Documenti storici

La legge sulla sterilizzazione, 14 luglio 1933

 

1) Chi è affetto da una malattia ereditaria può essere sterilizzato per mezzo di intervento chirurgico se, secondo le esperienze della scienza medica, si possa prevedere con grande probabilità che i suoi discendenti saranno affetti da gravi infermità fisiche e mentali.

Al senso di questa legge deve intendersi tarato (erbkrank) chi è affetto da una delle seguenti infermità: idiozia congenita; schizofrenia; pazzia ciclica (maniaco-depressiva); epilessia ereditaria; corea ereditaria; cecità ereditaria; sordità ereditaria; gravi deformità fisiche ereditarie. Può essere inoltre reso sterile chi è affetto da alcoolismo grave.

2) La richiesta di sterilizzazione deve essere proposta dallo sterilizzando. Se costui è incapace o interdetto per infermità di mente o non ha ancora raggiunto il 18° anno di età, la domanda può esser presentata dal legale rappresentante, con approvazione della autorità tutoria.

Alla richiesta deve essere allegata la dichiarazione di un medico autorizzato all’esercizio della professione, dalla quale risulti che lo sterilizzando è a conoscenza della natura e delle conseguenze della sterilizzazione. La richiesta può essere revocata.

3) La richiesta di sterilizzazione può anche esser proposta: a) dal medico d’ufficio; b)dal direttore degli ospedali o degli istituti di cura, per i ricoverati, e dal direttore delle case di pena, per i detenuti.

4) La richiesta deve esser proposta alla cancelleria del tribunale di sanità per iscritto, ovvero deve essere verbalizzata. I fatti che danno luogo alla richiesta devono essere documentati per mezzo di una dichiarazione medica, ovvero di altre prove; la cancelleria del tribunale di sanità deve provvedere ad informare della richiesta il medico d’ufficio.

5) È competente a giudicare il tribunale di sanità del luogo nella cui circoscrizione lo sterilizzando ha il proprio domicilio. […]

10) Se il tribunale di sanità ha conosciuto sulla sterilizzazione di una donna che al momento della sterilizzazione è gravida, la gravidanza può essere interrotta col consenso della donna, tranne che il feto sia già vitale, ovvero l’interruzione della gravidanza costituisca un grave pericolo per la vita o la salute della donna.

Si considera come non vitale il feto quando l’aborto avvenga prima del termine del sesto mese di gravidanza.

11) La sterilizzazione si esegue mediante intervento chirurgico. Il ministro degli interni, di concerto col ministro della giustizia, determina i casi nei quali si possano usare altri metodi.

L’intervento chirurgico necessario per la sterilizzazione può essere eseguito solo in un istituto ospitaliero da un medico autorizzato all’esercizio professionale. Il medico potrà eseguire l’intervento solo quando la sentenza sia diventata definitiva.

Le autorità provinciali determinano gli istituti ospitalieri e i medici autorizzati per l’esecuzione della sterilizzazione e dell’aborto. L’intervento chirurgico non può esser eseguito dal medico che abbia proposto la richiesta o che abbia partecipato alla procedura in qualità di membro del tribunale di sanità.

Il medico che esegue l’intervento deve presentare una relazione scritta al medico d’ufficio sulla esecuzione della sterilizzazione e dell’aborto, indicando i mezzi usati.

12) Quando il tribunale abbia ordinato la sterilizzazione con sentenza definitiva, essa si eseguirà anche contro il consenso dello sterilizzando, a meno che la richiesta sia stata proposta solo da lui. Il medico d’ufficio può richiedere gli aiuti del caso alle autorità di polizia: è consentito l’uso della forza pubblica.

 

(da Le leggi razziali tedesche, Officine grafiche Amedeo Nicola, Milano 1940)

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