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  La legislazione fascista nella XXIX legislatura 1934 - 1939  

(...) 6. Difesa della razza

Nella quinta riunione dell'anno XVI, tenuta il 6 ottobre nel Palazzo Venezia, il Gran Consiglio del Fascismo ha approvato la seguente dichiarazione sulla razza: «Il Gran Consiglio del Fascismo, in seguito alla conquista dell’Impero, dichiara l'attualità urgente dei problemi razziali e la necessità di una coscienza razziale. Ricorda che il Fascismo ha svolto da 16 anni e svolge un'attività positiva diretta al miglioramento quantitativo e qualitativo della razza italiana, miglioramento che potrebbe essere gravemente compromesso, con conseguenze politiche incalcolabili, da incroci ed imbastardimenti. Il problema ebraico non è che l'aspetto metropolitano di un problema di carattere generale. Il Gran Consiglio del Fascismo stabilisce:

a) il divieto di matrimoni d'italiani e italiane con elementi appartenenti alle razze camita, semita e altre razze non ariane; b) il divieto per i dipendenti dello Stato e di Enti pubblici - personale civile e militare - di contrarre matrimonio con donne straniere di qualsiasi razza; c) il matrimonio d'italiani e italiane con stranieri anche di razze ariane dovrà avere il preventivo consenso del Ministero dell'interno; d) dovranno essere rafforzate le misure contro chi attenta al prestigio della razza nei territori dell'Impero».

