Certificato di Conformità Edilizia ed Agibilità
Può richiedere il Certificato di Conformità Edilizia e Agibilità il titolare dei titoli abilitativi, Permesso di costruire o DIA, in conformità dei quali sono stati eseguiti i lavori.
La documentazione richiesta deve essere certificata da un professionista qualificato, iscritto al relativo collegio o albo professionale. La domanda deve essere presentata entro 15 giorni dalla comunicazione di fine lavori.
E' necessario presentare domanda in bollo redatta su apposita modulistica, completa di: documenti che provino l'accatastamento dell'immobile; scheda tecnica descrittiva e relativi allegati; ricevuta di versamento dei diritti di segreteria.
La scheda tecnica deve contenere i seguenti dati, variabili secondo il Comune di richiesta:
Dati catastali e urbanistici per individuare l'immobile;
Dati metrici e dimensionali;
Estremi del permesso di costruire;
Copia del certificato di collaudo statico;
Copia del certificato di collaudo delle opere in cemento armato e metallo;
Certificato di prevenzione degli incendi;
Dichiarazione di conformità degli impianti sottoscritta dalla ditta installatrice;
Dichiarazione congiunta del Committente, Costruttore e Direttore dei lavori concernenti la rispondenza dei lavori eseguiti alla documentazione resa;
Dichiarazione di conformità del Direttore dei Lavori.
Il costo delle due marche da bollo di euro 16,00, una per la domanda e una per il certificato.
I diritti di segreteria variano a seconda del Comune di richiesta.
Eventuali importi per verifica e sopralluoghi a campione sono variabili in base alla tipologia di certificato e comune ove si opera.
Tempi per il rilascio:
Il Certificato è rilasciato entro 90 giorni dalla richiesta.
Trascorso il termine per il rilascio, la Conformità Edilizia (ex Abitabilità) si intende valida (silenzio assenso).
Il certificato è in questo caso sostituito dalla Scheda Tecnica descrittiva attestata da un professionista.
In condominio telecamere decise a maggioranza.
Il condominio è un luogo di stretta convivenza e quindi bisogna saper dosare la trasparenza nella gestione della cosa comune e il diritto alla riservatezza di ciascuno, tutelato dal Codice della privacy. Così l'amministratore dovrà saper conciliare di volta in volta queste due necessità – che la legge considera ugualmente importanti – senza che l'una prevalga sulla seconda o possa danneggiarla.
Il nuovo articolo 1122-ter del Codice civile, introdotto dalla riforma del condominio (legge 220/2012), si occupa per la prima volta della videosorveglianza. E stabilisce che l'assemblea condominiale, con la maggioranza degli intervenuti che rappresentino almeno metà dei millesimi, può deliberare l'installazione di videocamere sulle parti comuni dell'edificio.
Il Garante della privacy ha giustamente distinto tra le riprese svolte dai singoli condomini a scopi personali e quelle che invece vengono effettuate dal condominio per controllare le sue parti comuni.
Il primo caso si riferisce a quando il condomino intende sorvegliare la propria porta di casa oppure il posto auto. Dato che le immagini non verranno diffuse né comunicate a terzi, non si applica il Codice della privacy. Quindi, per esempio, non c'è l'obbligo di segnalare con un cartello la presenza della videocamera. L'importante è che il sistema di videosorveglianza sia installato in modo tale che l'obiettivo della telecamera riprenda unicamente la porta d'ingresso e non il pianerottolo, così come la videocamera posta nel box dovrà riprendere unicamente il proprio posto auto e non l'intero garage.
Invece, nel caso di telecamere poste dal condominio per sorvegliare le parti comuni, dovranno essere adottate tutte le misure e le precauzioni previste dal Garante, cioè:
- le persone che transiteranno nelle aree sorvegliate dovranno essere informate con appositi cartelli delle presenza delle telecamere;
- nel caso di impianti collegati alle forze dell'ordine, sarà necessario apporre uno specifico cartello che lo evidenzi;
- le immagini registrate potranno essere conservate per un periodo limitato, cioè sino a un massimo di 24-48 ore, fatte salve specifiche esigenze, come la chiusura di esercizi oppure di uffici che hanno sede nel condominio, o di ulteriore conservazione in relazione ad indagini della polizia o comunque di natura giudiziaria;
- le telecamere condominiali dovranno riprendere solo le aree comuni da controllare, evitando la ripresa di luoghi circostanti quali strade, altri edifici, edifici commerciali eccetera;
- i dati raccolti dovranno essere protetti con idonee e preventive misure di sicurezza, in modo da consentirne l'accesso solo alle persone autorizzate oppure al titolare o al responsabile del trattamento dei dati (che ben potrà essere anche lo stesso amministratore del condominio).
