La
disciplina
relativa
alle
sostanze
stupefacenti
è
contenuta
nel
D.P.R.
309/90,
così
come
modificato
dal
referendum
abrogativo
del
18-19
aprile
1993.
La
maggiore
innovazione
introdotta
dal
referendum
è
rappresentata
dalla
depenalizzazione
dell'uso
personale
di
sostanze
stupefacenti;
da
ciò
deriva
che
è
penalmente
sanzionata
soltanto
la
destinazione
a
terzi
della
sostanza
e
che
conseguentemente
è
punito
con
una
sanzione
amministrativa
l'acquisto,
e
comunque
la
detenzione
di
sostanze
stupefacenti
o
psicotrope
destinate
all'uso
esclusivamente
personale.
•
Sanzioni
Amministrative
•
Sanzioni
Penali
•
L'orientamento
della
Giurisprudenza
sulla
coltivazione
•
Ultimi
orientamenti
della
Giurisprudenza
relativi
all'uso
di
gruppo
SANZIONI
AMMINISTRATIVE
E
PENALI
ART.75
-
SANZIONI
AMMINISTRATIVE
1
-
Chi
importa,
acquista
o
detiene
per
farne
uso
personale
le
seguenti
sostanze:
-
a)
oppio
e
suoi
derivati
-
b)
cocaina
e
sostanze
ad
azione
analoga
-
c)
allucinogeni
-
d)
anfetamine
-
e)
sostanze
ad
effetto
ipnotico-sedativo
-
f)
ogni
altra
sostanza
capace
di
determinare
dipendenza
fisica
o
psichica
è
punito
con
la
sanzione
amministrativa
della
sospensione
della
patente
di
guida,
del
passaporto,
e
di
ogni
altro
documento
equivalente,
e,
se
si
tratta
di
straniero,
del
permesso
di
soggiorno
per
motivi
di
turismo,
ovvero
del
divieto
di
conseguire
tali
documenti,
per
un
periodo
DA
DUE
A
QUATTRO
MESI;
2
-
se
si
tratta
di:
-
a)
cannabis
indica
e
prodotti
da
essa
ottenuti
-
b)
sostanze
di
impiego
terapeutico
che
inducano
dipendenza
fisica
o
psichica
lieve
la
sanzione
amministrativa
di
cui
sopra
va
DA
UNO
A
TRE
MESI.
PROCEDURA
Una
volta
accertati
i
fatti
e
contestata
la
violazione
di
legge,
gli
organi
della
polizia
possono
avvisare
direttamente
il
Prefetto
del
luogo
ove
è
stato
commesso
il
fatto,
oppure
invitare
la
persona
a
presentarsi
immediatamente
innanzi
a
lui.
Entro
cinque
giorni
il
Prefetto
convoca
la
persona
segnalata
per
sentirla.
L'interessato
può
chiedere
di
essere
sottoposto
al
programma
terapeutico
presso
la
A.S.L.
della
propria
circoscrizione,
in
tal
caso
il
Prefetto
se
lo
ritiene
opportuno
può
sospendere
il
procedimento.
Il
Prefetto
comunque
cura
l'acquisizione
dei
dati
necessari
per
valutare
il
comportamento
durante
il
programma
e
se
risulta
che
l'interessato
ha
attuato
il
programma,
archivia
il
procedimento.
Se
l'interessato
non
si
presenta
alla
struttura
sanitaria
entro
il
termine
stabilito
dal
Prefetto
ovvero
se
lo
interrompe
senza
un
giustificato
motivo,
viene
di
nuovo
convocato
innanzi
al
Prefetto
che
lo
invita
a
rispettare
il
programma.
Se
i
fatti
riguardano
la
cannabis
e
altre
sostanze
leggere
e
il
Prefetto
valuta
che
la
persona
si
asterrà
per
il
futuro
dal
commetterli
nuovamente,
il
procedimento
verrà
definito,
anzichè
con
la
sanzione,
con
un
formale
invito
a
non
farne
più
uso.
