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Provvedimenti
per la difesa della razza italiana
REGIO
DECRETO-LEGGE 17 novembre 1938-XVII, n. 1728
Provvedimenti per la difesa della razza italiana
VITTORIO
EMANUELE III
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV n.100, sulla facoltà
di potere esecutivo di emanare norme giuridiche;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del DUCE, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per
l’interno, di concerto coi Ministri per gli affari esteri, per la grazia e giustizia,
per le finanze
e le corporazioni;
Abbiamo decretato e decretiamo:
CAPO
I
Art. 1. Il matrimonio del cittadino italiano di razza ariana con persona
appartenente ad altra razza è proibito. Il matrimonio celebrato in contrasto
con tale divieto è nullo.
Art. 2. Fermo il divieto di cui all'art. 1, il matrimonio del cittadino italiano con persona di nazionalità straniera è subordinato al preventivo consenso del Ministro per l'interno. I trasgressori sono puniti con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda fino a lire diecimila
Art. 3.
Fermo sempre il divieto di cui all'art. 1, i dipendenti delle Amministrazioni
civili e militari dello Stato, delle Organizzazioni del Partito Nazionale
Fascista o da esso controllate, delle Amministrazioni delle Province, dei
Comuni, degli Enti parastatali e delle Associazioni sindacali ed Enti
collaterali non possono contrarre matrimonio con persone di nazionalità
straniera. Salva l'applicazione, ove ne ricorrano gli estremi, delle sanzioni
previste dall' art. 2, la trasgressione del predetto divieto importa la
perdita dell'impiego e del grado.
Art. 4. Ai
fini dell'applicazione degli artt. 2 e 3, gli italiani non regnicoli non sono
considerati stranieri.
Art. 5.
L'ufficiale dello stato civile, richiesto di pubblicazione di matrimonio, è
obbligato ad accertare, indipendentemente dalle dichiarazioni delle parti, la
razza e lo stato di cittadinanza di entrambi i richiedenti.
Nel caso previsto dall'art. 1, non procederà né alle pubblicazioni né
alla celebrazione del matrimonio.
L'ufficiale
dello stato civile che trasgredisce al disposto del presente articolo è punito
con l'ammenda da lire cinquecento a lire cinquemila.
Art. 6.
Non può produrre effetti civili e non deve, quindi, essere trascritto
nei registri dello stato civile, a norma dell'art. 5 della legge 27
maggio 1929-VII, n. 847, il matrimonio celebrato in violazione dell'art.
1.
Al
ministro del culto, davanti al quale sia celebrato tale matrimonio, è vietato
l'adempimento di quanto è disposto dal primo comma dell' art. 8 della predetta
legge.
Art. 7. L'ufficiale dello
stato civile che ha proceduto alla trascrizione degli atti relativi a
matrimoni celebrati senza l'osservanza del disposto dell'art. 2 è tenuto a
farne immediata denunzia all'autorità competente.
CAPO
II
Art. 8. Agli effetti di legge:
a)
è di razza ebraica
colui che è nato da genitori entrambi di razza ebraica, anche se appartenga a
religione diversa da quella ebraica;
b)
è considerato di
razza ebraica colui che è nato da genitori di cui uno di razza ebraica e
l'altro di nazionalità straniera;
c)
è considerato di
razza ebraica colui che è nato da madre di razza ebraica qualora sia ignoto il
padre;
d)
è considerato di
razza ebraica colui che, pur essendo nato da genitori di nazionalità italiana,
di cui uno solo di razza ebraica, appartenga alla religione ebraica, o sia,
comunque, iscritto ad una comunità israelitica, ovvero abbia fatto, in
qualsiasi altro modo, manifestazione di ebraismo.
Non
è considerato di razza ebraica colui che è nato da genitori di nazionalità
italiana, di cui uno solo di razza ebraica, che, alla data del l° ottobre 1938-XVI, apparteneva a religione diversa da quella ebraica.
Art.
9. L'appartenenza alla razza ebraica deve essere denunziata ed annotata nei
registri dello stato civile e della popolazione.
Tutti
gli estratti dei predetti registri ed i certificati relativi, che riguardano
appartenenti alla razza ebraica devono fare espressa menzione di tale
annotazione. Eguale menzione deve farsi negli atti relativi a concessioni o
autorizzazioni
della pubblica autorità.
I
contravventori alle disposizioni del presente articolo sono puniti con l'ammenda
fino a lire duemila.
