Regolamento di organizzazione
degli uffici e dei servizi dell'Istituzione
“Sistema delle Biblioteche Centri Culturali”

 

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI

Art. 1 - Finalità e compiti
Art. 2 - Relazioni con il Comune
Art. 3 - Relazioni sindacali

TITOLO II - RAPPORTI CON L’AMMINISTRAZIONE CENTRALE

Art. 4 - Controllo sulla gestione
Art. 5 - Rapporti con il Dipartimento per le politiche patrimoniali
Art. 6 - Rapporti con il Dipartimento per le politiche per il personale - Dotazione organica e assunzioni
Art. 7 - Rapporti con il Dipartimento per le politiche di bilancio - Servizio di tesoreria
Art. 8 - Rapporti con il Dipartimento per le politiche edilizie - Interventi di manutenzione straordinaria
Art. 9 - Rapporti con gli Istituti associativi dei dipendenti comunali

TITOLO III - MODALITÀ DI ORGANIZZAZIONE INTERNA

Art. 10 - Il Direttore
Art. 11 - L’organizzazione del personale
Art. 12 - Trattamenti economici accessori
Art. 13 - Il Vice direttore
Art. 14 - Funzioni centrali
Art. 15 - La Biblioteca centrale
Art. 16 - I Centri specializzati
Art. 17 - Le commissioni tecniche
Art. 18 - I servizi di competenza delle singole strutture
Art. 19 - L’organizzazione territoriale

TITOLO IV - SERVIZI AL PUBBLICO

Art. 20 - Obiettivi del “Sistema delle biblioteche centri culturali”
Art. 21 - Orari di apertura, temporanee chiusure e limitazioni
Art. 22 - Servizi al pubblico
Art. 23 - Consultazione e lettura in sede
Art. 24 - Prestito
Art. 25 - Prestito interbibliotecario
Art. 26 - Servizi aggiuntivi
Art. 27 - Trattamento dei documenti
Art. 28 - Sanzioni
Art. 29 - Partecipazione dell’utenza

TITOLO V - CONTABILITÀ FINANZIARIA E PATRIMONIALE

Art. 30 - Formulazione e gestione del bilancio
Art. 31 - Assestamento del bilancio
Art. 32 - Storni e variazioni del bilancio
Art. 33 - Realizzazione delle entrate
Art. 34 - Effettuazione delle spese
Art. 35 - Servizio di cassa interno
Art. 36 - Modalità di spesa
Art. 37 - Registri contabili e scritture finanziarie
Art. 38 - Registri obbligatori
Art. 39 - Contratti
Art. 40 - Stato patrimoniale e inventario

TITOLO VI - NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 41 - Regime contabile
Art. 42 - Figure professionali del personale dell’Istituzione.
Art. 43 - Norme transitorie e finali


TITOLO I
PRINCIPI GENERALI

Art. 1 - Finalità e compiti

Il presente Regolamento, secondo quanto indicato all’art. 29 del Regolamento dell’Istituzione “Sistema delle biblioteche centri culturali”, disciplina le modalità di organizzazione interna degli uffici e dei servizi, il loro funzionamento e la partecipazione dell’utenza; definisce anche il sistema di contabilità e economato.

Art. 2 - Relazioni con il Comune

Le relazioni con il Comune sono definite dal Titolo V del Regolamento dell’Istituzione.
L’Istituzione opera all’interno del dipartimento delle politiche culturali e ispira la propria azione alle linee programmatiche elaborate all’interno del Dipartimento stesso. I rapporti tra l’Istituzione e la restante parte dell’Amministrazione comunale si ispirano ai principi della trasparenza e della collaborazione, nel rispetto della reciproca autonomia funzionale e gestionale.
Tali rapporti possono essere regolati da protocolli, convenzioni, ecc.. L’Istituzione ha la possibilità di proporre agli organi comunali competenti l’adozione di ogni atto che reputi opportuno per il miglior perseguimento della sua attività.

Art. 3 - Relazioni sindacali

L’Istituzione garantisce lo sviluppo delle relazioni sindacali da realizzare, nel rispetto dei principi informatori contenuti nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro e del contratto decentrato di Ente, con il Presidente ed il Direttore, nel quadro di una corretta distinzione di ruoli tra organi di indirizzo e di gestione.