Già prima di questa dichiarazione il Regio decreto-legge 19 aprile 1937 - XV, n. 880, aveva proibito al cittadino italiano, pena la reclusione da uno a cinque anni, di tenere, nel territorio del Regno o delle Colonie, relazione di indole coniugale con persona suddita dell' Africa Orientale Italiana o assimilata. Le modalità del provvedimento che comprende anche il caso, se mai dovesse verificarsi, della donna italiana che conviva con un uomo di colore, sono già state esposte nella Parte III: L'Africa italiana. Il Regio decreto-legge 17 novembre 1938-XVIl, n. 1728, ha poi adottato provvedimenti per i matrimoni ed ha definito la condizione degli appartenenti alla razza ebraica in tutti i settori della vita nazionale, dettando particolari disposizioni nei riguardi dell' attività civile industriale e commerciale e del personale dipendente. Per quel che concerne il matrimonio il decreto distingue il caso del coniuge di razza non ariana da quello di nazionalità straniera. Nel primo caso vieta il matrimonio del cittadino italiano di razza ariana con persona appartenente ad altra razza, e dichiara la nullità del matrimonio celebrato in contrasto con tale divieto. Si avverta però che la sanzione della nullità - tenuto conto del divieto fatto all'ufficiale dello Stato civile di celebrare matrimoni in contrasto col divieto sancito dallo stesso articolo - può riferirsi unicamente a quei casi eccezionali in cui, non risultando, per difetto delle necessarie cautele da parte dell'Ufficiale di Stato civile, o anche senza sua colpa, l'appartenenza dei nubendi a razze diverse, l'ufficiale predetto abbia proceduto alla celebrazione. Ad eguale risultato di inefficacia civile del matrimonio si giunge nel caso che il matrimonio fra persone appartenenti a razze diverse sia celebrato da un ministro del culto cattolico, perché il decreto fa divieto di trascrivere tale matrimonio: e se, per avventura, la trascrizione avvenisse, essa dovrebbe essere annullata. Nell'uno e nell'altro caso la nullità può essere promossa anche d'ufficio dal Pubblico Ministero. Per quanto riguarda il secondo caso i dipendenti dalle amministrazioni civili e militari dello Stato, dalle organizzazioni del Partito Nazionale Fascista o da esso controllate, dalle amministrazioni delle Provincie, dei Comuni, degli Enti parastatali e delle Associazioni sindacali ed Enti collaterali, non possono contrarre matrimonio con persone di nazionalità straniera. Non possono però ritenersi di nazionalità straniera: gl'italiani non regnicoli, quelli cioè che, pur non avendo la cittadinanza italiana, siano originari di territori etnicamente italiani, politicamente non facenti parte del Regno; gl'italiani per nascita, anche se abbiano acquistato una cittadinanza straniera. Devono invece considerarsi di nazionalità straniera coloro che, stranieri di origine, abbiano successivamente acquistato la cittadinanza italiana. Per gli altri cittadini, qualunque sia la razza alla quale appartengano, è stabilito che il matrimonio con persone di nazionalità straniera sia subordinato al preventivo consenso del Ministero dell'interno. La richiesta del consenso deve essere fatta prima della richiesta delle pubblicazioni. I procedimenti relativi agli appartenenti alla razza ebraica cominciano con lo stabilire le norme per determinare questa appartenenza. Chi discende da genitori entrambi ebrei è ebreo egli stesso, qualunque sia la religione professata; in questo caso il fattore religioso non può modificare l'origine razziale. Il figlio di un genitore ebreo (italiano, o straniero) è sempre considerato ebreo se l'altro genitore, non ebreo, sia di nazionalità straniera. Il nato da genitori di nazionalità italiana, di cui uno solo ebreo, è considerato ebreo se professi la religione ebraica, o risulti iscritto ad una comunità israelitica, ovvero abbia fatto manifestazioni di ebraismo. Non è considerato ebreo se, alla data del 10 ottobre XVI, apparteneva a religione diversa dall' ebraica ma, se non apparteneva ad alcuna religione, deve essere considerato ebreo. Per quanto riguarda le restrizioni all' attività dei cittadini italiani di razza ebraica le principali sono le seguenti: essi non possono prestare servizio militare, essere tutori o curatori di persone non ebree, possedere o gestire aziende interessanti la difesa della Nazione né altre aziende di qualsiasi natura che impieghino cento o più persone; possedere terreni con estimo superiore a lire 5 mila o fabbricati urbani aventi un imponibile superiore a lire 20 mila. Lo spirito di queste disposizioni è d'impedire che gli ebrei possano esercitare un'autorità, o comunque una azione, in cose ed istituti che hanno un prevalente interesse nazionale. È inoltre stabilito che non possano avere alle proprie dipendenze persone appartenenti alla razza ebraica: a) le amministrazioni civili e militari dello Stato; b) il Partito Nazionale Fascista e le organizzazioni che ne dipendono o che ne sono controllate; c) le amministrazioni delle provincie e degli altri enti locali; d) le amministrazioni delle aziende municipalizzate; e) le amministrazioni degli enti parastatali e in genere di tutti gli enti sottoposti a vigilanza o a tutela dello Stato; j) le amministrazioni delle aziende annesse o direttamente dipendenti dagli enti indicati nella precedente lettera; g) le amministrazioni delle banche di interesse nazionale; h) le amministrazioni delle imprese private di assicurazione. Ma la legge, ispirandosi a un concetto di grande equità, prevede anche i casi nei quali le disposizioni restrittive possono essere applicate, ed è ammessa la cosiddetta discriminazione. Questa viene concessa dal Ministro dell'interno, su istanza degl'interessati, ai componenti delle famiglie dei Caduti nelle nostre ultime guerre, ai mutilati, invalidi, feriti, volontari di guerra, decorati al valore militare e insigniti della croce al merito di guerra, agli iscritti al Partito Nazionale Fascista negli anni precedenti il 1923 e nel secondo semestre del 1924, e ai mutilati o feriti per la Causa fascista. Non solo: essa può essere estesa anche a coloro i quali abbiano eccezionali benemerenze che una speciale Commissione è chiamata ad esaminare. In tal modo i discriminati possono prestar servizio militare, possedere proprietà oltre i limiti stabiliti, esercitare la patria podestà eccetera, e appartenere a imprese private di assicurazione. Tuttavia neppure questi discriminati possono avere alle proprie dipendenze, in qualità di domestici, cittadini italiani di razza ariana. È data solo facoltà ai Prefetti delle Provincie di autorizzare caso per caso, per provato bisogno di speciale assistenza a causa dell' età avanzata o di malferma salute e quando non vi sia possibilità di assistenza famigliare o di prestazioni d'infermieri professionali, il mantenimento di domestici già in servizio presso famiglie ebree. Non meno importanti delle disposizioni principali sono alcune delle disposizioni transitorie, perfettamente inserite in tutto il sistema di questa legge essenzialmente fascista e nazionale, rivolto a impedire ogni nociva influenza ebraica sul Paese: si allude alla disposizione per la quale la cittadinanza italiana concessa ad ebrei stranieri dopo il 10 gennaio 1919, è revocata, e a quella per la quale gli ebrei stranieri, che abbiano iniziato il soggiorno in Italia posteriormente allo gennaio 1919, devono lasciare il territorio nazionale, a meno che non abbiano compiuto il 65° anno di età o si siano sposati con persona italiana. Conseguentemente è vietato agli ebrei stranieri di fissare la loro residenza nel Regno. Tuttavia casi di eccezionali situazioni di famiglia, meritevoli di particolare considerazione, potranno essere segnalati al Ministero dell'interno. In relazione con i provvedimenti per la difesa della razza, sono state arrecate col Regio decreto 21 novembre 1938-XVII, n. 2154, modificazioni allo Statuto del Partito Nazionale Fascista. Tra