Art. 10. I cittadini italiani di razza ebraica non possono:
a)
prestare
servizio militare in pace e in guerra;
b)
esercitare l'ufficio
di tutore o curatore di minori o di incapaci non appartenenti alla razza
ebraica;
c)
essere proprietari o gestori, a qualsiasi titolo, di aziende dichiarate
interessanti la difesa della Nazione, ai sensi e con le norme dell'art. 1 del R.
decreto-legge 18 novembre 1929-vm, n. 2488, e di aziende di qualunque natura che
impieghino cento o più persone, né avere di dette aziende la direzione né
assumervi, comunque, l'ufficio di amministratore o di sindaco;
d)
essere proprietari
di terreni che, in complesso, abbiano un estimo superiore a lire cinquemila;
e)
essere proprietari
di fabbricati urbani che, in complesso, abbiano un imponibile superiore a lire
ventimila. Per i fabbricati per i quali non esista l'imponibile, esso sarà
stabilito sulla base degli accertamenti eseguiti ai fini dell' applicazione
dell'imposta straordinaria sulla proprietà immobiliare di cui al R.
decreto-legge 5 ottobre 19 36-XIV, n. 1743.
Con
decreto Reale, su proposta del Ministro per le finanze, di concerto coi
Ministri per l'interno, per la grazia e giustizia, per le corporazioni e per
gli scambi e valute, saranno emanate le norme per l'attuazione delle
disposizioni di cui alle lettere c), d), e).
Art. 11. Il genitore di razza ebraica può essere privato della patria potestà sui figli che appartengano a religione diversa da quella ebraica, qualora risulti che egli impartisca ad essi una educazione non corrispondente ai loro principi religiosi o ai fini nazionali
Art. 12. Gli appartenenti alla razza ebraica non possono avere alle proprie dipendenze, in qualità di domestici, cittadini italiani di razza ariana
I trasgressori sono puniti con l'ammenda da lire mille a lire cinquemila.
Art. 13. Non possono avere alle proprie dipendenze persone
appartenenti
alla razza ebraica:
a)
le
Amministrazioni civili e militari dello Stato;
b)
il Partito Nazionale
Fascista e le organizzazioni che ne dipendono o che ne sono controllate;
c)
le Amministrazioni
delle Province, dei Comuni, delle Istituzioni pubbliche di assistenza e
beneficenza e degli Enti, Istituti ed Aziende, comprese quelle di trasporti in gestione
diretta, amministrate o mantenute col concorso delle Province, dei Comuni, delle
Istituzioni pubbliche di Assistenza e beneficenza o dei loro Consorzi;
d)
le Amministrazioni
delle aziende munici
e) le Amministrazioni degli Enti parastatali, comunque costituiti e denominati, delle Opere nazionali, delle Associazioni sindacali ed Enti collaterali e, in genere, di tutti gli Enti ed Istituti di diritto pubblico, anche con ordinamento autonomo, sottoposti a vigilanza o a tutela dello Stato, o al cui mantenimento lo Stato concorra con contributi di carattere continuativo;
f)
le Amministrazioni
delle aziende annesse o direttamente dipendenti dagli Enti di cui alla
precedente lettera e) o che attingano ad essi, in modo prevalente, i
mezzi necessari per il raggiungimento dei propri fini, nonché delle società,
il cui capitale sia costituito, almeno per metà del suo importo, con la
partecipazione dello Stato;
g)
le Amministrazioni
delle banche di interesse nazionale;
h)
le Amministrazioni
delle imprese private di assicurazione.
Art. 14.
Il Ministro per l'interno, sulla documentata istanza degli interessati, può,
caso per caso, dichiarare non applicabili le disposizioni degli articoli 10 e
11, nonché dell'art. 13, lettera h):
a)
ai componenti le
famiglie dei caduti nelle guerre libica, mondiale, etiopica e spagnola e dei
caduti per la causa fascista;
b) a coloro che si trovino in una delle seguenti condizioni:
1)
mutilati, invalidi, feriti, volontari di guerra o decorati al valore nelle
guerre libica, mondiale, etiopica, spagnola;
2)
combattenti nelle guerre libica, mondiale, etiopica, spagnola, che abbiano
conseguito almeno la croce al merito di guerra;
3) mutilati, invalidi,
feriti della causa fascista;
4)
iscritti al Partito Nazionale Fascista negli anni 1919-20-21-22 e nel secondo
semestre del 1924;
5)
legionari fiumani;
6)
abbiano acquisito eccezionali benemerenze, da valutarsi a termini dell'art. 16.
Nei casi preveduti alla lettera b), il
beneficio può essere esteso ai componenti la famiglia delle persone ivi
elencate, anche se queste siano premorte.
Art. 16.
Per la valutazione delle speciali benemerenze di cui all' articolo 14 lettera b,
n. 6, è istituita, presso il Ministero dell'interno, una Commissione
composta del Sottosegretario di Stato all'interno, che la presiede, di un
Vicesegretario del Partito Nazionale Fascista e del Capo di Stato Maggiore della
Milizia Volontaria Sicurezza Nazionale.