 


TITOLO II
RAPPORTI CON L’AMMINISTRAZIONE CENTRALE

Art. 4 - Controllo di gestione

Il controllo sulla gestione ha luogo, secondo quanto previsto dall’art. 29 dello Statuto del Comune di Roma e dall’art. 27 del Regolamento dell’Istituzione, mediante la trasmissione all’Ufficio Organizzazione e Metodo, istituito presso il Gabinetto del Sindaco, nonché all’Ufficio per la vigilanza sui servizi pubblici locali non gestiti in economia, istituito presso il dipartimento per le politiche di bilancio e delle risorse, di una relazione, elaborata con cadenza semestrale dalla Dirigenza dell’Istituzione ed approvata dal C.d.A., comprendente dati e riferimenti contabili ed extra contabili utili a fornire un quadro esauriente dell’attività della Istituzione medesima, sia sotto il profilo dell’efficienza che sotto quello dell’efficacia.

Art. 5 - Rapporti con il Dipartimento per le politiche patrimoniali

Il Dipartimento per le politiche patrimoniali, in armonia con quanto previsto dal piano di fattibilità allegato sub “B” alla deliberazione consiliare n.23/1996, dovrà provvedere all’individuazione e all’assegnazione all’Istituzione di una sede unificata idonea per i servizi e gli uffici centrali in essa previsti, nonché, compatibilmente con quanto previsto dal codice civile in materia (art. 1406), alla cessione, a favore dell’Istituzione medesima, dei contratti di locazione relativi agli immobili, sedi di biblioteche, di cui l’Amministrazione Comunale non sia proprietaria.
Dovrà inoltre provvedere, ove ne venga fatta motivata richiesta da parte del C.d.A., a rendere nota l’eventuale disponibilità di locali adeguati per struttura, caratteristiche e dimensioni, in sostituzione di sedi di biblioteche non funzionali all’erogazione dei servizi previsti, o in aggiunta ad esse, nonché, nel caso di indisponibilità, ad attivarsi nel reperire i locali necessari.

Art. 6 - Rapporti con il Dipartimento per le politiche per il personale

Il Dipartimento per le politiche per il personale dovrà garantire all’Istituzione il servizio di gestione delle buste paga dei dipendenti facenti parte dell’Istituzione stessa, nonché di tutte le informazioni e i supporti correlativi a tale gestione, ancorché richiesti da singoli dipendenti.
Dovrà, inoltre, farsi carico dell’immediata assegnazione all’Istituzione del personale aggiuntivo previsto dalla deliberazione n. 23/1996, nonché della celere sostituzione del personale, già in forza all’Istituzione medesima, che per qualsivoglia motivo venga a cessare dal servizio.
L’Istituzione opera con il personale assegnatole dal Comune all’atto della sua costituzione, e con quello successivamente messo a disposizione dal medesimo, il quale ne determina la dotazione organica secondo le disposizioni di cui al comma successivo.
L’Istituzione allega al bilancio di previsione di ciascun esercizio la tabella numerica del personale, suddistinta per categoria di inquadramento, con le variazioni previste nell’anno, la quale è sottoposta all’approvazione del Consiglio Comunale, congiuntamente al bilancio del Comune.
Il personale dell’Istituzione, salvo quello ad essa già appartenente, è assunto mediante pubblico concorso indetto, con apposita deliberazione, dal C.d.A. che ne determina, nel rispetto della legge, le modalità di svolgimento e i requisiti di partecipazione. Al fine di valorizzarne le esperienze e la professionalità, tenendo conto di titoli culturali e professionali posseduti, il C.d.A. può attuare processi di riconversione e riqualificazione del personale dell’Istituzione, richiedendo nuovi inquadramenti orizzontali e verticali, in conformità a quanto previsto dalle normative vigenti.

Art. 7 - Rapporti con il Dipartimento per le politiche di bilancio

Il servizio di tesoreria è affidato alla Tesoreria del Comune di Roma, che provvede alle riscossioni delle entrate e ai pagamenti delle spese, con le modalità e condizioni riservate dai cotesorieri al Comune stesso, mediante l’apertura e la gestione di un apposito conto corrente intestato all’Istituzione.

Art. 8 - Rapporti con il Dipartimento per le politiche edilizie - Interventi di manutenzione straordinaria.

