Documenti storici
La legge sull’esercito
1) Il servizio militare è un servizio d’onore reso al popolo tedesco. Ogni uomo tedesco è tenuto al servizio militare. In tempo di guerra oltre all’obbligo militare ogni uomo e ogni donna tedesca è tenuto a compiere il proprio dovere verso la patria.
15) La discendenza ariana è presupposto per il servizio attivo nell’esercito. Un comitato esaminatore determinerà se e in quali casi possano concedersi delle eccezioni, sulla base delle direttive date dal ministro degli interni di concerto col ministro della guerra.
Solo persone di discendenza ariana possono rivestire gradi direttivi nell’esercito.
I discendenti ariani che appartengono all’esercito o che sono in posizione ausiliaria non possono contrarre matrimonio con donna di discendenza non ariana. Chi contravverrà a tale disposizione perderà ogni grado militare.
Il servizio delle persone di discendenza non ariana in tempo di guerra è disciplinato da norme speciali.
18) Tedesco, ai sensi della presente legge, è ogni appartenente al Reich, anche se sia in possesso di una cittadinanza straniera.
I tedeschi che già abbiano prestato servizio attivo nelle forze armate di un altro stato non sono esentati dall’obbligo militare nell’esercito tedesco. Tuttavia in tempo di pace essi saranno chiamati al servizio militare solo dietro richiesta speciale, su cui deciderà il ministro della guerra.
Chi non possiede la cittadinanza tedesca, per essere ammesso nell’esercito deve ottenere l’autorizzazione del Führer e cancelliere.
27) Gli appartenenti all’esercito debbono ottenere, per contrarre matrimonio, il consenso degli ufficiali superiori.
_________________________________________________________________________________
Ordinanza per la esclusione dei non ariani dal servizio militare attivo, 25 luglio 1935
1) Ai sensi della legge sull’esercito è considerato di discendenza ariana chi è considerato di discendenza ariana ai sensi della legge sul riordinamento dei pubblici impieghi.
Conseguentemente è considerato non ariano chi discenda da genitori o da avi non ariani, in particolare ebrei. È sufficiente che uno solo degli avi sia non ariano. Un uomo è considerato non ariano quando i suoi genitori siano non ariani: quando una persona abbia appartenuto alla religione ebraica, si presume che essa fosse di discendenza non ariana: la presunzione può essere superata da prova contraria.
2) Le persone i cui genitori siano di sangue ebraico, o che abbiano tre avi ebrei, non saranno ammessi al servizio militare attivo: in quanto siano idonei al servizio militare essi saranno collocati senza eccezione nella seconda categoria della riserva.
Delle eccezioni potranno essere consentite per i non ariani ai fini del par. 15 della legge, quando essi abbiano non più di due avi non ariani, in particolare ebrei.
3) La visita militare è fatta senza riguardo alla appartenenza razziale. Quando un non ariano, nei cui confronti si verifichino le condizioni di cui al par. 2, sia dichiarato idoneo, le autorità competenti devono dare comunicazione della idoneità e contemporaneamente della inclusione nella seconda categoria della riserva, se lo stesso non abbia entro due settimane dal giorno della visita di leva avanzato richiesta per il servizio attivo al comitato di esame per la concessione del servizio militare attivo, ovvero se la richiesta sia stata respinta.
4) La richiesta di cui al par. precedente deve essere presentata per iscritto al comitato di esame.
Il comitato è composto dalle autorità amministrative superiori.
____________________________________________
Ordinanza sulla leva militare, 29 maggio 1935
19) La discendenza ariana è condizione per il servizio militare attivo e per il servizio del lavoro. È considerato non ariano ai sensi del par. 15 della legge sull’esercito chi discenda da genitori o da avi non ariani, in particolare ebrei: è sufficiente che uno dei genitori o degli avi sia non ariano. Ciò dovrà particolarmente ritenersi quando uno dei genitori o degli avi abbia appartenuto alla religione ebraica. Mediante l’adozione non viene instaurato, ai sensi della presente ordinanza, un rapporto familiare.
I non ariani dichiarati abili al servizio militare che non abbiano presentato nel termine di due settimane dalla data della visita militare la richiesta per l’ammissione al servizio attivo avanti il comitato di esame per la concessione del servizio attivo, o la cui richiesta sia stata respinta, sono incorporati nella seconda categoria della riserva. I comitati di esame saranno istituiti presso le autorità amministrative superiori.
Coloro che sono soggetti agli obblighi militari e siano di razza ariana debbono al momento della leva militare presentare la seguente dichiarazione sottoscritta: «Dietro accurate indagini, non consta al sottoscritto che sia di discendenza non ariana o che uno dei genitori o degli avi abbia in qualunque tempo appartenuto alla religione ebraica. Il sottoscritto è a conoscenza che la falsa od errata dichiarazione ha come conseguenza la immediata esclusione dal servizio militare attivo».
(da Le leggi razziali tedesche, Officine grafiche Amedeo Nicola, Milano 1940)