Aspetti della
Costituzione della Repubblica
Premessa
Nota conclusiva della Costituzione della Repubblica italiana:
"La Costituzione, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della repubblica. la Costituzione dovrà essere fedelmente osservata come legge fondamentale della repubblica da tutti i cittadini e dagli organi dello Stato.
Data a Roma il 27 dicembre 1947 "
Svolgimento
Contrariamente a ciò che comunemente si pensa, la Costituzione della Repubblica italiana non è solo disattesa, ma palesemente mendace:
- laddove fornisce dei "principi", essa contiene errori di linguaggio e di concetto;
- laddove essa fornisce dei criteri organizzativi, essa contraddice i principi.
Infine, essa è quotidianamente interpretata al peggio o smentita da Leggi e comportamenti, il che costituisce il fatto definitivamente più grave.
Un esempio per tutti: l'Art. 1, il famoso
"L'Italia è una Repubblica democratica fondata sul Lavoro. La sovranità appartiene al Popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione"
- nel 1947, l'anno della promulgazione, l'Italia non era assolutamente ancora fondata sul lavoro, il che rende falsa la prima affermazione di principio.
Per quanto concerne lo sforzo di diventarlo, ancora oggi l'Italia è fondata sulla Mafia e sul lavoro di pochi, quindi ...
(i costituenti avrebbero rivelato maggiore correttezza e realismo scrivendo: "Si costituisce la Repubblica democratica italiana, avente come valore fondamentale e fondante il lavoro", o qualcosa di simile)- poiché Democrazia significa di per sé sovranità popolare, scrivere nel contesto "... la sovranità appartiene al Popolo ..." è mera tautologia (=ripetizione, NdR) e quindi autentico errore
- dire che il Popolo esercita la propria sovranità non solo nelle forme, il che potrebbe essere corretto, ma anche "nei limiti" posti dalla Costituzione è una contraddizione gravissima del principio della sovranità popolare, la quale, se di sovranità parliamo, non può essere limitata in alcun modo dalla Costituzione che la afferma, ma soltanto da un principio esterno e superiore alla Costituzione stessa, che a quello teoricamente s'ispira: Lao Tze, ottuplice sentiero buddista, 10 Comandamenti (La Dichiarazione universale dei diritti ancora non esisteva).
Ciò presuppone un Art. 1 diverso da quello attuale e di premessa complessiva, nel quale si sarebbe dovuto chiarire l'ispirazione morale della Costituzione della Repubblica.
In ogni caso, poiché la Costituzione non offre a tal proposito altri lumi che quelli contenuti nel Titolo IV/I e nella Parte II (Ordinamento), tali limiti sono presumibilmente quelli configurati dal meccanismo della "Delega elettorale", per cui, una volta esercitata la scelta politica, il Popolo si deve intendere esautorato rispetto a qualunque decisione, a favore della classe politica e delle altre Istituzioni, salve le aleatorie possibilità del Referendum e quelle molto aleatorie previste dall'Art. 50 Titolo IV/I, molto simili alle richieste di grazia.
Davvero un bell'esempio di realizzazione Democratica e, cosa ben peggiore, di pensiero Liberale.Quanto all'ordinamento della Repubblica, le dimensioni ciclopiche del Parlamento, determinato a prescindere da un rapporto di rappresentatività razionale, la creazione di una carica senatoriale a vita e la sua concessione a chi è stato Presidente (?!), l'obsoleta definizione tardo-monarchica di un Presidente della Repubblica vuoto di poteri e garante di nulla, il Titolo V dell'ordinamento repubblicano, con cui sono istituite le Regioni e (follia incredibile!!!) le "Province", ossia enti locali totalmente privi di corrispondenza reale, enorme ostacolo concreto alla risoluzione dei problemi organizzativi, logistici e sociali, e, dulcis in fundo, un uso scellerato del sistema elettorale proporzionale, per la proliferazione delle cattedre e dei delfinati, hanno posto le basi del complessivo malcostume e degli sprechi monumentali che sono davanti agli occhi di tutti.
Di fatto, la Costituzione di questa Repubblica presuntivamente democratica si è preoccupata pochissimo della dichiarata sovranità popolare o dei diritti del singolo e tantissimo della costruzione di una Burocrazia politica ed istituzionale (Apparato) e della edificazione dei suoi poteri al di sopra di quelli del Popolo e del singolo, replicando in questo lo statalismo monarchico e fascista.Di fatto, la Costituzione di questa Repubblica, mentre da un lato affermava la proibizione della ricostituzione del disciolto Partito fascista, dall'altro ne perpetuava i principi e mentre dichiarava il "riconocimento dei diritti inviolabili dell'uomo" (Art. 2), la parità dei cittadini in dignità e davanti alla Legge (Art. 3), il diritto al Lavoro (Art. 4), "il più ampio decentramento amministrativo" (Art. 5), "la tutela delle minoranze linguistiche e e delle altre confessioni religiose" (Artt. 6 e 8), "lo sviluppo della ricerca scientifica e tecnica" (Art. 9), "la conformità col diritto internazionale" (Art. 10) e il rifiuto della guerra (Art. 11), in pratica ne impediva l'attuazione ponendo le fondamenta del più sfacciato clientelismo, e questo "dato di fatto" non corrisponde alla concezione di Stato che uno di buon senso vorrebbe, né in retro né in pro-spettiva.
Conclusioni
Una cosa la Costituzione ha rispettato: i colori della bandiera della Repubblica sono ancora verde, bianco e rosso (Art. 12).
F. G. Urbon