P R E A M B O L O
Considerato che il riconoscimento della dignità inerente a tutti i membri della
famiglia umana, i loro diritti, uguali ed inalienabili, costituisce il fondamento della
libertà, della giustizia e della pace nel mondo;
Considerato che il disconoscimento ed il disprezzo dei diritti dell'uomo hanno portato
ad atti di barbarie che offendono la coscienza dell'umanità e che l'avvento di un mondo
in cui gli esseri umani godano della libertà di parola e di credo e della libertà dal
timore e dal bisogno è stato proclamato come la più alta aspirazione dell'uomo;
Considerato che è indispensabile che i diritti dell'uomo siano protetti da norme
giuridiche, se si vuole evitare che l'uomo sia costretto a ricorrere, come ultima istanza,
alla ribellione contro la tirannia e l'oppressione;
Considerato che è indispensabile promuovere lo sviluppo di rapporti amichevoli tra le
Nazioni;
Considerato che i popoli Nazioni Unite hanno riaffermato nello Statuto la loro fede nei
diritti fondamentali dell'uomo, nella dignità e nel valore della persona umana,
nell'uguaglianza dei diritti dell'uomo e della donna, ed hanno deciso di promuovere il
progresso sociale e un migliore tenore di vita in una maggiore libertà;
Considerato che gli stati membri si sono impegnati a perseguire, in cooperazione con le
Nazioni Unite, il rispetto e l'osservanza universale dei diritti dell'uomo e delle
libertà fondamentali;
Considerato che una concezione comune di questi diritti e di queste libertà è della
massima importanza per la piena realizzazione di questi impegni;
L'ASSEMBLEA GENERALE PROCLAMA:
la presente Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo come ideale comune da
raggiungersi da tutti i popoli e da tutte le Nazioni, al fine che ogni individuo ed ogni
organo della società, avendo costantemente presente questa Dichiarazione, si sforzi di
promuovere, con l'insegnamento e l'educazione, il rispetto di questi diritti e di queste
libertà e di garantirne, mediante misure progressive di carattere nazionale ed
internazionale, l'universale ed effettivo riconoscimento e rispetto tanto fra i popoli
degli stessi Stati membri, quanto fra quelli dei territori sottoposti alla loro
giurisdizione.
- Tutti gli esseri umani nascono liberi ed uguali in dignità e diritti. Essi sono dotati
di ragione e di coscienza e devono agire gli uni verso gli altri in spirito di
fratellanza.
- Ad ogni individuo spettano tutti i diritti e tutte le libertà enunciate nella presente
Dichiarazione, senza distinzione alcuna per ragioni di razza, di colore, di sesso, di
lingua, di religione, di opinione politica o di altro genere, di origine nazionale o
sociale, di ricchezza, di nascita o di altra condizione.
- Nessuna distinzione sarà inoltre stabilita sulla base dello statuto politico, giuridico
o internazionale del paese o del territorio cui una persona appartiene, sia che tale
territorio sia indipendente, o sottoposto ad amministrazione fiduciaria o non autonomo, o
soggetto a qualsiasi altra limitazione di sovranità.
- Ogni individuo ha diritto alla vita, alle libertà ed alla sicurezza della propria
persona.
- Nessun individuo potrà essere tenuto in stato di schiavitù o di servitù; la
schiavitù e la tratta degli schiavi saranno proibite sotto qualsiasi forma.
- Nessun individuo potrà essere sottoposto a tortura o a trattamento o a punizione
crudele, inumani o degradanti.
- Ogni individuo ha diritto, in ogni luogo, al riconoscimento della sua personalità
giuridica.
- Tutti sono uguali dinanzi alla legge, e hanno diritto, senza alcuna discriminazione, ad
un'eguale tutela da parte della legge. Tutti hanno diritto ad un'eguale tutela contro ogni
discriminazione che violi la presente Dichiarazione, come contro qualsiasi incitamento a
tale discriminazione.
- Ogni individuo ha diritto ad un'effettiva possibilità di ricorso a competenti tribunali
nazionali contro atti che violino i diritti fondamentali a lui riconosciuti dalla
costituzione o dalla legge.