queste è la disposizione che non possono essere iscritti al Partito i cittadini italiani che, a norma delle disposizioni di legge, sono considerati di razza ebraica. È stato poi emanato il Regio decreto-legge 22 dicembre 1938- XVII, n. 2111, che stabilisce, a decorrere dallo gennaio 1939, il collocamento in congedo assoluto del personale militare delle Forze armate dello Stato di razza ebraica. Ufficiali e sottufficiali cessano di avere qualsiasi obbligo di servizio, ma conservano il grado e l'uso dell'uniforme, subordinatamente all'autorizzazione del Ministro competente o del Comando generale della M.V.S.N. Infine il Regio decreto-legge 9 febbraio 1939-XVII, n. 126, ha stabilito norme integrative per la limitazione delle proprietà immobiliari e delle aziende per i cittadini italiani di razza ebraica. Il cittadino italiano di razza ebraica entro il termine perentorio di 180 giorni può fare donazione della parte dei beni eccedente i limiti consentiti dal Regio decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, ai discendenti o al coniuge non considerati di razza ebraica oppure ad Enti e Istituti che abbiano fini di educazione o di assistenza. In caso diverso essa deve essere trasferita ad un Ente di gestione e liquidazione immobiliare avente sede in Roma, che viene istituito con il compito di procedere all' acquisto, alla gestione e alla vendita dei beni previsti dal decreto. I cittadini italiani di razza ebraica dovranno, entro 90 giorni dall'entrata in vigore del decreto, denunciare all'ufficio distrettuale delle imposte gli immobili di loro pertinenza. Il pagamento del corrispettivo degli immobili trasferiti all'Ente è fatto con speciali certificati trentennali i quali frutteranno l'interesse del 4 per cento annuo. I titoli sono nominativi e possono essere trasferiti a persona appartenente alla razza ebraica. La cessione dei certificati a persone non appartenenti alla razza ebraica per atto tra vivi potrà esser fatta solo per costituzione di dote o per l'adempimento di una obbligazione di data certa e anteriore a quella di entrata in vigore del presente decreto, ovvero derivante da fatto illecito. Il cittadino italiano di razza ebraica che abbia ottenuto il provvedimento di discriminazione ha diritto alla restituzione dell'immobile che non sia stato venduto dall'Ente. Nel caso di avvenuta vendita ha diritto a ottenere in contanti il prezzo di vendita previa restituzione all'Ente dei certificati avuti in pagamento. Quanto alle aziende industriali e commerciali i cui gestori o proprietari siano di razza ebraica, viene anzitutto stabilito l'obbligo della denunzia entro 90 giorni. Il Consiglio provinciale delle corporazioni compila appositi elenchi distinguendo: a) le aziende dichiarate interessanti la difesa della nazione; b) le aziende che per il numero del personale eccedono i limiti stabiliti dal Regio decreto legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728; c) le aziende non rientranti nelle precedenti categorie. Per le aziende comprese nelle due prime categorie è nominato un Commissario di vigilanza. Il titolare dell'azienda o i soci illimitatamente responsabili possono alienare l'azienda, per atto pubblico, a persone non considerate di razza ebraica, o a società commerciali regolarmente costituite. Il prezzo di alienazione è investito in titoli nominativi di consolidato, non trasferibili per atto tra vivi che dietro autorizzazione del Ministro delle finanze. Quando siano trascorsi 6 mesi dalla nomina del Commissario, il Ministro delle finanze stabilisce quali delle aziende che non siano state alienate devono essere rilevate da società anonime regolarmente costituite o da costituire. Per la stipulazione dell'atto, l'impiego o il deposito del prezzo valgono le stesse disposizioni stabilite per l'alienazione volontaria. Le norme del decreto cessano di aver vigore: a) quando in un'azienda non appartenente a persone di razza ebraica, gestita da un cittadino italiano di razza ebraica, il gestore viene sostituito; b) nel caso di dichiarazione di fallimento; c) nel caso in cui il titolare, gestore o socio a responsabilità illimitata ottenga il provvedimento di discriminazione; d) nel caso che l'azienda pervenga in eredità a persona non appartenente alla razza ebraica. Poiché alla scuola è demandato gran parte del delicato e grave compito di formare e temprare fascisticamente le nuove generazioni italiane, ben si comprende la particolare importanza che vengono ad assumere le disposizioni per la difesa della razza nel settore dell' educazione nazionale. I provvedimenti contenuti nel Regio decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1390, mirano a rendere più unitario, fisicamente e spiritualmente, il popolo italiano: essi eliminano dalla scuola - in ogni suo ordine - gli insegnanti ebrei e coloro che vi esercitavano funzioni direttive e ispettive. Dato inoltre che è proprio nella scuola che si plasmano le coscienze e le mentalità, eliminati gli insegnanti, bisognava provvedere pure a che la coscienza e la mentalità degli allievi non subissero influenze capaci di turbarne la formazione. Separazione, adunque, di scuole e adeguati provvedimenti in modo da consentire anche ai non ariani di iniziare i loro studi o di proseguirli; divieto agli ebrei di accedere ai corsi universitari e relativi esami. A tali norme di carattere generale si è derogato con una disposizione transitoria, in forza della quale gli studenti di razza ebraica già iscritti nelle Regie Università possono continuare gli studi sino al loro termine. Contemporaneamente a quest'opera di epurazione della scuola, il decreto provvede all' epurazione dei più alti centri della cultura italiana, nei quali la mentalità ebraica tendeva ad affermarsi sempre più tenacemente con la sua opera di costante infiltrazione; e però dispone che i membri di razza ebraica cessino di far parte delle Accademie e degli altri Istituti di cultura. In conseguenza delle sopraccitate disposizioni e dato il carattere obbligatorio dell'istruzione elementare il Regio decreto-legge 23 settembre 1938-XVI, n. 1630, ha istituito a carico dello Stato speciali sezioni di scuola elementare riservate agli alunni ebrei, nelle località in cui il numero di essi non sia inferiore a dieci, consentendo l'istituzione di scuole elementari con effetti legali, pure per fanciulli ebrei, da parte delle comunità israelitiche. In tali sezioni e in tali scuole, i programmi, salvo per quanto concerne la religione, saranno quelli per le scuole per alunni italiani e, salvo i necessari adattamenti, i libri di testo saranno quelli di Stato. In tal modo, fermo rimanendo il divieto della coeducazione degli alunni ariani con quelli di razza ebraica, questi ultimi potranno del pari frequentare le scuole elementari. Successivamente, determinatasi la necessità di adottare nuove disposizioni, è stato emanato il Regio decreto-legge 15 novembre 1938 XVII, n. 1779, il quale coordina anche le norme contenute nei precedenti decreti e accoglie l'intera materia in unico testo, con opportuni riferimenti alle disposizioni generali emanate per la difesa della razza. Il procedimento sancisce l'incompatibilità della qualità di ebreo con tutti gli uffici e impieghi nelle scuole frequentate da alunni italiani, e stabilisce che tale incompatibilità, come pure l'esclusione degli alunni di razza ebraica, si estende alle scuole private. Prevede l'istituzione di scuole medie per alunni di razza ebraica da parte delle comunità israelitiche o di persone di razza ebraica. A queste scuole sarà concesso il beneficio della parificazione, ove ottengano l'associazione all'Ente nazionale per l'insegnamento medio. Gli insegnanti elementari e medi dispensati dal servizio, ai quali vengano riconosciute le benemerenze individuali o famigliari previste dalle disposizioni generali per la difesa della razza, saranno preferiti per l'insegnamento nelle scuole per alunni di razza ebraica.

