il decreto legislativo n.111 del 17.3.95
di attuazione della Direttiva 90/314/CEE dispone a protezione
del consumatore che l’organizzatore ed il venditore del
pacchetto turistico, cui il consumatore si rivolge, debbano
essere in possesso dell’autorizzazione amministrativa
all’espletamento delle loro attività (arte.3/1
lett. A d.Igs.111/95).
Il consumatore ha diritto di ricevere
copia del contratto di vendita di pacchetto turistico ( ai sensi
dell’arte. 6 del d.Igs. 111/95) che è documento indispensabile
per accedere eventualmente al Fondo di Garanzia di cui all’arte.
17 delle presenti Condizioni generali di contratto.
La nozione di “pacchetto turistico”
( arte 2/1 d. Igs 111/95) è la seguente: I pacchetti turistici hanno ad oggetto i viaggi, le vacanze ed
i circuiti “tutto compreso”, risultanti dalla prefissata
combinazione di almeno due degli elementi di seguito indicati, venduti
od offerti in vendita ad un prezzo forfetario, e di durata superiore
alle 24 ore ovvero estendentisi per un periodo di tempo comprendente
almeno una notte:
trasporto;
alloggio;
servizi turistici non accessori al trasporto
o all’alloggio (omissis) ....... che costituiscano parte significativa
del “pacchetto turistico”.