- Nessun individuo potrà essere arbitrariamente arrestato, detenuto o esiliato.
- Ogni individuo ha diritto, in posizione di piena uguaglianza, ad un'equa e pubblica
udienza davanti ad un tribunale indipendente e imparziale, al fine della determinazione
dei sui diritti e dei suoi doveri, nonché della fondatezza di ogni accusa penale
che gli venga rivolta.
- Ogni individuo accusato di un reato è presunto innocente sino a che la sua colpevolezza
non sia stata provata legalmente in un pubblico processo nel quale egli abbia avuto tutte
le garanzie necessarie per la sua difesa.
- Nessun individuo sarà condannato per un comportamento commissivo od ommissivo che, al
momento in cui sia stato perpetrato, non costituisce reato secondo il diritto interno o
secondo il diritto internazionale. Non potrà del pari essere inflitta alcuna pena
superiore a quella applicabile al momento in cui il reato sia stato commesso.
- Nessun individuo potrà essere sottoposto ad interferenze arbitrarie nella sua vita
privata, nella sua famiglia, nella sua casa, nella sua corrispondenza, né a lesioni del
suo onore e della sua reputazione. Ogni individuo ha diritto ad essere tutelato dalla
legge contro tali interferenze o lesioni.
- Ogni individuo ha diritto alla libertà di movimento e di residenza entro i confini di
ogni Stato.
- Ogni individuo ha diritto di lasciare qualsiasi paese, incluso il proprio, e di
ritornare nel proprio paese.
- Ogni individuo ha il diritto di cercare e di godere in altri paesi asilo dalle
persecuzioni.
- Questo diritto non potrà essere invocato qualora l'individuo sia realmente ricercato
per reati non politici o per azioni contrarie ai fini e ai principi delle Nazioni Unite.
- Ogni individuo ha diritto ad una cittadinanza.
- Nessun individuo potrà essere arbitrariamente privato della sua cittadinanza, né del
diritto di mutare cittadinanza.
- Uomini e donne in età adatta hanno il diritto di sposarsi e di fondare una famiglia,
senza alcuna limitazione di razza, cittadinanza o religione. Essi hanno eguali diritti
riguardo al matrimonio, durante il matrimonio e all'atto del suo scioglimento.
- Il matrimonio potrà essere concluso soltanto con il libero e pieno consenso dei futuri
coniugi.
- La famiglia è il nucleo naturale e fondamentale della società e ha diritto ad essere
protetta dalla società e dallo Stato.
- Ogni individuo ha il diritto ad avere una proprietà sua personale o in comune con
altri.
- Nessun individuo potrà essere arbitrariamente privato della sua proprietà.
- Ogni individuo ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione; tale
diritto include la libertà di cambiare di religione o di credo, e la libertà di
manifestare, isolatamente o in comune, e sia in pubblico che in privato, la propria
religione o il proprio credo nell'insegnamento, nelle pratiche, nel culto e
nell'osservanza dei riti.
- Ogni individuo ha diritto alla libertà di opinione e di espressione, incluso il diritto
di non essere molestato per la propria opinione e quello di cercare, ricevere e diffondere
informazioni e idee attraverso ogni mezzo e senza riguardo a frontiere.
- Ogni individuo ha diritto alla libertà di riunione e di associazione pacifica.
- Nessuno può essere costretto a far parte di un'associazione.
- Ogni individuo ha diritto di partecipare al governo del proprio paese, sia direttamente,
sia attraverso rappresentanti liberamente scelti.
- Ogni individuo ha diritto di accedere in condizioni di eguaglianza ai pubblici impieghi
del proprio paese.
- La volontà popolare è il fondamento dell'autorità di governo; tale volontà deve
essere espressa attraverso periodiche e veritiere elezioni, effettuate a suffragio
universale ed eguale, ed a voto segreto, o secondo una procedura equivalente di libera
votazione.
