Regolamento di
organizzazione
degli uffici e dei servizi
dell'Istituzione
“Sistema delle Biblioteche Centri
Culturali”
TITOLO I - PRINCIPI
GENERALI
Art. 1 - Finalità e compiti
Art. 2 -
Relazioni con il Comune
Art. 3 - Relazioni sindacali
TITOLO II - RAPPORTI CON
L’AMMINISTRAZIONE CENTRALE
Art. 4 - Controllo sulla gestione
Art.
5 - Rapporti con il Dipartimento per le politiche patrimoniali
Art. 6 -
Rapporti con il Dipartimento per le politiche per il personale - Dotazione
organica e assunzioni
Art. 7 - Rapporti con il Dipartimento per le politiche
di bilancio - Servizio di tesoreria
Art. 8 - Rapporti con il Dipartimento per
le politiche edilizie - Interventi di manutenzione straordinaria
Art. 9 -
Rapporti con gli Istituti associativi dei dipendenti comunali
TITOLO III - MODALITÀ DI
ORGANIZZAZIONE INTERNA
Art. 10 - Il Direttore
Art. 11 -
L’organizzazione del personale
Art. 12 - Trattamenti economici
accessori
Art. 13 - Il Vice direttore
Art. 14 - Funzioni centrali
Art.
15 - La Biblioteca centrale
Art. 16 - I Centri specializzati
Art. 17 - Le
commissioni tecniche
Art. 18 - I servizi di competenza delle singole
strutture
Art. 19 - L’organizzazione territoriale
TITOLO IV - SERVIZI AL
PUBBLICO
Art. 20 - Obiettivi del “Sistema delle
biblioteche centri culturali”
Art. 21 - Orari di apertura, temporanee
chiusure e limitazioni
Art. 22 - Servizi al pubblico
Art. 23 -
Consultazione e lettura in sede
Art. 24 - Prestito
Art. 25 - Prestito
interbibliotecario
Art. 26 - Servizi aggiuntivi
Art. 27 - Trattamento dei
documenti
Art. 28 - Sanzioni
Art. 29 - Partecipazione dell’utenza
TITOLO V - CONTABILITÀ
FINANZIARIA E PATRIMONIALE
Art. 30 - Formulazione e gestione del
bilancio
Art. 31 - Assestamento del bilancio
Art. 32 - Storni e variazioni
del bilancio
Art. 33 - Realizzazione delle entrate
Art. 34 - Effettuazione
delle spese
Art. 35 - Servizio di cassa interno
Art. 36 - Modalità di
spesa
Art. 37 - Registri contabili e scritture finanziarie
Art. 38 -
Registri obbligatori
Art. 39 - Contratti
Art. 40 - Stato patrimoniale e
inventario
TITOLO VI - NORME
TRANSITORIE E FINALI
Art. 41 - Regime contabile
Art. 42 -
Figure professionali del personale dell’Istituzione.
Art. 43 - Norme
transitorie e finali
TITOLO I
PRINCIPI GENERALI
Art. 1 - Finalità e
compiti
Il presente Regolamento, secondo
quanto indicato all’art. 29 del Regolamento dell’Istituzione “Sistema delle
biblioteche centri culturali”, disciplina le modalità di organizzazione interna
degli uffici e dei servizi, il loro funzionamento e la partecipazione
dell’utenza; definisce anche il sistema di contabilità e
economato.
Art. 2 - Relazioni con il
Comune
Le relazioni con il Comune sono
definite dal Titolo V del Regolamento dell’Istituzione.
L’Istituzione opera
all’interno del dipartimento delle politiche culturali e ispira la propria
azione alle linee programmatiche elaborate all’interno del Dipartimento stesso.
I rapporti tra l’Istituzione e la restante parte dell’Amministrazione comunale
si ispirano ai principi della trasparenza e della collaborazione, nel rispetto
della reciproca autonomia funzionale e gestionale.
Tali rapporti possono
essere regolati da protocolli, convenzioni, ecc.. L’Istituzione ha la
possibilità di proporre agli organi comunali competenti l’adozione di ogni atto
che reputi opportuno per il miglior perseguimento della sua
attività.
Art. 3 - Relazioni
sindacali
L’Istituzione garantisce lo
sviluppo delle relazioni sindacali da realizzare, nel rispetto dei principi
informatori contenuti nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro e del
contratto decentrato di Ente, con il Presidente ed il Direttore, nel quadro di
una corretta distinzione di ruoli tra organi di indirizzo e di
gestione.
