo, espropriata per motivi d'interesse generale". Tali concetti sono ripresi anche all'art. 832 del codice civile.

LEGGE 25/6/1865 N. 2359 (LEGGE FONDAMENTALE)
E' la prima legge dello Stato italiano in materia di espropriazione, ed è valida ancor oggi per tutte le espropriazioni compiute da privati e anche per quelle compiute da Enti pubblici, ove non siano da applicare altre leggi speciali: per questo viene indicata come "legge fondamentale". Essa regola la dichiarazione di pubblica utilità, individua i soggetti interessati all'espropriazione (espropriante ed espropriato) nonché l'oggetto dell'espropriazione stessa, definisce le procedure ammesse e detta i criteri di determinazione dell'indennità.
La dichiarazione di pubblica utilità è pronunciata per legge, per decreto del presidente della Repubblica, per decreto ministeriale o per decreto prefettizio. L'espropriante è lo stesso esecutore dell'opera: può essere lo Stato, un Ente pubblico o un privato. L'espropriato è, il più delle volte, un privato, ma può anche essere un Ente pubblico o lo Stato. Oggetto di espropriazione può essere qualsiasi bene, immobile o mobile, materiale o immateriale, che risulti indispensabile alla realizzazione dell'opera di pubblica utilità. Su richiesta dei proprietari possono essere comprese, tra i beni da espropriare, frazioni di terreni o edifici anche se non indispensabili alla realizzazione delle opere. La procedura espropriativa individua due momenti significativi ai fini della determinazione dell'indennità: il momento della dichiarazione di pubblica utilità e il momento dell'esproprio. Per quanto riguarda le indennità, la legge prevede i seguenti possibili casi:
1. l'espropriazione totale
2. l'espropriazione parziale
3. l'occupazione temporanea
4. l'imposizione di servitù permanente
Si presenta inoltre la necessità di una stima nel caso, contemplato dalla legge, della retrocessione del bene al proprietario espropriato.

ESPROPRIAZIONE TOTALE
Si ha espropriazione totale quando un proprietario viene privato integralmente di un suo fondo. L'indennità è pari al giusto prezzo che avrebbe avuto l'immobile in una libera contrattazione di compravendita. Per giusto prezzo deve intendersi il valore di mercato del bene secondo i prezzi correnti al momento dell'espropriazione, considerato nelle condizioni in cui si trovava al momento della dichiarazione di pubblica utilità, senza trascurare la sua eventuale suscettività ad un ordinario miglioramento.
Se il proprietario espropriato è coltivatore del fondo, l'indennità deve comprendere il valore dei frutti pendenti o delle anticipazioni colturali presenti al momento dell'occupazione. Se il proprietario non è coltivatore del fondo, l'indennità per perdita dei frutti pendenti o delle anticipazioni colturali spetta al coltivatore.
Se il bene espropriato è gravato da diritto d'usufrutto o da altri diritti reali, tali diritti si trasferiscono sull'indennità d'espropriazione.

ESPROPRIAZIONE PARZIALE
In caso d'espropriazione parziale l'indennità consiste nella differenza fra il giusto prezzo che avrebbe avuto l'intero immobile prima dell'occupazione, e il giusto prezzo che potrà avere la sua parte residua dopo l'occupazione. Tale criterio di determinazione dell'indennità individua il valore complementare della parte espropriata rispetto al fondo integro.

OCCUPAZIONE TEMPORANEA
Per l'esecuzione di un'opera di pubblica utilità possono essere occupati temporaneamente terreni per l'estrazione di pietre, ghiaia, sabbia, argilla, ecc., per il deposito di materiali e attrezzature, per l'installazione di magazzini e cantieri di lavoro, per praticare passaggi provvisori, per aprire canali di diversione delle acque e per ogni altro uso necessario alla realizzazione dell'opera. L'occupazione temporanea non può avvenire per i terreni fabbricati né per quelli recintati da muri. E' anche escluso il prelevamento di materiali già accumulati dal proprietario per uso proprio. Essa non comporta il trasferimento della proprietà all'ente esecutore dell'opera, ma fa nascere a favore di questo un diritto reale di godimento, per il quale deve essere corrisposta un'indennità.
L'indennità d'occupazione temporanea deve essere determinata tenendo conto:
a)della perdita dei frutti pendenti e dell'eventuale soprassuolo arboreo;
b)dei mancati redditi durante il periodo d'occupazione;
c)delle spese necessarie a ripristinare le condizioni primitive del fondo al termine dell'occupazione;
d)del danno conseguente ad una diminuzione transitoria o permanente di reddito, se il ripristino della situazione primitiva richiede tempi lunghi o non è possibile.
L'indennità deve essere pagata prima dell'occupazione. Ammesso che siano prevedibili tutte le future perdite e spese del fondo occupato, esse dovranno essere accumulate al momento dell'occupazione con l'uso di un saggio medio commerciale.

