Ritorna all'HOMEPAGE
SCONFINANDO

DIRITTO

 Disegno di legge recante: "Misure contro la tratta di persone". (approvato dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 9 agosto 2001)

Art. 1 (Riduzione in schiavitù o in servitù).

L'articolo 600 del codice penale ("Chiunque riduce una persona un schiavitù, o un una condizione analoga alla schiavitù, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni (c.p.604") è sostituito dal seguente:

"Art. 600 (Riduzione in schiavitù o in servitù).- Chiunque riduce una persona in schiavitù o in servitù è punito con la reclusione da otto a venti anni.

Agli effetti della legge penale si intende per schiavitù la condizione di una persona sottoposta, anche solo di fatto, a poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà, o vincolata al servizio di una cosa.

Agli effetti della legge penale si intende per servitù la condizione di soggezione continuativa di una persona costretta mediante violenza, minaccia o abuso di autorità all'accattonaggio o a rendere prestazioni sessuali o lavorative.

La pena è aumentata se i fatti di cui al primo comma sono commessi a danno di minori di anni diciotto o sono diretti allo sfruttamento della prostituzione".

Art. 2 (Tratta di persone).

L'articolo 601 del codice penale è sostituito dal seguente:

"Art. 601 (Tratta di persone).- Chiunque, mediante violenza, minaccia, inganno o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi alla persona che ha autorità sul soggetto passivo, costringe o induce taluno a fare ingresso nel territorio dello Stato o a soggiornarvi, o a trasferirsi al suo interno, o ad uscire da esso, al fine di sottoporlo ad una condizione di schiavitù o di servitù o di indurlo alla prostituzione o di sottoporlo al prelievo di organi, è punito con la reclusione da otto a venti anni.
Se l'ingresso, il soggiorno, il trasferimento sul territorio dello Stato o l'uscita da esso per le finalità di sfruttamento di cui al primo comma riguardano un minore degli anni diciotto, l'autore del fatto è punito con la reclusione da dieci a venti anni, indipendentemente dall'uso di violenza, minaccia o inganno o dal consenso eventualmente ottenuto da chi esercita autorità sul minore.

Le stesse pene rispettivamente previste ai commi precedenti si applicano a chi fa commercio di persone o di minori per le finalità di sfruttamento di cui al primo comma.
Le pene di cui al presente articolo sono aumentate da un terzo alla metà se i fatti sono commessi da tre o più persone".

Art. 3 (Alienazione e acquisto di schiavi. Mantenimento in stato di schiavitù o servitù).

L'articolo 602 del codice penale è sostituito dal seguente:

"Art. 602 (Alienazione e acquisto di schiavi. Mantenimento in stato di schiavitù o servitù).- Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo 601, aliena o acquista o cede una persona che si trova in stato di schiavitù o se ne impossessa, oppure mantiene una persona nello stato di schiavitù o servitù, è punito con la reclusione da tre a dodici anni".

Art. 4 (Norme di coordinamento).

1. All'articolo 600-sexies, primo comma, del codice penale, dopo le parole: "600-quinquies" sono inserite le seguenti: "nonché dagli articoli 600, 601, e 602".

2. All'articolo 600-sexies, secondo comma, del codice penale, dopo le parole: "600-ter" sono inserite le seguenti: "nonché dagli articoli 600, 601 e 602".

3. All'articolo 600-sexies, quarto comma, del codice penale, dopo le parole: "600-ter" sono inserite le seguenti: "nonché dagli articoli 600, 601 e 602".

4. All'articolo 600-septies del codice penale, dopo le parole: "600-quinquies" sono inserite le seguenti: "nonché dagli articoli 600, 601 e 602".

Art. 5 (Status di vittima di tratta di persone).

1. Allo straniero che sia stato individuato quale vittima del reato di tratta di persone sono assicurate l'assistenza e le misure di protezione che si rendono necessarie anche mediante l'utilizzo di strutture pubbliche.

2. Ad esso, ove ne sia sprovvisto, è eventualmente fornita la documentazione attestante lo status di vittima e quella necessaria al rimpatrio nel Paese di origine.

3. Per l'attuazione delle disposizioni dei commi 1 e 2 si provvede, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, mediante regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 2 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

4. Restano salve le disposizioni dell'articolo 18 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

Art. 6 (Misure per la prevenzione).

1. Nei limiti dei rispettivi stanziamenti di bilancio i Ministri dell'interno, della giustizia, del lavoro e delle politiche sociali e delle pari opportunità organizzano corsi di addestramento del personale, incontri internazionali ed ogni altra iniziativa diretta a prevenire la tratta di persone.

 

 

RELAZIONE

Il fenomeno del traffico di persone ed, in particolare, della tratta delle donne desta un crescente allarme nell'opinione pubblica e rende quanto mai necessaria l'adozione da parte del Governo di misure di contrasto delle gravi forme di criminalità organizzata ad esso connesse.

Le cronache riportano, ormai quotidianamente, episodi di sfruttamento di donne e minori che, indotti con lusinghe o con minacce a lasciare i propri Paesi di origine, sono poi introdotti nel territorio dello Stato dove vengono ridotti in condizioni di schiavitù o di servitù il più delle volte finalizzate allo sfruttamento sessuale.

