Nella
quinta riunione dell'anno XVI, tenuta il 6 ottobre nel Palazzo Venezia, il Gran
Consiglio del Fascismo ha approvato la seguente dichiarazione sulla razza:«Il Gran Consiglio del
Fascismo, in seguito alla conquista dell’Impero, dichiara l'attualitàurgente
dei problemi razziali e la necessità di una coscienza razziale. Ricorda che il
Fascismo ha svolto da 16 anni e svolge un'attività positiva diretta al
miglioramento
quantitativo e qualitativo della razza italiana, miglioramento che potrebbe
essere gravemente compromesso, con conseguenze politiche incalcolabili, da
incroci ed imbastardimenti. Il problema ebraico non è che l'aspettometropolitano
di un problema di carattere generale. Il Gran Consiglio del Fascismo stabilisce:
a)
il divieto di matrimoni d'italiani
e italiane con elementi appartenenti alle razze camita, semita e altre razze
non ariane;b) il
divieto per i dipendenti dello Stato e di Enti pubblici - personale
civile e militare - di contrarre matrimonio con donne straniere di qualsiasi
razza;c) il
matrimonio d'italiani e italiane con stranieri anche di razze ariane dovrà
avere il preventivo consenso del Ministero dell'interno;d) dovranno
essere rafforzate le misure contro chi attenta al prestigio della razza nei
territori dell'Impero».
Già prima di questa
dichiarazione il Regio decreto-legge 19 aprile 1937 - XV, n. 880, aveva proibito
al cittadino italiano, pena la reclusione da uno a cinque anni, di tenere, nel
territorio del Regno o delle Colonie, relazione di indole coniugale con
persona suddita dell' Africa Orientale Italiana o assimilata. Le modalità del
provvedimento che comprende anche il caso, se mai dovesse verificarsi, della
donna italiana che conviva con un uomo di colore, sono già state esposte nella
Parte III: L'Africa italiana. Il Regio decreto-legge 17 novembre
1938-XVIl, n. 1728, ha poi adottato provvedimenti per i matrimoni ed ha definito
la condizione degli appartenenti alla razza ebraica in tutti i settori della
vita nazionale, dettando particolari disposizioni nei riguardi dell' attività
civile industriale e commerciale e del personale dipendente. Per quel che
concerne il matrimonio il decreto distingue il caso del coniuge di razza non
ariana da quello di nazionalità straniera. Nel primo caso vieta il matrimonio
del cittadino italiano di razza ariana con persona appartenente ad altra razza,
e dichiara la nullità del matrimonio celebrato in contrasto con tale divieto.
Si avverta però che la sanzione della nullità - tenuto conto del divieto fatto
all'ufficiale dello Stato civile di celebrare matrimoni in contrasto col
divieto sancito dallo stesso articolo - può riferirsi unicamente a quei casi
eccezionali in cui, non risultando, per difetto delle necessarie cautele da
parte dell'Ufficiale di Stato civile, o anche senza sua colpa, l'appartenenza
dei nubendi a razze diverse, l'ufficiale predetto abbia proceduto alla
celebrazione. Ad eguale risultato di inefficacia civile del matrimonio si
giunge nel caso che il matrimonio fra persone appartenenti a razze diverse sia
celebrato da un ministro del culto cattolico, perché il decreto fa divieto di
trascrivere tale matrimonio: e se, per avventura, la trascrizione avvenisse,
essa dovrebbe essere annullata. Nell'uno e nell'altro caso la nullità può
essere promossa anche d'ufficio dal Pubblico Ministero. Per quanto riguarda il
secondo caso i dipendenti dalle amministrazioni civili e militari dello Stato,
dalle organizzazioni del Partito Nazionale Fascista o da esso controllate, dalle
amministrazioni delle Provincie, dei Comuni, degli Enti parastatali e delle
Associazioni sindacali ed Enti collaterali, non possono contrarre matrimonio
con persone di nazionalità straniera. Non possono però ritenersi di
nazionalità straniera: gl'italiani non regnicoli, quelli cioè che, pur non