 

 

 

Fp = frutti pendenti
Vs = valore soprassuolo
Ra = reddito annuo perduto durante il periodo d'occupazione
Sp = spese di ripristino
D = danno per diminuzione transitoria o permanente di reddito dalla fine dell'occupazione
n = durata dell'occupazione

Al fine di consentire all'espropriante di iniziare le opere prima che sia ultimata la pratica d'esproprio, può essere decretata l'occupazione d'urgenza dei terreni, che non può protrarsi oltre i due anni, prorogabile di altri due. Se all'occupazione d'urgenza segue l'esproprio, l'indennità d'occupazione è data dagli interessi semplici al saggio legale calcolati sull'indennità di espropriazione per il tempo di durata dell'occupazione.

IMPOSIZIONE DI SERVITU' PERMANENTE
Se all'esecuzione dell'opera di pubblica utilità un fondo viene gravato da servitù, o viene a soffrire un danno permanente derivante dalla perdita o dalla diminuzione di un diritto, al suo proprietario spetta un indennizzo. Sono indennizzabili non solo i danni dovuti alla realizzazione dell'opera, ma anche quelli dovuti alla sua esistenza e al suo esercizio.

RETROCESSIONE E VENDITA DEGLI IMMOBILI ESPROPRIATI
Se l'opera di pubblica utilità non è stata seguita nei tempi stabiliti o il fondo espropriato non ha avuto la destinazione prevista, il proprietario espropriato può ottenere la retrocessione (restituzione). Egli dovrà pagare un prezzo corrispondente al valore di mercato del bene al momento della retrocessione; tale valore non potrà superare l'ammontare dell'indennità ricevuta al momento dell'espropriazione, a meno che l'espropriante non abbia eseguito opere che hanno aumentato il valore del bene.
Gli immobili espropriati, che non servono più all'esecuzione dell'opera pubblica, possono essere posti in vendita dall'espropriante, e i vecchi proprietari espropriati hanno diritto di prelazione nell'acquisto.

LEGGE 15/1/1885 N. 2892 (LEGGE PER IL RISANAMENTO DELLA CITTA' DI NAPOLI)
Un'epidemia di colera scoppiata a Napoli nel 1884 provocò un gran numero di vittime nelle zone più malsane della città e rese necessario l'esproprio di molti stabili degradati, per abbatterli e risanare interi quartieri. Se il pagamento delle indennità fosse stato determinato con la legge fondamentale, il Comune avrebbe dovuto sostenere un grande onere finanziario. Per ridurre quest'ultimo, fu promulgata la legge 15/1/1885 n. 2892, che stabilisce: "L'indennità dovuta ai proprietari degli immobili espropriati sarà determinata sulla media del valor venale e dei fitti coacervati dell'ultimo decennio, purché essi abbiano data certa corrispondente al rispettivo anno di locazione. In difetto di tali fitti accertati, l'indennità sarà fissata sull'imponibile netto agli effetti delle imposte sui terreni e sui fabbricati".
Per valor venale si intende il valore di mercato; per fitti coacervati dell'ultimo decennio, di data certa, si intende la somma aritmetica dei canoni riscossi dai proprietari, anno per anno, nel decennio precedente l'entrata in vigore della legge (cioè dal 1875 al 1884).
Se anche uno solo dei canoni risulta indeterminato, si utilizza la somma degli imponibili degli ultimi dieci anni. Gli imponibili erano le rendite catastali.
Se i fitti hanno data certa, l'indennità risulta:


Ind =

Se i fitti non hanno tutti data certa, l'indennità risulta invece:


