Il testo della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Animale è stato adottato dalla Lega Internazionale dei Diritti dell'Animale e dalle Leghe Nazionali affiliate nel corso della Riunione Internazionale sui Diritti dell'Animale tenutasi a Londra dal 21 al 23 settembre 1977. Preambolo Considerato che ogni animale ha dei diritti; considerato che il disconoscimento e il disprezzo di questi diritti hanno portato e continuano a portare l'uomo a commettere crimini contro la natura e contro gli animali; considerato che il riconoscimento da parte della specie umana del diritto all'esistenza delle altre specie animali costituisce il fondamento della coesistenza delle specie nel mondo; considerato che genocidi sono perpetrati dall'uomo e altri ancora se ne minacciano; considerato che il rispetto degli animali da parte degli uomini è legato al rispetto degli uomini tra loro; considerato che l'educazione deve insegnare sin dall'infanzia a osservare, comprendere, rispettare e amare gli animali. Si proclama: Art. 1 - Tutti gli animali nascono uguali davanti alla vita e hanno gli stessi diritti all'esistenza. Art. 2 - a) Ogni animale ha diritto al rispetto; b) L'uomo, in quanto specie animale, non può attribuirsi il diritto di sterminare gli altri animali o di sfruttarli violando questo diritto. Egli ha il dovere di mettere le sue conoscenze al servizio degli animali; c) Ogni animale ha diritto alla considerazione, alle cure e alla protezione dell'uomo. Art. 3 - Nessun animale dovrà essere sottoposto a maltrattamenti e ad atti crudeli; b) se la soppressione di un animale è necessaria, deve essere instantanea, senza dolore, nè angoscia Art. 4 - a) Ogni animale che appartiene a una specie selvaggia ha diritto a vivere libero nel suo ambiente naturale terrestre, aereo o acquatico e ha il diritto di riprodursi; b) Ogni privazione di libertà, anche se a fini educativi, è contraria a questo diritto. Art. 5 - a) Ogni animale appartenente ad una specie che vive abitualmente nell'ambiente dell'uomo ha diritto di vivere e di crescere secondo il ritmo e nelle condizioni di vita e di libertà che sono proprie della sua specie; b) Ogni modifica di questo ritmo e di queste condizioni imposta dall'uomo a fini mercantili è contraria a questo diritto. Art. 6 - a) Ogni animale che l'uomo ha scelto per compagno ha diritto ad una durata della vita conforme alla sua naturale longevità; b) L'abbandono di un animale è un atto crudele e degradante. Art. 7 - Ogni animale che lavora ha diritto a ragionevoli limitazioni di durata e intensità di lavoro, ad un'alimentazione adeguata e al riposo. Art. 8 - a) La sperimentazione animale che implica una sofferenza fisica o psichica è incompatibile con i diritti dell'animale sia che si tratti di una sperimentazione medica, scientifica, commerciale, sia di ogni altra forma di sperimentazione; b) Le tecniche sostitutive devono essere utilizzate e sviluppate. Art. 9 - Nel caso che l'animale sia allevato per l'alimentazione deve essere nutrito, alloggiato, trasportato e ucciso senza che per lui ne risulti ansietà e dolore. Art. 10 - a) Nessun animale deve essere usato per il divertimento dell'uomo; b) Le esibizioni di animali e gli spettacoli che utilizzano degli animali sono incompatibili con la dignità dell'animale. Art. 11 - Ogni atto che comporti l'uccisione di un animale senza necessità è un biocidio, cioè un delitto contro la vita. Art. 12 - Ogni atto che comporti l'uccisione di un gran numero di animali selvaggi è un genocidio, cioè un delitto contro la specie; b) L'inquinamento e la distruzione dell'ambiente naturale portano al genocidio. Art. 13 - a) L'animale morto deve essere trattato con rispetto; b) Le scene di violenza di cui gli animali sono vittime devono essere proibite al cinema e alla televisione a meno che non abbiano come fine di mostrare un attentato ai diritti dell'animale. Art. 14 - a) Le associazioni di protezione e di salvaguardia degli animali devono essere rappresentate a livello governativo; b) I diritti dell'animale devono essere difesi dalla legge come i diritti dell'uomo.
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