STATUTO DELLA
ASSOCIAZIONE
FEDERAZIONE MISSILISTICA EUROPEA
Art. 1 E costituita
lAssociazione Culturale senza scopo di lucro denominata Federazione
Missilistica Europea.
La sede dellAssociazione è in Roma, via Boccea 402 e
potrà aprire altri centri operativi ovunque ne saranno ravvisate le esigenze sia in
Italia che allestero.
Art. 2 LAssociazione non ha fini di
lucro. Essa ha come scopo istituzionale la promozione e lo svolgimento di attività
relative alla missilistica e di quelle discipline scientifiche che convergono
nellastronautica con particolare riguardo alla parte sperimentale, nonché di
pubblicazioni, siti web e prodotti multimediali su argomenti missilistici, modellistici ed
astronautici.
Per raggiungere detto scopo lAssociazione potrà svolgere,
in Italia e
1. Effettuazione di esperimenti, progetti di ricerca ed altre attività pratiche intese ad accrescere le cognizioni dei propri soci nelle scienze che formano la moderna missilistica, e nelle tecnologie speciali che ad essa si ricollegano:
2. Sviluppare ed incoraggiare la definizione di procedure di sicurezza fra i propri soci e raccomandare simili procedure a tutti i gruppi, o privati, interessati allo studio delle scienze missilistiche.
3. Promuovere ed incoraggiare lo scambio di informazioni con altre associazioni similari, impegnate in analoghe attività;
4.
Organizzare riunioni, simposi-studio
sullargomento missilistica amatoriale - astronautica onde orientare le
conoscenze di tutti i soci fornendo elementi di studio, informazioni ed organizzazione;
5. Editoria di documenti, anche tramite sito internet, pubblicazioni di materiale fotografico (inedito e non) inerente alla missilistica ed astronautica (anche tramite apposita rubrica sul sito internet);
6. Permute, acquisto e vendita di materiale astronautico e missilistico, pubblicazioni etc ;
E inoltre prevista la possibilità per i fruitori dei siti della Federazione Missilistica Europea di partecipare attivamente d essi tramite linvio di materiale in loro possesso da esporre, scambiare o cedere.
Art. 3 - La durata dellAssociazione è
illimitata.
Art. 4 Il patrimonio
dellAssociazione è costituito:
- dai contributi volontari annui versati
dai soci nella misura da loro ritenuta opportuna;
- dalle somme di denaro e altri beni mobili ed immobili che
potranno pervenire per contributi o donazioni di enti o di privati;
-
dagli eventuali avanzi di gestione.
Art. 5 Gli associati si distinguono in
soci ordinari e soci benemeriti. Le due categorie di soci in effetti costituiscono sul
piano dei diritti e dei doveri ununica categoria.
La qualità di socio ordinario spetta a coloro che, operando
nellambito dellattività svolta dallAssociazione ne facciano richiesta e
siano accettati dal Consiglio Direttivo con le modalità di cui al successivo articolo 6.
La partecipazione alla vita associativa non deve essere temporanea. La qualità di socio
è inalienabile e intrasmissibile; essa cessa per dimissioni o per. I soci ordinari hanno
diritto di partecipare, con diritto di voto, alle assemblee ordinarie e straordinarie. Il
voto è per singolo associato ai sensi dellart. 2532 c.c. Lappartenenza di un
socio ordinario o benemerito ad altre Associazioni o sodalizi non costituisce ostacolo
allammissione della F.M.E., che appunto per questo è stata costituita in forma
federativa.
La quota o il contributo associativo non è rivalutabile né
trasmissibile eccetto i trasferimenti a causa di morte.
Art. 6 Il Consiglio Direttivo delibera,
con la maggioranza dei presenti, lammissione dei soci ordinari nonché la decadenza
dei soci che tengono una condotta ritenuta indegna e non compatibile con le finalità
associative.
La decisione non necessita di preventiva intimazione.
Il Consiglio Direttivo può nominare un Presidente Onorario che
deve essere in ogni caso ammesso come socio dellAssociazione tenuto conto della
particolare rappresentatività della persona da designare.
Gli associati non assumono alcuna responsabilità patrimoniale
oltre allimporto delle eventuali quote.
Essendo esclusa la finalità lucrativa, resta pure esclusa
qualunque distribuzione di utili, avanzi di gestione, fondi riserve o capitale durante la
vita dellAssociazione salvo che questa sia imposta dalla legge.
Art. 7 Sono organi
dellAssociazione:
lAssemblea dei soci;
il Consiglio Direttivo;
il Segretario;
il Tesoriere, se nominato;
il Collegio dei Revisori Contabili, se nominato;
il Collegio dei Probiviri, se nominato
Art. 8 LAssemblea dei Soci è
lorgano supremo dellAssociazione.
