Documenti storici
La
Dichiarazione sulla razza del Gran Consiglio del fascismo
Il
Gran Consiglio del Fascismo, in seguito alla conquista dell'Impero, dichiara
l'attualità urgente dei problemi razziali e la necessità di una
coscienza razziale. Ricorda che il Fascismo ha svolto da sedici anni e svolge
una attività positiva, diretta al miglioramento quantitativo e qualitativo
della razza italiana, miglioramento che potrebbe essere gravemente
compromesso, con conseguenze politiche incalcolabili, da incroci e
imbastardimenti. Il problema ebraico non è che l'aspetto metropolitano
di un problema di carattere generale.
a) il divieto di matrimoni di italiani
e italiane con elementi appartenenti alle razze camita, semita e altre razze non
ariane;
b) il
divieto per i dipendenti dello Stato e da Enti pubblici - personale civile e
militare -
di
contrarre matrimonio con donne straniere di qualsiasi razza;
c) il
matrimonio di italiani e italiane con stranieri anche di razze ariane dovrà
avere il preventivo consenso del Ministero dell'Interno.
d) dovranno essere rafforzate le
misure contro chi attenta al prestigio della razza nei territori dell'Impero.
EBREI
ED EBRAISMO
Il
Gran Consiglio del Fascismo ricorda che l'ebraismo mondiale - specie dopo
l'abolizione della massoneria - è stato l'animatore dell'antifascismo in tutti i
campi e che l'ebraismo estero o italiano fuoruscito è stato - in taluni periodi
culminanti come nel 1924-25 e durante la guerra etiopica - unanimemente ostile
al Fascismo.
L'immigrazione di elementi
stranieri - accentuatasi fortemente dal 1933 in poi - ha peggiorato lo stato
d'animo degli ebrei italiani, nei confronti del Regime, non accettato
sinceramente, poiché antitetico a quella che è la psicologia, la politica,
l'internazionalismo d'Israele.
Tutte le forze antifasciste
fanno capo ad elementi ebrei; l'ebraismo mondiale è, in Spagna, dalla parte dei
bolscevichi di Barcellona.
IL DIVIETO D'ENTRATA E L'ESPULSIONE DEGLI EBREI STRANIERI
Il
Gran Consiglio del Fascismo ritiene che la legge concernente il divieto di
ingresso nel Regno, degli ebrei stranieri, non poteva più oltre essere
ritardata, e che l'espulsione degli indesiderabili - secondo il termine messo
in voga e applicato dalle grandi democrazie - è indispensabile. Il Gran
Consiglio del Fascismo decide che oltre ai casi singolarmente controversi che
saranno sottoposti all' esame dell' apposita commissione del Ministero
dell'Interno, non sia applicata l'espulsione nei riguardi degli ebrei
stranieri i quali:
a)
abbiano una età superiore agli
anni 65;
b)
abbiano contratto matrimonio misto
italiano prima del 10 ottobre XVI [1938].
EBREI DI CITTADINANZA ITALIANA
Il Gran Consiglio del Fascismo, circa l'appartenenza o meno alla razza
ebraica, stabilisce quanto segue:
a)
è di razza ebraica colui che nasce
da genitori entrambi ebrei;
b)
è considerato di razza ebraica
colui che nasce da padre ebreo e da madre di nazionalità straniera;
c)
è considerato di razza ebraica
colui che, pure essendo nato da un matrimonio misto, professa la religione
ebraica;
d) non è considerato di razza ebraica colui che è nato da un matrimonio misto: qualora professi altra religione all'infuori della ebraica, alla data 1 ° ottobre XVI [1938].
