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DISCIPLINA DELL'ESERCIZIO DELLE PROFESSIONI DA PARTE DEI CITTADINI DI RAZZA EBRAICA
Legge 29 Giugno 1939, n. 179, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale il 2 Agosto
1939-XVIII
CAPO I. Disposizioni generali
Art.
1. L'esercizio delle professioni di giornalista, medico-chirurgo, farmacista,
veterinario, ostetrica, avvocato, procuratore, patrocinatore legale, esercente
in economia e commercio, ragioniere, ingegnere, architetto, chimico, agronomo,
geometra, perito agrario, perito industriale, è, per i cittadini appartenenti
alla razza ebraica, regolato dalle seguenti disposizioni.
Art.
2. Ai cittadini italiani di razza ebraica è vietato l'esercizio della
professione di notaro. Ai cittadini italiani di razza ebraica non discriminato
è vietato l'esercizio della professione di giornalista. Per quanto riguarda la
professione di insegnante privato, rimangono in vigore le disposizioni di cui
agli articoli 1 e 7 del Regio decreto-legge 15 novembre 1938-XVII, n. 1779.
Art.
3. I cittadini di razza ebraica esercenti una delle professioni di cui all'art.
1, che abbiano ottenuto la discriminazione a termini dell'art. 14 del Regio
decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, saranno iscritti in "elenchi
aggiunti", da istituirsi in appendice agli albi professionali, e potranno
continuare nell'esercizio della professione, a norma delle vigenti disposizioni,
salve le limitazioni previste dalla presente legge. Sono altresì istituiti, in
appendice agli elenchi transitori eventualmente previsti dalle vigenti leggi o
regolamenti in aggiunta agli albi professionali, elenchi aggiunti dei
professionisti di razza ebraica discriminati. Si applicano agli elenchi aggiunti
tutte le norme che regolano la tenuta e la disciplina degli albi professionali.
Art.
4. I cittadini italiani di razza ebraica non discriminati, i quali esercitano
una delle professioni indicate dall'art. 1, esclusa quella di giornalista,
potranno essere iscritti in elenchi speciali secondo le disposizioni del capo II
della presente legge, e potranno continuare nell'esercizio professionale con le
limitazioni stabilite dalla legge stessa.
Art.
5. Gli iscritti negli elenchi speciali professionali previsti dall'art. 4
cessano dal far parte delle Associazioni sindacali di categoria giuridicamente
riconosciute, e non possono essere da queste rappresentati. Tuttavia si
applicano ad essi le norme inerenti alla disciplina dei rapporti collettivi di
lavoro.
Art.
6. è fatto obbligo ai professionisti che si trovino nelle condizioni previste
dagli articoli 1 e 2, primo comma, ed a quelli iscritti nei ruoli di cui
all'art. 23 di denunciare la propria appartenenza alla razza ebraica, entro il
termine di venti giorni dalla entrata in vigore della presente legge, agli
organi competenti per la tenuta degli albi o dei ruoli. I trasgressori sono
puniti con l'arresto sino ad un mese e con l'ammenda sino a lire tremila. La
denunzia deve essere fatta anche nel caso che sia pendente ricorso per
l'accertamento della razza ai sensi dell'art. 26 del R. decreto-legge 17
novembre 1938-XVII, n. 1728. Il reato sarà dichiarato estinto se il ricorso di
cui al terzo comma sia deciso con la dichiarazione di non appartenenza del
ricorrente alla razza ebraica. Ove la denunzia non sia effettuata, gli organi
competenti per la tenuta degli albi o dei ruoli provvederanno d'ufficio
all'accertamento. La cancellazione dagli albi o dai ruoli viene deliberata dai
predetti organi non oltre il febbraio 1940-XVIII, ma ha effetto alla scadenza di
detto termine. La deliberazione è notificata agli interessati a mezzo di
ufficiale giudiziario, e con le forme della notificazione della citazione.
CAPO
II. Degli elenchi speciali e delle condizioni per essere iscritti
Art.
7. Per ogni circoscrizione di Corte di appello sono istituiti, presso la Corte
medesima, gli elenchi speciali per le singole professioni previsti dall'art. 4.
Nessuno può essere iscritto contemporaneamente in più di un elenco per la
stessa professione; su domanda dell'interessato è ammesso tuttavia il
trasferimento da un elenco distrettuale all'altro. Il trasferimento non
interrompe il corso dell'anzianità di iscrizione.
Art. 8. I cittadini di razza ebraica esercenti una delle professioni di cui all'art. 1, esclusa quella di giornalista, e che intendano ottenere l'iscrizione nel rispettivo elenco speciale, dovranno farne domanda al primo presidente della Corte di appello del distretto, in cui abbiano la residenza, nel termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art.