L'interessato
può
prendere
visione
e
chiedere
copia
degli
atti
di
cui
sopra.
MINORI
Se
si
tratta
di
persona
minore
di
età
e
il
Prefetto
non
ritiene
necessario
applicare
la
sanzione
di
cui
sopra,
il
procedimento
verrà
definito
con
un
formale
invito
a
non
farne
più
uso.
Il
Prefetto
se
lo
ritiene
opportuno
può
convocare
i
familiari
per
dar
loro
notizia
dei
fatti.
ART.
73
-
SANZIONI
PENALI
1)
Chi
detiene,
coltiva,
produce,
fabbrica,
vende,
acquista,
offre
o
mette
in
vendita,
cede,
riceve,
importa,
esporta,
trasporta,
procura
ad
altri,
fuori
dai
casi
previsti
all'art.
75,
le
seguenti
sostanze:
-
a)
oppio
e
suoi
derivati
-
b)
cocaina
e
sostanze
ad
azione
analoga
-
c)
allucinogeni
-
d)
anfetamine
-
e)
sostanze
ad
effetto
ipnotico-sedativo
-
f)
ogni
altra
sostanza
capace
di
determinare
dipendenza
fisica
o
psichica
è
punito
con
LA
RECLUSIONE
DA
8
A
20
ANNI
E
CON
LA
MULTA
DA
LIRE
50
MILIONI
A
LIRE
500
MILIONI.
2)
se
si
tratta
di:
-
a)
cannabis
indica
e
prodotti
da
essa
ottenuti
-
b)
sostanze
di
impiego
terapeutico
che
inducano
dipendenza
fisica
o
psichica
lieve
è
punito
con
LA
RECLUSIONE
DA
2
A
6
ANNI
E
CON
LA
MULTA
DA
LIRE
10
MILIONI
A
LIRE
150
MILIONI.
CONCORSO
-
Se
il
fatto
è
commesso
da
tre
o
più
persone
in
concorso
tra
loro,
la
pena
è
aumentata.
FATTO
DI
LIEVE
ENTITA'-
Quando,
per
i
mezzi,
per
le
modalità
o
le
circostanze
dell'azione
ovvero
per
la
qualità
e
quantità
delle
sostanze,
i
fatti
previsti
dal
presente
articolo
sono
di
lieve
entità,
si
applicano
le
pene
della
RECLUSIONE
DA
1
A
6
ANNI
E
DELLA
MULTA
DA
LIRE
5
MILIONI
A
LIRE
50
MILIONI
PER
LE
DROGHE
C.D.
PESANTI;
DA
6
MESI
A
4
ANNI
E
MULTA
DA
LIRE
2
MILIONI
A
LIRE
20
MILIONI
PER
LE
DROGHE
C.D.
LEGGERE.
COLLABORAZIONE
-
Per
chi
collabora
con
l'autorità
di
polizia
e
giudiziaria
al
fine
di
impedire
che
l'attività
delittuosa
sia
portata
a
conseguenze
ulteriori,
le
pene
previste
sono
diminuite
dalla
metà
a
due
terzi.