Gli strumenti normativi vigenti non consentono una efficace azione di contrasto in quanto non più idonei a cogliere i caratteri attuali del fenomeno.

In particolare, l'articolo 600 del codice penale (Riduzione in schiavitù) ha suscitato molte incertezze interpretative che, unitamente alla difficoltà di provare la sussistenza di uno stato di assoggettamento analogo alla schiavitù quando alla persona residui un certo margine di autodeterminazione, hanno comportato una applicazione della norma ai soli casi in cui vittima del reato sia stato un minore, lasciando, di fatto, prive di tutela le persone offese maggiorenni, quasi sempre donne.

Anche l'articolo 3, numeri 6) e 7) della legge 20 febbraio 1958, n. 75 - unica fattispecie in cui è prevista la punizione di chi esplica un'attività in associazioni o in organizzazioni nazionali o estere dedite al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o al suo sfruttamento - non appare più attuale nella sua formulazione. La norma, infatti, da un lato non descrive il fenomeno della tratta nelle sue reali modalità di realizzazione, caratterizzate il più delle volte da condotte minacciose, violente o ingannevoli, e, dall'altro, prevede una pena edittale non più adeguata alla gravità del reato e alle dimensioni assunte dal fenomeno criminoso.

Il disegno di legge si propone sia di risolvere i problemi interpretativi e di tipicità derivanti dall'applicazione della normativa attuale, sia - in tal modo recependo le indicazioni contenute nel protocollo delle Nazioni Unite sulla prevenzione, lotta e repressione della tratta di persone, di cui alla conferenza di Palermo del 12 dicembre 2000 - di configurare la condotta diretta all'organizzazione e all'attuazione del traffico di esseri umani come una specifica ed autonoma ipotesi di reato.

Inoltre, sempre anticipando gli obblighi assunti a livello internazionale di legiferare in tal senso, viene assicurata alla persona individuata come vittima del traffico di persone, assistenza e protezione, nonché, ove ne sia sprovvista, viene fornita della documentazione attestante lo status di vittima e di quella necessaria al rimpatrio nel Paese di origine.

L'articolo 1 del disegno di legge nel riscrivere l'articolo 600 del codice penale ha tenuto conto delle difficoltà interpretative riscontrate a proposito dell'accertamento della riduzione in schiavitù, situazione che viene, pertanto, descritta nel testo proposto - coerentemente alle definizioni utilizzate negli accordi internazionali e nelle misure comunitarie per la lotta al traffico degli esseri umani - come la condizione in cui la vittima del reato, privata di qualsiasi dignità, diviene oggetto di poteri corrispondenti al diritto di proprietà o viene vincolata al servizio di una cosa.

Inoltre, accanto alla riduzione in schiavitù è stata prevista anche l'incriminazione della riduzione in servitù, definita come la condotta che, posta in essere con violenza o minaccia o abuso di autorità, riduce la vittima del reato in una condizione continuativa di soggezione fisica o psicologica allo scopo di indurla all'accattonaggio o a rendere prestazioni sessuali o lavorative.

Tra i mezzi con i quali si realizza la condotta di riduzione in servitù, è stato previsto l'abuso di autorità, allo scopo di ricomprendere anche le ipotesi in cui vittime del reato siano minori o incapaci, nei confronti dei quali, proprio in considerazione della minorata condizione psicologica, può non rendersi necessario l'uso della violenza o della minaccia.
Si segnala in particolare che la connotazione di continuità attribuita allo stato di soggezione, rende più chiaro lo stato di permanenza nel quale la vittima di servitù viene posta ed evita equivoci interpretativi.

Per tali figure criminose si propone l'elevazione in misura considerevole della pena edittale fissata da otto a venti anni, con un aumento sia nel minimo che nel massimo della sanzione in vigore, attualmente stabilita nella reclusione da cinque a quindici anni. Inoltre, poiché appare particolarmente odiosa la riduzione in schiavitù o in servitù di bambini e di adolescenti, dei quali è più difficile il recupero psicologico e sociale e il reinserimento nella vita normale, la pena viene aumentata sino a trenta anni nel caso in cui le vittime dei reati siano minori di anni diciotto.

Analoga aggravante è stata prevista per l'ipotesi, attualmente più ricorrente, in cui la riduzione in schiavitù o in servitù è finalizzata allo sfruttamento della prostituzione.
L'articolo 2 del testo del disegno di legge sostituisce il vigente articolo 601 del codice penale (Tratta e commercio di schiavi) e riscrive la fattispecie criminosa del traffico di persone individuando gli elementi costitutivi della condotta penalmente rilevante in base a quelle che sono le caratteristiche più ricorrenti del fenomeno criminale come attualmente diffuso.
Viene, infatti, punito chiunque costringe o induce una persona a entrare nel territorio dello Stato, o a soggiornarvi o a uscirne, o a trasferirsi all'interno dello stesso per uno degli scopi illeciti contemplati. L'obiettivo è quello di colpire il traffico in qualunque suo segmento, anche quando il territorio dello Stato non sia la destinazione finale della tratta ma solo un passaggio necessario per raggiungere altre destinazioni.
Lo sfruttamento della persona è la finalità ulteriore delle condotte di tratta che caratterizza il fenomeno e rende incisiva la connotazione della tipologia delittuosa come delitto contro la persona. Tale scopo ulteriore è stato individuato in via esemplificativa con le tipologie di schiavitù, servitù, prelievo di organi, induzione alla prostituzione.

