Galatro:
la
Cronaca
Calcistica

Reclamo avverso decisione della Commissione Disciplinare – Comitato Regionale Calabria – Seduta del 7/4/2003 – Bollettino Ufficiale numero 95
del 7 Aprile 2003.

 

 
S.S. GALATRO
Via Campo n. 18
89054 Galatro (RC)
 

                                                                                                                             Spett.le
C.A.F.
Federazione Italiana Giuoco Calcio
Via G. Allegri n. 14
00198   R O M A


e p.c.
Associazione Sportiva Zungrese
Viale Kennedy
89867  Z U N G R I  (VV)


Oggetto: Reclamo avverso decisione della Commissione Disciplinare – Comitato Regionale Calabria – Seduta del 7/4/2003 – Bollettino Ufficiale numero 95 del 7 Aprile 2003.



Premesso che con reclamo numero 168 del 17 Marzo 2003 la S.S. Galatro aveva impugnato la decisione del Giudice Sportivo, Comitato Provinciale di Vibo Valentia, seduta del 12.3.2003 con la quale era stata disposta la perdita della gara del campionato di seconda categoria, girone G, dell’8/3/2003 per i seguenti

 

MOTIVI

 

La grave sanzione comminata è stata motivata dalla presunta (ed inverosimile) sostituzione irregolare del calciatore Panetta Carmelo con altro non meglio identificato.

Ciò che davvero sorprende è che un provvedimento così perentorio sia stato adottato sulla scorta di elementi inconsistenti e lacunosi, del tutto inadeguati per giustificare una punizione quale quella ingiustamente inflitta alla società ricorrente.

In primo luogo, va rilevato come il sign. Panetta Carmelo sia stato regolarmente identificato dal direttore di gara poco prima dell’inizio dell’incontro. Tale circostanza è della massima importanza perché appare del tutto incredibile che un giocatore si presenti per il riconoscimento, venga identificato, e successivamente si spogli della maglietta per cederla ad un altro senza che di ciò si accorga l’arbitro che pochi minuti prima aveva provveduto a riconoscerlo sulla scorta del documento di identità.

È altresì incredibile che tale circostanza perduri per tutta la gara senza che l’arbitro se ne avveda ovvero, ancora più inverosimilmente (per come potrebbe intendersi dal supplemento arbitrale), che tale sostituzione avvenga (chissà per quale motivo) nel corso della partita.

In verità, nella fattispecie risulta solamente che un dirigente della Zungrese, a fine gara, dopo che molti giocatori del Galatro avevano già abbandonato il campo Comunale, si è introdotto nella stanza dell’arbitro non per proporre formale riserva di reclamo ma per confabulare in ordine ad un presunto illecito che, significativamente, non ha trovato alcun riscontro tangibile per effetto dell’assenza dell’incolpato.

Eppure, in maniera capziosa, la circostanza che il giocatore Panetta, insieme ad altri si fosse già allontanato dal Campo di gioco è stata prospettata come quasi la prova del dolo, laddove, in mancanza di qualunque verifica oggettiva, il direttore di gara non poteva pervenire ad alcuna conclusione senza aver verificato con certezza quanto maliziosamente prospettato dal Sign. Raffa Paolo.

In conclusione, la presunta sostituzione irregolare in realtà non è mai avvenuta dovendosi al contrario ritenere che il direttore di gara, probabilmente suggestionato dal dirigente della Zungrese, abbia erroneamente ritenuto di non riconoscere dal documento il calciatore Panetta Carmelo che ha regolarmente disputato l’intero incontro dopo essere stato debitamente da lui identificato all’inizio della gara.

Considerato che dagli stessi atti ufficiali emerge l’assenza di elementi certi in ordine alla sussistenza del presunto illecito e che, in tali condizioni, non è giustificata l’adozione di un provvedimento sanzionatorio così grave con seguente trasmissione degli atti per il deferimento della società e dei tesserati innanzi al Comitato Provinciale.

 Premesso altresì che la delegazione della SS Galatro, convocata per la discussione del reclamo in data 7 Aprile 2003, non ha potuto partecipare alla stessa in quanto, a causa di un incidente stradale in prossimità dell’autostrada A3 è giunta in grave ritardo rispetto all’orario stabilito per la discussione.

 Considerato che la Commissione Disciplinare non ha tenuto conto delle specifiche contestazioni mosse alla irrituale condotta del direttore di gara ed ha pertanto confermato la decisione del Giudice Sportivo sulla base di una valutazione effettuata dal predetto direttore di gara che appare a prima vista inverosimile e comunque sfornita di adeguato riscontro.

 Considerato, infine, che la decisione della Commissione Disciplinare non appare adeguatamente motivata e si limita a confermare le conclusioni del direttore di gara senza che le stesse risultino essere state sottoposte al necessario vaglio critico in relazione alle contestazioni logiche e fattuali sollevate dalla S.S. Galatro,

 

P.Q.M.

 

si chiede che codesta Ecc.ma Corte Federale voglia accogliere il presente gravame e per l’effetto che:

1.  sia revocato il provvedimento di perdita della gara con il punteggio di 0-2, con ripristino del risultato del campo;

2.  sia revocato il provvedimento di trasmissione degli atti al Presidente del Comitato Provinciale per l’attivazione della procedura del deferimento della Società Sportiva Galatro e dei suoi tesserati Crea Umberto, Lamanna Giovanni, Scarfò Bruno, Lamanna Pietro e Panetta Carmelo;

3.  sia disposta l’audizione personale delle parti per un eventuale confronto con il direttore di gara;

4.  la tassa di reclamo venga addebitata sul conto della reclamante.

 

Si allega copia della ricevuta di spedizione della Raccomandata inviata per conoscenza all’Associazione Sportiva Zungrese.

  

Galatro, lì 11 Aprile 2003.                                           Il Presidente della S.S. Galatro
 

 

Società Sportiva GALATRO - OFFICIAL WEB SITE - Galatro Calcio: «2^ Categoria Girone G # Stagione 2002/2003 # Reclamo avverso decisione della Commissione Disciplinare – Comitato Regionale Calabria – Seduta del 7/4/2003 – Bollettino Ufficiale numero 95 del 7 Aprile 2003»  Galatro, 11 Aprile 2003
Click qui per tornare indietro