Per tutti gli interventi di manutenzione straordinaria e di ristrutturazione edilizia degli immobili già destinati o da destinarsi a sedi di biblioteche, l’Istituzione formulerà un progetto di massima, ed eventualmente esecutivo, che verrà trasmesso al competente XII Dipartimento, il quale potrà discostarsene solo in presenza di ineludibili esigenze di carattere tecnico-finanziario. Il predetto Dipartimento dovrà, comunque concordare con l’Istituzione qualsiasi iniziativa intenderà promuovere nel settore delle biblioteche.

Art. 9 - Rapporti con gli istituti associativi dei dipendenti comunali

Il personale dell’Istituzione, in quanto dipendente comunale a tutti gli effetti, può continuare ad avvalersi dei servizi erogati dagli istituti associativi di previdenza e di assistenza (IPA, CRAL, ecc..).

 


TITOLO III
MODALITÀ DI ORGANIZZAZIONE INTERNA

Art. 10 - Il Direttore

Spetta al Direttore, secondo quanto indicato dall’art. 9 del Regolamento dell’Istituzione, adottare i provvedimenti necessari per il miglioramento dell’efficacia e della funzionalità degli Uffici e dei servizi dell’Istituzione. Il Direttore, in armonia con gli indirizzi programmatici del C.d.A., definisce, l’organigramma dell’Istituzione, sentito il coordinamento dei responsabili, in ragione della dotazione organica di fatto e di diritto e assegna il personale alle posizioni di lavoro in funzione delle esigenze gestionali.

Art. 11 - L’organizzazione del personale

Spetta al Direttore, in coerenza con il piano programma annuale di attività, determinare, anche in relazione alla specificità dei servizi gestiti, l’orario giornaliero di lavoro, che potrà anche prevedere prestazioni al di fuori del normale orario di servizio, nonché articolazioni che si differenzino da quelle generalmente applicate dall’Amministrazione Comunale nel rispetto del CCNL.
Può individuare, previa autorizzazione del C.d.A., le modalità e le forme di utilizzazione di prestazioni offerte da Enti, da organizzazioni di utenti, da formazioni sociali o da altre organizzazioni di cittadini, di volontariato e non, nonché quelle di singoli gruppi o persone.

Art. 12 - Trattamenti economici accessori

Al personale dell’Istituzione, nel rispetto della legge e dei contratti collettivi di lavoro, sono attribuiti dal Direttore, in relazione al raggiungimento di specifici obiettivi predeterminati dal C.d.A., trattamenti economici accessori tratti da un apposito fondo, iscritto in bilancio.

Art. 13 - Il Vice direttore

Il C.d.A., allo scopo di dar vita ad una più funzionale ed articolata organizzazione dell’Istituzione, può nominare, tra il personale in servizio presso l’Istituzione stessa avente qualifica funzionale non inferiore a VIII livello, un Vice direttore.

Art. 14 - Funzioni centrali

Le funzioni amministrative centrali sono:
- Affari generali e protocollo;
- Segreteria del C.d.A. e pubblicità degli atti;
- Bilancio e ragioneria;
- Gestione del personale;
- Approvvigionamenti e contratti;
- Economato.

Le funzioni tecniche specifiche centrali sono:
- Formazione ed aggiornamento del personale;
- Automazione dei cataloghi e dei servizi;
- Consulenza tecnico-biblioteconomica;
- Coordinamento e sviluppo delle raccolte librarie e documentarie;
- Documentazione, statistica e controllo di qualità dei servizi;
- Progettazione e gestione sperimentale di nuovi servizi;
- Progettazione e manutenzione per le sedi;
- Promozione, comunicazione e immagine;
- Coordinamento delle attività di promozione della lettura e dei rapporti con le istituzioni scolastiche;
- Realizzazione di convegni, esposizioni e altre manifestazioni culturali, connesse alle generali finalità dell’Istituzione, anche in collaborazione con Enti, Istituzioni ed Associazioni culturali;
- Attività editoriali.

In relazione alle esigenze funzionali il Direttore, in armonia con gli indirizzi del C.d.A., costituisce uffici e gruppi di lavoro, permanenti o a termine, e ne nomina i responsabili. All’erogazione dei servizi tecnici collaborano la Biblioteca centrale e i Centri specializzati, di cui ai successivi artt. 14 e 15.