Ind =

LEGGE 22/10/1971 N. 865 E SUCCESSIVE INTEGRAZIONI, MODIFICHE E LIMITAZIONI
Per le espropriazioni compiute dagli Enti pubblici incomincia, a partire dal 1971,un periodo di radicali trasformazione. La legge 22/10/1971 n. 865, concernente programmi e coordinamento dell'edilizia residenziale pubblica, modifiche e integrazioni di precedenti leggi urbanistiche ed autorizzazioni di spese per interventi straordinari nel settore dell'edilizia residenziale, agevolata e convenzionata, è nota anche come "legge per la casa". Essa introduce un nuovo criterio per la determinazione dell'indennità di esproprio e di occupazione temporanea. L'indennità viene calcolata sulla base dei valori agricoli medi (VAM) dei terreni, considerati liberi da contratti agrari, determinati anno per anno dagli Uffici tecnici erariali. Il valore agricolo medio viene applicato anche, con particolari correzioni, alle aree comprese nel perimetro urbano, che deve essere delineato in ogni Comune con apposita delibera consigliare.

La legge 27/6/1974 n. 247 estende il criterio di determinazione dell'indennità della legge 865/1971 a tutte le espropriazioni preordinate alla realizzazione di interventi da parte dello Stato, delle Regioni, delle Province, dei Comuni e di altri Enti pubblici.

La legge 28/1/1977 n. 10, nota come "legge Bucalossi", mantiene il criterio di basare l'indennità sui valori agricoli medi, la cui determinazione non è più affidata agli Uffici tecnici erariali, ma ad apposite Commissioni provinciali.

La legge 3/1/1978 n. 1 stabilisce che le opere pubbliche, il cui progetto sia stato approvato dalla Regione, dalla Provincia o dal Comune, sono implicitamente da considerare di pubblica utilità. Non occorre più quindi una separata dichiarazione di pubblica utilità, né un apposito decreto per l'occupazione d'urgenza dei terreni.

Con una sentenza del 1980, la Corte Costituzionale dichiara illegittimi i criteri di determinazione delle indennità di esproprio e di occupazione temporanea stabiliti dalle leggi 865/1971 e 10/1977. Ma la legge 29/7/1980 n. 835 ("legge tampone") stabilisce che i criteri dichiarati incostituzionali possono valere per la determinazione di un'indennità provvisoria, da conguagliarsi secondo i criteri definitivi che saranno stabiliti da una nuova legge in materia. Una nuova sentenza del 1983 della Corte Costituzionale dichiara nuovamente illegittimi i suddetti criteri di determinazione delle indennità (l. 865/1971 e l. 10/1977), nonché lo stesso criterio dell'indennità provvisoria e del conguaglio stabilito dalla legge tampone. Successive sentenze della Corte di Cassazione hanno poi stabilito che il criterio di determinazione dell'indennità della legge 865, modificati dalla legge 10 è, in via provvisoria, applicabile alle aree agricole, mentre è da considerarsi illegittimo per le aree a vocazione edificatoria, per le quali l'indennità deve essere determinata secondo i criteri della legge fondamentale.

La legge 8/8/1992 n. 359 stabilisce che, fino all'emanazione di un'organica disciplina in materia, l'indennità di espropriazione per le aree edificabili è pari alla media del valore venale e del coacervo dei redditi dominicali rivalutati dell'ultimo decennio, con riduzione del 40 per cento dell'importo così determinato. La riduzione non si applica se, in qualsiasi momento prima che sia concluso l'iter della procedura di esproprio, il proprietario acconsente alla cessione volontaria.
Il decreto legislativo 30/12/1992 n. 504, disciplinante l'ICI (imposta comunale sugli immobili), stabilisce che l'indennità viene ridotta in relazione all'eventuale minor valore denunciato nell'ultima dichiarazione ai fini dell'applicazione dell'imposta. Nel caso invece che il valore denunciato risulti superiore, l'indennità sarà maggiorata di una quota pari alla differenza tra l'importo dell'imposta pagata dall'espropriato negli ultimi cinque anni e quello risultante dal computo dell'imposta effettuato sulla base dell'indennità.

Per la distinzione tra aree agricole e aree edificabili non vale in assoluto la perimetrazione urbana operata dai Comuni, né la destinazione delle aree indicata dai Piani regolatori. La Corte Costituzionale in due sentenze (del 1984 e del 1985) ha stabilito che anche le aree esterne alle zone edificate possono essere considerate edificabili, se ne ricorrono i presupposti oggettivi, quali: l'esistenza di strade pubbliche di collegamento con il nucleo urbano, la presenza di servizi pubblici necessari alla vita cittadina, l'esistenza di una domanda a scopo edificatorio congiunta ad una edificazione già iniziata. La legge 359/1992 conferma tale principio.