Essa si riunisce in seduta ordinaria e straordinaria.
Essa è costituita da tutti i soci ordinari aventi diritto di
intervento in assemblea alla data della convocazione.
LAssemblea si riunisce in seduta ordinaria almeno una volta
allanno.
LAssemblea si riunisce altresì, in seduta ordinaria e/o
straordinaria ogni qualvolta il Presidente o il Consiglio Direttivo lo riterrà opportuno,
oppure entro sessanta giorni dalla richiesta scritta espressa dal collegio dei Revisori
Contabili, se nominato, o dalla richiesta scritta di almeno un terzo dei soci iscritti
aventi diritto di voto.
La convocazione dellAssemblea è effettuata dal Consiglio
Direttivo mediante comunicazione trasmessa o pubblicata nei siti dellAssociazione
almeno 15 (quindici) giorni prima della riunione; la convocazione deve contenere
lordine del giorno, la data, lora ed il luogo delladunanza sia per la
prima e sia per la seconda convocazione, che può aver luogo anche unora dopo la
prima convocazione.
In caso di urgenza è consentita anche la convocazione
telefonica, telematica, telegrafica o a mezzo stampa o fax, purché effettuata con
preavviso di almeno 24 (ventiquattro) ore.
LAssemblea è validamente costituita, in seduta ordinaria,
in prima convocazione con la presenza di almeno la metà dei soci aventi diritto di voto,
e in seconda convocazione qualunque sia il numero di soci aventi diritto di voto.
LAssemblea ordinaria delibera, in prima e in seconda
convocazione, con il voto favorevole della maggioranza dei soci presenti aventi diritto di
voto.
LAssemblea straordinaria, salvo quanto diversamente
previsto dal presente statuto per particolari deliberazioni, è costituita e delibera
validamente, in prima e in seconda convocazione, con il voto favorevole dei 2/3 (due
terzi) dei soci aventi diritto di voto.
NellAssemblea straordinaria è ammesso il voto espresso per
lettera raccomandata a.r.. Ogni socio è portatore di un voto singolo e non può essere
rappresentato né nellassemblea ordinaria né in quella straordinaria.
Sono compiti dellAssemblea ordinaria:
a) stabilire le linee programmatiche dellAssociazione;
b) approvare il bilancio preventivo e consuntivo
dellAssociazione con un rendiconto economico e finanziario;
c) approvare la relazione annuale del Consiglio Direttivo
sullattività dellanno sociale trascorso;
d) eleggere il Consiglio Direttivo ed il Collegio dei Revisori
Contabili;
e) deliberare sugli altri oggetti attinenti alla gestione
dellAssociazione sottoposti al suo esame dai soci stessi, dal Consiglio Direttivo e
dal Collegio dei Revisori Contabili.
Sono compiti dellAssemblea straordinaria:
a) deliberare le modifiche statutarie. Solo gli associati o
partecipanti maggiorenni hanno il diritto di voto per la delibera delle modifiche
statutarie;
b) deliberare sugli altri oggetti sottoposti al suo esame dai
soci stessi, dal Consiglio Direttivo e dal Collegio dei Revisori Contabili se nominato;
c) deliberare sullo scioglimento dellAssociazione.
Le Assemblee sono presiedute da almeno 3 componenti del Consiglio
Direttivo o, in caso di impedimenti dal Consigliere più anziano di età; in caso di
impedimento degli organi che precedono, dal socio designato dalla maggioranza degli
intervenuti.
I verbali sono redatti dal Segretario o, in caso di sua assenza,
da un segretario nominato dallAssemblea e sono sottoscritti dal Presidente
dellAssemblea e dal Segretario stesso.
Nei casi di legge e quando il Presidente lo ritenga opportuno, il
verbale viene redatto da un Notaio.
Art. 9 Il Consiglio Direttivo provvede
allamministrazione ordinaria e straordinaria delle attività dellAssociazione.
Esso è composto da un minimo di due ad un massimo di sette
membri eletti tra i soci ordinari dellAssociazione; il numero dei membri è
determinato di volta in volta dallAssemblea ordinaria.
Il Consiglio Direttivo resta in carica tre anni ed è
rieleggibile.
Inizialmente il Consiglio Direttivo è composto dai soci
fondatori, nominati nellatto costitutivo, i quali rimangono in carica tre anni.
Nei casi di decesso, dimissioni o decadenza dalla carica di uno
dei componenti, il Consiglio Direttivo, in occasione della prima riunione del Consiglio,
procederà allintegrazione della carica resasi vacante mediante cooptazione.
