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FERIE

PERSONALE CON CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO


L'art. 13 del CCNL del 24 luglio 2003 fissa le nuove norme per la fruizione delle ferie.

Le ferie sono un diritto irrinunciabile per il dipendente, che non solo ha il diritto ma anche il dovere della relativa fruizione.

Solamente nel caso di cessazione dal rapporto di lavoro, qualora le ferie spettanti a tale data non siano state fruite per documentate esigenze di esercizio , compete la relativa indennità sostitutiva. Per poter procedere al pagamento della suddetta indennità devono, pertanto, sussistere due elementi essenziali: 

·         cessazione del rapporto di lavoro per qualsiasi causa (pensionamento, dimissioni volontarie, licenziamento, ecc.);

·         rifiuto della concessione delle ferie (regolarmente richieste dal dipendente) per documentate esigenze di servizio.  

A tale proposito, si richiama l'attenzione sulla opportunità di valutare attentamente le esigenze di servizio, in quanto l'eventuale mancata fruizione delle ferie determina un aggravio di spesa nel caso in cui il dipendente cessi dal servizio.

Durante il periodo delle ferie, al dipendente compete la normale retribuzione, ad eccezione delle indennità per prestazioni di lavoro aggiuntivo o straordinario e di quelle che non siano corrisposte per 12 mesi.

Ai dipendenti a tempo indeterminato già in servizio alla data della stipula del contratto competono, per ogni anno scolastico, 32 giorni lavorativi, comprensivi delle 2 giornate sostitutive delle festività soppresse (legge 937/77 art. 1 comma 1 lett. a).

Ai dipendenti assunti dopo il 4 agosto 1995 competono 30 giorni lavorativi, anziché 32. Dopo 3 anni di servizio, a qualsiasi titolo prestato, il personale ha diritto a 32 giorni, come sopra indicato.

E' utile osservare che il periodo di riferimento delle ferie è stato equiparato, per tutto il personale, ad anno scolastico. Tale unificazione, in fase di prima applicazione, richiede la necessità di rideterminare le ferie maturate e già godute dal personale ATA fino alla data del 31.8.1995.

In caso di distribuzione dell'orario di lavoro del personale ATA su 5 giorni, il sesto è considerato comunque lavorativo ai fini del computo delle ferie e i giorni di ferie goduti per frazione inferiore alla settimana vengono calcolati in ragione di 1,2 per ciascun giorno.

Nell'anno di assunzione o di cessazione dal servizio, il periodo delle ferie è determinato in proporzione dei dodicesimi di servizio prestato; la frazione di mese si arrotonda a mese intero se superiore a 15 giorni e si tralascia in caso contrario.

Le ferie sono ridotte in proporzione ai periodi di aspettativa e assenze dal servizio che interrompono l'anzianità a tutti gli effetti. Le assenze per malattia o infortunio e i permessi retribuiti non riducono il periodo di ferie. Le ferie vanno richieste al dirigente scolastico da parte del personale docente educativo ed ATA ed al Provveditore agli Studi da parte del dirigente scolastico.

Sono concesse compatibilmente con le esigenze di servizio, tenuto conto delle richieste del dipendente.  

Nel caso in cui le stesse, anche a seguito di formale invito da parte del dirigente scolastico, non siano richieste dal dipendente, vanno concesse d'ufficio.

 Eutile ricordare che la semplice presentazione della domanda di ferie non costituisce titolo ad assentarsi dal servizio; è necessaria la preventiva, formale autorizzazione.

I dirigenti scolastici possono fruire delle ferie nei seguenti periodi:

·         durante la sospensione dell'attività didattica;

·         durante l'attività didattica per un periodo non superiore a 15 giorni.

Il personale docente ed educativo può fruire delle ferie nei seguenti periodi:

·         durante la sospensione dell'attività didattica;

·         durante l'attività didattica per non più di 6 giorni senza aggravio di spesa, salvo che per quelli usufruiti per particolari motivi personali o familiari debitamente documentati.

Al personale ATA possono essere concesse le ferie durante l'intero anno scolastico, assicurando al dipendente una fruizione minima di 15 giorni lavorativi continuativi nel periodo 1 luglio / 31 agosto.

Le ferie non fruite nell'anno scolastico di competenza possono essere godute secondo le seguenti modalità:  

1.        DIRIGENTI  SCOLASTICI:  

·         nell'anno scolastico successivo, con esclusione del periodo di inizio dell'anno scolastico e di quelli riservati agli scrutini periodici e finali ed agli esami;  

2.        PERSONALE DOCENTE ED EDUCA77VO  

·         nell'anno scolastico successivo, esclusivamente nei periodi di interruzione delle attività didattiche.  

3.        PERSONALE ATA  

·         entro il mese di aprile dell'anno scolastico successivo, se la mancata fruizione è determinata da esigenze personali, da esigenze di servizio oppure da malattia;

Le malattie, debitamente documentate, che abbiano dato,luogo a ricovero ospedaliero o diagnosticate per più di 3 giorni, sospendono la fruizione delle ferie, purché l'Amministrazione sia stata messa in condizione di accertarle.

Le ferie possono, inoltre, essere interrotte o sospese per motivi di servizio.

Nel caso di sospensione o interruzione per i motivi su esposti, al dipendente spetta:

1.       il recupero dei periodi di ferie non fruiti;

2.       il rimborso delle spese di viaggio, documentate, per il rientro in sede e per il ritorno al luogo delle ferie;

3.       l'indennità di missione per la durata dei viaggi;

4.       il rimborso delle spese sostenute per il periodo di ferie non goduto.

Quanto previsto ai punti 2, 3 e 4 si applica unicamente nel caso in cui la sospensione o il rinvio sia dovuto a motivi di servizio.