Art. 15 - La Biblioteca centrale

La Biblioteca centrale, oltre a mettere a disposizione del pubblico le proprie raccolte librarie, documentarie e multimediali, sviluppa ed organizza le seguenti funzioni:
- Coordinamento del catalogo collettivo e gestione del sistema informativo;
- Collaborazione al Servizio Bibliotecario Nazionale;
- Gestione dell’emeroteca centrale;
- Gestione della sezione professionale centrale;
- Costituzione e gestione di raccolte di rilevante interesse bibliografico e culturale;
- Costituzione e gestione del fondo storico, comprensivo del fondo dell’Ente Nazionale per le Biblioteche Popolari e Scolastiche.

Art. 16 - I Centri specializzati

All’interno del sistema, come previsto dall’art. 22 del Regolamento dell’Istituzione, operano Centri specializzati. Tali strutture, che si caratterizzano per la specificità delle raccolte e che si rivolgono a particolari fasce d’utenza, assumono anche, ciascuna nel proprio campo di attività, una funzione propulsiva e di monitoraggio, in armonia con gli indirizzi del C.d.A., per lo sviluppo dei corrispettivi servizi erogati dalle biblioteche del sistema.
Il C.d.A. acquisisce i pareri espressi dai Centri specializzati in occasione dell’adozione di decisioni programmatiche e operative che riguardino più da vicino i rispettivi ambiti di attività.
I Centri specializzati sono:
- la Biblioteca Centrale per Ragazzi;
- la Biblioteca Romana “A. Sarti”;
- la Mediateca Centrale;
- il Centro Multiculturale.
Spazi e personale assegnati alle strutture suindicate, nonché di quelle che potranno essere istituite con successiva deliberazione del C.d.A., devono essere commisurati all’operatività loro richiesta.

Art. 17 - Le commissioni tecniche

Il Direttore e il Vice direttore possono essere coadiuvati, nell’esercizio delle funzioni di cui all’art. 13, da apposite commissioni tecniche composte prevalentemente da personale in servizio presso l’Istituzione.

Art. 18 - I servizi di competenza delle singole strutture

Alle singole strutture è garantita l’autonomia prevista dal regolamento dell’Istituzione, nell’ambito del raccordo necessario per il raggiungimento degli obiettivi comuni del sistema.
Il responsabile della struttura assicura l’erogazione dei servizi al pubblico e lo svolgimento delle attività di diffusione dell’informazione e di promozione della lettura, organizzando il lavoro del personale assegnato.
I servizi si differenziano sulla base delle caratteristiche del bacino di utenza e per la tipologia del materiale librario e documentario che caratterizza le loro raccolte. Le strutture operative in cui si articolano le nominate funzioni operano secondo il criterio della più completa ed efficace soddisfazione delle esigenze informative dell’utenza.
Il personale in servizio conforma il proprio comportamento ed il proprio stile di lavoro a tale criterio e tende a stabilire rapporti di collaborazione con gli utenti.

Art. 19 - L’organizzazione territoriale

Il raccordo dell’attività dell’Istituzione su base territoriale è assicurato dall’Assemblea di Coordinamento territoriale prevista dall’art. 19 del regolamento dell’Istituzione e dal Coordinamento dei responsabili delle biblioteche, dei servizi e dei centri specializzati, previsto dall’art. 17 dello stesso regolamento.
La stipula e la gestione delle Convenzioni di servizio, previste dall’art. 32 bis del Regolamento dell’Istituzione, danno luogo a forme di coordinamento, su base territoriale, tra singole biblioteche e Circoscrizioni in relazione alle iniziative che l’Istituzione e le Circoscrizioni stesse concorderanno. L’Istituzione si impegna a recepire, nei limiti delle sue competenze e compatibilmente con le sue disponibilità, le iniziative proposte dalle Circoscrizioni.

 


TITOLO IV SERVIZI AL PUBBLICO

Art. 20 - Obiettivi del “Sistema delle biblioteche centri culturali”

Il “Sistema delle biblioteche centri culturali” del Comune di Roma, secondo quanto stabilito dall’art. 2 del Regolamento per il funzionamento e la gestione dell’Istituzione “Sistema delle biblioteche centri culturali” approvato con Deliberazione consiliare del 26 febbraio/1 marzo 1996 n.23, è un servizio bibliotecario pubblico che garantisce a tutti il diritto di accesso alla cultura e all’informazione e promuove lo sviluppo della comunicazione in tutte le sue forme.
Sue principali finalità sono:
- favorire la diffusione dell’informazione scritta e audiovisiva e la promozione della pubblica lettura;
- promuovere la crescita culturale e civile di tutta la comunità urbana e metropolitana, valorizzando la pluralità delle diverse etnie e culture;
- favorire la conoscenza della storia, delle tradizioni, della realtà locale.
Le strutture operative in cui si articola il Sistema sono organizzate in modo da favorire la più qualificata offerta di servizi e la più completa soddisfazione delle esigenze degli utenti.

