Documenti storici

Prima ordinanza di esecuzione della legge sulla cittadinanza del Reich, 14 novembre 1935

 

1) Sino alla emanazione di ulteriori disposizioni sulla lettera della cittadinanza del Reich, sono considerati provvisoriamente come cittadini del Reich i cittadini di sangue tedesco od affine che al momento della entrata in vigore della legge sulla elezione del Reichstag erano in possesso del diritto elettorale, ovvero coloro ai quali il ministro degli interni, di concerto col sostituto del Führer, conceda provvisoriamente il diritto di cittadinanza del Reich. Il ministro degli interni, di concerto col sostituto del Führer, può revocare tale concessione provvisoria.

2) Le disposizioni di cui al precedente par. si applicano anche ai cittadini ebrei meticci.

È ebreo meticcio (juedischer Mischling) colui che discende da uno o due avi di razza completamente ebraica: sempre che non sia considerato ebreo secondo la disposizione del par. 5, 1° cpv. È considerato completamente ebreo chi abbia appartenuto alla comunità religiosa ebraica.

3) Solo il cittadino del Reich, quale titolare della piena capacità di diritti politici, può esercitare il diritto di voto nelle questioni politiche, e ricoprire un pubblico ufficio. Il ministro degli interni può concedere, per il periodo transitorio, delle eccezioni relativamente alla ammissione ai pubblici uffici. Nulla viene modificato per ciò che concerne le associazioni religiose.

4) Un ebreo non può essere cittadino del Reich: esso non ha diritto di voto nelle questioni politiche, ne può ricoprire un pubblico ufficio. Gli impiegati ebrei sono collocati a riposo col 31 dicembre 1935. Il rapporto di servizio dei maestri nelle scuole ebraiche pubbliche rimane immutato sino alla nuova regolamentazione delle scuole ebraiche.

5) È ebreo chi discende da tre avi completamente ebrei.

È considerato ebreo anche l’ebreo meticcio che discende da due avi completamente ebrei quando:

a) sia iscritto alla comunità israelitica al momento della emanazione della legge, ovvero vi entri successivamente; b) al momento della entrata in vigore della legge sia sposato con un ebreo, ovvero si sia sposato successivamente con un ebreo; c) sia nato da un matrimonio con un ebreo, che sarebbe vietato dopo l’entrata in vigore della legge per la difesa del sangue tedesco, del 15 settembre 1935; d) discenda da rapporti extraconiugali con un ebreo e sia nato fuor da costanza di matrimonio dopo il 31 luglio 1936.

6) Tutte le leggi del Reich e le ordinanze del Partito nazionalsocialista tedesco dei lavoratori, e delle associazioni dipendenti, che contengano disposizioni sulla purezza del sangue tedesco e comprendano casi non previsti dal par. precedente rimangono immutate. Altre disposizioni relative alla purezza del sangue tedesco, che comprendano ipotesi non previste dal par. precedente, dovranno avere l’approvazione del ministro degli interni in accordo col sostituto del Führer: analoghe disposizioni già in vigore cessano di aver luogo col 1° gennaio 1936 se non sono emanate di concerto dal ministro degli interni e dal sostituto. La richiesta per la loro emanazione deve esser fatta al ministro degli interni.

7) Il Führer e cancelliere del Reich può concedere dispense dalla osservanza delle disposizioni contenute nelle ordinanze di esecuzione.

_____________________________________________

 

Seconda ordinanza di esecuzione, 21 dicembre 1935

 

1) Il par. 4 della I ordinanza di esecuzione della legge sulla cittadinanza si applica agli impiegati diretti ed indiretti del Reich, delle provincie, dei comuni, delle corporazioni di diritto pubblico. Sono parificati agli impiegati i titolari di uffici di assicurazioni sociali, che hanno i diritti e i doveri degli impiegati. Sono parimenti considerati impiegati coloro che sono stati revocati dall’ufficio col mantenimento totale o parziale dei loro rapporti; gli insegnanti delle scuole pubbliche, e gli insegnanti degli istituti scientifici superiori, ove non siano stati dispensati dall’osservanza degli obblighi di ufficio. Sono parimenti considerati impiegati i professori onorari, i professori straordinari e i liberi docenti nelle scuole scientifiche superiori, per i quali, al momento della collocazione a riposo, viene revocata la abilitazione all’insegnamento. Le disposizioni di cui al par. 4 della prima ordinanza si applicano anche agli appartenenti alle forze armate. Quando nei confronti di un impiegato sia pendente un procedimento disciplinare formale, questo può esser proseguito allo scopo del disconoscimento del trattamento economico a seguito della collocazione a riposo.