TITOLO II
RAPPORTI CON L’AMMINISTRAZIONE
CENTRALE
Art. 4 - Controllo di
gestione
Il controllo sulla gestione ha
luogo, secondo quanto previsto dall’art. 29 dello Statuto del Comune di Roma e
dall’art. 27 del Regolamento dell’Istituzione, mediante la trasmissione
all’Ufficio Organizzazione e Metodo, istituito presso il Gabinetto del Sindaco,
nonché all’Ufficio per la vigilanza sui servizi pubblici locali non gestiti in
economia, istituito presso il dipartimento per le politiche di bilancio e delle
risorse, di una relazione, elaborata con cadenza semestrale dalla Dirigenza
dell’Istituzione ed approvata dal C.d.A., comprendente dati e riferimenti
contabili ed extra contabili utili a fornire un quadro esauriente dell’attività
della Istituzione medesima, sia sotto il profilo dell’efficienza che sotto
quello dell’efficacia.
Art. 5 - Rapporti con il
Dipartimento per le politiche patrimoniali
Il Dipartimento per le politiche
patrimoniali, in armonia con quanto previsto dal piano di fattibilità allegato
sub “B” alla deliberazione consiliare n.23/1996, dovrà provvedere
all’individuazione e all’assegnazione all’Istituzione di una sede unificata
idonea per i servizi e gli uffici centrali in essa previsti, nonché,
compatibilmente con quanto previsto dal codice civile in materia (art. 1406),
alla cessione, a favore dell’Istituzione medesima, dei contratti di locazione
relativi agli immobili, sedi di biblioteche, di cui l’Amministrazione Comunale
non sia proprietaria.
Dovrà inoltre provvedere, ove ne venga fatta motivata
richiesta da parte del C.d.A., a rendere nota l’eventuale disponibilità di
locali adeguati per struttura, caratteristiche e dimensioni, in sostituzione di
sedi di biblioteche non funzionali all’erogazione dei servizi previsti, o in
aggiunta ad esse, nonché, nel caso di indisponibilità, ad attivarsi nel reperire
i locali necessari.
Art. 6 - Rapporti con il
Dipartimento per le politiche per il personale
Il Dipartimento per le politiche
per il personale dovrà garantire all’Istituzione il servizio di gestione delle
buste paga dei dipendenti facenti parte dell’Istituzione stessa, nonché di tutte
le informazioni e i supporti correlativi a tale gestione, ancorché richiesti da
singoli dipendenti.
Dovrà, inoltre, farsi carico dell’immediata assegnazione
all’Istituzione del personale aggiuntivo previsto dalla deliberazione n.
23/1996, nonché della celere sostituzione del personale, già in forza
all’Istituzione medesima, che per qualsivoglia motivo venga a cessare dal
servizio.
L’Istituzione opera con il personale assegnatole dal Comune
all’atto della sua costituzione, e con quello successivamente messo a
disposizione dal medesimo, il quale ne determina la dotazione organica secondo
le disposizioni di cui al comma successivo.
L’Istituzione allega al bilancio
di previsione di ciascun esercizio la tabella numerica del personale,
suddistinta per categoria di inquadramento, con le variazioni previste
nell’anno, la quale è sottoposta all’approvazione del Consiglio Comunale,
congiuntamente al bilancio del Comune.
Il personale dell’Istituzione, salvo
quello ad essa già appartenente, è assunto mediante pubblico concorso indetto,
con apposita deliberazione, dal C.d.A. che ne determina, nel rispetto della
legge, le modalità di svolgimento e i requisiti di partecipazione. Al fine di
valorizzarne le esperienze e la professionalità, tenendo conto di titoli
culturali e professionali posseduti, il C.d.A. può attuare processi di
riconversione e riqualificazione del personale dell’Istituzione, richiedendo
nuovi inquadramenti orizzontali e verticali, in conformità a quanto previsto
dalle normative vigenti.
Art. 7 - Rapporti con il
Dipartimento per le politiche di bilancio
Il servizio di tesoreria è
affidato alla Tesoreria del Comune di Roma, che provvede alle riscossioni delle
entrate e ai pagamenti delle spese, con le modalità e condizioni riservate dai
cotesorieri al Comune stesso, mediante l’apertura e la gestione di un apposito
conto corrente intestato all’Istituzione.
Art. 8 - Rapporti con il
Dipartimento per le politiche edilizie - Interventi di manutenzione
straordinaria.
