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SCONFINANDO

Diritto

CONVENZIONI ONU

ACCORDO ADDIZIONALE CONCERNENTE L'ABOLIZIONE DELLA SCHIAVITÙ, DELLA TRATTA DEGLI SCHIAVI E DELLE ISTITUZIONI E PRATICHE ANALOGHE ALLA SCHIAVITÙ

Adottato e aperto alla firma il 7 settembre 1956. Entrato in vigore il 30 aprile 1957.

Stati parte al 2001: 118.

Ratificato e reso esecutivo in Italia con Legge 20 dicembre 1957, n. 1304 (in Gazz. Uff., 18 gennaio n. 14). Entrato in vigore per l'Italia il 12 febbraio 1958.

Preambolo

Gli Stati partecipanti al presente Accordo, considerando che la libertà è un diritto che ogni essere umano acquista alla nascita; coscienti che i popoli delle Nazioni Unite hanno riaffermato nella Carta la fede nella dignità e nel valore della persona umana; considerando che la dichiarazione universale dei diritti dell'Uomo, proclamata dall'Assemblea generale un ideale da conseguirsi da ogni popolo e nazione, stabilisce che nessuno può essere tenuto in schiavitù e che la schiavitù e la tratta degli schiavi sono vietati in qualunque forma; riconoscendo che dopo la conclusione della Convenzione di Ginevra del 25 settembre 1963 concernente la schiavitù, intesa ad abolire la schiavitù e la tratta degli schiavi, sono stati compiuti nuovi progressi su questo cammino; tenendo conto della convenzione del 19304 sul lavoro forzato e di quanto la Organizzazione internazionale del Lavoro ha fatto successivamente circa il lavoro forzato obbligatorio; riscontrato per altro che la schiavitù, la tratta degli schiavi e le istituzioni e pratiche analoghe alla schiavitù non sono ancora rimosse in ogni regione del mondo; avendo quindi risolto doversi aggiungere alla Convenzione del 1926, tuttora in vigore, un accordo addizionale destinato ad accrescere gli sforzi nazionali, non meno che internazionali, per abolire la schiavitù, la tratta degli schiavi e le istituzioni e pratiche analoghe alla schiavitù;

hanno convenuto quanto segue:

Parte I - Istituzioni e pratiche analoghe alla schiavitù

Articolo 1

Ogni Stato partecipante al presente Accordo prende in via amministrativa, o altrimenti, tutte le misure attuabili e necessarie per ottenere progressivamente e quanto prima l'abolizione completa o l'abbandono delle istituzioni e pratiche seguenti, laddove sussistano, siano o no considerate nella definizione di schiavitù di cui all'articolo 1 della Convenzione, firmata a Ginevra il 25 settembre 19261, concernente la schiavitù:

a. la servitù per debiti, ossia lo stato o la condizione di chi, essendo debitore, si è obbligato a fornire, a garanzia d'un debito, i suoi servizi o quelli di persona soggetta alla sua autorità, qualora l'equo valore di questi servizi non sia destinato all'estinzione del debito o se la durata degli stessi non sia determinata oppure la loro natura non sia definita;

b. la servitù della gleba, ossia la condizione di chiunque sia tenuto dalla legge, dall'uso o da un accordo a vivere e lavorare su terra altrui e a fornire a tale persona, con o senza compenso, determinati servizi senza poter mutare il proprio stato;

c. ogni istituzione o pratica secondo la quale:

(i) una donna, cui non spetti il diritto di sottrarsene, sia promessa o data in matrimonio mediante compenso in denaro o in natura, fornito ai suoi genitori, al suo tutore, alla sua famiglia o a qualsiasi altra persona o altro gruppo di persone;

(ii) il marito di una donna, la famiglia o il clan dello stesso abbiano il diritto di cederla a un terzo mediante compenso o altrimenti;

(iii) la moglie, morto il marito, sia trasmissibile per successione a un'altra persona;

d. ogni istituzione o pratica secondo la quale un fanciullo o un adolescente minore di diciotto anni sia, dai genitori o da uno di essi o dal tutore, consegnato a un terzo, con o senza pagamento, perchè ne adoperi la persona o il lavoro.

Articolo 2

Allo scopo di mettere fine alle istituzioni e pratiche di cui all'articolo 1, lettera c, gli Stati partecipanti si obbligano a stabilire, ove occorra, un'età minima adeguata per il matrimonio, a promuovere l'impiego d'una procedura che permetta all'uno e all'altro dei futuri coniugi la libera espressione del loro consenso al matrimonio davanti a un'autorità civile o religiosa competente, e a promuovere la registrazione dei matrimoni.