avendo la cittadinanza italiana, siano originari di territori etnicamente
italiani, politicamente non facenti parte del Regno; gl'italiani per nascita,
anche se abbiano acquistato una cittadinanza straniera. Devono invece
considerarsi
di nazionalità straniera coloro che, stranieri di origine, abbiano
successivamente acquistato la cittadinanza italiana. Per gli altri cittadini,
qualunque sia la razza alla quale appartengano, è stabilito che il matrimonio
con persone di nazionalità straniera sia subordinato al preventivo consenso
del Ministero dell'interno. La richiesta del consenso deve essere fatta prima
della richiesta delle pubblicazioni. I procedimenti relativi agli appartenenti
alla razza ebraica cominciano con lo stabilire le norme per determinare questa
appartenenza. Chi discende da genitori entrambi ebrei è ebreo egli stesso,
qualunque sia la religione professata; in questo caso il fattore religioso non
può modificare l'origine razziale. Il figlio di un genitore ebreo (italiano, o
straniero) è sempre considerato ebreo se l'altro genitore, non ebreo, sia di
nazionalità straniera. Il nato da genitori di nazionalità italiana, di cui
uno solo ebreo, è considerato ebreo se professi la religione ebraica, o
risulti iscritto ad una comunità israelitica, ovvero abbia fatto manifestazioni
di ebraismo. Non è considerato ebreo se, alla data del 10 ottobre XVI, apparteneva a
religione diversa dall' ebraica ma, se non apparteneva ad alcuna
religione, deve essere considerato ebreo. Per quanto riguarda le restrizioni
all' attività dei cittadini italiani di razza ebraica le principali sono le
seguenti: essi non possono prestare servizio militare, essere tutori o curatori
di persone non ebree, possedere o gestire aziende interessanti la difesa della
Nazione né altre aziende di qualsiasi natura che impieghino cento o più
persone; possedere terreni con estimo superiore a lire 5 mila o fabbricati
urbani aventi un imponibile superiore a lire 20 mila. Lo spirito di queste
disposizioni è d'impedire che gli ebrei possano esercitare un'autorità, o
comunque una azione, in cose ed istituti che hanno un prevalente interesse
nazionale.È inoltre stabilito che non
possano avere alle proprie dipendenze persone appartenenti alla razza ebraica:
a) le amministrazioni civili e militari dello Stato; b) il
Partito Nazionale Fascista e le organizzazioni che ne dipendono o che ne sono
controllate; c) le amministrazioni delle provincie e degli altri enti locali; d)
le amministrazioni delle aziende municipalizzate; e) le
amministrazioni degli enti parastatali e in genere di tutti gli enti
sottoposti a vigilanza o a tutela dello Stato; j) le amministrazioni
delle aziende annesse o direttamente dipendenti dagli enti indicati nella
precedente lettera; g) le amministrazioni delle banche di interesse nazionale; h)
le amministrazioni delle imprese private di assicurazione.Ma la legge, ispirandosi a
un concetto di grande equità, prevede anche i casi nei quali le disposizioni
restrittive possono essere applicate, ed è ammessa la cosiddetta
discriminazione. Questa viene concessa dal Ministro dell'interno, su istanza
degl'interessati, ai componenti delle famiglie dei Caduti nelle nostre ultime
guerre, ai mutilati, invalidi, feriti, volontari di guerra, decorati al valore
militare e insigniti della croce al merito di guerra, agli iscritti al Partito
Nazionale Fascista negli anni precedenti il 1923 e nel secondo semestre del
1924, e ai mutilati o feriti per la Causa fascista. Non solo: essa può essere
estesa anche a coloro i quali abbiano eccezionali benemerenze che una speciale
Commissione è chiamata ad esaminare. In tal modo i discriminati possono prestar
servizio militare, possedere proprietà oltre i limiti stabiliti, esercitare la
patria podestà eccetera, e appartenere a imprese private di assicurazione.