INDICI
RIVELATORI
DELLA
DESTINAZIONE
A
TERZI
Come
precisato
sopra,
a
seguito
del
referendum
del
1993,
che
ha
depenalizzato
l'uso
personale
di
sostanze
stupefacenti,
si
ha
illecito
penale
soltanto
quando
la
sostanza
stupefacente
è
destinata
a
terzi;
pertanto
spetterà
all'accusa
dimostrare
concretamente
la
destinazione
a
terzi
della
sostanza;
a
tal
fine
il
Pubblico
Ministero
farà
riferimento
ai
seguenti
indici:
-
elemento
quantitativo:
la
presenza
di
quantitativi
esorbitanti
di
sostanza
stupefacente,
può
dimostrare
che
la
stessa
non
era
destinata
soltanto
all'uso
personale
del
detentore,
ma
anche
in
parte,
era
destinata
a
terzi;
-
qualità
soggettiva
del
detentore
(tossicodipendente
o
meno):
la
circostanza
che
la
droga
sia
in
possesso
di
un
soggetto
non
tossicodipendente,
può
far
ritenere
che
la
stessa
sia
destinata
allo
spaccio;
-
condizioni
economiche
del
detentore:
l'assenza
di
un'attività
lavorativa
o
di
altra
fonte
di
reddito
può
far
ritenere,
che
il
detentore
attraverso
lo
spaccio,
si
procuri
i
mezzi
di
sussistenza;
-
modalità
di
custodia,
frazionamento
in
dosi,
ritrovamento
di
sostanze
stupefacenti
di
diversa
natura,
ritrovamento
di
strumenti
idonei
al
taglio,
modalità
spazio-temporali
in
cui
è
stato
eseguito
il
sequestro,
grado
di
purezza
della
sostanza
detenuta.
La
suddetta
ricostruzione
interpretativa
circa
l'utilizzazione
dei
vari
indici
probatori,
è
stata
recepita
dalla
prevalente
giurisprudenza
della
Corte
di
Cassazione.
L'ORIENTAMENTO
DELLA
GIURISPRUDENZA
IN
ORDINE
ALLA
ILLICEITÀ
PENALE
DELLA
COLTIVAZIONE
DI
SOSTANZE
STUPEFACENTI
FINALIZZATA
ALL'USO
PERSONALE
L'art.
75
d.p.r.
309/90
(sanzioni
amministrative)
individua
un
numero
limitato
di
condotte
se
rapportato
all'elenco
delle
attività
penalmente
sanzionabili
previsto
dall'art.
73
dello
stesso
d.p.r..
Ne
deriva
che
tutte
le
condotte
non
ricomprese
nella
previsione
normativa
di
cui
all'art.
75
risultano
penalmente
sanzionabili
anche
nell'ipotesi
in
cui
la
sostanza
stupefacente
oggetto
dell'attività
fosse
finalizzata
all'uso
personale.
Con
riferimento
a
tali
condotte
è
stata
pertanto
valutata
la
possibilità
di
interpretare
estensivamente
il
disposto
di
cui
all'all'art.75
al
fine
di
applicare
la
sanzione
amministrativa
anche
ad
attività
non
letteralmente
indicate
in
esso
(ovviamente
nell'ipotesi
in
cui
la
sostanza
sia
destinata
all'uso
personale).
Il
problema
si
pone
soprattutto
con
riferimento
a
quelle
condotte
rispetto
alle
quali
appare
particolarmente
irragionevole
l'applicazione
di
una
sanzione
penale
oltre
che
in
senso
assoluto
anche
in
relazione
ad
ipotesi
di
condotta
del
tutto
simili
e
punite
"soltanto"
sul
piano
amministrativo;
si
pensi
all'ipotesi
di
chi
coltivi
qualche
pianta
di
marijuana
per
farne
uso
personale,
a
costui
si
applica
la
sanzione
penale
mentre
si
applicherà
la
sanzione
amministrativa
a
chi
acquisti
la
stessa
sostanza
o
"addirittura"
un
quantitativo
maggiore
per
farne
uso
personale
ovvero
si
pensi
all'ipotesi
di
chi
esporti
un
quantitativo
minimo
di
sostanza
stupefacente
per
farne
uso
personale,
costui
sarà
assoggettato
al
regime
sanzionatorio
penale
di
cui
all'art.
73
poiché
l'art.
75
fa
riferimento
alla
sola
attività
di
importazione
e
non
anche
a
quella
di
esportazione.
Con
specifico
riferimento
all'attività
di
coltivazione
di
sostanza
stupefacente
la
giurisprudenza
prevalente
esclude,
in
ogni
caso,
che
l'attività
in
questione
possa
essere
ricompresa
nell'ambito
del
disposto
di
cui
all'art.