- Ogni individuo, in quanto membro della società, ha diritto alla sicurezza sociale,
nonché alla realizzazione, attraverso lo sforzo nazionale e la cooperazione
internazionale ed in rapporto con l'organizzazione e le risorse di ogni Stato, dei diritti
economici, sociali e culturali indispensabili alla sua dignità ed al libero sviluppo
della sua personalità.
- Ogni individuo ha diritto al lavoro, alla libera scelta dell'impiego, a giuste e
soddisfacenti condizioni di lavoro ed alla protezione contro la disoccupazione.
- Ogni individuo, senza discriminazione, ha diritto ad eguale retribuzione per eguale
lavoro.
- Ogni individuo che lavora ha diritto ad una remunerazione equa e soddisfacente che
assicuri a lui stesso e alla sua famiglia un'esistenza conforme alla dignità umana ed
integrata, se necessario, ad altri mezzi di protezione sociale.
- Ogni individuo ha il diritto di fondare dei sindacati e di aderirvi per la difesa dei
propri interessi.
- Ogni individuo ha il diritto al riposo ed allo svago, comprendendo in ciò una
ragionevole limitazione delle ore di lavoro e ferie periodiche retribuite.
- Ogni individuo ha il diritto ad un tenore di vita sufficiente a garantire la salute e il
benessere proprio e della sua famiglia, con particolare riguardo all'alimentazione, al
vestiario, all'abitazione, e alle cure mediche e ai servizi sociali necessari, ed ha
diritto alla sicurezza in caso di disoccupazione, malattia,
invalidità vedovanza, vecchiaia o in ogni altro caso di perdita dei mezzi di sussistenza
per circostanze indipendenti dalla sua volontà.
- La maternità e l'infanzia hanno diritto a speciali cure ed assistenza. Tutti i bambini,
nati nel matrimonio o fuori di esso, devono godere della stessa protezione sociale.
- Ogni individuo ha diritto all'istruzione. L'istruzione deve essere gratuita almeno per
quanto riguarda le classi elementari e fondamentali. L'istruzione elementare deve essere
obbligatoria. L'istruzione tecnica e professionale deve essere messa alla portata di tutti
e l'istruzione superiore deve essere egualmente accessibile a tutti sulla base del merito.
- L'istruzione deve essere indirizzata al pieno sviluppo della personalità umana ed al
rafforzamento del rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. Essa deve
promuovere la comprensione, la tolleranza, l'amicizia fra tutte le Nazioni, i gruppi
razziali e religiosi, e deve favorire l'opera delle Nazioni Unite per il mantenimento
della pace.
- I genitori hanno diritto di priorità nella scelta di istruzione da impartire ai loro
figli.
- Ogni individuo ha diritto di prendere parte liberamente alla vita culturale della
comunità, di godere delle arti e di partecipare al progresso scientifico ed ai suoi
benefici.
- Ogni individuo ha diritto alla protezione degli interessi morali e materiali derivanti
da ogni produzione scientifica, letteraria e artistica di cui egli sia autore.
- Ogni individuo ha diritto ad un ordine sociale e internazionale nel quale i diritti e la
libertà enunciati in questa Dichiarazione possano essere pienamente realizzati.
- Ogni individuo ha dei doveri verso la comunità, nella quale soltanto è possibile il
libero e pieno sviluppo della sua personalità.
- Nell'esercizio dei suoi diritti e delle sue libertà, ognuno deve essere sottoposto
soltanto a quelle limitazioni che sono stabilite dalla legge per assicurare il
riconoscimento e il rispetto dei diritti e della libertà degli altri e per soddisfare le
giuste esigenze della morale, dell'ordine pubblico e del benessere generale in una
società democratica.
- Questi diritti e queste libertà non possono in nessun caso essere esercitati in
contrasto con i fini e i principi delle Nazioni Unite.
- Nulla nella presente Dichiarazione può essere interpretato nel senso di implicare un
diritto di qualsiasi Stato gruppo o persona di esercitare un'attività o di compiere un
atto mirante alla distruzione dei diritti e delle libertà in essa enunciati.
10 dicembre 1948 |