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Istituzione del Consiglio superiore per la demografia e la razza

REGIO DECRETO LEGGE 5 settembre 1938-XVI, n. 1539

Vittorio Emanuele III […]

 

Ritenuta la necessità assoluta ed urgente di provvedere alla costituzione di un organo consultivo centrale, presso il Ministero dell’interno, per le questioni che interessano la demografia e la razza;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Duce, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l’interno; Abbiamo decretato e decretiamo:

 

Art. 1. È istituito presso il Ministero dell’interno, il Consiglio superiore per la demografia e la razza, chiamato a dare pareri sulle questioni di carattere generale interessanti la demografia e la razza.

Art. 2. Il Consiglio è presieduto dal Ministro per l’interno o, per sua delega, dal Sottosegretario di Stato. Ne fanno parte: un vice presidente e 14 membri scelti fra le persone particolarmente versate nei problemi della demografia e della razza. Essi sono nominati con decreto Reale, su proposta del Ministro per l’interno, durano in carica tre anni e possono essere confermati. Fanno, inoltre, parte del Consiglio: il presidente dell’Istituto centrale di statistica; il direttore generale per la Demografia e la razza; il direttore generale della Sanità pubblica; il presidente dell’Opera nazionale per la maternità ed infanzia; il presidente dell’Unione fascista fra le famiglie numerose; due rappresentanti del Partito Nazionale Fascista, designati dal Segretario del P.N.F., Ministro Segretario di Stato; due rappresentanti del Ministero dell’Africa Italiana; i rappresentanti per ciascuno dei ministeri per gli affari esteri, di grazia e giustizia, delle finanze, dell’educazione nazionale, delle corporazioni e della cultura popolare, designati dalle rispettive Amministrazioni.

Le funzioni di segretario del Consiglio sono esercitate dal direttore generale per la Demografia e la razza.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Duce, Ministro per l’interno, proponente, è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d’Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

(da Storia della Shoah, UTAT, 2006, vol. V, Documenti)

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