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codice penale art 497 bis
Proroga termini L’art. 58, comma 2, del codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 Dopo l’articolo 2645-bis del codice civile e’ inserito il seguente: di cui ai commi 1 e 2 si applicano il codice penale militare di guerra e l’articolo 9 Misure urgenti per lo sviluppo, la promozione della concorrenza e 2-bis. All’articolo 2233 del codice civile, il terzo comma e’ sostituito dal disciplinate dall’articolo 1, comma 497, della legge 23 dicembre 2005, n. di denuncia ai sensi dell’articolo 331 del codice di procedura penale per uno
LEGGE 6 febbraio 2006, n.38 Disposizioni in materia di lotta m-bis) fabbricazione, detenzione o uso di documento di identificazione falso previsti. dall'art. 497-bis del codice penale. Codice Penale Codice Penale. Libro secondo: DEI DELITTI IN PARTICOLARE Titolo VIII: DEI DELITTI CONTRO L'ECONOMIA PUBBLICA 497. Art. 629 bis Altre attivita' estorsive Legge 49 2006 di conversione del D.L. 272 del 2005 Art. 1 ter2 previsto per il pos e l‘ uso di documenti falsi ( art. 497 bis del Codice Penale, introdotto dal. decreto legge 144 del 2005) punisce allo stesso modo Utet Giuridica Codice Penale Ipertestuale AGGIORNAMENTO FEBBRAIO 2006 270 quater, 270 quinquies, 270 sexies e 497 bis inseriti dalla legge anti-terrorismo, e gli artt. Kataweb | CittadinoLex Dopo l'articolo 497 del codice penale è inserito il seguente: "Articolo 497-bis. Uso, detenzione e fabbricazione di documenti di identificazione falsi Arma dei Carabinieri - Home - L'Editoria - Il Carabiniere - Anno L'integrazione dell'art. 349 del Codice di Procedura Penale con il comma 2 bis, 497 bis del Codice Penale; c) obbligo del fermo di propria iniziativa di Nel Diritto.it - Rivista Telematica di Diritto - Civile Penale CODICE PENALE Art. 1 Reati e pene: disposizione espressa di legge Art. 497-bis Pos e fabbricazione di documenti di identificazione falsi Ictlex » L. n.155/05 al comma 4, nella rubrica dell’articolo 497-bis ivi richiamato, le parole: Uso, All’articolo 414 del codice penale, dopo il terzo comma e’ aggiunto il Ictlex » DDL 3571 al comma 4, nella rubrica dell articolo 497-bis ivi richiamato, le parole: Uso, 1-bis. All articolo 414 del codice penale, dopo il terzo comma Stampato C. 4913 Art. 497-bis.- (Intimazione).- Entro centoventi giorni dalla notificazione del Ai soli effetti di cui all'articolo 388, terzo comma, del codice penale,
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