9. Per essere iscritti negli elenchi speciali è necessario:
essere
cittadini italiani;
essere
di specchiata condotta morale e di non avere svolto azione contraria agli
interessi del Regime e della Nazione;
avere
la residenza nella circoscrizione della Corte di appello;
essere
in possesso degli altri requisiti stabiliti dai vigenti ordinamenti
professionali per l'esercizio della rispettiva professione.
Art.
10. Non possono conseguire l'iscrizione negli elenchi speciali coloro che
abbiano riportato condanna per delitto non colposo per il quale la legge commini
la pena della reclusione, non inferiore nel minimo a due anni e nel massimo a
cinque o, comunque, condanna che importi la radiazione o cancellazione dagli
albi professionali. Non possono, parimenti, conseguire l'iscrizione coloro che
siano stati o si trovino sottoposti ad una delle misure di polizia previste dal
testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con R. decreto 18 giugno
1931-IX, n. 773.
Art.
11. Le domande per l'iscrizione devono essere corredate dai seguenti documenti:
atto di nascita;
certificato di cittadinanza italiana;
certificato
di residenza;
certificato
di buona condotta morale, civile e politica;
certificato
generale del casellario giudiziario di data non anteriore a mesi 3 dalla
presentazione della domanda e certificato dei procedimenti a carico;
certificato
dell'Autorità di pubblica sicurezza del luogo di residenza del richiedente,
attestante che questi non è stato sottoposto ad alcuna delle misure previste
dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con R. decreto 18
giugno 1931-IX, n. 773;
titoli
di abilitazione richiesti per la iscrizione nell'albo professionale.
Art.
12. Le attribuzioni relative alla tenuta degli elenchi di cui all'art. 4 ed alla
disciplina degli iscritti, previste dalle vigenti leggi e regolamenti
professionali, sono esercitate nell'ambito di ciascun distretto di Corte di
appello, per tutti gli elenchi, da una Commissione distrettuale. Essa ha sede
presso la Corte di appello, è presieduta dal primo presidente della Corte
medesima, o da un magistrato della Corte, da lui delegato, ed è composta di sei
membri, rispettivamente designati dal Ministro per l'Interno, dal Segretario del
Partito Nazionale Fascista, Ministro Segretario di Stato, dai Ministri per
l'Educazione Nazionale, per i Lavori Pubblici e per le Corporazioni, nonché dal
Presidente della Confederazione Fascista dei Professionisti ed Artisti.
Art.
13. I componenti della Commissione di cui all'articolo precedente sono nominati
con decreto del Ministro per la Grazia e Giustizia. Essi durano in carica tre
anni e possono essere confermati. Quelli nominati in sostituzione di altri
durante il triennio durano in carica sino alla scadenza del triennio.
Art.
14. La Commissione distrettuale verifica le domande di cui all'art. 8 e, ove
ricorrano le condizioni richieste dalla presente legge, delibera la iscrizione
del professionista nel rispettivo elenco speciale. Le adunanze della Commissione
sono valide con l'intervento di almeno quattro componenti. Le deliberazioni
della Commissione sono motivate; vengono prese a maggioranza di voti; in caso di
parità di voti prevale quello del presidente. Esse sono notificate, nel termine
di 15 giorni, agli interessati ed al Procuratore generale presso la Corte di
appello, nonché al Prefetto, qualora riguardino esercenti le professioni
sanitarie.
Art.
15. Contro le deliberazioni della Commissione in ordine alla iscrizione ed alla
cancellazione dall'elenco, nonché ai giudizi disciplinari, è dato ricorso
tanto all'interessato quanto al Procuratore generale della Corte di appello, e,
nel caso di esercenti le professioni sanitarie, al Prefetto, entro 30 giorni
dalla notifica, ad una Commissione Centrale che ha sede presso il Ministero di
Grazia e Giustizia.
Art. 16. La Commissione centrale, di cui all'articolo precedente, è presieduta da un magistrato di grado terzo ed è composta del Direttore generale degli affari civili e delle professioni legali presso il Ministero di Grazia e Giustizia, o di un suo delegato, e di altri sette membri, rispettivamente designati dal Ministro per l'interno, dal Segretario del Partito Nazionale Fascista, Ministro Segretario di Stato, dai Ministri per l'Educazione Nazionale, per i Lavori Pubblici, per l'Agricoltura e per le Foreste e per le Corporazioni, nonché dal Presidente della Confederazione Fascista dei Professionisti e degli Artisti. I componenti della Commissione sono nominati con decreto Reale, su proposta del Ministro per la Grazia e Giustizia. Essi durano in carica tre anni e possono essere confermati. Quelli nominati in sostituzione di altri durante il triennio durano in carica sino alla scadenza del triennio. Le adunanze della Commissione centrale sono valide con l'intervento di almeno cinque componenti. Il ministro per la Grazia e Giustizia provvede con suo decreto alla costituzione della Segreteria della predetta Commissione.
