Il comitato promotore è costituito dai signori:
Il succitato comitato promotore ha scelto quale rappresentante legale della suddetta associazione il signor Malanca Renzo, presso la cui residenza è stata stabilita la sede dell’associazione stessa.
Scopi dell’Associazione de “I Pellegrini della Francigena”
L'Associazione “I Pellegrini della Francigena”,
senza fini di lucro, a carattere socio culturale, che raduna tra gli altri, i
pellegrini che a piedi ed in gruppo di oltre 100 persone, hanno percorso i 1000
km dell’intera antica Via Francigena italiana, persegue i seguenti scopi:
-
diffondere la conoscenza degli antichi “percorsi di fede”, diffusi
sull’intero territorio italiano ed europeo;
-
organizzare e dirigere ogni anno percorsi di gruppo affinché si sviluppi
sempre più lo spirito di socialità e dei valori dello spirito nel rispetto
delle reciproche convinzioni religiose;
-
allargare le conoscenze delle bellezze artistiche e culturali del
territorio attraversato durante i successivi pellegrinaggi ogni anno effettuati;
-
collaborare con le istituzioni pubbliche e private, quali ad esempio
l’attuale Associazione dei Comuni della Francigena italiana e la nascente
omologa istituzione europea, per diffondere e rendere sempre più percorribili i
numerosi “Itinerari della Fede”.
-
sviluppare nei propri aderenti un sempre più sentito spirito di
tolleranza, di pace e d’amore che abbracci tutti i popoli senza
discriminazioni di razza o di convinzioni religiose o politiche.
L’Assemblea ordinaria dei soci, che verrà indetta nei primi quattro mesi di ogni anno, più le eventuali straordinarie o convegni organizzati per volere di almeno 1/3 dei soci, si svolgeranno nei locali messi a disposizione dall’Amministrazione Civica del Comune di Altopascio (Lucca).
In
considerazione delle numerose iniziative portate avanti dal suddetto Comune che
per più secoli nel Medioevo fu sede principale dell’Ordine dei Frati
Ospitalieri del Tau di Altopascio, la nostra Associazione parteciperà,
all’Assessorato alla Cultura di Altopascio, i propri programmi annuali e
sosterrà le suddette iniziative del Comune volte all’ospitalità e assistenza
dei pellegrini, come negli antichi costumi.
Il
giorno 23 Aprile p.v. si svolgerà nei locali del Comune di Altopascio la prima
assemblea dei soci alla quale sarà sottoposto per l’approvazione il sotto
riportato Statuto e verranno elette tutte le cariche rappresentative
dell’Associazione stessa.
STATUTO
Art. 1. -
E' costituita l'Associazione “I Pellegrini della Francigena"; è una
libera Associazione di fatto, apartitica e apolitica, con durata illimitata nel
tempo e senza scopo di lucro, regolata a norma del Titolo I Cap. III, art. 36 e
segg. del codice civile, nonché del presente Statuto.
Art. 2. -
L'Associazione “I Pellegrini della Francigena" persegue i seguenti scopi:
-
diffondere la conoscenza degli antichi percorsi di fede, diffusi
sull’intero territorio italiano ed europeo;
-
organizzare, promuovere e dirigere ogni anno percorsi di gruppo affinché
si sviluppi sempre più lo spirito di socialità e la comunicazione dei valori
nel rispetto delle reciproche convinzioni religiose;
-
allargare le conoscenze delle bellezze artistiche e culturali del
territorio attraversato durante i successivi pellegrinaggi via via effettuati;
-
collaborare con le istituzioni pubbliche e private, quali ad esempio
l’attuale Associazione dei Comuni della Francigena italiana e la nascente
omologa istituzione europea, per diffondere e rendere sempre più percorribili i
numerosi “Itinerari della Fede”.
-
sviluppare nei propri aderenti un sempre più sentito spirito di
tolleranza, di pace e d’amore che abbracci tutti i popoli senza
discriminazioni di razza o di convinzioni religiose o politiche.
Art. 3. -
L'associazione “I Pellegrini della Francigena” per il raggiungimento dei
suoi fini, intende promuovere varie attività, in particolare:
·
attività
culturali: convegni, conferenze, dibattiti, seminari, proiezioni di films e
documenti atti a far conoscere ai propri associati i vari “percorsi della
Fede”;
·
attività
sul territorio italiano ed europeo attraverso la realizzazione di pellegrinaggi
di gruppo;
Art. 4. - L'associazione
“I Pellegrini della Francigena” è offerta a tutti coloro che, interessati
alla realizzazione delle finalità, ne condividono lo spirito e gli ideali.
-
soci ordinari saranno le persone o enti che si impegnano a pagare, per
tutta la permanenza del vincolo associativo, la quota annuale stabilita
dall’Assemblea.
Art. 5. –
Il numero dei soci è illimitato e la loro ammissione, su domanda scritta del
richiedente è confermata dal Consiglio direttivo.
Art. 6. -
Tutti i soci sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto e
l'eventuale regolamento interno, secondo le deliberazioni assunte dagli organi
preposti. In caso di comportamento difforme, che rechi pregiudizio agli scopi o
al patrimonio dell'associazione, il Consiglio direttivo interverrà per
applicare le seguenti sanzioni: richiamo, diffida, espulsione dalla
Associazione.
I soci espulsi possono ricorrere per iscritto contro il provvedimento entro
trenta giorni al Consiglio Direttivo.
