Aspetti della
Costituzione della Repubblica

 

Premessa

Nota conclusiva della Costituzione della Repubblica italiana:

"La Costituzione, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della repubblica. la Costituzione dovrà essere fedelmente osservata come legge fondamentale della repubblica da tutti i cittadini e dagli organi dello Stato.

Data a Roma il 27 dicembre 1947 "

 

 

Svolgimento

Contrariamente a ciò che comunemente si pensa, la Costituzione della Repubblica italiana non è solo disattesa, ma palesemente mendace:

Infine, essa è quotidianamente interpretata al peggio o smentita da Leggi e comportamenti, il che costituisce il fatto definitivamente più grave.

Un esempio per tutti: l'Art. 1, il famoso

"L'Italia è una Repubblica democratica fondata sul Lavoro. La sovranità appartiene al Popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione"

Quanto all'ordinamento della Repubblica, le dimensioni ciclopiche del Parlamento, determinato a prescindere da un rapporto di rappresentatività razionale, la creazione di una carica senatoriale a vita e la sua concessione a chi è stato Presidente (?!), l'obsoleta definizione tardo-monarchica di un Presidente della Repubblica vuoto di poteri e garante di nulla, il Titolo V dell'ordinamento repubblicano, con cui sono istituite le Regioni e (follia incredibile!!!) le "Province", ossia enti locali totalmente privi di corrispondenza reale, enorme ostacolo concreto alla risoluzione dei problemi organizzativi, logistici e sociali, e, dulcis in fundo, un uso scellerato del sistema elettorale proporzionale, per la proliferazione delle cattedre e dei delfinati, hanno posto le basi del complessivo malcostume e degli sprechi monumentali che sono davanti agli occhi di tutti.
Di fatto, la Costituzione di questa Repubblica presuntivamente democratica si è preoccupata pochissimo della dichiarata sovranità popolare o dei diritti del singolo e tantissimo della costruzione di una Burocrazia politica ed istituzionale (Apparato) e della edificazione dei suoi poteri al di sopra di quelli del Popolo e del singolo, replicando in questo lo statalismo monarchico e fascista.

Di fatto, la Costituzione di questa Repubblica, mentre da un lato affermava la proibizione della ricostituzione del disciolto Partito fascista, dall'altro ne perpetuava i principi e mentre dichiarava il "riconocimento dei diritti inviolabili dell'uomo" (Art. 2), la parità dei cittadini in dignità e davanti alla Legge (Art. 3), il diritto al Lavoro (Art. 4), "il più ampio decentramento amministrativo" (Art. 5), "la tutela delle minoranze linguistiche e e delle altre confessioni religiose" (Artt. 6 e 8), "lo sviluppo della ricerca scientifica e tecnica" (Art. 9), "la conformità col diritto internazionale" (Art. 10) e il rifiuto della guerra (Art. 11), in pratica ne impediva l'attuazione ponendo le fondamenta del più sfacciato clientelismo, e questo "dato di fatto" non corrisponde alla concezione di Stato che uno di buon senso vorrebbe, né in retro né in pro-spettiva.

Conclusioni

Una cosa la Costituzione ha rispettato: i colori della bandiera della Repubblica sono ancora verde, bianco e rosso (Art. 12).

 

F. G. Urbon