Statuto FME

STATUTO DELLA

 ASSOCIAZIONE “FEDERAZIONE MISSILISTICA EUROPEA”

Art. 1 – E’ costituita l’Associazione Culturale senza scopo di lucro denominata “Federazione Missilistica Europea”.

La sede dell’Associazione è in Roma, via Boccea 402 e potrà aprire altri centri operativi ovunque ne saranno ravvisate le esigenze sia in Italia che all’estero.

Art. 2 – L’Associazione non ha fini di lucro. Essa ha come scopo istituzionale la promozione e lo svolgimento di attività relative alla missilistica e di quelle discipline scientifiche che convergono nell’astronautica con particolare riguardo alla parte sperimentale, nonché di pubblicazioni, siti web e prodotti multimediali su argomenti missilistici, modellistici ed astronautici.

Per raggiungere detto scopo l’Associazione potrà svolgere, in Italia e all’estero, le seguenti attività:

1.     Effettuazione di esperimenti, progetti di ricerca ed altre attività pratiche intese ad accrescere le cognizioni dei propri soci nelle scienze che formano la moderna missilistica, e nelle tecnologie speciali che ad essa si ricollegano:

2.     Sviluppare ed incoraggiare la definizione di procedure di sicurezza fra i propri soci e raccomandare simili procedure a tutti i gruppi, o privati, interessati allo studio delle scienze missilistiche.

3.     Promuovere ed incoraggiare lo scambio di informazioni con altre associazioni similari, impegnate in analoghe attività;

4.     Organizzare riunioni, simposi-studio sull’argomento “missilistica amatoriale - astronautica” onde orientare le conoscenze di tutti i soci fornendo elementi di studio, informazioni ed organizzazione;

5.     Editoria di documenti, anche tramite sito internet, pubblicazioni di materiale fotografico (inedito e non) inerente alla missilistica ed astronautica  (anche tramite apposita rubrica sul sito internet);

6.     Permute, acquisto e vendita di materiale astronautico e missilistico, pubblicazioni etc ;

E’ inoltre prevista la possibilità per i fruitori dei siti della  “Federazione Missilistica Europea” di partecipare attivamente d essi tramite l’invio di materiale in loro possesso da esporre, scambiare o cedere.  

Art. 3 - La durata dell’Associazione è illimitata.

Art. 4 – Il patrimonio dell’Associazione è costituito:

- dai contributi volontari annui versati dai soci nella misura da loro ritenuta opportuna;

- dalle somme di denaro e altri beni mobili ed immobili che potranno pervenire per contributi o donazioni di enti o di privati;

-      dagli eventuali avanzi di gestione.

Art. 5 – Gli associati si distinguono in soci ordinari e soci benemeriti. Le due categorie di soci in effetti costituiscono sul piano dei diritti e dei doveri un’unica categoria.

La qualità di socio ordinario spetta a coloro che, operando nell’ambito dell’attività svolta dall’Associazione ne facciano richiesta e siano accettati dal Consiglio Direttivo con le modalità di cui al successivo articolo 6. La partecipazione alla vita associativa non deve essere temporanea. La qualità di socio è inalienabile e intrasmissibile; essa cessa per dimissioni o per. I soci ordinari hanno diritto di partecipare, con diritto di voto, alle assemblee ordinarie e straordinarie. Il voto è per singolo associato ai sensi dell’art. 2532 c.c. L’appartenenza di un socio ordinario o benemerito ad altre Associazioni o sodalizi non costituisce ostacolo all’ammissione della F.M.E., che appunto per questo è stata costituita in forma federativa.

La quota o il contributo associativo non è rivalutabile né trasmissibile eccetto i trasferimenti a causa di morte.

Art. 6 – Il Consiglio Direttivo delibera, con la maggioranza dei presenti, l’ammissione dei soci ordinari nonché la decadenza dei soci che tengono una condotta ritenuta indegna e non compatibile con le finalità associative.

La decisione non necessita di preventiva intimazione.

Il Consiglio Direttivo può nominare un Presidente Onorario che deve essere in ogni caso ammesso come socio dell’Associazione tenuto conto della particolare rappresentatività della persona da designare.

Gli associati non assumono alcuna responsabilità patrimoniale oltre all’importo delle eventuali quote.

Essendo esclusa la finalità lucrativa, resta pure esclusa qualunque distribuzione di utili, avanzi di gestione, fondi riserve o capitale durante la vita dell’Associazione salvo che questa sia imposta dalla legge.

