Documenti storici

La studentesca ariana, 22 aprile 1933

 

1) Gli studenti di discendenza ariana e che parlino la lingua materna inscritti in un istituto scientifico superiore costituiscono la studentesca di tale istituto, a prescindere della loro cittadinanza.

2) La studentesca fa parte dell’istituto e rappresenta la totalità degli studenti: essa deve collaborare affinché gli studenti adempiano i loro doveri verso il popolo, lo stato e l’istituto.

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L’eccessivo popolamento delle scuole tedesche, 25 aprile 1933

 

4) Per la immatricolazione deve esser tenuto presente che il numero degli studenti che non sono di discendenza ariana ai sensi della legge sul riordinamento degli impieghi pubblici non deve superare la popolazione studentesca tedesca: la percentuale sarà determinata globalmente per tutto il territorio del Reich. Nella riduzione del numero degli scolari e degli studenti deve farsi una relazione media tra il totale degli inscritti e il numero dei non ariani.

Tali disposizioni non si applicano ai cittadini di discendenza non ariana i cui padri hanno combattuto al fronte durante la grande guerra per il Reich o i suoi alleati, e ai discendenti da un matrimonio già celebrato, al momento della entrata in vigore della presente legge, di cui uno dei genitori o due degli avi siano di discendenza ariana. Essi non sono considerati nel computo della percentuale.

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Prima ordinanza di esecuzione, 25 aprile 1933

 

8) La percentuale per le immatricolazioni (non ariani) è stabilita nell’1,5%: la percentuale per la diminuzione degli studenti è stabilita nel 5%.

9) Nelle diverse facoltà la percentuale deve essere osservata al momento della immatricolazione. Nelle scuole la percentuale delle immatricolazioni sarà osservata solo se la scuola è frequentata ancora da scolari di discendenza non ariana. Quando la percentuale per ogni singola scuola sia così bassa, che nessun discendente non ariano potrebbe essere ammesso, potrà essere immatricolato un solo scolaro di discendenza non ariana.

10) Quando uno scolaro di discendenza non ariana cambi istituto, e sia stato immatricolato dopo l’entrata in vigore della legge, dovrà essere computato nella percentuale dell’istituto in cui si opera il trapasso.

 

(da Le leggi razziali tedesche, Officine grafiche Amedeo Nicola, Milano 1940)

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