NORMATIVA ATTUALE DI DETERMINAZIONE DELLE INDENNITA' D'ESPROPRIAZIONE E DI OCCUPAZIONE TEMPORANEA PER OPERE ED INTERVENTI DA PARTE DI ENTI PUBBLICI

ESPROPRIAZIONE DI AREE AGRICOLE
Entro il 31 gennaio di ogni anno un'apposita Commissione provinciale determina, nell'ambito delle singole regioni agrarie, il valore agricolo medio, riferito al precedente anno solare, dei terreni considerati liberi da vincoli di contratti agrari, secondo i tipi di coltura praticati. All'espropriando viene offerta un'indennità provvisoria che comprende:
1.il valore dei terreni coltivati, calcolato moltiplicando la loro superficie per il valore agricolo medio delle corrispondenti qualità di coltura;
2.il valore dell'area occupata da eventuali fabbricati o da altri manufatti, calcolato moltiplicando la sua superficie per il valore agricolo medio della qualità di coltura prevalente nel fondo;
3.il valore, stimato a parte, dei boschi d'alto fusto, se presenti;
4. il valore di costo di ricostruzione dei fabbricati o di altri manufatti, tenendo conto del loro stato dei conservazione, purché non abusivi o posti in regola con avvenuta sanatoria;
5.la somma pagata dall'espropriando per qualsiasi imposta relativa all'ultimo trasferimento dell'immobile precedente l'espropriazione.

Se l'espropriando non accetta l'indennità provvisoria (è sufficiente che non risponda entro 30 giorni dalla notifica), gli viene offerta una indennità definitiva stimata dalla Commissione provinciale sulla base del valore agricolo reale dei terreni. Tale indennità, non più basata sui valori agricoli medi ma su quelli reali del fondo espropriato, in caso di espropriazione totale viene a corrispondere al valore di mercato del fondo, mentre in caso di espropriazione parziale dovrà considerare anche la complementarietà dei terreni occupati rispetto alla totalità del fondo.
Se l'espropriando non accetta nemmeno l'indennità stimata dalla Commissione, ha 30 giorni di tempo per presentare ricorso alla Corte d'Appello.
Se l'espropriando accetta l'indennità provvisoria, l'espropriazione si trasforma in una cessione volontaria: sostanzialmente diventa una compravendita, il cui prezzo costituisce l'indennità effettiva.
Se il proprietario coltiva direttamente il fondo, l'indennità effettiva corrisponde a quella provvisoria triplicata relativamente al valore dei terreni coltivati e a quello dell'area occupata da fabbricati.
Se il proprietario non coltiva direttamente il fondo, l'indennità effettiva corrisponde all'indennità provvisoria maggiorata del 50% relativamente ai valori citati sopra. Sempre in questo caso al fittavolo, mezzadro, colono o compartecipante che coltivi il fondo da almeno un anno prima che inizi la procedura espropriativa, spetta un indennizzo pari al valore agricolo medio dei terreni effettivamente coltivati.
Se sul fondo espropriato sussiste un diritto d'usufrutto, questo si trasferisce dal fondo alla somma liquidata al proprietaria a titolo di indennità; se l'usufruttuario coltiva direttamente il fondo, gli spetta un'idennità aggiuntiva come al fittavolo, mezzadro, ecc.

ESPROPRIAZIONE DI AREE EDIFICATE O A SUSCETTIVITÀ EDIFICATORIA
Per l'espropriazione di fabbricati urbani, l'indennità di espropriazione totale o parziale è quella prevista rispettivamente dagli artt. 39 e 40 della legge 2359/1865. Se i fabbricati risultano abusivi e non sanati, la stima dell'indennità viene fatta con riguardo al solo valore dell'area. Per l'espropriazione di aree edificabili, l'indennità è quella stabilita dalla legge 8/8/1992 n. 359, pari alla media tra il valore venale dell'area (V0) e il coacervo decennale dei suoi redditi dominicali rivalutati, con riduzione del 40% dell'importo determinato. Si avrà quindi:


Ind =

Alla riduzione del 40 % non si dà luogo se il proprietario acconsente alla cessione volontaria.
Se l'area è coltivata da un fittavolo, mezzadro ecc. (e sussistono le altre condizioni viste per le aree agricole), a queste spetta un indennizzo pari al valore agricolo medio delle colture effettivamente praticate. In questo caso l'indennità per il fittavolo, mezzadro, ecc. viene sottratta a quella che verrà liquidata al proprietario (sentenza della Corte Costituzionale del 3/3/1988 n. 262).