Art. 17.
È vietato agli ebrei stranieri di fissare stabile dimora nel Regno, in Libia e
nei Possedimenti dell'Egeo.
CAPO
III
Art.
18. Per il periodo di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, è data facoltà al Ministro per l'interno, sentita 1'Amministrazione
interessata, di dispensare, in casi speciali, dal divieto di cui all'art. 3,
gli impiegati che intendono contrarre matrimonio con persona straniera di razza
ariana.
Art. 19. Ai fini
dell'applicazione dell'art. 9, tutti coloro che si trovano nelle condizioni di
cui all'art. 8, devono farne denunzia all'ufficio di stato civile del Comune
di residenza, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto.
Coloro che non adempiono a tale obbligo entro il termine prescritto o forniscono dati inesatti o incompleti sono puniti con l'arresto fino ad un mese e con l'ammenda fino a lire tremila.
Art. 20. I dipendenti degli Enti indicati nell'art. 13, che appartengono alla razza ebraica, saranno dispensati dal servizio nel termine di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
Art. 21. I dipendenti
dello Stato in pianta stabile, dispensati dal servizio a norma dell'art. 20,
sono ammessi a far valere il diritto al trattamento di quiescenza loro spettante
a termini di legge.
In
deroga alle vigenti disposizioni, a coloro che non hanno maturato il periodo
di tempo prescritto è concesso il trattamento minimo di pensione se hanno
compiuto dieci anni di servizio; negli altri casi è concessa una indennità
pari a tanti dodicesimi dell'ultimo stipendio quanti sono gli anni di servizio
compiuti.
Art. 22. Le disposizioni di cui all'art. 21 sono estese, in quanto applicabili, agli Enti indicati alle lettere b), c), d), e), /), g), h), dell’art. 13
Gli
Enti, nei cui confronti non sono applicabili le disposizioni dell’art. 21,
liquideranno, ai dipendenti dispensati dal servizio, gli assegni o le indennità
previsti dai propri ordinamenti o dalle norme che regolano il rapporto di
impiego per i casi di dispensa o licenziamento per motivi estranei alla volontà
dei dipendenti.
Art. 23. Le concessioni di
cittadinanza italiana comunque fatte ad ebrei stranieri posteriormente
allo gennaio 1919 si intendono ad ogni effetto revocate.
Art. 24. Gli ebrei stranieri e quelli nei cui confronti si applica l'art. 23, i quali abbiano iniziato il loro soggiorno nel Regno, in Libia e nei Possedimenti dell'Egeo posteriormente allo gennaio 1919, debbono lasciare il territorio del Regno, della Libia e dei Possedimenti dell'Egeo, entro il 12 marzo 1939-XVll.
Coloro che non avranno ottemperato a tale obbligo entro il termine suddetto saranno puniti con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a lire 5000 e saranno espulsi a norma dell'art. 150 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R. decreto 18 giugno 1931-IX, n. 773
Art. 25.
La disposizione dell'art. 24 non si applica agli ebrei di nazionalità
straniera i quali, anteriormente allo ottobre 1938-XVI:
a) abbiano
compiuto il sessantacinquesimo anno di età;
b) abbiano contratto matrimonio con persone di cittadinanza italiana.
Ai fini dell'applicazione del presente articolo, gli
interessati dovranno far pervenire documentata istanza al Ministero
dell'interno entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto.
Art.
26. Le questioni relative all'applicazione del presente decreto saranno risolte,
caso per caso, dal Ministro per l'interno, sentiti i Ministri eventualmente
interessati, e previo parere di una Commissione da lui nominata.
Il provvedimento non è soggetto ad alcun gravame, sia in via amministrativa, sia in via giurisdizionale.
Art. 27. Nulla è innovato per
quanto riguarda il pubblico esercizio del culto e le attività delle
comunità israelitiche, secondo le leggi vigenti, salvo le modificazioni
eventualmente necessarie per coordinare tali leggi con le disposizioni
del presente decreto.
Art. 28. È abrogata ogni disposizione contraria o, comunque, incompatibile con quelle del presente decreto.
Art. 29. Il Governo del Re è autorizzato ad emanare le norme necessarie per l'attuazione del presente decreto.
Il presente decreto sarà presentato al
Parlamento per la sua conversione in legge.
Il DUCE, Ministro per l'interno, proponente, è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo
dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del
Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 17 novembre 1938-XVI
VITTORIO EMANUELE
Mussolini-Ciano-Solmi-
Di Revel-Lantini
Registrato
alla Corte dei Conti, addì 18 novembre 1938-XVII Atti del Governo, registro
403, foglio 76 -Mancini.
Da La persecuzione degli ebrei durante il fascismo - Le leggi del 1938, a cura della Camera dei Deputati, 1998