Documenti storici
Provvedimenti
per la difesa della razza nella scuola fascista
REGIO
DECRETO LEGGE 5 settembre 1938-XVI, n.1390
VITTORIO EMANUELE
III PER GRAZIA DI DIO E PER LA VOLONTÀ DELLA NAZIONE
Visto l'art. 3, n. 2, della legge
31 gennaio 1926-IV n.100;
Ritenuta la necessità assoluta e
urgente di dettare disposizioni per la difesa della razza nella scuola italiana;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro
Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello
per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Art. 1. All'ufficio
d'insegnante nelle scuole statali o parastatali di qualsiasi ordine e grado e
nelle scuole non governative, ai cui studi sia riconosciuto effetto legale,
non potranno essere ammesse persone di razza ebraica, anche se siano state
comprese in graduatorie di concorso anteriormente al presente decreto; né
potranno essere ammesse all'assistentato universitario, né al conseguimento
dell'abilitazione alla libera docenza.
Art. 2. Alle scuole di
qualsiasi ordine e grado, ai cui studi sia riconosciuto effetto legale, non
potranno essere iscritti alunni di razza ebraica.
Art. 3. A. datare dal 16
ottobre 1938-XVI tutti gli insegnanti di razza ebraica che appartengano ai ruoli
per le scuole di cui al precedente art. 1, saranno sospesi dal servizio; sono a
tal fine equiparati al personale insegnante i presidi e direttori delle scuole
anzidette, gli aiuti e assistenti universitari, il personale di vigilanza delle
scuole elementari.
Art. 4. I membri di razza
ebraica delle Accademie, degli Istituti e delle Associazioni di scienze, lettere
ed arti, cesseranno di far parte delle dette istituzioni a datare dal 16 ottobre
1938-XVI.
Art. 5. In deroga al
precedente art. 2 potranno in via transitoria essere ammessi a proseguire gli
studi universitari studenti di razza ebraica, già iscritti a istituti di
istruzione superiore nei passati anni accademici.
Art. 6. Agli effetti del
presente decreto-legge è considerato di razza ebraica colui che è nato da
genitori entrambi di razza ebraica, anche se egli professi religione diversa da
quella ebraica.
Art. 7. Il presente
decreto-legge, che entrerà in vigore alla data della sua pubblicazione nella
"Gazzetta Ufficiale" del Regno, sarà presentato al Parlamento per la
sua conversione in legge.
Il Ministro per l'educazione
nazionale è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.
Ordiniamo che il presente
decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale
delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di
osservarlo e di farlo osservare.
Dato a San Rossore, addì 5 settembre 1938 - Anno XVI
Vittorio
Emanuele
Visto, il Guardasigilli: Solmi
Da La persecuzione degli ebrei durante il fascismo - Le leggi del 1938, a cura della Camera dei Deputati, 1998