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di Organizzazione
delle Nazioni
Unite
Il
Consiglio di Sicurezza,
Ricordando tutte le sue precedenti risoluzioni pertinenti, in particolare le
sue risoluzioni 661(1990) del 6 agosto 1990, 678 (1990) del 29 novembre
1990, 686 (1991) del 2 marzo 1991, 687 (1991) del 3 aprile 1991, 688 (1991)
del 5 aprile 1991, 707 (1991) del 15 agosto 1991, 715 (1991) dell'11 ottobre
1991, 986 (1995) del 14 aprile 1995, e 1284 (1999) del 17 dicembre 1999, e
tutte le dichiarazioni pertinenti del suo Presidente,
Ricordando inoltre la sua risoluzione 1382 (2001) del 29 novembre 2001 e la
sua intenzione di dare a essa piena attuazione,
Riconoscendo la minaccia che l'inadempienza dell'Iraq verso le risoluzioni
del Consiglio e la sua proliferazione di armi di distruzione di massa e di
missili a lunga gittata pongono per la pace e la sicurezza internazionale,
Ricordando che la sua risoluzione 678 (1990) autorizzava gli Stati membri a
fare uso di tutti i mezzi necessari per sostenere e attuare la sua
risoluzione 660 (1990) del 2 agosto 1990 e tutte le risoluzioni pertinenti
ad essa successive e per ripristinare la pace e la sicurezza internazionale
nell'area,
Ricordando inoltre che la sua risoluzione 687 (1991) ha imposto degli
obblighi all'Iraq come passo necessario per il raggiungimento del suo
obiettivo dichiarato di ripristinare la pace e la sicurezza internazionale
nell'area,
Deplorando il fatto che l'Iraq non ha fornito una dichiarazione accurata,
piena, definitiva e completa, come richiesto dalla risoluzione 687 (1991),
di tutti gli aspetti dei suoi programmi per lo sviluppo di armi di
distruzione di massa e missili balistici con
gittata superiore ai 150 km, e di tutti i possessi di tali armi, dei loro
componenti e impianti di produzione e ubicazioni, come pure di tutti gli
altri programmi nucleari, compresi quelli che esso sostiene
essere a scopi non collegati a materiale impiegabile per armi nucleari,
Deplorando inoltre che l'Iraq abbia ripetutamente ostacolato l'accesso
immediato, senza condizioni, e senza restrizioni ai siti designati dalla
Commissione Speciale delle Nazioni Unite (UNSCOM) e dall'Agenzia
Internazionale per l'Energia Atomica (IAEA), non abbia cooperato pienamente
e senza condizioni con gli ispettori dell'UNSCOM e dell'IAEA, come richiesto
dalla risoluzione 687 (1991), e alla fine abbia cessato ogni cooperazione
con l'UNSCOM e l'IAEA nel 1998,
Deplorando l'assenza, dal dicembre 1998, in Iraq di monitoraggio, verifica e
ispezione internazionale, come richiesto dalle risoluzioni pertinenti, delle
armi di distruzione di massa e dei missili balistici, nonostante le ripetute
richieste da parte del Consiglio perché l'Iraq fornisca accesso immediato,
senza condizioni e senza
restrizioni alla Commissione di Monitoraggio, Verifica e Ispezione delle
Nazioni Unite (UNMOVIC), creata nella risoluzione 1284 (1999) come
organizzazione che succede all'UNSCOM, e all'IAEA, e rammaricandosi per il
conseguente prolungarsi della crisi nella
regione e per la sofferenza del popolo iracheno,
Deplorando anche che il Governo dell'Iraq non abbia adempiuto ai suoi
impegni ai sensi della risoluzione 687 (1991) rispetto al terrorismo, ai
sensi della risoluzione 688 (1991) di porre fine alla repressione della sua
popolazione civile e di fornire accesso da parte delle
organizzazioni umanitarie internazionali a tutti coloro che necessitano di
assistenza in Iraq, e ai sensi delle risoluzioni 686 (1991), 687 (1991), e
1284 (1999) di restituire o cooperare nel dar conto dei cittadini del Kuwait