Art. 7 – Sono organi dell’Associazione:

l’Assemblea dei soci;

il Consiglio Direttivo;

il Segretario;

il Tesoriere, se nominato;

il Collegio dei Revisori Contabili, se nominato;

il Collegio dei Probiviri, se nominato

Art. 8 – L’Assemblea dei Soci è l’organo supremo dell’Associazione.

Essa si riunisce in seduta ordinaria e straordinaria.

Essa è costituita da tutti i soci ordinari aventi diritto di intervento in assemblea alla data della convocazione.

L’Assemblea si riunisce in seduta ordinaria almeno una volta all’anno.

L’Assemblea si riunisce altresì, in seduta ordinaria e/o straordinaria ogni qualvolta il Presidente o il Consiglio Direttivo lo riterrà opportuno, oppure entro sessanta giorni dalla richiesta scritta espressa dal collegio dei Revisori Contabili, se nominato, o dalla richiesta scritta di almeno un terzo dei soci iscritti aventi diritto di voto.

La convocazione dell’Assemblea è effettuata dal Consiglio Direttivo mediante comunicazione trasmessa o pubblicata nei siti dell’Associazione almeno 15 (quindici) giorni prima della riunione; la convocazione deve contenere l’ordine del giorno, la data, l’ora ed il luogo dell’adunanza sia per la prima e sia per la seconda convocazione, che può aver luogo anche un’ora dopo la prima convocazione.

In caso di urgenza è consentita anche la convocazione telefonica, telematica, telegrafica o a mezzo stampa o fax, purché effettuata con preavviso di almeno 24 (ventiquattro) ore.

L’Assemblea è validamente costituita, in seduta ordinaria, in prima convocazione con la presenza di almeno la metà dei soci aventi diritto di voto, e in seconda convocazione qualunque sia il numero di soci aventi diritto di voto.

L’Assemblea ordinaria delibera, in prima e in seconda convocazione, con il voto favorevole della maggioranza dei soci presenti aventi diritto di voto.

L’Assemblea straordinaria, salvo quanto diversamente previsto dal presente statuto per particolari deliberazioni, è costituita e delibera validamente, in prima e in seconda convocazione, con il voto favorevole dei 2/3 (due terzi) dei soci aventi diritto di voto.

Nell’Assemblea straordinaria è ammesso il voto espresso per lettera raccomandata a.r.. Ogni socio è portatore di un voto singolo e non può essere rappresentato né nell’assemblea ordinaria né in quella straordinaria.

Sono compiti dell’Assemblea ordinaria:

a) stabilire le linee programmatiche dell’Associazione;

b) approvare il bilancio preventivo e consuntivo dell’Associazione con un rendiconto economico e finanziario;

c) approvare la relazione annuale del Consiglio Direttivo sull’attività dell’anno sociale trascorso;

d) eleggere il Consiglio Direttivo ed il Collegio dei Revisori Contabili;

e) deliberare sugli altri oggetti attinenti alla gestione dell’Associazione sottoposti al suo esame dai soci stessi, dal Consiglio Direttivo e dal Collegio dei Revisori Contabili.

Sono compiti dell’Assemblea straordinaria:

a) deliberare le modifiche statutarie. Solo gli associati o partecipanti maggiorenni hanno il diritto di voto per la delibera delle modifiche statutarie;

b) deliberare sugli altri oggetti sottoposti al suo esame dai soci stessi, dal Consiglio Direttivo e dal Collegio dei Revisori Contabili se nominato;

c) deliberare sullo scioglimento dell’Associazione.

Le Assemblee sono presiedute da almeno 3 componenti del Consiglio Direttivo o, in caso di impedimenti dal Consigliere più anziano di età; in caso di impedimento degli organi che precedono, dal socio designato dalla maggioranza degli intervenuti.

I verbali sono redatti dal Segretario o, in caso di sua assenza, da un segretario nominato dall’Assemblea e sono sottoscritti dal Presidente dell’Assemblea e dal Segretario stesso.

Nei casi di legge e quando il Presidente lo ritenga opportuno, il verbale viene redatto da un Notaio.

Art. 9 – Il Consiglio Direttivo provvede all’amministrazione ordinaria e straordinaria delle attività dell’Associazione.

Esso è composto da un minimo di due ad un massimo di sette membri eletti tra i soci ordinari dell’Associazione; il numero dei membri è determinato di volta in volta dall’Assemblea ordinaria.

Il Consiglio Direttivo resta in carica tre anni ed è rieleggibile.

Inizialmente il Consiglio Direttivo è composto dai soci fondatori, nominati nell’atto costitutivo, i quali rimangono in carica tre anni.

Nei casi di decesso, dimissioni o decadenza dalla carica di uno dei componenti, il Consiglio Direttivo, in occasione della prima riunione del Consiglio, procederà all’integrazione della carica resasi vacante mediante cooptazione.

