Documenti storici
REGIO DECRETO LEGGE 22 dicembre 1938-XVII, n.2111
Art. 1. Gli ufficiali in servizio permanente del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica, della Regia guardia di finanza e della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale, appartenenti alla razza ebraica, esclusi coloro di cui al successivo art. 4, sono dispensati dal servizio […], e collocati in congedo assoluto.
Art. 2. Agli ufficiali di cui al precedente art. 1 – fatta eccezione per quelli della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale – che abbiano diritto al trattamento di quiescenza vitalizio […], è concessa, in aggiunta a tale trattamento, l’indennità di ausiliaria corrispondente al grado rivestito. La detta indennità è corrisposta nella misura e per la durata stabilita dalle disposizioni vigenti per gli ufficiali collocati in ausiliaria per età.
Il tempo durante il quale gli ufficiali fruiscono di tale indennità è considerato come trascorso in ausiliaria, agli effetti della liquidazione della pensione di cui al comma seguente. All’atto della cessazione della indennità di ausiliaria, e sempre quando l’ufficiale, per effetto del computo di cui al precedente comma, abbia compiuto oltre venti anni di servizio, si fa luogo a nuova liquidazione di pensione.
Art. 3. Gli ufficiali della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale collocati in congedo assoluto ai sensi del precedente art. 1 e provenienti dal ruolo del servizio permanente effettivo possono essere ammessi al godimento dell’assegno vitalizio minimo […], qualora abbiano prestato almeno dieci anni di servizio permanente effettivo.
Qualora abbiano prestato meno di dieci anni di servizio permanente effettivo, beneficiano dell’indennità prevista […].
Art. 4. Gli ufficiali del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica e della Regia guardia di finanza, nelle posizioni di «fuori quadro», «congedo speciale», «fuori organico», «aspettativa per riduzione di quadri senza diritto a richiamo in servizio», «congedo provvisorio» e «ausiliaria», appartenenti alla razza ebraica, cessano dalle posizioni in cui si trovano e sono collocati in congedo assoluto, col trattamento di quiescenza previsto […].
Gli ufficiali in ausiliaria, collocati in congedo assoluto, conservano, in aggiunta al trattamento di quiescenza di cui al precedente comma, l’indennità di ausiliaria per il periodo di tempo in cui ne avrebbero ancora avuto diritto, ai sensi delle disposizioni in vigore.
La stessa indennità è concessa agli ufficiali collocati in congedo assoluto dalle altre posizioni previste nel presente articolo, i quali, in base al titolo per il quale cessarono dal servizio, avrebbero dovuto transitare per l’ausiliaria, a termini delle disposizioni in vigore.
Agli ufficiali di cui ai due precedenti commi si applicano le disposizioni dei tre capoversi del precedente art. 2.
Art. 5. Gli ufficiali del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica e della Regia guardia di finanza, inscritti nei ruoli del complemento e della riserva, e quelli della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale, inscritti nei ruoli della riserva e in congedo, appartenenti alla razza ebraica, cessano di far parte di detti ruoli e sono collocati in congedo assoluto. […]
Art. 6. Le disposizioni degli articoli precedenti sono estese, in quanto applicabili, agli ufficiali del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica e della Regia guardia di finanza appartenenti alla razza ebraica, riassunti in servizio quali invalidi di guerra.
Art. 7. Gli ufficiali in congedo assoluto appartenenti alla razza ebraica non hanno obblighi di servizio, ma conservano il grado e la relativa uniforme. L’uso dell’uniforme è però subordinato alla preventiva autorizzazione del Ministero competente o del Comando generale della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale.
Essi sono soggetti alle disposizioni riflettenti il grado e alle norme disciplinari stabilite dagli appositi regolamenti. […]
Art. 9. I sottufficiali del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica, della Regia guardia di finanza, del corpo degli agenti di P. S. e del corpo degli agenti di custodia degli istituti di prevenzione e pena, in servizio, appartenenti alla razza ebraica, sono dimessi dalle armi e collocati in congedo assoluto. […]
Art. 11.I sottufficiali delle forze armate dello Stato in congedo illimitato, appartenenti alla razza ebraica, sono collocati in congedo assoluto. Nulla è innovato per quanto riguarda il trattamento di quiescenza di cui essi eventualmente fruiscono o al quale abbiano diritto […].
Art. 12. Gli iscritti alla Milizia volontaria per la sicurezza nazionale (sottufficiali, graduati, camicie nere), di qualunque categoria, appartenenti alla razza ebraica, sono collocati in congedo assoluto, beneficiando, se in servizio permanente retribuito o in servizio continuativo retribuito, dell’indennità prevista. […]
(da Storia della Shoah, UTAT, 2006, vol. V, Documenti)