e di paesi terzi detenuti illegalmente
in Iraq, o di restituire i beni del Kuwait illegalmente confiscati
dall'Iraq,
Ricordando che nella sua risoluzione 687 (1991) il Consiglio ha dichiarato
che un cessate il fuoco sarebbe stato basato sull'accettazione da parte
dell'Iraq delle disposizioni di quella risoluzione, compresi gli obblighi
per l'Iraq in essa contenuti,
Deciso a garantire una piena e immediata adempienza da parte dell'Iraq verso
i suoi obblighi in base alla risoluzione 687 (1991) e altre risoluzioni
pertinenti senza condizioni o restrizioni, e ricordando che le risoluzioni
del Consiglio costituiscono il
parametro fondamentale dell'adempienza dell'Iraq,
Ricordando che il funzionamento efficace dell'UNMOVIC, come organizzazione
che succede alla Commissione Speciale, e dell'IAEA è essenziale per l'
attuazione della risoluzione 687 (1991) e di altre risoluzioni pertinenti,
Facendo rilevare che la lettera datata 16 settembre 2002 del Ministro degli
Esteri iracheno indirizzata al Segretario Generale è un primo passo
necessario verso la rettifica del fatto che l'Iraq continua a
essere inadempiente nei confronti delle pertinenti risoluzioni del
Consiglio,
Facendo rilevare inoltre la lettera datata 8 ottobre 2002 del Direttore
Esecutivo dell'UNMOVIC e del Direttore Generale dell'IAEA al Generale
al-Saadi del Governo dell'Iraq che espone gli accordi pratici, come seguito
al loro incontro di Vienna, i quali sono requisiti preliminari per la
ripresa delle ispezioni in Iraq da parte dell'UNMOVIC e dell'IAEA, ed
esprimendo la più grave preoccupazione per il fatto che il Governo dell'Iraq
continua a non fornire conferma degli accordi come esposti in quella lettera
Riaffermando l'impegno di tutti gli Stati membri nei confronti della
sovranità e dell'integrità territoriale dell'Iraq, del Kuwait, e degli stati
vicini,
Elogiando il Segretario Generale e i membri della Lega degli Stati Arabi e
il suo Segretario Generale per i loro sforzi a questo proposito, Deciso a
garantire piena adempienza alle sue decisioni, Agendo in base al Capitolo
VII della Carta delle Nazioni Unite,
1.
Decide che l'Iraq è stato e rimane in violazione sostanziale dei suoi
obblighi in base alle risoluzioni pertinenti, compresa la risoluzione 687
(1991), in particolare attraverso la sua non cooperazione con gli ispettori
delle Nazioni Unite e l'IAEA, e il non completamento delle azioni richieste
in base ai paragrafi da 8 a 13 della risoluzione 687 (1991);
2. Decide,
riconoscendo il paragrafo 1 di cui sopra, di offrire all'Iraq, mediante
questa risoluzione, una ultima opportunità di adempiere ai suoi obblighi sul
disarmo sulla base delle risoluzioni pertinenti del Consiglio; e di
conseguenza decide di istituire un regime potenziato di ispezioni allo scopo
di portare a compimento completo e verificato il processo di disarmo
istituito dalla risoluzione 687 (1991) e dalle successive risoluzioni del
Consiglio;
3. Decide
che, per iniziare ad adempiere ai suoi obblighi sul disarmo, oltre a
presentare le dichiarazioni semestrali richieste, il Governo dell'Iraq deve
fornire all'UNMOVIC, all'IAEA, e al Consiglio, non più tardi di 30 giorni
dalla data di questa risoluzione, una dichiarazione accurata, piena e
completa a oggi di tutti gli aspetti dei suoi programmi di sviluppo di armi
chimiche, biologiche e nucleari, missili balistici, e altri sistemi di
lancio come veicoli aerei senza pilota e sistemi di dispersione ideati per
l'utilizzo su aerei, compreso qualunque possesso e l'ubicazione esatta di
