
I Principi di Norimberga
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Potrebbe essere prudente che tutti i governanti - e tutti quelli in uniforme - leggessero questi principi accuratamente. Vi è il dovere positivo da parte di tutti - dalla base al vertice - di NON partecipare ad alcuna violazione. |
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Principio I. Ogni persona che commette un atto che secondo il diritto internazionale costituisce un crimine ne è responsabile e perciò passibile di punizione. Principio II. Il fatto che la legge nazionale non imponga una pena per un atto che secondo il diritto internazionale costituisce un crimine non solleva la persona che ha commesso l'atto dalle proprie responsabilità secondo il diritto internazionale. Principio III. Il fatto che una persona che abbia commesso un atto che secondo il diritto internazionale costituisce un crimine abbia agito come capo di stato o funzionario governativo responsabile non lo solleva dalle proprie responsabilità secondo il diritto internazionale. Principio IV. Il fatto che una persona abbia agito obbedendo agli ordini del suo governo o ad un superiore non lo solleva dalle proprie responsabilità secondo il diritto internazionale, poiché gli era di fatto possibile una scelta morale. Principio V. Ogni persona accusata di un crimine secondo il diritto internazionale ha il diritto ad un giusto processo sui fatti e le norme. Principio VI. I crimini elencati qui di seguito sono punibili come crimini secondo il diritto internazionale: (a) Crimini contro la pace: (i) Pianificazione, preparazione, inizio di una guerra di aggressione o di una guerra in violazione dei trattati internazionali, accordi o impegni;
(ii) Partecipazione in un comune
piano o cospirazione per il raggiungimento di uno degli atti menzionati al
punto (i).
Violazione delle leggi o delle
consuetudini di guerra che includono, ma da cui non sono limitate,
l'assassinio, il maltrattamento o la deportazione per lavoro coatto o per
ogni altro scopo della popolazione civile di o in un territorio occupato,
l'assassinio od il maltrattamento di prigionieri di guerra o di persone in
mare, l'uccisione di ostaggi, il saccheggio di proprietà private o
pubbliche, la distruzione sfrenata di città, paesi o villaggi, o le
devastazioni non giustificate da necessità militari. L'assassinio, lo sterminio, la riduzione in schiavitù, la deportazione ed altri atti inumani compiuti contro qualsiasi popolazione civile, o la persecuzione per motivi politici, razziali o religiosi, quando tali atti vengono compiuti o tali persecuzioni vengono eseguite in esecuzione od in connessione con ogni altro crimine contro la pace ogni crimine di guerra. Principio VII. La complicità nella commissione di un crimine contro la pace, di un crimine di guerra od di un crimine contro l'umanità come stabiliti nel Principio VI è un crimine secondo il diritto internazionale.
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