Le cooptazioni devono essere decise dai ¾ (tre quarti) dei residui componenti il Consiglio stesso.

La prima Assemblea successiva alla cooptazione dovrà sostituire definitivamente i membri del Consiglio Direttivo cessati dalla carica per qualsiasi ragione.

I membri del Consiglio Direttivo eletti in questo modo ad integrazione dei posti vacanti dureranno in carica fino alla scadenza del mandato triennale dei membri originariamente eletti.

Il Consiglio Direttivo provvede a nominare tra i suoi componenti: il Segretario ed eventualmente il Tesoriere.

Il Consiglio Direttivo in particolare:

a) amministra il patrimonio dell’Associazione;

b) predispone i bilanci preventivi e consuntivi annuali e i rendiconti economici e finanziari;

c) provvede alla realizzazione del programma di attività sulla base dell’indirizzo generale fornito dall’Assemblea;

d) delibera circa l’ammissione, l’esclusione e la decadenza dei soci;

e) delibera gli eventuali provvedimenti, attinenti agli scopi e finalità statutarie, dettati da carattere di urgenza e necessità;

f) organizza a termine commissioni di coordinamento tra le attività e le iniziative associative rientranti negli scopi statutari;

g) nomina a termine rappresentanti o delegati dell’Associazione per i contatti con organi comunali, provinciali, regionali, nazionali o internazionali e per i rapporti con altre associazioni o società aventi attività o scopi similari;

h) cura, se richiesta e necessaria, la costituzione e la redazione di un organo di stampa pubblicitario ed informativo a carattere culturale-scientifico nominandone il Direttore;

i) emana i regolamenti interni per il migliore funzionamento del’Associazione, che non siano in contrasto con il presente statuto, qualora ciò sia ritenuto necessario.

Le delibere del Consiglio Direttivo sono valide se è presente la maggioranza dei membri in carica e sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.

Il Consiglio Direttivo viene convocato dai soci ogni si ritenga necessario, con avviso da spedire almeno tre giorni prima di quello stabilito per l’adunanza, anche a mezzo fax.

In caso di urgenza è consentita la convocazione anche telefonica, telematica o telegrafica, purché effettuata con preavviso di almeno 24 (ventiquattro) ore.

Il Consiglio Direttivo può essere convocato, con le medesime modalità sopra indicate, anche su espressa richiesta di almeno 1/3 (un terzo) dei componenti del Consiglio medesimo, i quali dovranno indicare anche gli argomenti da discutere.

In ogni caso il Consiglio Direttivo dovrà riunirsi almeno una volta l’anno.

Art.10 – I membri del Consiglio Direttivo che senza giustificato motivo non intervengono per tre sedute consecutive possono essere dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio stesso.

Art.11 – Il Segretario ha la rappresentanza legale dell’Associazione, la firma degli atti e dei provvedimenti, con potestà di delega; coordina le norme per il regolare funzionamento dell’Associazione; adotta tutti quei provvedimenti a carattere di urgenza che sono imposti da circostanze eccezionali, con obbligo di informare il Consiglio Direttivo per la ratifica.

Art.12 – Il Consiglio Direttivo coadiuva il Segretario nella direzione dell’Associazione ed in caso di suo impedimento o assenza lo sostituisce a tutti gli effetti.

Art.13 – Il Tesoriere, se nominato, si incarica della gestione economica e finanziaria dell’Associazione, provvedendo personalmente o avvalendosi dell’opera di professionisti iscritti nei relativi Albi, alla tenuta ed all’aggiornamento della documentazione contabile. Redige il bilancio preventivo, il conto consuntivo e la relazione finanziaria da sottoporre al Consiglio Direttivo ed all’Assemblea.

Egli dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio Direttivo in materia amministrativa e finanziaria, ivi compreso la scelta delle aziende di credito con cui intrattenere rapporti.

Art.14 – Il Segretario dell’Associazione redige e conserva i verbali delle riunioni, cura gli adempimenti di natura giuridica ed organizzativa, dando esecuzione alle delibere del Consiglio Direttivo in materia organizzativa.

Le mansioni del Tesoriere, secondo delibera del Consiglio Direttivo, possono essere assunte dal Segretario.

Art.15 – Il Collegio dei Revisori Contabili, se nominato, è composto da tre membri effettivi e da due supplenti ai sensi dell’art.2397 del Codice Civile. Il Collegio dei Revisori Contabili è eletto dall’Assemblea dei soci che ne designa il Presidente e resta in carica tre anni.