Tuttavia neppure questi discriminati possono avere alle proprie dipendenze, in
qualità di domestici, cittadini italiani di razza ariana. È data solo facoltà
ai Prefetti delle Provincie di autorizzare caso per caso, per provato bisogno di
speciale assistenza a causa dell' età avanzata o di malferma salute e quando
non vi sia possibilità di assistenza famigliare o di prestazioni d'infermieri
professionali, il mantenimento di domestici già in servizio presso famiglie
ebree. Non meno importanti delle disposizioni principali sono alcune delle
disposizioni transitorie, perfettamente inserite in tutto il sistema di questa
legge essenzialmente fascista e nazionale, rivolto a impedire ogni nociva
influenza ebraica sul Paese: si allude alla disposizione per la quale la
cittadinanza italiana concessa ad ebrei stranieri dopo il 10 gennaio 1919, è
revocata, e a quella per la quale gli ebrei stranieri, che abbiano iniziato il
soggiorno in Italia posteriormente allo gennaio 1919, devono lasciare il
territorio nazionale, a meno che non abbiano compiuto il 65° anno di età o si
siano sposati con persona italiana. Conseguentemente è vietato agli ebrei
stranieri di fissare la loro residenza nel Regno. Tuttavia casi di eccezionali
situazioni di famiglia, meritevoli di particolare considerazione, potranno
essere
segnalati al Ministero dell'interno. In relazione con i provvedimenti per la
difesa della razza, sono state arrecate col Regio decreto 21 novembre 1938-XVII,
n. 2154, modificazioni allo Statuto del Partito Nazionale Fascista. Tra queste
è la disposizione che non possono essere iscritti al Partito i cittadini
italiani che, a norma delle disposizioni di legge, sono considerati di razza
ebraica. È stato poi emanato il Regio decreto-legge 22 dicembre 1938- XVII, n.
2111, che stabilisce, a decorrere dallo gennaio 1939, il collocamento in congedo
assoluto del personale militare delle Forze armate dello Stato di razza
ebraica. Ufficiali e sottufficiali cessano di avere qualsiasi obbligo di
servizio, ma conservano il grado e l'uso dell'uniforme, subordinatamente
all'autorizzazionedel Ministro competente o del Comando generale della
M.V.S.N. Infine il Regio decreto-legge 9 febbraio 1939-XVII, n. 126, ha
stabilito norme integrative per la limitazione delle proprietà immobiliari e
delle aziende per i cittadini italiani di razza ebraica. Il cittadino italiano
di razza ebraica entro il termine perentorio di 180 giorni può fare donazione
della parte dei beni eccedente i limiti consentiti dal Regio decreto-legge 17
novembre 1938-XVII, n. 1728, ai discendenti o al coniuge non considerati di
razza ebraica oppure ad Enti e Istituti che abbiano fini di educazione o di
assistenza. In caso diverso essa deve essere trasferita ad un Ente di gestione
e liquidazione immobiliare avente sede in Roma, che viene istituito con il
compito di procedere all' acquisto, alla gestione e alla vendita dei beni
previsti dal decreto. I cittadini italiani di razza ebraica dovranno, entro 90
giorni dall'entrata in vigore del decreto, denunciare all'ufficio distrettuale
delle imposte gli immobili di loro pertinenza. Il pagamento del corrispettivo
degli immobili trasferiti all'Ente è fatto con speciali certificati trentennali
i quali frutteranno l'interesse del 4 per cento annuo. I titoli sono
nominativi e possono essere trasferiti a persona appartenente alla razza
ebraica. La cessione dei certificati a persone non appartenenti alla razza
ebraica per atto tra vivi potrà esser fatta solo per costituzione di dote o
per l'adempimento di una obbligazione di data certa e anteriore a quella di
entrata in vigore del presente decreto, ovvero derivante da fatto illecito. Il
cittadino italiano di razza ebraica che abbia ottenuto il provvedimento di
discriminazione ha diritto alla restituzione dell'immobile che non sia stato
venduto dall'Ente. Nel caso di avvenuta vendita ha diritto a ottenere in
contanti il prezzo di vendita previa restituzione all'Ente dei certificati avuti
in pagamento. Quanto alle aziende industriali e commerciali i cui gestori o
proprietari siano di razza ebraica, viene anzitutto stabilito l'obbligo della
denunzia entro 90 giorni. Il Consiglio provinciale delle corporazioni compila
appositi elenchi distinguendo: a) le aziende dichiarate interessanti la
difesa della nazione; b) le aziende che per il numero del personale
eccedono i limiti stabiliti dal Regio decreto legge 17 novembre 1938-XVII, n.
