Testo della Legge Mancino (25/6/93, n. 205)
Misure urgenti in materia di discriminazione razziale, etnica e
religiosa.
(Discriminazione,
odio o violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi)
1.
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, anche ai fini dell'attuazione
della disposizione dell'articolo 4 della convenzione, è punito:
A)
con la reclusione sino a tre anni chi diffonde in qualsiasi modo idee fondate
sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, ovvero incita a commettere o
commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o
religiosi;
B)
con la reclusione da sei mesi a quattro anni chi, in qualsiasi modo incita a
commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi
razziali, etnici, nazionali o religiosi.
2.
È vietata ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i
propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi
razziali, etnici, nazionali o religiosi. Chi partecipa a tali organizzazioni,
associazioni, movimenti o gruppi, o presta assistenza alla loro attività, è
punito, per il solo fatto della partecipazione o
Dell'assistenza, con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Coloro che
promuovono o dirigono tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi
sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da uno a sei anni.
1-bis.
Con la sentenza di condanna per uno dei reati previsti dall'articolo 3 della
legge 13 Ottobre 1975, n. 654, o per uno dei reati previsti dalla legge 9
ottobre 1967, n. 962, il tribunale può altresì disporre una o più delle
seguenti sanzioni accessorie:
A)
obbligo di prestare un'attività non retribuita a favore della collettività per
finalità sociali o di pubblica utilità, secondo le modalità stabilite ai sensi
del comma 1-ter;
B)
obbligo di rientrare nella propria abitazione o in altro luogo di privata
dimora entro un'ora determinata e di non uscirne prima di altra ora prefissata,
per un periodo non superiore ad un anno;
C)
sospensione della patente di guida, del passaporto e di documenti di
identificazione validi per l'espatrio per un periodo non superiore ad un anno,
nonché‚ divieto di detenzione di armi proprie di ogni genere;
D)
divieto di partecipare, in qualsiasi forma, ad attività di propaganda
elettorale per le elezioni politiche o amministrative successive alla condanna,
e comunque per un periodo non inferiore a tre anni.
1-ter.
Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto, il Ministro di Grazia e Giustizia determina, con proprio
decreto, le modalità di svolgimento dell'attività non retribuita a favore della
collettività di cui al comma 1-bis, lettera a).
1-quater.
L'attività non retribuita a favore della collettività, da svolgersi al termine
dell'espiazione della pena detentiva per un periodo massimo di dodici
settimane, deve essere determinato dal giudice con modalità tali da non
pregiudicare le esigenze lavorative, di studio o di reinserimento sociale del
condannato.
1-quinquies.
Possono costituire oggetto dell'attività non retribuita a favore della
collettività: la prestazione di attività lavorativa per opere di bonifica e
restauro degli edifici danneggiati, con scritte, emblemi o simboli propri o
usuali delle organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi di cui al comma 3
dell'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654; lo svolgimento di lavoro a
favore di organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, quali quelle
operanti nei confronti delle persone handicappate, dei tossicodipendenti, degli
anziani o degli extracomunitari; la prestazione di lavoro per finalità di
protezione civile, di tutela del patrimonio ambientale e culturale, e per altre
finalità pubbliche individuate con il decreto di cui al comma 1-ter.
1-sexies.
L'attività può essere svolta nell'ambito e a favore di struture pubbliche o di
enti ed organizzazioni privati.
(Disposizioni
di prevenzione)
1.
Chiunque, in pubbliche riunioni compia manifestazioni esteriori od ostenti
emblemi o simboli propri o usuali delle organizzazioni, associazioni, movimenti
o gruppi di cui all'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, è punito
con la pena della reclusione fino a tre anni e con la multa da lire
duecentomila a lire cinquecentomila.
2.
È vietato l'accesso ai luoghi dove si svolgono competizioni agonistiche alle
persone che vi si recano con emblemi o simboli di cui al comma 1. Il
contravventore è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno.
3.
Nel caso di persone denunciate o condannate per uno dei reati previsti
dall'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, per uno dei reati previsti
dalla legge 9 ottobre 1967, n. 962, o per un reato aggravato ai sensi
dell'articolo 3 del presente decreto, nonché‚ di persone sottoposte a misure di
prevenzione perché‚ ritenute dedite alla commissione di reati che offendono o
mettono in pericolo la sicurezza o la tranquillità pubblica, ovvero per i
motivi di cui all'articolo 18, primo comma, n. 2-bis), della legge 22 maggio
1975, n. 152, si applica la disposizione di cui all'articolo 6 della legge 13
dicembre 1989, n. 401, e il divieto di accesso, conserva efficacia per un
periodo di cinque anni, salvo che venga emesso provvedimento di archiviazione,
sentenza di nonluogo a procedere o di proscioglimento o provvedimento di revoca
della misura di prevenzione, ovvero se è concessa la riabilitazione ai sensi
dell'articolo 178 del codice penale o dell'articolo 15 della legge 3 agosto
1988, n. 327.
(Circostanza
aggravante)
1.
Per i reati punibili con pena diversa da quella dell'ergastolo commessi per
finalità di discriminazione o di odio etnico, nazionale, razziale o religioso,
ovvero al fine di agevolare l'attività di organizzazioni, associazioni,
movimenti o gruppi che hanno tra i loro scopi le medesime finalità, la pena è
aumentata fino alla metà.
(Modifiche
a disposizioni vigenti)
1.
Il secondo comma dell'articolo 4 della legge 20 giugno 1952, n. 645, è
sostituito dal seguente:
Alla
stessa pena di cui al primo comma soggiace chi pubblicamente esalta esponenti,
principi, fatti o metodi del fascismo, oppure le sue finalità antidemocratiche.