Art. 21 - Orari di apertura, temporanee chiusure e limitazioni

L’orario di apertura al pubblico delle diverse strutture è stabilito dal C.d.A., sentito il Direttore, sulla base della dotazione organica di fatto e tenuto conto delle indicazioni emerse dall’Assemblea di Coordinamento Territoriale di cui all’art. 19 del Regolamento per il funzionamento e la gestione dell’Istituzione “Sistema delle biblioteche centri culturali” e del Coordinamento dei responsabili delle biblioteche e dei centri specializzati.
L’apertura, di norma non inferiore a 40 ore settimanali, è articolata sulle fasce di orario che consentano ad ogni categoria di utenti l’accesso alle biblioteche e l’uso dei servizi. Aperture inferiori a 40 ore settimanali potranno essere effettuate in caso di determinanti carenze di organico.
Con motivato provvedimento del Direttore dell’Istituzione vengono stabiliti i periodi di chiusura delle singole strutture, per lavori straordinari o periodici, curandone la chiara e tempestiva informazione alla cittadinanza.
Con motivati provvedimenti del Direttore dell’Istituzione o dei responsabili delle singole strutture possono essere stabilite temporanee limitazioni nell’accesso a sale o locali delle biblioteche e si può riservarne l’uso per particolari tipi di attività e particolari categorie di utenti.

Art. 22 - Servizi al pubblico

Le strutture centrali e periferiche del sistema erogano, in relazione alle proprie caratteristiche tipologiche, i seguenti servizi al pubblico:
- servizi di informazione;
- servizi di lettura e consultazione;
- servizi audiovisuali e multimediali;
- servizi di prestito;
- servizi per bambini e ragazzi;
- servizi per altre particolari categorie di utenti.
- servizi relativi alle attività culturali e di promozione della lettura
L’accesso alle biblioteche è libero, previo iscrizione alla singola biblioteca. I servizi sono gratuiti quando non comportino costi diretti per la singola prestazione. Le modalità di erogazione dei servizi da parte delle singole strutture vengono stabilite, in armonia con i principi del presente Regolamento, nel Regolamento dei servizi al pubblico elaborati dai rispettivi responsabili; tali Regolamenti entrano in vigore dopo la loro approvazione da parte del Direttore.

Art. 23 - Consultazione e lettura in sede

La consultazione dei cataloghi e del materiale documentario posseduto è libera. Di norma il patrimonio librario è disposto a scaffale aperto e gli utenti hanno libero accesso ai volumi. Il personale in servizio assiste gli utenti nelle loro ricerche. Motivati provvedimenti del Direttore dell’Istituzione o dei responsabili delle singole strutture possono escludere temporaneamente sezioni o singole opere dalla consultazione o consentirla solo a particolari condizioni; l’accesso degli utenti alle sale di lettura per studiarvi con proprio materiale può subire limitazioni in relazione alle esigenze degli utenti del servizio di consultazione e lettura del materiale posseduto dalle biblioteche.

Art. 24 - Prestito

È consentito il prestito a domicilio del materiale documentario appartenente alle raccolte delle biblioteche, secondo le modalità e le limitazione stabilite dal Direttore dell’Istituzione o dai responsabili delle singole strutture.
La mancata restituzione entro il tempo convenuto o il danneggiamento del documento o dei documenti prestati comportano l’esclusione temporanea o definitiva dal servizio di prestito e l’obbligo di risarcire la perdita subita dall’Istituzione a causa della mancata restituzione o del danneggiamento dell’opera o delle opere.
Il risarcimento dovrà coincidere con il prezzo aggiornato o, comunque, con il valore di mercato dell’opera o delle opere non restituite o danneggiate. Deroghe ai limiti massimi di numero e di tempo possono essere concesse, per particolari esigenze, dal responsabile della struttura. Limitazioni al servizio di prestito possono essere temporaneamente stabilite con motivati provvedimenti del Direttore dell’Istituzione o dei responsabili delle singole strutture.
Sono ammessi al servizio di prestito tutti i residenti nei comuni della provincia di Roma. Sono altresì ammessi tutti coloro che, pur non risiedendo nei comuni della provincia di Roma, vi abbiano la sede abituale della loro attività di studio o di lavoro. Le condizioni soggettive richieste per l’ammissione saranno autocertificate dal richiedente, previo accertamento della sua identità personale. Per i minori di anni 14 si rende necessaria la presentazione di un documento di identità da parte di uno dei genitori o di chi se ne prende cura.