Per tutti gli interventi di
manutenzione straordinaria e di ristrutturazione edilizia degli immobili già
destinati o da destinarsi a sedi di biblioteche, l’Istituzione formulerà un
progetto di massima, ed eventualmente esecutivo, che verrà trasmesso al
competente XII Dipartimento, il quale potrà discostarsene solo in presenza di
ineludibili esigenze di carattere tecnico-finanziario. Il predetto Dipartimento
dovrà, comunque concordare con l’Istituzione qualsiasi iniziativa intenderà
promuovere nel settore delle biblioteche.
Art. 9 - Rapporti con gli
istituti associativi dei dipendenti comunali
Il personale dell’Istituzione, in
quanto dipendente comunale a tutti gli effetti, può continuare ad avvalersi dei
servizi erogati dagli istituti associativi di previdenza e di assistenza (IPA,
CRAL, ecc..).
TITOLO III
MODALITÀ DI ORGANIZZAZIONE
INTERNA
Art. 10 - Il
Direttore
Spetta al Direttore, secondo
quanto indicato dall’art. 9 del Regolamento dell’Istituzione, adottare i
provvedimenti necessari per il miglioramento dell’efficacia e della funzionalità
degli Uffici e dei servizi dell’Istituzione. Il Direttore, in armonia con gli
indirizzi programmatici del C.d.A., definisce, l’organigramma dell’Istituzione,
sentito il coordinamento dei responsabili, in ragione della dotazione organica
di fatto e di diritto e assegna il personale alle posizioni di lavoro in
funzione delle esigenze gestionali.
Art. 11 - L’organizzazione del
personale
Spetta al Direttore, in coerenza
con il piano programma annuale di attività, determinare, anche in relazione alla
specificità dei servizi gestiti, l’orario giornaliero di lavoro, che potrà anche
prevedere prestazioni al di fuori del normale orario di servizio, nonché
articolazioni che si differenzino da quelle generalmente applicate
dall’Amministrazione Comunale nel rispetto del CCNL.
Può individuare, previa
autorizzazione del C.d.A., le modalità e le forme di utilizzazione di
prestazioni offerte da Enti, da organizzazioni di utenti, da formazioni sociali
o da altre organizzazioni di cittadini, di volontariato e non, nonché quelle di
singoli gruppi o persone.
Art. 12 - Trattamenti economici
accessori
Al personale dell’Istituzione, nel
rispetto della legge e dei contratti collettivi di lavoro, sono attribuiti dal
Direttore, in relazione al raggiungimento di specifici obiettivi predeterminati
dal C.d.A., trattamenti economici accessori tratti da un apposito fondo,
iscritto in bilancio.
Art. 13 - Il Vice
direttore
Il C.d.A., allo scopo di dar vita
ad una più funzionale ed articolata organizzazione dell’Istituzione, può
nominare, tra il personale in servizio presso l’Istituzione stessa avente
qualifica funzionale non inferiore a VIII livello, un Vice
direttore.
Art. 14 - Funzioni
centrali
Le funzioni amministrative
centrali sono:
- Affari generali e protocollo;
- Segreteria del C.d.A. e
pubblicità degli atti;
- Bilancio e ragioneria;
- Gestione del
personale;
- Approvvigionamenti e contratti;
-
Economato.
Le funzioni tecniche specifiche
centrali sono:
- Formazione ed aggiornamento del personale;
- Automazione
dei cataloghi e dei servizi;
- Consulenza tecnico-biblioteconomica;
-
Coordinamento e sviluppo delle raccolte librarie e documentarie;
-
Documentazione, statistica e controllo di qualità dei servizi;
-
Progettazione e gestione sperimentale di nuovi servizi;
- Progettazione e
manutenzione per le sedi;
- Promozione, comunicazione e immagine;
-
Coordinamento delle attività di promozione della lettura e dei rapporti con le
istituzioni scolastiche;
- Realizzazione di convegni, esposizioni e altre
manifestazioni culturali, connesse alle generali finalità dell’Istituzione,
anche in collaborazione con Enti, Istituzioni ed Associazioni culturali;
-
Attività editoriali.
In relazione alle esigenze
funzionali il Direttore, in armonia con gli indirizzi del C.d.A., costituisce
uffici e gruppi di lavoro, permanenti o a termine, e ne nomina i responsabili.
All’erogazione dei servizi tecnici collaborano la Biblioteca centrale e i Centri
specializzati, di cui ai successivi artt. 14 e 15.