Nei concetti di schiavitù e servitù, come definiti nell'articolo 1 del disegno di legge, troviamo, inoltre, inclusi oltre allo sfruttamento sessuale anche l'accattonaggio e il lavoro forzato. Con tale ultima formulazione si sono volute comprendere anche situazioni in cui le vittime non vengono avviate dall'organizzazione criminale alla prostituzione, ma piuttosto a forme di lavoro forzato, accompagnate dalla privazione di documenti, come è accaduto nel caso di donne e minori cinesi, costretti a lavorare in condizioni analoghe alla schiavitù.
I mezzi utilizzati per portare a compimento il delitto (violenza, minaccia o inganno) chiariscono il vizio del consenso della persona destinata dai trafficanti allo sfruttamento e perciò vittima del delitto di tratta.

A necessario completamento del quadro delle tipologie di tratta vengono specificate al comma 2 le particolarità connesse al diffuso fenomeno della tratta di minori. La particolare situazione di vulnerabilità del minore, collegata al suo livello di sviluppo psico-fisico, fa sì che lo stesso possa essere indotto a spostarsi dal proprio territorio di origine; inoltre, spesso il minore può essere "ceduto" da chi abbia l'autorità sullo stesso, con la prospettiva di generici vantaggi, anche senza il pagamento di somme di denaro. In linea con lo strumento internazionale, quindi, è previsto che l'autore del fatto di tratta di minore sia punito indipendentemente dall'uso di violenza, minaccia o inganno, o dal consenso eventualmente ottenuto da chi esercita autorità sul minore. L'uso della dizione "esercizio di autorità sul minore" è funzionale alla necessità di includere tutte le diverse situazioni giuridiche e fattuali afferenti il minore, anche quelle riconducibili a differenti ordinamenti giuridici e sociali dei Paesi di provenienza delle vittime.

L'articolo 3 del disegno di legge sostituisce il vigente articolo 602 del codice penale (Alienazione e acquisto di schiavi) sostituendo la formulazione originaria che incrimina la condotta di chi "aliena o cede una persona in stato di schiavitù o in una condizione analoga alla schiavitù", in quanto tale condotta è propriamente riferibile alla sola condizione di schiavitù, unica condizione che, assimilando la persona umana ad una cosa, ne rende possibile l'alienazione o l'acquisto. Appare, inoltre, necessario integrare l'incriminazione della condotta del mantenimento di una persona in stato di schiavitù anche con riferimento alla condizione di servitù, coerentemente alla definizione che ne è stata data dall'articolo 600 nel testo proposto.

Nell'articolo 4 del disegno di legge vengono dettate norme di coordinamento con le quali, in sostanza, la vigente disciplina codicistica in materia di circostanze aggravanti e attenuanti e di pene accessorie, riferita ai delitti di cui agli articoli 600-bis (Prostituzione minorile), 600-ter (Pornografia minorile) e 600-quinquies (Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile), viene estesa alle nuove fattispecie di cui agli articoli 600, 601 e 602 del codice penale.

Non si è ritenuto necessario introdurre ulteriori norme di coordinamento con le norme penali, contenute in altri testi normativi, che si riferiscono agli articoli 600, 601 e 602 del codice penale in quanto il disegno di legge proposto ha modificato, unicamente, il contenuto precettivo degli articoli richiamati, mantenendone la numerazione originaria.
Nell'articolo 5 del disegno di legge, si intende evidenziare, coerentemente ai già richiamati impegni internazionali, la volontà di assicurare alle vittime del reato di tratta, che siano state individuate come tali, ogni forma di assistenza e di protezione, ferme restando le disposizioni contenute nell'articolo 18 del Testo unico sull'immigrazione (decreto legislativo n. 286 del 1998), la cui applicazione ha, finora, prodotto risultati soddisfacenti.
Infine nell'articolo 6 vengono dettate misure per la prevenzione del fenomeno che prevedono l'organizzazione da parte dei Ministri dell'interno, della giustizia, del lavoro e delle politiche sociali e delle pari opportunità di iniziative mirate a prevenire la tratta di persone, sia a livello nazionale, attraverso l'organizzazione di corsi di addestramento del personale, sia a livello internazionale con incontri e convegni sul tema. Tale articolo non necessita di copertura finanziaria, in quanto gli interventi che i Ministri interessati riterranno di adottare per prevenire il fenomeno della tratta saranno effettuati nell'ambito dei fondi disponibili in ciascun esercizio finanziario.

Il provvedimento in esame non comporta maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato e, pertanto, non viene redatta la relazione tecnico-finanziaria.