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INTEGRAZIONE DELLE NORME PER LA DIFESA

DELLA RAZZA NELLA SCUOLA ITALIANA.

"Riconosciuta la necessitą urgente ed assoluta di dettare ulteriori disposizioni per la difesa della razza nella Scuola Italiana e di coordinarle in un unico testo con quelle sinora emanate; Udito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Duce, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro per l'interno e del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze; Abbiamo decretato e decreteremo". Con questa introduzione il regime Fascista dette il via all'integrazione e al coordinamento per la difesa della razza nella Scuola italiana emanando una serie di articoli inclusi nel Regio Decreto - Legge del 15 novembre 1938 - XVII, n. 1779.

In questi articoli si vietava qualsiasi impiego a persone di razza ebraica nelle scuole di ogni ordine e grado, pubbliche e private, frequentate da alunni italiani. Nelle Accademie, degli Istituti e delle Associazioni di scienze, lettere ed arti non potevano far parte persone di razza ebraica.

Alle scuole frequentate da alunni italiani non potevano essere iscritti alunni di razza ebraica; era tuttavia consentita l'iscrizione degli alunni di razza ebraica che professassero la religione cattolica nelle scuole elementari e medie dipendenti dalle Autoritą ecclesiastiche. Nelle scuole medie frequentate da alunni italiani era vietata l'adozione di testi di autori di razza ebraica e anche quelli frutto della collaborazione di pił autori, uno dei quali di razza ebraica. Nelle localitą lo Stato istituiva speciali sezioni di scuola elementare, qualora il numero di ebrei non fosse inferiore a dieci.

Le comunitą israelitiche potevano aprire, previa autorizzazione, scuole elementari con effetti legali per fanciulli di razza ebraica. Per gli scrutini e per gli esami nelle dette scuole il Regio provveditore agli studi nominava un commissario. I programmi di studio erano quelli stessi stabiliti per le scuole frequentate da alunni italiani; i libri di testo erano quelli di Stato, con opportuni adattamenti spesati dalle comunitą israelitiche. Alle scuole istituite da persone di razza ebraica poteva essere concesso il beneficio del valore legale degli studi e degli esami quando avessero ottenuto di far parte in qualitą di associate dell'Ente nazionale per l'insegnamento medio: in tal caso i programmi di studio erano gli stessi delle altre scuole ad eccezione dell'insegnamento della religione e della cultura militare. Per le persone di razza ebraica l'abilitazione a impartire l'insegnamento medio riguardava esclusivamente gli alunni di razza ebraica. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto il personale di razza ebraica , impiegati in qualsiasi ufficio, era dispensato dal servizio. Per l'insegnamento nelle scuole elementari e medie per alunni di razza ebraica erano preferiti insegnanti dispensati dal servizio.

Erano ammessi in via transitoria a proseguire gli studi universitari studenti di razza ebraica gią iscritti nei passati anni accademici a Universitą o Istituti superiori del Regno. Era considerato di razza ebraica colui nato da genitori entrambi di razza ebraica, anche se egli professava religione diversa da quella ebraica. Il presente decreto fu presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Scheda a cura di: Laterza Giovanni, Podda Igor, Vurro Marco

5 E telecomunicazioni

Anno scolastico 1998/99

I.T.I.S. G.B. Pininfarina

 

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