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Istituzione di scuole elementari per fanciulli di razza ebraica

REGIO DECRETO LEGGE 23 settembre 1938-XVI, n.1630

Istituzione di scuole elementari per fanciulli di razza ebraica

VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER LA VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA IMPERATORE D'ETIOPIA

       Veduto il testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla istruzione elementare, post-elementare e sulle sue opere di integrazione, approvato con R. decreto 5 febbraio 1928-VI, n. 577, e successive modificazioni

       Veduto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV n.100;

       Riconosciuta la necessità assoluta e urgente di dare uno speciale ordinamento alla istruzione elementare dei fanciulli di  razza ebraica;

       Udito il Consiglio dei Ministri;

       Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;

       Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. Per i fanciulli di razza ebraica sono istituite a spese dello Stato speciali sezioni di scuola elementare nelle località in cui numero di essi non sia inferiore a dieci. I relativi insegnanti potranno essere di razza ebraica.

Art. 2. Le comunità israelitiche possono aprire, con l'autorizzazione del Ministro per l'educazione nazionale, scuole elementari, con effetti legali, per fanciulli di razza ebraica. Per gli scrutini e per gli esami nelle dette scuole il Regio provveditore agli studi nomina un commissario. Nelle scuole elementari di cui ai comma precedenti, sono svolti i programmi di studio stabiliti per le scuole di Stato; salvo per ciò che concerne l'insegnamento della religione cattolica.

Art. 3. Nelle scuole elementari per fanciulli di razza ebraica sono adottati i libri di testo di Stato con opportuni adattamenti, approvati dal Ministero dell'educazione nazionale. Le spese relative sono a carico delle comunità israelitiche.

Art. 4. Il presente decreto-legge, che entrerà in vigore alla data della sua pubblicazione nella "Gazzetta Ufficiale" del Regno, sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 23 settembre 1938 - Anno XVI

Vittorio Emanuele                                                                                                         Mussolini – Bollai – Di Revel

Visto, il Guardasigilli: Solmi  

Da  1938 le leggi contro gli ebrei ("La rassegna Mensile di Israel", vol. LIV, n. 1 - 2, agosto 1988) , a cura di Michele Sarfatti

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