Art. 15 - La Biblioteca
centrale
La Biblioteca centrale, oltre a
mettere a disposizione del pubblico le proprie raccolte librarie, documentarie e
multimediali, sviluppa ed organizza le seguenti funzioni:
- Coordinamento del
catalogo collettivo e gestione del sistema informativo;
- Collaborazione al
Servizio Bibliotecario Nazionale;
- Gestione dell’emeroteca centrale;
-
Gestione della sezione professionale centrale;
- Costituzione e gestione di
raccolte di rilevante interesse bibliografico e culturale;
- Costituzione e
gestione del fondo storico, comprensivo del fondo dell’Ente Nazionale per le
Biblioteche Popolari e Scolastiche.
Art. 16 - I Centri
specializzati
All’interno del sistema, come
previsto dall’art. 22 del Regolamento dell’Istituzione, operano Centri
specializzati. Tali strutture, che si caratterizzano per la specificità delle
raccolte e che si rivolgono a particolari fasce d’utenza, assumono anche,
ciascuna nel proprio campo di attività, una funzione propulsiva e di
monitoraggio, in armonia con gli indirizzi del C.d.A., per lo sviluppo dei
corrispettivi servizi erogati dalle biblioteche del sistema.
Il C.d.A.
acquisisce i pareri espressi dai Centri specializzati in occasione dell’adozione
di decisioni programmatiche e operative che riguardino più da vicino i
rispettivi ambiti di attività.
I Centri specializzati sono:
- la
Biblioteca Centrale per Ragazzi;
- la Biblioteca Romana “A. Sarti”;
- la
Mediateca Centrale;
- il Centro Multiculturale.
Spazi e personale
assegnati alle strutture suindicate, nonché di quelle che potranno essere
istituite con successiva deliberazione del C.d.A., devono essere commisurati
all’operatività loro richiesta.
Art. 17 - Le commissioni
tecniche
Il Direttore e il Vice direttore
possono essere coadiuvati, nell’esercizio delle funzioni di cui all’art. 13, da
apposite commissioni tecniche composte prevalentemente da personale in servizio
presso l’Istituzione.
Art. 18 - I servizi di
competenza delle singole strutture
Alle singole strutture è garantita
l’autonomia prevista dal regolamento dell’Istituzione, nell’ambito del raccordo
necessario per il raggiungimento degli obiettivi comuni del sistema.
Il
responsabile della struttura assicura l’erogazione dei servizi al pubblico e lo
svolgimento delle attività di diffusione dell’informazione e di promozione della
lettura, organizzando il lavoro del personale assegnato.
I servizi si
differenziano sulla base delle caratteristiche del bacino di utenza e per la
tipologia del materiale librario e documentario che caratterizza le loro
raccolte. Le strutture operative in cui si articolano le nominate funzioni
operano secondo il criterio della più completa ed efficace soddisfazione delle
esigenze informative dell’utenza.
Il personale in servizio conforma il
proprio comportamento ed il proprio stile di lavoro a tale criterio e tende a
stabilire rapporti di collaborazione con gli utenti.
Art. 19 - L’organizzazione
territoriale
Il raccordo dell’attività
dell’Istituzione su base territoriale è assicurato dall’Assemblea di
Coordinamento territoriale prevista dall’art. 19 del regolamento
dell’Istituzione e dal Coordinamento dei responsabili delle biblioteche, dei
servizi e dei centri specializzati, previsto dall’art. 17 dello stesso
regolamento.
La stipula e la gestione delle Convenzioni di servizio, previste
dall’art. 32 bis del Regolamento dell’Istituzione, danno luogo a forme di
coordinamento, su base territoriale, tra singole biblioteche e Circoscrizioni in
relazione alle iniziative che l’Istituzione e le Circoscrizioni stesse
concorderanno. L’Istituzione si impegna a recepire, nei limiti delle sue
competenze e compatibilmente con le sue disponibilità, le iniziative proposte
dalle Circoscrizioni.
TITOLO IV SERVIZI AL PUBBLICO
Art. 20 - Obiettivi del
“Sistema delle biblioteche centri culturali”
Il “Sistema delle biblioteche
centri culturali” del Comune di Roma, secondo quanto stabilito dall’art. 2 del
Regolamento per il funzionamento e la gestione dell’Istituzione “Sistema delle
biblioteche centri culturali” approvato con Deliberazione consiliare del 26
febbraio/1 marzo 1996 n.23, è un servizio bibliotecario pubblico che garantisce
a tutti il diritto di accesso alla cultura e all’informazione e promuove lo
sviluppo della comunicazione in tutte le sue forme.