Parte II - Tratta degli schiavi

Articolo 3

1. Il trasporto o il tentativo di trasporto di schiavi da un paese a un altro, qualunque sia il mezzo, o la complicità in tali atti costituirà un'infrazione penale della legge degli Stati partecipanti all'Accordo e le persone riconosciute colpevoli della stessa saranno suscettivi di pene molto rigorose.

2.

a. Gli Stati partecipanti prenderanno ogni misura efficace per impedire che le navi e gli aeromobili autorizzati a battere la loro bandiera trasportino schiavi e per punire le persone colpevoli di tali atti o colpevoli di impiegare a tale scopo la bandiera nazionale.

b. Gli Stati partecipanti prenderanno ogni misura efficace ad assicurare che i loro porti, aerodromi e coste non siano impiegati per il trasporto di schiavi.

3. Gli Stati partecipanti all'Accordo si scambieranno informazioni allo scopo d'assicurare il coordinamento pratico dei provvedimenti da essi presi nella lotta contro la tratta degli schiavi e s'informeranno scambievolmente di ogni caso di tratta degli schiavi e di ogni tentativo d'infrazione di questo genere di cui abbiano conoscenza.

Articolo 4

Ogni schiavo che si rifugi a bordo d'una nave d'uno Stato partecipante al presente Accordo sarà libero ipso facto.

Parte III - Schiavitù e istituzioni pratiche analoghe alla schiavitù

Articolo 5

In un paese dove la schiavitù o le istituzioni e pratiche analoghe alla schiavitù non siano affatto abolite o tralasciate, la mutilazione, la stigmatizzazione o altra marcatura di persona schiava o di condizione servile, per indicarne la condizione, infliggerle un castigo e per qualsiasi altro motivo, oppure la complicità in tali atti, costituirà un'infrazione penale della legge degli Stati partecipanti all'Accordo e le persone riconosciute colpevoli saranno suscettive di pena.

Articolo 6

1. L'inschiavimento o l'istigazione d'una persona ad alienare la propria libertà, o quella di persona a lei subordinata, affinchè si faccia schiava, costituirà un'infrazione penale della legge degli Stati partecipanti al presente Accordo e le persone riconosciute colpevoli saranno suscettive di pena; ciò varrà parimente per la partecipazione a un'intesa a tale scopo, il tentativo e la complicità.

2. Salve restando le disposizioni di cui al capoverso introduttivo dell'articolo 1, le disposizioni del numero 1 del presente articolo s'applicheranno parimente all'istigazione d'una persona a mettersi, o a mettere una persona a lei subordinata, in condizione servile risultante da un'istituzione o pratica menzionata nell'articolo l; ciò varrà parimente per la partecipazione a una intesa a tale scopo, il tentativo e la complicità.

Parte IV Definizioni

Articolo 7

Ai fini del presente Accordo:

a. La "schiavitù" come è definita nella convenzione del 19261 concernente la schiavitù è lo stato o la condizione di un individuo sul quale si esercitano gli attributi del diritto di proprietà o taluni di essi, e lo "schiavo" è l'individuo che ha tale stato o condizione;

b. la "persona di condizione servile" è quella posta nello stato o nella condizione risultante da un'istituzione o pratica menzionata nell'articolo 1 del presente Accordo;

c. la "tratta degli schiavi" designa e comprende ogni atto di cattura, acquisto o cessione di persona per inschiavirla; ogni atto d'acquisto d'uno schiavo per venderlo o barattarlo; ogni atto di cessione mediante vendita o baratto d'una persona acquistata per venderla o barattarla e, in generale, ogni atto di commercio o di trasporto di schiavi, qualunque sia il mezzo impiegato per il trasporto.

Parte V - Cooperazione fra gli Stati partecipanti e comunicazione di informazioni

Articolo 8

1. Gli Stati partecipanti all'Accordo si obbligano a prestarsi vicendevole aiuto e a cooperare con l'Organizzazione delle Nazioni Unite nell'applicazione delle disposizioni che precedono.

2. Le parti si obbligano a comunicare al Segretario generale delle Nazioni Unite la copia di ogni legge, regolamento e risoluzione amministrativa dati o messi in vigore per attuare le disposizioni del presente Accordo.

3. Il Segretario generale delle Nazioni Unite comunicherà alle parti e al Consiglio economico e sociale le informazioni ricevute in conformità del paragrafo 2, come elemento di documentazione per ogni dibattito cui il consiglio procederà allo scopo di fare nuove raccomandazioni intese ad abolire la schiavitù, la tratta degli schiavi o le istituzioni e pratiche considerate nell'Accordo.