75,
anche
estensivamente
interpretato;
al
riguardo
si
afferma
che
le
abrogazioni
referendarie
non
hanno
riguardato
le
norme
del
d.p.r.
309/90
relative
al
divieto
di
coltivazione
e
fabbricazione
e
che
l'art.
75
non
fa
riferimento
a
tale
attività.
Tale
orientamento
trova
sostegno
in
una
pronuncia
della
Corte
Costituzionale
che,
chiamata
a
valutare
la
costituzionalità
della
disparità
di
trattamento
rispetto
ad
attività
finalizzate
dal
medesimo
fine
(l'uso
personale),
ha
ritenuto
infondata
la
questione
valutando
la
coltivazione
una
"condotta
oggettivamente
idonea
ad
attentare
al
bene
della
salute
dei
singoli
per
il
solo
fatto
di
arricchire
la
provvista
esistente
di
materia
prima
e
di
accrescere
ulteriormente,
in
maniera
indiscriminata,
i
quantitativi
coltivabili"
(sentenza
24.7.95
n.360).
In
ordine
al
trattamento
sanzionatorio
della
coltivazione
esiste
peraltro
un
diverso
orientamento
giurisprudenziale
(che
però
è
precedente
alla
sentenza
della
Corte
Costituzionale)
secondo
il
quale
è
necessario
operare
una
distinzione
tra
l'attività
di
coltivazione
in
senso
tecnico-agrario
e
l'attività
di
coltivazione
cosiddetta
"domestica"
con
la
conseguenza
che
quando
ci
si
trovi
in
presenza
di
una
condotta
modesta
e
rudimentale
(messa
a
dimora
di
poche
piantine
idonee
a
produrre
quantitativi
scarsamente
apprezzabili
di
sostanza
stupefacente)
l'attività
di
coltivazione
potrebbe
essere
ricompresa
nella
formula
"comunque
detiene"
contenuta
nell'art.
75
del
d.p.r.
(Cassazione,
Sez.
IV
penale,
sent.
3.5.94,
Polisena).
ULTIMI
ORIENTAMENTI
DELLA
GIURISPRUDENZA
IN
MERITO
ALLA
PROBLEMATICA
RELATIVA
ALL'USO
DI
GRUPPO
DI
SOSTANZE
STUPEFACENTI
Dopo
il
referendum
del
1993,
si
è
riproposta
la
problematica
relativa
alla
sanzione
da
applicare
al
cosiddetto
"USO
DI
GRUPPO"
di
sostanze
stupefacenti,
che
si
verifica
nell'ipotesi
in
cui
una
persona
acquista
della
sostanza
stupefacente
per
poi
cederla
e
farne
contestualmente
uso
di
gruppo,
insieme
agli
altri
componenti
del
gruppo
che
hanno
dato
il
loro
mandato
per
l'acquisto.
Ossia:
un
gruppo
di
persone
decide
di
fare
uso
di
una
sostanza
stupefacente
e
uno
di
essi
si
assume
l'incarico
di
acquistarla
per
tutti,
cedendola
poi
agli
altri
per
farne
uso
di
gruppo.
Tale
problematica,
è
stata
affrontata
dalla
Corte
di
Cassazione,
e
inizialmente
sono
stati
elaborati
due
orientamenti:
Una
parte
della
Cassazione,
(in
tal
senso,
da
ultimo,
Cass.
Sez.
VI
2.10.1996)
ha
ritenuto
che
l'uso
di
gruppo
dovesse
essere
sanzionato
penalmente
ai
sensi
dell'art.
73
del
DPR
309/90;
la
motivazione
di
questa
scelta
così
rigorosa
è
da
ricercarsi
nella
considerazione
secondo
la
quale,
la
destinazione
all'uso
personale,
che
segnerebbe
il
discrimine
tra
l'illecito
penale
e
l'illecito
amministrativo,
deve
essere
intesa
come
destinazione
a
uso
individuale,
cioè
alla
sola
persona
che
acquista
la
sostanza
stupefacente.
Un
secondo
orientamento
più
liberale,
ritiene
che
l'uso
di
gruppo
debba
essere
sanzionato
ai
sensi
dell'art.
75
del
DPR.
309/90,
ossia
con
una
sanzione
solo
amministrativa.
La
Cassazione
(in
tal
senso,
Cass.
Sez.
IV,
4.05.1994;
14.07.1995;
23.11.1995)
motiva
tale
orientamento
nel
senso
di
ritenere
che,
l'acquisto
da
parte
di
una
persona,
debba
essere
inteso
come
se
ciascuno
dei
soggetti,
avesse
fin
dall'inizio
acquistato
una
porzione
di
sostanza
stupefacente,
così
che
l'atto
successivo
di
divisione
non
implicherebbe
cessione
dall'uno
agli
altri;
in
pratica
è
come
se
ciascuna
quota
sia
riferibile
fin
dall'inizio
a
ogni
soggetto.
All'interno
di
questo
orientamento,
si
fanno
rientrare
situazioni
diverse
tra
loro,
e
cioè:
sia
il
caso
dell''acquisto
comune
di
sostanza
stupefacente
con
denaro
anticipato
da
tutti,
effettuato
da
tossicodipendenti
per
farne
uso
personale
comune;
sia
il
caso
invece
dell'acquisto
da
parte
di
alcuni
soltanto,
che
si
assumono
l'onere
di
procurare
la
sostanza,
acquistandola
con
il
denaro
comune;
sia
ancora
il
caso
di
un
soggetto
che
su
incarico
di
altri
e
per
il
consumo
personale
di
questi,
ricevuto
il
denaro
da
questi
ultimi,
acquista
la
sostanza
che
poi
consegnerà
agli
stessi;
il
corrispettivo
per
l'attività
di
acquisto,
rischiosa,
compiuta
per
altre
persone,
sarà
rappresentato
da
una
porzione
della
sostanza
acquistata.
Di
recente,
sul
punto,
sono
intervenute
le
Sezioni
Unite
della
Corte
di
Cassazione,
con
sentenza
28.05.1997,
e
affrontando
la
problematica
in
questione,
hanno
aderito
all'orientamento
favorevole,
ossia
quello
di
far
rientrare
il
fatto
nell'art.
75,
da
punire
quindi
con
sanzione
amministrativa.
Secondo
le
Sezioni
Unite,
ricorrerebbe
l'illecito
amministrativo,
sia
nel
caso
in
cui
tutti
i
componenti
del
gruppo
acquistano
la
sostanza,
sia
nel
caso
in
cui
l'acquisto
è
compiuto
da
alcuni
soltanto
per
conto
di
tutti,
e
poi
avviene
la
suddivisione.
Al
contrario
ricorrerebbe
l'illecito
penale
previsto
dall'art.
73,
quando
gli
acquirenti
della
sostanza
stupefacente,
destinata
a
tutto
il
gruppo,
non
risultino
anche
assuntori
della
sostanza,
oppure
quando
non
abbiano
alcun
mandato
all'acquisto.
Tale
mandato,
secondo
una
recentissima
sentenza
della
Corte
di
Cassazione
del
15.07.1999
n.
9075,
che
peraltro
segue
all'orientamento
delle
Sezioni
Unite,
non
deve
essere
necessariamente
espresso;
può
infatti
anche
essere
tacito,
o
conforme
a
una
prassi
instauratasi
tra
gli
appartenenti
al
gruppo.
Né
è
rilevante
il
fatto
che
il
denaro
venga
anticipato
da
tutti
mediante
una
"colletta",
o
invece
venga
anticipato
da
coloro
che
l'acquistano.
(tratto
da
Fuoriluogo.it)
|