Le cooptazioni devono essere decise dai ¾ (tre quarti) dei
residui componenti il Consiglio stesso.
La prima Assemblea successiva alla cooptazione dovrà sostituire
definitivamente i membri del Consiglio Direttivo cessati dalla carica per qualsiasi
ragione.
I membri del Consiglio Direttivo eletti in questo modo ad
integrazione dei posti vacanti dureranno in carica fino alla scadenza del mandato
triennale dei membri originariamente eletti.
Il Consiglio Direttivo provvede a nominare tra i suoi componenti:
il Segretario ed eventualmente il Tesoriere.
Il Consiglio Direttivo in particolare:
a) amministra il patrimonio dellAssociazione;
b) predispone i bilanci preventivi e consuntivi annuali e i
rendiconti economici e finanziari;
c) provvede alla realizzazione del programma di attività sulla
base dellindirizzo generale fornito dallAssemblea;
d) delibera circa lammissione, lesclusione e la
decadenza dei soci;
e) delibera gli eventuali provvedimenti, attinenti agli scopi e
finalità statutarie, dettati da carattere di urgenza e necessità;
f) organizza a termine commissioni di coordinamento tra le
attività e le iniziative associative rientranti negli scopi statutari;
g) nomina a termine rappresentanti o delegati
dellAssociazione per i contatti con organi comunali, provinciali, regionali,
nazionali o internazionali e per i rapporti con altre associazioni o società aventi
attività o scopi similari;
h) cura, se richiesta e necessaria, la costituzione e la
redazione di un organo di stampa pubblicitario ed informativo a carattere
culturale-scientifico nominandone il Direttore;
i) emana i regolamenti interni per il migliore funzionamento
delAssociazione, che non siano in contrasto con il presente statuto, qualora ciò
sia ritenuto necessario.
Le delibere del Consiglio Direttivo sono valide se è presente la
maggioranza dei membri in carica e sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.
Il Consiglio Direttivo viene convocato dai soci ogni si ritenga
necessario, con avviso da spedire almeno tre giorni prima di quello stabilito per
ladunanza, anche a mezzo fax.
In caso di urgenza è consentita la convocazione anche
telefonica, telematica o telegrafica, purché effettuata con preavviso di almeno 24
(ventiquattro) ore.
Il Consiglio Direttivo può essere convocato, con le medesime
modalità sopra indicate, anche su espressa richiesta di almeno 1/3 (un terzo) dei
componenti del Consiglio medesimo, i quali dovranno indicare anche gli argomenti da
discutere.
In ogni caso il Consiglio Direttivo dovrà riunirsi almeno una
volta lanno.
Art.10 I membri del Consiglio Direttivo
che senza giustificato motivo non intervengono per tre sedute consecutive possono essere
dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio stesso.
Art.11 Il Segretario ha la rappresentanza
legale dellAssociazione, la firma degli atti e dei provvedimenti, con potestà di
delega; coordina le norme per il regolare funzionamento dellAssociazione; adotta
tutti quei provvedimenti a carattere di urgenza che sono imposti da circostanze
eccezionali, con obbligo di informare il Consiglio Direttivo per la ratifica.
Art.12 Il Consiglio Direttivo coadiuva il
Segretario nella direzione dellAssociazione ed in caso di suo impedimento o assenza
lo sostituisce a tutti gli effetti.
Art.13 Il Tesoriere, se nominato, si
incarica della gestione economica e finanziaria dellAssociazione, provvedendo
personalmente o avvalendosi dellopera di professionisti iscritti nei relativi Albi,
alla tenuta ed allaggiornamento della documentazione contabile. Redige il bilancio
preventivo, il conto consuntivo e la relazione finanziaria da sottoporre al Consiglio
Direttivo ed allAssemblea.
Egli dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio Direttivo in
materia amministrativa e finanziaria, ivi compreso la scelta delle aziende di credito con
cui intrattenere rapporti.
Art.14 Il Segretario
dellAssociazione redige e conserva i verbali delle riunioni, cura gli adempimenti di
natura giuridica ed organizzativa, dando esecuzione alle delibere del Consiglio Direttivo
in materia organizzativa.
Le mansioni del Tesoriere, secondo delibera del Consiglio
Direttivo, possono essere assunte dal Segretario.
Art.15 Il Collegio dei Revisori
Contabili, se nominato, è composto da tre membri effettivi e da due supplenti ai sensi
dellart.2397 del Codice Civile. Il Collegio dei Revisori Contabili è eletto
dallAssemblea dei soci che ne designa il Presidente e resta in carica tre anni.
Il Collegio può partecipare a tutte le riunioni del Consiglio
Direttivo ed esprimere il proprio parere sugli argomenti in discussione, ma senza diritto
di voto.