OCCUPAZIONE TEMPORANEA D'URGENZA (LEGITTIMA)
L'occupazione d'urgenza dei terreni può essere decretata per i motivi indicati dalla legge fondamentale. Non è necessario alcun decreto per le opere pubbliche il cui progetto sia stato approvato dalla Regione, dalla Provincia o dal Comune, poiché i lavori sono da considerare urgenti e indifferibili. La sua durata massima legittima, che secondo la legge fondamentale era di due anni prorogabili di altri due, è stata portata a cinque anni dalla legge 865/1971.
Per le aree agricole l'indennità è pari, per ogni anno intero d'occupazione, ad un dodicesimo dell'indennità che sarebbe dovuta per l'espropriazione e, per ciascun mese o frazione di mese d'occupazione, ad un dodicesimo dell'indennità annua.
Per le aree edificabili, in seguito alla sentenza C.C. n. 5/1980, si deve fare riferimento alla legge fondamentale: l'indennità sarà cioè corrispondente agli interessi semplici al saggio legale calcolati sull'indennità di espropriazione per il tempo di durata dell'occupazione. Al fittavolo, mezzadro, ecc. non spetta alcuna indennità per occupazione temporanea.

OCCUPAZIONE ILLEGITTIMA
Se l'occupazione si protrae oltre il termine massimo di cinque anni previsto dalla legge 865/1971 senza che sia stato emesso il decreto di espropriazione, l'occupazione diventa illegittima. Se l'opera di pubblica utilità è stata eseguita o comunque intrapresa, l'acquisizione dei terreni da parte dell'Amministrazione espropriante diventa irreversibili, e al proprietario spetta un vero e proprio risarcimento di danni per occupazione abusiva. Per la sentenza della Corte di Cassazione del 4/2/1982 n. 1755, l'indennizzo da corrispondere al proprietario a titolo di risarcimento dei danni deve essere determinato come somma delle seguenti componenti:
1. gli interessi semplici al saggio legale sull'ammontare di quella che sarebbe stata l'indennità di esproprio, da calcolarsi per tutto il tempo di durata dell'occupazione legittima;
2. il valore di mercato degli immobili al termine del periodo di occupazione legittima, o il loro valore complementare, in caso di occupazione parziale;
3. gli interessi semplici al saggio legale sulla somma delle precedenti componenti, calcolati per il tempo intercorrente fra il termine dell'occupazione legittima e il momento del pagamento dell'indennizzo.

Il diritto al risarcimento per occupazione abusiva si prescrive entro 5 anni dalla scadenza del periodo di occupazione legittima. Esso si prescrive anche se l'Amministrazione espropriante offre una qualche indennità per l'occupazione abusiva. Per un'area edificabile il proprietario non può pretendere una somma superiore alla media fra il valore venale e il coacervo dei redditi dominicali, aumentata del 10 % (legge 662/1996, collegata alla finanziaria 1997)

LE PROCEDURE ESPROPRIATIVE
Le procedure espropriative attualmente in vigore sono quelle della legge fondamentale e della legge 856/1971. L'applicazione della procedura è distinta dall'applicazione dai criteri di determinazione dell'indennità, così che può darsi il caso di espropriazioni indennizzate a norma della legge 856 e seguenti l'iter della legge 2359, e viceversa.
La procedura della legge 2359 è applicata alle espropriazioni richieste dai privati e a quelle preordinate all'esecuzione di opere di competenza dello Stato, realizzate direttamente da organi statali o anche da Enti delegati, purché diversi dalle Regioni: opere dello Stato, delle Regioni stesse, delle Province, dei Comuni e di altri Enti pubblici o di diritto pubblico, anche non territoriali.

