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art. 12) Prenotazioni pernottamenti.
Le prenotazioni per i pernottamenti non possono complessivamente coprire
l'intera capacità ricettiva del rifugio e possono considerarsi valide solo
se accettate. Le prenotazioni accettate restano valide - salvo patto
contrario - sino alle ore 18.00 dopodiché i posti saranno assegnati seguendo
l'ordine di arrivo degli alpinisti/escursionisti.
Resta salvo il diritto di precedenza, a titolo gratuito, per gli infortunati
ed i componenti delle squadre del Corpo Nazionale Soccorso Alpino in azione
di soccorso.
È data facoltà alle Sezioni di regolamentare contrattualmente e secondo
esigenze locali, sia le modalità di prenotazione dei pernottamenti che le
precedenze nell'assegnazione degli stessi (Soci C.A.I., equiparati, ecc.)
Il Gestore/Custode si adopererà, in ogni caso, per assicurare a tutti i
presenti la possibilità di un pernottamento di fortuna od almeno il
ricovero, facendo conto sul loro spirito di adattamento.
Nei bivacchi e nei rifugi non custoditi per le loro specifiche
caratteristiche di strutture atte al pernottamento e riparo di di emergenza
è vietata una permanenza prolungata se non motivata da condizioni
atmosferiche tali da impedire il prosieguo dell'ascensione o il ritorno a
valle.
art. 13) Riunioni-Pubblicità.
Le riunioni nei rifugi debbono essere autorizzate dalle Sezioni di
appartenenza: potranno essere autorizzate soltanto riunioni, convegni, ecc.
di carattere alpinistico sociale.
All'interno dei rifugi è assolutamente vietata l'esposizione di cartelli
pubblicitari, nonché di manifesti, giornali murali e simili, se non stampati
a cura del C.A.I. e la vendita di oggetti non attinenti all'attività svolta
dal Sodalizio.
È permesso esporre soltanto quadri, sculture, fotografie, disegni, ecc. di
interesse alpinistico.
art. 14) Tariffario.
art. 15) Comportamento nei rifugi.
Chi entra in un rifugio deve ricordare che è ospite del Club Alpino
Italiano: sappia dunque comportarsi come tale e regoli la sua condotta in
modo da non recare disturbo agli altri. Non chieda più di quello che il
rifugio (in quanto tale) e il Gestore/Custode possono offrire.
Il Gestore/Custode deve ricordare che il rifugio del C.A.I. è la casa degli
alpinisti: sappia dunque renderla ospitale ed accogliente, sia cordiale ed
imparziale con tutti.
Dalle ore 22 alle ore 6 il Gestore/Custode deve far osservare assoluto
silenzio e farsi parte diligente per eliminare qualsiasi rumore e disturbo.
Nei rifugi muniti d'impianto d'illuminazione dalle ore 22 deve essere tenuto
acceso solo il "notturno".
Dalla stessa ora il servizio è limitato alla sola ricezione degli ospiti,
salvo grave e giustificata eccezione.
L'ospite deve rispettare eventuali divieti (o limitazioni d'uso di locali ed
attrezzature) indicati da speciali avvisi esposti a cura della Sezione,
d'intesa con il Gestore/ Custode. Resta comunque vietato l'accesso ai locali
di riposo calzando scarpe pesanti ed utilizzando sistemi di illuminazione e
fornelli a fiamma libera.
È inoltre vietato fumare nelle camere e nei locali
adibiti alla consumazione dei pasti.
Non si possono introdurre animali nei rifugi.
All'interno del rifugio o sue dipendenze e nelle vicinanze non è permesso
l'uso di apparecchi radiotelevisivi, giradischi, apparecchi di
amplificazione, ecc. Il Gestore/Custode può utilizzare apparecchi
radiotelevisivi esclusivamente nei locali a lui riservati.
art. 19) Libro dei visitatori.
Chi entra in un rifugio è invitato a firmare il "libro dei visitatori»,
indicando chiaramente la provenienza e la meta successiva: se compie
ascensioni od escursioni impegnative è invitato a darne previo e preciso
avviso al Gestore/Custode mediante opportuna scheda.
Tale comunicazione è indispensabile per eventuali azioni di ricerca o di
soccorso.
art. 20) Conservazione.
La conservazione delle strutture ricettive, del loro arredamento e delle
attrezzature in dotazione, con speciale riguardo a quelle incustodite, è
affidata al comportamento degli alpinisti, informato allo spirito del C.A.I.
ed alle regole della civile e corretta convivenza.
Chi ha utilizzato un locale invernale, un punto di appoggio, un ricovero
od un bivacco, prima di allontanarsi, provveda al suo riassetto ed in
particolare all'asporto dei rifiuti nonché ad assicurarsi sulla perfetta
chiusura della struttura.
Chi, anche involontariamente, abbia recato danno all'immobile, all'arredo od
alle attrezzature, oltre che a prendere immediatamente tutti gli opportuni
provvedimenti per impedirne l'aggravamento, è tenuto a darne pronto avviso
al Gestore/Custode, all'Ispettore od alla Sezione di appartenenza, nonché a
provvedere al risarcimento del danno.
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