Il Collegio dei Revisori Contabili deve controllare
lamministrazione dellAssociazione, vigilare sullosservanza delle norme
di legge e dello statuto, accertare la regolare tenuta della contabilità, nonché la
corrispondenza di questa ai bilanci preventivi e consuntivi su cui si presenterà
annualmente allAssemblea la propria relazione.
Art.16 Il collegio dei Probiviri
dellAssociazione, se nominato, è composto da tre membri.
E eletto dallAssemblea
dei soci che nomina il Presidente e dura in carica tre anni.
I Probiviri giudicano gli addebiti ed adottano i provvedimenti
disciplinari previsti dal successivo art.17 del presente statuto.
Essi fungono da arbitri amichevoli compositori nelle controversie
che dovessero insorgere tra gli iscritti.
Il giudizio dei Probiviri è provocato mediante ricorso scritto
da depositarsi presso la Segreteria dellAssociazione.
Entro 15 (quindici) giorni dal deposito del ricorso, i Probiviri
convocheranno con lettera raccomandata gli interessati per laudizione sui fatti
della controversia.
Entro i 15 (quindici) giorni successivi alla convocazione i
Probiviri invieranno agli interessati la delibera motivata mediante raccomandata con
avviso di ricevimento.
Nessun procedimento disciplinare nei confronti degli iscritti
può essere iniziato senza lautorizzazione del Consiglio Direttivo e nessun
provvedimento disciplinare può essere adottato se linteressato non sia stato
preventivamente convocato.
Liscritto può farsi assistere nei procedimenti
disciplinari da altro iscritto e può depositare memoria difensiva.
Il provvedimento disciplinare può essere preso anche se
liscritto, benché convocato, non si sia presentato.
Art. 17 I provvedimenti disciplinari che
possono essere comminati agli iscritti sono :
il richiamo scritto;
la censura ;
la perdita del diritto alla candidatura a cariche associative per
un periodo non superiore ad un anno;
la sospensione da ogni incarico ed attività per un periodo non
superiore ad un anno;
la radiazione.
Possono essere soggetti a procedimenti disciplinari gli iscritti
che:
compiano azioni contrarie al presente statuto ed alle
deliberazioni legittimamente adottate dagli organi sociali;
non esercitano lattività con diligenza, impegno, lealtà.
La decisione del Collegio dei Probiviri è inappellabile.
Art.18 Lesercizio finanziario
annuale dellAssociazione decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
Il bilancio preventivo, il conto consuntivo e la relazione
esplicativa sono redatti dal Tesoriere, o dal Segretario, ed approvati dal Consiglio
Direttivo e dallAssemblea ordinaria dei soci.
Art. 19 Le quote associative volontarie,
dovranno essere versate dagli iscritti entro 60 (sessanta) giorni dallinizio di ogni
esercizio finanziario.
Art.20 Gli organi dellAssociazione
potranno avere dei compensi su delibera dellAssemblea.
I membri del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori
Contabili e del Collegio dei Probiviri hanno diritto al rimborso, anche forfetario, delle
spese sostenute per attività ed incarichi associativi, sempreché debitamente deliberate
e documentate.
Art.21 Sono eleggibili alle cariche
sociali tutti i soci.
Art.22 LAssociazione, senza
peraltro perdere la propria autonomia, può federarsi ed anche confederarsi con altre
associazioni e società di identico indirizzo e che perseguono le stesse finalità e
scopi. LAssociazione potrà incorporare nel proprio seno altre organizzazioni ed
associazioni già esistenti, che intenderanno confluire nella stessa, accettandone la
denominazione, le norme statutarie, i poteri degli organi direttivi e gli indirizzi
generali. Essa potrà altresì fondersi in altri enti o associazioni aventi finalità
eguali o simili alle proprie.
Art.23 Lo scioglimento
dellAssociazione, per qualsiasi causa, deve essere deliberato dallAssemblea
straordinaria dei Soci con una maggioranza dei ¾ (tre quarti) dei soci iscritti aventi
diritto al voto.
Il patrimonio dellassociazione in caso di scioglimento deve
essere devoluto ad altre associazioni con finalità analoghe o aventi fini di pubblica
utilità.
Art. 24 LAssociazione proclama la
sua apoliticità.
Gli associati sono tenuti a non esplicare in alcuna forma e modo
qualsivoglia attività che sia in contrasto con le finalità organizzative e culturali che
lAssociazione si è prefissata e persegue.
In caso contrario si applicano gli articoli 16 e 17 del presente
Statuto.
Art.25 Per quanto non espressamente
previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle disposizioni di legge in materia di
associazioni.
Firmati in originale: