Anno XI n. 2505 di giovedì 23 marzo 2006 (PI Telefonia -
News)
Il
canone Telecom? E' illegittimo
Lo ha stabilito il Giudice di Pace di Torre Annunziata, accogliendo il
ricorso di un utente e condannando l'incumbent a rimborsare i canoni
percepiti e al pagamento delle spese di giudizio. Il Codacons: si apre una
voragine
Torra Annunziata (NA) - Il canone che Telecom
Italia chiede all'utenza è illegittimo. Questa sentenza, destinata a
suscitare clamore, proviene dal Giudice di Pace di Torre Annunziata,
l'avvocato Prof. Giuseppe D'Angelo, che ha accolto la denuncia di un
utente.
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Si ripete quindi il caso di una condanna originata dalla segnalazione
di un unico consumatore: dopo la multa , comminata a TIM dall' Antitrust ecco
che la denuncia di un utente telefonico porta ad una nuova condanna, che
in questo caso obbliga Telecom Italia al rimborso dell'importo dei canoni
percepiti e al pagamento delle spese di giudizio.
"Il Giudice - fa
sapere il Codacons - dopo aver esaminato il disposto dell'art. 3
del D.P.R. n° 318/97 (che impone alla Telecom l'incarico di fornire "il
servizio universale" su tutto il territorio nazionale), ha ritenuto che il
servizio consiste nella fornitura di alcuni servizi, ma nella norma non
viene nominato il canone di abbonamento. Il comma 4 infatti attribuisce il
servizio alla società Telecom S.p.A. ed aggiunge che suddetto servizio
viene effettuato dallo stesso gestore, ma dal 1° Gennaio 1998, può essere
espletato anche da altre società di telecomunicazioni".
L'associazione di consumatori sottolinea che l'importante onere,
quello del servizio universale, "deve essere sopportato solo ed
esclusivamente, come dice il legislatore: - dagli operatori che
gestiscono reti pubbliche di telecomunicazioni; - dai fornitori di
servizi di telefonia vocale accessibili al pubblico; - dagli organismi
che prestano servizi di comunicazioni mobili e personali".
"Gli
utenti finali - conclude l'associazione - sono esclusi dall'onere di costi
aggiuntivi, compreso il pagamento del canone di abbonamento richiesto
dalla Telecom".
Il Giudice di Pace partenopeo non ha trascurato di
affrontare l'aspetto relativo alla clausola contrattuale che vincola
l'utente al pagamento del canone: la sentenza definisce che il contratto
di utenza telefonica intervenuto tra le parti è un "contratto di
adesione".
In quanto tale, è necessario verificare la eventuale
vessatorietà della clausola che prevede il pagamento del canone di
abbonamento, facendo riferimento all'art. 1469 bis del Codice Civile. La
clausola predisposta da Telecom Italia, secondo il Giudice, genera uno
squilibrio tra diritti e obblighi: dal lato dell'utente, al pagamento del
canone, non corrisponderebbe infatti alcun servizio erogato
dall'operatore. Di conseguenza si creano situazioni ritenute paradossali,
come il pagamento del canone di linea in un periodo (bimestre) in cui
l'utente non ha generato traffico telefonico di alcun genere. La clausola
è quindi considerata ingiusta e vessatoria, ai sensi dell'art. 1469 bis
del Codice Civile e, quindi, è stata dichiarata inefficace.
"Tale
sentenza - come conclude il Codacons - apre la strada a oltre 20 milioni
di cause analoghe dinanzi ai Giudici di pace, da parte degli utenti
Telecom ancora costretti a versare l'odioso canone. Se anche altri giudici
concorderanno con la decisione del GdP di Torre Annunziata, svariati
miliardi di euro dovranno uscire dalle casse dell'azienda telefonica per
rientrare nelle tasche degli utenti".
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