2) Agli impiegati che, al momento del loro collocamento a riposo, non hanno ancora acquisito il diritto alla pensione, o che non hanno alcuna aspettativa di pensione può esser concessa, secondo il bisogno, una indennità revocabile in ogni tempo. Tale indennità vien determinata secondo le direttive approvate di concerto tra il ministro delle finanze e il ministro degli interni, e che sono vincolative anche per i comuni e le corporazioni di diritto pubblico. Agli impiegati, ai sensi del cpv. 1 del presente par., vengono parificati i notai. Per quanto concerne la parificazione di altri gruppi di titolari di pubblici uffici che non siano impiegati, decide il ministro degli interni di concerto col ministro delle finanze (omissis).

5) Titolari di un ufficio pubblico, ai sensi del par. 4 della prima ordinanza, sono oltre gli impiegati, tutte quelle persone che sono chiamate ad esercitare funzioni di pubblica autorità.

Nei casi dubbi il ministro degli interni, di concerto col ministro delle finanze, determina se si tratti di un pubblico ufficio nel senso della presente ordinanza.

6) Le disposizioni del par. 4 della prima ordinanza si applicano anche ai medici che occupano posti direttivi negli istituti ospitalieri pubblici, e in quelli privati di pubblica utilità, nonché ai medici di fiducia; essi cessano dalle loro funzioni col 31 marzo 1936. I contratti esistenti sono risolti di pieno diritto con decorrenza da tale data. Gli istituti ospitalieri ebraici non sono soggetti a questa disposizione. Nei casi dubbi decide il ministro degli interni, udito il parere dell’associazione professionale del Reich (Reichsaertze-kammer).

______________________________________________________

 

Settima ordinanza di esecuzione, 5 dicembre 1938

 

1) Il par. 4 cpv. 1 della prima ordinanza, e il par. 1 cpv. 4 della seconda ordinanza sono abrogati.

2) La pensione agli impiegati ebrei che sono stati collocati a riposo: a) a decorrere dal 31 dicembre 1935, secondo l’ordinanza del 14 novembre 1935; b) a decorrere dal 31 agosto 1937, secondo il par. 2 della legge 30 giugno 1937; e che abbiano sinora percepito la pensione completa, viene riveduta con decorrenza dal 1° gennaio 1939, secondo le direttive delle disposizioni generali sull’assistenza. Il trattamento relativo ha inizio dal 31-12-1935 per l’ipotesi sub a); dal 31 agosto 1937 per l’ipotesi sub b).

Le somme già pagate sono irripetibili.


Prima ordinanza di esecuzione della legge sulla difesa del sangue e dell’onore tedesco, 14 novembre 1935

 

1) Agli effetti di legge sono considerati cittadini i cittadini tedeschi nel senso della legge sulla cittadinanza. La nozione di meticcio è determinata dal par. 2, cpv. 2, della prima ordinanza di esecuzione della legge sulla cittadinanza. La nozione di «ebreo» è determinata dal par. 5 della stessa ordinanza.

2) Il divieto di contrarre matrimonio secondo il par. 1 della legge è esteso anche ai matrimoni tra ebrei e meticci cittadini, che abbiano solo un avo completamente ebreo.

3) Cittadini meticci con due avi completamente ebrei che intendano contrarre matrimonio con cittadini di sangue tedesco od affine, o con meticci che abbiano solo un avo completamente ebreo, devono avere l’autorizzazione da parte del ministro degli interni e del sostituto del Führer.

Per decidere sulla concessione della autorizzazione si dovranno tener presenti le qualità fisiche, spirituali e personali del richiedente; il tempo di permanenza della sua famiglia in Germania; la partecipazione sua o del padre alla guerra mondiale, e in genere la storia della sua famiglia.

Il ministro degli interni, di concerto col sostituto del Führer, determina la procedura da eseguirsi.

4) Il matrimonio non può esser contratto tra meticci che abbiano solo un avo completamente ebreo.

5) Gli impedimenti matrimoniali per la difesa del sangue contro gli ebrei sono tassativamente indicati nel par. 1 della legge, e nei parr. 2-4 della presente ordinanza.

6) Il matrimonio non può esser contratto quando da esso si possa attendere una discendenza che minacci la purità del sangue tedesco.

7) Prima della celebrazione del matrimonio ciascuno dei fidanzati deve provare per mezzo del certificato prematrimoniale che non sussistano gli impedimenti indicati dal par. 6. Contro il rifiuto del certificato è concesso appello.

8) La nullità di un matrimonio contratto in violazione delle disposizioni del par. 1 della legge ovvero del par. 2 della presente ordinanza può essere dichiarata solo mediante azione pubblica. Per i matrimoni contratti in violazione delle disposizioni di cui ai parr. 3, 4, 6 non si applicano le conseguenze di cui ai parr. 1 e 5 cap. 1 della legge.

9) Quando uno dei fidanzati abbia la cittadinanza straniera, prima del rifiuto della richiesta in base ad uno degli impedimenti matrimoniali previsti dal par. 1 della legge ovvero dai parr. 2-4 della presente ordin., così come prima del rifiuto del certificato prematrimoniale di cui al par. 6, deve essere richiesta la decisione del ministro degli interni.

 

(da Le leggi razziali tedesche, Officine grafiche Amedeo Nicola, Milano 1940)

sommario