Sue principali finalità
sono:
- favorire la diffusione dell’informazione scritta e audiovisiva e la
promozione della pubblica lettura;
- promuovere la crescita culturale e
civile di tutta la comunità urbana e metropolitana, valorizzando la pluralità
delle diverse etnie e culture;
- favorire la conoscenza della storia, delle
tradizioni, della realtà locale.
Le strutture operative in cui si articola il
Sistema sono organizzate in modo da favorire la più qualificata offerta di
servizi e la più completa soddisfazione delle esigenze degli
utenti.
Art. 21 - Orari di apertura,
temporanee chiusure e limitazioni
L’orario di apertura al pubblico
delle diverse strutture è stabilito dal C.d.A., sentito il Direttore, sulla base
della dotazione organica di fatto e tenuto conto delle indicazioni emerse
dall’Assemblea di Coordinamento Territoriale di cui all’art. 19 del Regolamento
per il funzionamento e la gestione dell’Istituzione “Sistema delle biblioteche
centri culturali” e del Coordinamento dei responsabili delle biblioteche e dei
centri specializzati.
L’apertura, di norma non inferiore a 40 ore
settimanali, è articolata sulle fasce di orario che consentano ad ogni categoria
di utenti l’accesso alle biblioteche e l’uso dei servizi. Aperture inferiori a
40 ore settimanali potranno essere effettuate in caso di determinanti carenze di
organico.
Con motivato provvedimento del Direttore dell’Istituzione vengono
stabiliti i periodi di chiusura delle singole strutture, per lavori straordinari
o periodici, curandone la chiara e tempestiva informazione alla
cittadinanza.
Con motivati provvedimenti del Direttore dell’Istituzione o dei
responsabili delle singole strutture possono essere stabilite temporanee
limitazioni nell’accesso a sale o locali delle biblioteche e si può riservarne
l’uso per particolari tipi di attività e particolari categorie di
utenti.
Art. 22 - Servizi al
pubblico
Le strutture centrali e
periferiche del sistema erogano, in relazione alle proprie caratteristiche
tipologiche, i seguenti servizi al pubblico:
- servizi di informazione;
-
servizi di lettura e consultazione;
- servizi audiovisuali e
multimediali;
- servizi di prestito;
- servizi per bambini e ragazzi;
-
servizi per altre particolari categorie di utenti.
- servizi relativi alle
attività culturali e di promozione della lettura
L’accesso alle biblioteche è
libero, previo iscrizione alla singola biblioteca. I servizi sono gratuiti
quando non comportino costi diretti per la singola prestazione. Le modalità di
erogazione dei servizi da parte delle singole strutture vengono stabilite, in
armonia con i principi del presente Regolamento, nel Regolamento dei servizi al
pubblico elaborati dai rispettivi responsabili; tali Regolamenti entrano in
vigore dopo la loro approvazione da parte del Direttore.
Art. 23 - Consultazione e
lettura in sede
La consultazione dei cataloghi e
del materiale documentario posseduto è libera. Di norma il patrimonio librario è
disposto a scaffale aperto e gli utenti hanno libero accesso ai volumi. Il
personale in servizio assiste gli utenti nelle loro ricerche. Motivati
provvedimenti del Direttore dell’Istituzione o dei responsabili delle singole
strutture possono escludere temporaneamente sezioni o singole opere dalla
consultazione o consentirla solo a particolari condizioni; l’accesso degli
utenti alle sale di lettura per studiarvi con proprio materiale può subire
limitazioni in relazione alle esigenze degli utenti del servizio di
consultazione e lettura del materiale posseduto dalle
biblioteche.
Art. 24 -
Prestito
È consentito il prestito a
domicilio del materiale documentario appartenente alle raccolte delle
biblioteche, secondo le modalità e le limitazione stabilite dal Direttore
dell’Istituzione o dai responsabili delle singole strutture.
La mancata
restituzione entro il tempo convenuto o il danneggiamento del documento o dei
documenti prestati comportano l’esclusione temporanea o definitiva dal servizio
di prestito e l’obbligo di risarcire la perdita subita dall’Istituzione a causa
della mancata restituzione o del danneggiamento dell’opera o delle opere.
Il
risarcimento dovrà coincidere con il prezzo aggiornato o, comunque, con il
valore di mercato dell’opera o delle opere non restituite o danneggiate. Deroghe
ai limiti massimi di numero e di tempo possono essere concesse, per particolari
esigenze, dal responsabile della struttura. Limitazioni al servizio di prestito
possono essere temporaneamente stabilite con motivati provvedimenti del
Direttore dell’Istituzione o dei responsabili delle singole strutture.