DISCRIMINAZIONE TRA GLI EBREI DI CITTADINANZA ITALIANA
Nessuna
discriminazione sarà applicata - escluso
in ogni caso l'insegnamento nelle scuole di ogni ordine e grado - nei
confronti di ebrei di cittadinanza italiana - quando non abbiano
per altri motivi demeritato - i quali appartengano a:
1°) famiglie di Caduti
nelle quattro guerre sostenute dall’Italia in questo secolo: libica, mondiale,
etiopica, spagnola;
2°) famiglie dei volontari
di guerra nelle guerre libica, mondiale, etiopica, spagnola;
3°) famiglie di combattenti
delle guerre libica, mondiale, etiopica, spagnola, insigniti della croce al
merito di guerra;
4°) famiglie dei Caduti per
la Causa Fascista;
5°) famiglie dei mutilati,
invalidi, feriti della Causa Fascista;
6°) famiglie di fascisti iscritti al Partito negli anni
19-20-21-22 e nel secondo semestre del '24 e famiglie di legionari fiumani;
7°) famiglie aventi eccezionali benemerenze che
saranno accertate da apposita commissione.
GLI ALTRI EBREI
I
cittadini italiani di razza ebraica, non appartenenti alle suddette categorie,
nell' attesa di una nuova legge concernente l’acquisto della cittadinanza
italiana, non potranno:
a) essere iscritti al Partito
Nazionale Fascista;
b) essere possessori o dirigenti di
aziende di qualsiasi natura che impieghino cento o più persone;
c) essere possessori di oltre cinquanta ettari di terreno;
d) prestare servizio militare in pace
e in guerra.
L'esercizio delle professioni sarà oggetto
di ulteriori provvedimenti. Il Gran Consiglio del Fascismo decide inoltre:
1°) che agli ebrei allontanati dagli
impieghi pubblici sia riconosciuto il normale diritto di pensione;
2°) che ogni forma di pressione sugli ebrei, per
ottenere abiure, sia rigorosamente repressa;
3°) che nulla si innovi per quanto riguarda il
libero esercizio del culto e l'attività delle comunità ebraiche secondo le
leggi vigenti;
4°) che, insieme alle scuole elementari, si
consenta !'istituzione di scuole medie per ebrei.
IMMIGRAZIONE DI EBREI IN ETIOPIA
Il
Gran Consiglio del Fascismo non esclude la possibilità di concedere, anche per
deviare la immigrazione ebraica dalla Palestina, una controllata immigrazione di
ebrei europei in qualche zona dell'Etiopia. Questa eventuale, e le altre
condizioni fatte agli ebrei, potranno essere annullate o aggravate a seconda
dell'atteggiamento che l'ebraismo assumerà nei riguardi dell'Italia
Fascista.
CATTEDRE DI RAZZISMO
Il
Gran Consiglio del Fascismo prende atto con soddisfazione che il Ministro
dell'Educazione Nazionale ha istituito cattedre di studi sulla razza nelle
principali Università del Regno.
ALLE CAMICIE NERE
Il Gran Consiglio del Fascismo, mentre nota che il
complesso dei problemi razziali ha suscitato un interesse eccezionale nel
popolo italiano, annuncia ai fascisti che le direttive del Partito in materia
sono da considerarsi fondamentali e impegnative per tutti e che alle direttive
del Gran Consiglio devono ispirarsi le leggi che saranno sollecitamente
preparate dai singoli Ministri.
(*) La Dichiarazione sulla
razza fu approvata il 6 ottobre 1938 dal Gran Consiglio del
fascismo, un comitato di gerarchi che era divenuto organo costituzionale dello
Stato (PNF, Foglio d'ordini n. 214). Il documento enunciava al paese i motivi
politici della persecuzione antiebraica, indicava le linee generali della
prossima legislazione, stabiliva che i nuovi principi erano «fondamentali e
impegnativi» per tutti i fascisti (in sostanza: per tutti gli italiani),
enunciava un ricatto interno e internazionale (eventuali proteste sarebbero
state immediatamente seguite da un aggravamento della persecuzione). La
legislazione poi effettivamente varata fu comunque più grave di quanto
preannunciato dalla Dichiarazione, ad esempio relativamente al
trattamento
degli ebrei «discriminati».
Da La persecuzione degli ebrei durante il fascismo - Le leggi del 1938, a cura della Camera dei Deputati, 1998