Art. 25 - Prestito interbibliotecario

Le biblioteche dell’Istituzione erogano il servizio di prestito interbibliotecario, tra loro e con le strutture di altra titolarità che ammettano la reciprocità, di norma alle stesse condizioni previste per il prestito a domicilio.
Le modalità e i costi di fruizione del servizio (es. spese postali, ecc..) sono stabilite dal Direttore dell’Istituzione.

Art. 26 - Servizi aggiuntivi

L’introduzione di servizi aggiuntivi e la determinazione dei relativi corrispettivi economici sarà disposta dal C.d.A..
Potranno essere sottoposti al pagamento di un corrispettivo economico i servizi che comportino costi diretti per la singola prestazione, quali le riproduzioni, con qualsiasi mezzo eseguite, la copia di parti di archivio su supporto magnetico, la consultazione di banche dati remote, la spedizione di documenti e della loro riproduzione, l’effettuazione di ricerche particolari, la concessione di spazi per manifestazioni non promosse dalle biblioteche e qualsiasi altra prestazione che comporti oneri particolarmente rilevanti.

Art. 27 - Trattamento dei documenti

Al fine di erogare servizi qualificati, il trattamento, la gestione e la catalogazione dei documenti avvengono nel rispetto delle procedure biblioteconomiche, delle norme e degli standard nazionali e internazionali, anche allo scopo di consentire la cooperazione delle strutture del sistema con le biblioteche di altra titolarità presenti sul territorio.
Se le procedure sono in tutto o in parte automatizzate, le funzioni degli inventari, dei registri e dei cataloghi possono anche essere assicurate dall’elaboratore.

Art. 28 - Sanzioni

L’utente che tenga, nell’ambito dei locali adibiti a biblioteca o delle loro pertinenze, un comportamento scorretto o che risulti di pregiudizio o disturbo al servizio pubblico, o che non rispetti le norme previste dal presente regolamento o dagli ordini di servizio emessi dal Direttore dell’Istituzione o dalle comunicazioni interne emesse dai responsabili delle singole strutture, potrà essere richiamato e, in caso di reiterata inosservanza, potrà essere allontanato.
L’utente che reiteri il comportamento che ha provocato il suo temporaneo allontanamento potrà, con ordinanza del Sindaco, essere interdetto definitivamente dall’accesso ai servizi forniti dall’Istituzione.
Contro tale provvedimento l’utente potrà ricorrere innanzi alla giustizia amministrativa.

Art. 29 - Partecipazione dell’utenza

Agli utenti è garantito l’accesso all’informazione e la possibilità di presentare reclami e istanze, di proporre l’acquisizione di materiale documentario, di produrre memorie e documenti, di formulare osservazioni e suggerimenti per il miglioramento del servizio, di accedere alle relazioni e alle statistiche riguardanti i risultati quantitativi e qualitativi registrati.
Agli eventuali reclami degli utenti il Direttore dell’Istituzione darà risposta per iscritto entro 30 giorni lavorativi da quando ne avrà avuto conoscenza tramite scritto.
Presso le singole biblioteche vengono promosse assemblee di utenti al fine di favorire la più ampia discussione sulla qualità del servizio erogato. Le associazioni culturali, quelle professionali dei bibliotecari e quelle degli utenti possono concorrere alla definizione degli obiettivi di servizio e alla valutazione dei risultati raggiunti, secondo le modalità previste dal primo comma del presente articolo.
Successivamente all’entrata in vigore del presente Regolamento, il Direttore dell’Istituzione, in collaborazione con i responsabili delle biblioteche, predispone una Carta dei servizi di biblioteca, con cui sono individuati i fattori di qualità e definiti gli standard generali e gli standard specifici di erogazione dei servizi. La Carta dei servizi viene periodicamente aggiornata per adeguarla sia alle esigenze degli utenti, sia alle condizioni generali ed organizzative delle strutture del servizio.