Sono
ammessi al servizio di prestito tutti i residenti nei comuni della provincia di
Roma. Sono altresì ammessi tutti coloro che, pur non risiedendo nei comuni della
provincia di Roma, vi abbiano la sede abituale della loro attività di studio o
di lavoro. Le condizioni soggettive richieste per l’ammissione saranno
autocertificate dal richiedente, previo accertamento della sua identità
personale. Per i minori di anni 14 si rende necessaria la presentazione di un
documento di identità da parte di uno dei genitori o di chi se ne prende cura.
Art. 25 - Prestito
interbibliotecario
Le biblioteche dell’Istituzione
erogano il servizio di prestito interbibliotecario, tra loro e con le strutture
di altra titolarità che ammettano la reciprocità, di norma alle stesse
condizioni previste per il prestito a domicilio.
Le modalità e i costi di
fruizione del servizio (es. spese postali, ecc..) sono stabilite dal Direttore
dell’Istituzione.
Art. 26 - Servizi
aggiuntivi
L’introduzione di servizi
aggiuntivi e la determinazione dei relativi corrispettivi economici sarà
disposta dal C.d.A..
Potranno essere sottoposti al pagamento di un
corrispettivo economico i servizi che comportino costi diretti per la singola
prestazione, quali le riproduzioni, con qualsiasi mezzo eseguite, la copia di
parti di archivio su supporto magnetico, la consultazione di banche dati remote,
la spedizione di documenti e della loro riproduzione, l’effettuazione di
ricerche particolari, la concessione di spazi per manifestazioni non promosse
dalle biblioteche e qualsiasi altra prestazione che comporti oneri
particolarmente rilevanti.
Art. 27 - Trattamento dei
documenti
Al fine di erogare servizi
qualificati, il trattamento, la gestione e la catalogazione dei documenti
avvengono nel rispetto delle procedure biblioteconomiche, delle norme e degli
standard nazionali e internazionali, anche allo scopo di consentire la
cooperazione delle strutture del sistema con le biblioteche di altra titolarità
presenti sul territorio.
Se le procedure sono in tutto o in parte
automatizzate, le funzioni degli inventari, dei registri e dei cataloghi possono
anche essere assicurate dall’elaboratore.
Art. 28 -
Sanzioni
L’utente che tenga, nell’ambito
dei locali adibiti a biblioteca o delle loro pertinenze, un comportamento
scorretto o che risulti di pregiudizio o disturbo al servizio pubblico, o che
non rispetti le norme previste dal presente regolamento o dagli ordini di
servizio emessi dal Direttore dell’Istituzione o dalle comunicazioni interne
emesse dai responsabili delle singole strutture, potrà essere richiamato e, in
caso di reiterata inosservanza, potrà essere allontanato.
L’utente che
reiteri il comportamento che ha provocato il suo temporaneo allontanamento
potrà, con ordinanza del Sindaco, essere interdetto definitivamente dall’accesso
ai servizi forniti dall’Istituzione.
Contro tale provvedimento l’utente potrà
ricorrere innanzi alla giustizia amministrativa.
Art. 29 - Partecipazione
dell’utenza
Agli utenti è garantito l’accesso
all’informazione e la possibilità di presentare reclami e istanze, di proporre
l’acquisizione di materiale documentario, di produrre memorie e documenti, di
formulare osservazioni e suggerimenti per il miglioramento del servizio, di
accedere alle relazioni e alle statistiche riguardanti i risultati quantitativi
e qualitativi registrati.
Agli eventuali reclami degli utenti il Direttore
dell’Istituzione darà risposta per iscritto entro 30 giorni lavorativi da quando
ne avrà avuto conoscenza tramite scritto.
Presso le singole biblioteche
vengono promosse assemblee di utenti al fine di favorire la più ampia
discussione sulla qualità del servizio erogato. Le associazioni culturali,
quelle professionali dei bibliotecari e quelle degli utenti possono concorrere
alla definizione degli obiettivi di servizio e alla valutazione dei risultati
raggiunti, secondo le modalità previste dal primo comma del presente
articolo.
Successivamente all’entrata in vigore del presente Regolamento, il
Direttore dell’Istituzione, in collaborazione con i responsabili delle
biblioteche, predispone una Carta dei servizi di biblioteca, con cui sono
individuati i fattori di qualità e definiti gli standard generali e gli standard
specifici di erogazione dei servizi. La Carta dei servizi viene periodicamente
aggiornata per adeguarla sia alle esigenze degli utenti, sia alle condizioni
generali ed organizzative delle strutture del servizio.