tali armi, componenti, sub-componenti, stock di agenti, e materiali e
attrezzature relative, l'ubicazione e l'opera dei suoi impianti per la
ricerca, lo sviluppo e la produzione, come pure di tutti gli altri programmi
chimici, biologici e nucleari, compreso qualunque esso sostenga essere a
scopi non connessi a materiali o produzione per armamenti;
4. Decide
che dichiarazioni false o omissioni nelle dichiarazioni presentate dall'Iraq
ai sensi di questa risoluzione e l'inadempienza nei suoi confronti in
qualunque momento da parte dell'Iraq nonché la sua non piena cooperazione
nella sua attuazione costituiscono una ulteriore violazione sostanziale
degli obblighi e saranno riferite al Consiglio per una valutazione
conformemente ai paragrafi 11 e o 12 di cui sotto;
5. Decide
che l'Iraq fornirà all'UNMOVIC e all'IAEA accesso immediato, senza ostacoli,
senza condizioni e senza restrizioni a qualunque e a tutte le aree, comprese
quelle sotterranee, impianti, edifici, attrezzature, documenti e mezzi di
trasporto che essi desiderino ispezionare, come pure accesso senza ostacoli,
senza
restrizioni e privato a tutti i funzionari e altre persone che l'UNMOVIC o
l'IAEA desiderino intervistare nella maniera o nella sede scelta dall'UNMOVIC
o dall'IAEA conformemente a qualunque aspetto dei loro mandati;
decide inoltre che l'UNMOVIC e l'IAEA possono a loro discrezione condurre
interviste dentro o fuori l'Iraq, possono facilitare il viaggio degli
intervistati e di loro familiari fuori dall'Iraq, e che, a sola discrezione
dell'UNMOVIC e dell'IAEA, tali interviste possono
svolgersi senza la presenza di osservatori del governo iracheno; e incarica
l'UNMOVIC e chiede all'IAEA di riprendere le ispezioni non più tardi di 45
giorni
dall 'adozione di questa risoluzione e ad aggiornare il Consiglio 60 giorni
dopo;
6. Approva
la lettera dell'8 ottobre 2002 del Direttore Esecutivo dell' UNMOVIC e del
Direttore Generale dell'IAEA al Generale al-Saadi del Governo dell'Iraq qui
allegata, e decide che i contenuti di questa lettera devono essere
vincolanti per l'Iraq;
7. Decide
inoltre che, in considerazione della prolungata
interruzione della presenza dell'UNMOVIC e dell'IAEA da parte dell'Iraq, e
affinché esse portino a termine i compiti esposti in questa risoluzione e in
tutte le precedenti risoluzioni pertinenti, e nonostante intese precedenti,
il Consiglio con la presente stabilisce le seguenti autorizzazioni rivedute
o supplementari, che saranno vincolanti per l'Iraq, per facilitare il loro
lavoro in Iraq:
-- L'UNMOVIC e l'IAEA determineranno la composizione delle loro squadre di
ispettori e garantiranno che queste squadre siano composte dagli esperti più
qualificati e competenti disponibili;
-- Tutto il personale dell'UNMOVIC e dell'IAEA godrà dei privilegi e delle
immunità corrispondenti a quelle degli esperti in missione, previste nella
Convenzione sui privilegi e le immunità delle Nazioni Unite e nell'Accordo
sui privilegi e le immunità ell'IAEA;
-- L'UNMOVIC e l'IAEA avranno diritti di ingresso senza restrizioni dentro e
fuori l'Iraq, il diritto di muoversi liberamente, senza restrizioni e
immediatamente verso e dai siti oggetto di ispezioni, e il diritto di
ispezionare qualsiasi sito ed edificio, compreso l'accesso immediato, senza
ostacoli, senza condizioni e senza restrizioni ai siti presidenziali pari a
quello a tutti gli altri siti, nonostante le disposizioni della risoluzione
1154 (1998);
-- L'UNMOVIC e l'IAEA avranno il diritto di ricevere dall'Iraq i nominativi