LA PROCEDURA SECONDO LA LEGGE FONDAMENTALE
1. Il promotore dell'opera, al fine di ottenere la dichiarazione di pubblica utilità, rivolge domanda al prefetto, corredandola con un piano di massima dell'opera da eseguirsi, contenente la descrizione dei fondi da occupare, e con una relazione indicante la natura e lo scopo delle opere, la spesa presunta da sostenere, nonché i mezzi di esecuzione e i termini d'inizio e di completamento dei lavori.
2. La domanda, corredata dal piano di massima e dalla relazione, viene affissa per un periodo minimo di 15 giorni all'albo del Comune dove l'opera sarà eseguita e al foglio degli annunzi legali della Provincia. Durante il periodo di pubblicazione, chiunque abbia interesse può avanzare osservazioni e presentare reclami.
3. Con l'approvazione del piano di massima, viene dichiarata la pubblica utilità dell'opera da parte dell'autorità competente. La dichiarazione avviene per lo più con decreto prefettizio, ma, in certi casi, il decreto può essere emanato dal Ministero dei LL.PP. o dal presidente della Repubblica.
4. Il promotore dell'opera deve presentare un piano particolareggiato, con l'elenco degli immobili da espropriare individuati dai dati catastali, l'elenco dei proprietari espropriandi e i prezzi offerti per l'esproprio.
5. L'autorità competente (Ministero dei LL.PP.) approva il piano particolareggiato dell'opera. Dopo l'approvazione, il piano, con gli elenchi e i prezzi offerti di cui al punto precedente, viene depositato per ordine del prefetto in ciascun Comune interessato all'esecuzione dell'opera e pubblicato agli albi comunali per 15 giorni. Ogni proprietario interessato può avanzare osservazione e presentare reclami.
6. Esaminati i ricorsi presentati e prese le decisioni in merito, il prefetto, con proprio decreto, rende il piano esecutivo.
7. Gli espropriandi che accettano il prezzo offerto ne danno comunicazione scritta al sindaco, che la trasmette al prefetto. Questa ordina all'espropriante il pagamento dell'indennità direttamente agli interessati, o il suo deposito alla Cassa depositi e prestiti. Dopo che il pagamento, o il deposito, è avvenuto, il prefetto emette il provvedimento che autorizza l'occupazione dei terreni.
8. Se gli espropriandi non accettano il prezzo offerto, il sindaco ne prende atto e comunica al prefetto l'elenco dei proprietari dissenzienti. Il prefetto trasmette l'elenco, assieme al piano particolareggiato, al Tribunale competente. Il Tribunale nomina entro tre giorni un perito o un collegio di te periti, a cui affida l'incarico di determinare l'indennità spettante ai proprietari che non hanno accettato il prezzo offerto; fissando il termine di presentazione della perizia. I periti devono dare avviso, con pubblicazione all'albo di ogni Comune interessato fatta con anticipo di almeno tre giorni, del giorno e dell'ora in cui procederanno al sopralluogo per la stima. Le spese di perizia sono a carico dell'espropriante, se l'indennità stimata è superiore al prezzo offerto per più di un decimo di quest'ultimo; sono a carico dell'espropriato, se l'indennità stimata è inferiore al prezzo offerto per più di un decimo; sono divise a metà fra espropriante e espropriato, se la differenza fra indennità stimata e prezzo offerto è inferiore ad un decimo di quest'ultimo:
9. Il prefetto ordina all'espropriante il deposito dell'indennità stimata presso la Cassa depositi e prestiti. Avvenuto il deposito, il prefetto emette il decreto d'espropriazione.
10. Entro 15 giorni dall'emissione dell'autorizzazione all'occupazione dei terreni o del decreto d'esproprio, con i quali la proprietà dei beni passa dagli espropriati all'espropriante, questi dovrà provvedere alla trascrizione degli atti di trasferimento e alle volture catastali.
11. Contro la misura dell'indennità stimata dal perito del Tribunale l'espropriato o l'espropriante possono presentare ricorso al pretore o al Tribunale. Contro il prezzo offerto dall'espropriante e accettato dall'espropriato è altresì ammesso ricorso da parte di terzi aventi diritto sull'indennità.