Parte VI - Disposizioni finali

Articolo 9

Al presente Accordo non è ammessa alcuna riserva.

Articolo 10

Ogni controversia fra gli Stati partecipanti all'Accordo relativa alla interpretazione o all'applicazione dello stesso, che non sia composta mediante negoziato, sarà sottoposta, a richiesta di una delle parti in conflitto, alla Corte internazionale di Giustizia, salvo che esse non stabiliscano un altro mezzo di composizione.

1. Il presente Accordo sarà aperto, fino al 1° luglio 1957, alla firma di tutti gli Stati Membri delle Nazioni Unite o d'una istituzione specializzata. Esso sarà sottoposto alla ratificazione degli Stati firmatari e gli strumenti di ratificazione saranno depositati presso il Segretario generale delle Nazioni Unite, che ne informerà gli Stati firmatari e aderenti.

2. Dopo il 1° luglio 1957, l'Accordo sarà aperto all'adesione di ogni Stato Membro delle Nazioni Unite o d'una istituzione specializzata, oppure di ogni altro Stato che l'Assemblea generale delle Nazioni Unite inviti ad aderirvi. La adesione avverrà mediante il deposito d'uno strumento formale presso il Segretario generale delle Nazioni Unite, che ne informerà gli Stati firmatari e aderenti.

Articolo 12

1. Il presente Accordo si applicherà a tutti i territori non autonomi, sotto tutela, coloniali e altri territori non metropolitani che uno Stato partecipante rappresenti nell'ambito internazionale; la parte interessata dovrà, con riserva delle disposizioni del paragrafo 2, dichiarare, al momento della firma, della ratificazione o dell'adesione all'Accordo, il o i territori non metropolitani cui esso s'applicherà ipso facto per effetto della firma, ratificazione o adesione.

2. Ove in virtù delle leggi o pratiche costituzionali della parte o del territorio non metropolitano occorra un precedente consenso di questo, la parte s'adoprerà per ottenere, nel termine di dodici mesi dal giorno dalla sua firma, il consenso necessario del territorio non metropolitano e, ottenuto che l'abbia, lo notificherà al Segretario generale. L'Accordo s'applicherà al territorio o ai territori designati nella notificazione, dal giorno in cui il Segretario generale l'avrà ricevuta.

3. Decorsi i dodici mesi menzionati nel paragrafo precedente, le parti interessate informeranno il Segretario generale sui risultati delle consultazioni con i territori non metropolitani di cui curano le relazioni internazionali, i quali non abbiano consentito all'applicazione del presente Accordo.

Articolo 13

1. L'Accordo entrerà in vigore il giorno in cui due Stati ne saranno divenuti parte.

2. Successivamente, esso entrerà in vigore, per ogni Stato e territorio, il giorno del deposito dello strumento di ratificazione o d'adesione dello Stato stesso o della notificazione d'applicazione a tale territorio.

Articolo 14

1. L'applicazione del presente Accordo sarà ripartita in periodi consecutivi di tre anni, di cui il primo comincerà il giorno dell'entrata in vigore dello stesso conformemente all'articolo 13 paragrafo 1.

2. Ogni Stato partecipante potrà disdire il presente Accordo almeno sei mesi prima del decorso di ciascun periodo triennale, mediante notificazione al Segretario generale. Questo informerà della stessa e del giorno in cui l'ha ricevuta le altre parti.

3. La disdetta avrà effetto al termine del periodo triennale in corso.

4. Se, conformemente alle disposizioni dell'articolo 12, il presente Accordo sarà reso applicabile a un territorio non metropolitano di una parte, questa potrà, con il consenso dello stesso, notificare successivamente e in ogni momento, al Segretario generale delle Nazioni Unite, che l'Accordo è disdetto per quel territorio. La disdetta avrà effetto un anno dopo il giorno in cui la notificazione sarà giunta al Segretario generale, che informerà della stessa e del giorno in cui l'ha ricevuta le altre parti.

Articolo 15

Il presente Accordo, i cui testi inglese, cinese, spagnuolo, francese e russo fanno ugualmente fede, sarà depositato nell'archivio della Segreteria delle Nazioni Unite. Il Segretario generale ne stenderà delle copie certificate conformi per comunicarle agli Stati partecipanti all'Accordo e a ogni altro Stato Membro delle Nazioni Unite e delle istituzioni specializzate.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati dai loro Governi, hanno firmato il presente Accordo nei giorni indicati accanto alle loro firme.

Fatto nell'Ufficio europeo delle Nazioni Unite, a Ginevra, il sette settembre millenovecentocinquantasei.