1728; c) le aziende non rientranti nelle precedenti categorie. Per le
aziende comprese nelle due prime categorie è nominato un Commissario di
vigilanza. Il titolare dell'azienda o i soci illimitatamente responsabili
possono alienare l'azienda, per atto pubblico, a persone non considerate di
razza ebraica, o a società commerciali regolarmente costituite. Il prezzo di
alienazione è investito in titoli nominativi di consolidato, non trasferibili
per atto tra vivi che dietro autorizzazione del Ministro delle finanze. Quando
siano trascorsi 6 mesi dalla nomina del Commissario, il Ministro delle finanze
stabilisce quali delle aziende che non siano state alienate devono essere
rilevate da società anonime regolarmente costituite o da costituire. Per la
stipulazione dell'atto, l'impiego o il deposito del prezzo valgono le stesse
disposizioni
stabilite per l'alienazione volontaria. Le norme del decreto cessano di aver
vigore: a) quando in un'azienda non appartenente a persone di razza
ebraica, gestita da un cittadino italiano di razza ebraica, il gestore viene
sostituito; b) nel caso di dichiarazione di fallimento; c) nel
caso in cui il titolare, gestore o socio a responsabilità illimitata ottenga il
provvedimento di discriminazione; d) nel caso che l'azienda pervenga in eredità
a persona non appartenente alla razza ebraica. Poiché alla scuola è demandato
gran parte del delicato e grave compito di formare e temprare fascisticamente
le nuove generazioni italiane, ben si comprende la particolare importanza che
vengono ad assumere le disposizioni per la difesa della razza nel settore
dell' educazione nazionale. I provvedimenti contenuti nel Regio decreto-legge 5
settembre 1938-XVI, n. 1390, mirano a rendere più unitario, fisicamente e
spiritualmente, il popolo italiano: essi eliminano dalla scuola - in ogni suo
ordine - gli insegnanti ebrei e coloro che vi esercitavano funzioni direttive e
ispettive. Dato inoltre che è proprio nella scuola che si plasmano le coscienze
e le mentalità, eliminati gli insegnanti, bisognava provvedere pure a che la
coscienza e la mentalità degli allievi non subissero influenze capaci di
turbarne la formazione.Separazione, adunque, di scuole e adeguati
provvedimenti in modo da consentire anche ai non ariani di iniziare i loro
studi o di proseguirli; divieto agli ebrei di accedere ai corsi universitari e
relativi esami. A tali norme di carattere generale si è derogato con una
disposizione
transitoria, in forza della quale gli studenti di razza ebraica già iscritti
nelle Regie Università possono continuare gli studi sino al loro termine.
Contemporaneamente a quest'opera di epurazione della scuola, il decreto
provvede all' epurazione dei più alti centri della cultura italiana, nei quali
la mentalità ebraica tendeva ad affermarsi sempre più tenacemente con la sua
opera di costante infiltrazione; e però dispone che i membri di razza ebraica
cessino di far parte delle Accademie e degli altri Istituti di cultura. In
conseguenza delle sopraccitate disposizioni e dato il carattere obbligatorio
dell'istruzione elementare il Regio decreto-legge 23 settembre 1938-XVI, n.
1630, ha istituito a carico dello Stato speciali sezioni di scuola elementare
riservate agli alunni ebrei, nelle località in cui il numero di essi non sia
inferiore
a dieci, consentendo l'istituzione di scuole elementari con effetti legali, pure
per fanciulli ebrei, da parte delle comunità israelitiche. In tali sezioni e in
tali scuole, i programmi, salvo per quanto concerne la religione, saranno quelli
per le scuole per alunni italiani e, salvo i necessari adattamenti, i libri di
testo saranno quelli di Stato. In tal modo, fermo rimanendo il divieto della
coeducazione degli alunni ariani con quelli di razza ebraica, questi ultimi
potranno del pari frequentare le scuole elementari. Successivamente,
determinatasi la necessità di adottare nuove disposizioni, è stato emanato il
Regio decreto-legge 15 novembre 1938 XVII, n. 1779, il quale coordina anche le
norme contenute nei precedenti decreti e accoglie l'intera materia in unico
testo, con opportuni riferimenti alle disposizioni generali emanate per la
difesa della razza. Il procedimento sancisce l'incompatibilità della qualità
di ebreo con tutti gli uffici e impieghi nelle scuole frequentate da alunni
italiani, e stabilisce che tale incompatibilità, come pure l'esclusione degli
alunni di razza ebraica, si estende alle scuole private. Prevede l'istituzione
di scuole medie per alunni di razza ebraica da parte delle comunità
israelitiche o di persone di razza ebraica. A queste scuole sarà concesso il
beneficio della parificazione, ove ottengano l'associazione all'Ente nazionale
per l'insegnamento medio. Gli insegnanti elementari e medi dispensati dal
servizio, ai quali vengano riconosciute le benemerenze individuali o famigliari
previste dalle disposizioni generali per la difesa della razza, saranno
preferiti per l'insegnamento nelle scuole per alunni di razza ebraica.
REGIO DECRETO-LEGGE 19 APRILE
1937-XV, N. 880: Sanzioni per i rapporti d'indole coniugale fra cittadini e
sudditi. (Min. Africa Ital. C. n.2031; S.n. 1978). Legge 30 dicembre
1937-XVI, n. 2590.
REGIO DECRETO-LEGGE 5
SETTEMBRE 1938-XVI, N. 1390: Provvedimenti per la difesa della razza nella scuola fascista. (c. n. 2509;
S. n. 2681). - Legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 99.
REGIO DECRETO-LEGGE 23
SETTEMBRE 1938-XVI, N. 1630: Istituzioni di scuole elementari per fanciulli di
razza ebraica. (Min. educ. naz., C. n. 2545; S. n. 2682).
Legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 94.
REGIO DECRETO-LEGGE 15
NOVEMBRE 1938-XVII, N. 1779: Integrazione e coordinamento in unico testo delle
norme emanate per la difesa della razza nella scuola italiana. (Min. educ. naz.,
C. n. 2662; S. n. 2683). - Legge 5 gennaio 1939-XVII, n.
98.
REGIO DECRETO-LEGGE 17
NOVEMBRE 1938-XVII, N. 1728: Provvedimenti per la difesa della razza italiana. (Min.
interno; C. n. 2608; S. n. 2679). - Legge 5 gennaio
1939-XVII, n.274.
REGIO DECRETO-LEGGE 2I
NOVEMBRE 1938-XVII, N. 2154: Modificazioni allo statuto del Partito Nazionale
Fascista.
REGIO DECRETO-LEGGE 22
DICEMBRE 1938-XVII, N. 2111: Disposizioni relative al collocamento in congedo
assoluto ed al trattamento di quiescenza del personale militare delle forze
armate dello Stato di razza ebraica.
REGIO DECRETO-LEGGE 9
FEBBRAIO 1939-XVII, N. 126: Norme di attuazione ed integrazione delle
disposizioni di cui all'articolo 10 del Regio decreto-legge 17 novembre
1938-XVII, n. 1728, relative ai limiti di proprietà immobiliare e di attività
industriale e commerciale per i cittadini italiani di razza ebraica, (Min.
finanze, C. n. 2773).
Da
La persecuzione degli ebrei durante il fascismo - Le leggi del 1938, a
cura della Camera dei Deputati, 1998