 


TITOLO V
CONTABILITÀ FINANZIARIA E PATRIMONIALE

Art. 30 - Formulazione e gestione del bilancio

Il bilancio di previsione, annuale e pluriennale, deve essere formulato in termini economici e redatto dall’Istituzione conformemente allo schema tipo previsto dalla vigente normativa (seppur con gli opportuni adattamenti dettati dalla propria struttura gestionale e contabile) nonché secondo quanto previsto dal Regolamento di Contabilità del Comune di Roma.
Il bilancio prevederà le disponibilità per le diverse voci di spesa a favore di ciascuna biblioteca, servizio e centro specializzato. Tali stanziamenti sono determinati dal C.d.A. di concerto con il Direttore sulla base dei programmi presentati dai responsabili delle singole strutture entro 15 giorni dalla data di richiesta da parte del Direttore.
Il Direttore raccoglierà tali richieste e riunirà il Coordinamento dei responsabili delle biblioteche, dei servizi e dei centri specializzati, ai fini della presentazione dei programmi al C.d.A e per una prima verifica delle compatibilità.
Il C.d.A. valuterà le iniziative provenienti da ciascuna biblioteca, servizio e centro specializzato, e finalizzate ad una migliore erogazione dei servizi, riconducibili a previsioni di entrata e/o di spesa e formulerà il bilancio di previsione annuale, entro le scadenze stabilite dall’Amministrazione comunale.
L’attestazione dei risultati di gestione avviene attraverso il rendiconto, comprensivo dello stato patrimoniale e del conto economico, nonché delle previste relazioni esplicative.
Lo stato patrimoniale sottolinea i risultati della gestione patrimoniale e riporta la consistenza del patrimonio al termine dell’esercizio, evidenziando le variazioni intervenute nel corso dello stesso nei confronti della consistenza iniziale. Il conto economico rileva le componenti positive e negative dell’attività dell’Istituzione, secondo i canoni della competenza economica.

Art. 31 - Assestamento del bilancio

Annualmente, entro le scadenze stabilite dall’Amministrazione comunale, il C.d.A. può presentare alla Giunta le proposte di assestamento, con il quale si provvede ad aggiornare le previsioni del bilancio annuale in relazione all’andamento della gestione.

Art. 32 - Storni e variazioni del bilancio

È riservata al C.d.A. la competenza ad adottare le seguenti variazioni di bilancio:
a) gli storni tra gli stanziamenti di spesa
b) le iscrizioni delle entrate non previste, derivanti da trasferimenti o da riscossione di maggiori o nuove entrate, con iscrizione delle relative spese.

Art. 33 - Realizzazione delle entrate

Le entrate sono costituite da tutti i redditi, proventi, crediti, dotazioni e trasferimenti, di qualsiasi natura, che l’Istituzione ha il diritto di riscuotere in virtù di leggi, decreti, regolamenti od altri titoli.
Tutte le entrate dell’Istituzione debbono essere iscritte nel bilancio di previsione dell’Istituzione medesima, rimanendo comunque impregiudicato il diritto a riscuotere anche quelle restanti che non siano in esso previste.

Art. 34 - Effettuazione delle spese

Le spese dell’Istituzione sono quelle cui è necessario provvedere a norma di leggi, decreti, regolamenti o altri atti idonei a determinarle, e quelle, in genere, cui è opportuno provvedere per il funzionamento dei servizi erogati dall’Istituzione medesima.
Le spese, pur dovendo essere necessariamente previste dagli strumenti normativi e rispettare gli stanziamenti fissati dal bilancio, debbono comunque essere finalizzate al raggiungimento degli obiettivi dell’Istituzione.

Art. 35 - Servizio di cassa interno

Il Direttore, con appositi ordinativi di pagamento, costituisce a favore di uno o più dipendenti, al quale il C.d.A. attribuisce le funzioni di Economo, un fondo destinato a provvedere alle minute spese da farsi in contanti. Le disponibilità in tal modo costituite non possono eccedere le lire 10.000.000 e sono reintegrabili in corso di esercizio. Presso l’Istituzione è tenuto un apposito registro nel quale vanno annotati i pagamenti effettuati in contanti. Alla fine dell’esercizio l’Economo restituisce, mediante versamento all’Istituto cassiere, le somme non utilizzate e presenta il rendiconto al responsabile del servizio di ragioneria dell’Istituzione, che, dopo aver effettuato i necessari controlli contabili, lo trasmette al C.d.A.

