Premesso che

  1. il decreto legislativo n.111 del 17.3.95 di attuazione della Direttiva 90/314/CEE dispone a protezione del consumatore che l’organizzatore ed il venditore del pacchetto turistico, cui il consumatore si rivolge, debbano essere in possesso dell’autorizzazione amministrativa all’espletamento delle loro attività (arte.3/1 lett. A d.Igs.111/95).
  2. Il consumatore ha diritto di ricevere copia del contratto di vendita di pacchetto turistico ( ai sensi dell’arte. 6 del d.Igs. 111/95) che è documento indispensabile per accedere eventualmente al Fondo di Garanzia di cui all’arte. 17 delle presenti Condizioni generali di contratto.
La nozione di “pacchetto turistico” ( arte 2/1 d. Igs 111/95) è la seguente:
I pacchetti turistici hanno ad oggetto i viaggi, le vacanze ed i circuiti “tutto compreso”, risultanti dalla prefissata combinazione di almeno due degli elementi di seguito indicati, venduti od offerti in vendita ad un prezzo forfetario, e di durata superiore alle 24 ore ovvero estendentisi per un periodo di tempo comprendente almeno una notte:
  1. trasporto;
  2. alloggio;
  3. servizi turistici non accessori al trasporto o all’alloggio (omissis) ....... che costituiscano parte significativa del “pacchetto turistico”.