Il mancato rispetto di queste prescrizioni, a seconda dei casi, comporterà:
- l'inutilizzabilità dei dati personali trattati (lo prevede l'articolo 11, comma 2, del Codice della privacy);
- l'adozione di provvedimenti di blocco o divieto del trattamento disposti dal Garante (articolo 143, comma 1, lettera c del Codice);
- l'applicazione delle sanzioni amministrative o penali ed esse collegate (articoli 161 e seguenti del Codice), oltre ovviamente ad eventuali richieste di risarcimento da parte di eventuali soggetti danneggiati.
Lo stesso si può dire in relazione ai videocitofoni che rilevano immagini, talvolta anche tramite registrazione.
Se il sistema è installato esclusivamente a fini personali e le immagini non sono destinate alla comunicazione sistematica o alla diffusione, il Garante non interviene.
Compensi per mediazione.
L’art. 84 del decreto legge 21 giugno 2013 n.69, convertito in legge 9 agosto 2013 n.98, ha introdotto alcune modifiche al testo del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28.
Tenuto conto delle novità introdotte, dei quesiti pervenuti e dei principali profili di incertezza applicativa che sono stati posti all’attenzione degli uffici ministeriali, si ritiene necessario fornire le seguenti linee interpretative e direttive in materia.
L’indennità dovuta per primo incontro di mediazione. Spese di avvio del procedimento.
Si richiamano innanzitutto gli organismi di mediazione al rigoroso rispetto della disposizione di cui all’art. 17 comma 5 ter del D. Lgs. 4 marzo 2010, n. 28, introdotta dall’art.84, comma 1 lett. p) n.2) del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, a tenore del quale “nel caso di mancato accordo all’esito del primo incontro, nessun compenso è dovuto per l’organismo di mediazione”.
Il Regolamento UE 260/2012 prevede,
entro il 1° febbraio 2014, la sostituzione obbligatoria del servizio di addebito diretto nazionale con l'adozione di nuovi schemi di pagamento europei (SEPA).
Le autorizzazioni all'addebito in conto (c.d. domiciliazioni RID bancarie e postali) per l'incasso di addebiti diretti periodici secondo uno schema nazionale, rilasciate al beneficiario del pagamento prima del 1° febbraio 2014, rimangono valide anche dopo tale data.
SEPA = Single Euro Payments Area
SDD = SEPA Direct Debit
SCT = SEPA Credit Tranfer
La stangata del 33% dell'imposta di bollo sugli strumenti finanziari (dallo 0,15% allo 0,2%) ha passato la prima boa,
quella del Senato, dribblando alcuni emendamenti.
Dal 1° gennaio 2014 entrerà in vigore il rincaro di un terzo della "mini-patrimoniale", introdotta a suo tempo dal Governo Monti allo 0,1% (nel 2012) e poi aumentata allo 0,15% (nel 2013).
È comunque previsto 1l prelievo fisso minimo di 34,20 euro su base annua.
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Supercondominio, ecco tutte le novità della riforma
Con la riforma del condominio (legge 220/12) è stato disciplinato il cosiddetto supercondominio. Il nuovo articolo 1117 bis del codice civile prevede che in tutti i casi in cui più unità immobiliari o più edifici ovvero più condominii di unità immobiliari o di edifici abbiano parti comuni ai sensi dell'articolo 1117 codice civile, trova applicazione la normativa in materia di condominio.
Le disposizioni di attuazione del codice civile, all'articolo 67, disciplinano un particolare caso di assemblea del supercondominio. Infatti, quando i partecipanti sono più di 60 e l'ordine del giorno ha ad oggetto la gestione ordinaria delle parti comuni e la nomina dell'amministratore, all'assemblea partecipano solo i rappresentanti dei singoli condominii. Ciascuno di essi, con la maggioranza degli intervenuti e almeno i 2/3 dei millesimi, dovrà così provvedere alla nomina. In difetto ciascun condomino, o uno qualsiasi degli altri rappresentanti già nominati, potranno rivolgersi all'autorità giudiziaria.
Si potrebbe porre il porre il problema se la convocazione ed il verbale vanno inviati al rappresentante oppure a tutti i condomini (i quali successivamente provvederanno a riunirsi in assemblea per la nomina). Si ritiene che l'interpretazione corretta sia la prima. Il comma IV dello stesso articolo 67 prevede infatti che il rappresentante debba comunicare tempestivamente all'amministratore di ciascun condominio l'ordine del giorno e le decisioni assunte dall'assemblea. L'amministratore riferisce in assemblea.
Se ne desume, pertanto, che la convocazione ed il verbale vadano a lui inviati.
