E’ istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il Fondo nazionale di Garanzia cui il consumatore può rivolgersi, (ai sensi dell’art. 21 D. Igs. 111/95), in caso di insolvenza o di fallimento dichiarato del venditore o dell’organizzatore, per la tutela delle seguenti esigenze:

  1. rimborso del prezzo versato;
  2. suo rimpatrio nel caso di viaggi all’estero
    Il fondo deve altresì fornire un’immediata disponibilità economica in caso di rientro forzato di turisti da Paesi extracomunitari in occasione di emergenze imputabili o meno al comportamento dell’Organizzatore.

Le modalità di intervento del Fondo sono stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell’art. 21 n.5 decr. legisl. n.111/95.