Art. 7. - Tutti
i soci maggiorenni hanno diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni
dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi
dell'associazione. Il diritto di voto non può essere escluso neppure in caso di
partecipazione temporanea alla vita associativa.
Art. 8. – Risorse economiche
Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:
-
contributi ordinari dei soci;
-
contributi straordinari dei soci;
-
elargizioni di enti pubblici a favore delle iniziative
dell’Associazione
Art.9 – Organi
Sono organi dell’organizzazione:
1.
L’Assemblea dei Soci;
2.
Il Consiglio Direttivo;
3.
Il Presidente;
4.
Il Segretario se nominato;
5.
Il Tesoriere se nominato
Art.10 – Assemblea dei soci
L’Assemblea è costituita da tutti i soci dell’organizzazione.
Essa è presieduta dal Presidente ed è convocata dallo stesso in via ordinaria
una volta l’anno e in via straordinaria ogni qualvolta il Presidente lo
ritenga necessario.
La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo dei soci. In
tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione entro quindici giorni
dal ricevimento della richiesta e l’Assemblea deve riunirsi entro trenta
giorni dalla convocazione.
In prima convocazione l’Assemblea è regolarmente costituita con la presenza
della metà più uno dei soci, presenti in proprio o per delega scritta da
conferirsi ad altro socio. In seconda convocazione è regolarmente costituita
qualunque sia il numero dei soci presenti, in proprio o per delega.
Ciascun socio non può essere portatore di più di due deleghe.
Le deliberazioni dell’Assemblea sono adottate con voto favorevole della
maggioranza dei presenti, fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo
17.
L’Assemblea ha i seguenti compiti:
·
Eleggere
il Presidente ed i membri del Consiglio Direttivo;
·
Approvare
il programma di attività proposto dal Consiglio Direttivo;
·
Approvare
il bilancio preventivo e consuntivo;
·
Approvare
o respingere le richieste di modifica dello statuto di cui all’art.17.
·
L’Assemblea
dei soci stabilisce l’ammontare delle quote ordinarie a carico dei soci.
Art.11 – Consiglio Direttivo
Il
Consiglio Direttivo è composto dal Presidente e da altri sei membri eletti
dall’Assemblea dei soci. Esso può cooptare altri tre membri, in qualità di
esperti, senza diritto di voto.
Il
Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno una
volta a trimestre e quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti.
In tale ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento
della richiesta.
Il
Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti:
·
Dare esecuzione alle delibere dell’Assemblea dei soci
·
Fissare le norme per il funzionamento dell’organizzazione;
·
Sottoporre all’approvazione dell’Assemblea i bilanci
preventivi e consuntivi annuali;
·
Determinare il programma di attività in base alle linee di
indirizzo approvate dall’Assemblea,
promuovendone e coordinandone l’attività e autorizzandone la spesa;
·
Stabilire rapporti di collaborazione e di lavoro;
·
Nominare il Vice Presidente
·
Nominare il Tesoriere;
·
Accogliere o rigettare le domande dei nuovi soci
Art.12 – Presidente e Vice Presidente
Il
Presidente rappresenta legalmente l’organizzazione nei confronti di terzi e in
giudizio.
E’ eletto
dall’Assemblea nel suo seno a maggioranza.
Convoca
e presiede le riunioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo.
In
caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di ordinaria e
straordinaria
amministrazione, sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo, da
convocarsi entro 8 giorni.
In
caso di assenza o di impedimento del Presidente, le relative funzioni sono
assunte dal Vice
Presidente.
Art.13 – Segretario
Il Segretario, scelto dal presidente nell’ambito del consiglio
direttivo, ha il compito di:
·
Provvedere alla tenuta ed all’aggiornamento del registro dei
soci;
·
Provvedere al disbrigo della corrispondenza;
·
È responsabile della redazione e della conservazione dei verbali
della riunione dell’Assemblea e del
Consiglio Direttivo.
Art.14 – Tesoriere
Il
Tesoriere ha il compito di:
·
Predisporre il bilancio preventivo e quello consuntivo da
sottoporre al Consiglio Direttivo;
·
Provvedere alla tenuta dei registri e della contabilità
dell’associazione nonché alla conservazione della
documentazione relativa, con l’indicazione nominativa dei soggetti erogatori;
·
Provvedere alla riscossione delle entrate e al pagamento delle
spese in conformità alle decisioni del
Consiglio Direttivo.
Art.15 – Gratuità delle cariche
Tutte le cariche sociali sono gratuite. Esse hanno durata di tre anni e
possono essere riconfermate. Le
sostituzioni e le cooptazioni effettuate nel corso del triennio decadono allo
scadere del triennio medesimo.
Art.16 – Bilancio
Ogni anno devono essere redatti, a cura del Consiglio Direttivo, i
bilanci preventivo e consuntivo da sottoporre all’approvazione
dell’Assemblea. I bilanci coincidono con l’anno solare.
Art.17 – Modifiche allo statuto
Per procedere a modifiche dello Statuto, occorre in prima convocazione la
presenza di almeno due terzi degli aventi diritto al voto ed il voto favorevole
della maggioranza dei presenti ed, in seconda convocazione, la presenza della
maggioranza degli aventi diritto al voto ed il voto favorevole della maggioranza
dei presenti.
Art.18 – Norma di rinvio
Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti
disposizioni legislative in materia.
Cliccare quì per ritornare
alla prima pagina