Il Collegio può partecipare a tutte le riunioni del Consiglio Direttivo ed esprimere il proprio parere sugli argomenti in discussione, ma senza diritto di voto.

Il Collegio dei Revisori Contabili deve controllare l’amministrazione dell’Associazione, vigilare sull’osservanza delle norme di legge e dello statuto, accertare la regolare tenuta della contabilità, nonché la corrispondenza di questa ai bilanci preventivi e consuntivi su cui si presenterà annualmente all’Assemblea la propria relazione.

Art.16 – Il collegio dei Probiviri dell’Associazione, se nominato, è composto da tre membri.

E’ eletto  dall’Assemblea dei soci che nomina il Presidente e dura in carica tre anni.

I Probiviri giudicano gli addebiti ed adottano i provvedimenti disciplinari previsti dal successivo art.17 del presente statuto.

Essi fungono da arbitri amichevoli compositori nelle controversie che dovessero insorgere tra gli iscritti.

Il giudizio dei Probiviri è provocato mediante ricorso scritto da depositarsi presso la Segreteria dell’Associazione.

Entro 15 (quindici) giorni dal deposito del ricorso, i Probiviri convocheranno con lettera raccomandata gli interessati per l’audizione sui fatti della controversia.

Entro i 15 (quindici) giorni successivi alla convocazione i Probiviri invieranno agli interessati la delibera motivata mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

Nessun procedimento disciplinare nei confronti degli iscritti può essere iniziato senza l’autorizzazione del Consiglio Direttivo e nessun provvedimento disciplinare può essere adottato se l’interessato non sia stato preventivamente convocato.

L’iscritto può farsi assistere nei procedimenti disciplinari da altro iscritto e può depositare memoria difensiva.

Il provvedimento disciplinare può essere preso anche se l’iscritto, benché convocato, non si sia presentato.

Art. 17 – I provvedimenti disciplinari che possono essere comminati agli iscritti sono :

il richiamo scritto;

la censura ;

la perdita del diritto alla candidatura a cariche associative per un periodo non superiore ad un anno;

la sospensione da ogni incarico ed attività per un periodo non superiore ad un anno;

la radiazione.

Possono essere soggetti a procedimenti disciplinari gli iscritti che:

compiano azioni contrarie al presente statuto ed alle deliberazioni legittimamente adottate dagli organi sociali;

non esercitano l’attività con diligenza, impegno, lealtà.

La decisione del Collegio dei Probiviri è inappellabile.

Art.18 – L’esercizio finanziario annuale dell’Associazione decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio preventivo, il conto consuntivo e la relazione esplicativa sono redatti dal Tesoriere, o dal Segretario, ed approvati dal Consiglio Direttivo e dall’Assemblea ordinaria dei soci.

Art. 19 – Le quote associative volontarie, dovranno essere versate dagli iscritti entro 60 (sessanta) giorni dall’inizio di ogni esercizio finanziario.

Art.20 – Gli organi dell’Associazione potranno avere dei compensi su delibera dell’Assemblea.

I membri del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori Contabili e del Collegio dei Probiviri hanno diritto al rimborso, anche forfetario, delle spese sostenute per attività ed incarichi associativi, sempreché debitamente deliberate e documentate.

Art.21 – Sono eleggibili alle cariche sociali tutti i soci.

Art.22 – L’Associazione, senza peraltro perdere la propria autonomia, può federarsi ed anche confederarsi con altre associazioni e società di identico indirizzo e che perseguono le stesse finalità e scopi. L’Associazione potrà incorporare nel proprio seno altre organizzazioni ed associazioni già esistenti, che intenderanno confluire nella stessa, accettandone la denominazione, le norme statutarie, i poteri degli organi direttivi e gli indirizzi generali. Essa potrà altresì fondersi in altri enti o associazioni aventi finalità eguali o simili alle proprie.

Art.23 – Lo scioglimento dell’Associazione, per qualsiasi causa, deve essere deliberato dall’Assemblea straordinaria dei Soci con una maggioranza dei ¾ (tre quarti) dei soci iscritti aventi diritto al voto.

Il patrimonio dell’associazione in caso di scioglimento deve essere devoluto ad altre associazioni con finalità analoghe o aventi fini di pubblica utilità.

Art. 24 – L’Associazione proclama la sua apoliticità.

Gli associati sono tenuti a non esplicare in alcuna forma e modo qualsivoglia attività che sia in contrasto con le finalità organizzative e culturali che l’Associazione si è prefissata e persegue.

In caso contrario si applicano gli articoli 16 e 17 del presente Statuto.

Art.25 – Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle disposizioni di legge in materia di associazioni.

Firmati in originale: