Documenti storici
Legge sulla cittadinanza tedesca (Norimberga 1935)
Il Reichstag ha approvato all'unanimità la seguente legge che qui viene
promulgata:
[par. 1]
1. È cittadino dello Stato (Staatsangehöriger)
colui che fa parte della comunità protettiva del Reich tedesco con il
quale ha dei legami che lo impegnano in maniera particolare.
2. L'appartenenza allo stato viene
acquisita in base alle norme della legge che regola l'appartenenza al Reich e
allo stato.
[par. 2]
1. Cittadino del Reich (Reichsbürger) è
soltanto l'appartenente allo Stato di sangue tedesco o affine il quale con il suo
comportamento dia prova di essere disposto ed adatto a servire fedelmente
il popolo e il Reich tedesco.
2. Il diritto alla cittadinanza del Reich viene
ottenuto attraverso la concessione del titolo di cittadino del Reich
3. Il cittadino del Reich è il solo depositario
dei pieni diritti politici a norma di legge.
[par. 3]
Il Ministro degli Interni del Reich in accordo con il sostituto del Führer
provvederà all'emanazione delle norme giuridiche ed amministrative per
l'attuazione e l'integrazione della
legge.
Legge per la protezione del sangue e dell'onore tedesco
Pervaso
dal riconoscimento che la purezza del sangue tedesco è la premessa per la
conservazione del popolo tedesco, ed animato dal proposito irriducibile ad
assicurare il futuro della nazione tedesca, il Reichstag ha approvato all'
unanimità la seguente legge che qui viene promulgata:
[par. 1]
1. Sono proibiti i matrimoni tra ebrei e i
cittadini dello stato di sangue tedesco o affine. I matrimoni già celebrati
sono nulli anche se celebrati all'estero per sfuggire a questa legge.
2. L'azione legale per l'annullamento può
essere avanzata soltanto dal Procuratore di stato.
[par. 2]
Sono proibiti i rapporti sessuali extramatrimoniali tra ebrei e cittadini
dello stato di sangue tedesco o affine.
[par. 3]
Gli ebrei non potranno assumere al loro servizio come domestiche cittadine di
sangue tedesco o affine sotto i 45 anni.
[par. 4]
1. Agli ebrei è proibito innalzare la
bandiera del Reich e quella nazionale ed esporre i colori del Reich.
2. È permesso loro invece esporre i
colori ebraici. L'esercizio di questa facoltà è protetto dallo stato.
[par. 5]
1. Chi contravviene al divieto di cui
al par. 1, viene punito con il carcere duro..
2. Chi contravviene alle norme di cui
al par. 2 viene punito con l'arresto o con il carcere duro.
3. Chi contravviene alle norme di cui ai
parr. 3 o 4, viene punito con la prigione sino ad un anno e con una
multa o pene di questo genere.
[par. 6]
Il Ministro degli Interni del Reich, in accordo con il sostituto del Führer
e il Ministro per la Giustizia del Reich emana le norme giuridiche e
amministrative necessarie per l'attuazione e l'integrazione della legge.
[par. 7]
Questa legge entra in vigore il giorno della sua promulgazione; il par. 3,
invece, a partire dal 1° gennaio 1936.
(da W. HOFER, Il nazionalsocialismo, Milano 1964)