TITOLO V
CONTABILITÀ FINANZIARIA E
PATRIMONIALE
Art. 30 - Formulazione e
gestione del bilancio
Il bilancio di previsione, annuale
e pluriennale, deve essere formulato in termini economici e redatto
dall’Istituzione conformemente allo schema tipo previsto dalla vigente normativa
(seppur con gli opportuni adattamenti dettati dalla propria struttura gestionale
e contabile) nonché secondo quanto previsto dal Regolamento di Contabilità del
Comune di Roma.
Il bilancio prevederà le disponibilità per le diverse voci
di spesa a favore di ciascuna biblioteca, servizio e centro specializzato. Tali
stanziamenti sono determinati dal C.d.A. di concerto con il Direttore sulla base
dei programmi presentati dai responsabili delle singole strutture entro 15
giorni dalla data di richiesta da parte del Direttore.
Il Direttore
raccoglierà tali richieste e riunirà il Coordinamento dei responsabili delle
biblioteche, dei servizi e dei centri specializzati, ai fini della presentazione
dei programmi al C.d.A e per una prima verifica delle compatibilità.
Il
C.d.A. valuterà le iniziative provenienti da ciascuna biblioteca, servizio e
centro specializzato, e finalizzate ad una migliore erogazione dei servizi,
riconducibili a previsioni di entrata e/o di spesa e formulerà il bilancio di
previsione annuale, entro le scadenze stabilite dall’Amministrazione
comunale.
L’attestazione dei risultati di gestione avviene attraverso il
rendiconto, comprensivo dello stato patrimoniale e del conto economico, nonché
delle previste relazioni esplicative.
Lo stato patrimoniale sottolinea i
risultati della gestione patrimoniale e riporta la consistenza del patrimonio al
termine dell’esercizio, evidenziando le variazioni intervenute nel corso dello
stesso nei confronti della consistenza iniziale. Il conto economico rileva le
componenti positive e negative dell’attività dell’Istituzione, secondo i canoni
della competenza economica.
Art. 31 - Assestamento del
bilancio
Annualmente, entro le scadenze
stabilite dall’Amministrazione comunale, il C.d.A. può presentare alla Giunta le
proposte di assestamento, con il quale si provvede ad aggiornare le previsioni
del bilancio annuale in relazione all’andamento della
gestione.
Art. 32 - Storni e variazioni
del bilancio
È riservata al C.d.A. la
competenza ad adottare le seguenti variazioni di bilancio:
a) gli storni tra
gli stanziamenti di spesa
b) le iscrizioni delle entrate non previste,
derivanti da trasferimenti o da riscossione di maggiori o nuove entrate, con
iscrizione delle relative spese.
Art. 33 - Realizzazione delle
entrate
Le entrate sono costituite da
tutti i redditi, proventi, crediti, dotazioni e trasferimenti, di qualsiasi
natura, che l’Istituzione ha il diritto di riscuotere in virtù di leggi,
decreti, regolamenti od altri titoli.
Tutte le entrate dell’Istituzione
debbono essere iscritte nel bilancio di previsione dell’Istituzione medesima,
rimanendo comunque impregiudicato il diritto a riscuotere anche quelle restanti
che non siano in esso previste.
Art. 34 - Effettuazione delle
spese
Le spese dell’Istituzione sono
quelle cui è necessario provvedere a norma di leggi, decreti, regolamenti o
altri atti idonei a determinarle, e quelle, in genere, cui è opportuno
provvedere per il funzionamento dei servizi erogati dall’Istituzione
medesima.
Le spese, pur dovendo essere necessariamente previste dagli
strumenti normativi e rispettare gli stanziamenti fissati dal bilancio, debbono
comunque essere finalizzate al raggiungimento degli obiettivi
dell’Istituzione.
Art. 35 - Servizio di cassa
interno
Il Direttore, con appositi
ordinativi di pagamento, costituisce a favore di uno o più dipendenti, al quale
il C.d.A. attribuisce le funzioni di Economo, un fondo destinato a provvedere
alle minute spese da farsi in contanti. Le disponibilità in tal modo costituite
non possono eccedere le lire 10.000.000 e sono reintegrabili in corso di
esercizio. Presso l’Istituzione è tenuto un apposito registro nel quale vanno
annotati i pagamenti effettuati in contanti. Alla fine dell’esercizio l’Economo
restituisce, mediante versamento all’Istituto cassiere, le somme non utilizzate
e presenta il rendiconto al responsabile del servizio di ragioneria
dell’Istituzione, che, dopo aver effettuato i necessari controlli contabili, lo
trasmette al C.d.A.