di tutto il personale attualmente e precedentemente collegato ai programmi
chimici, biologici, nucleari e balistici dell'Iraq e agli impianti per la
ricerca, sviluppo e produzione collegati;
-- La sicurezza delle strutture dell' UNMOVIC e dell'IAEA sarà garantita da
un numero sufficiente di guardie delle Nazioni Unite;
-- L'UNMOVIC e l'IAEA avranno il diritto di dichiarare, allo scopo di
"congelare" un sito da ispezionare, zone di esclusione, comprese le aree
circostanti e i corridoi di transito, nelle quali l'Iraq sospenderà i
movimenti aerei e terrestri in modo che niente venga modificato all'interno
o portato fuori da un sito in corso di ispezione;
-- L'UNMOVIC e l'IAEA avranno l'utilizzo e l'atterraggio libero e senza
restrizioni di velivoli fissi e a rotazione, compresi veicoli da
ricognizione con e senza pilota;
-- L'UNMOVIC e l'IAEA avranno il diritto, a loro sola discrezione, in modo
verificabile di rimuovere, distruggere, o rendere innocue tutte le armi, i
subsistemi, i componenti, i documenti, i materiali e altri
articoli relativi proibiti, e il diritto di sequestrare o chiudere qualunque
impianto o attrezzatura per la loro produzione; e
-- L'UNMOVIC e l'IAEA avranno il diritto di importare e utilizzare
liberamente attrezzature o materiali per ispezioni e di confiscare ed
esportare qualsiasi attrezzatura, materiale o documento preso durante
le ispezioni, senza perquisizioni del personale dell'UNMOVIC o dell'IAEA o
del bagaglio ufficiale o personale;
8.
Decide inoltre che l'Iraq non deve commettere o minacciare atti ostili
diretti contro qualunque rappresentante o personale delle Nazioni Unite o
dell'IAEA o di qualunque Stato membro che agisca per sostenere qualunque
risoluzione del Consiglio;
9.
Chiede al Segretario Generale di notificare immediatamente all'Iraq questa
risoluzione, che è vincolante per l'Iraq; esige che l'Iraq confermi entro 7
giorni da questa notifica la sua intenzione di adempiere pienamente a questa
risoluzione; ed esige ulteriormente che l'Iraq cooperi immediatamente, senza
condizioni, e attivamente con l'UNMOVIC e l'IAEA;
10.
Chiede a tutti gli Stati membri di dare pieno sostegno all'UNMOVIC e all 'IAEA
nell'adempimento dei loro mandati, anche fornendo informazioni relative a
programmi proibiti o ad altri aspetti dei loro mandati; compreso sui
tentativi iracheni a partire dal 1998 di procurarsi articoli proibiti, e
segnalando siti da ispezionare, persone da intervistare, le condizioni di
tali interviste, e dati da raccogliere, i cui risultati saranno riferiti al
Consiglio dall'UNMOVIC e dall'IAEA;
11.
Dà istruzioni al Direttore Esecutivo dell'UNMOVIC e al Direttore Generale
del'IAEA di riferire immediatamente al Consiglio qualunque interferenza da
parte dell'Iraq con le attività di ispezione, come pure qualunque
inadempienza da parte dell'Iraq verso i suoi obblighi sul disarmo, compresi
i suoi obblighi riguardo alle ispezioni in base a
questa risoluzione;
12.
Decide di riunirsi immediatamente al ricevimento di un rapporto in
conformità con i paragrafi 4 o 11 di cui sopra, al fine di prendere in
considerazione la situazione e la necessità di una piena adempienza verso
tutte le risoluzioni pertinenti del Consiglio al fine di garantire la pace e
la sicurezza internazionale;
13.
Ricorda, in questo contesto, che il Consiglio ha avvertito ripetutamente
l'Iraq che esso affronterà gravi conseguenze per effetto delle sue continue
violazioni dei suoi obblighi;
14.
Decide di rimanere investito della questione.
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