Documenti storici

Un «tributo espiatorio»

L’atteggiamento ostile dell’ebraismo nei confronti del popolo e del Reich tedesco, che non arretra neppure davanti all’assassinio vigliaccamente perpetrato, richiede delle decise misure difensive ed una dura espiazione. Quindi in base al decreto per l’attuazione del piano quadriennale del 18 ottobre 1936 (RGBl, I, p. 887) ordino che vengano prese le seguenti disposizioni:

par. 1. Agli ebrei di cittadinanza tedesca viene addossato il pagamento di un tributo di 1 miliardo di marchi a favore del Reich tedesco…

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L’allontanamento degli ebrei dalla vita economica

 

par. 1. 1) A partire dal 1° gennaio 1939 agli ebrei sarà proibito condurre in proprio negozi di vendita al dettaglio, uffici di spedizioni o agenzie di commissioni e la conduzione in proprio di botteghe artigiane. 2) Inoltre, a partire dallo stesso giorno, sarà loro proibito offrire delle merci o dei prodotti industriali sui mercati di ogni tipo, nelle fiere o nelle esposizioni, sarà loro proibito concorrere a queste manifestazioni e assumere delle ordinazioni. 3) Le aziende ebraiche la cui produzione contravviene alle norme di queste disposizioni restrittive verranno chiuse dalla polizia.

par. 2. 1) A partire dal 1° gennaio 1939 nessun ebreo potrà più dirigere un’azienda ai sensi della legge sull’ordinamento del lavoro nazionale del 20 gennaio 1934. 2) Se un ebreo è impiegato con mansioni direttive in un’impresa, potrà venire licenziato con un preavviso di sei settimane. Scaduto tale termine il prestatore di servizio perde tutti i diritti previsti dal contratto, in particolare i diritti ai contributi assistenziali ed alle indennità.

par. 3. 1) Un ebreo non può essere membro di un’associazione di categoria. 2) I membri ebrei di un’associazione di categoria saranno espulsi dal 31 dicembre 1938. Non è richiesta alcuna notifica di espulsione…

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L’incameramento dei beni degli ebrei

 

Il ministro del Reich per le finanze

05205 740 VI g Berlino W 8, 4 novembre 1941 Wilhelmplatz 1/2

Urgente ogg.: allontanamento degli ebrei

1) Considerazioni generali:

Gli ebrei che non sono occupati presso delle aziende importanti per l’economia nazionale, verranno trasferiti nei prossimi mesi in una città dei territori orientali. I beni degli ebrei che verranno trasferiti saranno incamerati a favore del Reich tedesco. Agli ebrei verranno lasciati 100 marchi e 50 kg. di bagaglio a testa.

Il trasferimento è già iniziato nei territori nei quali hanno sede i presidenti superiori della finanza:

Berlino Kassel

Amburgo Colonia

Weser-Ems a Brema Düsseldorf.

Inoltre altri verranno trasferiti nei distretti della Finanza: […]

È consentito che quattro persone costituiscano un solo bilancio familiare.

2) Attuazione del trasferimento:

Il trasferimento degli ebrei viene eseguito dalla polizia segreta di stato (Gestapo). La Gestapo provvederà anche alla custodia dei beni.

Gli ebrei, il cui trasferimento è imminente, dovranno presentare alla Gestapo un inventario dei loro beni su uno speciale modulo. Gli uffici della Gestapo provvederanno a mettere i sigilli alle abitazioni e a consegnare le chiavi dell’abitazione all’amministrazione della stessa.

3) Incameramento dei beni:

L’incameramento dei beni avverrà in base ai seguenti provvedimenti legislativi:

Legge sull’incameramento dei beni in possesso di elementi ostili al popolo ed allo stato del 14 luglio 1933 (RGBl, I, p. 897) unitamente alla legge sull’incameramento dei beni comunisti del 26 maggio 1933 (RGBl, I, p. 293);

Decreto sull’incameramento dei beni in possesso di elementi ostili al popolo ed allo stato nella regione dell’Austria, del 18 novembre 1938 (RGBl, I, p. 1620);

Decreto sull’incameramento dei beni in possesso di elementi ostili al popolo ed allo stato nei territori dei Sudeti, del 12 maggio 1939 (RGBl, I, p. 911);

Decreto sull’incameramento dei beni nel Protettorato della Boemia e Moravia, del 4 ottobre 1939 (RGBl, I, p. 1998);

Ordinanza del Führer e cancelliere del Reich sulla valorizzazione dei beni requisiti ai nemici del Reich, del 29 maggio 1941 (RGBl, I, p. 303).

I provvedimenti riguardanti la Marca Orientale, la regione dei Sudeti ed il Protettorato sono compresi in questo elenco poiché riguardano anche i beni che si trovano in queste parti del territorio del Reich.

Per quanto riguarda la riscossione di crediti forniti agli ebrei i cui beni siano stati incamerati dal Reich, è il Reich che si fa garante negli antichi territori del Reich mediante i beni ed i diritti che gli provengono dall’avvenuto incameramento (par. 39 della legge riguardante le garanzie di risarcimento nel caso di incameramento o passaggio di proprietà dei beni, del 9 dicembre 1937, RGBl, I, p. 1333).

I mandati di incameramento vengono emanati dai presidenti dei governi locali – in Berlino dall’ufficio della Polizia Segreta di Stato, ad Amburgo e a Brema dai prefetti. Essi verranno consegnati agli ebrei dall’ufficiale giudiziario prima della loro deportazione...

l’incaricato Schlüter


Diritto straordinario per gli ebrei

Tredicesimo decreto sulla legge per la cittadinanza del Reich, 1° luglio 1943

 

par. 1. 1) Azioni passibili di pena commesse dagli ebrei vengono punite dalla polizia.

2) Il decreto riguardante il diritto penale per i polacchi del 4 dicembre 1941 (RGBl, I S. 759) non ha più valore per gli ebrei.

par. 2. 1) Dopo il decesso di un ebreo i suoi beni passano in proprietà al Reich.

2) Il Reich però può garantire il risarcimento agli eredi legittimi non ebrei e a chi per legge trae sostentamento da questi beni e abbia la sua residenza abituale all’interno del Reich.

3) Il risarcimento può venir concesso con una somma di capitale. Non deve però superare il valore di vendita dei beni che sono passati in possesso del Reich tedesco.

4) Il risarcimento può essere effettuato con la cessione di cose e diritti facenti parte dei beni passati in possesso del Reich. Per le azioni legali necessarie a questo non verranno imposti dei tributi giudiziari.

par. 3. Il ministro degli interni del Reich in accordo con le massime autorità del Reich a questo interessate emana le norme giuridiche e amministrative necessarie all’attuazione ed all’integrazione di questo decreto. In tal caso egli deciderà in che misura questo decreto è valido per gli ebrei di cittadinanza estera.

par. 4. Questo decreto entra in vigore alla scadenza del settimo giorno della sua promulgazione...

 

(da Le leggi razziali tedesche, Officine grafiche Amedeo Nicola, Milano 1940)

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