E’ istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri
il Fondo nazionale di Garanzia cui il consumatore può rivolgersi,
(ai sensi dell’art. 21 D. Igs. 111/95), in caso di insolvenza
o di fallimento dichiarato del venditore o dell’organizzatore,
per la tutela delle seguenti esigenze:
rimborso del prezzo versato;
suo rimpatrio nel caso di viaggi all’estero
Il fondo deve altresì fornire un’immediata disponibilità
economica in caso di rientro forzato di turisti da Paesi extracomunitari
in occasione di emergenze imputabili o meno al comportamento
dell’Organizzatore.
Le modalità di intervento del Fondo sono stabilite con decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell’art.
21 n.5 decr. legisl. n.111/95.