Art. 36 - Modalità di
spesa
Gli stanziamenti disponibili per
ciascuna biblioteca e per ciascun centro specializzato saranno loro comunicati
successivamente all’approvazione, da parte del Consiglio Comunale, del bilancio
di previsione annuale, reso esecutivo dal competente organo di
controllo.
Nell’ambito di tale disponibilità sono previste spese effettuabili
attraverso l’amministrazione centrale e spese effettuabili direttamente dalle
singole strutture. Per le spese previste per le singole strutture e gestite
centralmente le strutture stesse dovranno avanzare motivate richieste nei tempi
e nei modi che verranno comunicati dal Direttore.
Il Direttore, con appositi
ordinativi di pagamento, può costituire a favore di un delegato per ciascuna
biblioteca e per ciascun centro specializzato un fondo destinato a provvedere
agli imprevisti ed alle spese di piccola manutenzione. Per quanto riguarda gli
acquisti di supporti bibliografici, audiovisivi e simili, le spese possono
avvenire solo in armonia con gli indirizzi dati allo sviluppo delle raccolte e
per l’acquisizione di novità editoriali o per il reintegro del materiale già
posseduto e non più disponibile.
Le consistenze in tal modo costituite non
possono eccedere, di norma, le lire 5.000.000 per ciascuna biblioteca, sono
reintegrabili solo per particolari motivi in corso di esercizio e non possono
tradursi in una spesa superiore a lire 500.000 per ogni intervento. Del modo di
utilizzo di tali spese deve essere fornita idonea documentazione, a consuntivo
trimestrale, al Direttore dell’Istituzione.
Art. 37 - Registri contabili e
scritture finanziarie
L’Istituzione tiene la seguente
documentazione contabile e finanziaria:
a) un registro di prima nota, con
l’indicazione di tutti i movimenti giornalieri, supportati dai necessari
documenti giustificativi;
b) un registro delle scadenze, nel quale, per
ciascuna di esse, siano indicati tutti gli elementi idonei ad individuarla,
l’ammontare della somma ad essa relativa e lo stanziamento su cui verrà imputato
il pagamento o la riscossione.
c) le altre scritture contabili previste dalla
legge ai fini fiscali.
Art. 38 - Registri
obbligatori
L’Istituzione deve tenere:
1)
gli inventari dei beni mobili e immobili
2) il registro cronologico delle
riunioni e delle deliberazioni del C.d.A.
3) il registro protocollo
4) il
giornale e il mastro degli ordinativi di incasso e di
pagamento.
Art. 39 -
Contratti
Alle forniture di beni e di
servizi, agli acquisti e a quant’altro necessario per il proprio funzionamento,
l’Istituzione provvede nel rispetto della legge e, di norma, del regolamento dei
contratti del Comune.
Art. 40 - Stato patrimoniale e
inventario
Il Direttore cura la tenuta e
l’aggiornamento dell’inventario dei beni dell’Istituzione ed è consegnatario dei
beni assegnati.
TITOLO VI
NORME TRANSITORIE E FINALI
Art. 41 - Regime
contabile
Anche ai fini di non creare
disomogeneità con le scritture contabili e finanziarie del Comune, già in corso
di esercizio, il regime contabile, finanziario, economico e patrimoniale
dell’Istituzione ha inizio, in modo non sperimentale, dal 1° gennaio
1997.
Art. 42 - Figure professionali
del personale dell’Istituzione.
Entro sei mesi dall’approvazione
del presente regolamento il C.d.A. definirà, su proposta del Direttore sentito
il coordinamento dei responsabili, le figure professionali necessarie al buon
funzionamento delle strutture interne, delineandone altresi i contenuti
professionali.
Tale proposta, come previsto dalle vigenti normative
contrattuali, sarà esaminata congiuntamente con le OO.SS. del personale
dell’Istituzione.
Art. 43 - Norme transitorie e
finali
Per tutto quanto non previsto dal
presente regolamento si rinvia al Regolamento per il funzionamento e la gestione
dell’Istituzione “Sistema delle biblioteche centri culturali”. È abrogato il
Regolamento del sistema di biblioteche centri culturali del Comune di Roma,
approvato con Deliberazione consiliare del 7 novembre 1978, n. 3929.