Benchè ogni limite o condizione al potere di rappresentanza previsto con delibera assembleare si considera non apposto, appare però ugualmente obbligatoria la convocazione dell'assemblea di ciascun condominio. Si noti che la norma utilizza il verbo "riferire" in quanto, non potendo essere previsti limiti o condizioni, non vi potrà essere delibera vincolante per il rappresentante. Ai fini della valida costituzione dell'assemblea del supercondominio, non risulta però pregiudizievole il preventivo esperimento delle adunanze nei singoli palazzi.
Una cosa, infatti, è il rapporto che lega il rappresentante con i propri condomini rappresentati, altra è il rapporto tra amministratore e singolo incaricato.
Tuttavia, benchè non costituente presupposto essenziale, il codice prevede l'obbligatorietà della stessa. Ne dovrà pertanto essere tenuto conto in fase di convocazione dell'assemblea del supercondominio.
L'amministratore di questo dovrà quindi considerare il tempo necessario affinchè il rappresentante trasmetta l'avviso all'amministratore del singolo condominio il quale dovrà convocare l'assemblea. Questi adempimenti (considerando il preavviso di almeno 5 giorni ed i tempi per le raccomandate) richiedono da 15 giorni (nei condominii più semplici in cui tutti sono residenti nello stesso palazzo) a 25 o più giorni (nei casi in cui tra i condomini vi siano persone residenti in luoghi molto lontani o all'estero).
Altro problema interpretativo attiene alla decorrenza per l'eventuale impugnazione della delibera del supercondominio. Stante la presenza in assemblea del rappresentante, i condomini devono essere considerati presenti. Tuttavia, questi non avranno notizia di quanto deliberato fino a quando non riceveranno l'avviso di convocazione per l'assemblea del singolo palazzo con la quale viene trasmesso loro il verbale. In questo caso i tempi risultano notevolmente ridotti rispetto ai 30 giorni previsti per poter procedere giudizialmente.
Verso il cambio di tassazione. Le dinamiche Imu-Tasi, il rischio aumenti per le case di valore più basso.
Mentre prova a chiudersi in parità dell'Imu 2013 sull'abitazione principale, iniziano a delinearsi le prospettive fiscali per la casa nel 2014. Molto dipenderà dai Comuni, stretti fra i bilanci con il fiato corto e l'esigenza politica di non gravare troppo sulla prima casa, ma i binari tracciati da legge di stabilità e maxiemendamento sono chiari. Già a parametri standard, però, il rischio di pagare più dell'lmu si concentra sulle abitazioni di valore catastale medio e basso, che rappresentano la maggioranza delle case degli italiani ma pagavano una quota minoritaria dell'Imu, in questi casi la Tari potrà essere più bassa dell’IMU solo se i Comuni introdurranno detrazioni tali da azzerare l'impatto dell'aliquota. Risparmi anche importanti si prospettano invece per le abitazioni che per il Fisco valgono di più, ma che sono una netta minoranza.
Milano, 29/11/2013.
MOBILE BANKING - Cariparma, intesa con MasterCard
Si chiama PaySmart CartaConto la piccola carta sticker che, applicata al cellulare, consente di effettuare i pagamenti semplicemente avvicinando il telefono ad un terminale Pos.
A lanciarla per la prima volta in Italia è Cariparma Credit Agricole e MasterCard, in collaborazione con CartaSI: presentata ieri, PaySmart CartaConto è una carta prepagata ricaricabile che trasforma il cellulare in un vero e proprio strumento di pagamento.
Grazie all'assegnazione del codice Ibsn, poi, permette anche di disporre dei principali servizi bancari (accredito dello stipendio, bonilici, internet banking, domiciliazione delle utenze).
Località in provincia di Monza e Brianza (MB):
Agrate Brianza, Aicurzio, Albiate, Arcore, Barlassina, Bellusco, Bernareggio, Besana in Brianza, Biassono, Bovisio Masciago, Briosco, Brugherio, Burago di Molgora, Busnago, Camparada, Caponago, Capriano, Carate Brianza, Carnate, Cavenago di Brianza, Ceriano Laghetto, Cesano Maderno, Cogliate, Concorezzo, Cornate d'Adda, Correzzana, Desio, Giussano, Lazzate, Lentate sul Seveso, Lesmo, Limbiate, Lissone, Macherio, Meda, Mezzago, Misinto, Monza, Muggiò, Nova Milanese, Ornago, Renate, Roncello, Ronco Briantino, Seregno, Seveso, Sovico, Sulbiate, Triuggio, Usmate Velate, Varedo, Vedano al Lambro, Veduggio con Colzano, Verano Brianza, Villa Raverio, Villasanta, Vimercate