S.S. GALATRO
Via Campo
n. 18
89054 Galatro (RC)
Spett.le
C.A.F.
Federazione Italiana Giuoco Calcio
Via G. Allegri n. 14
00198 R O M A
e p.c.
Associazione Sportiva Zungrese
Viale Kennedy
89867 Z U N G R I (VV)
Oggetto:
Reclamo avverso decisione della Commissione Disciplinare – Comitato
Regionale Calabria – Seduta del 7/4/2003 – Bollettino Ufficiale numero
95 del 7 Aprile 2003.
Premesso che con reclamo numero 168 del 17 Marzo 2003 la S.S.
Galatro aveva impugnato la decisione del Giudice Sportivo, Comitato
Provinciale di Vibo Valentia, seduta del 12.3.2003 con la quale era
stata disposta la perdita della gara del campionato di seconda
categoria, girone G, dell’8/3/2003 per i seguenti
MOTIVI
La grave sanzione
comminata è stata motivata dalla presunta (ed inverosimile)
sostituzione irregolare del calciatore Panetta Carmelo con altro non
meglio identificato.
Ciò che davvero
sorprende è che un provvedimento così perentorio sia stato adottato
sulla scorta di elementi inconsistenti e lacunosi, del tutto
inadeguati per giustificare una punizione quale quella ingiustamente
inflitta alla società ricorrente.
In primo luogo, va
rilevato come il sign. Panetta Carmelo sia stato regolarmente
identificato dal direttore di gara poco prima dell’inizio
dell’incontro. Tale circostanza è della massima importanza perché
appare del tutto incredibile che un giocatore si presenti per il
riconoscimento, venga identificato, e successivamente si spogli della
maglietta per cederla ad un altro senza che di ciò si accorga
l’arbitro che pochi minuti prima aveva provveduto a riconoscerlo sulla
scorta del documento di identità.
È altresì incredibile
che tale circostanza perduri per tutta la gara senza che l’arbitro se
ne avveda ovvero, ancora più inverosimilmente (per come potrebbe
intendersi dal supplemento arbitrale), che tale sostituzione avvenga
(chissà per quale motivo) nel corso della partita.
In verità, nella fattispecie risulta
solamente che un dirigente della Zungrese, a fine gara, dopo che molti
giocatori del Galatro avevano già abbandonato il campo Comunale, si è
introdotto nella stanza dell’arbitro non per proporre formale riserva
di reclamo ma per confabulare in ordine ad un presunto illecito che,
significativamente, non ha trovato alcun riscontro tangibile per
effetto dell’assenza dell’incolpato.
Eppure, in maniera capziosa, la
circostanza che il giocatore Panetta, insieme ad altri si fosse già
allontanato dal Campo di gioco è stata prospettata come quasi la prova
del dolo, laddove, in mancanza di qualunque verifica oggettiva, il
direttore di gara non poteva pervenire ad alcuna conclusione senza
aver
verificato con certezza quanto
maliziosamente prospettato dal Sign. Raffa Paolo.
In conclusione, la
presunta sostituzione irregolare in realtà non è mai avvenuta
dovendosi al contrario ritenere che il direttore di gara,
probabilmente suggestionato dal dirigente della Zungrese, abbia
erroneamente ritenuto di non riconoscere dal documento il calciatore
Panetta Carmelo che ha regolarmente disputato l’intero incontro dopo
essere stato debitamente da lui identificato all’inizio della gara.
Considerato che
dagli stessi atti ufficiali emerge l’assenza di elementi certi in
ordine alla sussistenza del presunto illecito e che, in tali
condizioni, non è giustificata l’adozione di un provvedimento
sanzionatorio così grave con seguente trasmissione degli atti per il
deferimento della società e dei tesserati innanzi al Comitato
Provinciale.
Premesso altresì
che la delegazione della SS Galatro, convocata per la discussione del
reclamo in data 7 Aprile 2003, non ha potuto partecipare alla stessa
in quanto, a causa di un incidente stradale in prossimità
dell’autostrada A3 è giunta in grave ritardo rispetto all’orario
stabilito per la discussione.
Considerato che
la Commissione Disciplinare non ha tenuto conto delle specifiche
contestazioni mosse alla irrituale condotta del direttore di gara ed
ha pertanto confermato la decisione del Giudice Sportivo sulla base di
una valutazione effettuata dal predetto direttore di gara che appare a
prima vista inverosimile e comunque sfornita di adeguato riscontro.
Considerato,
infine, che la decisione della Commissione Disciplinare non appare
adeguatamente motivata e si limita a confermare le conclusioni del
direttore di gara senza che le stesse risultino essere state
sottoposte al necessario vaglio critico in relazione alle
contestazioni logiche e fattuali sollevate dalla S.S. Galatro,
P.Q.M.
si chiede che
codesta Ecc.ma Corte Federale voglia accogliere il presente gravame e
per l’effetto che:
1. sia
revocato il provvedimento di perdita della gara con il punteggio di
0-2, con ripristino del risultato del campo;
2. sia
revocato il provvedimento di trasmissione degli atti al Presidente del
Comitato Provinciale per l’attivazione della procedura del deferimento
della Società Sportiva Galatro e dei suoi tesserati Crea Umberto,
Lamanna Giovanni, Scarfò Bruno, Lamanna Pietro e Panetta Carmelo;
3. sia
disposta l’audizione personale delle parti per un eventuale confronto
con il direttore di gara;
4. la
tassa di reclamo venga addebitata sul conto della reclamante.
Si allega copia
della ricevuta di spedizione della Raccomandata inviata per conoscenza
all’Associazione Sportiva Zungrese.
Galatro, lì 11
Aprile 2003. Il Presidente
della S.S. Galatro
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