REGIO DECRETO-LEGGE 19 APRILE 1937-XV, N. 880: Sanzioni per i rapporti d'indole coniugale fra cittadini e sudditi. (Min. Africa Ital. C. n.2031; S.n. 1978). ­ Legge 30 dicembre 1937-XVI, n. 2590.

REGIO DECRETO-LEGGE 5 SETTEMBRE 1938-XVI, N. 1390: Provvedimenti per la difesa della razza nella scuola fascista. (c. n. 2509; S. n. 2681). - Legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 99.

REGIO DECRETO-LEGGE 23 SETTEMBRE 1938-XVI, N. 1630: Istituzioni di scuole elementari per fanciulli di razza ebraica. (Min. educ. naz., C. n. 2545; S. n. 2682). ­ Legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 94.

REGIO DECRETO-LEGGE 15 NOVEMBRE 1938-XVII, N. 1779: Integrazione e coordinamento in unico testo delle norme emanate per la difesa della razza nella scuola italiana. (Min. educ. naz., C. n. 2662; S. n. 2683). - Legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 98.

REGIO DECRETO-LEGGE 17 NOVEMBRE 1938-XVII, N. 1728: Provvedimenti per la difesa della razza italiana. (Min. interno; C. n. 2608; S. n. 2679). - Legge 5 gennaio 1939-XVII, n.274.

REGIO DECRETO-LEGGE 2I NOVEMBRE 1938-XVII, N. 2154: Modificazioni allo statuto del Partito Nazionale Fascista.

REGIO DECRETO-LEGGE 22 DICEMBRE 1938-XVII, N. 2111: Disposizioni relative al collocamento in congedo assoluto ed al trattamento di quiescenza del personale militare delle forze armate dello Stato di razza ebraica.

REGIO DECRETO-LEGGE 9 FEBBRAIO 1939-XVII, N. 126: Norme di attuazione ed integrazione delle disposizioni di cui all'articolo 10 del Regio decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, relative ai limiti di proprietà immobiliare e di attività industriale e commerciale per i cittadini italiani di razza ebraica, (Min. finanze, C. n. 2773).  

Da La persecuzione degli ebrei durante il fascismo - Le leggi del 1938, a cura della Camera dei Deputati, 1998

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