CAPO
III. Disciplina degli iscritti negli elenchi speciali
Art. 17. Entro il mese di febbraio di ogni anno, la Commissione di cui all'art. 12 procede alla revisione dell'elenco speciale, apportandovi le modificazioni e le aggiunte che fossero necessarie. Ai provvedimenti adottati si applicano le disposizioni degli articoli 14, ultimo comma, e 15.
Art. 18. La Commissione può applicare sanzioni disciplinari:
1.
1. per gli abusi e le mancanze degli iscritti nell'elenco speciale commesso
nell'esercizio della professione;
2.
2. per motivi di manifesta indegnità morale e politica. Le sanzioni
disciplinari sono:
a) censura;
b) sospensione dall'esercizio professionale per un tempo non maggiore di sei
mesi;
3. 3. cancellazione dall'elenco. I provvedimenti di cui al comma precedente sono notificati all'interessato per mezzo dell'ufficiale giudiziario. L'istruttoria che precede il giudizio disciplinare può essere promossa dalla Commissione su domanda di parte, o su richiesta del pubblico ministero, ovvero d'ufficio in seguito a deliberazione della Commissione ad iniziativa di uno o più membri. I fatti addebitati devono essere contestati all'interessato con l'assegnazione di un termine per la presentazione delle giustificazioni.
Art. 19. La cancellazione dall'elenco speciale, oltre che per motivi disciplinari, può essere pronunciata dalla Commissione, su domanda dell'interessato. Può essere promossa d'ufficio su richiesta del procuratore generale della Corte di appello nel caso:
a) di perdita della cittadinanza;
b) di trasferimento dell'iscritto in altro elenco;
c) di trasferimento dell'iscritto all'estero.
Contro la pronuncia della Commissione è sempre ammesso ricorso a norma dell'art. 15.
Art. 20. La condanna o l'applicazione di una delle misure previste dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato col R. decreto 18 giugno 1931-IX, n. 773, importano la cancellazione dall'elenco speciale. L'iscritto che si trovi sottoposto a procedimento penale, ovvero deferito per l'applicazione di una delle misure di cui al comma precedente, può essere sospeso dall'esercizio della professione. La sospensione ha sempre luogo quando è emesso mandato di cattura e fino alla sua revoca.
CAPO
IV. Dell'esercizio professionale degli iscritti negli elenchi aggiunti e negli
elenchi speciali
Art. 21. L'esercizio professionale da parte dei cittadini italiani di razza ebraica, iscritti negli elenchi speciali, è soggetto alle seguenti limitazioni:
a) salvi i casi di comprovata necessità ed urgenza, la professione deve essere esercitata esclusivamente a favore di persone appartenenti alla razza ebraica;
b) la professione di farmacista non può essere esercitata se non presso le farmacie di cui all'art. 114 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con R. decreto 27 luglio 1934-XII, n. 1265, qualora l'Ente cui la farmacia appartiene svolga la propria attività istituzionale esclusivamente nei riguardi di appartenenti alla razza ebraica;
c) ai professionisti di razza ebraica non possono essere conferiti incarichi che importino funzioni di pubblico ufficiale, ne può essere consentito l'esercizio di attività per conto di enti pubblici, fondazioni, associazioni e comitati di cui agli articoli 34 e 37 del Codice civile o in locali da questi dipendenti. La disposizione di cui alla lettera c) del presente articolo si applica anche ai cittadini italiani di razza ebraica iscritti negli "elenchi aggiunti".
Art.
22. I cittadini italiani di razza ebraica non possono essere iscritti nei ruoli
degli amministratori giudiziari, se già iscritti, ne sono cancellati.
Art. 23. I cittadini di razza ebraica non possono essere comunque iscritti nei ruoli dei revisori ufficiali dei conti, di cui al R. decreto-legge 24 luglio 1936-XIV, n. 1548, o nei ruoli dei periti e degli esperti ai termini dell'art. 32 del testo unico delle leggi sui Consigli e sugli Uffici provinciali delle corporazioni, approvato con R. decreto 20 settembre 1934XII, n. 2011, e, se vi sono già iscritti, ne sono cancellati.