Se il fatto riguarda idee o metodi razzisti, la pena è della reclusione da uno
a tre anni e della multa da uno a due milioni.
(Perquisizioni
e sequestri)
1.
Quando si procede per un reato aggravato ai sensi dell'articolo 3 o per uno dei
reati previsti dall'articolo 3, commi 1, lettera b), e 3, della legge 13
ottobre 1975, n. 654, e dalla legge 9 ottobre 1967, n. 962, l'autorità
giudiziaria dispone la perquisizione dell'immobile rispetto al quale sussistono
concreti elementi che consentano di ritenere che l'autore se ne sia avvalso
come luogo di riunione, di deposito o di rifugio o per altre attività comunque
connesse al reato. Gli ufficiali di polizia giudiziaria, quando ricorrano
motivi di particolare necessità ed urgenza che non consentano di richiedere
l'autorizzazione telefonica del magistrato competente possono altresì procedere
a perquisizioni dandone notizia, senza ritardo e comunque entro quarantotto
ore, al procuratore della Repubblica, il quale, se ne ricorrono i presupposti,
le convalida entro le successive quarantotto ore.
2.
È sempre disposto il sequestro dell'immobile di cui al comma 1 quando in esso
siano rinvenuti armi, munizioni, esplosivi od ordigni esplosivi o incendiari
ovvero taluni degli oggetti indicati nell'articolo 4 della legge 18 aprile
1975, n. 110. È sempre disposto, altresì, il sequestro degli oggetti e degli
altri materiali sopra indicati nonché‚ degli emblemi o materiali di propaganda
propri o usuali di organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi di cui alle
leggi 9 ottobre 1967, n. 962, e 13 ottobre 1975, n. 654, rinvenuti
nell'immobile. Si osservano le disposizioni di cui agli articoli 324 e 355 del
codice di procedura penale. Qualora l'immobile sia in proprietà, in godimento o
in uso esclusivo a persona estranea al reato, il sequestro non può protrarsi
per oltre trenta giorni.
3.
Con la sentenza di condanna o con la sentenza di cui alltarticolo 444 del
codice di procedura penale, il giudice, nei casi di particolare gravità,
dispone la confisca dell'immobile di cui al comma 2 del presente articolo,
salvo che lo stesso appartenga a persona estranea al reato. È sempre disposta
la confisca degli oggetti e degli altri materiali indicati nel medesimo comma
2.
(Disposizioni
processuali)
1.
Per i reati aggravati dalla circostanza di cui all'art. 3, comma 1, si procede
in ogni caso d'ufficio.
2.
Nei casi di flagranza, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria hanno
facoltà di procedere all'arresto per uno dei reati previsti dai commi quarto e
quinto dell'articolo 4 della legge 18 aprile 1975, n. 110, nonché quando
ricorre la circostanza di cui all'articolo 3, comma 1, del presente decreto,
per uno dei reati previsti dai commi primo e secondo del medesimo articolo 4
della legge n. 110 del 1975.
2-bis.
All'articolo 380, comma 2, lettera l), del codice di procedura penale, sono
aggiunte, in fine, le parole: delle organizzazioni, associazioni, movimenti o
gruppi di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 13 ottobre 1975, n. 654.
3.
Per i reati aggravati dalla circostanza di cui all'articolo 3, comma 1, che non
appartengono alla competenza della corte di assise è competente il tribunale.
4.
Il tribunale è altresì competente per i delitti previsti dall'articolo 3 della
legge 13 ottobre 1975, n. 654.
5.
Per i reati indicati all'articolo 5, comma 1, il pubblico ministero procede al
giudizio direttissimo anche fuori dei casi previsti dall'articolo 449 del
codice di procedura penale, salvo che siano necessarie speciali indagini.
(Sospensione
cautelativa e scioglimento)
1.
Quando si procede per un reato aggravato ai sensi dell'articolo 3 o per uno dei
reati previsti dall'articolo 3, commi 1, lettera b), e 3, della legge 13
ottobre 1975, n. 654, o per uno dei reati previsti dalla legge 9 ottobre 1967,
n. 762, e sussistono concreti elementi che consentano di ritenere che
l'attività di organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi favorisca la
commissione dei medesimi reati, può essere disposta cautelativamente, ai sensi
dell'articolo 3 della legge 25 gennaio 1982, n. 17, la sospensione di ogni
attività associativa. La richiesta è presentata al giudice competente per il
giudizio in ordine ai predetti reati. Avverso il provvedimento è ammesso
ricorso ai sensi del quinto comma del medesimo articolo 3 della legge n. 17 del
1982.
2.
Il provvedimento di cui al comma 1 è revocato in ogni momento quando vengono
meno i presupposti indicati al medesimo comma.
3.
Quando con sentenza irrevocabile sia accertato che l'attività di
organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi abbia favorito la commissione
di taluno dei reati indicati nell'articolo 5, comma 1, il Ministro
dell'interno, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, ordina con
decreto lo scioglimento dell'organizzazione, associazione, movimento o gruppo e
dispone la confisca dei beni. Il provvedimento è pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
(Disposizioni
finali)
1.
Il settimo comma dell'articolo 4 della legge 18 aprile 1975, n. 110, è
abrogato.
2.
Le disposizioni dei commi da 1 a 5 dell'articolo 6 si applicano solo per i
fatti commessi successivamente alla data di entrata in vigore del presente
decreto.
AMATO
- MANCINO - CONSO
Visto,
il Guardasigilli: CONSO