Documenti storici

Collocazione a riposo degli impiegati ebrei.

Circolare del ministro degli interni, 20 dicembre 1935, notificata alle autorità giudiziarie in data 24 dicembre 1935

 

Per un regolare collocamento a riposo degli impiegati ebrei, in conformità alle disposizioni del par. 4 della prima ordin. di esecuzione, dispongo, di concerto col ministro delle finanze:

1) Gli impiegati ebrei sono collocati a riposo per disposizione di legge. Col collocamento a riposo non è contestualmente conferita la pensione. Gli impiegati avranno diritto alla pensione se l’abbiano acquisita secondo le disposizioni di legge. Tale disposizione si applica anche agli impiegati che furono combattenti. Il par. 4, cpv. 1 regola unicamente l’ammontare della pensione che dovrà essere pagata e non crea nuove condizioni, oltre a quelle attualmente in vigore, per il mantenimento della pensione.

2) Sono considerati combattenti solo le persone indicate nella terza ordin. di esecuzione alla legge: non sono ricompresi gli impiegati, i cui padri, figli, o il coniuge siano caduti in guerra.

4) Col raggiungimento dei limiti di età sarà nuovamente computata la pensione dei combattenti sulla base del periodo di servizio computabile ai fini della pensione, a partire dal 31 dicembre 1935.

5) Gli impiegati ebrei in aspettativa sono parimenti collocati a riposo a partire dal 31 dicembre 1935.

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La legge sugli impiegati

 

25) Può assumere la qualità di impiegato solo chi è di sangue tedesco od affine e, se coniugato, quando il coniuge sia di sangue tedesco od affine. Quando il coniuge sia meticcio di secondo grado, è eccezionalmente concessa l’assunzione nella qualità di impiegato. Un impiegato può sposare solo una persona di sangue tedesco od affine. Quando il fidanzato sia meticcio di secondo grado, può concedersi la autorizzazione al matrimonio. Per la concessione delle eccezioni e della autorizzazione suindicate sono competenti le superiori autorità di servizio, che debbono agire di concerto col ministro degli interni e col sostituto del Führer. Le stesse autorità possono concedere delle eccezioni anche negli altri casi.

26) Può inoltre essere nominato impiegato chi: a)sia cittadino del Reich, ovvero non sia ancora tale a seguito della sua età che ha impedito di adempire alle condizioni prescritte; b) dia assicurazione di rimaner sempre incondizionatamente fedele allo stato nazionalsocialista.

59) L’impiegato sarà dimesso se, dopo la sua nomina, risulti che lo stesso o il coniuge non siano di sangue tedesco od affine; ovvero se dopo la nomina contragga matrimonio con persona non di sangue tedesco od affine senza l’autorizzazione richiesta dal par. 25. Tale disposizione non si applica quando sia stato ritenuto senza sua colpa, al momento della nomina o del matrimonio, che egli, ovvero il coniuge siano di sangue tedesco od affine. In questo senso si applicano anche le disposizioni del par. 25 cpv. 2 e 3.

72) Quando, nei casi previsti dal par. 59 siasi ritenuto erroneamente senza colpa dell’impiegato che lo stesso o il coniuge sono di sangue tedesco od affine, l’impiegato sarà collocato a riposo. In questo senso si applicano parimenti le disposizioni del par. 25 cpv. 2 e 3.

 

(da Le leggi razziali tedesche, Officine grafiche Amedeo Nicola, Milano 1940)

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