Art. 24. I professionisti forensi cittadini italiani di razza ebraica, che siano iscritti negli albi speciali per l'infortunistica, perdono il diritto a mantenere l'iscrizione negli albi stessi a decorrere da 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 25. è vietata qualsiasi forma di associazione e collaborazione professionale tra i professionisti non appartenenti alla razza ebraica e quelli di razza ebraica.
Art. 26. L'esercizio delle attività professionali vietate dall'art. 21 è punito ai sensi dell'art. 348 del Codice penale. La trasgressione alle disposizioni di cui all'art. 25 importa la cancellazione, secondo i casi, dagli albi professionali, dagli elenchi aggiunti, ovvero dagli elenchi speciali.
CAPO
V. Disposizioni transitorie e finali
Art. 27. I cittadini italiani di razza ebraica possono continuare l'esercizio della professione senza limitazioni fino alla cancellazione dall'albo. Avvenuta la cancellazione e fino a quando non abbiano ottenuto la iscrizione nell'elenco speciale, non potranno esercitare alcuna attività professionale. Con la cancellazione deve essere esaurita, o, comunque, cessare, qualsiasi prestazione professionale da parte dei cittadini italiani di razza ebraica non discriminati a favore di cittadini non appartenenti alla razza ebraica. è tuttavia in facoltà del cliente non appartenente alla razza ebraica di revocare al professionista di razza ebraica non discriminato l'incarico conferitogli, anche prima della cancellazione dall'albo.
Art. 28. I cittadini italiani di razza ebraica, ammessi in via transitoria a proseguire gli studi universitari o superiori in virtù dell'art. 10 del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, nonché tutti coloro che, conseguito il titolo accademico, non abbiano ancora ottenuta la relativa abilitazione professionale, a norma delle leggi e regolamenti vigenti, ove sussistano i requisiti e le condizioni previste dalle predette leggi e regolamenti per l'iscrizione negli albi, nonché dalla presente legge, potranno ottenere la iscrizione negli elenchi aggiunti o negli elenchi speciali.
Art.
29. I notari di razza ebraica, dispensati dall'esercizio a norma della presente
legge, sono ammessi a far valere il diritto al trattamento di quiescenza loro
spettante a termini di legge da parte della Cassa nazionale del notariato. In
deroga alle vigenti disposizioni, a coloro che non hanno maturato il periodo di
tempo prescritto è concesso il trattamento minimo di pensione se hanno compiuto
almeno dieci anni di esercizio; negli altri casi, è concessa una indennità di
lire mille per ciascuno anno di servizio.
Art.
30. Ai giornalisti di razza ebraica non discriminati, che cessano dall'impiego
per effetto della presente legge, verrà corrisposto dal datore di lavoro
l'indennità di licenziamento prevista dal contratto collettivo di lavoro
giornalistico per il caso di risoluzione del rapporto d'impiego per motivi
estranei alla volontà del giornalista. L'Istituto nazionale di previdenza dei
giornalisti italiani "Arnaldo Mussolini" provvederà alla
cancellazione dei predetti giornalisti dagli elenchi dei propri iscritti, alla
liquidazione del fondo di previdenza costituito a suo nome e al trasferimento al
nome dei medesimi della proprietà della polizza di assicurazione sulla vita,
contratta dall'Istituto presso l'Istituto Nazionale delle assicurazioni.
Art.
31. Con disposizioni successive saranno regolati i rapporti tra i professionisti
di razza ebraica e gli enti di previdenza previsti dalla legislazione vigente,
escluse le categorie contemplate negli articoli 29 e 30 della presente legge.
Verranno inoltre emanate le norme speciali riflettenti la cessazione del
rapporto d'impiego privato tra i professionisti di razza ebraica e i loro
dipendenti.
Art. 32. Il Ministro per la Grazia e Giustizia, di concerto con i Ministri interessati, è autorizzato ad emanare le norme per la determinazione dei contributi da porsi a carico degli iscritti negli elenchi speciali, per il funzionamento delle commissioni di cui agli articoli 12 e 15.
Art.
33. Agli effetti della presente legge, l'appartenenza alla razza ebraica è
determinata a norma dell'art. 8 del R. decreto - legge 17 novembre 1938 - XVII,
1728, ed ogni questione relativa è decisa dal Ministro per l'interno a norma
dell'art. 26 dello stesso Regio decreto - legge.
Art.
34. Per tutto quanto non è contemplato dalla presente legge, si applicano le
leggi ed i regolamenti di carattere generale che disciplinano le singole
professioni.
Art.
35. Con decreto Reale saranno emanate, ai sensi dell'art. 3, n. 1, della legge
31 gennaio 1926 - IV, n. 100, le norme complementari e di coordinamento che
potranno occorrere per l'attuazione della presente legge.