LA PROCEDURA SECONDO LA LEGGE 22/10/1971 N. 865
1. L'Ente che promuove il procedimento di espropriazione deposita presso la Segreteria del Comune, nel cui territorio si trovano gli immobili da espropriare, una relazione esplicativa delle opere da realizzare, corredata dalle mappe catastali su cui sono rappresentati i terreni da occupare, dall'elenco dei proprietari e dalle planimetrie dei piani urbanistici vigenti.
2. Il sindaco, entro 10 giorni, notifica agli espropriandi l'avvenuto deposito e ne dà pubblica notizia mediante avviso affisso all'albo del Comune e inserito al foglio degli annunzi legali della Provincia.
3. Trascorsi 15 giorni dall'avvenuta pubblicazione, entro i quali gli interessati possono depositare nella Segreteria del Comune le loro osservazioni scritte, il sindaco, entro i successivi 15 giorni, trasmette tutti gli atti, assieme alle eventuali osservazioni del Comune, al presidente della Giunta regionale.
4. Entro 30 giorni dal ricevimento, il presidente della Giunta regionale, con decreto costituente provvedimento definitivo, dichiara la pubblica utilità nonché dove occorre, l'indifferibilità e urgenza delle opere. Indica altresì l'ammontare dell'indennità provvisoria. In caso di inadempimento del presidente della Giunta regionale, il decreto è emesso dal Ministero dei LL.PP. Il decreto è pubblicato sul bollettino ufficiale della Regione e sul foglio degli annunzi legali della Provincia. L'ammontare dell'indennità provvisoria è comunicato ai proprietari espropriandi a cura del presidente della Giunta regionale.
5. Entro 30 giorni dalla comunicazione dell'ammontare dell'indennità provvisoria, i proprietari espropriandi possono convenire con l'espropriante la cessione volontaria. Entro lo stesso tempo, i proprietari comunicano per iscritto al presidente della Giunta regionale e all'espropriante se intendono accettare l'indennità provvisoria. In caso di silenzio, l'indennità si intende rifiutata.
6. Decorso il termine di 30 giorni, il presidente della Giunta regionale ordina all'espropriante il pagamento, entro 60 giorni, delle indennità che siano state accettate unitamente alle maggiorazioni previste dalla legge.
7. Effettuato il pagamento, l'espropriante rivolge al prefetto richiesta volta ad ottenere il decreto d'esproprio. Entro 15 giorni dalla richiesta, il prefetto emana il decreto definitivo d'esproprio. Questo viene notificato ai proprietari, inserito nel foglio degli annunzi legali della Provincia e trascritto in termini d'urgenza nei registri immobiliari.
8. Se l'indennità provvisoria non viene esplicitamente accettata nei termini previsti, il presidente della Giunta regionale richiede alla Commissione provinciale la determinazione dell'indennità definitiva, che dovrà avvenire entro 30 giorni dalla richiesta. La Commissione comunica l'ammontare dell'indennità definitiva all'espropriante. L'espropriante comunica l'indennità agli espropriandi e deposita la relazione della Commissione provinciale alla Segreteria del Comune. Il Comune provvede, entro 10 giorni dal deposito, a darne pubblico avviso mediante affissione all'albo comunale e inserzione al foglio degli annunzi legali della Provincia.
9. Entro 30 giorni dalla pubblicazione della relazione della Commissione provinciale, i proprietari espropriandi possono ricorrere presso la Corte d'Appello contro l'indennità definitiva.
10. Decorso il termine di 30 giorni dalla pubblicazione della relazione, il presidente della Giunta regionale ordina all'espropriante il pagamento dell'indennità definitiva a favore dei proprietari che non hanno fatto ricorso in appello e, per gli altri, il deposito dell'indennità presso la Cassa depositi e prestiti.
11. Effettuato il pagamento o il deposito, l'iter procede come al precedente punto 7. Se il pagamento o il deposito avvengono oltre i 60 giorni dall'ordine emesso dal presidente della Giunta regionale, sono dovuti all'espropriato gli interessi in misura pari a quella del tasso ufficiale di sconto.
12. Se l'opera, oltre che di pubblica utilità, è stata dichiarata anche urgente, il decreto d'occupazione d'urgenza è emanato dal prefetto per le opere di competenza statale, dal presidente della Giunta regionale per le opere di competenza regionale, dal sindaco o dal presidente della Provincia per le opere di importanza locale. Tale decreto perde efficacia se, entro tre mesi dalla sua emanazione, l'occupazione non avviene.
L'indennità di occupazione è determinata dalla Commissione provinciale. Entro 30 giorni dalla comunicazione dell'indennità e contro la medesima, gli interessati possono presentare ricorso alla Corte d'Appello.

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Ind = Fp + Vs +
(1 + i)n - 1
Ra ----------------- +
i (1 + i)n
1
Sp ------------ +
(1 + i)n
1
D ------------
(1 + i)n
Vo + 10 Ca
-----------------
2
Vo + 10 R.C.
-------------------
2
V0 + 10 R.D.
-------------------- x 0.60
2