Art. 36 - Modalità di spesa

Gli stanziamenti disponibili per ciascuna biblioteca e per ciascun centro specializzato saranno loro comunicati successivamente all’approvazione, da parte del Consiglio Comunale, del bilancio di previsione annuale, reso esecutivo dal competente organo di controllo.
Nell’ambito di tale disponibilità sono previste spese effettuabili attraverso l’amministrazione centrale e spese effettuabili direttamente dalle singole strutture. Per le spese previste per le singole strutture e gestite centralmente le strutture stesse dovranno avanzare motivate richieste nei tempi e nei modi che verranno comunicati dal Direttore.
Il Direttore, con appositi ordinativi di pagamento, può costituire a favore di un delegato per ciascuna biblioteca e per ciascun centro specializzato un fondo destinato a provvedere agli imprevisti ed alle spese di piccola manutenzione. Per quanto riguarda gli acquisti di supporti bibliografici, audiovisivi e simili, le spese possono avvenire solo in armonia con gli indirizzi dati allo sviluppo delle raccolte e per l’acquisizione di novità editoriali o per il reintegro del materiale già posseduto e non più disponibile.
Le consistenze in tal modo costituite non possono eccedere, di norma, le lire 5.000.000 per ciascuna biblioteca, sono reintegrabili solo per particolari motivi in corso di esercizio e non possono tradursi in una spesa superiore a lire 500.000 per ogni intervento. Del modo di utilizzo di tali spese deve essere fornita idonea documentazione, a consuntivo trimestrale, al Direttore dell’Istituzione.

Art. 37 - Registri contabili e scritture finanziarie

L’Istituzione tiene la seguente documentazione contabile e finanziaria:
a) un registro di prima nota, con l’indicazione di tutti i movimenti giornalieri, supportati dai necessari documenti giustificativi;
b) un registro delle scadenze, nel quale, per ciascuna di esse, siano indicati tutti gli elementi idonei ad individuarla, l’ammontare della somma ad essa relativa e lo stanziamento su cui verrà imputato il pagamento o la riscossione.
c) le altre scritture contabili previste dalla legge ai fini fiscali.

Art. 38 - Registri obbligatori

L’Istituzione deve tenere:
1) gli inventari dei beni mobili e immobili
2) il registro cronologico delle riunioni e delle deliberazioni del C.d.A.
3) il registro protocollo
4) il giornale e il mastro degli ordinativi di incasso e di pagamento.

Art. 39 - Contratti

Alle forniture di beni e di servizi, agli acquisti e a quant’altro necessario per il proprio funzionamento, l’Istituzione provvede nel rispetto della legge e, di norma, del regolamento dei contratti del Comune.

Art. 40 - Stato patrimoniale e inventario

Il Direttore cura la tenuta e l’aggiornamento dell’inventario dei beni dell’Istituzione ed è consegnatario dei beni assegnati.

 


TITOLO VI
NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 41 - Regime contabile

Anche ai fini di non creare disomogeneità con le scritture contabili e finanziarie del Comune, già in corso di esercizio, il regime contabile, finanziario, economico e patrimoniale dell’Istituzione ha inizio, in modo non sperimentale, dal 1° gennaio 1997.

Art. 42 - Figure professionali del personale dell’Istituzione.

Entro sei mesi dall’approvazione del presente regolamento il C.d.A. definirà, su proposta del Direttore sentito il coordinamento dei responsabili, le figure professionali necessarie al buon funzionamento delle strutture interne, delineandone altresi i contenuti professionali.
Tale proposta, come previsto dalle vigenti normative contrattuali, sarà esaminata congiuntamente con le OO.SS. del personale dell’Istituzione.

Art. 43 - Norme transitorie e finali

Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si rinvia al Regolamento per il funzionamento e la gestione dell’Istituzione “Sistema delle biblioteche centri culturali”. È abrogato il Regolamento del sistema di biblioteche centri culturali del Comune di Roma, approvato con Deliberazione consiliare del 7 novembre 1978, n. 3929.